lunedì 31 gennaio 2022

VACCINI COVID-19: ESPOSTO-DENUNCIA APERTO ALLA CITTADINANZA DI VENETO E FVG: A BREVE IN DEPOSITO PRESSO UNA PROCURA DELLA REPUBBLICA



IL TESTO DELL'ESPOSTO-DENUNCIA DEPOSITATO IN PROCURA

Qui di seguito il link con il download della bozza del testo dell'esposto-denuncia depositato nell'aprile 2022 e sottoscritto da centoventi (120) cittadini veneti e friulani. Il deposito e' avvenuto presso la Procura della Repubblica di Udine.

Viene qui proposto in versione bozza perché altri cittadini ed associazioni lo possano adattare, sottoscrivere autonomamente e depositare in gruppo in altre Procure della Repubblica d'Italia tramite un avvocato di propria fiducia. 

Per avere Giustizia e così la Resurrezione dell'Italia e del suo popolo, dei suoi figli e delle generazioni che verranno, in difesa della dignità umana, della libertà e della verità.

Luca Scantamburlo
18-20 aprile 2022

"[...] cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos"
Dal Vangelo secondo Giovanni 8,32

COVID-19 E DIRITTI: ESPOSTO-DENUNCIA DA DEPOSITARE
IN PROCURA PER AVERE GIUSTIZIA

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ORARI E DATE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ESPOSTO-DENUNCIA:
UDINE, 25, 26 E 28 MARZO 2022

Oltre alla giornata di venerdì 25 marzo e sabato 26 marzo, l'Avv. Michele Rodaro riceverà gli esponenti denuncianti anche nella giornata di lunedì 28 marzo 2022 (ultima data utile per la l'autentica di sottoscrizione) - qualora qualcuno fosse impossibilitato ad essere presente sabato - nei seguenti orari:

sabato 26 marzo 2022: dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00
lunedì 28  marzo 2022: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Studio legale Avv. M. Rodaro, Via Savorgnana n. 43, Udine, vicino alla sede dell'INPS di Udine

Luca Scantamburlo
25 marzo 2022

Coloro che hanno già aderito via email all'iniziativa dell'esposto-denuncia che abbiamo promosso con l'aiuto professionale dell'Avv. Michele Rodaro del Foro di Udine - in merito alle misure sanitarie emergenziali per il contrasto della COVID-19 e del cosiddetto virus "SARS-CoV-2" - potranno recarsi presso lo Studio legale Rodaro in via Savorgnana, nr. 43 a Udine, nelle giornate di venerdì 25 marzo e sabato 26 marzo 2022, negli orari che verranno comunicati al più presto tramite messaggio vocale in Telegram, nella chat di gruppo Uniti in Verità e Giustizia, e sottoscrivere l'atto ed eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Rodaro.
Lo studio sarà aperto in quelle giornate soltanto per la sottoscrizione dell'atto e solo per coloro che hanno già aderito via email, non per discutere situazioni personali. Per eventuali controversie e casi personali meritevoli di attenzione, bisogna prendere appuntamento, previa eventuale disponibilità dell'Avvocato compatibilmente con i suoi impegni.

Grazie per l'attenzione.
 
Luca Scantamburlo
22 marzo 2022

PRESENTAZIONE DELL'ESPOSTO-DENUNCIA
APERTO ALLA CITTADINANZA DI VENETO E FVG

Si sono rivolti a me alcuni cittadini, anche in nome e per conto di alcune associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, al fine di predisporre un esposto-denuncia finalizzato a portare a conoscenza della Procura della Repubblica una serie di circostanze di rilevanza penale afferenti ai c.d. vaccini anti COVID-19 e alla narrazione corrente in materia di emergenza pandemica. 

Si tratta di un esposto-denuncia e non di una querela, per evitare il rischio di controquerela. 

Al centro dell'esposto-denuncia vi saranno due questioni cruciali e intrecciate, che sono alla base della politica sanitaria emergenziale: il presunto isolamentodove per isolamento si intende l'atto fisico di separare qualcosa da un'altra – del virus denominato SARS-CoV-2, che sarebbe responsabile della suddetta sindrome simil-influenzale denominata COVID-19 diffusasi dall'inverno 2019/2020 in tutto il mondo, e il test diagnostico del cosiddetto “tampone”

Riguardo alla prima questione, porteremo all'attenzione dei PM le formali evidenze documentali estere di risposte FOIA (Freedom of Information Act) a richieste di cittadini – tradotte in italiano ed asseverate da un perito traduttore in Tribunale – in cui si evince la mancanza, nella risposta istituzionale, di certezza di isolamento fisico del su citato virus, alla data corrente. La questione dell'isolamento fisico e dell'accesso agli atti da parte della cittadinanza – con condotta omissiva della P.A. o sue risposte evasive – riguarda anche l'Italia, ove sono emerse una serie di incongruenze apprese mediante richiesta di accesso civico generalizzato agli atti già rivolta alle istituzioni dal sottoscritto nel 2021 (c.d. FOIA, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97), indirizzate all'Ospedale Luigi Sacco di Milano e all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) di Roma, oltre che all'Istituto Superiore di Sanità (quest'ultimo e l'Ospedale Sacco di Milano non hanno ancora risposto alla mia richiesta) e finalizzate a conoscere le evidenze documentali certe circa l'avvenuto isolamento del virus SARS-CoV-2.

La questione sollevata è palesemente correlata alla seconda, altrettanto dirimente: l'ormai evidente inutilità dei test RT-PCR da tampone molecolare o rapidi antigenici condotti per l'accertamento diagnostico della sussistenza dello specifico novello coronavirus negli esseri umani asintomatici o paucisintomatici. 

Difatti il test diagnostico del tampone (inaffidabile per mancanza di gold-standard di riferimento e per stessa ammissione del Presidente AIFA prof. G. Palù in conferenza stampa con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il 23 dicembre 2020, presso la sede della protezione civile di Porto Marghera) è un test che costituisce un mero indice probabilistico, soggetto a falsi positivi (che possono divenire prevalenti sui falsi negativi). Porteremo all'attenzione della magistratura inquirente una documentazione dei CDC statunitensi – tradotta ed asseverata in Tribunale – che attesta che negli USA sin dal 2020 il tampone è stato tarato non sul virus SARS-CoV-2, ma su altro.

Un'ulteriore questione – ma a latere – che porteremo all'attenzione della magistratura riguarda la presenza di sostanze estranee nei cosiddetti vaccini (siano essi sieri genici o vaccini a vettore virale) autorizzati in via condizionata in Europa: mi riferisco a quanto dichiarato pubblicamente da un addetto ai lavori – già perito di Tribunale – esperto in analisi al microscopio elettronico, in merito alla scoperta di sostanze solide di natura verosimilmente nanotecnologica all'interno di questi farmaci somministrati alla popolazione. Di questo abbiamo acquisito le sue dichiarazioni pubbliche, e dunque ci si augura che venga sentito come persona informata sui fatti. 

Le problematiche presentano indubbio allarme per la generalità dei consociati, in quanto l'eventuale accertamento della presenza di sostanze solide non indicate tra i componenti iniettati durante la vaccinazione (fatto già emerso in una precedente indagine della magistratura romana, RG 50866-2017 contro ignoti, archiviata nel 2019 dopo quasi due anni di indagini) – soprattutto se connotate da strutture di matrice nanotecnologica – determinerebbe enormi conseguenze in punto di sicurezza di tali farmaci, di conseguenti rischi per la salute umana e per le generazioni future, nonché di responsabilità penale, colposa o dolosa, in capo a tutti coloro che, dai produttori alle istituzioni pubbliche che ne hanno autorizzato l'utilizzo, ne promuovono la diffusione tra tutte le categorie di cittadini, bambini inclusi. Un tanto anche in ragione della nuova tecnologia a RNA messaggero utilizzata (mRNA), dagli effetti sconosciuti sul lungo periodo (considerato che questa sindrome simil-influenzale è a decorso generalmente benigno, non si capisce la ragione di una raccomandazione di profilassi vaccinale rivolta a bambini e adolescenti e, invero, nemmeno agli adulti, in quanto i decessi correlati al Covid-19 riguardano prevalentemente soggetti di età anagrafica avanzata, del tutto sovrapponibile all’età mediana di aspettativa di vita). 

