mercoledì 13 novembre 2024

CONSENSO E DISSENSO INFORMATO NELLA PROFILASSI VACCINALE: MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA VACCINAZIONE, SCUOLE E FREQUENTAZIONE


 

download anagrafe nazionale vaccini - documento Min. Salute

 

OBIEZIONE ALLA VACCINAZIONE: ITER ATTIVO

Il codice 05 - relativo ai dissensi informati temporanei - del manuale "Anagrafe Nazionale Vaccini. Specifiche funzionali" del marzo 2024, versione 4.5 - è il migliore a mio giudizio, fra i codici interni amministrativi sanitari che classificano motivi di esclusione dalla profilassi vaccinale.
Perché in tal caso chi esprime un atto di una obiezione alla vaccinazione per fondati motivi di prudenza dopo aver valutato attentamente il rapporto beneficio/rischio, sottoscrive una sospensione di giudizio temporanea e non definitiva sull'atto sanitario invasivo, spiegando che le informazioni su tale atto rischioso a cui si è invitati come responsabili genitoriali della propria prole, non sono sufficienti e dunque si obietta all'atto con sospensione di giudizio, si dice cioè alla Asl/Ausl/ATS/Ulss che non si vaccina e si obietta al momento (dissenso informato) ma in futuro si potrebbe rivalutare questa sospensione (non vi è obbligo al riguardo ma facoltà, perché la decisione è personale non dei medici, in quanto non vi è vaccinazione coatta).
Il rifiuto definitivo dell'atto sanitario (cod. 06) è anche esso assolutamente legittimo in forza del diritto fondamentale alla autodeterminazione e alla informazione (art 3 Carta di Nizza e art. 5 Convenzione di Oviedo) e alla difesa della propria integrità psicofisica.
Hai il vantaggio - il codice 06 rispetto al codice 05 - che probabilmente la Asl/Ausl/ATS/Ulss si asterrà probabilmente nello specifico caso di richiedere e inviare nuovi inviti alla vaccinazione del minore.
Invece un rifiuto temporaneo e non definitivo (codice 05), può essere temporaneo per anni o diventare definitivo al compimento del 17 anno di età del minore, ma in un certo senso colloca più al riparo da possibili interpretazioni della obiezione in declinazione ideologica, possibili se la pratica individua il codice 06. Il minore ovviamente diventando maggiorenne, ha diritto nuovamente ad essere invitato alla profilassi vaccinale, ma già dall'età di 12 anni (età del discernimento) ha diritto a partecipare all'esercizio del consenso libero e informato o suo dissenso relativo agli atti sanitari che lo riguardano, anche se l'ultima parola la hanno i genitori o chi esercita la responsabilità come tutori o soggetti affidatari.
Vero è anche con il codice 05 si verrà ancora interpellati periodicamente con successivi inviti alla vaccinazione proprio perché il rifiuto è temporaneo.
In ogni caso, si obietta e si sospende la valutazione decidendo per quanto tempo si vuole perché un rifiuto definitivo della profilassi vaccinale può in qualunque momento essere revocato per iscritto dagli aventi diritti. L'atto di sospensione di giudizio è dunque una decisione che segue una attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio dell'atto sanitario, e la si può prendere solo dopo essersi informati, e confrontati per corrispondenza (o in presenza a colloquio) con i medici del servizio di vaccinazione pediatrica.
In ogni caso la scelta amministrativa del codice negli atti interni dalla Asl/Ausl/ATS/Ulss è una prerogativa dei funzionari Asl e non è una scelta esplicita a cui i genitori sono chiamati.
Sarà il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio vaccinazioni a determinare, in base al comportamento dei genitori ed al rapporto medico-paziente (colloquio, corrispondenza ecc..) e in base alla loro competenza bioetica-giuridica, sotto quale codice inquadrare la situazione del minore.
Cioè i genitori dicono: ci sono troppi rischi, più rischi che presunti benefici, le informazioni fornite dalla Asl e dai bugiardini sono carenti, ecc..
A questo punto dipende dalla competenza dei medici come incasellare questa scelta dei genitori di obiezione (che deve sempre essere attiva non passiva) e decidere o meno se la inadempienza vaccinale è in ottemperanza alla Carta di Nizza e Convenzione di Oviedo) o illegittima.
Al limite si può anche suggerire al funzionario o medico il codice che si individua, fermo restando che questo codice amministrativo interno non è una scelta dei genitori, ma sono i medici a valutare quale sia il profilo di inadempienza / esclusione di fronte a cui si trovano, valutando il comportamento dei genitori chiamati a questo atto sanitario profilattico invasivo e rischioso.
Inutile guardare alla sola legge 119/2017. Si deve guardare a questa nell'intreccio delle fonti.

