tag:blogger.com,1999:blog-31380627614139688032024-03-17T20:01:49.609-07:00VACCINO CONSAPEVOLE o DISSENTO libero ed informatoblog di un CITTADINO E GENITORE IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI E CIVILILuca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.comBlogger135125tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-44522368582520917262024-03-14T08:36:00.000-07:002024-03-14T08:37:05.162-07:00LOTTA IN DIFESA DELLA GIUSTIZIA<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqui1hmEQhsq3B5xq1SINqZIZCfGLvGfxwhqDOp6U_F0U5I_e7yMV4WOw7gw9xM8jxPxm9eLfcBOtGRNyCcOv52S05m4iCIlZkBbC3VOGBil-DiXDbYGfPCGWRH70ekhr409MsbnWd4w9qN6RDo_InNopsxBdG9gXesf8Z2cd0txBI4f42fzRWXQlotTk/s1280/libri_dirittodiaverediritti_2024-03-14.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqui1hmEQhsq3B5xq1SINqZIZCfGLvGfxwhqDOp6U_F0U5I_e7yMV4WOw7gw9xM8jxPxm9eLfcBOtGRNyCcOv52S05m4iCIlZkBbC3VOGBil-DiXDbYGfPCGWRH70ekhr409MsbnWd4w9qN6RDo_InNopsxBdG9gXesf8Z2cd0txBI4f42fzRWXQlotTk/w400-h300/libri_dirittodiaverediritti_2024-03-14.jpg" width="400" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><p>In ricordo di chi denunciò penalmente o civilmente alla magistratura italiana - ma anche in memoria di tutti coloro che sono scesi in piazza in questi ultimi anni o hanno organizzato incontri e convegni - cito dal risvolto di copertina del celebre saggio di <b>Stefano Rodotà</b>,<i><b> Il diritto di avere diritti</b></i>, Editori Laterza, 2012:</p><p><i>"Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le vite. Ma sempre più donne e uomini, denunciano le diseguaglianze, si organizzano su Internet, sfidano regimi politici autoritari. La loro azione è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far regolare tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i beni comuni e guarda a un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo una diversa immagine dell'uomo."</i></p><p>Queste parole sopra riportate sono uno straordinario affresco e una fotografia quanto mai attuale e fedele della drammatica realtà che stiamo vivendo dal 2017 in poi, e che ha trovato nel periodo psico-pandemico 2020-2022 il suo acme in termini di diritti fondamentali conculcati e oltraggiati in un clima di deriva autoritaria totalitaria mai sperimentato sulla Terra a livello globale.</p><p>Le parole di introduzione e sinossi di questo libro sono profetiche, se si pensa che sono state scritte nel 2012 e ben di adattano alle tribolazioni sociali e dei diritti umani che stiamo vivendo in questi ultimi anni.</p><p>Una dozzina di copie di questo libro e altri due testi per addetti ai lavori che parlano della Carta di Nizza, verranno donati al nostro avvocato di fiducia di Udine e a coloro che sono stati denuncianti prima e opponenti poi (dieci persone come cittadini e il rappresentante legale di una associazione triestina) nella denuncia penale collettiva di malasanità depositata alla <b>Procura della Repubblica di Udine</b> nell'aprile 2022 e sottoscritta da<b> centoventi persone</b>, cittadini veneti e friulani, e da una <b>associazione di volontariato</b>. Le copie dei volumi sono state acquistate con l'avanzo delle donazioni raccolte anni fa per pagare la traduzione e asseverazione in Tribunale dei documenti in lingua inglese che dimostrano la fallacia, la negligenza e anche la eventuale malafede della politica sanitaria italiana ed europea nel gestire la problematica COVID-19.</p><p>Possa questo libro e soprattutto i principi in esso discussi, ispirare i nostri figli e le nostre figlie, le nuove generazioni e tutti coloro che hanno a cuore la autentica Giustizia, quella che regna oltre la materia e si afferma a vari livelli e secondo disegni a volte imperscrutabili, ma che prima o poi non mancherà di fare sentire la propria voce ed energia lungo i secoli.</p><p><i><b>Luca Scantamburlo <br /></b></i><span style="font-size: x-small;">14 marzo 2024</span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-61851703437807005202024-02-25T20:13:00.000-08:002024-02-25T20:13:02.469-08:00SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETA' NON VACCINATI<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh2CKfigsWlbQIbp9Am2ZoJgOEiBEN98rrESvcgWSJCj7elRMw2wGU3yA_nxCYOxMd7q6sV9xzK4luN7XXZYIBY515PBYeCa8eH-5knwKVeVRQaA__cnBV1LcHFmebPL84jA9kP5ssyr1vraXeDap4pQIyUCLylxxPmiqWJV8fH2Y-X5-LLEWFXSeLrDs/s1920/pexels-katrin-bolovtsova-6077123.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1280" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh2CKfigsWlbQIbp9Am2ZoJgOEiBEN98rrESvcgWSJCj7elRMw2wGU3yA_nxCYOxMd7q6sV9xzK4luN7XXZYIBY515PBYeCa8eH-5knwKVeVRQaA__cnBV1LcHFmebPL84jA9kP5ssyr1vraXeDap4pQIyUCLylxxPmiqWJV8fH2Y-X5-LLEWFXSeLrDs/w266-h400/pexels-katrin-bolovtsova-6077123.jpg" width="266" /></a></div><br /><h4 style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Un riepilogo delle principali motivazioni per chiedere l'annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato adempimento alla vaccinazione obbligatoria durante il periodo pandemico COVID-19</span></h4><p style="text-align: justify;">La recente <b>sentenza del Giudice di Pace</b> (GdP) di <b>Lecce</b> del 19 febbraio 2024 è analoga a quella del <b>GdP di Acireale</b> del luglio 2023, sul rispetto dei diritti fondamentali nell'intreccio delle fonti (rispetto della dignità della persona ex art. 32 Cost ultimo comma, e correlata difesa di <i>habeas corpus </i>e del diritto a un consenso libero e informato in ambito medico e terapeutico)</p><p style="text-align: justify;">Qui di seguito ho riepilogato quali sono le principali motivazioni per annullare le irragionevoli sanzioni amministrative pecuniarie irrogate agli over 50 anni di età per mancato adempimento vaccinale, emerse nelle sentenze dei giudici di pace chiamati a decidere nei ricorsi:</p><p style="text-align: justify;">1) <b>difetto di legittimazione attiva e di potere in capo ad AdER,</b> statuito nella sentenza del GdP Velletri n. 721/2023, depositata in data 21/03/2023, R.G. 517/2023, e successive sentenze del GdP di Torino: sentenze gemelle n. 1637 /2023 e 1638/2023, e sentenza del GdP Parma n. 640/2023, R.G. 1415/2023;</p><p style="text-align: justify;">2) <b>violazione del diritto alla difesa</b> perché l'atto è equiparabile ad un atto erariale, viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente, difettando di tutta una serie di informazioni a tutela del cittadino, inclusa la possibilità di avanzare istanza in autotutela oltre che manchevole del numero preciso dei giorni entro cui fare ricorso: rif. sentenza GdP di Treviso n. 506/2023, R.G. 443/2023;</p><p style="text-align: justify;">3) <b>violazione del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione</b>, perché il procedimento di accertamento sanzionatorio ha ecceduto i 90 giorni, sentenza GdP di Rovigo n. 445/2023, depositata il 17 agosto 2023, R.G. 1293/2023; la sanzione e il correlato avviso di addebito ha violato l' art 14 L. 689 /1981 e - aggiungo a commento mio personale - qualora sia considerato in deroga alla legge 689 / 1981 - comunque in violazione dell'art 6 CEDU diritto all'equo processo, art 41 CDFUE sul diritto alla "buona amministrazione" e a procedimenti imparziali portati a termine entro un "termine ragionevole" di tempo (cfr anche Consiglio di Stato, Sentenza nr 1330, Sez III 13 marzo 2015);</p><p style="text-align: justify;">4) <b>violazione di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente,</b> sentenza del GdP di Acireale n. 320/2023, depositata il 21/07/2023, R.G. 77/2023, e sentenza del GdP di Lecce, n. 7894/2023 depositata il 19/02/2024, R.G. n. 3345/2023, che sottolineano nella fattispecie, sia il reale rischio della vaccinazione anti-COVID-19 a fronte di uno scarso o nullo fattore di arresto di infezione epidemica previsto solo in ipotesi, sia la libera autodeterminazione dell'individuo tutelata da plurimi diritti costituzionali e dal diritto internazionale, per cui il trattamento sanitario obbligatorio deve costituire una eccezione e non la regola, e sempre debba essere garantita e promossa una libera e consapevole adesione, nel rispetto di assenso e dissenso informati relativi agli atti sanitari invasivi e rischiosi.</p><p style="text-align: justify;">Queste sopra ricordate - con citate soltanto le più significative delle numerose sentenze pronunciate dai giudici di pace a favore dei cittadini ricorrenti - sono le principali argomentazioni suddivise per tipologia, con cui una giurisprudenza oramai consolidata ha censurato la illegittima attività amministrativa sanzionatoria di AdER e del Ministero della Salute nei confronti di milioni di persone non vaccinate per libera e consapevole scelta.</p><p style="text-align: justify;">Seppur esse siano valide <b>inter partes</b> - poiché il nostro sistema giuridico continentale è di Civil Law e non di Common Law - il loro strutturarsi e sedimentarsi potranno suggerire analoghe interpretazioni in tutti i ricorsi ancora pendenti e in attesa di udienza e decisione imparziale del giudice.</p><p><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></p><p>25 febbraio 2024</p><p>Photo credit by KATRIN BOLOVTSOVA, 2020, Pexels.com</p><div><br /></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-49537408459314014722024-02-17T15:55:00.000-08:002024-02-17T22:16:35.821-08:00LETTERA ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI: DENUNCIA COLLETTIVA PENALE DI MALASANITÀ NELLA GESTIONE COVID-19 E LE INDIRETTE DECISIONI POLITICHE VALORIALI DEL CTS<p style="text-align: center;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzna8krwwPH7HNcR5ey7JPdjjhg-2s_WvkqwwcMAqbQdhZGnxZI-Kwl1k_WMHnSZ4I4OcdTZfsoTAGADUVx-z_wJbDlN505kHL8us7OptZjJxSqqgE2UHsd7O6291AELZJ8mVDc-bFLwl5WybeRLNXq7VhbcWiS2Kx7ExwjF64W8aA7mSN5emeP7t2D-k/s750/pexels-photo-14208025.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="584" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzna8krwwPH7HNcR5ey7JPdjjhg-2s_WvkqwwcMAqbQdhZGnxZI-Kwl1k_WMHnSZ4I4OcdTZfsoTAGADUVx-z_wJbDlN505kHL8us7OptZjJxSqqgE2UHsd7O6291AELZJ8mVDc-bFLwl5WybeRLNXq7VhbcWiS2Kx7ExwjF64W8aA7mSN5emeP7t2D-k/w311-h400/pexels-photo-14208025.webp" width="311" /></a></div><br /> <p></p><p>Alla c.a. <b>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome Conferenza Stato-Regioni </b><br /> Palazzo Cornaro - Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma</p><p>E p. c. al <b>Consiglio Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia </b></p><p><b>OGGETTO: ATTI E CRONACA GIUDIZIARIA, PROCEDIMENTO PENALE PRELIMINARE, DENUNCIA COLLETTIVA DI MALASANITÀ NELLA GESTIONE COVID-19, ISTANZA AI SENSI DEL IV COMMA ART. 118 COST. </b> </p><p style="text-align: justify;">Oggi - in data odierna <b>5 febbraio 2024</b> - si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Roma (<i>errata corrige</i>: <i>presso la Città giudiziaria di Roma di Piazzale Clodio, NdA</i>) una importante udienza dinanzi al GIP in materia di<b> indagine penale preliminare sulla malasanità della gestione pandemica COVID-19.</b></p><p style="text-align: justify;">Della notizia di cronaca giudiziaria - con colpevole omissione e silenzio degli organi di stampa ad eccezione di alcune virtuose radio venete e friulane (fra tutte Radio Gamma 5 e Radio Onde Furlane) che hanno correttamente ottemperato ai doveri di informazione e critica del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, Ordine Dei Giornalisti - è doveroso mettere al corrente i decisori politici e in particolare i rappresentanti politici nazionali e regionali.</p><p style="text-align: justify;">Scrivo pertanto la presente - rivolgendomi al Consiglio regionale FVG e all'organo collegiale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale del IV comma dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica - e in prospettiva di affiancamento alla Pubblica Amministrazione come cittadino pro-attivo che suggerisce e fornisce materiale documentale e atti giudiziari, per aiutare i decisori politici nella riflessione retrospettiva e in ottica futura di decisione in situazioni analoghe di sospette e presunte pandemie.</p><p style="text-align: justify;">Nell’aprile 2022, presso la <b>Procura della Repubblica di Udine</b>, 120 cittadini del Veneto e del Friuli Venezia e un’associazione di Trieste – UHRTA TLT OdV, con il suo Presidente Diego Cervai – sottoscrissero un circostanziato esposto-denuncia con allegata una corposa documentazione (parte della quale costituita da traduzione linguistica e asseverazione in Tribunale) di denuncia della malasanità nella gestione pandemica COVID-19.</p><p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica di Udine aprì dopo pochi giorni dal deposito, avvenuto tramite il nostro avvocato di fiducia Michele Rodaro del Foro di Udine, un procedimento senza ipotesi di reato: il <b>n. 568/2022 iscritto ad A.N.C.R.</b> e trasferito per competenza territoriale alla <b>Procura della Repubblica di Roma</b> in data 19 aprile 2022, cioè cinque giorni dopo il deposito del 14 aprile 2022.</p><p style="text-align: justify;">In data <b>23 ottobre 2023 </b>il nostro legale ricevette la notifica dalla Procura della Repubblica di Roma della richiesta di archiviazione da parte del PM titolare delle indagini penali preliminari scaturite dalla nostra denuncia, concretizzate nel <b>procedimento penale R.G.N.R. 95818/2022</b>, avente come ipotesi di reato contro IGNOTI gli articoli 438-452 c.p.</p><p style="text-align: justify;">La richiesta di archiviazione delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero risale al giugno 2022 mentre l’avviso di notifica alle parti offese porta la data del marzo 2023, ma la comunicazione al nostro domicilio eletto presso lo studio legale Michele Rodaro di Udine è avvenuta con grande ritardo, soltanto nell’ottobre 2023.</p><p style="text-align: justify;">Tutti questi anomali ritardi del sistema-giustizia e soprattutto le scarne indagini penali svolte, che non hanno valorizzato in alcuna misura le argomentazioni e gli allegati della denuncia collettiva, sono imbarazzanti. Dieci dei centoventi cittadini promotori dell’esposto-denuncia hanno così avanzato entro i termini la richiesta di opposizione alla archiviazione - assieme alla associazione UHRTA TLT OdV - dando mandato di fiducia nella difesa all’avvocato Michele Rodaro. L'udienza in camera di consiglio dinanzi al GIP di Roma per discutere la opposizione è stata così fissata per il giorno 5 febbraio 2024.</p><p style="text-align: justify;">Pochi giorni fa l’avvocato Ornella Bertarini del Foro di Milano ci ha comunicato che un gruppo di coraggiosi cittadini di Sondrio non si è perso d’animo dinanzi alle prime difficoltà e, dopo un fallito tentativo di apertura di un fascicolo giudiziario presso la Procura della Repubblica di Sondrio, ci ha riprovato chiedendo all’avvocato Bertarini di assisterli nuovamente. Essi hanno così depositato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano, ma trattasi del nostro stesso esposto-denuncia - allegati inclusi - sulla malasanità della gestione pandemica COVID-19, depositato a Udine nell’aprile 2022 e a seguito del quale è stato aperto un procedimento divenuto in pochi giorni un penale preliminare.</p><p style="text-align: justify;">Sappiamo che sarà difficile avere giustizia sul tema malasanità e gestione pandemica connessa a tamponi mai validati - privi di <i>gold standard</i> di riferimento e soggetti a falsi positivi - e a vaccinazioni sperimentali (compresi sieri genici) incapaci di arrestare il presunto contagio del virus SARS-CoV-2, tutti trattamenti sanitari imposti con il ricatto e la pena dell’esclusione sociale, con obblighi di vaccinazione diretta e in via surretizia, con forme ablative del diritto al lavoro e della libertà d'impresa e con altre violazioni intollerabili e sproporzionate della libertà personale e sociale in caso di inadempienza alla profilassi. Nondimeno riteniamo che mettere per iscritto la verità giuridica e medico-scientifica sia stato e sia importante e doveroso per la tutela della vita e per seminare i presupposti di un mondo migliore.</p><p style="text-align: justify;">Qualunque sarà l’esito della nostra opposizione presso la Procura della Repubblica di Roma ne sarà valsa la pena: mettere agli atti una verità negata da troppo tempo e principi sanciti da carte che tutelano i diritti fondamentali è un modo per riconciliarsi con noi stessi, con la vita e con coloro che hanno pagato – e pagano tuttora tantissimo – il prezzo di una medicina che vuole farsi legislatore-scienziato dominatore di corpi e anime, contro ogni buon senso e valore dell’Ars medica e della Bioetica.</p><p style="text-align: justify;">È indubbio che durante la gestione pandemica la politica e i decisori politici si siano eclissati e chiamati fuori, lasciando campo soprattutto ai cosiddetti esperti e al peso tecnocratico di comitati come il famigerato CTS - Comitato Tecnico Scientifico con competenza di consulenza e supporto alla gestione emergenziale sanitaria, istituito con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, comitato poi sciolto nel marzo 2022 con la cessazione dello stato di emergenza nazionale. Le varie proposte e suggerimenti e soluzioni del CTS e non solo di esso, in realtà hanno spesso creato nuovi problemi sociali e politici, soprattutto economici ma anche di salute relazionale: uno fra tutti il confinamento (<i>lockdown</i>), la didattica a distanza reiterata e oltre ogni ragionevole periodo, e il distanziamento e mascheramento al volto, ripetuti con ossessione e imposti a livello nazionale e locale. Queste scelte apparentemente di soli mezzi tecnici, in realtà avevano talora anche un contenuto valoriale e diventavano essi stessi dei fini, cioè le soluzioni tecniche divenivano politiche nella accezione di "policy". La distinzione fra mezzi e il conseguimento di fini non è così scontata e netta. Gli studiosi dei problemi della amministrazione pubblica, della cosiddetta "razionalità limitata" della stessa e delle problematiche di <i>governance</i>, lo sanno bene.</p><p style="text-align: justify;">I rappresentanti politici e gli amministratori nazionali e locali hanno così peccato di presunzione di efficacia: essi hanno accomodato e proposto soluzioni che in realtà hanno generato a cascata nuovi problemi discriminatori di carattere sociale, di salute e di carattere economico, violando principi di buona amministrazione, di tutela della dignità umana e in particolare del principio di proporzionalità. L'emarginazione della classe politica a seguito del peso dei cosiddetti esperti e "tecnici" durante la gestione pandemica 2020-2022 deve servire da severo monito per il futuro, affinché si ricordi che i decisori politici non possono divenire meri esecutori di soluzioni tecnocratiche, ma ricordarsi che essi e solo essi hanno la responsabilità decisionale in ultima istanza, e che nel campo della salute, </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i>[...] " Quando la salute viene declinata solo nella sua dimensione fisica, rischia di divenire un idolo e un diritto tiranno: ma così come dobbiamo ricordare che in Costituzione non esistono diritti tiranni (Sentenza 85/2013 Corte Costituzionale), così dobbiamo ricordarci che non tutto è sacrificabile in nome della Legge positiva che impone la tutela della salute collettiva, perché la libertà di espressione dell'individuo e la conservazione delle relazioni umane e della loro qualità, concorrono a formare la salute della stessa collettività che si vuole tutelare" </i></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">(cit. L.M. Pacini – L. Scantamburlo, <i>"Trattamenti sanitari obbligatori e obiezione di coscienza in Europa e in Italia. Indagine al confine tra libertà umana e vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19",</i> in <i>Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale</i>, Quadrimestrale dell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici, nr. 71 di maggio-agosto 2022).</span></p><p style="text-align: justify;">Il nostro esposto-denuncia e la nostra opposizione (dieci cittadini su 120 e la associazione UHRTA TLT OdV) rappresentano idealmente tutti coloro che hanno resistito con coraggio alla deriva autoritaria sanitaria 2020-2022, e tutti coloro che - costretti dalle circostanze - hanno ceduto a iniqui ricatti da parte del potere autoritativo dello Stato fattosi Leviatano schmittiano in una declinazione di aberrazione della logica e dello stato di diritto: ricatti estorti con inganno, abuso di credulità popolare, violenza privata e calpestando diritti civili e umani in modo intollerabile. Ritengo che idealmente il nostro sforzo come cittadini rappresenta anche tutti coloro che in buona fede si sono vaccinati.</p><p style="text-align: justify;">Il recente deposito del nostro stesso esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano da parte di un altro gruppo di cittadini proattivi, dimostra che la verità si fa largo con difficoltà ma non può essere arrestata e seppellita facilmente da atti omissivi, cattiva amministrazione, menzogne e ingiustizie.</p><p style="text-align: justify;">Si allega alla presente fac-simile (refusi corretti) del testo dell'esposto-denuncia depositato nell'aprile 2022 presso la Procura della Repubblica di Udine, la ricevuta di accettazione del deposito atti penali di opposizione del Ministero della Giustizia (con i nomi dei pochi che hanno voluto diffondere pubblicamente il proprio coinvolgimento personale) e copia di carta di identità in corso di validità dello scrivente la presente istanza.</p><p style="text-align: justify;">Cordialmente</p><p style="text-align: justify;"><i>dr. Luca Scantamburlo</i><br /><i>****************</i><br />Lettera PEC spedita il 05/02/2024</p><h4 style="text-align: justify;"><b>Riferimenti Bibliografici</b></h4><p style="text-align: justify;">AA.VV., <i>Verso la Terza Repubblica. La democrazia italiana tra crisi, innovazione e continuità</i>, a cura di Mauro Tebaldi, Carocci Editore, .rif. Cap. 5, Chi governa? Il CTS e l'esecutivo durante il primo lockdown (febbraio-maggio 2020), di Giuseppe Ieraci, Roma, 2022. </p><p style="text-align: justify;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1TQ9EfhCDBTHXaDVHAGNoxorRYqAetLNx/view" target="_blank">ESPOSTO-DENUNCIA</a>, aprile 2022</p><p style="text-align: justify;">SCANTAMBURLO, Luca, <i><a href="https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2024/02/giovanni-rezza-il-cts-e-la-governance.html" target="_blank">Giovanni Rezza, il CTS e la governance della pandemia COVID-19: le indirette scelte politiche e valoriali di un organo consultivo</a></i>, 16 febbraio 2024</p><p style="text-align: justify;">SIMON, Herbert A., <i>Il comportamento amministrativo</i>, Società editrice il Mulino, Bologna, 2001. Prima edizione in lingua inglese: 1947.