Inoltre l'assenza di evidenze scientifiche in merito all'isolamento fisico del virus, ritenuto responsabile della malattia COVID-19, è circostanza idonea a mettere in dubbio tutta l'impalcatura normativa restrittiva e discriminatoria che si basa sulla dichiarata emergenza sanitaria nazionale

Il contesto e il quadro emergente che verrà portato all'attenzione della magistratura inquirente consiste nella persistente integrazione da parte delle Istituzioni pubbliche e del Governo di una serie reiterata di abusi e ipotesi di reato che stanno danneggiando, forse anche irrimediabilmente, la salute psicofisica della cittadinanza, ma soprattutto la sua coesione sociale e civile, mediante condotte di violenza privata, nonché di estorsione e/o truffa – qualora si dovesse riscontrare un lucro o un conflitto di interesse da parte di chi spinge per l'inoculazione – anche attraverso una discriminazione diretta o indiretta dei cittadini e pregiudizio dei loro plurimi diritti soggettivi, di abuso della credulità popolare, di istigazione all'odio e a delinquere, rivolte alla cittadinanza conformata alla nuova realtà mediante irresponsabili e false dichiarazioni – più o meno consapevolmente e con gradi diversi di responsabilità da accertare – rese da organi politici, giornalisti, medici e soprattutto virologi, contro tutti coloro i quali non vogliano sottoporsi alla vaccinazione per legittima obiezione di coscienza (motivata anche soltanto dalla prudenza e non necessariamente da specifici motivi di salute). 

Mediante esposto-denuncia sarà dunque la magistratura ad avere l'onere e la responsabilità di accertare e investigare i fatti esposti e denunciati, e di identificare eventuali responsabili delle condotte invocate, molti dei quali ritengo possano essere rintracciati non solo e chiaramente tra i Ministri del Governo italiano, ma anche all'interno dell'organo consultivo denominato CTS, nonché tra membri di istituzioni sanitarie quali ISS, AIFA ed EMA, nonché in ultimo tra i produttori dei vaccini.

A prescindere dall’accertamento circa l’avvenuto isolamento di un virus corona denominato SARS-CoV-2 (di natura chimerica od originato per spillover, cioè mediante salto di specie interspecifico), è legittimo dedurre che, dopo due anni di diffusione nel mondo, un simile agente patogeno infettivo opportunista a RNA non può che essersi adattato alla specie umana, diminuendo letalità e mortalità. Indipendentemente da un tanto la diffusione endemica di tale patogeno non giustifica il progressivo acuirsi delle restrizioni draconiane, sempre più severe negli ultimi mesi, decise dalle Autorità di Governo con la complicità del Parlamento (in aperta violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità) e tali da minacciare la stessa sopravvivenza dei cittadini non allineati con la narrazione corrente, mediante forme ablative del diritto al lavoro e lesive, in misura non più tollerabile, della dignità umana.

Si segnalerà pertanto anche per conoscenza a chi di dovere presso la Corte Penale Internazionale dell'Aja quanto sta avvenendo in Italia da diversi mesi in termini di gravissime violazione di diritti umani (non solo, dunque, di diritti civili), a causa delle politiche restrittive decise dalle Autorità, attraverso una declinazione discriminatoria e cogente della Certificazione verde COVID-19, comunemente detto “green pass” (snaturandone la sua origine concepita solo per agevolare gli spostamenti), o mediante l'introduzione dell'obbligo vaccinale in via diretta o surrettizia, per categoria professionale o anagrafica. Una minoranza consistente della popolazione italiana – alcuni milioni di persone – continua ad essere discriminata sul lavoro, nella vita sociale, nell'educazione sportiva, scolastica e universitaria, allorché operi una legittima scelta di prudenza (dissenso) rispetto all'atto sanitario invasivo del tampone e soprattutto rispetto all'atto sanitario invasivo e rischioso della vaccinazione anti-COVID-19. Sono stati violati gli Artt. 2-3-4-13-117 ed ultimo comma dell'Art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché diversi articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (in particolare gli Artt. 3 e 21, i quali rispettivamente tutelano il consenso libero e informato nell'ambito della medicina e biologia e vietano ogni discriminazione dei cittadini, qualora questi esprimano anche soltanto un proprio convincimento personale), il Reg. UE 953/2021 e la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nr. 2361 del 27 gennaio 2021, la quale, seppur non vincolante giuridicamente, dispone raccomandazioni e consigli per un buon legiferare in armonia con la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo). 

Sulla base di un tanto si confida che la magistratura si attivi, quanto meno, per accertare se effettivamente sussista quanto segue:

* mancanza di evidenza documentale di isolamento fisico del virus SARS-CoV-2 in possesso delle Istituzioni italiane (cosa diversa dal sequenziamento genetico, con riferimento a banche dati in Rete); 

* mancanza di gold standard di riferimento del cosiddetto tampone e, dunque, conferma della sua totale inaffidabilità come solo criterio diagnostico valido (da cui la necessità del suo abbandono), perché ha consentito una natura fagocitante della definizione di COVID-19, malattia divenuta una sorta di rete a strascico che intercetta fenomeni influenzali diversi da quello cercato, inclusi raffreddori banali e classiche malattie respiratorie e febbrili di stagione, alterando le statistiche sul numero degli infetti e dei cosiddetti contagi; 

* mancanza dell'effetto di arresto di contagio del virus SARS-CoV-2 nell'utilizzo dei farmaci profilattici autorizzati in modalità condizionata – come ammesso dalla stessa EMA (Agenzia Europea del Farmaco) sul proprio sito web istituzionale – e dunque illogicità e incongruenza rispetto alle normative vigenti, che dispongono un'imposizione di sostanze farmaceutiche al fine di interrompere la diffusione del virus SARS-CoV-2 (quando questi “vaccini”, se funzionano, operano soltanto una mera riduzione di sintomi COVID-19 – tutta da accertare e solo in ipotesi – ma non un arresto di “contagio”, qualunque cosa esso sia);

* presenza di composti solidi di nanoparticolato e microparticolato inorganico all'interno di questi “vaccini” (siano essi sieri genici o no), già accertata in passato, ma oggi di natura addirittura nanotecnologica. 

Si auspica così che vengano disposte indagini approfondite su questi fatti e responsabilità, compresa un'eventuale perizia di laboratorio ordinata dalla Procura ed eseguita con specifica metodologia di indagine, procedendo, laddove venga accertata la presenza di sostanze non dichiarate dai produttori, all'identificazione dei responsabili dell'immissione in commercio di farmaci potenzialmente pericolosi per la salute umana.

 
COME ADERIRE ALL'ESPOSTO-DENUNCIA

Considerato che l’intento dei promotori della presente iniziativa è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, al fine di dare maggior peso e rilevanza alle contestazioni e correlate richieste di intervento rivolte alla magistratura con l’esposto-denuncia, Coloro i quali risiedono nelle Regioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia e volessero sottoscrivere l'atto come firmatari, potranno inviare richiesta per email al seguente mio indirizzo di posta elettronica michele@rodax.it, includendo i propri dati anagrafici e di residenza e come allegati i documenti in formato PDF

* scansione di carta d'identità fronte-retro in corso di validità
* scansione del proprio codice fiscale

Successivamente potranno recarsi presso il mio studio di Udine in Via Savorgnana nr. 43 per sottoscrivere l’esposto ed eleggere domicilio, nelle giornate e orari che verranno comunicati dal dott. Luca Scantamburlo, tra i promotori dell'iniziativa (assieme a Barbara Todisco, Stefania Marchesini e Tiziana Collazuol), con apposito post che verrà pubblicato a stretto giro sui seguenti blog/sito



anche per agevolare e velocizzare gli incombenti del caso.
Termine di adesione all'esposto-denuncia: 4 marzo 2022

Spesa singola adesione cittadino/a: fra € 10 ed € 20 a testa (quota a saldo dell'acconto già versatomi dai promotori grazie ad alcune donazioni raccolte).
Comunicherò l'importo preciso una volta noto il numero complessivo degli esponenti-denuncianti.
Ulteriori spese di onorario/parcella - ripartite sempre fra gli esponenti e denuncianti - vi potranno essere soltanto in caso di espresso conferimento di incarico al termine delle indagini preliminari e in occasione di un rinvio a giudizio conseguente all’esposto-denuncia.