 

SCUOLA: IL RISCHIO DI SOSPENSIONE PER GLI INADEMPIENTI, MA SOLO RELATIVO AD ACCUDIMENTO E SCUOLA DELLA INFANZIA

Ma di nuovo sono i dirigenti (sanitari in primis e scolastici in seconda battuta) che devono avere competenza e conoscenza delle norme nell'intreccio delle fonti.
Ad ogni modo, limitandosi alla mera lettura della norma 119/2017, i bambini inadempienti e per i quali non vi sia esonero medico, giustificato, sino ad oggi sono stati sospesi da scuola nella quasi totalità dei casi di irregolarità (la legge addirittura parla di decadenza dalla iscrizione, ove la sospensione è una misura discrezionale del dirigente scolastico, che è la misura più adottata negli ultimi anni).
Pensare di tergiversare o guadagnare tempo chiedendo l'appuntamento vaccinale per iscritto (documentazione che si può effettivamente presentare alla dirigenza scolastica), in conformità al dettato normativo della Legge 31 luglio 2017 nr. 119, può forse far guadagnare del tempo (qualche mese?) e magari far terminare un anno scolastico. Ma in presenza di un reiterato rifiuto dell'atto vaccinale o un annullamento ripetuto dell'appuntamento preso (disdetta e riprogrammazione dell'appuntamento) - non motivato da ragioni mediche messe nero su bianco per problemi medici certificati o da immunità anticorpale accertata con esami del sangue a causa di pregressa malattia naturale  - si avrà prima o poi la comunicazione del nominativo del minore dal servizio sanitario alla dirigenza scolastica (oppure la acquisizione automatica informatica presso le Regioni che hanno già attivato un servizio del genere), la quale deciderà se far decadere la iscrizione o sospendere la frequentazione scolastica del minore, in attesa della regolarizzazione del minore rispetto al calendario vaccinale obbligatorio pediatrico. Oltre che mettere in cattiva luce dei genitori che con questa scappatoia, potrebbero anche incorrere in ulteriori accertamenti, per sospetto comportamento in quanto giustamente dei medici potrebbero chiedersi per quale motivo all'appuntamento preso non faccia seguito la vaccinazione. Io non ho mai suggerito questa strategia (sono scelte personali) perché energeticamente e giuridicamente seppur un percorso legale e lecito, non costituisce una difesa di principio su dei valori e non è incardinata su diritti fondamentali ed il loro esercizio. Quindi, una strategia del genere (poco sincera rispetto alle proprie reali intenzioni) - seppur lecita e forse a fine anno scolastico di un ciclo anche concretamente di aiuto - sul lungo periodo non è opportuna e può comportare rischi e problemi.

La sospensione del minore non vaccinato sarà dunque prima o poi concretizzata con un atto formale da parte del dirigente scolastico, e dunque la famiglia per non incorrere in denunce anche penali o la chiamata delle Forze dell'ordine (già accaduto in passato), dovrà astenersi dal mandare a scuola il minore. Un atto di sospensione deve essere impugnato nelle opportune sedi (Tribunale Civile oppure amministrativo, TAR). Naturalmente è una palese ingiustizia e assurdità discriminatoria che non ha nulla a che vedere con la salute pubblica e la protezione della incolumità pubblica (come chiarito e argomentato con chiarezza dal Senatore Maurizio Romani, medico chirurgo, nel suo eccezionale intervento in qualità di Senatore della Repubblica durante la Legislatura XVII che nell'estate 2017 convertì in legge il decreto nr. 73/2017 cosiddetto "Lorenzin", dopo sofferti emendamenti ed estenuanti dibattiti nelle Commissioni al Senato e nel Senato stesso.
La legge 119/2017 discrimina l'accesso alle scuole e la loro frequentazione solo relativamente ai servizi di accudimento e alle scuole della infanzia (fascia 0-6 anni di età). Frequentazione ed esami scolastici sono garantiti anche qualora non si sia vaccinati, ma solo a partire dalle scuola primaria in su. Dunque nessun dirigente scolastico può impedire ad un minore non vaccinato la frequentazione della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e secondo grado (per i casi in cui il dirigente minacci sospensione illegittime o faccia indebite richieste, si può rispondere con il seguente modello di lettera di risposta, che preparai anni fa, scaricabile al seguente link e adattabile al proprio caso specifico, ma da usare solo per le scuole dell'obbligo). Ricordo tuttavia che anche i dirigenti scolastici delle scuole dell'obbligo, hanno diritto a conoscere la conformità o meno del minore al calendario vaccinale, ma non a conoscere le ragioni mediche di scelta rispetto a questo atto.