</p><h4 style="text-align: justify;">PHOTO CREDITS</h4><p style="text-align: justify;">Photo by Vural Yavas, İstanbul, Türkiye, <i>Pexels.com</i>, 2022</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-89641788720335978072024-02-16T06:01:00.000-08:002024-02-16T07:57:18.325-08:00GIOVANNI REZZA, IL CTS E LA GOVERNANCE DELLA PANDEMIA COVID-19: LE INDIRETTE SCELTE POLITICHE E VALORIALI DI UN ORGANO CONSULTIVO<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh97Cx96fdNeMgnmL6o-yuyyDZbaKhQ2j8RcIHaelyMVhr7L-EnBzGOIAJeM5FjBHBHs7n9xe7DqChyEnfQbSla_g73qxzO32dlYWz0kN9080JdeUv4DvF2x1Jz1bUbxdFJ7DK-Rqjw9jEhvt2_HypUtDbyta4w50q-RsGAtigYcGKq8bZjxDO0YBHSSns/s1280/giovanni_rezza_report_rai_11_02_2024.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh97Cx96fdNeMgnmL6o-yuyyDZbaKhQ2j8RcIHaelyMVhr7L-EnBzGOIAJeM5FjBHBHs7n9xe7DqChyEnfQbSla_g73qxzO32dlYWz0kN9080JdeUv4DvF2x1Jz1bUbxdFJ7DK-Rqjw9jEhvt2_HypUtDbyta4w50q-RsGAtigYcGKq8bZjxDO0YBHSSns/w400-h180/giovanni_rezza_report_rai_11_02_2024.jpg" width="400" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Nelle parole del <b>dottor Giovanni Rezza </b>alla giornalista di<b><i> Report </i></b>della RAI (servizio televisivo andato in onda l'11 febbraio 2024), vi è un passaggio fondamentale a mio avviso: il professor e dottor G. Rezza - medico epidemiologo e già Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute 2020-2023 - accenna al fatto che il <b>CTS (Comitato Tecnico-Scientifico)</b> di cui egli fece parte, era <b>un mero organo consultivo del Governo</b> e pertanto non governava e decideva la politica sanitaria, ma semplicemente dava pareri tecnici. Seppur la cosa sia corretta nella verità formale istituzionale (infatti i pareri del CTS non erano e non mai stati vincolanti giuridicamente, così come i pareri dell'INAIL ad esempio), nella verità sostanziale dei fatti non è così, in quanto i verbali del CTS con le raccomandazioni messe per iscritto e le successive decisioni adottate dalle Autorità nazionali e Regionali, dimostrano una <b>correlazione importante</b> e una <b>influenza decisiva in quasi tutte le decisioni politiche</b> prese di mese in mese nelle fasi più cruciali di questo periodo di emergenza, ove la classe dirigente e politica si è eclissata lasciando spazio all'indiretto Governo tecnocratico istituito nella fase emergenziale.</p><p style="text-align: justify;">Questo punto è stato da me toccato nella lettera PEC inviata giorni fa alla <b>Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome </b>e al<b> Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia</b>, ove ho messo in rilievo che i mezzi tecnici individuati di volta in volta dal CTS, erano in realtà <b>decisioni "valoriali"</b> dal <b>"contenuto politico",</b> proprio perché la distinzione mezzi-fini era ed è labile e pertanto venuta meno nella fattispecie (cfr. studi di Herbert A. Simon).</p><p style="text-align: justify;">Le soluzioni del CTS hanno scatenato <b>nuovi problemi politici e sociali e anche di salute</b> (con ossessivo appello al distanziamento sociale, al mascheramento di naso e bocca, la chiusura degli esercizi pubblici in orari serali o diurni o in entrambi, la chiusura delle attività sportive e didattiche o implementazione di didattica digitale a distanza,<i> lockdown</i>, inopportune profilassi vaccinali a coorti di giovani e giovanissimi, ecc ) dinanzi ai quali paradossalmente non avevano la sufficiente e necessaria competenza, perché sono andati ad impattare su altre caratteristiche della salute che concorrono al suo benessere (le relazioni sociali, il benessere psicologico, il riconoscimento dei volti e delle emozioni, la necessità degli anziani nelle RSA di poter conservare un contatto umano con i parenti ecc..), oltre che sul lavoro e sulla sopravvivenza e sulla dignità della persona (diritti fondamentali inalienabili).</p><p style="text-align: justify;">L'obbligo di mascherina al banco scolastico che le scuole d'Italia hanno imposto a bambini e adolescenti anche seduti al banco scolastico - e non solo in condizione dinamica di assembramento - e in particolare in cosiddetta rima buccale di 1 metro da banco a banco - dal novembre 2020 al giugno 2022 ben oltre la fine dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) - è l'emblema di raccomandazioni consolidatesi oltre il buon senso e già di per sé una misura oltre ogni ragionevolezza, con tutti i problemi collaterali che una simile severa e inutile misura applicata nelle classi scolastiche, ha scatenato sul benessere psicofisico di bambini e adolescenti e nelle famiglie italiane. </p><p style="text-align: justify;">Il rimedio si è rivelato peggiore del presunto male che si voleva combattere a causa della mancanza di proporzionalità e all'essersi concentrati sulla assenza di infezione (presunta), considerando milioni di persone sane e asintomatiche come dei potenziali infetti (tramite tamponi mai validati). Le decisioni sono state prese dai politici, ma le raccomandazioni del CTS hanno indirettamente eclissato la discrezionalità di potere dei decisori politici, a causa del loro ritirarsi e celarsi dietro i pareri tecnici.</p><p style="text-align: justify;">Pubblicherò come lettera aperta questa mia lettera alla Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio Regionale FVG ove metto in luce la <b><i>governance </i>pandemica</b> e l'<b>aspetto tecnocratico</b> che ha eclissato la classe politica, colpevolmente ritiratasi dinanzi alle proprie responsabilità di decisori politici.</p><p style="text-align: justify;"><i style="text-align: left;"><b>Luca Scantamburlo </b></i></p><p>14 febbraio 2024</p><p></p><h4 style="text-align: left;">Riferimenti bibliografici</h4>AA.VV, <i>Verso la Terza Repubblica. La democrazia italiana tra crisi, innovazione e continuità</i>, a cura di Mauro Tebaldi, Carocci Editore, .rif. Cap. 5, <i>Chi governa? Il CTS e l'esecutivo durante il primo lockdown (febbraio-maggio 2020)</i>, di Giuseppe Ieraci, Roma, 2022. <br />SIMON, Herbert A., <i>Il comportamento amministrativo</i>, Società editrice il Mulino, Bologna, 2001. Prima edizione in lingua inglese: 1947.<p></p><p><br /></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-64546902414900425752023-07-21T11:35:00.026-07:002023-07-21T21:33:31.614-07:00SANZIONI E VITTORIE DINANZI AL GIUDICE DI PACE: GIURISPRUDENZA ORAMAI CONSOLIDATA<p style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuqbHXZn-wGvLhU4qk47eApGXBNUF0UBtgcLeppKKsKcvQ14wVO0Og4ja159Dwg-_yoywD0yyU2Yl4ZjQPkfq2Z1nGckw4D71swpd0WBi2M_mjmcOK3ZyiRq-rqDtTcSWHeEYBOIFuf6kCw16CMmDCCux8AfR5W05XFmvq-oMMbv4qrSZ-kDRuhvErrA/s6016/pexels-pavel-danilyuk-8111818.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="6016" data-original-width="4016" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuqbHXZn-wGvLhU4qk47eApGXBNUF0UBtgcLeppKKsKcvQ14wVO0Og4ja159Dwg-_yoywD0yyU2Yl4ZjQPkfq2Z1nGckw4D71swpd0WBi2M_mjmcOK3ZyiRq-rqDtTcSWHeEYBOIFuf6kCw16CMmDCCux8AfR5W05XFmvq-oMMbv4qrSZ-kDRuhvErrA/w268-h400/pexels-pavel-danilyuk-8111818.jpg" width="268" /></a></p><div><br /></div><b><a href="https://drive.google.com/file/d/1Eyn_A04gINU6mSfZCd210qPxN5wR5D9B/view?usp=sharing" target="_blank">download SENTENZA GdP TREVISO</a><br /></b><br /><b><a href="https://drive.google.com/file/d/13XPG-LyZFlIGz1W7Wo-Qhu3LHbFCVROF/view?usp=sharing" target="_blank">download SENTENZA GdP PARMA</a></b><br /><p></p><p style="text-align: justify;">Le sanzioni amministrative pecuniarie previste a suo tempo dal dettato normativo in caso di inadempienza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 - anche se la Legge parla più specificatamente di contrasto alla infezione dal presunto novello virus SARS-CoV-2 - nei confronti di alcune categorie professionali e degli ultracinquantenni, hanno visto in tutta Italia il deposito di diverse centinaia di <b>opposizioni in ricorso dinanzi al Giudice di Pace</b>, da parte di cittadini indignati e desiderosi di far valere le proprie ragioni di fronte alla autorità giudiziaria per censurare l'abuso del potere autoritativo dello Stato. <br />Alcuni cittadini hanno scelto di farsi rappresentare e difendere legalmente da professionisti del Foro di propria fiducia sul territorio nazionale, mentre altri hanno chiesto aiuto a enti o associazioni varie come la Associazione di Avvocati Liberi (ALI, Avvocati Liberi Italia) o il Sindacato d'Azione. Altri ancora si sono difesi personalmente in giudizio, oppure si sono appoggiati al gruppo di Alessandra Ghisla nel Mugello, o ai consigli e alle indicazioni del sottoscritto e di chi mi affianca da anni.</p><p style="text-align: justify;">Il risultato - dopo alcuni mesi e le prime sentenze depositate - vede <b>una giurisprudenza oramai consolidata a favore del cittadino</b> con una netta vittoria dei ricorsi presentati e accolti dal Giudice di Pace competente.<br />Con il presente scritto mi soffermerò in particolare sulla <b>vittoria di due diversi cittadini</b> - un <b>uomo</b> residente in Veneto mentre l'altro, <b>una donna</b>, residente in Emilia Romagna - che ho aiutato entrambi personalmente e che hanno trovato accoglimento da parte del giudice di pace.<br />Di queste due vittorie dinanzi al <b>Giudice di Pace di Treviso</b> e di <b>Parma</b> - e ribadisco che i singoli cittadini si sono difesi personalmente in giudizio, anche se aiutati durante la preparazione alla opposizione - fornisco le <b>sentenze in formato PDF</b> con l'accortezza di aver oscurato i dati personali dei singoli ricorrenti, come d'accordo con loro prima di dare il benestare - a beneficio di tutti - per la diffusione della sentenza dell'impugnazione che li ha visti protagonisti e vittoriosi.<br />Le ragioni con cui il Giudice di Pace ha accolto le doglianze sono interessanti perché presentano differenze nelle due sentenze. In particolare, mentre nel caso del Giudice di Parma abbiamo un riconoscere quanto già statuito dal Giudice di Pace di Velletri e poi di Torino in merito al difetto di legittimazione attiva e di potere in capo all'AdeR, nel caso di Treviso è emersa la difesa del principio che ho sempre suggerito a tutti i ricorrenti che ho aiutato nella opposizione scritta: il principio del <b>diritto alla difesa,</b> palesemente violato dallo Stato nel suo irrogare queste sanzioni - irregolari e già contraddistinte da criticità - e nel procedere in un macchinoso procedimento di accertamento sanzionatorio lesivo anche del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU (diversi mesi, quasi un anno, per accertare una sanzione amministrativa, non sono tempi ragionevoli per un procedimento sanzionatorio, come già circoscritto dal Consiglio di Stato con la sua sentenza che limita a 90 giorni il tempo limite per perfezionare il procedimento amministrativo sanzionatorio dal completo accertamento del fatto).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><h4 style="text-align: justify;">LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA, SIMONETTA MAZZA </h4><p style="text-align: justify;">Nella<b> sentenza di Parma</b> <b>nr. 640/2023</b> - <b>Giudice</b> la <b>dr.ssa Simonetta Mazza</b> - il ricorso è stato accolto riconoscendo che <b>l'AdeR</b> è <b><i>"privo di una legittimazione attiva propria"</i>.</b> L'agenzia delle entrate e Riscossione doveva solo fare da tramite e non accertare la sanzione sostituendosi al Ministero della Salute. Su questo - come detto sopra - il Giudice di pace di Parma dr.ssa S. Mazza si allinea a quello già statuito in precedenza dal Giudice di Pace di Velletri (grazie alla difesa legale di ALI) e poi successivamente anche dal Giudice di Pace di Torino.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><h4 style="text-align: justify;">LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO, MARIATERESA NUGNES</h4><p style="text-align: justify;">Di altro contenuto invece la <b>sentenza di Treviso</b> e nella fattispecie la <b>nr. 506/2023</b> a firma del <b>Giudice</b> <b>dott.ssa Mariateresa Nugnes</b>, con la quale abbiamo una motivazione diversa e nuova: l'avviso di addebito e la relativa sanzione irrogata è valutato dal giudice <i><b>"un tipico atto erariale equiparabile per sua natura di titolo esecutivo"</b></i>. Ma il giudice sottolinea che è qui nella fattispecie - così come irrogato da AdeR - <b>viziato strutturalmente</b> perché non sufficientemente trasparente nelle informazioni a cui ha diritto il cittadino. Infatti <b>difetta di avviso di istanza in autotutela</b> e dei<b> termini precisi entro cui proporre impugnazione</b> (manca cioè la indicazione dei trenta giorni a disposizione per presentare il ricorso, e tutta una serie di informazioni cruciali per il cittadino). In ciò esso ha violato i presupposti di cui all'<b>art. 7 comma 2 della Legge 212/2000</b> perché ha leso il <b>diritto alla buona amministrazione </b>e il <b>diritto alla "difesa" del cittadino.</b> Anche in questo caso il provvedimento impugnato è nullo e come tale il ricorso viene accolto.</p><p style="text-align: justify;">Sono oramai tantissime le sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate - e annullate dai giudici aditi - nei confronti di coloro che non si sono voluti piegare al ricatto sanitario di assoggettamento a una vaccinazione di massa (per lo più esercitata con un siero genico sperimentale).<br />Facciamo una rapida carrellata delle vittorie in giudizio: si sono avuti accoglimenti dei ricorsi nelle città di Sondrio, Lodi, Pavia, Voghera, Chieti, Velletri, Torino, Treviso, Monza, Acireale, Palermo e Parma. Le sentenze hanno diverse motivazioni e fra di esse vi è anche - in un caso - <b>l'eccesso di potere</b> da parte del <b>Ministero della Salute</b>. Ove non si è avuta vittoria nell'accoglimento - a parte alcuni rigetti sporadici - il giudice di pace dubbioso ha disposto un <b>rinvio di udienza</b> in un atteggiamento attendista, fissando una nuova udienza. Oramai, nondimeno, la giurisprudenza si sta consolidando sempre di più e allarga la quantità di motivazioni e argomentazioni per cui un giudice dovrebbe annullare questi avvisi di addebito e sanzioni, palesemente illegittime. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><h4 style="text-align: justify;">L'OCCASIONE PERSA A LUSSEMBURGO: UNA CORTE DI GIUSTIZIA PILATESCA, <br />CHE DECIDE DI NON DECIDERE</h4><div style="text-align: justify;">Resta l'amaro in bocca per l'atteggiamento pilatesco dimostrato nelle scorse settimane dalla <b>Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo (CGUE),</b> che pochi giorni fa ha deciso di non decidere, giudicando la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia), con ordinanza del 7 dicembre 2021, come<b> irricevibile </b>(domanda di rinvio pregiudiziale del giudice dottor Beghini di Padova, sul caso di una OSS sospesa dal lavoro in Veneto perché si rifiutò di vaccinarsi)<br /><div>Una occasione persa per la CGUE di fare sentire la propria solenne e competente voce quanto mai opportuna in una questione delicata dal punto di vista sanitario e bioetico-giuridico. A questo punto - a parte i Giudici nazionali e soprattutto di Pace - la Unione Europea si dimostra con questa mancata pronunzia di chiamarsi fuori dalle precise responsabilità di custodia dei valori della architettura UE, e dimostra una distanza sempre più marcata rispetto alle istanze e ai problemi quotidiani della gente nell'ambito del rispetto dei diritti fondamentali e soprattutto sociali (come il diritto al lavoro e alla propria integrità psicofisica, senza subire pregiudizio e discriminazione non proporzionale).</div><div>I cittadini sembrano in questi ultimi anni non avere più autentica giustizia dalla UE, o cominciano a non averne più a differenza di tante sentenze del passato che hanno contribuito a riconoscere diritti soggettivi in capo a persone giuridiche e fisiche della Europa (sin dal 1963, con la storica <b>Sentenza van Gend & Loos</b>, CGCE, che riconobbe la esistenza dei diritti soggettivi agli abitanti dello spazio comunitario e anche alle persone giuridiche, non solo a quelle fisiche).</div><div>Con questa sentenza del 13 luglio 2023 di rigetto del rinvio crescerà l'euroscetticismo sia fra la popolazione sia fra i partiti euroscettici oggi al Parlamento Europeo. La UE sta minando - con questo atteggiamento pilatesco della sua Corte di Giustizia - se stessa, sconfessando i valori che statuisce l'Europa all' art 2 del suo Trattato TUE.</div><div>La fine che l'Europa farà come entità sovrazionale - continuando così - sarà prima o poi quella di sgretolarsi da sola e crollare su stessa, attraverso i movimenti centrifughi dei Paesi che strapperanno in futuro esercitando la facoltà di recesso dalla Unione (art. 50 TUE), o attraverso altre forme di ribellione, già implementate da Polonia e Ungheria più volte riprese e condannate dalla CGUE o dalla Unione stessa. La BREXIT del 2016 è il primo segnale di una spirale disgregatrice.</div><div><br /></div><h4>UN MONDO DA SALVARE E RICOSTRUIRE MORALMENTE ED ETICAMENTE</h4><div>Tutto ciò considerato, le vittorie dinanzi ai giudici di pace ottenuti da tanti cittadini coraggiosi (da soli o con la loro assistenza legale) - giudici nazionali che sono anche giudici autorizzati dalla Corte di Giustizia della UE nel far rispettare il diritto eurounitario - sono molto importanti ma ovviamente non risolvono il problema alla radice: un attacco al cosiddetto Rule of Law (un principio dei principi in ambito giuridico), alla famiglia e al nucleo più sacro dei diritti inalienabili degli esseri umani - riconosciuti nei secoli al prezzo di tante battaglie combattute e sangue versato - è in corso da alcuni decenni e viene condotto da potentati occulti e neoliberisti più o meno in vista.<br />L'attacco è non solo sul piano giuridico aggredendo diritti naturali che precedono il diritto positivo e che sono riconosciuti anche dalla Costituzione della Repubblica all'articolo 2: dunque non solo sul piano immanente ma anche su quello meno visibile e più trascendente. Un attacco alla verità dei fatti, ai valori umani, a quelli familiari più tradizionali e all'anima individuale e collettiva della umanità. <br />Andare dinanzi a un giudice per chiedere giustizia è importante ma è solo uno dei tanti atti che sono necessari e possibili per rifondare il mondo sociale e civile, e riscoprire valori e principi che oggi sembrano dimenticati. Non è necessario che tutti impugnino o agiscano tramite la via giudiziaria. Vi sono tanti altri atti e azioni e prese di coscienza e consapevolezza, pacifiche e non violente, necessarie per un risveglio personale e di comunità scevro di etichette e categorizzazioni funzionali solo a dividere la civiltà e renderla litigiosa, e per questo create ad arte. Ma ognuno ha il suo tempo e ognuno ha scelto il proprio percorso di crescita. </div><div>Se il fine dell'essere umano è la felicità e l'evoluzione personale e collettiva, per vivere bene con se stessi e in armonia con gli altri esprimendo le proprie potenzialità e talenti, un arduo compito attende tutti noi. </div><div>Non vi sono scorciatoie né tempi brevi. In gioco, vi è il futuro della umanità e quanto di più prezioso ci costituisce a livello antropologico e ontologico, distinguendoci dalle fredde macchine, sempre più intelligenti ed efficienti e veloci nell'eseguire i compiti assegnati, ma pur sempre algide macchine senza anima, per quanto ci somiglino nell'aspetto o negli atteggiamenti. </div></div><p><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></p><p><span style="font-size: x-small;">21 luglio 2023</span></p><p>Photo by Pavel Danilyuk, Pexels.com</p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-13375330348566968852023-07-10T22:56:00.005-07:002023-07-11T07:25:21.851-07:00IL DOTTOR FABIO FRANCHI CON LUCA SCANTAMBURLO: INTERVISTA VIDEO<p style="text-align: center;"><a href="https://m.facebook.com/events/s/sulla-pubblicazione-su-ijvtpr-/569929828679749/?wtsid=rdr_0ZjU7RMbk2S2qe4bX">https://m.facebook.com/events/s/sulla-pubblicazione-su-ijvtpr-/569929828679749/?wtsid=rdr_0ZjU7RMbk2S2qe4bX</a></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://m.facebook.com/events/s/sulla-pubblicazione-su-ijvtpr-/569929828679749/?wtsid=rdr_0ZjU7RMbk2S2qe4bX" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img border="0" data-original-height="2400" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDa9gT9Na2mcCvxtMNmltZf7UrlpHT3d-MVklzmyfeUJOJH7dIgbtwL385oZ7Fq0EU1d-U8zwO4t6-oALoPlG85aRYJoUnp6z2XRHooyre6-bNhJrwv8HhENAaOeuJ_KzvSbxbnJ0n3y5jY0ztMGNEVJcZYReNnFpKcmv1B57swWL0ZVcZj6fJpQHUmJ0/s320/Screenshot_2023-07-11-16-22-20-63_d365b52accad0f47adbc08c16219827d.jpg" width="144" /></a></div><span style="text-align: left;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: left;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: left;">AGGIORNAMENTO SULLA DENUNCIA OGGETTO D'INDAGINE A ROMA</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: left;"><br /></span></div><div>🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺<br />La Procura della Repubblica di Roma - dopo diversi mesi dalla prima istanza ricevuta - ha finalmente dato riscontro qualche giorno fa al nostro legale di fiducia, l'Avv. Michele Rodaro del Foro di Udine, chiedendogli ulteriore documentazione al fine di rispondere alla interrogazione ex 335 cpp.<br /><br />Attendiamo gli sviluppi della nuova interrogazione inoltrata alla Procura per avere notizia di eventuali ipotesi di reato iscritte nel registro.<br /> <br />Luca Scantamburlo <br />11 luglio 2023</div><div><br /></div><div>*******</div><div>ERRATA CORRIGE INTERVISTA: PRECISAZIONI</div>Ove dico nella intervista del 10 luglio 2023 "Ospedali di Milano", intendevo "Ospedali di Bergamo", in riferimento al picco di decessi nella fase più acuta della emergenza sanitaria 2020 (lapus linguae)<br />Ove dico "la Procura di Udine non risponde", intendevo quella di Roma.<br />Infatti poi successivamente, pronuncio correttamente l'inspiegabile ritardo con cui la Procura della Repubblica di Roma sta trattando la interrogazione ai sensi dell'art 335 cpp da parte del nostro legale di fiducia del Foro di Udine<br />Sono un paio di miei lapsus dovuti a semplice stanchezza.<br />Grazie a tutti coloro che hanno consentito il deposito dell'esposto-denuncia (denuncia collettiva di 120 cittadini e della Associazione UHRTA di Trieste) ad aprile 2022, sottoscrivendolo oppure sostenendolo nelle spese o anche soltanto appoggiandolo e condividendo la iniziativa.<br /><br />Luca Scantamburlo <br />11 luglio 2023<div><br /></div><div>INTERVISTA A CURA DI </div><div>MARIA SERENA MU E DANIELA PIN</div><div><br /></div><div><a href="https://www.quantaradio.it/audio/a-proposito-della-pubblicazione-su-ijvtpr-internationaljournal-of-vaccine-theory-practiceand-research/">https://www.quantaradio.it/audio/a-proposito-della-pubblicazione-su-ijvtpr-internationaljournal-of-vaccine-theory-practiceand-research/</a></div><div><br /></div><div>INTERVISTA VIDEO<br />DOTTOR FABIO FRANCHI<br />Medico infettivologo, già dirigente sanitario <br />E LUCA SCANTAMBURLO<br />Cittadino e genitore <br /><br />Diretta Facebook<br />Con Serena M. MU<br />Quanta Radio <br />Video in diretta di <a href="https://m.facebook.com/quantaradiotv">QRTV</a><br /><br /><b>Sulla pubblicazione a firma del dottor F. Franchi, IJVTPR (International Journal of Vaccine Theory, Practice)</b><br /><br />Intervista sul recente lavoro di commento critico del dottor Fabio Franchi di Trieste e della dottoressa Jerneja Tomsic - biologa molecolare slovena ricercatrice negli Stati Uniti - che e' stato pubblicato sulle pagine della rivista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research <br />(10 giugno, 2023).