Avv. Michele Rodaro 
Udine, 18.02.2022 





Donazioni chiuse. Sono stati raccolti complessivamente € 1185, da cui scalati € 110 per saldo pagamento traduzione / asseverazione documenti in lingua inglese, del costo € 410 (avevamo € 300 avanzo raccolta donazioni per spese tavola rotonda di Treviso, 11 settembre 2021) ed € 1070 acconto parcella onorario Avv. Michele Rodaro. Sono rimasti € 5 che Michela Sorato userà per pagare spese bancarie.
Grazie a tutti coloro che hanno donato, aiutando a pagare le spese di traduzione ed asseverazione, e la parcella onorario dell’avvocato. Seguiranno aggiornamenti sul deposito dell’esposto-denuncia (compresa una lettera aperta dell’Avvocato), e sulla data in cui sarà possibile recarsi presso lo studio dell’Avv. Michele Rodaro, a Udine in Via Savorgnana nr. 43, in occasione della firma in presenza presso lo studio legale per sottoscrivere l’esposto ed eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocato stesso.

L’esposto-denuncia è aperto alla cittadinanza di Veneto e FVG: qualora vi sarà un fascicolo penale aperto a discrezione della magistratura inquirente, ed a seguito delle indagini preliminari una eventuale e successiva richiesta di rinvio a giudizio accolta da un GIP, chiunque in tal caso – cittadini ed associazioni aventi titolo – potranno costituirsi, se lo vorranno, parte civile nel processo, anche qualora non abbiano partecipato sin dall’inizio alla iniziativa.

Luca Scantamburlo et al.
06 – 09 febbraio 2022




Donazioni chiuse.
Grazie a tutti coloro che hanno donato, aiutando a pagare le spese di traduzione ed asseverazione, e la parcella onorario dell'avvocato
Seguiranno aggiornamenti sul deposito dell'esposto-denuncia

Luca Scantamburlo et al.
06 febbraio 2022
 

Buongiorno a tutti

Nei mesi scorsi abbiamo consultato un legale di nostra fiducia per predisporre un esposto-denuncia relativo alla deriva autoritaria sanitaria in corso.
L'esposto-denuncia sarà aperto alla cittadinanza del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che potrà  recarsi presso lo studio legale per sottoscrivere l’esposto ed eleggere domicilio presso lo stesso.
Un'associazione locale ha già dato il suo benestare all'azione, e parteciperà.
Il limite superiore di adesione è di circa 100 cittadini (non di più, per agevolare lo studio legale nella gestione delle pratiche).
Per disinnescare il rischio di controquerela non verrà fatta una querela, ma una vera e propria denuncia di possibili illeciti penali a carico delle Autorità e delle Istituzioni.
Sarà il magistrato a decidere eventualmente – qualora la denuncia sia fondata, a sua discrezione e giudizio – se aprire un fascicolo penale a carico di ignoti o a carico di persone in ruoli istituzionali.
La natura estorsiva e di violenza privata e di abusi di autorità contro la cittadinanza e la popolazione italiana, saranno al centro dell'esposto-denuncia ma non solo questo, in riferimento ai vaccini e sieri genici in commercio ed uso in via autorizzativa condizionata nella campagna vaccinale.
 
Abbiamo contattato un perito traduttore di tribunale per asseverare dei documenti in lingua inglese che attestano che, anche all'estero, a istanze FOIA della cittadinanza le Autorità rispondono che non hanno evidenza documentale di isolamento fisico del virus SARS-CoV-2. Il costo di questa traduzione e asseverazione è di € 410. Luca ha un avanzo di € 300 dei soldi raccolti da Michela Sorato come donazioni per pagare le spese della tavola rotonda di Treviso dell'11 settembre 2021. Mancano € 110.
Chi volesse contribuire alle spese può donare a Michela Sorato al seguente IBAN:

IBAN:             
Conto nr.     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

intestato a         Michela SORATO,  Unicredit Genius Card


CAUSALE: “donazione modica da NOME-COGNOME donante, indirizzo residenza, EMAIL, spese traduzione asseverazione e deposito esposto denuncia 2022”

Donazioni chiuse, 04.02.2022

Indicare simbolo @ in disposizioni bonifico, usando la dicitura (at) oppure, se sprovvisti di email, indicare l’indirizzo completo domicilio. Le indicazioni di indirizzo (email o domicilio) sono necessarie per la pezza giustificativa (ricevuta generica)  della donazione atto liberale. I dati raccolti sono soggetti alla normativa vigente sulla privacy (privatezza), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ed alla nuova normativa Regolamento Europeo, la nr. EU GDPR 2016/679, ed usati soltanto ed esclusivamente per i fini ed adempimenti fiscali/tributari dovuti.

In qualunque momento si potrà richiedere l’accesso e la cancellazione dei propri dati personali (fatti salvi quelli già riprodotti nei documenti a fini fiscali), ai sensi del Titolo II – Diritti dell’interessato (Codice Privacy, nr. 196/2003

 
Chiuderemo le donazioni entro pochi giorni. Una donazione eccedente verrà usata come acconto per ammortizzare la parcella onorario dell'avvocato che depositerà l'esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica che egli riterrà opportuna (non quella di Roma), in linea di massima per la fine di febbraio 2022 o i primi di marzo 2022.
Il contributo di adesione per pagare la parcella onorario del legale per il lavoro di elaborazione dell'esposto-denuncia e il deposito sarà contenuto e modesto: verrà ripartito fra i partecipanti non appena il legale conoscerà l'esatto numero.
Informazioni in proposito potranno essere chieste direttamente all'avvocato, in occasione della firma in presenza presso lo studio legale per sottoscrivere l’esposto ed eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocato stesso.

Qualora venga aperto un fascicolo penale, e a seguito delle indagini preliminari vi sia una richiesta di rinvio a giudizio richiesto dal PM e accettato dal GIP, nell'eventuale processo che si aprirebbe qualunque cittadino – o associazione a difesa e promozione di diritti civili o sociali – potrebbe poi costituirsi parte civile nel processo stesso, anche chi non avesse partecipato sin dall'inizio.

In ogni caso, avere uno o più fascicoli penali aperti in Italia presso diverse Procure della Repubblica – anche qualora trasferissero per competenza territoriale alla Procura di Roma, che sarebbe costretta a indagare – è un modo per contrastare questa deriva e chiedere al potere giudiziario dello Stato di intervenire, di non restare passivo dinanzi a questo clima eversivo, ma di affermare la giustizia e riparare ai torti di una politica sanitaria nazionale e regionale fallimentare, che alimenta odio sociale istigando continuamente alla guerra civile e alla violazione del codice deontologico medico, nonché dei diritti civili e umani.

Vi terremo aggiornati sulla data in cui sarà possibile recarsi di persona e conferire direttamente difesa / mandato al legale, presso il suo studio nella provincia di Udine.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini
Tiziana Collazuol


01 febbraio 2022


PHOTO CREDITS

JJ JORDAN, Pexels.com, 2018
Donna In Vestito Nero Che Tiene La Scala Dell’equilibrio

Ekaterina Bolovtsova, Pexels.com, 2020



lunedì 24 gennaio 2022

LETTERA APERTA ALL'EX PM CARLO NORDIO ED A PAOLO MADDALENA, VICEPRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: COVID-19 E VACCINAZIONI DI MASSA CON FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO


A CARLO NORDIO

Gentilissimo dottor Carlo Nordio

Le scrivo apertamente con educazione e rispetto anche se in posizione critica rispetto ad alcune sue esternazioni pubbliche espresse sulla questione sanitaria della sindrome similinfluenzale COVID-19 e sulle misure adottate dalle Autorità per fronteggiare la diffusione della infezione del virus denominato SARS-CoV-2. Siamo anche nati nella stessa città: Treviso. Lei nel 1947. Io nel 1974. 
Recentemente il Suo nome è salito alla ribalta perché qualche parlamentare la vorrebbe al Quirinale in occasione delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Appena ho saputo la notizia mi sono rallegrato ed ho pensato che Lei potrebbe essere un buon Presidente della Repubblica: ricordo che mesi fa sui DPCM di Conte Lei stesso espresse più di qualche perplessità sulla severità ma soprattutto sulla insistenza temporale di alcune restrizioni di movimento e circolazione dei cittadini, sul rispetto del principio di proporzionalità di tali misure nello sviluppo emergenziale. Lei lo fece quando fu intervistato da QdPnews nell'agosto 2020, restando comunque sempre all'interno della cornice narrativa ufficiale della COVID-19, senza distaccarsene.

