domenica 25 febbraio 2024

SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETA' NON VACCINATI


Un riepilogo delle principali motivazioni per chiedere l'annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato adempimento alla vaccinazione obbligatoria durante il periodo pandemico COVID-19

La recente sentenza del Giudice di Pace (GdP) di Lecce del 19 febbraio 2024 è analoga a quella del GdP di Acireale del luglio 2023, sul rispetto dei diritti fondamentali nell'intreccio delle fonti (rispetto della dignità della persona ex art. 32 Cost ultimo comma, e correlata difesa di habeas corpus e del diritto a un consenso libero e informato in ambito medico e terapeutico)

Qui di seguito ho riepilogato  quali sono le principali motivazioni per annullare le irragionevoli sanzioni amministrative pecuniarie irrogate agli over 50 anni di età per mancato adempimento vaccinale, emerse nelle sentenze dei giudici di pace chiamati a decidere nei ricorsi:

1) difetto di legittimazione attiva e di potere in capo ad AdER, statuito nella sentenza del GdP Velletri n. 721/2023, depositata in data 21/03/2023, R.G. 517/2023, e successive sentenze del GdP di Torino: sentenze gemelle n. 1637 /2023 e 1638/2023, e sentenza del GdP Parma n. 640/2023, R.G. 1415/2023;

2) violazione del diritto alla difesa perché l'atto è equiparabile ad un atto erariale, viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente, difettando di tutta una serie di informazioni a tutela del cittadino, inclusa la possibilità di avanzare istanza in autotutela oltre che manchevole del numero preciso dei giorni entro cui fare ricorso: rif. sentenza GdP di Treviso n. 506/2023, R.G. 443/2023;

3) violazione del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione, perché il procedimento di accertamento sanzionatorio ha ecceduto i 90 giorni, sentenza GdP di Rovigo n. 445/2023, depositata il 17 agosto 2023, R.G. 1293/2023; la sanzione e il correlato  avviso di addebito ha violato l' art 14 L. 689 /1981 e -  aggiungo a commento mio personale - qualora sia considerato in deroga alla legge 689 / 1981 - comunque in violazione dell'art 6 CEDU diritto all'equo processo, art 41 CDFUE sul diritto alla "buona amministrazione" e a procedimenti imparziali portati a termine entro un "termine ragionevole" di tempo (cfr anche Consiglio di Stato, Sentenza nr 1330, Sez III 13 marzo 2015);

4) violazione di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente, sentenza del GdP di Acireale n. 320/2023, depositata il 21/07/2023, R.G. 77/2023, e sentenza del GdP di Lecce, n. 7894/2023 depositata il 19/02/2024, R.G. n. 3345/2023, che sottolineano nella fattispecie, sia il reale rischio della vaccinazione anti-COVID-19 a fronte di uno scarso o nullo fattore di arresto di infezione epidemica previsto solo in ipotesi, sia la libera autodeterminazione dell'individuo tutelata da plurimi diritti costituzionali e dal diritto internazionale, per cui il trattamento sanitario obbligatorio deve costituire una eccezione e non la regola, e sempre debba essere garantita e promossa una libera e consapevole adesione, nel rispetto di assenso e dissenso informati relativi agli atti sanitari invasivi e rischiosi.

Queste sopra ricordate - con citate soltanto le più significative delle numerose sentenze pronunciate dai giudici di pace a favore dei cittadini ricorrenti - sono le principali argomentazioni suddivise per tipologia, con cui una giurisprudenza oramai consolidata ha censurato la illegittima attività amministrativa sanzionatoria di AdER e del Ministero della Salute nei confronti di milioni di persone non vaccinate per libera e consapevole scelta.

Seppur esse siano valide inter partes - poiché il nostro sistema giuridico continentale è di Civil Law e non di Common Law - il loro strutturarsi e sedimentarsi potranno suggerire analoghe interpretazioni in tutti i ricorsi ancora pendenti e in attesa di udienza e decisione imparziale del giudice.

