martedì 21 luglio 2020

SCIOPERO DELLA FAME PER I BAMBINI DI CUNEO STRAPPATI ALLA MAMMA: L'APPELLO DI EMANUELA NATOLI

Diffondo l'appello dell'amica Emanuela Natoli, Presidente di MovimentiAMOci di Vicenza, che partecipa allo sciopero della fame a staffetta organizzato da comitati ed associazioni, in solidarietà ai quattro bambini di Cuneo ed alla loro madre, la quale non può più averli con sé al momento in quanto collocati in diverse case famiglia a causa di abusi paterni. I minori soffrono per la mancanza della madre. I Comitati Madri Unite contro la violenza istituzionale, collettivo Donne InCuranti, Maison Antigone e l'Associazione MovimentiAMOci di Vicenza, solidarizzano con il loro sciopero della fame.

Luca Scantamburlo, 22 luglio 2020

Rif. DIRE, Agenzia di Stampa Nazionale, "Sciopero della fame a staffetta per i bambini di Cuneo strappati alla mamma", di Annalisa Ramundo, 17 luglio 2020.

Emanuela Natoli, Vicenza,
Presidente della Associazione MovimentiAMOci

#scioperodellafameperibambinidicuneo‼️
MovimentiAMOci Vicenza
di Emanuela Natoli

NON è chiudendo gli occhi o voltandosi dall'altra parte che il dolore si possa dissolvere. Siamo tutti chiamati a occuparci del benessere di tutta una società. I problemi e i disagi non sono solo dei singoli … RIGUARDANO TUTTI NOI !
Nonostante numerose sentenze del CEDU con condanne di violazioni varie nella gestione di queste problematiche, si ribadisce da più parti come la sottrazione di un minore dalla sua famiglia debba rappresentare una rara eccezione continuiamo ad assistere increduli a questi episodi di ''sottrazioni impazzite'' !
Bisogna salvaguardare il DIRITTO ALLA FAMIGLIA. Si dovrebbe  osservare la Convenzione di New York sulla tutela dei minori. Il giudice deve avere un  ruolo di ''perito tra i periti '', usando il buon senso del padre di famiglia , anziché appiattirsi su alcune diagnosi psichiatriche fantasiose che, pur scritte con linguaggio altisonante e pseudoscientifico, sono invece del tutto arbitrarie, soggettive e prive di riscontri oggettivi ....
Chiediamo qui ora e subito di attuare misure insieme a tutte le persone di buona volontà, che hanno interesse al bene comune e con forte senso di giustizia affinché si affronti con soluzioni migliorative le problematiche che da più voci vengono ormai da tempo segnalate.
Grazie dell'attenzione ❗️☝️❗️

Emanuela Natoli 
Presidente di MovimentiAMOci Vicenza
luglio 2020

venerdì 10 luglio 2020

COVID-19 E GESTIONE DELLA EMERGENZA: UN "COLPO DI STATO PERMANENTE"?





In riferimento alla possibilità che il Governo proroghi lo stato di emergenza sanitaria nazionale di altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2021, cito da un editoriale del professor Gaetano Azzariti, docente costituzionalista presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza":

"(...)  Dopo la pandemia spetterà a tutti noi ricordare che la Costituzione si pone a fondamento delle libertà e non delle sue eccezionali limitazioni, rivendicandone il valore e l’essenza. Ma soprattutto si dovrà vigilare perché nessuno abusi della situazione presente ponendo così in essere un colpo di stato permanente. 
Nella Roma antica, com’è noto, esisteva una figura giuridica che permetteva di salvare la Repubblica nelle situazioni in cui era messa in gioco la sua sopravvivenza. Il Senato trasferiva tutti i suoi poteri ad un soggetto per un massimo di sei mesi. Poi, cessato il pericolo, ma anche solo trascorso invano il tempo definito, nessuno era più autorizzato a porre in essere atti “dittatoriali”. 
Quando qualcuno (Silla prima, Cesare poi) ha pensato di estendere lo stato di emergenza e si fece confermare oltre il tempo i pieni poteri, ecco che la dittatura da “commissaria” si fece “sovrana”, e la Repubblica capitolò. 
Ancora oggi è questa la sfida più grande. Se infatti adesso sopportiamo limitazioni di libertà disposte in piena e solitaria responsabilità dal Governo pro tempore in carica, lo facciamo per necessità, avendo ad esso trasferito di fatto i poteri sovrani. Consapevoli però che, se dopo aver sconfitto il terribile e invisibile nemico, non si dovesse tornare alla normalità, rischieremmo di precipitare nel buio della Repubblica."