</div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-70661310493260443042023-06-12T08:21:00.000-07:002023-06-12T08:22:14.289-07:00PUBBLICAZIONE DELLA IJVTPR, RIVISTA INTERNAZIONALE MEDICO-SCIENTIFICA: TAMPONI INAFFIDABILI, NON VALIDATI E LA COVID-19 COME MALATTIA FAGOCITANTE<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCu3SuaTD9R9ZJOjpjFfJznlbSxSZXQsOP7ynbVQa4iXPJpwuPqCyAx8s9yn0FlH7k63eApToK96NSH37wzb2RMTpAV1BPvpHA-Sgk0BGKrI7-T8laW8MeOj5DHXiazD7imLs4a9fIoDh3QOiMunClb0qCc4_itlfdSm51SYOi5zpAIvD495iw-0v5/s2400/Screenshot_2023-06-12-17-04-44-05_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2400" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCu3SuaTD9R9ZJOjpjFfJznlbSxSZXQsOP7ynbVQa4iXPJpwuPqCyAx8s9yn0FlH7k63eApToK96NSH37wzb2RMTpAV1BPvpHA-Sgk0BGKrI7-T8laW8MeOj5DHXiazD7imLs4a9fIoDh3QOiMunClb0qCc4_itlfdSm51SYOi5zpAIvD495iw-0v5/s320/Screenshot_2023-06-12-17-04-44-05_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg" width="144" /></a></div><br /><p></p><div style="text-align: justify;">Un recente lavoro di commento critico del dottor Fabio Franchi di Trieste e della dottoressa Jerneja Tomsic - biologa molecolare slovena ricercatrice negli Stati Uniti - è stato pubblicato sulle pagine della rivista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research (10 giugno, 2023).</div><div style="text-align: justify;">Esso approfondisce e chiarisce quando già anticipato nell'esposto-denuncia depositato da 120 cittadini e un’associazione presso la Procura della Repubblica di Udine nell'aprile 2022, la quale ha aperto un fascicolo giudiziario che si trova a Roma per competenza territoriale.</div><div style="text-align: justify;">Si parte dal presupposto finalmente compreso anche da altri ricercatori medici - Kämmerer et al., (2023) - che il tampone non è mai stato validato (dunque è privo di gold standard di riferimento), che la RT-PCR è soltanto un mero indice probabilistico e che da sola non deve essere criterio dirimente per costituire un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2, cioè essa non ha valore diagnostico come evidenza di infezione virale.</div><div style="text-align: justify;">In secondo luogo Kämmerer et al. (2023) evidenziano che</div><div style="text-align: justify;">il tampone RT-PCR dovrebbe essere accompagnato sempre da una contestuale valutazione clinica da parte di un medico che effettui una visita del paziente, e su questo gli autori Fabio Franchi e Jerneja Tomsic s'interrogano.</div><div style="text-align: justify;">Cosa s'intende per sintomi clinici COVID-19?</div><div style="text-align: justify;">Essi integrano questa riflessione focalizzandosi su una questione poco o per nulla affrontata nel dibattito medico-scientifico e giornalistico: la definizione di malattia COVID-19, creduta scontata e che invece costituisce la pietra angolare dell'architettura della gestione politico-sanitaria in tema di emergenza sanitaria pandemica.</div><div style="text-align: justify;">La Covid-19 come malattia dovrebbe avere una definizione chiara, univoca e con "un set di sintomi clinici ben definito":</div><div style="text-align: justify;">"(...) a well </div><div style="text-align: justify;">identified disease defined by a distinctive and unique set of clinical symptoms."</div><div style="text-align: justify;">Così non è, in quanto la sua definizione è vaga, difforme da ente a ente (FDA, CDC, WHO) e oltre ogni criterio sensato, arrivando a includere una combinazione fino a ottantacinque diversi sintomi, e ciò giunge al paradosso di categorizzare come malata una persona perfettamente sana e in buona salute, allorché ci si trovi dinanzi ad un risultato di positività da test del tampone RT-PCR.</div><div style="text-align: justify;">(...)</div><div style="text-align: justify;">"This leads to the following paradox: even perfect health can be correctly defined as a severe disease (COVID disease) in the presence of a positive test result."</div><div style="text-align: justify;">Ma vi è un’altra questione la cui validità viene data per scontata e riconosciuta universalmente, quando in realtà le cose non sono chiare: la relazione causale fra i sintomi e la malattia che si presume causi questi sintomi.</div><div style="text-align: justify;">Il preteso nesso causale fra la presunta infezione dell'agente patogeno opportunista SARS-CoV-2 e l'insorgenza della malattia COVID-19 è rimasto indimostrato (come l'isolamento fisico del germe).</div><div style="text-align: justify;">Gli autori Fabio Franchi e Jerneja Tomsic argomentano in conclusione e in estrema sintesi i seguenti punti:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* il test RT-PCR è stato erroneamente scelto come gold standard per la diagnosi di infezione e malattia da COVID-19, nonostante non sia mai stato validato, né standardizzato;</div><div><div style="text-align: justify;">* i sintomi della malattia COVID-19 non possono essere specificati, perché possono essere qualsiasi cosa, tutto e niente, a seconda delle diverse definizioni fatte proprie dalle diverse Autorità sanitarie: in questa indeterminatezza di definizione, si va da sintomi clinicamente osservabili che possono portare alla morte ad addirittura alcun sintomo osservabile, sino ad arrivare alla quasi morte e alla salute completa dell'individuo, il quale può essere classificato come caso di infezione da SARS-CoV-2.</div><div style="text-align: justify;">Tutto ciò dimostra che l'intera gestione epidemiologico-diagnostica COVID-19 è stata opinabile e richiederebbe una discussione medico-scientifica più ampia e approfondita.</div><br /><i>Luca Scantamburlo <br />Barbara Todisco<br />Stefania Marchesini</i><br />12 giugno 2023<div><br /></div><div>Link articolo medico-scientifico</div><div>IJVTPR, giugno 2023</div><div><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><a href="https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/81/216" target="_blank">https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/81/216</a> </div><div><br /><p></p><p><br /></p><p><br /></p></div></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-44844365767899567292023-02-11T15:31:00.003-08:002023-02-11T15:32:15.658-08:00BOSNIA-ERZEGOVINA: COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 E GLI OBBLIGHI SANITARI COME IL GREENPASS<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL7Z8Uo8PSPbL97BTkJlptbi4jkvlpw_AjwUdicOBQkrOL7PtfXXQGTkTUPiSyYGxZmrKnapn684T5wtcyQ_s-JVZrj_kNWmTauQfD0TOvMkE2i7-kxNkOfBufUYP7Dzuu1Hy2l_eqmSuSshCSMKP5snm-jhrMuRXmudfiwSDpuH52dztascMvIsNZ/s800/800px-European_Court_of_Human_Rights,_courtroom,_2014_(cropped).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="800" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL7Z8Uo8PSPbL97BTkJlptbi4jkvlpw_AjwUdicOBQkrOL7PtfXXQGTkTUPiSyYGxZmrKnapn684T5wtcyQ_s-JVZrj_kNWmTauQfD0TOvMkE2i7-kxNkOfBufUYP7Dzuu1Hy2l_eqmSuSshCSMKP5snm-jhrMuRXmudfiwSDpuH52dztascMvIsNZ/w400-h284/800px-European_Court_of_Human_Rights,_courtroom,_2014_(cropped).jpg" width="400" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Non desta sorpresa questa sentenza della Corte Costituzionale bosniaca (23 febbraio 2022) a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, con particolare riferimento alla <b>CEDU di Strasburgo </b>del <b>Consiglio d'Europa</b> (il CoE, che non è una istituzione UE). Perché già nel 2020 la Corte Costituzionale bosniaca si era espressa contro la imposizione discriminatoria e obbligatoria delle mascherine da indossare in luoghi pubblici e aperti al pubblico, dunque non sorprende che nella sua sentenza dello scorso anno abbia dichiarati illegittimi greenpass discriminatori e obblighi di vaccinazione.</p><p style="text-align: justify;">Inoltre - cosa più importante e da tenere presente - tre dei componenti della Corte bosniaca (sono nove in tutto)<b> non sono bosniaci per istituzione e regolamento di nomina.</b> I tre giudici della Corte non bosniaci sono infatti scelti proprio dal <b>Presidente dalla Corte EDU di Strasburgo</b>. Se non si considera questo, non si capisce perché i giudici costituzionali bosniaci abbiano tutta questa attenzione ai diritti umani. </p><p style="text-align: justify;">Raccomando a tutti coloro che avranno la udienza dinanzi al giudice di pace in merito agli avvisi di addebito e sanzioni amministrative per inadempimento vaccinale COVID-19 - nei prossimi mesi - di fare riferimento nelle proprie doglianze all'intreccio delle fonti (CEDU e CDFUE della UE, non solo ordinamento nazionale) a tutela dei propri diritti fondamentali, chiedendo al giudice di pace di disapplicare la normativa italiana sanzionatoria - per il principio di preminenza del diritto UE sul diritto nazionale - in quanto abilitato dalla CGUE di Lussemburgo proprio nel ruolo implicito di "giudice UE" quando una normativa interna di un Paese UE lede diritti fondamentali - tutelati dall'ordinamento eurounitario e dalla CEDU - sanciti dal Trattati e dal diritto derivato e complementare.</p><p style="text-align: justify;">La nostra Costituzione della Repubblica riconosce gli impegni presi in ambito comunitario sin dall'anno 2001 (emendamento alla Costituzione, art. 117 Cost.).</p><p style="text-align: justify;">La CEDU - che è ratificata da numerosi Paesi UE inclusa l'Italia e anche non UE (come la Russia ad esempio) - trova riconoscimento anche nella <b>Carta di Nizza</b> (<b>Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea</b>, normativa vigente di rango massimo dal 2009 perché equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE) che riprende e specifica molti dei principi e dei diritti già affermati nel 1950 a Roma dai Paesi firmatari questa importante Convenzione per la protezione dei diritti umani, la quale dal 1959 viene fatta rispettare dalla Corte EDU di Strasburgo.</p><p style="text-align: justify;"><i><b>Luca Scantamburlo </b></i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">11 febbraio 2023</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">BIBLIOGRAFIA<br />Avv. Renate Holzeisen, articolo<i> "Una lezione sui Diritti Fondamentali viene dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina" <br /></i><i>https://www.renate-holzeisen.eu/it/una-lezione-sui-diritti-fondamentali-viene-dalla-corte-costituzionale-della-bosnia-ed-erzegovina/ </i></span></p><p style="text-align: justify;"><i></i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">PHOTO CREDIT<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Foto di Adrian Grycuk, 2014, <i>Salle d'audience de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, </i>Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license</span></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><div><br /></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-79742046189637708562023-01-12T20:38:00.007-08:002023-01-16T17:22:09.240-08:00IL CONSENSO SUL CORPO, ROMA, 2019: IL PRINCIPIO PERSONALISTA, CARDINE DELLA CARTA COSTITUZIONALE<p></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIrh22IerNJlHI4c8NVRy9GCT1vwjbs0jDXc9_3sxQN-2NIfM3xeG8Q21FhJtQ-sNarYwtSdQQ8AEpFXxfz3BES79RWzYkkPlsvXBQHRIr4KejPufDkzXvY9wB2YgR3LZG6SEmhBf1Qm5xLBqebbldwUYUmLrbl8nx5VouvBR-EP-0fxaN_mQbMw-k/s640/roma-ilconsensosulcorpo-23ottobre2019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="448" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIrh22IerNJlHI4c8NVRy9GCT1vwjbs0jDXc9_3sxQN-2NIfM3xeG8Q21FhJtQ-sNarYwtSdQQ8AEpFXxfz3BES79RWzYkkPlsvXBQHRIr4KejPufDkzXvY9wB2YgR3LZG6SEmhBf1Qm5xLBqebbldwUYUmLrbl8nx5VouvBR-EP-0fxaN_mQbMw-k/w280-h400/roma-ilconsensosulcorpo-23ottobre2019.jpg" width="280" /></a></div><br /><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">
Il nostro amico Adriano Bianchi della provincia di Belluno - che aveva già salvato i video dall'oblio tre anni fa - ha ricaricato recentemente le riprese video YouTube (Byoblu) relative al convegno organizzato da me a altri genitori e cittadini - tenutosi il 23 ottobre 2019 a Roma - intitolato <i style="font-weight: bold;">Il consenso sul corpo, </i>in<i style="font-weight: bold;"> </i>collaborazione con Byoblu che fu lieta di riprendere, trasmettere e registrare l'evento.</div><div style="text-align: justify;">Le registrazioni dei nostri interventi sono state ricaricate in Rete dopo che alcuni mesi fa furono rimosse da YouTube. Nelle ultime settimane mi sono infatti fatto portavoce della richiesta di uno dei relatori presenti quel giorno a Roma, che voleva rimettere giustamente in circolazione il dibattito <b>BIOETICO, GIURIDICO e medico-scientifico</b> di allora.</div><p></p><p style="text-align: justify;">Allo straordinario e chiaro intervento del <b>professor e avvocato Daniele Granara</b> - costituzionalista dell'Università degli Studi di Genova - si affiancarono quel giorno gli interventi dell'<b>Avv. Alessandra Devetag</b> del Foro di Trieste e della dottoressa farmacista <b>Chiara Ciavarella </b>oggi anche biologa nutrizionista, di altrettanto spessore e chiarezza concettuale ed espositiva. La dottoressa Chiara Ciavarella intervenne allora in sostituzione del professor Alessandro A. Negroni, impossibilitato a partecipare a causa di motivi personali. </p><p style="text-align: justify;">Il mio intervento - come cittadino e genitore - era focalizzato sulle indagini penali sulla <b>sicurezza dei vaccini e la farmacovigilanza</b> e soprattutto sul <b>diritto alla istruzione negato alla scuola della infanzia</b> dalla <b>Legge 119/2017 </b>(conversione in legge del cosiddetto <b>"Decreto Lorenzin")</b>, che portò poi a una deriva autoritaria sanitaria a più livelli, oggi più che mai visibile a tutti.</p><p style="text-align: justify;">Per chi volesse riascoltare gli interventi di allora (soprattutto per capire meglio cosa intendevano i padri e le madri costituenti nel concepire il testo costituzionale, legge fondamentale dello Stato) si forniscono i link video ai singoli interventi.</p><p></p><div style="text-align: justify;"><b>Roma, 23 ottobre 2019</b>, convegno <i><b>Il consenso sul corpo</b></i>, ingresso libero</div><div style="text-align: justify;">Hotel Villa Maria Regina, Riprese Byoblu</div><p></p><p><br /></p><h4 style="text-align: left;">Avv. Alessandra DEVETAG</h4><p>https://rumble.com/v2486m2-alessandra-devetag-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html</p><p><br /></p><h4 style="text-align: left;">Prof Daniele GRANARA</h4><p>https://rumble.com/v2481oa-daniele-granara-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html</p><p><br /></p><h4 style="text-align: left;">Dr.ssa Chiara CIAVARELLA</h4><p>https://rumble.com/v248aa0-chiara-ciavarella-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html</p><h4 style="text-align: left;"><br /></h4><h4 style="text-align: left;">Dr. Luca SCANTAMBURLO</h4><p>https://rumble.com/v248e6u-luca-scantamburlo-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html</p><p><br /></p><p>Un saluto a tutti</p><p><i><b>Luca Scantamburlo <br /></b></i><span style="font-size: small;">7 gennaio 2023</span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-91943381744307322502022-12-07T20:50:00.052-08:002023-01-18T10:11:12.821-08:00GLI ABUSI DI UNO STATO LEVIATIANO E DEL POTERE SANZIONATORIO PER MANCATA VACCINAZIONE: VIOLAZIONE DI PRINCIPI E PLURIMI DIRITTI SOGGETTIVI TUTELATI DAL DIRITTO EUROUNITARIO<h3 style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiXWtRR2Ngr1CmvnqmSonMijUFILLFDgQfafRBERcRxbJWY1xjyQg9-oqb0xtZvrlKnh4yKASgIfj5VkGIoU_fYM96GPrwSQEGKjQ3YGBsqU_67mm5_AEIFc3fwMIaBdee71KzNCRRHNE6I6ZIqhUP2HJ9rMQESZxJE6UwugAtJDk0U4tygKxdC2HX/s1010/Destruction_of_Leviathan.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1010" data-original-width="800" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiXWtRR2Ngr1CmvnqmSonMijUFILLFDgQfafRBERcRxbJWY1xjyQg9-oqb0xtZvrlKnh4yKASgIfj5VkGIoU_fYM96GPrwSQEGKjQ3YGBsqU_67mm5_AEIFc3fwMIaBdee71KzNCRRHNE6I6ZIqhUP2HJ9rMQESZxJE6UwugAtJDk0U4tygKxdC2HX/w316-h400/Destruction_of_Leviathan.png" width="316" /></a></div><br /><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div></h3><h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">RAGIONI PER UNA IMMEDIATA E NON TARDIVA RISPOSTA FORTE DEI CITTADINI DINANZI ALLE SANZIONI PER MANCATA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2</span></h4><div><span style="font-size: small;">7 gennaio 2023</span></div><div><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><br />Tanti avvocati - anche in gamba e che spesso ho lodato negli ultimi mesi - hanno invitato negli ultimi giorni i cittadini sanzionati a non fare niente e attendere. Più recentemente, altri avvocati mettono in guardia dal rischio che si stia perdendo la possibilità di opporsi con successo dinanzi al giudice di pace in un secondo momento fra mesi, a causa della possibilità che i<b> termini processuali di impugnazione</b> non siano stati sospesi dal Legislatore, sicché eventuali impugnazioni future su avvisi di debito notificati a dicembre 2022 o a gennaio 2023, <b>sono a forte rischio rigetto se non depositate subito entro i 30 giorni canonici dalla notifica.</b> <br />Fra questi cito soltanto l'Avv. Mauro Franchi (intervistato da un quotidiano italiano settimane fa) e l'Avv. e giurista Antonio Verdone della Associazione ALI Avvocati Liberi, già difensore nel collegio difensivo in udienza dinanzi alla Corte Costituzionale lo scorso 30 novembre 2022: in altre parole, è a rischio la <b>fase giurisdizionale di opposizione </b>per la <b>decorrenza dei termini</b> per proporre la opposizione stessa. </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Sin da subito io come sapete sono stato contrario ad attendere con le mani in mano e ho raccomandato - a chi avesse già deciso di farsi valere in giudizio (perché a coloro che hanno già scelto cosa fare mi rivolgo, non agli indecisi) - di impugnare entro trenta giorni, soprattutto p</span></span>er una <b>questione di principio</b> (un nostro diritto difenderci dinanzi agli abusi dello Stato se lo Stato abusa e non rispetta i diritti civili e umani ) e un po' perché non si sa mai.</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Io per natura sono logico ma anche molto passionale e h</span></span>o sviluppato negli anni un sesto senso. Naturalmente io posso sbagliare e non sono perfetto, e sono consapevole che impugnare un provvedimento sanzionatorio non significa automaticamente vincere: il <b>rischio di rigetto vi è sempre</b> anche quando si fanno le cose fatte bene e si è dalla parte della ragione in punto di diritto. <br />Così come il rischio che lo Stato impugni una eventuale vittoria dinanzi al Giudice di Pace - con sentenza di accoglimento delle doglianze del cittadino - è reale: va da sé, che migliaia o centinaia di cittadini vittoriosi presso più Giudici di Pace d'Italia, scoraggerebbe lo Stato a impugnare i provvedimenti. Reale è anche la solidarietà sociale e professionale degli avvocati che - posso immaginare - si creerebbe attorno a quei cittadini che - vittoriosi - fossero poi portati in tribunale in secondo grado - eventualmente, qualora lo Stato non volesse arrendersi - dove l'assistenza di un avvocato è necessaria, non essendo più il Giudice di Pace quello competente e non essendo dunque più possibile, in tale eventualità, difendersi personalmente da soli in giudizio.</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Nondimeno, mettersi in gioco in prima persona sin da subito e dare una risposta forse da parte dei cittadini dinanzi a uno Stato che si è sempre più declinato in Leviatano sanitario negli ultimi anni, è fondamentale, soprattutto </span></span>energeticamente, e siamo al cospetto di una opportunità unica dal punto di vista storico.</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Gli avvocati sono preziosi e professionalmente aiutano a capire i termini di questioni tecniche complesse nell'ambito del diritto, e possono ricevere mandato e difendere i cittadini in giudizio, così come dare semplici consulti stragiudiziali e consigli. </span></span><span style="font-size: small;">Ma non sono gli avvocati - né i medici - che possono dire cosa sia meglio fare oppure no in questi casi di deriva autoritaria sanitaria che coinvolga un intero Paese soggetto a uno strisciante e non dichiarato stato totalitario sanitario. Gli avvocati e i giuristi p</span>ossono prospettare rischi, possibili opportunità ed esiti di un procedimento, ma non decidere al posto di un popolo.</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Ognuno di noi ha il diritto - come persone degne di rispetto in primis e come cittadini di una nazione in secondo luogo - di decidere cosa fare: se affrontare l'abuso oppure subirlo. Questa è una decisione personale, e </span><b>atteggiamenti paternalistici non sono più accettabili nel XXI secolo</b><span style="font-weight: 400;">, per cui </span><b>un medico si faccia ancora Legislatore-scienziato e detti legge al singolo </b><span style="font-weight: 400;">e alla popolazione in materia di salute, oppure un avvocato o tanti che decidano al posto di milioni di persone su quale decisione prendere.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Solo una </span><b>società unità nella differenze</b><span style="font-weight: 400;"> contro la ingiustizia, senza che ciascuno rinunci alla propria personalità e individualità, potrà farci superare il peggio. </span></span>La diversità di pensiero e opinione deve arricchirci e dobbiamo <b>vedere cosa ci unisce e abbiamo in comune,</b> e tralasciare cosa ci divide nell'ideologia e nella fede, rispetto agli altri.</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Dunque, coloro che affronteranno il giudice di pace da soli - difendendosi in giudizio personalmente ex art 82 cpc (oppure dando delega e mandato scritto ex art 317 cpc a persona di propria fiducia) - porteranno le loro e idealmente le nostre doglianze, e faranno un </span><b>grande servizio alla verità e alla difesa della persona umana</b><span style="font-weight: 400;">, nella sua </span><b>molteplice dimensione individuale e collettiva</b><span style="font-weight: 400;">, la quale compone la società italiana e la nazione stessa.