Nondimeno ricorderà che Lei in occasione di quella intervista a QdPnews in cui si parlò della possibile ingerenza della magistratura nella politica (caso Palamara) e della sua credibilità, accennò anche alla possibilità - nel contesto delle misure restrittive emanate durante la fase di contenimento emergenziale sanitario (lockdown) - di disapplicazione diretta ed immediata di tali atti amministrativi governativi da parte del giudice adito ("una raffica di provvedimenti amministrativi" Lei li ha definiti, che hanno continuato a limitare le libertà costituzionalmente garantite): una facoltà, quella della disapplicazione, a tutela dei cittadini e dei loro diritti e libertà fondamentali, una facoltà in capo al giudice qualora questi atti o alcuni di essi siano giudicati eccessivi o illegittimi e non rispettosi dei diritti fondamentali secondo riserva di legge.
Mesi più tardi - nell'aprile 2021 - Lei invece si meravigliò - in tono ironico - della mancanza di un esame psichiatrico per l'accesso alla carriera della magistratura, riferendosi ad un saggio con prefazione del PM Nicola Gratteri, che introduceva il volume appena edito ed intitolato "Strage di Stato: Le verità nascoste della Covid-19", libro scritto dal dottor Angelo Giorgianni e dal dottor Bacco. Il riferimento era a presunte posizioni antisociali e negazioniste contenute nel saggio.
Le ricordo che viviamo in una società democratica e pluralista dove il dissenso è legittimo se espresso in modi pacifici, e la convinzione personale è un diritto tutelato dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (principio di non discriminazione, art 21), non solo dall'art 21 della nostra Costituzione della Repubblica. Esercitare un dubbio - critico ed argomentato - nei confronti di un atto sanitario invasivo e rischioso, è lecito. Esiste sempre una componente di scommessa ineludibile negli atti sanitari e tale componente di scommessa è tanto più significativa quanto più sono i rischi nel rapporto beneficio / rischio. Nel caso della profilassi, essendo il ricevente persona sana, la componente di scommessa è ancora più pregnante: la Medicina è infatti Ars Medica, non scienza esatta (contrariamente a quanto suggerito negli ultimi anni da mass media che recitano copioni a senso unico, irrispettosi a livello epistemologico e deontologico giornalistico, e foraggiati da contributi di Stato a fondo perduto, elargiti a patto che si continui una narrazione allarmante e mistificante della verità).

Una opinione pubblica che critichi l'attività di Governo qualora vi siano anomalie, incoerenze od incongruenze rispetto ai dati ufficiali ed ai propositi ed alle conseguenze della politica sanitaria restrittiva adottata, è da lodare e non da stigmatizzare, perché essa - rendendosi partecipe ed attiva della vita pubblica - traduce l'esercizio democratico in una cosa autentica e non in una apparenza vuota ed ipocrita. Esiste una componente di società civile attiva, che partecipa e dialoga con la pubblica amministrazione affiancandosi ad essa, ed afferma disagio e verità anche manifestando nelle piazze se necessario, qualora le Autorità violino diritti e principi fondamentali. Nel solco delle parole del padre costituente Piero Calamandrei: bisogna sempre vigilare sulla libertà (gennaio 1955, Milano).
Inoltre, sulle presunte tesi "negazioniste" di cui si parla, quando associazioni e cittadini interpellano degli enti sanitari italiani sul presunto isolamento fisico del virus SARS-CoV-2 - con istanze FOIA a firma di un avvocato -  e questi enti istituzionali sono evasivi o non rispondono entro i termini di legge (come lo ISS di Roma ha fatto alla fine dell'estate), né essi danno prova di evidenze documentali né producono argomentazioni sul ritardo e la mancata risposta, allora ogni sospetto è fondato e diventa più che un sospetto: malasanità e conformismo normativo ed informativo, ed un possibile falso ideologico in atto pubblico (illecito penale) escono dal regno delle mere ipotesi ed illazioni ed entrano nel regno delle concrete possibilità. Questi sono fatti inoppugnabili

Legga in proposito questo mio scritto:

COVID-19 E MANCATO ISOLAMENTO FISICO DEL VIRUS SARS-COV-2: REATO DI FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO?

Dottor Carlo Nordio, io l'ho sempre personalmente stimata come cittadino sin da quando ero ragazzo e leggevo delle sue inchieste sulle pagine dei quotidiani. L'ho sempre ammirata per quanto Lei ha fatto con serietà e spirito di sacrificio nella sua carriera in magistratura: ma oggi Lei sembra dimenticare che ogni vaccinazione è sempre un atto medico invasivo e rischioso e che il principio consensualistico si è progressivamente affermato a livello bioetico giuridico: dalla Convenzione di Oviedo del 1997 - ratificata dall'Italia nel 2001 - alla proclamazione della Carta di Nizza (oggi CDFUE) nell'anno 2000, riproclamata a Strasburgo nel 2007 ed equiparata a Trattato (art. 6 TUE) e vincolante giuridicamente dall'Italia sin dall'anno 2009 come normativa di rango primario (superiore ai decreti legge ed alle leggi nazionali).

Tale principio consensualistico è deontologicamente fondato in ambito medico e terapeutico ed è codificato anche nella alleanza medico-paziente (codice deontologico medico, art. 35), e tale libero consenso o dissenso informato in ambito terapeutico è riconosciuto non solo dall'art 3 della CDFUE (Carta di Nizza), ma anche da sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza nr. 438/2008). Il suo essere espresso - quando informato - in declinazione di consenso o dissenso, è sempre fatto salvo: anche in presenza di un obbligo di legge, sia in via surretizia sia in via diretta. 
Ma mentre l'obbligo sanitario è possibile e previsto costituzionalmente e può essere legittimo ed accettabile giuridicamente qualora sia declinato in un obbligo che preveda sanzioni amministrative (non eccessive), esso non è accettabile nella misura in cui questo obbligo si traducesse in discriminazioni sociali lesive della dignità umana: l'art. 32 contiene come Lei sa una riserva di legge rinforzata, con il limite del rispetto della persona umana.
Ed ai sensi degli artt. 2-3-13-117 Cost. in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 32, questa riserva di legge rafforzata non consente - nell'intreccio delle fonti nazionali ed eurounitarie - di discriminare le persone ed escluderle dalla vita sociale, culturale e lavorativa qualora esse esercitino un legittimo dissenso ad un atto sanitario invasivo e rischioso. 

Luca Scantamburlo 

24 - 25 genn. 2022 

Carlo NORDIO (Treviso, 6 febbraio 1947), già PM presso la Procura della Repubblica di Venezia. Magistrato in pensione dal 2017, ha indagato la stagione terroristica eversiva, quella di Mani pulite e delle cooperative rosse. Attivo anche nella inchiesta sul MOSE di Venezia, nel corso della sua carriera si è occupato anche di responsabilità medica, leggendo numerose perizie



A PAOLO MADDALENA

Gentilissimo Professor Paolo Maddalena, Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale,

Le scrivo apertamente con educazione e rispetto, anche se in posizione critica rispetto ad alcune sue esternazioni pubbliche espresse sulla questione COVID-19 e sulle misure adottate dalle Autorità. 

Alcuni parlamentari vorrebbero eleggerla Presidente della Repubblica. Lei è per me irriconoscibile rispetto all'ex giudice della Corte Costituzionale che ho incontrato e che ricordo come a settembre 2017 difese - sulle pagine del Corriere della Sera- i bambini di tutta Italia esclusi ingiustamente dalla scuola della infanzia perché inadempienti il calendario vaccinale (legge 119/2017). Lei parlò di violenza privata esercitata contro questi bambini da parte dello Stato che non rispettava il I comma art 34 Cost, né gli articoli 2-3 Cost. ed ultimo comma art. 32 Cost. Anche a Radio Radicale - in una intervista radiofonica - espresse analoghe critiche ed opinioni alla fine di quella estate 2017.
Nel febbraio 2018 io la presentai con orgoglio qui in Friuli Venezia Giulia dinanzi al pubblico, in occasione di un incontro che vedeva come relatori Lei, il giornalista Gianni Lannes ed il sottoscritto come cittadino e genitore. L'incontro si tenne a Torreano di Martignacco in provincia di Udine, organizzato da Tiziana Chiarion (Nexus eventi). Lei intervenne per parlare delle "cause del disastro economico italiano". Parlò della Costituzione della Repubblica e della sovranità popolare, e del principio di sussidiarietà (in senso orizzontale, disposta dal IV comma art. 118 Cost.) e tenne così una memorabile lectio magistralis che ancora oggi ricordo con affetto e di cui mi sento ancora onorato di aver presentato. 