Prof. Gaetano Azzariti, da Costituzionalismo.it, Fascicolo 1 | aprile 2020, Editoriale,
"Il diritto costituzionale d’eccezione"


Le parole del prof. G. Azzariti, da egli scritte ad aprile 2020, suonano oggi sinistramente profetiche.
Decine di magistrati, insigni giuristi ed ex giudici della Corte Costituzionale - oltre che numerosi avvocati italiani - hanno manifestato per iscritto ed a voce la loro opinione, affermando senza mezzi termini che le Autorità (Governo e Parlamento) nel gestire la crisi emergenziale, hanno violato la riserva di legge garantita dalla carta costituzionale.
Nelle ultime settimane autorevoli esperti del mondo medico-scientifico (il prof.Giulio Tarro, il Prof.Scoglio, il prof. Alberto Zangrillo e tanti altri ancora ) hanno dato la loro opinione, rassicurando sulla attuale situazione epidemiologica, e sul reale rischio in termini di letalità e mortalità di questa infezione (a "decorso benigno" in popolazione pediatrica, ilpediatranews.it,), infezione che e' sotto controllo e non provoca più le ospedalizzazioni preoccupanti di mesi fa (su cui vi sono numerose ombre nella gestione sanitaria e terapeutica, e bene ha fatto l'associazione "L'Eretico" a depositare un esposto /denuncia in Procura, per fare luce su eventuale malasanità e criticità nel gestire la emergenza sanitaria.)

Il prof. Giuliano Amato - giurista ed oggi Giudice della Corte Costituzionale -  scrive in una sua opera giovanile, nell'anno1962, intitolata "La sovranità popolare nell’ordinamento italiano", che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia ,se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, ci ricorda il ricercatore storico Giorgio Giannini.
Amato sostiene inoltre: ”ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.

Detto questo, fondato giuridicamente, non possiamo accettare che la emergenza si faccia regola, e che lo stato di eccezione si faccia regola.

Luca Scantamburlo
10 luglio 2020

Photo credits: Mat Reding,@matreding, Place de la République, Paris, France, Unsplash.com

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.

APPELLO, Avvocati e professionisti, "Fragilità del sistema costituzionale: è emergenza. L'appello", Trieste All News, 23 aprile 2020, di Claudia Giacomazzi

APPELLO, La Costituzione non si sospende: il fine non giustifica i mezzi. Appello di un gruppo di magistrati, Agenzia Radicale, dal 2001 supplemento telematico di linea con le sfide e i Quaderni Radicali.Categoria: DIRITTI E LIBERTA', 30 Aprile 2020, http://www.agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/6223-la-costituzione-non-si-
sospende-il-fine-non-giustifica-i-mezzi-appello-di-un-gruppo-magistrati

AZZARITI, Gaetano, Il diritto costituzionale d’eccezione, Fascicolo 1 | 2020 Editoriale Scientifica, Costituzionalismo.it, Roma, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza”, Coronavirus, Azzariti: "Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato", di Liana Milella, 8 marzo 2020, www.repubblica.it

BALDASSARRE Antonio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Baldassarre: "Dpcm in tutto incostituzionale" ADNKRONOS, di Roberto Lanzara, 27 aprile 2020.

CASSESE Sabino, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, “Conte è fuori legge” / Il giurista “Dpcm illegittimi, libertà violata”, di Niccolò Magnani, 27.04.2020; www.ilsussidiario.net; Il Tempo, Massimiliano Lenzi;

GIADROSSI Alessandro, Camera Penale di Trieste, Prof. Sergio Kostoris, Presidenza, lettera del dottor Alessandro Giadrossi, Trieste, 20 aprile 2020.

GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, "Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana"

LUCCIOLI Gabriella, Presidente Emerito ed Onorario Corte di Cassazione, “La pandemia aggredisce anche il diritto?” intervista a cura di Franco De Stefano, Giustizia Insieme, nr 961, 2 aprile 2020.