Luca Scantamburlo

25 febbraio 2024

Photo credit by KATRIN  BOLOVTSOVA, 2020, Pexels.com


sabato 17 febbraio 2024

LETTERA ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI: DENUNCIA COLLETTIVA PENALE DI MALASANITÀ NELLA GESTIONE COVID-19 E LE INDIRETTE DECISIONI POLITICHE VALORIALI DEL CTS


 

Alla c.a. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome                      Conferenza Stato-Regioni
               Palazzo Cornaro - Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma

E p. c. al Consiglio Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

OGGETTO: ATTI E CRONACA GIUDIZIARIA, PROCEDIMENTO PENALE PRELIMINARE, DENUNCIA COLLETTIVA DI MALASANITÀ NELLA GESTIONE COVID-19, ISTANZA AI SENSI DEL IV COMMA ART. 118 COST.                                

Oggi - in data odierna 5 febbraio 2024 - si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Roma (errata corrige: presso la Città giudiziaria di Roma di Piazzale Clodio, NdA) una importante udienza dinanzi al GIP in materia di indagine penale preliminare sulla malasanità della gestione pandemica COVID-19.

Della notizia di cronaca giudiziaria - con colpevole omissione e silenzio degli organi di stampa ad eccezione di alcune virtuose radio venete e friulane (fra tutte Radio Gamma 5 e Radio Onde Furlane) che hanno correttamente ottemperato ai doveri di informazione e critica del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, Ordine Dei Giornalisti - è doveroso mettere al corrente i decisori politici e in particolare i rappresentanti politici nazionali e regionali.

Scrivo pertanto la presente - rivolgendomi al Consiglio regionale FVG e all'organo collegiale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale del IV comma dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica - e in prospettiva di affiancamento alla Pubblica Amministrazione come cittadino pro-attivo che suggerisce e fornisce materiale documentale e atti giudiziari, per aiutare i decisori politici nella riflessione retrospettiva e in ottica futura di decisione in situazioni analoghe di sospette e presunte pandemie.

Nell’aprile 2022, presso la Procura della Repubblica di Udine, 120 cittadini del Veneto e del Friuli Venezia e un’associazione di Trieste – UHRTA TLT OdV, con il suo Presidente Diego Cervai – sottoscrissero un circostanziato esposto-denuncia con allegata una corposa documentazione (parte della quale costituita da traduzione linguistica e asseverazione in Tribunale) di denuncia della malasanità nella gestione pandemica COVID-19.

La Procura della Repubblica di Udine aprì dopo pochi giorni dal deposito, avvenuto tramite il nostro avvocato di fiducia Michele Rodaro del Foro di Udine, un procedimento senza ipotesi di reato: il n. 568/2022 iscritto ad A.N.C.R. e trasferito per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma in data 19 aprile 2022, cioè cinque giorni dopo il deposito del 14 aprile 2022.

In data 23 ottobre 2023 il nostro legale ricevette la notifica dalla Procura della Repubblica di Roma della richiesta di archiviazione da parte del PM titolare delle indagini penali preliminari scaturite dalla nostra denuncia, concretizzate nel procedimento penale R.G.N.R. 95818/2022, avente come ipotesi di reato contro IGNOTI gli articoli 438-452 c.p.

La richiesta di archiviazione delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero risale al giugno 2022 mentre l’avviso di notifica alle parti offese porta la data del marzo 2023, ma la comunicazione al nostro domicilio eletto presso lo studio legale Michele Rodaro di Udine è avvenuta con grande ritardo, soltanto nell’ottobre 2023.

Tutti questi anomali ritardi del sistema-giustizia e soprattutto le scarne indagini penali svolte, che non hanno valorizzato in alcuna misura le argomentazioni e gli allegati della denuncia collettiva, sono imbarazzanti. Dieci dei centoventi cittadini promotori dell’esposto-denuncia hanno così avanzato entro i termini la richiesta di opposizione alla archiviazione - assieme alla associazione UHRTA TLT OdV - dando mandato di fiducia nella difesa all’avvocato Michele Rodaro. L'udienza in camera di consiglio dinanzi al GIP di Roma per discutere la opposizione è stata così fissata per il giorno 5 febbraio 2024.