Il testo della legge 31 luglio 2017 n. 119 è carente per quanto riguarda il diritto al consenso e dissenso informato, colpevolmente carente, perché ha dimenticato di riferirsi e menzionare nel testo di legge questo diritto fondamentale e dunque citare dinanzi ai medici della Asl che si è a conoscenza di queste specifiche interne e codici di esclusione, potrebbe (forse) evitare possibili future sospensioni scolastiche del minore, ma non escludere sanzioni amministrative pecuniarie, sempre possibili purtroppo. Sino all'anno 2017, a partire dagli anni 2005/2007, i medici dei Dipartimenti di prevenzione avevano progressivamente smesso di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai genitori dei bambini inadempienti. Vi furono anche anni fa accordi taciti fra Tribunali dei Minori lombardi ed aziende sanitarie lombarde per evitare le sanzioni ed eventuali segnalazioni al Tribunale dei minori (oggi diventato Tribunale di Famiglia), cosa di cui io stesso venni a sapere interloquendo con la Regione Lombardia.

In ogni caso, si tratta di un percorso di aderenza e conformità al dettato normativo, che non intacca l'evidente abuso e sopruso che la legge 119/2017 costituisce con la discriminazione di accesso scolastico subordinata ad un profilo sanitario (la norma è chiaramente lesiva in quanto la decadenza della iscrizione è prevista per minori inadempienti che sono soggetti sani, discriminati in qualunque condizione epidemiologica e dunque essa non è proporzionale e rispettosa del principio di proporzionalità, perché pur essendo ingiusta, avrebbe forse un senso logico qualora vi fosse un focolaio epidemico di una malattia esantematica, e si applicasse per poche settimane ma non certo sine die). Ma anche in tal caso la norma se fosse discriminatoria solo in determinati periodi a causa di focolai epidemici circoscritti, sarebbe iniqua, perché dal punto di vista medico-scientifico la maggior parte dei preparati dei vaccini previsti per legge non garantiscono immunità di gregge (sono solo misure di protezione personale, se e quando funzionano, e sempre a scadenza) e vaccinazioni di massa di milioni di bambini nei confronti di malattie esantematiche, hanno avuto la conseguenza che le stesse (morbillo, varicella, parotite ecc...) non sono più diffuse come un tempo come malattie da virus selvaggio, e i bambini non acquisiscono più la immunità naturale a vita che fino agli anni Ottanta era una cosa normale. Altra conseguenza-corollario, è che da adulti, anche se si è stati vaccinati nella infanzia, si è paradossalmente sempre a rischio di infezione di queste malattie esantematiche, e si fa presente che morbillo e varicella contratte da adulti, sono malattie di più difficile risoluzione rispetto all'età infantile.

Sono fermamente convinto che qualunque obbligo vaccinale sia lesivo di diritti sociali e civili (la Costituzione della Repubblica non parla di obbligo vaccinale ma di obbligo sanitario quando disposto per legge e in ogni caso mai lesivo del rispetto della persona umana, cosa che nessuna legge può fare), ma mentre la declinazione dell'obbligo (già vigente in Italia ben prima del "Decreto Lorenzin") esistente dal 1999 al maggio 2017 consentiva la frequentazione a tutti i minori d'Italia (grazie ad un saggio DPR del già Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, poi tacitamente abrogato), siano essi vaccinati oppure no, la declinazione dell'obbligo vaccinale con profilo discriminatorio dal punto di vista sociale ed educativo, è giuridicamente lesiva di plurimi diritti soggettivi non solo costituzionali, ma anche naturali, che la stessa Repubblica riconosce all'articolo 2 (vengono prima di ogni diritto positivo e dello stesso nostro ordinamento giuridico).

