sabato 18 giugno 2022

COVID-19, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE OVER 50 ANNI ETÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE: CONCLUSIONE DELLA ISTRUTTORIA SANZIONATORIA ENTRO 90 GIORNI O LE SANZIONI SONO ILLEGITTIME



Quanto tempo può durare una istruttoria di accertamento sanzionatorio dal momento del suo avvio? Domanda importante e così la sua risposta soprattutto in merito al procedimento sanzionatorio che l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato nei mesi scorsi nei confronti di alcuni (non tutti) over 50 anni di età, per non essersi conformati all'obbligo di profilassi vaccinatoria anti-SARS-CoV-2 stabilito dalla legge italiana DL 7 gennaio 2022 n. 1 coordinato con la Legge di conversione 4 marzo 2022 n.18.

Da ricordare - per inciso - che i prodotti vaccinali autorizzati in via condizionata in Europa nell'ambito emergenziale sanitario non sono concepiti per arrestare il contagio del presunto virus SARS-CoV-2 come vorrebbe la normativa italiana di imposizione ma - qualora funzionino - possono attenuare al limite i sintomi della malattia COVID-19 (tuttavia si è visto più recentemente nella letteratura medico-scientifica che il sistema immunitario del vaccinato subisce un complessivo peggioramento in taluni casi, e pertanto non solo vaccinati e non vaccinati possono risultare positivi al test, indifferentemente, ma la vaccinazione non porta alcun contributo di miglioramento di salute complessivo). 

Torniamo ora alla normativa obbligatoria di profilassi vaccinale: una sottrazione all'obbligo che - per altro - risponde a diritti sacrosanti di tutela di heabas corpus, principio consensualistico (dritto al consenso e dissenso informato) in ambito medico e della biologia, di tutela della propria dignità e del proprio convincimento personale, tutti diritti fondamentali tutelati dalla giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza n.438/2008), sulla scorta della Convenzione di Oviedo (ex art 5) - Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina - e soprattutto sulla scorta della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea CDFUE (ex art 3) la quale è legge vigente nel diritto eurounitario e di rango superiore alle leggi nazionali degli Stati.

Il termine entro cui completare un procedimento amministrativo sanzionatorio ha come limite i novanta giorni a partire dall'avvio della istruttoria: di questo limite di novanta giorni ha parlato il Consiglio di Stato con la sua sentenza n. 1330, Sez III del 13 marzo 2015 (Vedi anche Delibera A.G. Con n 136/06/CONS, L. 241/1990 art 5 comma 2).

Anche la Cassazione con la sua sentenza n .4042 del 21 marzo 2001 aveva già indicato espressamente i 90 giorni come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo.

A dire il vero vi è altresì un orientamento di Cassazione che invece parla dei cinque anni (il termine di prescrizione), ma è a mio avviso una violazione del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU e in ogni caso la più recente sentenza del Consiglio di Stato risolve l'interpretazione.
Non dimentichiamo che le istituzioni pubbliche e la loro amministrazione devono sempre garantire il rispetto del diritto e dovere di buona amministrazione (ex art 41 CDFUE, per cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardano siano trattate "entro un termine ragionevole dalle istituzioni"). Più avanti, la stessa Carta di Nizza CDFUE - di rango primario perché equiparata a Trattato nel 2009 e dunque vincolante giuridicamente per l'Italia - dispone espressamente all’art. 47 che:

“ [...] Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare."

Anche la Costituzione della Repubblica italiana riconosce e garantisce "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione", secondo quanto disposto dall'Articolo 97 Cost. Lo stesso Titolo IV della Costituzione - all'Articolo 111 - dispone che il processo in Italia si svolga dinanzi a giudici imparziali e che tale processo debba avere una "ragionevole durata".
Un procedimento che durasse cinque anni non può considerarsi un procedimento concluso entro dei termini ragionevoli: si tratterebbe di una aberrazione giuridica e un chiaro sintomo di una lungaggine burocratica irragionevole (in Italia l'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi, civili e penali è stata più volte condannata dall'Europa). Purtroppo la casistica giudiziaria e amministrativa italiana è colma di tali anomalie e non conformità al principio della ragionevole durata.