Pochi giorni fa l’avvocato Ornella Bertarini del Foro di Milano ci ha comunicato che un gruppo di coraggiosi cittadini di Sondrio non si è perso d’animo dinanzi alle prime difficoltà e, dopo un fallito tentativo di apertura di un fascicolo giudiziario presso la Procura della Repubblica di Sondrio, ci ha riprovato chiedendo all’avvocato Bertarini di assisterli nuovamente. Essi hanno così depositato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano, ma trattasi del nostro stesso esposto-denuncia - allegati inclusi - sulla malasanità della gestione pandemica COVID-19, depositato a Udine nell’aprile 2022 e a seguito del quale è stato aperto un procedimento divenuto in pochi giorni un penale preliminare.

Sappiamo che sarà difficile avere giustizia sul tema malasanità e gestione pandemica connessa a tamponi mai validati - privi di gold standard di riferimento e soggetti a falsi positivi - e a vaccinazioni sperimentali (compresi sieri genici) incapaci di arrestare il presunto contagio del virus SARS-CoV-2, tutti trattamenti sanitari imposti con il ricatto e la pena dell’esclusione sociale, con obblighi di vaccinazione diretta e in via surretizia, con forme ablative del diritto al lavoro e della libertà d'impresa e con altre violazioni intollerabili e sproporzionate della libertà personale e sociale in caso di inadempienza alla profilassi. Nondimeno riteniamo che mettere per iscritto la verità giuridica e medico-scientifica sia stato e sia importante e doveroso per la tutela della vita e per seminare i presupposti di un mondo migliore.

Qualunque sarà l’esito della nostra opposizione presso la Procura della Repubblica di Roma ne sarà valsa la pena: mettere agli atti una verità negata da troppo tempo e principi sanciti da carte che tutelano i diritti fondamentali è un modo per riconciliarsi con noi stessi, con la vita e con coloro che hanno pagato – e pagano tuttora tantissimo – il prezzo di una medicina che vuole farsi legislatore-scienziato dominatore di corpi e anime, contro ogni buon senso e valore dell’Ars medica e della Bioetica.

È indubbio che durante la gestione pandemica la politica e i decisori politici si siano eclissati e chiamati fuori, lasciando campo soprattutto ai cosiddetti esperti e al peso tecnocratico di comitati come il famigerato CTS - Comitato Tecnico Scientifico con competenza di consulenza e supporto alla gestione emergenziale sanitaria, istituito con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, comitato poi sciolto nel marzo 2022 con la cessazione dello stato di emergenza nazionale. Le varie proposte e suggerimenti e soluzioni del CTS e non solo di esso, in realtà hanno spesso creato nuovi problemi sociali e politici, soprattutto economici ma anche di salute relazionale: uno fra tutti il confinamento (lockdown), la didattica a distanza reiterata e oltre ogni ragionevole periodo, e il distanziamento e mascheramento al volto, ripetuti con ossessione e imposti a livello nazionale e locale. Queste scelte apparentemente di soli mezzi tecnici, in realtà avevano talora anche un contenuto valoriale e diventavano essi stessi dei fini, cioè le soluzioni tecniche divenivano politiche nella accezione di "policy". La distinzione fra mezzi e il conseguimento di fini non è così scontata e netta. Gli studiosi dei problemi della amministrazione pubblica, della cosiddetta "razionalità limitata" della stessa e delle problematiche di governance, lo sanno bene.

I rappresentanti politici e gli amministratori nazionali e locali hanno così peccato di presunzione di efficacia: essi hanno accomodato e proposto soluzioni che in realtà hanno generato a cascata nuovi problemi discriminatori di carattere sociale, di salute e di carattere economico, violando principi di buona amministrazione, di tutela della dignità umana e in particolare del principio di proporzionalità. L'emarginazione della classe politica a seguito del peso dei cosiddetti esperti e "tecnici" durante la gestione pandemica 2020-2022 deve servire da severo monito per il futuro, affinché si ricordi che i decisori politici non possono divenire meri esecutori di soluzioni tecnocratiche, ma ricordarsi che essi e solo essi hanno la responsabilità decisionale in ultima istanza, e che nel campo della salute, 