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Comunque andrà a finire con il giudice di pace, il loro coraggio, sforzo ed energia non saranno stati vani e ne sarà valsa la pena. </span></span>E si seminerà per un avvenire migliore e più giusto. Perché tanti giudici aditi in tutta Italia si renderanno conto di quanti e quali abusi sono stati commessi negli ultimi tre anni da uno Stato leviatano non rispettoso dei diritti alla difesa del cittadino, né dei suoi plurimi diritti soggettivi più in generale, e potranno pronunciarsi in merito. </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i><br /></i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: x-small;">7 gennaio 2023</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: x-small;">Illustrazione: </span></span><span style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">La distruzione del Leviatano di Gustave Doré (1865), immagine di dominio pubblico, <i>Wikipedia</i></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">*********</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjucYRuYnU65EmEQ3iWHxeaMprnQeasqZAIcqphsU1PDyUuQ9xl8Zfy4l6nJu_UrQV0MphjUeREo-ItGbb6RGf8I5OPlOrpO_Xocmg68e-K5CXI0OBFOyBFmeF_L0CCRGpwI4j5p_gltboHnMVUR6fVxvgKLNSwmMpmXwK0X_-OdrYR8xtwl3hiP6qX/s3078/Leviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3078" data-original-width="1930" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjucYRuYnU65EmEQ3iWHxeaMprnQeasqZAIcqphsU1PDyUuQ9xl8Zfy4l6nJu_UrQV0MphjUeREo-ItGbb6RGf8I5OPlOrpO_Xocmg68e-K5CXI0OBFOyBFmeF_L0CCRGpwI4j5p_gltboHnMVUR6fVxvgKLNSwmMpmXwK0X_-OdrYR8xtwl3hiP6qX/w251-h400/Leviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg" width="251" /></a></div><div><br /></div>7 dicembre - aggiornam. 7 gennaio 2023<br /><h3 style="text-align: justify;">Profili di illegittimità e violazione di principi e plurimi diritti soggettivi nell'intreccio delle fonti nazionali ed eurounitarie in materia sanzionatoria-obbligatoria relativamente al periodo pandemico "COVID-19"</h3><p style="text-align: justify;"><br />In materia sanzionatoria relativamente agli inadempimenti vaccinali di epoca pandemica COVID-19, il Governo e il Parlamento hanno prodotto un insieme di normative coordinate molto probabilmente illegittime sotto diversi profili e sicuramente molto difficili da comprendere per il cittadino: non solo illegittime sotto il profilo eurounitario ma al contempo esse lo sono dal punto di vista costituzionale (violazione delle disposizioni degli <b>artt. 24-97-111-117 </b>Cost.), in quanto in suddette normative si viola palesemente il diritto alla difesa, il <b>diritto a una buona amministrazione </b>(<b>ex art 41 CDFUE</b>) ed il <b>diritto al cosiddetto equo processo ex art. 6 CEDU</b> ed <b>ex art 47 CDFUE,</b> recepito proprio dalla nostra Costituzione con la riforma dell'articolo 111 avvenuta nel 1999 (il diritto a un equo processo - cioè giusto processo - è una riforma figlia di quanto disposto dall'art 6 CEDU e dall'<b>art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, </b>una<b> Convenzione </b>firmata e ratificata dall'italia<b> con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 </b>).<br />Il <b>DL 7 gennaio 2021 n. 44 e s.m.i. </b>parla infatti di <b>270 giorni </b>(erano centottanta giorni ma sono stati maggiorati e portati addirittura a <b>ducentosettanta </b>da un emendamento al testo di legge, nell'estate 2022) come limite entro cui irrogare l'avviso di addebito, dal momento della notifica della <b>Asl competente</b> alla <b>Agenzia delle entrate-Riscossione</b>, in riferimento alla posizione del cittadino, dopo un <i><b>"eventuale contraddittorio"</b></i> con lo stesso; ma qui il diritto alla difesa non pare garantito nella sua duplice dimensione, <b>sostanziale e formale.</b><br />Ciò di cui sopra è in contrasto con il diritto UE e l'ordinamento giuridico italiano perché il procedimento sanzionatorio non può avere termini così dilatati, ma deve rispettare la giurisprudenza del diritto UE armonizzato con la riforma del disposto art 111 Cost, dunque con le attuali disposizioni costituzionali e <b>deve concludersi entro tempi ragionevoli</b>.<br />E così non è come stanno sperimentando milioni di italiani, fra i quali oltre un milione hanno ricevuto <b>un avviso di avvio procedimento sanzionatorio</b> e dunque di accertamento, e a distanza di diversi mesi (addirittura quasi dieci mesi in taluni casi) ricevono un <b>avviso di debito avente titolo esecutivo</b> di pagamento, <b>ben oltre i novanta giorni.</b><br /><br />In questo caso il dettato normativo è in contrasto con i principi di cui sopra ribaditi anche dal <b>Consiglio di Stato Sez. III</b> nel 2015 con la <b>sentenza del 13 marzo 2015 n. 1330</b>: il procedimento amministrativo - sanzionatorio nella fattispecie - deve concludersi <b>entro e non oltre i novanta giorni (90)</b> dal <i><b>"completo accertamento del fatto" </b></i>dello stesso procedimento sanzionatorio amministrativo. <br />Anche se si computasse il tempo non dall'avvio del procedimento sanzionatorio oppure non dalla sua notifica all'interessato, ma ad esempio dal ricevimento di una nota/istanza in autotutela o diffida indirizzata alla Asl competente dal diretto interessato destinatario di procedimento, oppure dal momento dell'invio da parte della Asl alla Agenzia entrate-Riscossione della decisione sulla posizione dell'inadempiente, o dalla ricezione della stessa comunicazione, in ogni caso la Pubblica amministrazione ha cominciato a notificare gli avvisi di addebito nel mese di dicembre 2022, ben oltre i novanta giorni rispetto all'invio degli avvii di procedimento relativi alla primavera 2022. </p><p style="text-align: justify;">Il Legislatore ha infatti previsto che a seguito della <b><i>“Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”</i></b> (<b>art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021</b> convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021), i destinatari abbiano a disposizione soltanto dieci (10) giorni di tempo per trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. <br />Altra ragione di assoluta impossibilità è appunto il rispetto della prescrizione medica obbligatoria (mancante nella quasi totalità dei casi) e del principio del consenso libero e informato e il rispetto della non discriminazione in caso di libera scelta di rifiutare la profilassi vaccinale, al di là di motivi medici personali (rif. <b>Reg. UE 2021/953 Considerando 36</b> e <b>Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - già Carta di Nizza -</b> ex artt- 3-21).</p><p style="text-align: justify;">Al contempo, i destinatari devono dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale della Agenzia delle entrate-Riscossione. Se l’Azienda sanitaria entro dieci (10) giorni dal ricevimento della documentazione non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i sessanta (60) giorni successivi la ricezione dell’avviso.</p><p style="text-align: justify;">I conti sono presto fatti: per una comunicazione di avvio del procedimento notificata il 01 marzo 2022, entro dieci giorni dalla notifica significa arrivare al 10 marzo 2022: una raccomandata via PEC alla ASL è istantanea, se spedita il 10 marzo 2022; una raccomandata cartacea A/R preparata in tre giorni (per ipotesi) e inviata per posta se ordinaria impiega mediamente quattro (4) giorni lavorativi nel 90% degli invii. Restando larghi, con una spedizione di raccomandata A/R alla ASL si arriva alla consegna - spedita dall'ufficio postale il 10 marzo 2022 - al limite al <b>17 marzo 2022</b>. Tutto questo nella ipotesi che si sia risposto all'avvio di procedimento. Ma ciò vale anche nel caso di omessa risposta (nel caso in cui non si risponda all'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio), essendo la ASL tenuta a rispondere sulla posizione del singolo cittadino oggetto di accertamento, comunicando con la Agenzia delle entrate-Riscossione. Aggiungendo dieci giorni al 17 marzo (periodo limite entro cui la ASL ha facoltà di comunicare alla Agenzia delle entrate-Riscossione sulla posizione di omissione o differimento della vaccinazione), abbiamo la data del 27 marzo 2022.<br />A questo punto, l'Agente/funzionario della P.A. ha tutti gli elementi per accertare la posizione del destinatario: computando da questo momento <b>i novanta giorni entro cui concludere l'accertamento</b> <b>sanzionatorio</b> (come da Sentenza del Consiglio di Stato, n. 1330/2015,<i> "dal completo accertamento del fatto"</i>) si arriva alla <b>data limite del 25 giugno 2022</b>, entro cui irrogare la sanzione/avviso di addebito), sempre in ipotesi considerando una consegna della prima comunicazione di avvio procedimento notificata all'inizio di marzo 2022. <br /><br />Gli avvisi di addebito invece sono stati notificati soltanto a partire dal mese di dicembre 2022,<b> diversi mesi dopo,</b> <b>violando il diritto alla difesa dei cittadini</b> (come da rispetto dell'equo processo <b>ex art. 6 CEDU</b> recepito anche dalla disposizione costituzionale all'<b>art. 111 Cost</b>). Nondimeno, il meccanismo complesso studiato dal Legislatore che investe il cittadino nell'accertamento sanzionatorio non lede il suo diritto alla difesa solo in termini temporali.</p><p style="text-align: justify;">Il cittadino italiano - che è anche europeo e dunque ha una doppia tutela giuridica, integrata - ha infatti diritto non solo che la <b>fase istruttoria di un accertamento sanzionatorio</b> a suo carico si concluda <b>entro tempi ragionevoli,</b> senza protrarre in modo ingiustificato l'esercizio del potere e minare la <b>efficacia di difesa </b>del soggetto sanzionato, ma anche diritto al rispetto del <b>principio di certezza</b> e dei <b>principi di economicità,</b> <b>adeguatezza </b>ed <b>efficacia</b> sanciti dall'art. 1 della <b>L. n. 241/1990</b> (<b>ragionevole durata del procedimento</b>).<br /><br />Andare in deroga alla Legge 689/1981 come ha fatto il Legislatore in periodo cosiddetto "pandemico", è una disposizione di legge che pare palesemente violare la doppia dimensione di tutela - <b>sostanziale</b> e <b>formale</b> - del <b>diritto alla difesa</b>, che deve sempre essere fatta salva con <b>chiara indicazione e sostanziale rispetto della facoltà di opposizione da parte del cittadino al provvedimento autoritativo sanzionatorio</b> adottato contro di lui, qui sostituito - in modo arbitrario e lesivo del diritto alla difesa - da un <b>procedimento sanzionatorio dilatato temporalmente e complesso,</b> e conclusosi con un <b>avviso di addebito avente immediatamente valore di titolo esecutivo</b>.<br />Così disposto dal Legislatore, l'accusato dal punto di vista sanzionatorio amministrativo, non può opporsi in modo efficace alla contestazione della violazione stessa ma è costretto - oltre tempi ragionevoli - a <b>uno sforzo ermeneutico </b>e di <b>difesa logorante</b> temporalmente per approdare dinanzi al giudice competente, in <b>tempi dilatati e secondo modalità di impugnazione più sottili e impegnative</b>, e così precludendogli la reale, efficace e concreta <b>possibilità di un ricorso gerarchico </b>(dinanzi all'ente irrogante la sanzione) - ove avere un <b>autentico contraddittorio di opposizione, </b>anche con <b>audizione</b> - che precede una <b>eventuale e successiva opposizione dinanzi al giudice competente</b>.<br /><br />Il Decreto Legge 01 aprile 2021 n. 44 modificato dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022 nr. 1, <b>è lesivo delle disposizioni costituzionali e delle garanzie e tutele di CEDU e CDFUE</b> che sono <b>vincolanti giuridicamente per l'Italia</b> (ex art. 117 Cost). Pertanto si può chiedere al giudice nazionale - ivi compreso il giudice di pace territorialmente competente e adito - di disapplicare la normativa nazionale perché lesiva della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nell'<b>intreccio delle fonti.</b> </p><p style="text-align: justify;">Seguendo le opportune indicazioni di impugnazione e opposizione da parte degli avvocati che da oltre due anni sono impegnati nella tutela dei diritti civili e umani (così come il sottoscritto come cittadino e genitore) contro <b>gli abusi di uno Stato leviatiano e schimittiano</b> - fra i tanti cito l'Avv. Alessandro Fusillo che ha ricordato nella fattispecie la formale opposizione ai sensi degli <b>artt. 615-617 cpc</b>, l'Avv Renate Holzeisen e altri ancora - sarà possibile avere udienza dinanzi al Giudice di Pace, al quale nella udienza (che sono di solito brevi, di pochi minuti) si può ribadire quanto scritto nella opposizione e aggiungere oralmente una richiesta simile a questa che ho scritto personalmente (se non in contrasto con quanto scritto nella opposizione):<br /></p><p style="text-align: justify;"><i>[...] chiedo al giudice di questo Tribunale l'annullamento del'avviso di addebito avente titolo esecutivo, nulle le spese o spese compensate, in quanto l'avviso di debito recapitatomi è atto illegittimo, viziato formalmente e lesivo di plurimi diritti soggettivi, e chiedo dunque la </i><b style="font-style: italic;">disapplicazione</b><i> della normativa nazionale sanzionatoria per violazione del diritto internazionale e nello specifico della CEDU di Strasburgo, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e soprattutto della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE) legge vigente in quanto equiparata a Trattato dal 2009, per la prevalenza del principio di preminenza del diritto euronitario su norme nazionali interne che sono in contrasto con principi e diritti fondamentali tutelati dal diritto UE con effetti diretti, nella integrazione di CEDU e CDFUE con le carte costituzionali, il quale impone al giudice nazionale la disapplicazione della normativa interna nazionale</i><br /><br />La opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc è da preferirsi alla opposizione agli atti esecutivi ex. art 617 cpc (per irregolarità formale), in quanto il contributo unificato da versare nel primo caso per la iscrizione a ruolo, è di € 43 (senza marca da bollo nella fattispecie della causa) invece che di € 168 (in misura fissa, nel secondo caso).</p><p style="text-align: justify;"><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">7 dicembre 2022 - ultimo aggiornamento 7 gennaio 2023</span></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: x-small;">FONTI DI APPROFONDIMENTO</span></b></p><p style="text-align: justify;"><a href="https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-fondamentali-1950/90" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">CEDU</span></a></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: x-small;"></span></b><a href="https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-dei-diritti-fondamentali-dellUnione-Europea-2000/85" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">Carta di Nizza e Strasburgo, CDFUE</span></a></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15" target="_blank">L. 25 ottobre 1977, n. 881 (1) Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966</a><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2022/12/obblighi-vaccinali-e-sanzioni.html" target="_blank">OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: SE ARRIVANO I TITOLI ESECUTIVI DI RISCOSSIONE DOPO GLI AVVII DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, COME IMPUGNARE IN MODO CORRETTO?</a><br />di Luca Scantamburlo, 6 dicembre 2022</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b>PHOTO CREDITS</b><br />CC Wikipedia, Frontespizio del libro <i>Leviathan </i>di Thomas Hobbes; incisione di Abraham Bosse, 1651<br /></span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-72161272304510626782022-12-06T21:20:00.084-08:002023-01-18T10:09:04.782-08:00OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: SE ARRIVANO I TITOLI ESECUTIVI DI RISCOSSIONE DOPO GLI AVVII DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, COME IMPUGNARE IN MODO CORRETTO?<p style="text-align: justify;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnuSNbX8_7K5b0rJD8bVwYy57cbjKIsU38uYYymIHAAN826OkMWVbYcoEHkPv1z4PnSzUckx9N-GoPlUB2HsQyxQ-f86MBcqX8333wEufgmuLXgxCS_cXhaTGef_hpjqOBxM-kZYMhCZxlRwBihOwCQ3bhCWcYmn6TJI0QABsfMW-M1ENe4oWUlInH/s1124/pexels-photo-8112199.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1124" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnuSNbX8_7K5b0rJD8bVwYy57cbjKIsU38uYYymIHAAN826OkMWVbYcoEHkPv1z4PnSzUckx9N-GoPlUB2HsQyxQ-f86MBcqX8333wEufgmuLXgxCS_cXhaTGef_hpjqOBxM-kZYMhCZxlRwBihOwCQ3bhCWcYmn6TJI0QABsfMW-M1ENe4oWUlInH/w400-h268/pexels-photo-8112199.jpeg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6 gennaio 2023</div><div style="text-align: justify;"><h4>IL CONVENUTO CORRETTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE: IL LEGITTIMATO PASSIVO NELLA OPPOSIZIONE, CHI RESISTE IN GIUDIZIO E HA TITOLARITÀ PER FARLO</h4><h4> </h4>Ricordarsi di portare in Tribunale - agendo come <b>"attori/attrici"</b> dinanzi al Giudice di Pace - il <b>convenuto corretto</b>: chi ha la titolarità per resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace in relazione alla contestazione e opposizione a sanzione e relativo avviso di debito per inadempienza vaccinale anti SARS-CoV-2, cioè l'<b>AdeR</b> nella fattispecie e non il Ministero della Salute, onde evitare il rischio di cadere nel difetto di legittimazione passiva che può portare a rigetto. Importante inserire la<b> sede legale </b>e il<b> codice fiscale del'AdeR</b>, indicando così chiaramente chi è il legittimato passivo, con <b>domicilio ex legge presso l'Avv. Distrettuale Stato</b>, <b>Avvocatura dello Stato territorialmente competente</b>.<br /><br />Per il resto, cioè per le formule di rito e di circostanza e il gergo tecnico da usare e le opportune richieste finali al giudice, incluse quali argomentazioni giuridiche sono possibili, si può chiedere al proprio avvocato di fiducia e si può consultare questo blog con indicazioni di massima, argomentazioni giuridiche possibili e il link al Comune di Ferrara con un <b>fac-simile di ricorso</b> da cui partire per elaborare il proprio, avendo la accortezza di adattarlo e <b>cambiare però la normativa richiamata: </b>il Governo e il Legislatore <b>sono andati in deroga alla L. 689 /1981</b>, da qui il nostro suggerimento di <b>fare opposizione ex art 615 cpc</b>, consapevoli che non esiste una via e strategia difensiva sola, e che molti avvocati hanno diverse opinioni (fra cui non solo quella di attendere la evoluzione della situazione fino al 30 gennaio 2023, ma anche quella di fare citazione, procedura diversa rispetto al classico ricorso).<br /><br />Ci si oppone dunque - per chi desidera impugnare subito entro 30 giorni dalla notifica o dal suo tentativo - alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in oggetto e al relativo avviso di addebito, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">[...] notificato a mezzo raccomandata n. ................ in data..,.......,.. dalla <b>Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente</b> di.............(indirizzo della Agenzia territorialmente competente). Legittimata passiva è la <b>Agenzia delle entrate-Riscossione sede legale in via Giuseppe Grezar 14, cap 00142 Roma</b>, Codice fiscale ...............<br /><br /></div><div style="text-align: center;"><i>I NUMERI DI CODICE FISCALI <br />si trovano nel sito Web dell'AdeR di Roma e nel sito dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato</i><br /></div><div style="text-align: justify;"><br />la quale è domiciliata<i> ope legis</i> presso <b>l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di</b> .............................(indirizzo), Codice fiscale.........................</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i>CERCARE E INSERIRE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO<br />DELLA PROPRIA REGIONE DI RESIDENZA</i><br /></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Tutto quanto sopra richiamato - inclusa la formula relativa all'AdeR <b>domiciliata ex legge presso l’Avvocatura Distrettuale di </b>.......... - dovrà trovare inserimento nel testo della opposizione da depositare presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente, al fine di individuare correttamente il <b>"convenuto"</b> che ha la titolarità per <b>resistere in giudizio (sono il "resistente),</b> e non cadere nel <b>difetto di legittimazione passiva</b> che può portare al rigetto della opposizione. <br />Pertanto, non commettere l'errore di portare in tribunale il Ministero della Salute che è sì il promotore delle sanzioni amministrative ma non è il legittimato passivo nella fattispecie; eventuali doglianze su questa discutibile scelta del Legislatore, possono ovviamente essere argomentate dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo la disapplicazione di tutte le normative nazionali che ledono il <b>diritto alla difesa e all'equo processo ex art. 6 CEDU</b> recepito anche dalla nostra Costituzione della Repubblica all'articolo 111.<br /><br /><b><i>Luca Scantamburlo</i></b><br /><span style="font-size: x-small;">6 gennaio 2023 </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><h4><span style="background-color: white; font-size: large; font-weight: 400;">*******</span></h4></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>31 dicembre 2022</div><h4>RISCONTRO SCRITTO E DATA CERTA DELLA NOTIFICA DELLA SANZIONE: POSTE</h4><div>È molto importante avere<b> riscontro scritto</b> della <b>notifica </b>della sanzione amministrativa pecuniaria e del relativo avviso di addebito della Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente. </div><div>Chi trovasse l'avviso di giacenza nella cassetta della posta - perché assente dal proprio domicilio al momento della consegna del portalettere - ricordi di fotocopiare l'avviso stesso (o di scansionarlo oppure di fotografarlo) prima di consegnarlo allo sportello dell'ufficio postale e rimanerne sprovvisti. </div><div>Esso in copia dovrà essere allegato alla opposizione per chi desidera impugnare l'avviso di debito e la correlata sanzione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.</div><div>Qualora invece si sia ricevuto la busta raccomandata con l'avviso di debito a mano, stante la assenza di notifica con data certa, suggeriamo di recarsi alle Poste e - solo alla presenza del Responsabile / Direttore assieme all'impiegato allo sportello - aprire la busta sigillata e farsi apporre notifica con timbro e data certa nell'apposito modulo contenuto nella raccomandata stessa.</div><div>Alcuni Direttori di Uffici postali si stanno rifiutando addirittura di compilare la notifica, adducendo la scusa / pretesto che detta notifica potrebbe non essere stata inclusa nella busta (scusa ridicola perché l'atto è costituito da fogli numerati). Altri Direttori delle Poste - più gentili e vicini alla necessità e bisogni del cittadino - si dimostrano collaborativi e mettono a disposizione un <b>tabulato con l'elenco delle raccomandate tracciate</b> e <b>consegnate</b>. </div><div><br /></div><div>Una data certa è necessaria al Giudice di Pace per capire se l'atto di impugnazione viene depositato <b>entro i termini corretti</b> (entro 60 giorni oppure 30 giorni dal momento della notifica, a seconda delle diverse interpretazioni, più probabile i 60 giorni nella fattispecie ma non è detto).</div><div><br /></div><div>Sicché agli sportelli degli Uffici delle Poste si può chiedere il cosiddetto <b>"Elenco tracce"</b> e il relativo <b>"dettaglio invio"</b>, tabulato da cui evincere l'avvenuta consegna della raccomandata.</div><div><br /></div><div>In alternativa, online sul sito delle Poste alla pagina Web "raccomandata", cercare la funzione <b>"Tracciare raccomandata"</b>, e poi nel campo <b>"cosa cerchi?"