La sentenza che sconfessa il primo orientamento di cui sopra e che indica i cinque anni di prescrizione è la sentenza del 27 aprile 2006  n. 9591, Cassazione Sez. Unite. Nondimeno il Consiglio di Stato ha espresso successivamente il suo parere nel 2015 e pertanto taglia la testa al toro:

(...) "La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell'Autorità, dilatarsi oltre i limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito"

E quindi, dal momento della contestazione della sanzione al trasgressore (o meglio, dall'inizio della attività istruttoria di ufficio) scattano i novanta giorni di tempo come termine entro il quale la P.A deve concludere il suo accertamento istruttorio per irrogare una sanzione che possa considerarsi legittima, decorsi i quali qualsiasi sanzione irrogata oltre questo limite temporale è da ritenersi illegittima. Non si può protrarre ad libitum una istruttoria sanzionatoria. I cinque anni di cui sopra sono un chiaro abuso e un sorpassato orientamento giurisprudenziale: in ogni caso violerebbero i tempi ragionevoli già più volte indicati dalla giurisprudenza delle fonti di diritto complementare (sentenze della CGUE di Lussemburgo e della Corte EDU di Strasburgo).

L'obbligo vaccinale per gli over 50 anni di età era poi previsto dalla legge in vigore fino al 15 giugno 2022, termine di scadenza della obbligatorietà di profilassi anti-SARS-CoV-2. L'obbligo è scaduto da tre giorni. La vaccinazione per questa coorte non è più obbligatoria. Stando a quanto riferisce ilSole24ore (news del 16.06.2022 Riccardo Ferrazza), sinora sono stati individuati 1,7 milioni di inadempienti per i quali è scattato l'avvio del procedimento sanzionatorio. Le cifre sarebbero le seguenti: 1,7 milioni su 2,4 milioni di nominativi individuati.

Se partissero ulteriori avvii di procedimento sanzionatorio, anche per i rimanenti (nonostante la scadenza dell'obbligo) valgono le considerazioni già sopra svolte: dal momento dell'accertamento e della contestazione al cittadino da parte della P.A., scattano i novanta GG, oltre i quali eventuali sanzioni sono da considerarsi illegittime.
Rispondere con istanza in autotutela di richiesta di immediata archiviazione è sempre cosa buona e giusta. In ogni caso rimane la possibilità di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) ricordandosi di non pagare la sanzione amministrativa per poter fare ricorso: un sanzione irrogata oltre i novanta giorni di procedimento amministrativo sanzionatorio, una volta impugnata dinanzi al Giudice di Pace troverebbe soddisfatta la doglianza e richiesta di annullamento dell'atto, e dunque ne possiamo dedurre ragionevolmente - a meno di clamorose sorprese - un immediato accoglimento del ricorso da parte del Giudice senza entrare nemmeno del merito delle ragioni di obiezione opposte dal cittadino/a all'atto sanitario invasivo profilattico previsto dalla legge in forma cogente.

Luca Scantamburlo

19 giugno 2022

PHOTO CREDIT
Janko Ferlic, Pexels.com

martedì 7 giugno 2022

DONAZIONI PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE: IMPOSTE DI REGISTRO NOTIFICATE DOPO DUE ANNI E MEZZO

 


SPESE PROCESSUALI TRIBUNALE ORDINARIO TRIESTE
RG nr. 3785/2019, IMPOSTE DI REGISTRO € 835 


DONAZIONI CHIUSE - IMPOSTE PAGATE

Ringrazio tutti coloro che hanno donato consentendoci di ripianare l'esborso per le imposte di registro del contenzioso civile dell'anno 2019, arrivate improvvisamente a noi genitori nella primavera 2022, con notifica della Agenzia delle Entrate. L' eccedenza in donazione ricevuta, la metterò a disposizione dell'esposto-denuncia collettivo di aprile 2022 depositato presso la Procura della Repubblica di Udine, nei suoi costi legali possibili futuri con l'Avv Michele Rodaro, e anche per notificare con comunicato stampa tramite agenzia specializzata (dal costo di circa € 70 circa) l'esistenza di un eventuale fascicolo penale, qualora aperto dalla Procura della Repubblica di Udine.

Qui di seguito le attestazioni documentali di avvenuto pagamento delle imposte di registro assieme alla notifica della Agenzia delle Entrate (vedi files PDF in download).

AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO - PADRE - download PDF
AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO - MADRE - download PDF

IMPOSTE DI REGISTRO - ricevuta Mod. F24 PAGAMENTO PADRE (Luca) download PDF
IMPOSTE DI REGISTRO - ricevuta Mod.  F24 PAGAMENTO MADRE download PDF

 Luca Scantamburlo
10 - 11 giugno 2022

 

DONAZIONI

DONAZIONI CHIUSE in data 10.06.2022
IBAN:  IT 71 X XXXXX XXXXX 000XXXXXXXXX

BIC/SWIFT     UNCRITM1UN9
CC intestato a Luca SCANTAMBURLO,  UniCredit, Fil. Cividale del Friuli (UD)

CAUSALE: “donaz. modico val. spese Imposte Reg. RG 3785/2019
da NOME-COGNOME donante, città prov. di residenza, EMAIL,  ”
Indicare simbolo @ in disposizioni bonifico, usando la dicitura (at)

 

Per favore vi chiedo il Vostro aiuto con una donazione di modico valore - se e come potete - perché la mia ex compagna e io abbiamo avuto una improvvisa spesa di complessivi € 835 dovuta a un pregresso contenzioso civile le cui spese processuali e alle liti risultavano per noi già pagate. Così evidentemente non era vista la doccia fredda.
Lo Stato ha fatto sentire ancora la Sua voce a distanza di oltre due anni, notificando a me e all'altro genitore di nostro figlio R.S, le spese di imposte di registro (nostro figlio fu sospeso improvvisamente dalla frequentazione scolastica al primo anno della scuola della infanzia, nel marzo 2019, dal dirigente scolastico di allora perché inadempiente il calendario vaccinale).
Non si tratta di sanzioni irrogate nel nostro specifico caso ma di imposte di registro dovute per i due gradi di giudizio in sede civile da noi affrontati presso il Tribunale Ordinario di Trieste in sede civile, in cui il mio avvocato del Foro di Udine - l'Avv. Michele Rodaro - ed io sollevammo questione di legittimità costituzionale avverso il Decreto Lorenzin convertito dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119.

Mio figlio e tante altre migliaia di bambini in tutta Italia furono ingiustamente costretti a interrompere il loro percorso scolastico nel 2018 e nel 2019, in violazione del loro diritto alla istruzione sancito dalla Costituzione della Repubblica all'art. 34 comma I. Per un soffio non arrivammo alla Corte Costituzionale nella nostra richiesta - non accolta - di ricorso in via incidentale. Il mio desiderio era infatti quello di riportare in classe - assieme a mio figlio - tutti i bambini sospesi ed estromessi dalle loro scuole: solo la Corte Costituzionale avrebbe - e potrebbe ancora oggi - cancellare quel particolare comma della Legge 119/2017 da noi contestato, che discrimina nella scuola della infanzia in base al profilo sanitario.

All'epoca portammo le nostre doglianze in un ricorso d'urgenza e in un successivo reclamo (Ordinanza di rigetto del nostro ricorso ex art. 700 cpc - ad agosto 2019 - da parte del G.O., e successivamente anche del nostro reclamo da parte del Collegio Tribunale di Trieste, 30 ottobre 2019).  

Il Collegio del Tribunale di Trieste osservò che la sentenza n.5 /2018 della Corte Costituzionale - a causa del ricorso in via principale avanzato dalla Regione Veneto nel 2017 - si era già pronunciata anche sui diritti soggettivi e non solo sul conflitto di attribuzione e pertanto veniva a noi sbarrata la strada della Consulta di Roma.
Ottenemmo un piccolo risultato giuridico che fa giurisprudenza: per la prima volta nella storia della Repubblica, un tribunale (il Collegio del Tribunale di TS) riconosceva il diritto alla istruzione come un diritto soggettivo - contrariamente a quanto asserito dal Giudice Ordinario (G.O.) che esaminò il nostro ricorso e dall'Avvocato Distrettuale dello Stato che difendeva il Ministero della Istruzione, i quali parlavano invece di diritto inesistente e di mero interesse legittimo del minore - ma oltre a ciò non riuscimmo a ottenere dai giudici.

Le imposte di registro a noi accollate improvvisamente in queste settimane della primavera 2022 sono in totale quattro (4): due per ogni genitore e per ogni grado di giudizio e dunque per ogni Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Trieste in sede civile (ricorso + reclamo): 

* a carico di S.DS, € 208,75 madre del nostro bambino R.S. sospeso dalla scuola della infanzia nel marzo 2019, perché inadempiente il calendario vaccinale 

* a carico di L.S., € 208,75 padre (il sottoscritto Luca Scantamburlo) del nostro bambino R.S.