[...] " Quando la salute viene declinata solo nella sua dimensione fisica, rischia di divenire un idolo e un diritto tiranno: ma così come dobbiamo ricordare che in Costituzione non esistono diritti tiranni (Sentenza 85/2013 Corte Costituzionale), così dobbiamo ricordarci che non tutto è sacrificabile in nome della Legge positiva che impone la tutela della salute collettiva, perché la libertà di espressione dell'individuo e la conservazione delle relazioni umane e della loro qualità, concorrono a formare la salute della stessa collettività che si vuole tutelare" 

(cit. L.M. Pacini – L. Scantamburlo, "Trattamenti sanitari obbligatori  e obiezione di coscienza in Europa e in Italia. Indagine al confine tra libertà umana e vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19", in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, Quadrimestrale dell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici, nr. 71 di maggio-agosto 2022).

Il nostro esposto-denuncia e la nostra opposizione (dieci cittadini su 120 e la associazione UHRTA TLT OdV) rappresentano idealmente tutti coloro che hanno resistito con coraggio alla deriva autoritaria sanitaria 2020-2022, e tutti coloro che - costretti dalle circostanze -  hanno ceduto a iniqui ricatti da parte del potere autoritativo dello Stato fattosi Leviatano schmittiano in una declinazione di aberrazione della logica e dello stato di diritto: ricatti estorti con inganno, abuso di credulità popolare, violenza privata e calpestando diritti civili e umani in modo intollerabile. Ritengo che idealmente il nostro sforzo come cittadini rappresenta anche tutti coloro che in buona fede si sono vaccinati.

Il recente deposito del nostro stesso esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano da parte di un altro gruppo di cittadini proattivi, dimostra che la verità si fa largo con difficoltà ma non può essere arrestata e seppellita facilmente da atti omissivi, cattiva amministrazione, menzogne e ingiustizie.

Si allega alla presente fac-simile (refusi corretti) del testo dell'esposto-denuncia depositato nell'aprile 2022 presso la Procura della Repubblica di Udine, la ricevuta di accettazione del deposito atti penali di opposizione del Ministero della Giustizia (con i nomi dei pochi che hanno voluto diffondere pubblicamente il proprio coinvolgimento personale) e copia di carta di identità in corso di validità dello scrivente la presente istanza.

Cordialmente

dr. Luca Scantamburlo
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Lettera PEC spedita il 05/02/2024

Riferimenti Bibliografici

AA.VV., Verso la Terza Repubblica. La democrazia italiana tra crisi, innovazione e continuità, a cura di Mauro Tebaldi, Carocci Editore, .rif. Cap. 5, Chi governa? Il CTS e l'esecutivo durante il primo lockdown (febbraio-maggio 2020), di Giuseppe Ieraci, Roma, 2022. 

ESPOSTO-DENUNCIA, aprile 2022

SCANTAMBURLO, Luca, Giovanni Rezza, il CTS e la governance della pandemia COVID-19: le indirette scelte politiche e valoriali di un organo consultivo, 16 febbraio 2024

SIMON, Herbert A., Il comportamento amministrativo, Società editrice il Mulino, Bologna, 2001. Prima edizione in lingua inglese: 1947.

PHOTO CREDITS

Photo by Vural Yavas, İstanbul, Türkiye, Pexels.com, 2022


venerdì 16 febbraio 2024

GIOVANNI REZZA, IL CTS E LA GOVERNANCE DELLA PANDEMIA COVID-19: LE INDIRETTE SCELTE POLITICHE E VALORIALI DI UN ORGANO CONSULTIVO