MARINI Annibale, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giuseppe Conte, Dpcm incostituzionale, la conferma di Annibale Marini: "C'è un'irregolarità di contenuto", 29 aprile 2020, ADNKRONOS, Libero Quotidiano

SILVESTRI Gaetano, Presidente Emerito Corte Costituzionale, Intervista video del 22 aprile 2020, a cura di Virginia Camerieri, Byoblu24, videoblog di Claudio Messora,  www.byoblu.com

TRABUCCO, Daniele, “Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale”, professore Associato di Diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato, e Dottore di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico, Astrid Rassegna, nr. 5/2020.


giovedì 2 luglio 2020

DIRITTO ED AUTODETERMINAZIONE IN MATERIA DI SALUTE: LIBERTÀ DI SCELTA seconda parte

di Luca Scantamburlo | 2 luglio 2020 | SECONDA PARTE



Il sottoscritto è stato protagonista nel 2019 di un contenzioso civile (con tanto di servizi televisivi RAI3, Regione FVG, aprile 2019 ed ottobre 2019) presso il Tribunale di Trieste, sezione civile, ove è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per il diritto alla istruzione presso la scuola della infanzia.
Un contenzioso che per certi versi è stato storico e certamente di rilievo pubblicistico, anche se poco noto nelle cronache (ne ha parlato il quotidiano Il Gazzettino nel settembre 2019).
Il mio ricorso e dell'altro genitore di nostro figlio, sospeso durante la frequentazione scolastica per inadempienza la Legge 119/2017 - ed anche il successivo nostro reclamo presso l'autorità giudiziaria - sono stati entrambi rigettati dal Tribunale, ma essi meritano attenzione per la portata del riconoscimento del diritto soggettivo avvenuto con l'esito dell'ordinanza in risposta al reclamo. 
Infatti, a seguito di un provvedimento di sospensione da scuola disposto nel marzo 2019 da parte del Dirigente scolastico di mio figlio, il mio legale rappresentante (Avv. Michele Rodaro, Foro di Udine) ed io abbiamo ricorso d'urgenza davanti al Tribunale ordinario di Trieste (ex. art. 700 cpc), costituendoci in giudizio in proprio contro il MIUR, e chiedendo al Giudice la riammissione a scuola del minore, inadempiente la legge 119/2017 per scelta consapevole di obiezione attiva dei genitori, dopo confronto con le Autorità sanitarie, e pregresso deposito di dissenso informato rispetto all'atto sanitario della vaccinazione. In un secondo momento, anche la madre di nostro figlio si è costituita in giudizio al mio fianco, per dare piena rappresentanza legale ai diritti del minore da noi rivendicati.
Pur perdendo sia il ricorso sia il successivo reclamo - ritenuti infondati dalle Autorità - il Collegio del Tribunale di Trieste ha riconosciuto nella ordinanza del 30 ottobre 2019, il titolo giuridico di diritto soggettivo del diritto alla istruzione del minore, proprio il titolo di cui il mio legale chiedeva riconoscimento  - contro la tesi del Giudice ordinario e dell'Avv. Distrettuale dello Stato che difendeva il MIUR, i quali rivendicavano un interesse legittimo, e dunque un vizio di giurisdizione (soprattutto l'Avv. Distrettuale dello Stato, che insisteva perché il contenzioso fosse tenuto al TAR)  ed avevano sottolineato che un tale diritto soggettivo  - da noi considerato assoluto e perfetto - non esisteva.