Tot. € 208,75+208,75= € 417,50, da moltiplicare per due (2) perché due sono i gradi di giudizio e due le Ordinanze emanate nel procedimento RG nr. 3785/2019:

Ordinanza nr. 1546/2019 Trib. Trieste,  civile
Ordinanza nr. 2225/2019, Trib. Trieste, civile

Il totale di soccombenza di spese processuali di imposta di registro non notificata all'epoca ai ricorrenti / reclamanti - né indicata nella nota spese di parcella dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla attenzione del nostro legale Avv. Michele Rodaro  - e oggi soltanto notificata a noi genitori è di

tot. (2x 417,50)  = € 835 

Queste imposte di registro erano già dovute all'epoca, nondimeno non furono notificate all'epoca a noi. Possibile un disguido della Cancelleria al termine del procedimento?
In ogni caso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste non le indicò nella nota spese parcella inviata al nostro difensore l'Avv Michele Rodaro, con cui ci notificarono le complessive spese alle liti e processuali che noi genitori abbiamo poi e subito saldato (cioè la imposta di registro non è stata conteggiata a suo tempo assieme ai € 3565 da noi regolarmente pagati oltre due anni fa).

Il mio commento personale - al di là della correttezza del procedimento e della conformità al dettato normativo - è che notificare dopo anni delle imposte di registro a dei cittadini che non hanno mai ricevuto precedentemente un preavviso, è una palese violazione del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU e del diritto a una buona amministrazione ex art. 41 CDFUE (Carta di Nizza-Strasburgo), nonché della garanzia di "buon andamento" e "imparzialità" di cui al disposto Art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana.
Le imposte di registro sono dovute e non discuto ciò e il loro pagamento: io contesto che nella fattispecie i tempi di notifica non sono stati compatibili con dei tempi ragionevoli e con la buona amministrazione della cosa pubblica. Una ingiustizia che può interessare anche altri cittadini in altri contesti e circostanze.

Con amarezza decidiamo di non impugnare e di pagare questi avvisi di pagamento della Agenzia delle Entrate perché già il sottoscritto ha affrontato un penale come parte offesa (2017-2019), un procedimento civile (2019) e ho recentemente promosso, organizzato e sottoscritto con altri cittadini un esposto-denuncia collettivo sulla pandemia e gestione emergenziale sanitaria (aprile 2022, Procura della Repubblica di Udine).
Inoltre, personalmente nel 2021 ho già sporto querela contro un quotidiano italiano (Direttore, Caporedattore e giornalista) per diffamazione a mezzo stampa nei riguardi della mia persona e non posso passare la vita nelle aule dei tribunali.
Ciò non toglie che - come ho fatto personalmente aiutando pro bono tante persone dinanzi al Giudice di Pace negli anni passati e più recentemente anche quanti hanno voluto e vogliono presentare istanza in autotutela contro gli iniqui avvisi di avvio del procedimento sanzionatorio contro gli over 50 anni di età non vaccinati per libera scelta contro la COVID-19 - ribadisco il mio invito di impugnare sempre e comunque quando e se possibile (in ricorso gerarchico o giudiziario) ogni abuso, siano delle sanzioni amministrative oppure provvedimenti di altra natura lesivi dei propri plurimi diritti soggettivi, compatibilmente con le proprie forze, energie e tempo, perché solo tante e buone sentenze a favore dei cittadini, potranno nel lungo periodo migliorare la giustizia italiana.

La disobbedienza civile - quando e sempre non violenta - è un altro strumento che i cittadini possono usare contro le prepotenze e gli abusi di uno Stato declinato in senso schimittiano e leviatiano.
Lo Stato siamo anche noi nella sua componente civile di cittadinanza attiva (nella promozione sociale, nel volontariato individuale o di gruppo, riconosciuto o spontaneo, nei tanti comitati di quartiere ecc..), e lo Stato è costituito anche dai tanti poliziotti, carabinieri e finanzieri che fanno silenziosamente il loro dovere - sotto la pioggia o al gelo - al servizio prima di tutto della persona e della Repubblica, e non si fanno intimidire o condizionare da apparati deviati o ingerenze esterne.
Lo Stato siamo tutti noi e tutti noi contribuiamo a creare la nostra realtà con pensieri, parole e azioni. Ricordiamoci sempre di fare sentire la nostra voce, talora con forza se necessario, ma sempre in senso costruttivo e mai violento.
La violenza - tranne nel caso della legittima difesa ove è l'unica soluzione - porta sempre alla violenza: così mai nulla cambierà.
Se vogliamo un cambiamento dobbiamo prima di tutto esserlo nel nostro quotidiano e nei nostri pensieri: così potremo un giorno cambiare in meglio la società e il mondo, seminando oggi per noi stessi, per i nostri figli e le generazioni che verranno.