</b>, inserire il codice spedizione senza interruzione e senza trattino, che si trova sulla raccomandata sotto al codice a barre.</div><div>Si ottiene così evidenza della presa in carico, del transito e della consegna, ma non è detto anche la relativa data di consegna. Anzi, pare non si possa evincere la data certa. Pertanto, chiedere allo sportello del proprio ufficio postale la <b>tracciatura cartacea</b> con <b>dettaglio dell'invio</b>, utile ai fini della opposizione dinanzi al Giudice di Pace e da produrre in allegato.</div><div><br /></div><div>In assenza di notifica compilata oppure di avviso di giacenza, o difficoltà nel reperire la data certa di consegna, scrivere nella opposizione alla attenzione del Giudice tutte le difficoltà riscontrate e la mancanza di certezza dei termini temporali per la opposizione, tutti elementi che indicheranno al Giudice di Pace i possibili abusi e vizi formali oltre a quelli di sostanza, nella violazione dei principi e dei plurimi diritti soggettivi, che devono essere portati e argomentati se si propone opposizione ex art 615 cpc, contestando dunque principalmente la esistenza stessa dell'avviso di debito e non soltanto la sua regolarità / irregolarità formale.</div><div><i><br /></i></div><div><b><i>Luca Scantamburlo</i></b></div><div><span style="font-size: x-small;">31 dicembre 2022</span></div></div><div style="text-align: justify;"><h4><span style="background-color: white; font-size: large; font-weight: 400;">*******</span></h4></div><div style="text-align: justify;">26 dicembre 2022</div><h4 style="text-align: justify;">OPPOSIZIONE A SANZIONE. MODELLO FAC-SIMILE</h4><div style="text-align: justify;">Perché non propongo un modello da scaricare? Perché bisogna responsabilizzarsi e agire in prima persona. Questo è uno dei motivi per cui sono contrario ai MODELLI in download a scatola chiusa, già preconfezionati per uno specifico caso. È una grossa responsabilità presentare un modello in download su un caso di MILIONI di persone e le loro vite. Un conto dare indicazioni di massima e di buon senso, cosa che ho e abbiamo fatto. Una altra cosa dire: "Si fa così. Copiate e scaricate e firmate". Fra l'altro un modello unico, predefinito, rischia di ingessare e paralizzare la creatività e la attenzione e la vigilanza sulle proprie azioni. Rendendo più povera la opposizione, meno ricca e diversificata e dunque meno efficace.<br /><br />Ogni situazione è diversa e va infatti contestualizzata e adattata al proprio caso. Ricordarsi dunque - quando si scrive il proprio <b>atto di opposizione avverso sanzione e avviso di addebito -</b> di dividere il proprio testo in due paragrafi, considerando le ragioni<br /><br /><b>"IN FATTO"</b><br /> </div><div style="text-align: justify;">e poi<br /><br /><b>"IN DIRITTO"</b><br />Con la richiesta finale al giudice. Argomentare dunque secondo un ordine consequenziale, come suggerito dallo studio legale associato VETl qui di seguito citato:<br /><br /><a href="https://www.vetl.it/difese-con-ragioni-in-fatto-e-in-diritto/" target="_blank">https://www.vetl.it/difese-con-ragioni-in-fatto-e-in-diritto/</a><br /><br />Sul mio blog il 70/90 % di una possibile opposizione è già scritta in traccia nelle sue ragioni giuridiche, cioè "in diritto" (rif. <i><a href="https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2022/12/gli-abusi-di-uno-stato-leviatiano-e-del.html" target="_blank">"Gli abusi di uno Stato leviatano e del potere sanzionatorio..")</a>.</i> E così anche le indicazioni di massima su come fare e come depositare e anche quali formule usare in chiusura. <br /><br />Qui di seguito un <b>link al Comune di Ferrara </b>con un esempio di un <b>modello di opposizione</b> indirizzata al Giudice di Pace, in download. Ricordarsi di adattare il proprio caso, alla specifica fattispecie, citando le normative corrette (il Governo e il Legislatore sono andati in deroga alla Legge 689/1981 e dunque nel nostro caso si può impugnare ex art 615 c.p.c) e secondo quale articolo e norma di legge impugnare l'avviso di debito notificato.<br /><br /><i><b>Luca Scantamburlo</b></i><br /><span style="font-size: x-small;">26 dicembre 2022</span><br /><h4>FAC-SIMILE di opposizione. In download</h4><a href="https://www.comune.fe.it/it/b/18928/fac-simile-ricorso-al-giudice-di-pace-in-opposizione-a-ordinanza-dingi " target="_blank">https://www.comune.fe.it/it/b/18928/fac-simile-ricorso-al-giudice-di-pace-in-opposizione-a-ordinanza-dingi </a><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><div style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: medium;">*******</span></span></div></div><h4 style="text-align: justify;">PERCHÉ IMPUGNARE LE SANZIONI: GUARDARE LONTANO, NON SOLO AL PROPRIO ORTO</h4><div style="text-align: justify;">Se le attività di irrogazione sanzione dovessero essere sospese con l'Emendamento al DL Rave - sospese fino al 30 giugno 2023 - non significa che l'avviso di addebito con titolo esecutivo già ricevuto sia automaticamente nullo. E così - proprio perché l'avviso di debito non decade con l'emendamento all'esame - diventa strategico fare opposizione al Giudice di Pace. L'Emendamento bloccherà probabilmente anche la riscossione fino alla fine di giugno 2023, oltre che la partenza di nuovi avvisi di debito (ma ciò non è sicuro, quindi nel dubbio è meglio mettere le mani avanti).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vi sono poi ragioni che superano le opportunità di convenienza e interesse personale: eventuali udienze dinanzi al Giudice di Pace di procedimenti (opposizioni dei cittadini) che riuscissero ad arrivare a sentenza prima del 30 giugno 2023 o a ridosso di tale data, <b>se pronunciate a favore dei cittadini</b> darebbero quel "la", quello stimolo in più e pretesto perché il Legislatore approvi una definitiva cancellazione degli avvisi di debito, facendoli decadere. <br />Non c'è miglior cura di tante sentenze scritte dai giudici in direzione di protezione dei diritti fondamentali, per abbattere o correggere una legge ingiusta. Nel nostro sistema giuridico - continentale ovvero di <i>civil law</i> e non di <i>common law </i>come quello anglosassone - le sentenze non fanno legge, ma solo giurisprudenza (quelle di Cassazione costituiscono un orientamento di giurisprudenza, ma anch'essa può essere disattesa da un giudice italiano, motivando per iscritto le ragioni). Ciò significa che eventuali sentenze di accoglimento da parte dei Giudici di Pace - che dovessero confermare l'annullamento delle sanzioni e degli avvisi di debito ricevuti - avrebbero valore soltanto <i><b>inter partes</b></i> e non <i><b>erga omnes</b></i> (non per tutti, ma solo per la parte in causa).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nondimeno tante sentenze a favore dei cittadini e delle loro ragioni - anche nell'ottica del rispetto del diritto eurounitario e del principio di preminenza - avrebbero comunque un peso e non potrebbero essere ignorate dai decisori politici e dal Legislatore. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>A maggior ragione diventa importante impugnare oggi.</b> Il "non fare nulla" l'ho sentito tante e tante volte negli ultimi anni. Guardate dove siamo arrivati, dalla <b>iniqua e illogica sospensione dei bambini nella scuola della infanzia</b> se<b> inadempienti il calendario vaccinale</b> (quando dal 1999 a 2017 senza problemi frequentavano le scuole di tutta Italia), a<b>gli "arresti" domiciliari di milioni di italiani sani e asintomatici nel corso dell'anno 2020</b>, perseguitati addirittura in spiaggia se in passeggiata o<i> footing</i> da soli.</div><div style="text-align: justify;">Per non parlare della discriminazioni sociali e del pregiudizio del diritto al lavoro, tutti provvedimenti autoritativi dello Stato lesivi degli artt. 2 TUE e 21 della Carta di Nizza (CDFUE), leggi vigenti di rango paracostituzionale (perché Trattati) superiori alle normative interne degli Stati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Non bisogna guardare soltanto al proprio orto, <b>ma in ottica di comunità e in prospettiva strategica</b>. <br />È sufficiente che una quota piccola ma significativa impugni. Non serve che lo facciano tutti. Anche un 5/10 % di opposizioni sul totale, sono migliaia di opposizioni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">E così aumenterà la probabilità di sentenze favorevoli al cittadino da parte del Giudice di Pace adito.</div><div style="text-align: justify;">Impugnare ed opporsi a tali avvisi di debito ovviamente implica anche un rischio: il Giudice potrebbe decidere per <b>inammissibilità o rigetto della opposizione,</b> non solo per <b>accoglimento</b>: dipende da tanti fattori, e dalla sensibilità e competenza del giudice e da come viene scritta la OPPOSIZIONE e da come la si presenta formalmente ecc..).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anche una eventuale vittoria con accoglimento da parte del Giudice di Pace, potrebbe comportare il rischio che lo Stato faccia appello e impugni la sentenza: solitamente le spese sono sempre compensate o nulle dinanzi al Giudice di Pace, e dunque il rischio di pagare le spese alle liti è minimo (non nullo, ma difficile che un Giudice di Pace accolli le spese di giustizia e alle liti interamente al cittadino, inoltre difendendosi da soli personalmente stando da soli in udienza - e nella fattispecie si può - oppure dando mandato a persona di propria fiducia che difenda pro bono, si abbattono le proprie spese legali fatta eccezione per il deposito del contributo unificato per la iscrizione a ruolo, che è minimo in quanto di € 43). <br /><br />Alcuni rischi ci sono ma la vita stessa è un rischio, come guidare un automobile comporta il rischio di un incidente stradale anche quando si è scrupolosi, prudenti e ligi al codice stradale, e così come vivere un grande amore corrisposto e sincero non dà garanzie, in quanto esso può finire anche per ragioni non connesse ai sentimenti e al sentire, ma a condizioni oggettive e contingenti della vita, a ostacoli che possono condannarlo per sempre o per anni all'oblio o a un addio sofferto (la letteratura abbonda di esempi in tal senso).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">In ogni caso chi vorrà impegnarsi in prima persona e lottare per se stesso e idealmente anche per gli altri, seminerà qualcosa e darà un esempio: le ragioni giuridiche per sostenere in diritto la opposizione le ho già illustrate nel mio blog, così come quale articolo del codice di procedura civile citare per fare opposizione.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Online</i> vi sono tanti esempi di testi di opposizione. Nel dubbio <b>chiedete a un legale di vostra fiducia</b>, sulla formula di rito e la <b>procedura di deposito (cartacea!).</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Su mio blog trovate già riferimenti pratici per il deposito (vedi il post del 13 dicembre 2022, <b>"piccolo vademecum"</b>) e anche una formula di richiesta al giudice, che si può avanzare oralmente in udienza, oppure già anticipare per iscritto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Impugnare una sanzione con avviso di addebito significa portare dinanzi al Giudice di pace le evidenze dei tanti <b>abusi (e incoerenze)</b> commessi da uno<b> Stato declinato in Leviatano sanitario,</b> non rispettoso dei<b> plurimi diritti soggettivi del cittadino </b>né dei principi di buona amministrazione e del <b>diritto alla difesa del cittadino</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">23 dicembre 2022</span></div><h4 style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; font-size: large; font-weight: 400;">*******</span></h4><h4 style="text-align: justify;">13 dicembre 2022</h4><h4 style="text-align: justify;">OPPOSIZIONE ALLA SANZIONE/ AVVISO DI ADDEBITO: PICCOLO VADEMECUM</h4><div style="text-align: justify;">📌<b> Pagamento online del contributo unificato</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oltre alla possibilità di pagare presso le Poste o il tabaccaio con apposito modulo F23 (attenzione, presso certi tribunali il servizio di pagamento telematico è obbligatorio per il deposito degli atti, perciò chiedere in Cancelleria) si può pagare telematicamente tramite il servizio Pagamenti pagoPA.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1️⃣ Accedere al portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp" target="_blank">https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2️⃣ Dal menu a tendina scegliere la tipologia del pagamento, nel nostro caso</div><div style="text-align: justify;">"Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3️⃣ Scegliere il Distretto del proprio capoluogo di provincia o di regione e l'Ufficio Giudiziario con il Giudice di Pace competente territorialmente (in una stessa regione ci possono essere più tribunali con Giudici di Pace e ciascuno copre dei comuni, pertanto informarsi bene prima su quale sia quello competente per la propria residenza).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4️⃣ Compilare con i dati dell'opposizione e nell'importo del Contributo Unificato scrivere 43.00 (senza conteggiare la marca da bollo, perché opposizione ex art 615 cpc e valore di causa inferiore a € 1.033).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>Se pagate il contributo unificato con PagoPA, nel portale del Ministero della Giustizia, mettete i puntini non la virgola nell'importo di € 43, altrimenti dà errore. Poi, dall'interfaccia del Portale, sarà possibile cercare i pagamenti eseguiti o gli avvisi creati: è sufficiente inserire codice fiscale e identificativo di pagamento o numero di avviso (informazioni restituite nel momento in cui si completa un pagamento). La ricevuta / attestazione di pagamento sarà fra gli allegati da depositare in tribunale</div><div>"L'attore" - nei campi da compilare - è cognome e nome di chi impugna l'atto a cui ci si oppone.</div><div>Il "convenuto" è chi si porta in giudizio; nel nostro caso è l'ente legittimato passivo, cioè la agenzia delle entrate-Riscossione (come da indicazione di avviso di debito).</div><div><br /></div><div>Citare sempre nel testo del pagamento: <i>"Opposizione ex art 615 cpc, avverso avviso deb. Nr..........."</i></div></div><h4 style="text-align: justify;"><br /></h4><h4 style="text-align: justify;">📌 Stesura del testo</h4><div style="text-align: justify;">Il testo dell'opposizione non deve essere troppo lungo: due pagine sono sufficienti. Le udienze dinanzi al Giudice di Pace durano pochi minuti. Nel blog di Luca troverete una formula di poche righe che si può leggere o imparare a memoria, da rivolgere al giudice nelle proprie richieste nel corso dell'udienza oppure anticipare per iscritto nel testo dell'opposizione (in cui bisogna chiedere già la <b>sospensione di efficacia del titolo, </b>in questo caso dell'avviso di debito impugnato, cioè si fa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva <b>"per gravi motivi"</b>, soprattutto in questa attuale situazione economica e sociale contingente di aumento dei prezzi di beni e servizi, rif. : <i>«il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo»</i>., ex art. 615 cpc 1° comma).</div><div style="text-align: justify;">Ulteriori informazioni sulle ragioni giuridiche per contestare il titolo esecutivo e chiedere - previa sospensione di efficacia del titolo esecutivo, da indicare già nel testo - <b>l'annullamento della sanzione/avviso di addebito</b> e la <b>disapplicazione della normativa nazionale</b> per<b> principio di preminenza del diritto UE </b>si possono trovare sempre sul blog di Luca (Rif. ultimi due post, datati 7 dicembre 2022 e 6 dicembre 2022, aggiornati).<br />Opporsi ex art. 615 cpc significa contestare l'esistenza stessa dell'avviso di debito e la sua legittimità, in conseguenza della sanzione amministrativa irrogata: non si tratta dunque di una opposizione ad atti esecutivi per vizi formali (ex. art. 617 cpc, cioè contestare una irregolarità), ma di una opposizione alla esecuzione, contestando alla controparte il diritto a procedere alla esecuzione con un atto illegittimo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ricordarsi di inserire nel testo:<i> "si dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 100"</i></div><h4 style="text-align: justify;"><br />📌 Allegati</h4><div style="text-align: justify;">Ricordarsi di allegare, oltre al testo dell'opposizione:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* la copia della propria carta di identità in corso di validità (indicare la residenza attuale);</div><div style="text-align: justify;">* tutti gli allegati citati nell'opposizione che ritenete utili in copia;</div><div style="text-align: justify;">* l'attestazione del pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Esempio: corrispondenza con notifica avvio di procedimento sanzionatorio, che assolutamente va allegato all'OPPOSIZIONE per dimostrare la violazione del diritto alla difesa, in quanto il procedimento ha ecceduto nella sua conclusione i novanta giorni dall'avvio e in ogni caso anche "dal completo accertamento del fatto" (Rif. sentenza Consiglio di Stato n. 1330/2015 ).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><h4 style="text-align: justify;">📌 Deposito dell'opposizione e dell'originale dell'atto citato</h4><div style="text-align: justify;">L'opposizione va depositata in duplice/quadruplice copia (il numero delle copie dell'opposizione da depositare dipende dal tribunale adito, chiedere in Cancelleria).</div><div style="text-align: justify;">Nel dubbio, depositare l'originale dell'atto impugnato più quattro copie di tutta l'opposizione: totale cinque.</div><div style="text-align: justify;">Ricordatevi che bisogna procedere al deposito dell'atto notificato in ORIGINALE più le copie (cioè l'avviso di debito va depositato in originale).</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Fate infine una scansione di tutta la vostra OPPOSIZIONE firmata e di tutti gli allegati, per vostro archivio e memorie.Se richiesto, il valore della causa è pari all'importo della sanzione irrogata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><h4 style="text-align: justify;">📌 Valore della causa</h4>Oltre a chiedere al Giudice di Pace - previa sospensione di efficacia dell'avviso di debito - </div><div style="text-align: justify;">l' annullamento della sanzione e del relativo avviso di addebito illegittimo con vittoria delle spese di lite, uno dei nostri avvocati di fiducia (del Foro di Trapani) ci ha ricordato una cosa: importantissimo indicare nel testo il <b>valore della causa</b>: deve essere indicato obbligatoriamente in calce all'atto di opposizione depositato, altrimenti viene comminata una sanzione; basta una semplice formuletta:</div><div style="text-align: justify;"><i><br />"si dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 100"</i><br /><br />Che è il valore dell'avviso di debito. </div><h4 style="text-align: justify;"><br /></h4><h4 style="text-align: justify;">📌 Modalità di deposito</h4><div style="text-align: justify;">Il deposito dell'opposizione può essere fatto entro i termini a <b>mezzo posta raccomandata cartacea A/R </b>oppure <b>di persona in Cancelleria presso il Tribunale</b> <i>(brevi manu</i>). Suggeriamo a tutti di installare l'applicazione "Giustizia civile" con cui sarà possibile seguire passo passo il proprio procedimento, nota l'iscrizione a ruolo.</div><div style="text-align: justify;">Nel dubbio, per chiarimenti o per incertezze nella compilazione e deposito dell'opposizione, chiedere a un legale iscritto al Foro.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><div style="font-size: medium;"><i><b>Luca Scantamburlo<br />Barbara Todisco<br />Stefania Marchesini<br /></b></i></div><div style="font-size: medium;"><i><b><br /></b></i></div><div style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-small;">13 dicembre 2022 - aggiornam. 15 dicembre 2022</span></div><div style="font-size: medium;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: medium;">*******</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">11 dicembre 2022</span></div><div style="text-align: justify;"><h4>CONFERMATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI € 43 <br />NELLA OPPOSIZIONE EX ART 615 CPC SULLA BASE DEL VALORE DELLA CAUSA</h4><div>Confermato il <b>contributo unificato di € 43</b> (senza marca da bollo nella fattispecie) come spesa di iscrizione a ruolo da affrontare nella <b>opposizione ex art. 615 cpc</b> all'avviso di addebito /sanzione amministrativa per mancata vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2 per coorte anagrafica (analoghe sanzioni amministrative pecuniarie sono state applicate anche a certe categorie professionali). </div><div><br />Sia il nostro <b>legale di fiducia del Foro di Udine </b>sia un <b>legale del Foro di Trapani</b> che già in passato partecipò come consulente ad azioni civiche nazionali in sussidiarietà orizzontale (Istanza ai ministri, 2020), ci hanno confermato l'importo della spesa viva dovuta per la opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore della causa (cioè della controversia ex art 615 cpc). Mentre nel caso di opposizione agli atti esecutivi per irregolarità formale ex art 617 cpc, il contributo unificato è in misura fissa (€ 168).</div><div><br /></div><div>Il nostro avvocato di fiducia del Foro di Udine precisa: <br /><i><br />"[...] confermo che l'opposizione ex art 615 cpc sconta un contributo unificato per le cause ordinarie e in questo caso essendo inferiore a € 1033 è di € 43 e non serve la marca da bollo da € 27. </i></div><div><i>Altro discorso per l'art 617cpc che appunto è opposizione agli atti esecutivi e il contributo fisso è di <br />€ 168".</i></div><div><br /></div><div>Ricordiamo che nelle intenzioni del Governo con gli emendamenti proposti al DL Rave da alcuni senatori in Commissione Giustizia al Senato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di mancata vaccinazione non sono cancellate, ma si propone a quanto pare:</div><div><br /></div><div>* uno stop a quelle ancora non inviate;</div><div><br /></div><div>* un differimento del termine di pagamento per quelle già arrivate, che slitterebbe dai sessanta (60) giorni dal momento della notifica, al 30 giugno 2023;</div><div><br /></div><div>Chi volesse - fra coloro già destinatario dell'avviso di addebito - impugnare dinanzi al Giudice di Pace tali titoli esecutivi sanzionatori per far valere i propri diritti fondamentali tutelati dalla carta costituzionale e dalla CEDU e dalla Carta di Nizza, contribuirebbe concretamente ad arrestare la deriva autoritaria sanitaria che da troppi anni pervade il nostro Paese e la classe politica italiana.</div><div>Tanti più pronunciamenti (sentenze) a favore dei cittadini ci saranno da parte dei Giudici di Pace aditi (che possono annullare le sanzioni attraverso la disapplicazione delle normative nazionali, in ottemperanza al principio di preminenza del diritto UE), e tanto più difficile sarà in futuro coinvolgere i decisori politici in decisioni autoritarie e arbitrarie, lesive dello stato di diritto costituzionale e soprattutto lesive dei principi di<b><i> habeas corpus,</i></b> di <b>proporzionalità</b>, di <b>non discriminazione</b> e di <b>rispetto della dignità della persona umana</b>.