Inoltre l'Avv. Michele Rodaro ed io avevamo richiesto al Tribunale di Trieste il rispetto non solo del diritto costituzionale ma anche di quello dell'ordinamento comunitario: abbiamo cioè nel ricorso d'urgenza ex- art. 700 cpc avverso la sospensione scolastica dalla frequentazione scolastica nell'ambito della scuola della infanzia di mio figlio -  ribadito la tutela ed il diritto espresso dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE, già Carta di Nizza), rilevando un contrasto fra il nucleo essenziale dei diritti garantiti ai cittadini europei (diritto alla integrità psicofisica e ad esprimere un consenso libero ed informato art. 3, e conseguentemente, in modo implicito, il diritto alla istruzione e formazione art. 14, ed il diritto alla non discriminazione per convinzioni personali art. 21)  e legge ordinaria dello Stato, la quale deve sempre rispettare il nucleo essenziale dei diritti dei cittadini comunitari (art. 52 CDFUE).
Palese che la normativa vigente nazionale (Legge 119/2017) non ha tenuto conto del principio di proporzionalità, né della esistenza del principio del consenso libero ed informato e degli altri diritti della persona in combinato disposto. 
Il Collegio del Tribunale di Trieste - pur riconoscendo il diritto alla istruzione come un diritto soggettivo del minore e non un interesse legittimo - è stato di altro avviso ritenendo non irragionevole la compressione di questo diritto alla istruzione, subordinato sin dal 2017 nella scuola della infanzia, ad un trattamento sanitario obbligatorio (profilattico).
La decisione del Collegio poggia soprattutto sulla pregressa sentenza nr. 5/2018 della Corte Costituzionale, che marginalmente si era pronunciata anche sui diritti soggettivi nel ricorso in via principale sollevato dalla Regione Veneto nel 2017 avverso il Decreto 73 e la Legge di conversione 119/2017, ed aveva giudicato non irragionevole il bilanciamento fra diritti del singolo alla autodeterminazione, ed il potere legislativo dello Stato che esercita appunto una compressione di questa autodeterminazione, per ragioni di tutela della salute pubblica. Resta il fatto che tale ricorso avanzato dalla Regione Veneto era un ricorso in via principale sollevato per presunto conflitto di attribuzione (potestà legislativa) fra Regione e Stato, e dunque non sollevato per mancanza di conformità della legge ordinaria rispetto ai valori fondanti della Costituzione, in tema di diritti soggettivi ed inviolabili della persona umana. 

DOMANDA ALLA LUCE DELLA SENTENZA 269/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Negli scorsi mesi - prima del confinamento a cui siamo sottoposti in Italia a causa delle misure di contrasto adottate dalle Autorità per fronteggiare l'emergenza sanitaria - mi sono rivolto ad esperti di bioetica giuridica e diritto costituzionale, tutti addetti ai lavori di scienze giuridiche, chiedendo loro se nello specifico caso descritto - od in uno analogo a questo -  vi sarebbero stati i margini di scelta diversi per un Giudice o un Collegio chiamati a decidere
Cioè se avrebbero potuto - e forse anche dovuto - seguire la raccomandazione della Consulta, espressa nella Sentenza nr. 269/2017, che invita chiaramente i Giudici ad avviare un giudizio incidentale - e dunque accogliere la questione di legitimità costituzionale da una parte ricorrente, o sollevarla d'ufficio, in determinati casi.
Si pone la questione nei seguenti termini: qualora vi siano effetti diretti se si applicasse il rispetto del diritto comunitario, ovvero questo sia apparentemente non rispettato ed in conflitto da una legge ordinaria dello Stato di un Paese della Unione, e qualora non vi siano effetti diretti applicando il rispetto del diritto comunitario, disapplicando la legge che lo infrange.
Nel caso in cui il Giudice non disapplichi la normativa interna allo Stato in apparente contrasto con la carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, egli è tenuto a rimettere il giudizio alla Consulta, e sarà il Palazzo della Consulta a valutare se vi sia o meno un reale contrasto fra la normativa interna e la tutela dei diritti comunitari.
Purtroppo il mio legale ed io non abbiamo fatto in tempo a presentare - nella argomentazioni e controdeduzioni giuridiche presentante in contenzioso - questa sentenza della Consulta, e le indicazioni da essa fornite.
Ma avevamo citato correttamente il rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (Carta di Nizza), ed il Collegio di Trieste era senza dubbio tenuto a conoscere il contenuto della sentenza nr. 269/2017.
Altri in futuro potranno o potrebbero far tesoro del nostro risultato e chiedere appunto la remissione degli atti alla Consulta, in casi analoghi.
In particolare la ordinanza (molto scarna, ed asciutta) del 30 ottobre 2019 a firma del Collegio del Tribunale di Trieste, riassume in sole cinque pagine tutto il contezioso civile, che mi ha visto soccombente.
Le pagine del reclamo del mio legale, avverso la ordinanza del Giudice ordinario (agsto 2019), ben specificano la questione di legittimità costituzionale da noi sollevata (per la fascia di età 3-6 anni, scuola della infanzia, disciplinata dalla Legge 119/2017), e rigettata dal Collegio di Trieste. 
Fra i giuristi da me interpellati uno di loro si è distinto, rispondendomi con cortesia, e dandoci indirettamente ragione in quanto egli - Associato di diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso una università svizzera - si è pronunciato come segue:

"A mio avviso, il Giudice doveva sollevare in via incidentale davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale in quanto la Legge Lorenzin, contrastando con la Carta di Nizza, parte del Trattato di Lisbona del 2007, si pone in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari tra i quali quelli discendenti dal Trattato."