Nelle parole del dottor Giovanni Rezza alla giornalista di Report della RAI (servizio televisivo andato in onda l'11 febbraio 2024), vi è un passaggio fondamentale a mio avviso: il professor e dottor G. Rezza - medico epidemiologo e già Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute 2020-2023 - accenna al fatto che il CTS (Comitato Tecnico-Scientifico) di cui egli fece parte, era un mero organo consultivo del Governo e pertanto non governava e decideva la politica sanitaria, ma semplicemente dava pareri tecnici. Seppur la cosa sia corretta nella verità formale istituzionale (infatti i pareri del CTS non erano e non mai stati vincolanti giuridicamente, così come i pareri dell'INAIL ad esempio), nella verità sostanziale dei fatti non è così, in quanto i verbali del CTS con le raccomandazioni messe per iscritto e le successive decisioni adottate dalle Autorità nazionali e Regionali, dimostrano una correlazione importante e una influenza decisiva in quasi tutte le decisioni politiche prese di mese in mese nelle fasi più cruciali di questo periodo di emergenza, ove la classe dirigente e politica si è eclissata lasciando spazio all'indiretto Governo tecnocratico istituito nella fase emergenziale.

Questo punto è stato da me toccato nella lettera PEC inviata giorni fa alla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome e al Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ove ho messo in rilievo che i mezzi tecnici individuati di volta in volta dal CTS, erano in realtà decisioni "valoriali" dal "contenuto politico", proprio perché la distinzione mezzi-fini era ed è labile e pertanto venuta meno nella fattispecie (cfr. studi di Herbert A. Simon).

Le soluzioni del CTS hanno scatenato nuovi problemi politici e sociali e anche di salute (con ossessivo appello al distanziamento sociale, al mascheramento di naso e bocca, la chiusura degli esercizi pubblici in orari serali o diurni o in entrambi, la chiusura delle attività sportive e didattiche o implementazione di didattica digitale a distanza, lockdown, inopportune profilassi vaccinali a coorti di giovani e giovanissimi, ecc ) dinanzi ai quali paradossalmente non avevano la sufficiente e necessaria competenza, perché sono andati ad impattare su altre caratteristiche della salute che concorrono al suo benessere (le relazioni sociali, il benessere psicologico, il riconoscimento dei volti e delle emozioni, la necessità degli anziani nelle RSA di poter conservare un contatto umano con i parenti ecc..), oltre che sul lavoro e sulla sopravvivenza e sulla dignità della persona (diritti fondamentali inalienabili).

L'obbligo di mascherina al banco scolastico che le scuole d'Italia hanno imposto a bambini e adolescenti anche seduti al banco scolastico - e non solo in condizione dinamica di assembramento - e in particolare in cosiddetta rima buccale di 1 metro da banco a banco - dal novembre 2020 al giugno 2022 ben oltre la fine dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) - è l'emblema di raccomandazioni consolidatesi oltre il buon senso e già di per sé una misura oltre ogni ragionevolezza, con tutti i problemi collaterali che una simile severa e inutile misura applicata nelle classi scolastiche, ha scatenato sul benessere psicofisico di bambini e adolescenti e nelle famiglie italiane. 

Il rimedio si è rivelato peggiore del presunto male che si voleva combattere a causa della mancanza di proporzionalità e all'essersi concentrati sulla assenza di infezione (presunta), considerando milioni di persone sane e asintomatiche come dei potenziali infetti (tramite tamponi mai validati). Le decisioni sono state prese dai politici, ma le raccomandazioni del CTS hanno indirettamente eclissato la discrezionalità di potere dei decisori politici, a causa del loro ritirarsi e celarsi dietro i pareri tecnici.

Pubblicherò come lettera aperta questa mia lettera alla Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio Regionale FVG ove metto in luce la governance pandemica e l'aspetto tecnocratico che ha eclissato la classe politica, colpevolmente ritiratasi dinanzi alle proprie responsabilità di decisori politici.

Luca Scantamburlo 

14 febbraio 2024

Riferimenti bibliografici

AA.VV, Verso la Terza Repubblica. La democrazia italiana tra crisi, innovazione e continuità, a cura di Mauro Tebaldi, Carocci Editore, .rif. Cap. 5, Chi governa? Il CTS e l'esecutivo durante il primo lockdown (febbraio-maggio 2020), di Giuseppe Ieraci, Roma, 2022. 
SIMON, Herbert A., Il comportamento amministrativo, Società editrice il Mulino, Bologna, 2001. Prima edizione in lingua inglese: 1947.


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