Segnalo un interessante punto di vista espresso in questo video a suo tempo dall'avvocato Roberto Mastalia il quale - invitato da me e terzi a Verona ad un convegno che organizzammo  nel marzo 2018 - giustamente sottolineò la discrezionalità nell'agire da parte del funzionario pubblico, e quando egli /ella può esercitarla senza incorrere in omissioni di atti di ufficio (con conseguenze penali). In altri termini, anche un dirigente scolastico che ricevesse una lista di bambini inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio, potrebbe non sospendere i bambini, ma dovrebbe comunque motivare per iscritto la propria decisione. Decide il dirigente scolastico e non la direzione sanitaria, riguardo alle posizioni del minore ed alla sua regolarità per quanto concerne frequentazione scolastica ed esami.

intervento avv. Roberto Mastalia - Verona, 11 marzo 2018


EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA VACCINAZIONE

In tutta Italia nella decade 2000-2010 e negli anni 2010-2016 le sanzioni amministrative pecuniarie per mancata vaccinazione sono state disapplicate con sempre più frequenza dalle aziende sanitarie, proprio perché è andata affermandosi la crescente consapevolezza anche fra le classi mediche di questo nuovo diritto fondamentale sancito dalla Convenzione di Oviedo prima (anno 1997) e ribadito e specificato meglio dalla Carta di Nizza poi (anno 2000), divenuta Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e vincolante giuridicamente dal 2009 per tutti i Paesi Ue.

Il clima sociale negli ultimi anni è nondimeno progressivamente cambiato, anche a causa di propagande faziose da parte dei mass media e vere e proprie menzogne istituzionalizzate con dichiarazioni pubbliche anche da parte di Ministri italiani, che parlarono in televisione una decina di anni fa di centinaia di bambini morti a causa del morbillo in Inghilterra (cosa falsa e destituita di fondamento, cosa già segnalata dal sottoscritto e da altri genitori sia pubblicamente sia con evidenza documentale alla attenzione della magistratura italiana).

Una corretta obiezione attiva da parte dei genitori invitati alla vaccinazione può disinnescare le sanzioni amministrative e in ogni caso costituire uno scudo legale dinanzi al giudice di pace. In ogni caso l'iter di obiezione attiva è un atteggiamento pro-attivo nei confronti del Dipartimento di Prevenzione che disinnesca qualunque tipo di accusa di una possibile sospetta incuria genitoriale (per mancata vaccinazione).
Ricordo che un verbale sanzionatorio irrogato dai medici preposti può (e deve a mio avviso per chi ha intenzione di difendere i propri diritti) essere impugnato dinanzi all'ente irrogante entro 30 giorni dalla notifica: si tratta di ricorso gerarchico, non ha costi, ci si difende da soli (la figura del legale non è necessaria, anche se ci si può rivolgere ad un avvocato per assistenza o mandato) ed è sufficiente una semplice raccomandata con avviso di ricevimento (o una PEC): suggerisco in tal caso di richiedere sempre una audizione in presenza dei medici di fronte ai quali perorare le proprie ragioni, argomentare la propria prudente scelta di non vaccinare, e richiedere ulteriori informazioni. Una non risposta dell'ente irrogante o una mancata concessione di audizione dei genitori (in presenza), può costituire un vizio di legge in quanto si viola il diritto alla difesa statuito dalla Legge n. 689/1981 e dalla stessa Costituzione della Repubblica ma al contempo si viola anche il diritto del cittadino a farsi ascoltare dalla Pubblica Amministrazione (come previsto dalla normativa del 1990).
In tal modo, una eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata successivamente entro i termini di legge dinanzi al giudice di pace - ordinanza emanata anche a distanza di anni per una mancata riscossione di pagamento - può costituire senza dubbio un fondato motivo di illegittimità dell'atto (e dunque annullamento dello stesso) perché si sono violati diritti dei cittadini (alla difesa) e precisi obblighi di risposta e valutazione della Pubblica Amministrazione.
Il cittadino ha infatti diritto <<di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>>, ex L. 241/1990 art 10 comma 1 lett. b), e la mancata valutazione nella fase istruttoria delle osservazioni del privato cittadino rivolte alla Pubblica Amministrazione costituisce una violazione di legge (rif. sentenza GdP di Padova, n. 1514/2024 depositata in data 23/09/2024, R.G. 268/2023, dr.ssa Valeria Raudino).

Luca Scantamburlo
13 novembre 2024


Intervento del 2017 del dottor Maurizio Romani, On., Senatore della Repubblica italiana, XVII Legislatura, in relazione alla discussione parlamentare del Decreto Legge 73/2017

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Ivan Samkov da pexels.com

martedì 9 luglio 2024

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA ANNULLA SANZIONE: ENNESIMA VITTORIA A FAVORE DEI CITTADINI INADEMPIENTI LA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19


download Sentenza GdP Bologna, nr. 1100/2024, R.G. 3954/2023
download Sentenza GdP Tolmezzo, nr. 18/2024, R G. 6/2023

Una nuova vittoria dei cittadini nei confronti del potere autoritativo dello Stato e dei suoi abusi durante la stagione emergenziale sanitaria. Recentemente  l'Avvocato Sebastiano Scardovi del Foro di Bologna ha difeso con successo una cittadina emiliana inadempiente la normativa che aveva imposto obbligatoriamente la vaccinazione anti-COVID-19 agli over cinquantenni: la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da AdeR tramite un avviso di addebito — a seguito di avvio procedimento sanzionatorio da parte del Ministero della Salute — è stata annullata dal Giudice di Pace di Bologna, dottoressa Avv. Stefania Trincanato, con la sentenza di merito di accoglimento nr. 1100/2024 iscritta a Ruolo Generale n. 3954/2023 e depositata il 23 aprile 2024.