</div><div><br /></div><div><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></div><div><div><span style="font-size: x-small;">12 dicembre 2022</span></div></div><div><span style="font-size: x-small;"><br /></span></div><div>*******</div><h4>OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI E COSTI DI DEPOSITO ATTI:<br /> € 43 O € 168 DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO?</h4><div>Forse abbiamo una buona notizia in merito alla opportunità di opposizione agli avvisi di debito chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva e di essere ascoltati in giudizio. </div><div>Mi sono accorto approfondendo la questione del versamento del contributo unificato per la iscrizione a ruolo della causa di opposizione, che Il Tribunale di Foggia e il Tribunale di Bologna, indicano nei loro portali Web online che il contributo unificato per la iscrizione a ruolo (ex DL 24 giugno 2014 n. 90) è pari a <b>€ 168</b> senza marca da bollo quando la <b>OPPOSIZIONE è ex art 617 cpc</b> (vizi formali e regolarità atto esecutivo), mentre invece il contributo da versare alla Tesoreria dello Stato resta ordinario (€ 43 nella fattispecie, sempre senza marca da bollo) per la <b>OPPOSIZIONE ex art 615 cpc</b>.</div><div><br /></div><h4>COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA OPPOSIZIONE</h4><div>Significherebbe che in tal caso resta € 43 perché nella fattispecie la causa inferiore è inferiore a € 1033 e perché si propone OPPOSIZIONE alla esecuzione ex art 615 cpc. </div><div>Questo aiuterebbe molti a non farsi scoraggiare nel proporre una opposizione all'avviso di debito ricevuto per mancata VACCINAZIONE obbligatoria anti SARS-CoV-2, che ha valore di titolo esecutivo. Abbiamo chiesto al nostro legale di fiducia di approfondire e attendiamo la sua risposta.</div><h4><br />DIFFERENZE FRA OPPOSIZIONE EX art 615 CPC ED EX Art 617 CPC</h4><div>L'atto di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc che ha contributo unificato più alto (€ 168 invece che € 43) contesta la regolarità dell'atto esecutivo e i possibili vizi formali (la sua regolarità formale per intenderci). </div><div>Mentre la opposizione alla esecuzione ex art 615 cpc, contesta invece il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata. Ciò, ad esempio, per inesistenza del titolo esecutivo, oppure esistenza di fatti impeditivi o di altri gravi motivi.</div><div><br /></div><h4>COME DIFENDERSI?</h4><div>Ricordiamo che dinanzi al Giudice di pace territorialmente competente (a cui si può proporre lo opposizione ex art 615 oppure ex art 617 cpc fino a € 5000 di valore di causa) <b>ci si può difendere da soli personalmente in giudizio</b> (anche senza avvocato, ex art 82 cpc) <b>oppure</b> <b>farsi difendere da persona di propria fiducia</b> (anche un cittadino senza titoli e iscrizioni ad Albo e Foro, e dunque anche chi non è professionalmente qualificato) a cui dare procura scritta di difesa (mandato in calce e allegato agli atti di citazione, ex art 317 cpc) quando il valore della causa è inferiore a € 1100 (in tal caso la difesa tecnica non è un presupposto necessario)</div><div><br /></div><div><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></div><div><span style="font-size: x-small;">11 dicembre 2022</span></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*******</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">6 dicembre 2022</span></div><div style="text-align: justify;">Stanno arrivando in queste ore i primi titoli esecutivi - veri e propri avvisi di addebito e di riscossione di pagamento - nei confronti degli over 50enni inadempienti l'obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2, disposto da Governo e Parlamento nell'anno 2021. Non è detto che arrivino a tutti anche perché diverse centinaia di migliaia di persone nei mesi scorsi hanno fatto istanza in autotutela per un annullamento dell'avvio del procedimento sanzionatorio, oppure una formale diffida alle Autorità di proseguire nell'accertamento sanzionatorio. Sono diverse milioni le persone in Italia che non si sono piegate al ricatto del regime sanzionatorio disposto dalle Autorità, che vuole punire un legittimo diritto di prudenza esercitato dalle persone nell'ambito della salute. Si tratta di una legittima forma di protezione personale e di autodeterminazione della sfera individuale, a difesa della propria integrità psicofisica rispetto a un trattamento sanitario profilattico invasivo e rischioso, dalle conseguenze incerte anche nel lungo periodo. Molte meno quelle che non si sono piegate alla imposizione della vaccinazione in via diretta o surretizia, poiché la mancata vaccinazione ha impattato sulla retribuzione dello stipendio e sullo stesso diritto a lavorare e recarsi sul luogo di lavoro, non solo nell'usufruire dei servizi e spazi sociali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La domanda che ci si pone è la seguente: come impugnare correttamente questi avvisi di debito per opporsi nel modo più corretto ai provvedimenti ritenuti illegittimi e non pagare? </div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Per chi volesse impugnare e ribellarsi a questi abusi da parte di uno Stato leviatano e schmittiano che agisce con una forza autoritativa legale, ma illegittima perché contraria a diversi principi costituzionali, di diritto internazionale e di giurisprudenza, consiglio quanto segue.</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Non pagare l'avviso di debito ricevuto ed <b>entro venti (20) giorni dal ricevimento di notificazione del titolo esecutivo di pagamento</b>, impugnare dinanzi al giudice competente. Siccome gli importi dell'avviso di debito avente titolo esecutivo sono inferiori a € 1100, ci si può difendere personalmente in giudizio da soli, anche senza avvocato dinanzi al giudice di pace, a tale giudice territorialmente competente bisogna fare istanza di opposizione. Se non ci si sente sufficientemente capaci, si può chiedere assistenza a un avvocato, a cui affidare procura, oppure a una persona di propria fiducia, a cui dare sempre mandato scritto (dispositivo art. 317 cpc).</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">La novità sta - come opportunamente suggerito in un breve e recente video diffuso dall'<b>Avvocato Alessandro Fusillo</b> - nell'impugnare seguendo un iter formale corretto, onde evitare spiacevoli sorprese, poiché la modalità sanzionatoria scelta dal Governo e dal Parlamento nei confronti degli inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio nel contesto emergenziale pandemico, è anomala e non segue le classiche irrogazioni di sanzioni amministrative già sperimentate nel corso dei confinamenti del 2020 e 2021 (la Legge 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative).</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Nel caso particolare di questi avvisi di debito, è opportuno impugnare come stabilito dai dispositivi degli <b>artt. 615-617 cpc</b>, cioè citando gli articoli del <b>Codice di procedura civile</b> che dispongono cosa fare nel caso in cui si voglia fare <b>opposizione ad un precetto ritenuto illegittimo</b> (avviso di addebito, una intimazione al pagamento da parte dello Stato) di una possibile e successiva esecuzione forzata (esproprio di beni), oppure <b>contestare la regolarità formale di un titolo esecutivo </b>a cui ci si oppone per <b>vizi formali </b>(art. 617 cpc).</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Quella che sta venendo irrogata non è purtroppo una sanzione amministrativa nella tradizione classica della Legge 689/1981, legge che prevede espressamente la opposizione e tutela il diritto alla difesa del cittadino, nelle sedi più opportune (ivi compreso un ricorso in via gerarchica dinanzi all'Ente irrogante).</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">È questo il punto. La cosiddetta "sanzione" (e non multa che ha fare con il penale) che sta arrivando in queste ore a moltissimi cittadini inadempienti, non ne rispecchia i criteri e le modalità di impugnazione classica (in via gerarchica ancor prima della impugnazione in via giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace).</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">È una <b>sanzione </b>che viene indicata dalla normativa come un <b>avviso di addebito avente titolo esecutivo</b>: per come viene applicata la normativa, tale procedimento e accertamento sanzionatorio sembra mancare del sostanziale rispetto del <b>diritto alla difesa</b>, del <b>diritto alla buona amministrazione</b> e al <b>giusto processo </b>(disposto dall'<b>art.111 Cost</b>) recependo il <b>diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.</b></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Il diritto all'equo processo è garantito e tutelato anche dalla <b>CDFUE</b> (Carta di Nizza, altrimenti detta <b>Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea,</b> legge vigente dal 2009 e vincolante giuridicamente per l'Italia) e <b>così il diritto alla buona amministrazione</b>.</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Con la opposizione agli atti esecutivi - come questo sembra sia - si procede dunque dinanzi con opposizione al giudice di pace, chiedendo la sospensione di efficacia del provvedimento e il riconoscimento della irregolarità formale del procedimento amministrativo, oltre che la violazione dei diritti di difesa, e del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione (inoltre, i 90 GG sono il limite massimo entro cui deve concludersi un procedimento amministrativo sanzionatorio, sono un esempio di tale limite il rispetto dei principi di cui sopra, e questo limite è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel 2015).<br />Eventualmente, si possono avanzare nelle proprie doglianze (anche a voce in udienza), il rispetto del <b>principio consensualistico libero e informato</b>, disposto dall'art. 3 della Carta di Nizza e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 438/2008) e il rispetto del <b>principio di non discriminazione</b> (ex art. 21 CDFUE). <br />Si può anche anche tenere presente i diritti costituzionali del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost., e del principio di uguaglianza dei cittadini che deve essere rispettato formalmente e sostanzialmente ex art. 3 Cost. in combinato disposto con il primo comma dell'art. 117 Cost (obbligo del rispetto dell'ordinamento giuridico già comunitario e oggi eurounitario), e il <i><b>Considerando 36</b> </i>del <b>Reg. UE 2021/953</b>, il quale raccomanda di evitare discriminazioni dirette o indirette di cittadini europei che scelgano di non vaccinarsi, anche per motivi personali e non soltanto strettamente medici documentabili o per mancata opportunità organizzativa sanitaria. <br />Ciò è in armonia con la Carta di Nizza nell'intreccio delle fonti, Carta che è di rango superiore ai Regolamenti Europei (il Considerando 36 è stato ad esempio citato nel pronunciamento del <b>Giudice di Pace di Chiavari</b>, sentenza n. 312/2022 del 27 ottobre 2022, la quale ha accolto la opposizione di un cittadino non in possesso del certificato digitale verde COVID-19 nel luogo di lavoro e per questo sanzionato, annullando la ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Genova).</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Ancora più grave quanto sta accadendo perché nel 1999 il Legislatore italiano ha riformato la Costituzione della Repubblica integrando il disposto dell'art 111 Cost, per un rispetto e riconoscimento costituzionale del <b>diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.</b></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanto, io consiglio a coloro che <b>vogliono impugnare e non pagare sanzioni amministrative inique </b>- rispetto ad un obbligo vaccinale di preparati medici nemmeno concepiti per arrestare il contagio di una epidemia /psicopandemia, qualunque cosa sia questo contagio vista la mancanza di validità dei tamponi privi di Gold standard di riferimento e il mancato isolamento fisico del presunto virus SARS-CoV-2 - di seguire nei prossimi giorni le <b>indicazioni dell'Avv. Alessandro Fusillo</b>.</div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">Nomino lui perché uno dei primi avvocati ad essersi reso conto del meccanismo infernale messo in piedi dalla Pubblica amministrazione, per aggirare le fasi classiche di accertamento sanzionatorio (andando in deroga - con il DL 44/2021 e s.m.i. alla Legge 689/1981).</div><div style="text-align: justify;">Le sue indicazioni - così come quelle di altri avvocati - possono ovviamente essere integrate se lo si ritiene opportuno, da tutte le mie riflessioni personali qui contenute e divulgate, che condivido a beneficio della collettività e del rispetto dello stato di diritto e soprattutto dei diritti umani e civili.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><i style="font-weight: bold;">Luca Scantamburlo</i><br /><span style="font-size: x-small;">6 dicembre 2022</span></div></span><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">PHOTO CREDITS</span></p><p><span style="font-size: x-small;"><br />CC by Pexels.com, Pavel Danilyuk<br /><br /></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><b>APPROFONDIMENTI</b><br /></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><a href="https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2022/12/gli-abusi-di-uno-stato-leviatiano-e-del.html" target="_blank">GLI ABUSI DI UNO STATO LEVIATIANO E DEL POTERE SANZIONATORIO PER MANCATA VACCINAZIONE: VIOLAZIONE DI PRINCIPI E PLURIMI DIRITTI SOGGETTIVI TUTELATI DAL DIRITTO EUROUNITARIO</a></span></p><p><span style="font-size: x-small;">di L. Scantamburlo, 7 dicembre 2022</span></p><p><span style="font-size: x-small;"></span></p><p><br /></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-16406405320535372932022-12-03T05:37:00.018-08:002022-12-03T14:45:43.733-08:00LA PARTITA È ANCORA APERTA: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E LIBERTÀ DI CONSENSO, FRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UNIONE EUROPEA DI LUSSEMBURGO<p style="text-align: justify;"><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp4rKBetRmwoT8cld825OIcEmjLYSX3Rg30EL3ih7KO3Jt_EKPvyu3Yyg4ETBsQhDVV3vXFfc2k1EsQtgrLhkjWuKp9iI4ZJd7vM0tfkES6EOflWJYai_ejTHfNHYlhqrK-Lk1beopN8K796JzP1RRDNus2wQWavsTSMP0TwBUFMu93INj6Qzr7QJO/s1191/pexels-photo-10033378.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1191" height="253" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp4rKBetRmwoT8cld825OIcEmjLYSX3Rg30EL3ih7KO3Jt_EKPvyu3Yyg4ETBsQhDVV3vXFfc2k1EsQtgrLhkjWuKp9iI4ZJd7vM0tfkES6EOflWJYai_ejTHfNHYlhqrK-Lk1beopN8K796JzP1RRDNus2wQWavsTSMP0TwBUFMu93INj6Qzr7QJO/w400-h253/pexels-photo-10033378.jpeg" width="400" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">In data 01 dicembre 2022 l'ufficio comunicazione e stampa della <b>Corte Costituzionale italiana</b> del Palazzo della Consulta di Roma ha trasmesso un <b>comunicato stampa</b> che riassume le decisioni di sentenze in deposito prossimamente, dopo udienze e Camera di Consiglio, con le quali il nostro Giudice delle Leggi di Roma ha giudicato <b><i>"non irragionevoli"</i></b> e <i><b>"né sproporziate"</b></i> le <b style="font-style: italic;">"scelte del Legislatore italiano adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario". </b>Sempre il Giudice delle Leggi ha <i><b>"ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali."</b><b> </b></i><b style="font-style: italic;"> </b>(rif. "Obbligo vaccinale a tutela della Salute").</p><p style="text-align: justify;">Le sentenze della Corte Costituzionale italiana non sono ancora divenute pubbliche poiché sono in deposito, e lo saranno soltanto nelle prossime settimane. Ma la sostanza del comunicato stampa lascia poco spazio alle interpretazioni. Fra l'altro, le discriminazioni e gli obblighi di profilassi vaccinale con farmaci autorizzati in via condizionata imposte durante lo stato di emergenza pandemico nei confronti dei sanitari, hanno riguardato anche molte altre categorie professionali e del settore pubblico, e anche coorti anagrafiche di tutta Italia, coinvolgendo milioni di persone. <br />Nonostante gli obblighi di profilassi siano giustamente scaduti (introdotti sempre a scadenza e rinnovati di volta in volta) - poiché lo stato di emergenza nazionale è cessato il 31 marzo 2022 e dunque sono venute meno anche la basi ius-formalistiche che potessero sorreggere un obbligo in via diretta o surretizia - resta una profonda amarezza in larghi strati della popolazione italiana, le quali hanno subito discriminazioni sociali e ghettizzazione da parte delle Autorità come mai sono si sono viste nella storia della Repubblica italiana.<br /></p><p style="text-align: justify;">La Costituzione - la legge fondamentale dello Stato - si trova al vertice della gerarchia delle fonti e ultimamente sempre più persone ne contestano la mancata applicazione e la considerano un feticcio o una carta costituzionale oltraggiata e non considerata più - da chi di dovere - con equilibrio e giudizio. Anche fra le Forze dell'Ordine esiste malcontento, perché si avverte la sensazione strisciante che la Costituzione stia diventando un simulacro.<br />Il problema - come vado ripetendo da anni - sono le persone che la interpretano, il difensivismo burocratico e una mancanza di coraggio in tanti funzionari pubblici e vertici istituzionali. <br />Per decenni la Corte Costituzionale ha sentenziato in difesa dei diritti dell'individuo. La <b>sentenza 438/2008 </b>ne è un esempio e aveva a che fare con la salute (consacrando il diritto consensualistico in ambito medico e terapeutico come nuovo diritto fondamentale dell'individuo, con il quale si può rivendicare meglio lo spazio di autodeterminazione nell'ambito della medicina). <br />Altre storiche sentenze sono la <b>264/2012</b> e la <b>85/2013</b>, le quali rispettivamente ricordavano la <b>tutela sistemica ed integrata dei diritti fondamentali</b> anche nel quadro di <b>coordinamento e bilanciamento con l'ordinamento giuridico europeo </b>(<b>CEDU</b> nella fattispecie), e l'assenza nella Costituzione - per ammissione della stessa Consulta - di <b>diritti tiranni, i quali non trovano posto</b> nella <b>carta costituzionale</b> e non potrebbe essere altrimenti.</p><p style="text-align: justify;">Leggiamo alcuni passi delle pregresse sentenze della giurisprudenza costituzionale ora menzionata:</p><p style="text-align: justify;"><i> "[...] la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. </i></p><p style="text-align: justify;"><i>4.2.― In definitiva, se, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007), il giudice delle leggi non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l’apposizione di riserve, della Convenzione, esso però è tenuto a valutare come ed in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele."</i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">sentenza nr. 264/2012, Corte Costituzionale</span></p><p style="text-align: justify;">Leggiamo poi nella sentenza 85/2013:</p><p style="text-align: justify;"><i>[...] Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.</i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">sentenza nr. 85/2013, Corte Costituzionale</span></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">La questione a latere delle considerazioni giuridiche e di legittimità costituzionale - dubbia o manifesta - è che tutte le istituzioni - Consulta di Roma inclusa - sin dal 2017 (mediaticamente anche prima a livello sociale e di dibattito) sembrano stregate o influenzate dalla ossessione per la profilassi vaccinale, quasi che l'atto della vaccinazione sia considerato un atto taumaturgico, salvifico, ed esente dal minimo rischio e privo di eventi avversi anche gravi. La realtà è ben diversa come testimonia la assenza di una farmacovigilanza attiva a livello nazionale, e la legge 25 febbraio 1992 nr. 210 e s.m.i che tutela i danneggiati da vaccino una volta riconosciuto il nesso causale da parte di una preposta commissione medico-ospedaliera (<i>"Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati."</i>)</p><p style="text-align: justify;">Sappiamo che la narrazione mistificante di epoca pandemica ha radici lontane. Sono sempre le persone che fanno la differenza e sulla libertà tutti i cittadini della Repubblica hanno il dovere morale di vigilare, come ricordava bene Piero Calamandrei nelle sue lezioni, orazioni civiche e<i> lectio magistralis</i> (Piero Calamandrei fu un accademico e uno dei padri costituenti).</p><p style="text-align: justify;">Non sarà il pronunciamento della Corte Costituzionale di questi giorni - che dal comunicato stampa pare sconfessare clamorosamente decenni di tutela dei diritti fondamentali che altri Giudici prima di loro onoravano e hanno onorato - a togliere il<b> diritto alla felicità, </b>al <b>rispetto della dignità umana </b>di donne e uomini e al diritto di rivendicare il <b>principio del consenso libero e informato </b>e di <i style="font-weight: bold;">habeas corpus. </i>Quest'ultimo<b> </b>nacque ai tempi della Magna Charta in Inghilterra ed è stato ribadito e ampliato secoli dopo nel contesto della medicina e della biologia, dal processo di Norimberga in poi (rif. <b>Codice di Norimberga </b>del 1947 e <b>Dichiarazione di Helsinki </b>del 1964, non vincolanti giuridicamente), consolidato successivamente e giuridicamente con la <b>Convenzione di Oviedo</b> prima (<i>Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina </i>- 4 Aprile 1997) e successivamente con la <b>Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani</b> (UNESCO 2005, non vincolante giuridicamente), e soprattutto con la <b>Carta di Nizza</b> (2000), sancita una seconda volta nel 2007 a Strasburgo e divenuta legge vigente (equiparata a Trattato) e <b>vincolante giuridicamente per l'Italia</b> nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.