Chiuderò le donazioni aperte una volta raggiunta la cifra necessaria a coprire le spese.
Grazie a chi potrà e vorrà donare.

Luca Scantamburlo

07 giugno 2022


giovedì 2 giugno 2022

VACCINI E GIUSTIZIA: ISTANZA-ESPOSTO RIAPERTURA INDAGINI PENALI EX ART. 414 C.P.P. E RICLASSIFICAZIONE DI 2200 DENUNCE AUTOARCHIVIATE A ROMA A MODELLO 45

 


AGGIORNAMENTO SULLA DENUNCIA OGGETTO D'INDAGINE A ROMA
La Procura della Repubblica di Roma - dopo diversi mesi dalla prima istanza ricevuta - ha finalmente dato riscontro qualche giorno fa al nostro legale di fiducia, l'Avv. Michele Rodaro del Foro di Udine, chiedendogli ulteriore documentazione al fine di rispondere alla interrogazione ex 335 cpp.

Attendiamo gli sviluppi della nuova interrogazione inoltrata alla Procura per avere notizia di eventuali ipotesi di reato iscritte nel registro, a seguito dell'esposto-denuncia depositato a Udine il 14 aprile 2022, e del relativo fascicolo giudiziario aperto dalla magistratura friulana e trasferito il 19 aprile 2022 per competenza territoriale alla Procura di Roma.

Luca Scantamburlo
11 luglio 2023

download ESPOSTO ISTANZA ex art. 414 C.P.P. PDF

download ESPOSTO ISTANZA ex art 414 C.P.P doc (editabile)

N.B. Per scaricare il modello dell'atto, è necessario cercare "FILE" nel menù in alto a sinistra di Google Drive, e lo si può scaricare con il comando "SCARICA" del menù a tendina, senza password o autorizzazioni

Con l'amico piemontese Pier Giorgio Doppioni  – quasi ottantaduenne e da anni in lotta per la verità e la giustizia nel campo della salute e sul tema della obbligatorietà dei trattamenti di vaccinoprofilassi (misura irragionevole e non rispettosa dei diritti umani) – abbiamo preparato un'istanza-esposto di sole cinque (5) pagine che qualunque cittadino potrà sottoscrivere e depositare liberamente presso la Procura della Repubblica.

A preparare il modello dell'atto ci ha aiutati pro bono un avvocato piemontese, senza impegno e ulteriori suoi coinvolgimenti. La bozza dell'atto è stata da noi successivamente rivista, integrata e ampliata. Questo atto potrà essere sottoscritto da coloro che NON hanno già firmato e sottoscritto l'esposto-denuncia con l'Avvocato Michele Rodaro (aprile 2022, Procura della Repubblica di Udine).

All'atto (liberamente adattabile) – firmato e depositato con autentica di firma con il proprio avvocato di fiducia, oppure in modo autonomo senza avvocato – andrà allegato a propria cura un DVD contenente il filmato "DOSSIER_GIUSTIZIA_50866 9140K" (liberamente scaricabile da YouTube e divulgato nell'anno 2021) citato nell'atto stesso, affinché la magistratura italiana rivaluti la riapertura delle indagini del procedimento penale RG 50866/2017 (Roma) e soprattutto perché si scoperchi il vaso di Pandora sepolto negli archivi romani, ove giacciono in 14 faldoni circa duemiladuecento denunce presentate a suo tempo dalla cittadinanza italiana e AUTOARCHIVIATE direttamente a mod. 45 (K) fra il 2017 e il 2018, senza l'apertura di alcun fascicolo.


Solo comprendendo quali abusi, irregolarità e ingiustizie hanno preparato il terreno alla stagione di golpe normativo e di deriva autoritaria sanitaria COVID-19, sarà possibile avere quello scandalo nazionale che aprirà gli occhi a molti sulla torsione che gli apparati sanitari e le autorità hanno subito negli ultimi anni a causa di conflitti di interessi, menzogne istituzionalizzate e a causa del disconoscimento della verità e dei diritti umani inalienabili, sacrificati sull'altare delle grandi multinazionali farmaceutiche che hanno ingannato i cittadini e i popoli con la complicità di chi non ha visto o voluto vedere, o di chi con negligenza, imperizia oppure imprudenza ha tradito la propria deontologia professionale, oppure ha mancato il rispetto del Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e soprattutto alla propria coscienza.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini
Tiziana Collazuol

2 giugno 2022

Photo Credit
Singo Irwa, 2017, Pexels.com

Filmato
Canale YouTube di Adriano Bianchi


 

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