Opinione espressa a titolo personale - in corrispondenza con lo scrivente - dal Professor Daniele Trabucco, Associato di diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera), nonché professore di Diritto internazionale, a contratto, presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisè Loria di Milano. 

Dunque la partita con la Corte Costituzionale è ancora aperta: si è giocato solo il primo tempo ed è teoricamente possibile ancora arrivare davanti ai Giudici della Corte Costituzionale.

© Luca Scantamburlo
2 luglio 2020

Photo credit: Unsplash.com, Tingey Injury Law Firm, West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV, USA

PRIMA PARTE

PER APPROFONDIMENTI

* CARUSO Corrado, professore, "La Corte costituzionale riprende il «cammino comunitario»: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 2017", 8 dicembre 2017, Forum Costituzionale

* RUOTOLO Marco, professore, "Quando il giudice deve fare da sè", 22 ottobre 2018, Questionegiustizia.it

* RODARO Michele, Avv., (Foro di Udine) ricorso Scantamburlo Luca et al., Info sulle ordinanze di rigetto dei giudici del Tribunale di Trieste, e le carte di ricorso e reclamo del contenzioso (omessa la documentazione prodotta dall'Avv. Distrettuale dello Stato, l'Avv. Lorenzo Capaldo che in ogni caso è ricostruita nei passaggi, dalla ordinanza del Collegio). https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/p/civile-procedimento-i-documenti.html?m=1

mercoledì 1 luglio 2020

DIRITTO ED AUTODETERMINAZIONE IN TEMA DI SALUTE: LIBERTÀ DI SCELTA prima parte

 di Luca Scantamburlo  | 18 giugno 2020 | PRIMA PARTE

È tempo di una nuova normalità.

Sono oltre tre anni che personalmente lotto - non solo con Valentina De Guidi al mio fianco nelle azioni civil - ma anche da solo prima, e poi con tanti genitori che mi hanno aiutato con le spese giudiziarie sostenute nei contenziosi del penale e del civile.
Chiarisco una volta per tutte: il diritto alla autodeterminazione ed al principio consensualistico libero ed informato in ambito medico-terapeutico, è un caposaldo del diritto già consolidato. Non è in discussione. È patrimonio della dottrina ed anche della prassi sanitaria e non si può certo metterlo in discussione con un sondaggio, e men che mai con un dibattito parlamentare (le conquiste dei diritti umani non possono che trovare aggiornamenti migliorativi e non peggiorativi).
Il punto è un altro: può l'obbligo vaccinale - e dunque una decisione parlamentare - declinare un eventuale obbligo con una compressione degli altri diritti costituzionalmente garantiti?
La sentenza nr. 5/2018 della Consulta - esito del ricorso della Regione Veneto contro il Decreto Lorenzin e contro la legge 119/2017, impugnate in ricorso in via principale - ha stabilito che nell'ottica del bilanciamento fra AUTODETERMINAZIONE del singolo, e potere autoritativo dello Stato a tutela della salute della collettività, il diritto ai servizi educativi 0-3 anni di età, ed il diritto scolastico nella fascia 3-6 anni di età, possono essere compressi e subordinati ad un certificato vaccinale.
Nondimeno la ordinanza del Tribunale di Trieste del 30 ottobre 2019 (Collegio del Tribunale di Trieste, tre giudici, chiamati a pronunciarsi su un reclamo avverso Ordinanza di rigetto di un ricorso cautelare d'urgenza), ha aggiunto una considerazione giurisprudenziale ulteriore, seppur confermando quanto statuito dalla sentenza 5/2018 della Corte Costituzionale: la frequentazione scolastica anche nella fascia 3-6 anni di età (e di conseguenza anche nella scuola dell'obbligo) è un diritto soggettivo, alla istruzione (scuola della infanzia) e non un interesse legittimo dell'individuo, di fronte a cui la P.A. può esercitare limitazioni ed intermediare come potere autoritativo dello Stato. Questa questione giuridica fino all'ottobre 2019 ed alla decisione del Collegio del Tribunale di Trieste, non aveva trovato prima un accordo unanime fra i giuristi a livello accademico, né risultavano precedenti pronunciamenti giurisprudenziali che avessero fatta una qualche luce.
Nella sentenza nr. 438/2008 della Corte Costituzionale si cita la Convenzione di Oviedo in materia di consenso libero ed informato (ricordando che manca il deposito della ratifica). 
Dunque la Consulta l'ha usata già come ausilio interpretativo, analogamente da quanto fatto precedentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2007, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del padre di Eluana Englaro. 
Ma la Consulta cita anche la CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), Carta di Nizza, altrettanto importante, se non ancora più cogente visti gli altri diritti comunitari che essa tutela, come il diritto alla istruzione ed alla formazione, ed alla non discriminazione.
Così come aveva fatto anche la Corte di Cassazione, nel medesimo caso Englaro, che aveva anch'essa citato la CDFUE.