</p><p style="text-align: justify;">Nel comunicato stampa dell'ufficio della Corte Costituzionale sopra citato, non vi è alcun accenno al <b>bilanciamento fra la sfera di autodeterminazione dell'individuo e l'interesse della collettività</b>, ed è questo ciò che sorprende di più: la totale difesa dell'operato del Governo e del Legislatore nella gestione sanitaria emergenziale, che non avrebbero sbagliato nulla nel limitare e comprimere - fino all'annullamento totale - diversi diritti fondamentali. Stupisce anche la assenza del riferimento al <b>principio di proporzionalità</b>. </p><p style="text-align: justify;">Gli addetti ai lavori sanno tuttavia che <b>l'integrità psicofisica della persona</b> e la sua <b>libera autodeterminazione</b> è difesa giuridicamente a livello di Trattato nel diritto UE, ed è per questo che anche dinanzi ad un obbligo vaccinale disposto dalla legge, la classe medica è sempre deontologicamente e legalmente tenuta a chiedere il consenso dell'assistito o paziente, non solo nel limitarsi a dare informazioni sull'atto sanitario (il consenso libero e informato non è o non dovrebbe essere un mero atto burocratico, ma un dialogo sincero e rispettoso fra sanitari e persona assistita, in una alleanza medica deontologicamente fondata). Ma come può dirsi libero un consenso o un dissenso a un atto sanitario invasivo e rischioso - quale la profilassi vaccinale è sempre, non solo quando è sperimentale - quando questo consenso è ancorato all'esercizio di un altro diritto o più diritti, e dunque estorto con ricatto in una violenza privata legalmente autorizzata? L'obbligo viene così introdotto in via surretizia, ricattando la cittadinanza che decida di non assoggettarsi alla vaccinazione, anche qualora sia deciso dal singolo per una libera e volontaria prudente scelta di salute, e non solo per condizioni mediche proprie che sconsiglino la profilassi. </p><p style="text-align: justify;"><b>Equiparare la Carta di Nizza a Trattato -</b> più di dieci anni fa - è stato l'ultimo grande atto a tutela dei diritti fondamentali, compiuto istituzionalmente a livello UE. Da allora a oggi, anche a livello europeo le istituzioni europee hanno cominciato a subire la ingerenza di grandi colossi farmaceutici, che hanno visto nella profilassi vaccinale la opportunità di lauti e stratosferici guadagni, con la complicità di una classe politica che si pone poche domande a livello bioetico.<br />In questi ultimi giorni diversi quotidiani italiani credono che la questione dell'obbligo vaccinale e delle discriminazioni introdotte con il <i>greenpass </i>(l'Italia è stato uno dei pochi Paesi a snaturare il certificato digitale verde europeo che era stato concepito per agevolare gli spostamenti, non per conculcare diritti fondamentali), siano questioni chiuse. La partita è invece ancora aperta a livello giuridico ai più alti livelli, nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale italiana sui numerosi ricorsi rimessi al suo giudizio. </p><p style="text-align: justify;">Infatti la <b>Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo (CGUE)</b> non si è ancora pronunciata su alcuni importanti <b>rinvii pregiudiziali </b>a cui è stata chiamata in <b>domanda di pronunzia pregiudiziale</b>, in ambito emergenziale sanitario, "pandemico", e che riguardano la stessa Italia e la sua draconiana gestione. </p><p style="text-align: justify;">Le questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Lussemburgo riguardano proprio alcune delle questioni esaminate dalla nostra Corte Costituzionale la quale - forse - avrebbe potuto attendere il giudizio della Corte di Giustizia della Unione Europea in una causa depositata nel 2021 dal Tribunale di Padova e che riguarda - ad esempio - un sanitario italiano sospeso dal lavoro perché inadempiente l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, e l'Ospedale-Università di Padova come convenuta. La CGUE è infatti preposta a <b>garanzia del rispetto dell'ordinamento giuridico europeo nei Paesi membri UE</b> (la qual cosa è disposta anche dalla nostra carta costituzionale, all'art. 117 Cost.) che<b> integra l'ordinamento nazionale interno dei Paesi UE, ma è di rango preminente e comporta la disapplicazione di normative nazionali </b>qualora esse siano in violazione dei Trattati e dei Regolamenti, direttamente applicabili e quando abbiano effetti diretti.</p><p style="text-align: justify;">Ravviso a mio modesto parere che lo Stato italiano ha palesemente violato nel corso degli anni 2020, 2021 e parte del 2022, gli articoli - fra i tanti violati - nr. 1-3-15-21-52 della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE) vincolante giuridicamente per i Paesi UE dal 2009 - e anche l'articolo 2 del TUE, che vieta ogni forma di discriminazione nel territorio UE, assieme all'art 21 della stessa CDFUE.</p><p style="text-align: justify;">La più eclatante violazione è senza dubbio la<b> violazione dell'art. 52 </b>della<b> Carta di Nizza</b>, ove si dispone il <b>rispetto del principio di proporzionalità</b>, e la violazione dell'<b>articolo 15 </b>della Carta di Nizza, il quale <b>garantisce a tutti il diritto al lavoro</b>. Eventuali limitazioni - anche temporali, in ragione di situazioni specifiche e contingenti di interesse collettivo e pubblico - non possono che dover rispettare sempre il principio di proporzionalità. </p><p style="text-align: justify;">Anche la <b>Risoluzione 2361/2021</b> <i>«Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations»</i> del <b>Consiglio d'Europa</b>, è rimasta lettera morta e inascoltata in Italia a proposito del rispetto del consenso e dissenso all'atto della vaccinazione,<b> raccomandando di evitare ogni forma di discriminazione sociale</b> nei confronti di cittadini che avessero deciso di non vaccinarsi, per prudente e libera scelta, e non solo per motivazioni mediche proprie. Analoga cosa era stata ribadita dal <b>Regolamento UE 2021/953</b>, direttamente applicabile nei Paesi UE e che - al Considerando 36 - diceva esplicitamente che bisognava evitare la discriminazione diretta o indiretta di coloro che non avevano ancora ricevuto il vaccino, anche nella eventualità di <b><i>"chose not to be vaccinated"</i></b>, cioè scegliessero liberamente di non vaccinarsi. Queste ultime parole del Considerando furono poi - pare per un errore materiale - omesse e non tradotte nel testo in lingua italiana, con la conseguenza di gravi equivoci che ancora oggi persistono.</p><p style="text-align: justify;">Infatti il Legislatore italiano per diversi mesi ha discriminato - sulla base di profili sanitari - milioni di cittadini a cui ha precluso diritti umani, civili e sociali, vincolandoli in un autentico ricatto - nel loro esercizio e fruizione - all'espletamento di trattamenti sanitari obbligatori (di profilassi vaccinale oppure di test diagnostici invasivi, come il tampone rino-faringeo).</p><p style="text-align: justify;">Seppur la Risoluzione del Consiglio d'Europa non sia vincolante giuridicamente per gli Stati UE, essa voleva essere di stimolo per un buon legiferare in epoca emergenziale sanitaria, in armonia con i principi e i diritti fondamentali dell'individuo garantiti e tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU di Strasburgo), la quale ha ispirato in parte la stessa Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, con cui si integra nella tutela sistemica dei plurimi diritti soggettivi. </p><div style="text-align: justify;">Tutto ciò che è accaduto in UE e negli Stati del mondo negli ultimi dieci /dodici anni, - con diverse modalità e con più o meno accanimento - è stato un graduale asservimento a poteri finanziari e farmaceutici multinazionali, che stanno interferendo progressivamente - in maniera indebita - nella gestione pubblica della società e in particolare della sanità, a discapito della gestione pubblica. <br />Gli abusi da parte dello Stato - di uno Stato schmittiano e leviatano e di una UE che si sta declinando sempre più come spazio totalitario - sono anche figli di una profonda crisi morale, etica, spirituale della società tutta. <b>Sono tempi di grandi sfide e cambiamenti per la umanità,</b> che dovrà scegliere se <b>vivere nella menzogna e nella schiavitù</b>, oppure <b>libera e in equilibrio con la tecnologia e la natura, senza dimenticare la componente spirituale individuale e collettiva, perché anche di forze spirituali si parla in Costituzione</b>. </div><p style="text-align: justify;">Se un <b>potere istituzionale tecnocratico</b> vuole asservimento e sempre più conculca i diritti fondamentali - con minacce e <b>palesi inganni medico-scientifici </b>e attraverso la<b> leva della paura</b> - al tempo stesso <b>tante persone nel mondo stanno aprendo gli occhi sulla ipnosi e psicosi di massa che stiamo vivendo,</b> risvegliandosi dal torpore e dal sonno della ragione. Ma tutto è destinato a tornare in equilibrio prima o poi e la possibilità di vivere in un mondo migliore non è perduta, ma ancora viva.</p><p style="text-align: justify;">Un caro saluto e auguri di Buon Natale e un buon nuovo anno a tutti: sia a chi crede come cristiano, sia a chi ha fede come cristiano, o musulmano o appartenga alla fede ebraica, sia a chi è più vicino alla antica festività pagana del <i>Sol Invictus,</i> sia a chi è agnostico oppure ateo.</p><p style="text-align: justify;">La natività e il solstizio invernale è una festa che accomuna tutti, di fronte a un fuoco che arde oppure dinanzi a una tavola imbandita, attorno a cui raccoglierci e passare dei momenti insieme con coloro che amiamo e che magari non vedevamo da molto tempo.</p><p style="text-align: justify;"><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">3 dicembre 2022</span></p><p style="text-align: center;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BW2MRVmLoQFzXonOx7lXe0H3X21tzmOi9iMk90lzMJF0FNELlLVxaJlhUHrmt_P3JW3HDLnwIk_jorZTbRbcv_ZoMme_IUQL1_yFt31tFa5jJLW8PVAtaQIzAiD8LJSYNoWT1U-yT5Iof5GzP6_EFv5VxGrFxfsLLhoah5awLCIDNdqDxWBXzObp/s1004/pexels-photo-730256.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1004" height="299" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BW2MRVmLoQFzXonOx7lXe0H3X21tzmOi9iMk90lzMJF0FNELlLVxaJlhUHrmt_P3JW3HDLnwIk_jorZTbRbcv_ZoMme_IUQL1_yFt31tFa5jJLW8PVAtaQIzAiD8LJSYNoWT1U-yT5Iof5GzP6_EFv5VxGrFxfsLLhoah5awLCIDNdqDxWBXzObp/w400-h299/pexels-photo-730256.jpeg" width="400" /></a></div><br /><span style="font-size: x-small;"><br /></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">PHOTO CREDITS</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Diego Caumont, <br />Lisa Fotios, Pioggia Di Neve Nella Pittura Della Città <br /><i>Pexels.com</i></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-36024303683808228362022-11-29T20:39:00.013-08:002022-11-29T21:47:47.928-08:00LA CORTE COSTITUZIONALE DECIDERA' OGGI 30 NOVEMBRE 2022, PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAI GIUDICI: OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS-CoV-2<p style="text-align: center;"><b> </b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit_jk2w45qYB-dXQd9aP6uOhZnb8sYRtS1k4kyCNe6nzaj78cK_5rbGu-op4mEE4YWuSNhsTH2yx_vcU7dmx9-Rotc7DKrizgTx4yVKe2twPtnGPLx7KM26-3E1FkVsR6DfIX_O6C1AEADPVLbUOYy11vVarw0TngH7Nxzz1TBt-RkySqsRART2y6N/s1286/Berner_Iustitia.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><b><img border="0" data-original-height="1286" data-original-width="800" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit_jk2w45qYB-dXQd9aP6uOhZnb8sYRtS1k4kyCNe6nzaj78cK_5rbGu-op4mEE4YWuSNhsTH2yx_vcU7dmx9-Rotc7DKrizgTx4yVKe2twPtnGPLx7KM26-3E1FkVsR6DfIX_O6C1AEADPVLbUOYy11vVarw0TngH7Nxzz1TBt-RkySqsRART2y6N/w249-h400/Berner_Iustitia.jpg" width="249" /></b></a></div><b><br /></b><p></p><p style="text-align: justify;">Cosa deciderà oggi la Corte Costituzionale dopo le udienze di questa mattina e la Camera di consiglio di oggi 30 novembre 2022? Sappiamo che l'obbligo sanitario normativo in astratto è conforme costituzionalmente parlando sin dall'anno 1948, entrata in vigore della Legge fondamentalo dello Stato, al vertice della gerarchia delle fonti. Lo hanno scritto le madri e i padri costituenti nella nostra carta costituzionale, indicandolo con precisione nel disposto dell'<b>Art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana,</b> ma non riferendosi all'obbligo della vaccinazione, che è un trattamento profilattico ben specifico, e indirizzato a persone sane, nella scommessa che possano ammalarsi un giorno. <b>La Costituzione non parla di vaccini!</b> E sulle vaccinazioni, più volte la Corte Costituzionale - il Giudice delle Leggi - si è espressa dicendo che un obbligo sanitario profilattico nel calendario vaccinale pediatrico, è compatibile con il dettato costituzionale (ma alla luce delle conoscenze attuali, si pensi ad esempio quanto statuito dalla sentenza nr. 5 del 2018, ciò significa che una rivalutazione è sempre possibile, e proprio così è stato scritto nella sentenza).</p><p style="text-align: justify;">Oggi la Corte Costituzionale non affronta una questione di legittimità costituzionale di un possibile obbligo sanitario normativo imposto in astratto. La Costituzione lo prevede già che sia possibile un obbligo sanitario! Qual è dunque la questione cruciale all'esame della Consulta di Roma? Possiamo in estrema sintesi rispondere così: vi è un limite all'obbligo sanitario che conculca la libertà di una persona e i suoi diritti civili e umani? Alla declinazione dell'obbligo normativo, vi è un limite a cui il Legislatore deve attenersi, nella proporzionalità della misura adottata? In quali termini ed entro quali confini di principio si può obbligare legittimamente e comprimere i diritti fondamentali dell'individuo, che sono afferenti alla sfera di <b>autodeterminazione della persona</b>?</p><p style="text-align: justify;">In cosa consiste il bilanciamento fra rispetto dei <b>diritti fondamentali dell'individuo</b> e sua autodeterminazione, e l'interesse a proteggere <b>la salute e l'interesse della collettività</b> da parte del potere autoritativo dello Stato? In quale chiave e forma si può obbligare e per quanto tempo? Sempre e comunque? Tutti ? Per un periodo limitato oppure indefinito?</p><p></p><div style="text-align: justify;">L' ultimo comma dell'Articolo 32 contiene quello che si definisce un <b>rinforzo alla riserva di legge,</b> previsto dalla Costituzione stessa nell'ambito del diritto alla salute individuale e collettiva: <b>nessuna legge </b>- nemmeno una normativa che imponga un obbligo sanitario votata dal Parlamento - può calpestare il rispetto della persona umana: esso costituisce un limite invalicabile. Questo limite invalicabile è stato fortemente voluto dalle madri e dai padri costituenti, proprio per evitare l'arbitrio del potere dello Stato nei confronti dell'individuo (si pensi a quanto accaduto nei campi di concecentramento durante la seconda guerra mondiale, dove corpi e spiriti umani erano alla mercé di aguzzini, senza alcuna difesa). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ma cosa si intende per <b>"rispetto della persona umana" </b>disposto dall'ultimo comma dell'Art. 32 Costituzione della Repubblica?<b> </b>Altra domanda: le <b>normative anti SARS-CoV 2 </b>che hanno imposto la vaccinazione profilattica obbligatoria a certe coorti, hanno rispettato l'ultimo comma dell' art 32 Cost. in combinato disposto con gli altri artt. Cost e nell'intreccio delle fonti con il diritto eurounitario ? E tali norme, erano fondate dal punto di vista medico-scientifico? Vi era cioè una opportunità oggettiva nell'intervenire con questi preparati farmacologici, imposti a milioni e milioni di persone, e un reale beneficio nel rapporto beneficio-rischio della loro somministrazione?</div><p style="text-align: justify;">Erano - inoltre - tali norme interne di uno Stato UE (nella fattispecie l'Italia) legittime costituzionalmente e al contempo rispettose della <b>Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE),</b> legge vigente in UE di rango paracostituzionale (perché equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE), che la Italia ha l'obbligo di rispettare ? E dove eventualmente non avrebbero rispettata questa normativa vigente, e le altre carte come la Convenzione di Oviedo e la cosiddetta CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo firmata nel 1950 e ratificata dall'Italia nel 1955?</p><p style="text-align: justify;">Ecco, su questo decide la Corte Costituzionale dopo le udienze e la Camera di consiglio di oggi 30 novembre 2022. Non sull'obbligo vaccinale in astratto, ma sulla imposizione cogente e discriminatoria - provvisoria, a tempo, per coorti e professioni - decisa dallo Stato nel 2021 e 2022 - di una profilassi vaccinale di una vaccinazione di massa condotta con prodotti biotecnologici autorizzati in via condizionata, per fare fronte a una emergenza cosiddetta "pandemica": la COVID-19. </p><p style="text-align: justify;">Un obbligo profilattico a scadenza, deciso per coorti e professioni lavorative, declinato in chiave discriminatoria rispetto al diritto al lavoro e rispetto al diritto alla inclusione sociale e di movimento (utilizzo del cosiddetto greenpass - il certificato digitale verde COVID-19 nato in ambito europeo - in chiave discriminatoria, sociale e lavorativa)</p><p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale deciderà nelle prossime ore con opportuna</p><p style="text-align: justify;">* <b>ORDINANZA</b></p><p style="text-align: justify;">oppure con una</p><p style="text-align: justify;">* <b>SENTENZA</b></p><p></p><div style="text-align: justify;">pronunciandosi con una decisione di interpretazione o di monito. In rari casi la Corte Costituzionale può emanare anche la cosiddetta <b>ORDINANZA ISTRUTTORIA</b>, con cui dispone mezzi di prova, per indagare meglio e poter decidere più opportunamente, dopo aver ascoltato testimoni o acquisito ulteriori elementi e documenti per decidere al meglio.</div><p></p><p style="text-align: justify;">Mentre la sentenza della Corte Costituzionale ha carattere DECISORIO, la Ordinanza può essere decisoria o interlocutoria (per esempio, con un monito al Legislatore perché riempia un vuoto oppure faccia più attenzione a certe tematiche e a certi diritti).</p><p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale può in certi casi ammonire il Legislatore a valorizzare meglio certi principi e rispettare meglio certi diritti fondamentali dell'individuo. La Corte può sentenziare con "<b>inammissibilità"</b> (non si pronuncia sulla questione sollevata), oppure <b>sentenziare un "accoglimento" della questione di legittimità costituzionale sollevata</b> - anche parziale - (cancellando una parte di una legge, con efficacia erga omnes, cioè per tutti), oppure emanare una <b>sentenza di rigetto</b>, cioè emanare una sentenza in cui dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice, ma in cui può sempre avanzare un monito al Legislatore, dunque invitare a fare più attenzione).</p><p style="text-align: justify;">Vi sono poi particolari tipi di sentenze, come le additive, di regola o di principio, e quelle additive "sostitutive" (quando un testo prevede una cosa invece di una altra).</p><p style="text-align: justify;">Sarà interessante anche conoscere il futuro pronunciamento della <b>Corte di Giustizia della Unione Europea,</b> con sede a Lussemburgo, già chiamata in via pregiudiziale da alcuni giudici (come quello di Padova) a decidere su questioni analoghe di carattere medico e sanitario: la CGUE di Lussemburgo emanerà sentenze con valore inter partes, ma che potranno condannare un Paese UE e costringerlo a rivalutare la propria legislazione, perché la giurisprudenza della CGUE costituisce <b>fonte di diritto complementare del diritto UE (assieme al diritto internazionale più in generale)</b>, e perché l'Italia ha l'obbligo giuridico di rispettare l'ordinamento giuridico dell'Unione, cioè il diritto eurounitario già comunitario (cosa ribadita dalla stessa riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nell'anno 2001, rif. <b>ex art. 117 Cost.</b>, comma 1).</p><p style="text-align: justify;"><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">30 novembre 2022</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">PHOTO CREDITS</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Foto della statua della Fontana della Giustizia in Berna, Svizzera<br />CC, Wikipedia</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-90308026953082702412022-11-27T22:19:00.004-08:002022-11-28T04:08:40.443-08:00CHE COSA IL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO HA MESSO AGLI ATTI: NOTA E ISTANZA SU SCUOLA E GESTIONE COVID-19<p> </p><p style="text-align: center;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUbCKhkyY78c9uUDdr7_65UfhmpsUX6ONuj_T1QWwzz_XENjga_GFE77OOEnfSYCtudIjeLQrwYJs1GCi2Ti4gh0m7UryXsHk2qvrW0-gJUF9wMYotvpGqqZCXZtEA_DNzqcFEJF8tzf1vrxPGj-wEcB-YSHSvoL6gul_7Hg_YSwS7G9t5zurtKbAvEQ/s1125/pexels-photo-1148998.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1125" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUbCKhkyY78c9uUDdr7_65UfhmpsUX6ONuj_T1QWwzz_XENjga_GFE77OOEnfSYCtudIjeLQrwYJs1GCi2Ti4gh0m7UryXsHk2qvrW0-gJUF9wMYotvpGqqZCXZtEA_DNzqcFEJF8tzf1vrxPGj-wEcB-YSHSvoL6gul_7Hg_YSwS7G9t5zurtKbAvEQ/w400-h266/pexels-photo-1148998.jpeg" width="400" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: justify;">Con la ricevuta di protocollo di Registro ufficiale nr. <b>99935</b> del <b>23.11.2022 </b>inviata al sottoscritto, il <b>Ministero della Istruzione e del Merito</b>
ha responsabilmente ottemperato ai suoi doveri come disposto dal
comma IV dell'art 118 della Costituzione della Repubblica italiana
(principio di sussidiarietà orizzontale), mettendo agli atti la mia nota
e istanza rivolta al Ministro - <b>On. Prof. Avv Giuseppe Valditara</b> - e classificando la mia nota come <b>"07.01.03-Conciliazioni, esposti, diffide e reclami."</b></p><p style="text-align: justify;">Divulgo
qui di seguito il testo della mia nota e istanza al ministro, allegati
esclusi (ma già divulgati a suo tempo e reperibili in Rete). Il <b>grassetto dei caratteri </b>è qui evidenziato da me a beneficio del lettore, solo per evidenziare i punti salienti del testo.<br />La
lettera è copiabile e divulgabile liberamente e invito coloro che sono
interessati - come genitori e/o cittadini - a informare il dirigente
scolastico dei propri figli, solo per conoscenza, e anche il proprio
Presidente di Regione e Sindaco della città di residenza.<br /></p><p style="text-align: justify;"><i>Luca Scantamburlo </i><br /><span style="font-size: x-small;">28 novembre 2022 </span><br /></p><p style="text-align: justify;"> *******************************************************</p><p style="text-align: justify;"><b>Alla. c.a. Ministro della ISTRUZIONE e del MERITO<br />Prof. Avv. On. Giuseppe VALDITARA<br />Ministero della Istruzione e del Merito<br />Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA</b><br /><br />tramite il Suo Ufficio di Gabinetto<br />Direttore generale Dott.ssa Antonietta D’Amato<br />Vice Capo di Gabinetto Dott.ssa Sabrina Capasso<br /><br /><br />MITTENTE: Luca, dr. Scantamburlo<br /> residenza: XXXXXXXXXXXXXX<br /> XXXXXXXXXXX (UD) <br /> <br />e p.c. Al Presidente del Consiglio, On. Giorgia MELONI<br /><br />e p.c. al Al Ministro della Salute, prof. Orazio SCHILLACI <br /><br />e p.c. Al Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia<br />FEDRIGA, dottor Massimilano<br />via email <br /><br />e p.c. Alla Conferenza Stato-Regioni<br />via PEC, posta certificata <br />Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano<br /><br />e p.c. al Consiglio Regionale della Regione Autonoma FVG<br />via PEC, posta certificata <br /><br /><br /><b>OGGETTO:
NOTA e ISTANZA ai sensi del IV comma art. 118 Cost., comunicazione di
pubblicazione di scienze giuridiche, esposto denuncia alla Autorità