Nondimeno, mi chiedo che cosa negli ultimi anni la abbia condotta ad avere questo atteggiamento di pensiero e di chiusura ed ad esprimersi in modo favorevole ad un obbligo vaccinale generalizzato e disposto dal Legislatore, come unica arma per fronteggiare la crisi pandemica COVID-19. Per me resta un mistero come Lei sia passato da difendere l'inclusione sociale ed il principio di uguaglianza di tutti i cittadini e le persone (pari dignità sociale a prescindere dalle proprie condizioni personali, rif Art.3 Cost.) sempre e comunque, a questo atteggiamento che appoggia provvedimenti legislativi che di questo principio si fanno beffe.
Io non la vorrei come Presidente della Repubblica, almeno finché restassero questi suoi pregiudizi e questa sua chiusura in tema di libertà di scelta vaccinale e rispetto della non discriminazione: la sua posizione sulla gestione dell' emergenza COVID-19 non la rendono al momento diverso - nella mia opinione - dall'attuale Presidente uscente, il Prof Sergio Mattarella, il quale ha firmato senza problemi  tutti i decreti legge restrittivi - illegittimi ed illegali - del Governo Conte e Draghi, reiterati in un chiaro abuso della decretazione di urgenza, oltre ogni limite tollerabile. 

Recentemente Lei ha pubblicamente affermato di sentirsi lusingato di essere accostato alla Costituzione come garante nel possibile ruolo della figura istituzionale della Presidenza della Repubblica - non ha l'età e non se la sentirebbe di ricoprire questo prestigioso incarico.

Ricorda cosa Lei disse pubblicamente in Toscana sulle libertà ed i diritti costituzionali in occasione del meeting intitolato "Vaccini: tra nuovi obblighi e diritto alla libertà di cura. Analisi e suggerimenti di avvocati e giuristi" ? Lei in quel giorno di sabato 2 settembre 2017 al teatro Obihall di Firenze (oggi TuscanyHall), ad un certo punto sbottò dicendo alla platea:

"Lo Stato siamo noi! Articolo 1 della Costituzione"

Ricorda o l'ha dimenticato? Ce ne ricordiamo noi che siamo il popolo, me ne ricordo io e ce ne ricorderemo sempre bene di questa titolarità di sovranità costituzionalmente garantita, di fronte ad ogni eversione dell'ordine costituito del passato e del Presente Governo e Parlamento, che oltraggia la Costituzione della Repubblica e viola oramai da più di due anni il patto fondativo con i cittadini, ma soprattutto viola i diritti umani, inviolabili, sanciti dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica che Oscar Luigi Scalfaro ricordava essere - riprendendo Giorgio La Pira ed una sua relazione della Assemblea Costituente - un prius e non un posterius: lo Stato li riconosce come pre-esistenti in quanto tali e come tali, di fronte ad essi, lo Stato si inchinò nella legge fondamentale dello Stato quando nacque la Repubblica italiana ed entrò in vigore la Costituzione il primo gennaio 1948. 

Luca Scantamburlo 
24-25 gennaio 2022

Paolo MADDALENA (Napoli, 1936), ex magistrato della Corte dei Conti, accademico, Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale, e giudice della Corte Costituzionale dal 2002 al 2011.

Riferimenti bibliografici

* NORDIO Carlo, sabato 8 agosto 2020, intervista di QdPnews, quotidiano del Piave,“Caserma Serena”, emergenza Covid e sfiducia nella magistratura: il parere dell’ex magistrato Carlo Nordio, di Andrea Berton,  https://www.qdpnews.it/comuni/treviso/caserma-serena-emergenza-covid-e-sfiducia-nella-magistratura-il-parere-dell-ex-magistrato-carlo-nordio/

* MADDALENA, Paolo, 3 settembre 2017, Corriere della Sera, dichiarazioni nell'articolo  <<Emarginazione dei non vaccinati? Un "atto di violenza" >>

* MADDALENA Paolo,  2 settembre 2017, "Vaccini: tra nuovi obblighi e diritto alla libertà di cura", intervento di Paolo Maddalena al tempo 1 ora 55 min circa, incontro organizzato da ASSIS e AMCP con mediapartnership TerraNuova.

fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1592395354136730&id=113202522056028

* MADDALENA Paolo, sabato 17 febbraio 2018, incontro Cambiare per (R)esistere, Torreano di Martignacco (Udine e Gorizia Fiere), organizzato da Tiziana Chiarion, Responsabile della Direzione Editoriale di Nexus Edizioni - Nexus Eventi. 


venerdì 21 gennaio 2022

COVID-19 E MANCATO ISOLAMENTO FISICO DEL VIRUS SARS-COV-2: REATO DI FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO?


Fra le varie argomentazioni che si possono portare nel colloquio informativo con il proprio medico di base (Medico di Medicina Generale) oppure presso il centro hub vaccinale sulla opportunità o meno di vaccinarsi contro la malattia COVID-19- oltre alle considerazioni connesse al proprio stato di salute - vi sono due questioni ineludibili

1) al momento non esiste alcuna evidenza documentale di isolamento fisico del virus SARS-CoV-2 che le Autorità sanitarie siano in grado di esibire su richiesta FOIA (Freedom of Information Act) di accesso civico generalizzato introdotto con il decreto legislativo n. 97 del 2016: infatti sinora le Autorità tacciono o sono evasive, così si evince da una recente richiesta FOIA di un legale del Foro di Udine nei confronti di un alto vertice sanitario; ciò significa che questo presunto agente patogeno opportunista è più virtuale che reale; 

2) i preparati "vaccini" - anche sieri genici - al limite, se e quando funzionano, sono concepiti per attenuare o prevenire i sintomi della presunta malattia COVID-19, non per arrestare la catena di contagio di questo presunto virus; è sufficiente leggere gli allegati tecnici dei farmaci profilattici usati come vaccini; nondimeno le normative vigenti italiane impongono di assoggettarsi - pena discriminazioni sociali e sanzioni amministrative pecuniarie - ad una profilassi vaccinale per prevenire la diffusione della infezione, cioè prevenire il contagio dell'agente patogeno infettivo denominato SARS-CoV-2.

I medicinali proposti presso i centri hub vaccinali come anti-Covid-19 non sono dunque coerenti con il proposito ed il contenuto della normativa vigente, vanificando di fatto anche ciò che ha mosso Governo e Legislatore nell'imporre trattamenti sanitari obbligatori e restrizioni delle libertà e diritti fondamentali.
Qualora non sia possibile avere tecnicamente medicinali di profilassi ("vaccini") capaci di arrestare la catena di questo presunto contagio, cioè capaci di arrestare la diffusione della infezione SARS-CoV-2, automaticamente decade dal punto di vista giuridico ogni necessità e cogenza di eventuale imposizione sanitaria, obbligatoria e discriminatoria, che un Governo od un Parlamento volesse attuare dal punto di vista normativo. In altre parole, ne discende che non è ammissibile né logica né si rende più necessaria alcuna imposizione diretta od indiretta - e nemmeno in via surretizia - di un trattamento sanitario profilattico ed obbligatorio nei confronti della sindrome COVID-19.
Si rileva inoltre che la discriminazione sociale lesiva della dignità umana è sempre e comunque un qualcosa che non è in accordo con la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, a prescindere da ogni valutazione di tipo medico-scientifico. 

Inoltre, non si può escludere che il numero dei cosiddetti contagiati che si registrano ogni giorno e si trasmettono nei bollettini sanitari, abbia più a che fare con i falsi positivi dovuti alle malattie respiratorie stagionali, i classici malanni di stagione - influenzali e simili - creduti oggi tutti COVID-19, sindrome similinfluenzale che è divenuta categoria FAGOCITANTE a causa della inaffidabilità dei test tamponi, che non hanno mai avuto gold standard di riferimento, e che pertanto alimentano una psicosi di massa.

