In riferimento alle sanzioni amministrative previste dal nuovo obbligo vaccinale anti-COVID-19 introdotto per gli over 50 anni di età, con il DL 7 gennaio 2022 nr. 1, siccome nella normativa parlano di eventuale contraddittorio con la ASL, è implicito un eventuale confronto o ricorso gerarchico con l'ente irrogante la sanzione.
Dipende cosa scriveranno nella sanzione amministrativa (il DL parla anche di sanzioni amministrative in deroga alle disposizioni della Legge 689/1981, quindi bisognerà leggere con attenzione il verbale ed i riferimenti ad eventuali ricorsi gerarchici, prima del ricorso dinanzi al Giudice di pace).
Qualora non venga fatto un ricorso gerarchico con la ASL, o non sia possibile farlo - viene comunque menzionato nel testo del DL 1/2022, il Giudice di Pace (GdP), figura di riferimento per la impugnazione dell'atto sanzionatorio irrogato dal Ministero della Salute e confermato dalla Agenzia delle Entrate (comma 7 art.1).
Cioè in ogni caso la ordinanza-ingiunzione o meglio "l'avviso di debito con titolo esecutivo" - Rif. comma 6 art DL 7 gennaio 2022, nr. 1 - della Agenzia delle entrate o di altro ente nazionale, è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace (comma 7 articolo 1 DL 7 gennaio 2022, nr 1) entro i termini prescritti.
Infatti non è possibile violare il diritto alla difesa del cittadino. Una ASL/Ministero della Salute che non concedesse il contraddittorio quando richiesto, violerebbe il diritto alla difesa invalidando l'atto sanzionatorio che dinanzi al GdP verrebbe dichiarato nullo.
Chi volesse impugnare la eventuale sanzione irrogata, e soprattutto l'avviso di debito della Agenzia delle Entrate, NON PAGHI assolutamente, perché se la sanzione o l'avviso di debito con titolo esecutivo venisse pagato, si invaliderebbe un eventuale ricorso
CHI VUOLE IMPUGNARE NON PAGHI!
Chi riceve l'avviso di debito - successivo alla sanzione irrogata (accertamento sanzionatorio) e ad un eventuale contraddittorio con al ASL se richiesto in ricorso gerarchico - ha due strade:
1) impugna la sanzione ed il suo titolo esecutivo emanato, dinanzi al GdP;
2) paga l'avviso di debito con titolo esecutivo (ricevuto dopo la sanzione);
Se non si impugna dinanzi al Giudice di Pace e non si paga l'avviso di debito, si rischia la espropriazione forzata in misura del valore del debito (Rif. Art. 30 legge 30 luglio 2010, nr. 122). Dinanzi al GdP ci si può difendere anche personalmente (da soli) e senza avvocato, fino a € 1100 di causa: con l'avvocato oppure senza, entro quel limite di soglia (C.p.c, art. 82).
Oppure dando mandato ad una persona di propria fiducia (anche un non avvocato). Solo al di sopra degli € 1100 del valore di causa del procedimento, è necessario un legale iscritto al Foro come proprio difensore.
Il costo del deposito del ricorso è di € 43 presso la cancelleria del Tribunale del GdP oppure via raccomandata A/R oppure PEC entro i termini previsti.
Dipende cosa scriveranno nella sanzione amministrativa (il DL parla anche di sanzioni amministrative in deroga alle disposizioni della Legge 689/1981, quindi bisognerà leggere con attenzione il verbale ed i riferimenti ad eventuali ricorsi gerarchici, prima del ricorso dinanzi al Giudice di pace).
Qualora non venga fatto un ricorso gerarchico con la ASL, o non sia possibile farlo - viene comunque menzionato nel testo del DL 1/2022, il Giudice di Pace (GdP), figura di riferimento per la impugnazione dell'atto sanzionatorio irrogato dal Ministero della Salute e confermato dalla Agenzia delle Entrate (comma 7 art.1).
Cioè in ogni caso la ordinanza-ingiunzione o meglio "l'avviso di debito con titolo esecutivo" - Rif. comma 6 art DL 7 gennaio 2022, nr. 1 - della Agenzia delle entrate o di altro ente nazionale, è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace (comma 7 articolo 1 DL 7 gennaio 2022, nr 1) entro i termini prescritti.
Infatti non è possibile violare il diritto alla difesa del cittadino. Una ASL/Ministero della Salute che non concedesse il contraddittorio quando richiesto, violerebbe il diritto alla difesa invalidando l'atto sanzionatorio che dinanzi al GdP verrebbe dichiarato nullo.
Chi volesse impugnare la eventuale sanzione irrogata, e soprattutto l'avviso di debito della Agenzia delle Entrate, NON PAGHI assolutamente, perché se la sanzione o l'avviso di debito con titolo esecutivo venisse pagato, si invaliderebbe un eventuale ricorso
CHI VUOLE IMPUGNARE NON PAGHI!
Chi riceve l'avviso di debito - successivo alla sanzione irrogata (accertamento sanzionatorio) e ad un eventuale contraddittorio con al ASL se richiesto in ricorso gerarchico - ha due strade:
1) impugna la sanzione ed il suo titolo esecutivo emanato, dinanzi al GdP;
2) paga l'avviso di debito con titolo esecutivo (ricevuto dopo la sanzione);
Se non si impugna dinanzi al Giudice di Pace e non si paga l'avviso di debito, si rischia la espropriazione forzata in misura del valore del debito (Rif. Art. 30 legge 30 luglio 2010, nr. 122). Dinanzi al GdP ci si può difendere anche personalmente (da soli) e senza avvocato, fino a € 1100 di causa: con l'avvocato oppure senza, entro quel limite di soglia (C.p.c, art. 82).