Il giornale il Resto del Carlino ha riportato in data 08 maggio 2024 la notizia attribuendo - erroneamente - il pronunciamento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in luogo del corretto Giudice di Pace di Bologna.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/la-lunga-mano-del-coronavirus-annullata-la-multa-per-la-no-vax-irragionevole-lobbligo-per-leta-6b15f1e6 

La lunga mano del Coronavirus. Annullata la multa per la ’no vax’: "Irragionevole l’obbligo per l’età". La donna, over 50, nel 2022 non era vaccinata e per questo ora si è trovata 100 euro di cartella esattoriale. Ma la norma è da tempo stata sospesa. Il Tar: "Manca motivazione logica, scientifica o prudenziale" . Cronaca di Ferrara, di Nicola Bianchi

Si ringrazia la squisita cortesia con cui l'Avvocato Sebastiano Scardovi ha risposto con solerzia a una mia lettera di posta elettronica, chiarendo subito l'equivoco sorto con l'articolo del quotidiano (il Tribunale Amministrativo Regionale è citato erroneamente, perché del Giudice di Pace è la sentenza) e inoltrandomi copia della sentenza con le motivazioni del giudice, che al più presto metterò a disposizione di tutti con i dati personali della ricorrente oscurati per ragioni di privatezza. 

Le parti resistenti nel giudizio in opposizione all'atto impugnato sono stati l'Agenzia delle entrate -Riscossione (AdeR) e il Ministero della Salute contumace (non ha espresso volontà di comparire in giudizio e in udienza); difensore della Agenzia AdeR è stata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

La sentenza è importante perché nella sentenza — oltre a citare la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea già Carta di Nizza, e il principio consensualistico sancito all'articolo 3 — il Giudice di Pace di Bologna argomenta tutta una serie di carenze e vizi dell'atto oggetto di opposizione in termini di "legittimità procedurale".
Innanzitutto il Giudice in via preliminare provvede ad integrare il contradditorio con il Ministero della Salute, in quanto è l'autorità che si suppone abbia accertato la violazione in questione; poi nonostante si sia proceduto a norma di legge in deroga alla Legge 681/1981, il Giudice rileva che ciò è avvenuto 

"in deroga procedimentale alla L 689/1981, solamente, tuttavia, per i casi in essa previsti, quali le modalità e i termini di notifica dell'Avviso di addebito, non certo per le altre norme, che sono quindi direttamente applicabili al provvedimento de quo"

Dunque, il Giudice di Pace adito contesta che il procedimento sanzionatorio difetta della presenza di un verbale di accertamento sanzionatorio oppure di una ingiunzione di pagamento: né l'uno né l'altro sono presenti nella irrogazione dell'avviso di addebito per la riscossione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Richiamando il dispositivo dell'art. 12 delle Preleggi, il Giudice statuisce che l'avviso di addebito non può escludere la necessità di una precedente contestazione, che nella fattispecie è assente, contestazione dove dovrebbero essere presenti le motivazioni di fatto e di diritto. 
Il Giudice prosegue e sostanzialmente rivela che l'Amministrazione dello Stato — con siffatto comportamento e inusuale procedura amministrativa di irrogazione — ha omesso il deposito di quei documenti necessari a dimostrare la responsabilità di violazione dell'opponente ricorrente

[...] Si premette, a tal fine, che nel procedimento ai sensi della L. 689/1981, come modificata dal D. L.vo 150/2011, l'amministrazione assume la veste sostanziale di attore, soggetta all'obbligo di deposito di tutti gli anni afferenti il procedimento sanzionatorio, pena l'applicazione del comma 11 dell'art. 6, D. L.vo 150/2011, secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti la responsabilità dell'opponente", ovvero quando "l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8 (art. 6, comma 10, lett b) D.L.vo 150/2011), ovvero abbia omesso di depositare gli atti relativi all'accertamento, come nel caso di specie. 