Tutto ciò porta ad ipotizzare un possibile reato di falso ideologico in atto pubblico, perseguibile penalmente e compiuto a vario titolo e con diverse responsabilità da pubblici ufficiali e da incaricati di pubblico servizio. 

Luca Scantamburlo
22 gennaio 2022

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

IL MANCATO ISOLAMENTO FISICO DEL PRESUNTO VIRUS SARS-CoV-2:
ASSENZA DI EVIDENZE DOCUMENTALI


Premesso: anche se vi fosse un agente infettivo pandemico che causi una sindrome similinfluenzale - per altro a bassa letalità e bassissima mortalità, come la COVID-19 - il Governo e le Autorità non hanno alcun diritto di comprimere i diritti e le libertà fondamentali in modo assoluto e non rispettoso della dignità umana (lavoro, sport ed istruzione non possono essere oggetto di discriminazione sanitaria che minano la salute, la sopravvivenza e la dignità umana). Habeas corpus e rispetto della persona umana sono tutelati dall'ultimo comma art. 32 della Costituzione della Repubblica in combinato disposto con gli articoli 2-3-13-117 Cost. e dalla CDFUE (artt. 1-2-3-21-52), nel rispetto del principio di proporzionalità.
Detto questo, non si può escludere a priori che tutti o quasi i malanni di stagione siano confluiti nella sindrome similinfluenzale  Covid 19, sindrome diventata FAGOCITANTE nei confronti di chi aveva un test positivo (falso positivo) e sintomi analoghi o simili a quelli descritti per la Covid 19.
Siamo stati tutti ingannati? Interrogativo più che legittimo.
Anche ammesso che un novello coronavirus sia esistito, o si è estinto entro pochi mesi dal primo focolaio oppure semplicemente è variato così tante volte che si è mescolato agli altri ceppi virali corona (presenti in Europa da centinaia di anni) diventando endemico ed indistinguibile (da qui tanti falsi positivi).
Ma a tagliare la testa al toro è un documento dei CDC americani, i cosiddetti Centers for Disease Control and Prevention (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, in acronimo CDC)
A pagina 40 del documento intitolato "CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel  For Emergency Use Only" si  ammette candidamente di aver tarato i tamponi sul virus dell'influenza, non avendo quantità di virus SARS-CoV-2 sufficienti.
Il documento dei CDC americani è stato aggiornato al luglio 2021. Il virus non lo hanno mai avuto a disposizione sin dal 2020.
Ancora più sconcertante una dichiarazione pubblica dell'amministratore delegato della industria farmaceutica Pfizer-BioNTech : il CeO di Pfizer - il dr. Albert Bourla - intervistato dalla televisione americana (8 dicembre 2021, CNBC, "Squawk Box", intervista con Meg Tirrell)  ha ammesso che per fare i loro "vaccini" a RNA messaggero (sieri genici, e fra questi il Comirnaty, vaccino Anti-COVID-19) lavorano con uno pseudo-virus che ricostruiscono al computer nei loro laboratori e non usano il vero virus.

Luca Scantamburlo
22 gennaio 2022

Photo Credits
Primo Piano Del Microscopio, Pexels.com

giovedì 20 gennaio 2022

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA OVER 50 ANNI DI ETÀ: HUB VACCINALE E COME ESERCITARE IL CONSENSO O DISSENSO INFORMATO


Gli OVER 50 anni di età sono assoggettati - al momento ed in via provvisoria - ad un obbligo vaccinale per prevenire la infezione dal presunto virus SARS-CoV-2 il quale sarebbe responsabile della sindrome similinfluenzale denominata COVID-19, pena una sanzione amministrativa pecuniaria: come comportarsi?

Chi può evitare l'appuntamento vaccinale e vuole opporsi esercitando il principio consensualistico - diritto fondamentale della persona umana in materia di salute (rif. sentenza nr. 438/2008, Corte Costituzionale) - si può accontentare di esercitare la cosiddetta obiezione attiva all'atto e la eventuale impugnazione in ricorso gerarchico con l'ente sanitario.

Chi invece avesse particolari necessità di lavoro - per cui un appuntamento vaccinale ed una prenotazione sia indispensabile per mostrare un determinato comportamento - oppure avesse i genitori o parenti o amici over 50 anni di età, invitati alla vaccinazione e costoro fossero intenzionati ad evitare anche una dubbiosi o volessero sospendere il giudizio sull'atto sanitario invasivo e rischioso a cui sono comandati dallo Stato - che pone una sanzione amministrativa sul capo degli inadempienti - possono rivolgersi ad una persona di propria fiducia e procedere come segue:


APPUNTAMENTO ALL'HUB VACCINALE

Farsi accompagnare ai sensi del comma 2 art 1 della Legge 219/2017 in materia di consenso informato: allo scopo è necessario dare procura speciale - come proprio consulente giuridico - a persona di propria fiducia. Farsi consigliare passo passo, chiedendo anche di leggere il foglietto illustrativo del farmaco, chiedendo anche un eventuale certificato di salute ex art 24 codice deontologico medico. E chiedendo se il medico vaccinatore sia disponibile  o meno a fare la prescrizione medica obbligatoria, non solo ai sensi dell'art 13 del codice deontologico medico  ma anche e soprattutto  secondo la raccomandazione della ditta farmaceutica e secondo il diritto UE che ha autorizzato questi medicinali profilattici in via condizionata, e soggetti a prescrizione medica limitativa.

Registrare sempre il colloquio in una traccia audio è buona cosa ed è un proprio diritto se si partecipa alla conversazione e non si è all'interno di dimora privata altrui (dichiarare in chiaro per correttezza l'intenzione di registrare, questo a tutela reciproca ma soprattutto per dare più valore legale alla evidenza documentale).

All'hub vaccinale - causa impegno e lavoro di un pubblico servizio - non si può pretendere di stare a colloquio decine e decine di minuti, bisogna che le domande - sempre lecite e legittime ed un diritto del cittadino - siano essenziali e secche e poste in un tempo ragionevole che non ecceda una giusta misura.

Se all'hub vaccinale rispondono di rivolgersi al proprio medico di base (MMG), farlo e ripetere tutto il procedimento di valutazione del rapporto beneficio / rischio, per meglio valutare la opportunità di vaccinarsi od esprimere un dissenso all'atto medico.
Qualora il medico vaccinatore - od il proprio medico di base - siano disposti dopo la compilazione della raccolta anamnestica e visita medica, a scrivere un certificato di salute ex art 24 codice deontologico medico ed una prescrizione medica del vaccino / siero genico, ex art 13 codice deontologico medico, è sempre possibile revocare il consenso all'atto della vaccinazione, opponendo dissenso, come previsto dall'art 35 del codice deontologico medico e dall'art 3 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (Carta di Nizza, legge vigente dal 2009 e superiore di rango a tutte le normative nazionali).

Tutto questo è obiezione attiva e rivendicazione di consenso libero ed informato, che può disinnescare la sanzione amministrativa della ASL (la registrazione di tutti questi colloqui costituisce evidenza documentale: tenerla per sé senza divulgarla ed utilizzarla solo in caso di ricorso gerarchico in opposizione alla sanzione presso la ASL oppure in ricorso giudiziario presso il Giudice di Pace).

Luca Scantamburlo

21 gennaio 2022

Photo credits: 
Tima Miroshnichenko, Pexels.com



lunedì 10 gennaio 2022

VACCINAZIONI ANTICOVID-19: SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTO ALLA DIFESA DEL CITTADINO

 


In riferimento alle sanzioni amministrative previste dal nuovo obbligo vaccinale anti-COVID-19 introdotto per gli over 50 anni di età, con il DL 7 gennaio 2022 nr. 1, siccome nella normativa parlano di eventuale contraddittorio con la ASL, è implicito un eventuale confronto o ricorso gerarchico con l'ente irrogante la sanzione.
Dipende cosa scriveranno nella sanzione amministrativa (il DL parla anche di sanzioni amministrative in deroga alle disposizioni della Legge 689/1981, quindi bisognerà leggere con attenzione il verbale ed i riferimenti ad eventuali ricorsi gerarchici, prima del ricorso dinanzi al Giudice di pace).
Qualora non venga fatto un ricorso gerarchico con la ASL, o non sia possibile farlo - viene comunque menzionato nel testo del DL 1/2022, il Giudice di Pace (GdP), figura di riferimento per la impugnazione dell'atto sanzionatorio irrogato dal Ministero della Salute e confermato dalla Agenzia delle Entrate (comma 7 art.1).
Cioè in ogni caso la ordinanza-ingiunzione o meglio "l'avviso di debito con titolo esecutivo" - Rif. comma 6 art DL 7 gennaio 2022, nr. 1 - della Agenzia delle entrate o di altro ente nazionale, è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace (comma 7 articolo 1 DL 7 gennaio 2022, nr 1) entro i termini prescritti.
Infatti non è possibile violare il diritto alla difesa del cittadino. Una ASL/Ministero della Salute  che non concedesse il contraddittorio quando richiesto, violerebbe il diritto alla difesa invalidando l'atto sanzionatorio che dinanzi al GdP verrebbe dichiarato nullo.