Nella sentenza nr.438 della Corte Costituzionale del 2008 si dice chiaramente che :

(...) "L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona  interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; 
l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». 
La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), dall'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge. 
La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione. 
Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale"

Quindi, quello che conta è l'argomentazione in difesa del diritto da parte di un legale in giudizio, o da parte di un giurista chiamato ad esprimersi come consulente. Quello che conta non è tanto la singola carta, ma la difesa dei diritti conquistati. E le singole carte si rafforzano a vicenda. Citare ed invocare una singola carta, fingendo che non esistano altre carte, o diritti costituzionali, in ogni Stato, lì é la insidia e il rischio.

La Convenzione di Oviedo non regolamenta la non discriminazione e la inclusione scolastica.
Citata come ausilio interpretativo va bene, come unica risorsa é un azzardo. Per i motivi spiegati da me ed anche da Barbara Todisco e gli altri genitori del Coordinamento Nazionale Genitori per la libertà di scelta, che si consultarono anche con un legale, in proposito, mettendo in luce la insidia dell'art.26 con cui gli Stati possono, se vogliono, andare in deroga al principio consensualistico sancito all'art. 5 della Convenzione di Oviedo stessa. 
Nel diritto si ragiona spesso con la formula ed il pensiero del "in combinato disposto". I diritti costituzionali sono interpretabili. Ed inoltre, bisogna imparare a ragionare non per camere stagne.
La Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, in acronimo CDFUE, già carta di Nizza, è inclusiva anche di altri diritti (non solo del principio del consenso libero ed informato in ambito medico terapeutico), è una carta vincolante giuridicamente per l'Italia sin dal 2009, e tutela anche la inclusione, la non discriminazione (nemmeno per convincimento personale), e la formazione ed educazione scolastica.
Anche la Carta di Nizza tutela il principio consensualistico (al suo art. 3). Non ha la insidia dell'art.26 della Convenzione di Oviedo, con cui uno Stato se vuole può andare in deroga al principio consensualistico dell'art.5.
E richiama - questa Carta di Nizza, in acronimo CDFUE - anche il principio di proporzionalità recepito dal diritto comunitario, all'art.52, per cui nessuno Stato può mai annullare completamente i diritti dei cittadini della UE.
La qual cosa richiama in un certo senso il rinforzo alla riserva assoluta di legge del II comma dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che afferma la tutela ed il "rispetto della persona umana", che mai la legge può valicare e conculcare, neppure se dispone un trattamento sanitario obbligatorio.
Ne discende come corollario che ove vi sia discriminazione, non può esservi tutela della dignità umana secondo la nostra carta costituzionale; motivo per cui la discriminazione assoluta di accesso scolastico nella fascia di età 3-6 anni di età, nella scuola della infanzia, è già palesemente lesiva di diritti soggettivi dei minori e dei loro genitori nei loro coinvincimenti personali (obiezione attiva ad un atto sanitario invasivo e rischioso).

© Luca Scantamburlo

18 giugno 2020

Fonte: https://telegra.ph/DIRITTO-ED-AUTODETERMINAZIONE-IN-TEMA-DI-SALUTE-LIBERTA-DI-SCELTA-06-18
18 giugno 2020, prima versione divulgata pubblicamente

SECONDA PARTE

APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti sulle garanzie costituzionali nel merito di un trattamento sanitario obbligatorio, nel pieno rispetto della persona umana, della dignità umana, per una non discriminazione, si legga in proposito la relazione I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006.

Photo credit: Markus Spiske, Unsplash.com, Wöhrder Wiese, Nürnberg, Deutschland

SECONDA PARTE

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