Questo punto è interessante perché richiama la sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo (provincia di Udine) che ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito proprio per la medesima motivazione sopra ricordata dal Giudice di Pace di Bologna (sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo, dr.ssa Carla Milocco, nr. 18/2024, R.G. n. 6/2023).

L'amministrazione contumace (quella sanitaria) non ha dunque dimostrato la sussistenza delle condizioni per la imputazione delle sanzioni ai sensi del comma 1 dell'art. 4-sexies della normativa D.L. 44/2021.

Il giudice poi richiama le plurime decisioni di merito:

[...] che hanno ravvisato nella normativa contestata, la violazione de precetti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97 Cost. nonché dell'art.3 della Carta fondamentali dei cittadini europei, che pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della libertà e dignità dell'uomo.

E ciò a maggior ragione nel caso del precetto contestato, che obbliga alla vaccinazione una categoria indistinta di soggetti solo in funzione dell'età, senza una specifica ed individuale ragione a monte dell'obbligo prescritto, laddove ormai notoriamente tale vaccino è intervenuto a prevenire la malattia ma non è servito a prevenire il contagio.

Il Giudice di Pace adito a Bologna procede poi a una interpretazione nell'intreccio delle fonti, richiamando la prevalenza della normativa eurounitaria: nella fattispecie ricorda la sentenza del Tribunale di Bologna (Ordinanza R.G. n. 10063/2022,) con la quale si è proceduto a disapplicare la normativa nazionale per il principio di prevalenza del diritto dell'Unione sulle normative nazionali (il Regolamento Europeo Reg. (UE) 2021/953 aveva infatti previsto che le persone non venissero discriminate nel territorio della Unione anche se avessero scelto di non vaccinarsi per libera scelta personale).

La disapplicazione viene poi ricordata dal Giudice di Bologna come tecnica di risoluzione di antinomie giuridiche e prerogativa di ogni giudice nazionale dei Paesi UE, che di fatto diviene un giudice della Unione autorizzato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo a far rispettare i diritti fondamentali dei cittadini della Unione Europea ancora prima che normative nazionali lesive di tali diritti, vengono rimosse, abrogate e dichiarate incostituzionali dalle Corti costituzionali nazionali.

È il cosiddetto principio di preminenza del diritto comunitario (oggi unionale altrimenti detto eurounitario) che nasce con la sentenza Costa c. ENEL (Sentenza della CGCE 1964, causa C6/64) che porta poi al principio di disapplicazione delle leggi nazionali rispetto al diritto comunitario sancito dalla Sentenza Simmethal (1978) nella causa C-106/77: il Giudice di Pace di Bologna richiama proprio questa ultima sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 9 marzo 1978.

Sempre il Giudice di Pace di Bologna richiama a tal proposito un pronunciamento del Tribunale di Firenze: l'Ordinanza del 30 ottobre 2022, R.G. 7361/2022 ove si ribadisce il primato del diritto dell'unione sulle normative nazionali e la conseguente disapplicazione delle normative confliggenti e lesive dei diritti dei cittadini dell'Unione.

Il Giudice di Pace di Bologna conclude la sua sentenza affermando che la sanzione e l'avviso di addebito relativo di AdeR devono essere annullati anche per 

[...] l'irragionevolezza del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell'età, ovvero di una condizione personale di cui all'art. 3 Cost, senza altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l'obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo

Commento personale alla sentenza di Bologna: questa sentenza pronunciata a Bologna rileva un'ulteriore insieme di vizi e difetti in termini di legittimità procedurale che caratterizzano l'irrogazione di queste inique sanzioni amministrative e relativi avvisi di addebito di AdeR, e si aggiungono all'elenco già fatto dal sottoscritto mesi fa.

https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2024/02/sentenze-dei-giudici-di-pace.html 
SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETÀ NON VACCINATI

Essa risolve inoltre la fattispecie invocando il primato del rispetto della dignità umana e della libertà da ogni discriminazione, sancito non solo dalla nostra Costituzione della Repubblica agli articoli 2 e 3, ma anche dalla Carta di Nizza che è divenuta equiparata a Trattato nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: uno degli ultimi atti partoriti dalla Unione — questo carattere giuridicamente vincolante della Carta di Nizza — prima che la Unione Europea subisse negli ultimi quattordici anni, a mio modesto avviso, una progressiva deriva autoritaria politica e soprattutto sanitaria e un processo di avvitamento e negazione di quegli stessi principi di libertà da ogni discriminazione e rispetto della dignità umana che sono stati per decenni i valori fondanti di questo progetto politico dal carattere intergovernativo e sovranazionale chiamato oggi Unione Europea.