Chi volesse impugnare la eventuale sanzione irrogata, e soprattutto l'avviso di debito della Agenzia delle Entrate, NON PAGHI assolutamente, perché se la sanzione o l'avviso di debito con titolo esecutivo  venisse pagato, si invaliderebbe un eventuale ricorso

CHI VUOLE IMPUGNARE NON PAGHI!


Chi riceve l'avviso di debito - successivo alla sanzione irrogata (accertamento sanzionatorio) e ad un eventuale contraddittorio con al ASL se richiesto in ricorso gerarchico - ha due strade:

1) impugna la sanzione ed il suo titolo esecutivo emanato, dinanzi al GdP;

2) paga l'avviso di debito con titolo esecutivo (ricevuto dopo la sanzione);

Se non si impugna dinanzi al Giudice di Pace e non si paga l'avviso di debito, si rischia la espropriazione forzata in misura del valore del debito (Rif. Art. 30 legge 30 luglio 2010, nr. 122). Dinanzi al GdP ci si può difendere anche personalmente (da soli) e senza avvocato, fino a € 1100 di causa: con l'avvocato oppure senza, entro quel limite di soglia (C.p.c, art. 82).
Oppure dando mandato ad una persona di propria fiducia (anche un non avvocato). Solo al di sopra degli € 1100 del valore di causa del procedimento, è necessario un legale iscritto al Foro come proprio difensore.
Il costo del deposito del ricorso è di € 43 presso la cancelleria del Tribunale del GdP oppure via raccomandata A/R oppure PEC entro i termini previsti.

Luca Scantamburlo
10-13 gennaio 2022

DIFESA DEL CITTADINO

CONTROLLI: DIFESA FREE PASS E RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE NORMATIVA

Durante un controllo ed un accertamento sanzionatorio chi volesse difendersi sin da subito prima della impugnazione della sanzione stessa, può già chiedere la disapplicazione della normativa nazionale, in contrasto con il diritto eurounitario che produce effetti diretti.
Ogni circostanza è diversa. Molto dipende da chi si ha di fronte e dalla propria capacità di dialogo e di conoscenza.  Non esistono regole generali che valgano sempre.
Ad ogni modo, si possono seguire gli ottimi consigli del ComiCost (blog ComiCost) ed il loro Free pass, 

FREE PASS Aggiornato al 5 Novembre 2021
AUTOCERTIFICAZIONE-DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) Valido ad ogni effetto di Legge

Comunicato n. 48 del 31 Dicembre 2021 
COME COMPORTARSI QUANDO SI RICEVE UN VERBALE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS E PER TUTTE LE ALTRE VIOLAZIONI COVID

oppure si può usare il nostro Freepass senza logo, implementato con riferimenti a possibili profili penali:

download FREEPASS con PROFILI DI ILLECITO PENALE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, IN MATERIA DI GREENPASS e DL 127/2021

Il Free pass e la richiesta di disapplicazione della normativa nazionale, difficilmente eviteranno una sanzione amministrativa ma certamente possono essere un valido deterrente per la ordinanza - ingiunzione successiva ed eventuale, emanata dal Prefetto.
Non è escluso che argomentando in modo educato ma fermo, pubblici ufficiali ragionevoli desistano dal loro proposito sanzionatorio: difficile ma non impossibile.


COSA FARE

Tenere sempre una copia del Freepass (del ComiCost o nostro) con sé. Portarsi sempre appresso una fotocopia della propria carta di identità in corso di validità. 
Se si viene sanzionati chiedere immediatamente  al pubblico ufficiale - con educazione e rispetto ma in modo fermo - ancora prima del verbale, cioè al momento della contestazione dell'illecito amministrativo, la disapplicazione della normativa nazionale per prevalenza del diritto UE e della CDFUE (normativa vigente) che ha effetti diretti, a tutela del cittadino UE contro ogni discriminazione.
Si tratta di un diritto-dovere del funzionario pubblico e comunque di ogni articolazione della pubblica amministrazione, quando si violano diritti e libertà tutelati dal diritto UE, per effetti diretti di normative di rango superiore a quelle nazionali.

Se i pubblici ufficiali dovessero insistere nel loro proposito sanzionatorio, dichiarare nel verbale di accertamento della sanzione (apposito spazio "qualcosa da dichiarare") quanto segue:

"Il pubblico ufficiale ha rifiutato la disapplicazione dell'atto nazionale in contrasto con il diritto UE, nonostante fosse stato da me richiesto a voce, ed egli / ella ne può rispondere personalmente ai sensi dell'art 28 Cost. in caso di violazione di diritti. Allego al verbale sanzionatorio la mia autodichiarazione DPR 445/2000 indirizzata al Prefetto competente, che va acquisita con il verbale pena la omissione di atti di ufficio (art. 74) "

Firmare il verbale (controllando che quanto dichiarato sia stato riportato) e l'autodichiarazione Free pass al momento che va indirizzata alla Prefettura di competenza, allegando una copia della propria carta di identità. Riuscire a far allegare l'autodichiarazione al verbale di accertamento sanzionatorio è già un grande risultato, in quanto costituirà deterrente per l'emanazione di una eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento. Il pubblico ufficiale ha il dovere di accettare il documento firmato dal cittadino come autodichiarazione, in quanto trattasi di doveri di ufficio (la mancata accettazione del documento costituisce violazione dei doveri di ufficio, art. 74 DPR 28 dicembre 2000, nr 445).

Ovviamente, la sanzione amministrativa è impugnabile subito in ricorso gerarchico entro i termini di 30 gg (ad esempio prefettizio) oppure dinanzi al Giudice di Pace qualora si dovesse ricevere un titolo esecutivo di ordinanza-ingiunzione, oppure un avviso di debito, sempre entro i termini previsti a norma di legge.

Luca Scantamburlo
12 gennaio 2022

NOTE 
PATROCINIO, difendersi personalmente dinanzi al Giudice di Pace

Articolo 82 Codice di procedura civile, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443: novellato dall'art. 13, comma 1, lett a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.212, convertito con modificazioni nella Legge.17 febbraio 2012, n.10.





sabato 8 gennaio 2022

PETIZIONE AL CONSIGLIO D'EUROPA PER IL RISPETTO DELLA RISOLUZIONE 2361: NESSUNA DISCRIMINAZIONE ED OBBLIGO VACCINALE COVID-19

 


La petizione al Consiglio d'Europa promossa da Lawyers for Freedom con l'Avvocato Giulio Marini che lavora a Bruxelles - per il rispetto delle Risoluzione 2361/2021 deliberata il 27 gennaio 2021 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e della successiva Risoluzione 2383/2021 (il Consiglio d'Europa non è il Consiglio Europeo della Unione Europea ma un diverso organismo internazionale: una organizzazione intergovernativa nata nel 1949 e dunque precedentemente rispetto alla CEE poi UE) doveva chiudere il 4 gennaio 2022 ma pare sia ancora aperta. Alla mattina del 09 gennaio 2022 ha raggiunto già quasi 28 mila firme. Chi volesse ancora firmare trova il modulo online. 