Oppure dando mandato ad una persona di propria fiducia (anche un non avvocato). Solo al di sopra degli € 1100 del valore di causa del procedimento, è necessario un legale iscritto al Foro come proprio difensore.
Il costo del deposito del ricorso è di € 43 presso la cancelleria del Tribunale del GdP oppure via raccomandata A/R oppure PEC entro i termini previsti.
Luca Scantamburlo
10-13 gennaio 2022
CONTROLLI: DIFESA FREE PASS E RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE NORMATIVA
Durante un controllo ed un accertamento sanzionatorio chi volesse difendersi sin da subito prima della impugnazione della sanzione stessa, può già chiedere la disapplicazione della normativa nazionale, in contrasto con il diritto eurounitario che produce effetti diretti.
Ogni circostanza è diversa. Molto dipende da chi si ha di fronte e dalla propria capacità di dialogo e di conoscenza. Non esistono regole generali che valgano sempre.
Ad ogni modo, si possono seguire gli ottimi consigli del ComiCost (blog ComiCost) ed il loro Free pass,
FREE PASS Aggiornato al 5 Novembre 2021
AUTOCERTIFICAZIONE-DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) Valido ad ogni effetto di Legge
Comunicato n. 48 del 31 Dicembre 2021
COME COMPORTARSI QUANDO SI RICEVE UN VERBALE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS E PER TUTTE LE ALTRE VIOLAZIONI COVID
oppure si può usare il nostro Freepass senza logo, implementato con riferimenti a possibili profili penali:
download FREEPASS con PROFILI DI ILLECITO PENALE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, IN MATERIA DI GREENPASS e DL 127/2021
Il Free pass e la richiesta di disapplicazione della normativa nazionale, difficilmente eviteranno una sanzione amministrativa ma certamente possono essere un valido deterrente per la ordinanza - ingiunzione successiva ed eventuale, emanata dal Prefetto.
Non è escluso che argomentando in modo educato ma fermo, pubblici ufficiali ragionevoli desistano dal loro proposito sanzionatorio: difficile ma non impossibile.
COSA FARE
Tenere sempre una copia del Freepass (del ComiCost o nostro) con sé. Portarsi sempre appresso una fotocopia della propria carta di identità in corso di validità.
Se si viene sanzionati chiedere immediatamente al pubblico ufficiale - con educazione e rispetto ma in modo fermo - ancora prima del verbale, cioè al momento della contestazione dell'illecito amministrativo, la disapplicazione della normativa nazionale per prevalenza del diritto UE e della CDFUE (normativa vigente) che ha effetti diretti, a tutela del cittadino UE contro ogni discriminazione.
Si tratta di un diritto-dovere del funzionario pubblico e comunque di ogni articolazione della pubblica amministrazione, quando si violano diritti e libertà tutelati dal diritto UE, per effetti diretti di normative di rango superiore a quelle nazionali.
Se i pubblici ufficiali dovessero insistere nel loro proposito sanzionatorio, dichiarare nel verbale di accertamento della sanzione (apposito spazio "qualcosa da dichiarare") quanto segue:
"Il pubblico ufficiale ha rifiutato la disapplicazione dell'atto nazionale in contrasto con il diritto UE, nonostante fosse stato da me richiesto a voce, ed egli / ella ne può rispondere personalmente ai sensi dell'art 28 Cost. in caso di violazione di diritti. Allego al verbale sanzionatorio la mia autodichiarazione DPR 445/2000 indirizzata al Prefetto competente, che va acquisita con il verbale pena la omissione di atti di ufficio (art. 74) "
Firmare il verbale (controllando che quanto dichiarato sia stato riportato) e l'autodichiarazione Free pass al momento che va indirizzata alla Prefettura di competenza, allegando una copia della propria carta di identità. Riuscire a far allegare l'autodichiarazione al verbale di accertamento sanzionatorio è già un grande risultato, in quanto costituirà deterrente per l'emanazione di una eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento. Il pubblico ufficiale ha il dovere di accettare il documento firmato dal cittadino come autodichiarazione, in quanto trattasi di doveri di ufficio (la mancata accettazione del documento costituisce violazione dei doveri di ufficio, art. 74 DPR 28 dicembre 2000, nr 445).
Ovviamente, la sanzione amministrativa è impugnabile subito in ricorso gerarchico entro i termini di 30 gg (ad esempio prefettizio) oppure dinanzi al Giudice di Pace qualora si dovesse ricevere un titolo esecutivo di ordinanza-ingiunzione, oppure un avviso di debito, sempre entro i termini previsti a norma di legge.
Luca Scantamburlo
12 gennaio 2022
NOTE
PATROCINIO, difendersi personalmente dinanzi al Giudice di Pace
Articolo 82 Codice di procedura civile, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443: novellato dall'art. 13, comma 1, lett a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.212, convertito con modificazioni nella Legge.17 febbraio 2012, n.10.
Ti ho seguito nei vari interventi radiofonici ed essendo fra i famigerati ultra cinquantenni criminalizzati dai ns. governanti, vorrei sapere come fare in caso mi venga recapitata lettera di sanzione amministrativa per non aver aderito alla vaccinazione, cordialmente, De Paoli Bruno.
RispondiEliminahttps://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2022/04/covid-19-ed-obbligo-vaccinale-sanzioni.html
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