Luca Scantamburlo

09 luglio 2024

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Justice by Pavel Danilyuk, 2021 - Pexels.com, 


domenica 12 maggio 2024

FAMIGLIA SANZIONATA AL PARCO PERCHÉ SENZA MASCHERINA: IL GIUDICE DI PACE DI BIELLA ANNULLA SANZIONE E ORDINANZA DI PAGAMENTO




download sentenza GdP Biella, 2022

La vicenda risale al febbraio 2021. La località teatro della contestazione di verbale sanzionatorio è un parco giochi pubblico del Comune di Vigliano Biellese. I protagonisti sono due genitori e 4 dei loro 7 figli da una parte, e un inflessibile agente di polizia locale dall'altra, impegnato in quel pomeriggio invernale in attività di controllo per il contenimento della diffusione della epidemia COVID-19.

Lasciando da parte la questione dei tamponi mai validati e di un presunto isolamento fisico di un agente patogeno opportunista (il SARS-CoV-2) responsabile di una sindrome simil-influenzale di cui non esiste ancora oggi evidenza documentale certa (diversa da banche dati di Rete di sequenziamento genetico), buon senso vorrebbe che un vigile o un agente di pubblica sicurezza più in generale, qualora incontri una famiglia che cerca di godere alcuni momenti spensierati all'aperto, non andasse a disturbare un nucleo familiare già lontano fisicamente da altre persone, e per lo più all'aperto. Ma proprio a causa del parossismo vissuto dalla società tutta in un contesto psicopandemico nel periodo 2020-2022 – con eccessi e allarmismi che hanno caratterizzato una deriva autoritaria sanitaria liberticida oltre ogni proporzionalità e senza precedenti nella storia della Repubblica italiana – così non è stato nella fattispecie. Infatti, l'agente di pubblica sicurezza locale ha pensato bene di applicare pedissequamente e senza ponderazione le normative sanzionatorie vigenti, sanzionando così i due genitori perché sprovvisti di mascherina al volto: due sanzioni, ciascuna di € 414,30 ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la possibilità di pagare la sanzione ridotta del 30% provvedendo entro 5 giorni dalla contestazione.

Naturalmente, fra lo sbigottito e l'indignazione, i due genitori hanno protestato civilmente nei confronti della sanzione irrogata ritenuta iniqua e priva di fondamento, in quanto molto distanti da altri nuclei familiari ivi presenti, all'aperto, e comunque perché essi erano presenti al parco giochi come nucleo familiare. Proteste vane: il cittadino non viene nemmeno ascoltato in talune occasioni.

Quando più di tre anni fa sono venuto a conoscenza dell'increscioso episodio, mi sono offerto di assistere pro bono i due genitori nell'aiutarli a preparare le memorie difensive di ricorso gerarchico presso la Prefettura (impugnando subito il verbale sanzionatorio), che poi sarebbero state utili eventualmente e successivamente in caso di rigetto del ricorso gerarchico, con emanazione da parte della Prefettura di ordinanza-ingiunzione di pagamento, impugnabile entro 30 giorni dinanzi al giudice di pace competente. I due genitori hanno accettato il mio aiuto come consulente e – con grande impegno e coraggio –  si sono decisi nel difendersi personalmente in giudizio dinanzi al giudice di pace: sì perché è stata poi emanata ordinanza-ingiunzione di pagamento. L'unica mia richiesta, è stata il mettere a disposizione di tutti, pubblicamente, la sentenza qualora essa avesse dato ragione ai ricorrenti.

L'udienza della causa civile di opposizione alla sanzione amministrativa si è tenuta nel mese di ottobre 2022 a seguito della impugnazione delle due ordinanze-ingiunzione di pagamento risalenti al maggio 2022. Il Giudice di Pace di Biella ha accolto – con spese di giudizio compensate fra le parti - le argomentazioni dei ricorrenti, annullando così l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e le relative sanzioni amministrative dell'anno 2021 che complessivamente ammontavano a oltre ottocento Euro.
Sono entrato in possesso soltanto pochi giorni fa di copia conforme della sentenza del Giudice di Pace di Biella - dr.ssa Iolanda Villano - su gentile interessamento di uno dei due ricorrenti, che ringrazio in quanto la sentenza consegnatami e messa a disposizione di tutti da me con il loro permesso (dati personali omessi per privacy), è un raggio di luce nel mare di tenebre che hanno caratterizzato la gestione pandemica nei tribolati tempi della narrativa emergenziale sanitaria. 