Nella Risoluzione si raccomandava già quasi un anno fa alle Istituzioni e Paesi dello spazio europeo di non discriminare le persone che  avessero scelto la obiezione all'atto vaccinale, e che la vaccinazione anti-Covid-19 non fosse imposta obbligatoriamente da alcuna normativa. Raccomandazione sinora rimasta lettera morta: anzi, completamente disattesa da diversi Stati che hanno implementato politiche emergenziali discriminatorie e lesive dei diritti fondamentali dell'individuo, nella gestione della cosiddetta "pandemia" della COVID-19. Seppur non vincolante giuridicamente, essa costituiva e costituisce un indirizzo di politica legislativa che i Paesi membri del Consiglio d'Europa - e la stessa UE - dovrebbero tenere presente nella gestione emergenziale.

Io ho firmato la petizione in data 01 gennaio 2022. Chi volesse ancora firmare e qualora sia ancora aperta, trova il modulo e la procedura on-line: la procedura è semplice e richiede una conferma dei propri dati via email cliccando sulla email di verifica. Nessun dato personale verrà divulgato tranne il proprio nome e cognome che sarà pubblico. Qui di seguito - dopo i riferimenti bibliografici - il testo della petizione in lingua italiana.

Luca Scantamburlo 

01 gennaio - 09 gennaio 2022

LA PETIZIONE

https://www.lawyersforfreedom.eu/council-of-europe-petition-for-the-respect-and-the-enforcement-of-covid-related-resolutions-2383-21-and-2361-21/comment-page-186/#comments

 
BIBLIOGRAFIA
 
"OBBLIGO VACCINI RISOLUZIONE CONSIGLIO EUROPA. APPLET SEGNALA A AGCOM LA MANCATA DIFFUSIONE STAMPA." 13 maggio 2021
https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4225

Risoluzione 2361/2021, "Covid passes or certificates: protection of fundamental rights and legal implications", https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=29004
 
Risoluzione 2383/2021, "Covid passes or certificates: protection of fundamental rights and legal implications", Resolution 2383 (2021), [1] https://pace.coe.int/en/files/29348/html


IL TESTO DELLA PETIZIONE AL CONSIGLIO D'EUROPA (IN ITALIANO)
 
Consiglio d’Europa / Segreteria Generale
 
Commissione europea: DG Giustizia e diritti fondamentali; Flusso e protezione internazionale dei dati;
DG Crescita – Enforcement I Unità E1;
 
Oggetto: Nuovo Decreto italiano sulla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, scolastici e delle forze dell’ordine – contrasto con la Risoluzione 2383/21 del Consiglio d’Europa e il Regolamento UE 953/21 – riduzione della durata dei test Covid in Francia e Lussemburgo – proposta di estensione della vaccinazione obbligatoria in Grecia e l’Austria alla popolazione generale.

Cari signori,
Il Governo italiano (con “Decreto Legge” 26 novembre 2021, n. 172) ha introdotto una vaccinazione obbligatoria per tutti gli insegnanti e il personale delle scuole, dell’esercito e delle forze di polizia, e un Pass riservato alle sole persone vaccinate o guarite (c.d. “2G”, adottato in Germania e Lussemburgo), prorogando agli operatori sanitari l’obbligo introdotto dalla “Legge” 76/21; Francia e Lussemburgo stanno riducendo la durata dei test PCR o RAAT Covid a sole 24 ore, Austria e Grecia stanno introducendo misure che impongono la vaccinazione obbligatoria al pubblico in generale e, infine, il presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha incoraggiato gli Stati membri a prendere in considerazione tale possibilità; tutto ciò sta creando una compressione senza precedenti dei diritti fondamentali dei cittadini ed una percezione ampiamente condivisa di insicurezza e mancata protezione da parte delle istituzioni europee, in particolare perché il Consiglio d’Europa non ha mai preso una posizione ufficiale rispetto alla violazione oggettiva delle sue Risoluzioni e dei rimedi previsti, neppure quando gli accademici hanno chiesto un’azione la scorsa estate (lettera del 23 agosto 2021) per contrastare la diffusione delle misure che hanno condotto alla situazione attuale.

Al riguardo, le criticità sopra menzionate portano ad una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dove un trattamento differenziato per i non vaccinati esula chiaramente dagli scopi della Convenzione; il trattamento differenziato proposto nella normativa italiana prevede un Pass (basato sul Certificato UE rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953/21) che esclude la possibilità di ottenerlo in esito all’esecuzione di un test, con l’obiettivo di impedire alle persone non vaccinate l’accesso alle attività sociali (sembra che anche Germania e Francia stiano adottando regole simili).

Oltre alle complessità tecniche legate alla modifica dell’infrastruttura digitale per soddisfare il Regolamento UE 679/16 ed ottenere contemporaneamente tal genere di pass, il fatto che alle persone sane (come quelle recentemente testate) sia impedito di beneficiare di attività ricreative è chiaramente una discriminazione; si ricorda che invece i test restano ancora validi quali prove per accedere ai luoghi di lavoro, per cui la discriminazione sarà limitata alle attività di svago, e rispetto a ciò non è stata neppure presa in considerazione l’eccezione dei servizi essenziali (es. situazione di emergenza – ad esempio un malfunzionamento dell’auto in tarda serata lontano da casa – un guidatore non potrebbe avere l’opportunità di eseguire un tampone e sarà costretto a dormire fuori, magari in pieno inverno).

Sebbene la Francia abbia compiuto progressi nell’ancorare l’uso del pass al tasso di infezione ed a quello di vaccinazione, la riduzione della durata del test a 24 ore equivale di fatto a una vaccinazione obbligatoria; un trattamento sanitario costoso imposto così frequentemente per avere accesso alle attività della vita (dove la reale necessità di test è lungi dall’essere dimostrata in termini di proporzionalità) compreso il diritto al lavoro, costringono chiaramente le persone a vaccinarsi,  ed è esattamente ciò che il Consiglio d’Europa con la Risoluzione  2361/21 commi 7.3.1 e 7.3.2 cerca di evitare.

Nel contesto di cui sopra, gli Stati membri continuano a ignorare la Risoluzione 2383/21[1], paragrafi 3 e 8, che impone che fino a quando non esisterà una prova scientifica chiara che i titolari di pass vaccinati non sono contagiosi, l’eliminazione delle restrizioni a loro favore sarebbe discriminatoria; nella direzione opposta vanno invece le disposizioni adottate, dove viene rilasciato un lasciapassare per circolare liberamente alle persone vaccinate (che rischiano di contagiare e di essere contagiate).

In merito alla vaccinazione obbligatoria, già in parte adottata per alcune categorie di persone, è legittimo richiamare il divieto contenuto nella Risoluzione 2361/21 e chiedere un provvedimento del Consiglio per renderla effettiva quanto prima; si noti infine che il Presidente della Commissione europea ha creato una situazione senza precedenti, incoraggiando la discussione degli Stati membri sull’obbligo.

Dal settembre 2020, infatti, l’Unione Europea ha aderito alla Convenzione sui diritti umani, ed è quindi legittimo ritenere che una Risoluzione del Consiglio – che beneficia della presunzione di essere stata adottata in linea con la Convenzione – debba essere rispettata non solo dagli Stati membri, ma dalla stessa Unione Europea; a questo proposito, un discorso pubblico del Presidente della Commissione in cui gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono suggeriti e incoraggiati a considerare la vaccinazione obbligatoria è un invito implicito a non rispettare la Risoluzione 2361/21, che vieta espressamente l’obbligo.

Ma anche ignorando gli effetti giuridici della Risoluzione, è fuori discussione che i vaccini Sars CoV2 – i cui studi clinici si concludono a dicembre 2023 – non soddisfino il requisito di essere conosciuti e consolidati, condizione dettata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza 116/21 dell’8 aprile 2021; pertanto, qualora uno Stato membro decida di derogare alla Risoluzione che impone il divieto d’obbligo, esclusa ogni forma di vaccinazione forzata, nessuna sanzione potrà essere comminata per il rifiuto proprio in ragione della natura sperimentale del vaccino Sars CoV 2, che impedisce l’applicazione della decisione nel caso concreto. Tuttavia – se ed ove applicabile – la sanzione della sospensione dello stipendio per i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi è chiaramente una misura sproporzionata, se si seguono i dettami della sentenza, e ciò è vero a maggior ragione laddove l’estensione ad ulteriori professioni è all’esame del Governo italiano .

Distinti saluti.

Avv. Giulio Marini, Solicitor – Scotland, Counsel at the International Criminal Court, The Hague, per conto dei firmatari.

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A woman holding a sign saying "We demand democracy".
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