Seppure la sentenza dica poco in termini giuridici nell'intreccio delle fonti – non vi sono specifici richiami né alla Costituzione della Repubblica né alla Carta di Nizza oggi nota come Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – e sembra più che un altro un pronunciamento di conformità al dettato normativo più che una difesa di principi, essa è importante non solo perché ha accolto il ricorso con la motivazione che nelle ordinanze-ingiunzione di pagamento non vi sono indicazioni precise di quali norme sarebbero state violate dai due genitori presenti al parco giochi, ma soprattutto perché il Giudice ha statuito - esaminati i motivi del ricorso come testualmente si dice - che 

"(...) vi è da rilevare che gli agenti operanti non hanno verificato il rapporto di parentela della coppia che si trovava all'interno del giardino con i propri figli, essendosi limitati a valutare solo la circostanza che questi non indossassero la mascherina. Essendo soggetti dello stesso nucleo familiare quelli presenti nell'area sud del giardino questi potevano stare all'aperto senza mascherina e a distanza da altri nuclei familiari. La sanzione quindi non è stata correttamente comminata in quanto i soggetti identificati erano dello stesso nucleo familiare."

Sentenza n. 178/2022, GdP Biella, 17 ottobre 2022, N. R.G. 464/2022

La difesa del nucleo familiare e della dimensione più intima e privata della famiglia è stata messa ben in luce dal Giudice di Pace di Biella, e quindi indirettamente - anche se non espresso in termini espliciti - la autorità giudiziaria ha rilevato l'abuso da parte della attività sanzionatoria della pubblica amministrazione di Pubblica sicurezza, una prepotenza che suona contro ogni buon senso e principio di umana misura e giustizia. 
Infatti, citando dal testo del ricorso depositato dai ricorrenti, possiamo leggere fra le argomentazioni di difesa che preparai il seguente passaggio:

"(...) imporre mascherine e distanziamento interpersonale tra persone in rapporti affettivi e/o di parentela, per di più all'aria aperta, è lesivo di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente e dalla Carta di Nizza (CDFUE), che è vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009 (atto normativo vigente di rango paracostituzionale) [...] il Legislatore nazionale impone mascherine al volto e distanziamento di sicurezza in modo indiscriminato assoluto, anche all'aperto, senza tener conto dei legami affettivi e/o familiari e del rispetto della dignità umana"

Ricorso in opposizione, N. R.G. 464/2022

Seppure non tutti i Giudici di Pace d'Italia negli ultimi anni si siano dimostrati sensibili e attenti all'intreccio delle fonti e alla dimensione di autodeterminazione dell'individuo in relazione al nucleo duro di diritti umani inalienabili – una dimensione più volte ignorata od offesa senza ritegno da normative nazionali e regionali demenziali e illegittime sotto molti profili  – diverse centinaia di giudici di pace aditi, lo sono stati. 
Quello che ha fatto e fa la differenza - al netto di milioni di persone che ancora oggi non hanno assunto un atteggiamento di riflessione critica su quanto accaduto in periodo psicopandemico, né dimostrano tolleranza e rispetto delle opinioni altri, perché ancora prigionieri di paure personali o di atteggiamenti dogmatici - sono i gesti di coraggio di genitori e cittadini che, senza avvocati, hanno scelto di comparire in udienza e difendersi da soli contro ogni ingiustizia e iniquità.
Tanti avvocati si sono spesi professionalmente - in forma singola o associata - per difendere i cittadini italiani dagli abusi del potere autoritativo dello Stato: a loro bisogna dare merito. Ma tanti cittadini hanno denunciato o si sono difesi personalmente in giudizio quando possibile anche in difese non tecniche, senza legali rappresentanti: anche a loro bisogna dare merito.
Non tutti hanno avuto accoglimento delle proprie doglianze ma tutti – anche coloro che non sono comparsi in tribunale ma che hanno detto nel loro quotidiano almeno una volta no alla menzogna e sì alla vita e alla verità – potranno dormire con la coscienza in pace, perché non sono stati passivi ed inerti di fronte al Male.

Solo la Verità e il suo riconoscimento - assieme alla difesa di ciò che ci rende umani e tutti fratelli e sorelle dinanzi alla Creazione - ci renderà liberi di vivere in un mondo migliore e più giusto, un mondo che un giorno i nostri figli o i figli dei nostri figli, potranno costruire se lo vorranno e si impegneranno in tale direzione.  

Luca Scantamburlo
13 maggio 2024


Photo credit
Daria Obymaha, Madre e figlia sull'erba, 2018, Pexels.com

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