Giudiziaria sulla gestione emergenziale sanitaria COVID-19 e
comunicazione di apertura di fascicolo giudiziario</b><br /><br /><i><b>Gentilissimo Ministro <br />Professor Avv. On. Giuseppe VALDITARA<br />Ministero della Istruzione e del Merito </b></i><br /><br />risiedo
e lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia da diversi anni. Con la
presente chi scrive non si pone in vis polemica nei Suoi confronti ma in
un atteggiamento costruttivo e nel più autentico significato
costituzionale di fecondo dialogo fra cittadino e pubblica
amministrazione, così come già espresso<br />dal IV comma dell'articolo
118, disposto della Costituzione della Repubblica che attiene al
principio di sussidiarietà orizzontale con cui i cittadini - in forma
singola o associata - possono affiancarsi alla Pubblica Amministrazione e
fare proposte e dare suggerimenti nell'interesse generale.<br />Ora,
proprio partendo dal fatto che Lei è subentrato in posizione apicale di
un dicastero molto scomodo come quello della Istruzione, e partendo dal
fatto che Lei agirà in buona fede in scienza e coscienza nel decidere in
leale collaborazione con il Governo e lo Stato (ricordiamo ad esempio
la lunga serie di DPCM - nella loro veste di ordinanze extra ordinem -
dell'anno 2020, assieme a un abuso della decretazione di urgenza che
caratterizzarono il primo e secondo anno di gestione emergenziale
sanitaria COVID-19, da cui il nuovo Governo Meloni 2022 sta prendendo e
ha preso le distanze anche con dichiarazione di intenti in Parlamento)
con il fine della tutela della salute individuale e collettiva, e
proprio rendendomi conto che anche Lei potrebbe in futuro prendere
decisioni difficili in momenti sociali e politici estremi e circostanze
inusitate per un decisore politico, voglio aiutarLa a comprendere che
Lei - come tanti altri funzionari pubblici in posizione apicale -
potreste essere condotti fuori strada da una gestione sanitaria
istituzionale che nel recente passato si è basata su una narrazione
mistificante e fuorviante e sulla base di premesse ritenute vere ma in
realtà non veritiere e molto discutibili o totalmente infondate in
alcuni casi.<br /><br />Questo non significa né negare la evidenza di
sindromi similinfluenzali (che ci sono sempre state nelle stagioni
passate), né coloro che hanno sofferto e perso cari, ma più
semplicemente ricordarsi che esiste il fenomeno della malasanità, i
protocolli sanitari piò o meno corretti e quelli fallimentari, gli
effetti iatrogeni a seguito di cure e somministrazione di farmaci,
l'effetto nocebo, ed anche la eventuale responsabilità penale colposa
per negligenza, imperizia o imprudenza, e che lacerare la società civile
suddividendola ed etichettandola in modo arbitrario in gruppi e
sottogruppi - più o meno virtuosi - oppure criminalizzare milioni di
cittadini per scelte di prudenza nell'ambito della salute, come è stato
fatto nella gestione emergenziale COVID-19, non può mai essere un
atteggiamento rispettoso dei diritti fondamentali della persona né fare
politica nel senso più nobile del termine, oltre che costituire una
violazione palese dell'articolo 3 e dell'ultimo comma dell'art. 32 della
nostra Costituzione e degli articoli 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali della Unione Europea e l'articolo 2 del TUE (Trattato sulla
Unione Europea), i quali stabiliscono che nessuna discriminazione
sociale è ammessa o tollerabile nel nostro sistema giuridico europeo. La
dignità umana deve sempre essere fatta salva e così la inclusione
sociale sempre garantita.<br /><br />Le scrivo anche perché Lei - nel Suo ruolo di Ministro della Istruzione e del Merito - <b>ricordi
ai suoi colleghi del Consiglio dei Ministri e agli altri decisori
politici, come la tutela della salute non sia la mera assenza di
malattia e infezione, ma un concetto più ampio che ha a che fare con la
salute psicofisica nella sua globalità, in tutti gli ambiti (soprattutto
in quelli relazionali e sociali).</b><br />Le scrivo per portarla al
corrente che - sulla base di testimonianza e confidenze raccolte in
privato da amici - ho saputo che presso importanti ospedali del Friuli
Venezia Giulia, al pronto soccorso, si negherebbero di notte le visite
specialistiche dell'oculista a chi ne ha bisogno per problemi agli
occhi, liquidando chi accede al pronto soccorso con "torni domani alle
ore 08.00", perché l'oculista di notte non sarebbe disponibile, o lo
sarebbe solo per casi gravissimi. È accaduto a due miei cari amici che
negli ultimi anni hanno avuto - personalmente o nella necessità di
soccorrere i figli - tali spiacevoli sorprese.<br />Per quanto mi
riguarda, posso testimoniare che visite ortodontiche specialistiche ai
bambini e agli adolescenti, nelle strutture sanitarie regionali, hanno
tempi di attesa di mesi fino anche ad un anno.<br />Trovo che - a fronte
di miliardi spesi nell'acquisto di farmaci di profilassi vaccini / sieri
genici per contrastare una sindrome similinfluenzale a bassa letalità e
bassissima mortalità come la COVID-19 (e probabilmente fraintesa nella
sua natura di definizione fagocitante) sia semplicemente scandaloso,
soprattutto quando questi farmaci profilattici non arrestano alcun tipo
di contagio (qualunque cosa esso sia). <br />Di quanto sopra, ho già
informato con una nota inviata tramite posta elettronica certificata,
sia il Ministro della Salute Prof. On. Orazio Schillaci, sia il
Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni. <br /><br />Chi scrive, due anni fa (nel corso del 2020), si fece <b>promotore con altri cittadini e genitori di una istanza nazionale in sussidiarietà orizzontale </b> - ad adesione libera e volontaria - alla attenzione del Ministero della Istruzione di allora. Con essa, ottenemmo <b>l'attenzione dell'ex Capo del Dipartimento della Protezione civile, dr. Angelo Borrelli,</b> che inoltrò con nota protocollata una delle istanze ricevute al <b>Ministro della Istruzione di allora, la onorevole Lucia Azzolina</b>,
Ministro del Governo Conte II, perché il dicastero considerasse la
importanza di un pronto ritorno degli studenti e delle studentesse in
classe, nella didattica in presenza.<br />I bambini e gli adolescenti
italiani come Lei ricorderà, hanno molto patito la gestione della fase
emergenziale vissuta nel 2020 e 2021, con grave pregiudizio di classi
già formate e del loro sviluppo psicofisico, relazionale ed affettivo di
bambini che per molti mesi sono <i>[stati, NdA] </i>lontani dai banchi
di scuola e dai loro compagni e compagne, a causa delle misure estreme
di contenimento adottate dalle Autorità italiane nel gestire la
emergenza epidemiologica del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (malattia
similinfluenzale “COVID-19”), sin dalla deliberazione da parte del
Governo dello stato di emergenza sanitaria nazionale, a decorrere dal 31
gennaio 2020, e che si è concluso il 31 marzo 2022. Bambini e bambine
che hanno già pagato negli scorsi anni un grande prezzo non solo per non
essere potuti uscire di casa per molte settimane, lontani dai propri
affetti ed amici o dalle loro passioni sportive od artistiche, ma
soprattutto per la interruzione e sospensione improvvisa di
partecipazione e contatto fisico con il loro mondo relazionale
scolastico, in presenza con insegnanti, compagni e compagne, e con tutte
le figure che abitano la scuola ed a cui erano vicini ed in qualche
relazione. <br />Per non dire poi del <b>sacrificio richiesto</b> - nel corso del 2020 - al tempo ed alla serenità delle famiglie, che già si sono fatte <b>carico
della gestione sociale e didattica a distanza dei loro figli,
trasformandosi all’occorrenza in informali assistenti scolastici non
stipendiati,</b> un ruolo che non competeva loro. Diversi Paesi europei
riaprirono le scuole ben prima di quanto fece l'Italia – o non le hanno
mai chiuse, come la Svezia – e solo il nostro Paese ha vissuto come
congelato e paralizzato in una dimensione di psicosi collettiva ed
eutanasia sociale, economica e lavorativa, a causa di severissime misure
di restrizioni alle libertà civili che nel 2020 e 2021 hanno
compromesso libertà di iniziativa economica, di lavoro, riunione e
movimento a larghi strati della popolazione italiana.<br />L'utilizzo poi del <i><b>greenpass </b></i>- certificato digitale verde COVID-19 - <b>per
accedere a servizi scolastici e/o sportivi, è stato un abuso che ci si
augura venga presto censurato e stigmatizzato da qualche tribunale
italiano, e non solo - ci si augura - dalla Corte Costituzionale
italiana e dalla Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo.</b><br /><br />La <b>classe nell’aula scolastica</b> è uno <b><i>“strumento pedagogico straordinario” </i></b>ed insostituibile, come messo in luce anche dal <b>professor Alberto Asor Rosa</b> il quale ha ricordato nel suo articolo <i>“Scuola, elogio della classe” </i>(<i>la Repubblica</i>,
8 maggio 2020), che “la comunità fisica” è “un coefficiente
indispensabile di una comunità intellettuale funzionante”. Una scuola
che è non solo trasferimento di sapere ed apprendimento di concetti,
nozioni e metodologie, ma che è anche un mondo fatto da edifici, spazi
fisici, da tante relazioni con maestri e maestre, docenti, dirigenti e
persone con diversi ruoli, come i collaboratori scolastici e chi la
scuola la pulisce e la mantiene in ordine, o chi vi cucina se esiste una
mensa scolastica interna. Persone che con i bambini ogni tanto parlano
oppure li disinfettano se si feriscono lievemente, sbucciandosi un
ginocchio. Una scuola fatta anche di abitudini e convenzioni, di colori,
odori, luci e suoni come la campanella d’inizio o fine lezioni. Una
scuola fatta da divise come i grembiuli, da regole come alzare la mano
per avere la parola, o confidarsi o parlare di nascosto con l’amico
compagno di banco. Una scuola fatta da riti collettivi e stagioni, fatta
di corpi che si incontrano, si salutano, si sfiorano, si abbracciano o
tengono per mano, corpi in presenza che giocano o bisticciano fra i
banchi, di corpi in silenzio ma impegnati durante una verifica in aula,
di corpi in movimento che si inseguono nei giochi praticati nel cortile,
lungo i corridoi, e che comunicano per la maggior parte non
verbalmente, perché la scuola è costituita non solo dai processi
cognitivi di apprendimento e didattici <i>tout court,</i> oppure da una
relazione verbale docente-alunno, ma da una miriade di sfumature e di
comunicazione a più livelli all’interno di una comunità, soprattutto in
presenza, cioè negli spazi fisici e relazionali di prossemica, cinesica e
ritualità.<br />Spazi di contatto e di laboratorio, di aiuto fisico e
“presenza”, non possibili in una didattica a distanza e telematica ove
uno sguardo, una mano sulla spalla, una smorfia, un bonario rimprovero
della maestra od un suo sorriso, abitano la scuola fisicamente con
dignità e sono a volte elementi catalizzatori della crescita infantile,
puberale ed adolescenziale.<br /><br />Quanto accaduto in merito al <b>presunto e preteso obbligo di portare e indossare le mascherine di protezione al banco scolastico </b>a
partire dal novembre 2020, da parte di bambini e adolescenti della
scuola primaria e secondaria, è stato semplicemente scandoloso: milioni
di scolari, studenti e studentesse, sono stati costretti per otto ore al
giorno a indossare una mascherina al banco scolastico, <b>nonostante la rima buccale di un metro, e la loro posizione statica</b>. Un presunto e preteso obbligo normativo che è stato protratto e invocato dalle Autorità fino all'inizio della estate 2022. <br />Questo <b>illogico prolungamento della misura restrittiva della libertà personale decisa dalle Autorità </b>(con
pregiudizio della salute individuale e collettiva di milioni di minori)
è stata da noi denunciata - nella sostanza dei fatti - nell'<b>esposto-denuncia depositato in Procura ad Udine nell'aprile 2022</b>
(qui in allegato il testo), ed inviato per conoscenza alla Corte Penale
Internazionale dell'Aja per possibili crimini contro la umanità, in
quanto - fra tutti i possibili illeciti penali ed abusi computi contro i
diritti civili ed umani da parte delle Autorità - le mascherine
prescritte ai minori al banco scolastico, si potevano già
tranquillamente rimuovere nei mesi di settembre ed ottobre 2020, per
riconoscimento da parte del Ministero della Istruzione della <b>cosiddetta distinzione fra posizione statica in rima buccale di 1 metro e condizione dinamica di assembramento.</b> <br />Questa distinzione fu determinata da <b>precisi
protocolli e linee guida d'intesa siglati a fine estate 2020, approvati
e fatti propri e salvi dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.</b> Protocolli poi <b>inspiegabilmente disattesi di punto
in bianco e traditi dalle stesse Autorità che hanno "scalato" la misura
in una declinazione più restrittiva</b> nella gestione sanitaria
emergenziale, con l'avallo del CTS il quale nondimeno non aveva proposto
la misura (si evince dai verbali CTS e dal carteggio PEC fra il Capo
Dipartimento del Ministero della Istruzione di allora ed il
sottoscritto, carteggio che ho divulgato pubblicamente), ma ne aveva
riconosciuta la validità una volta proposta dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute, il 3 novembre 2020
con apposito DPCM.<br />Quest'ultimo DPCM di novembre 2020 ed i successivi
firmati dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro della Salute
Speranza, risultavano ambigui nel testo, poiché in essi non si
distingueva fra la condizione dinamica di assembramento e la posizione
statica al banco scolastico (in rima buccale di 1 metro fra alunno ed
alunno, seduti in aula durante le lezioni), come invece si era fatto con
i protocolli d'intesa siglati dai Ministeri nella estate 2020, sentito
anche il CTS) sempre fatti salvi dai decreti legge emergenziali,
protocolli che con buon senso, avevano tenuto conto di tanti fattori
nella valutazione del rapporto beneficio/rischio di una eventuale
imposizione delle mascherine a bambini ed adolescenti, per così tante
ore al giorno. <br />Per questo era stato deciso nell'estate 2020 dalle
Autorità che le mascherine potevano essere rimosse una volta seduti al
banco scolastico, distanziati (ed allora si era in pieno stato di
emergenza nazionale, sic!).<br />Il DPCM del 3 novembre 2020 aveva
sollevato perplessità all'interno dello stesso Ministero della
Istruzione che allora rivolse un interrogativo al CTS, per avere
delucidazioni su come applicare la ordinanza extra ordinem della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CTS valutò positivamente la
misura di "scalare" la restrizione ed imposizione della mascherina per
tutto il tempo trascorso a scuola, anche se emerse che non fu una
decisione presa da loro, ma dalle Autorità (rimanendo nel non detto e
non esplicito). <br />Ancora a maggio e giugno 2022 addirittura si è vissuti nella <b>paradossale
situazione giuridica in cui in assenza di stato emergenziale nazionale
(terminato il 31 marzo 2022) non si ammetteva la palese non
proporzionalità della misura adottata a suo tempo, già eccessivamente
restrittiva allora contro ogni buon senso, violando in modo
intollerabile non soltanto i principi di ragionevolezza e
proporzionalità a cui la P.A. deve attenersi </b>- per non parlare dei <b>diritti fondamentali e dei principi costituzionali</b>
- ma soprattutto gli art. 1-2-3-21 ed in particolare l'articolo 52
della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE), la
quale è legge vigente e di rango superiore alle leggi nazionali interne
degli Stati UE. <br />Come nazione e popolo abbiamo vissuto una <b>totale condizione di aberrazione della logica e del diritto.</b> Una vera e propria eversione dell'ordine costituito con <b>grave pregiudizio dei plurimi diritti soggettivi dei minori</b>,
di cui nemmeno i parlamentari della Precedente Legislatura sembrano
essersi resi conto - scollegati dalla realtà dei fatti e dalla
conoscenza dei pregressi provvedimenti e dello "scalare" delle misure
emergenziali - nei loro irragionevoli provvedimenti attuali di
emendamento ai decreti legge che sono stati figli di una ossessione per
il "contagio" su cui però loro stessi ignorano - o fingono di ignorare -
che è costruito sulla assenza di test diagnostici validati e
affidabili.<br />La narrazione pandemica è mistificante e ha impedito ed
impedisce - nel suo reiterarsi ossessivo da parte di mass medica
totalmente acritici o poco critici - di riconoscere i <b>gravi danni
allo sviluppo psicofisico di milioni di bambini ed adolescenti inflitti
dall'impatto di misure emergenziali imposte oltre ogni limite temporale
tollerabile, non proporzionali e divenute totalmente inutili e dannose
sin dal novembre 2020.</b><br />La magistratura inquirente ha il dovere di
intervenire ma gli stessi dirigenti scolastici - ancora prima del
giudice adito- hanno il diritto-dovere di disapplicare normative
nazionali in contrasto con norme europee di rango superiore e che
producono effetti diretti. <br /><br />Fare una seria politica sanitaria
significa assicurare risorse umane preparate, medicina del territorio,
più posti letto, riaprire gli ospedali chiusi e soprattutto garantire la
indipendenza di giudizio del medico, senza ricatti in base alle proprie
scelte di salute. Negli ultimi due anni, la indipendenza di giudizio
del medico e la <b>alleanza medico-paziente deontologicamente fondata,</b> è stata compromessa da una <b>narrativa emergenziale dai toni violentissimi, di allarmismo sociale e lesiva di plurimi diritti soggettivi. </b><br />Quando
poi tanti cittadini portano agli atti della magistratura inquirente
evidenze documentali poco note, ed evidenze di risposte vaghe oppure di
condotta omissiva di <b>vertici sanitari interpellati formalmente nell'ambito della FOIA (Freedom of Information Act) </b>introdotta con <b>decreto legislativo n. 97 del 2016</b>
- parte integrante del processo di riforma della P.A. definito dalla
legge 7 agosto 2015, n. 124. - ecco che allora il tutto assume
prospettive inquietanti su cui i cittadini hanno diritto di essere
vigili e avere risposte, e <b>i decisori politici hanno il
diritto-dovere, anche morale non solo istituzionale, di riflettere e
rivalutare il loro pregresso agire e la loro postura analitica, anche in
vista di problematiche future analoghe che potrebbero coinvolgerli
nuovamente in una indebita compressione dei diritti civili e umani,
tutelati costituzionalmente e anche dal diritto eurounitario e
internazionale più in generale.</b><br /><br />La stagione delle "libertà
autorizzate" e di una <b>compressione indebita e intollerabile dei diritti
fondamentali della persona umana</b> - esercitata da uno Stato leviatano e
schimittiano - non deve più verificarsi. <br />Questo è il mio auspicio e
quello di tanti cittadini, imprenditori e onesti lavoratori che sono
stati ricattati nel corso degli anni 2020, 2021 e parte del 2022,
<b>discriminati nella vita sociale e nel mondo del lavoro, dello studio e
dello sport, con una violenza legalizzata da parte delle Istituzioni,
che raramente si è vista nella storia recente. </b><br />Tanti hanno aperto
gli occhi negli ultimi mesi. Altri ancora hanno intuito che qualcosa di
strano è accaduto. Molti ancora non si rendono conto.Il recente scandalo
internazionale - con la audizione del <b>dirigente della Pfizer</b> presso il <b>Parlamento Europeo</b>, <b>interpellato dall'Eurodeputato Rob Roos (10 ottobre 2022, Sala Altiero Spinelli, 3G2, Bruxelles, Parlamento Europeo)</b> - parla da solo ed è disarmante, ma esso è stato anticipato indirettamente proprio nel nostro esposto-denuncia. <br /><br />Proprio
perché confido nella Sua attenzione e responsabilità come Ministro
della Istruzione e del Merito della Repubblica italiana - e so che
saprà senza dubbio ponderare il contributo qui portato e condividerlo
con i Vostri collaboratori all'occorrenza - allego alla presente:<br /> <br />* una mia recente pubblicazione scritta con il Professor Lorenzo Maria Pacini, <b>saggio bioetico-giuridico</b> sulla rivista di scienze giuridiche <b><i>Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale </i></b>(Aracne Editrice), dato alle stampe sulle pagg. 175-208 del numero 71 di maggio-agosto 2022, e focalizzato sulla <b>problematica della libertà di scelta e di un eventuale obbligo vaccinale nell'ambito della gestione emergenziale pandemica </b>denominata COVID-19, dovuta al "novello virus" SARS-CoV-2;<br /><br />* il <b>testo dell'esposto-denuncia sottoscritto da 120 cittadini e una associazione</b>
e che io stesso ho contribuito a realizzare - assieme a un legale e
altri cittadini di tutta Italia, corredandolo di 14 allegati -
depositato nell'aprile 2022 dal nostro avvocato di fiducia, a seguito
del quale la Procura della Repubblica di Udine ha aperto un fascicolo
trasferito alla Procura della Repubblica di Roma per competenza
territoriale;<br /><br />* <b>la comunicazione - datata 09 settembre 2022 -
della Procura della Repubblica di Udine alla attenzione del nostro
avvocato di fiducia, con la quale la Procura informa dell'apertura del
fascicolo;<br /></b><br />Allego anche alla presente - qui di seguito, oltre
alla mia carta di identità essendo la presente una istanza - il testo
di un messaggio condiviso con cui io e alcune cittadine italiane abbiamo
dato notizia dell'apertura di questo fascicolo giudiziario.<br /><br />Ringraziandola per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti<br /><br />Dr. Luca Scantamburlo<br /><span style="font-size: x-small;">21 novembre 2022, XXXXXXXXXX</span><br /><br />indirizzo: XXXXXXXXXXXX<br /> XXXXXXXXXXXX<br /></p><p style="text-align: justify;"><br /><br />COVID-19 E GESTIONE EMERGENZIALE SANITARIA:<br />INDAGINI APERTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI UDINE, TRASFERITE A ROMA<br /><br />L’Avvocato
Michele Rodaro, dopo interrogazione al casellario giudiziario della
Procura della Repubblica di Udine, ha avuto risposta in merito
all’esposto-denuncia da noi depositato tramite lo stesso avvocato – che
ha autenticato le firme di 120 cittadini e del rappresentante legale
dell’associazione UHRTA di Trieste – nell’aprile 2022.<br />Il Procuratore
aggiunto della Procura della Repubblica di Udine, dr.ssa Claudia
Danelon, lo ha informato che a seguito dell’esposto-denuncia è stato
aperto il procedimento nr. 568/2022 iscritto a A.N.C.R. e trasferito per
competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma in data
19/04/2022, cioè cinque giorni dopo il deposito del 14/04/2022.<br /><br />Ciò
significa che la magistratura non ha autoarchiviato il corposo e
circostanziato nostro esposto-denuncia (consta di 40 pagine circa e 14
allegati) ma ha ritenuto – seppur non individuando sinora ipotesi di
reato – approfondire la questione, aprendo un fascicolo giudiziario e
trasferendolo per competenza territoriale alla Procura di Roma.<br />Prossimamente
cercheremo di appurare se i PM inquirenti di Roma hanno individuato dei
profili penali e se la nostra denuncia in fascicolo è stata accorpata a
indagini penali già esistenti sulla medesima questione.<br /><br />Si fa
presente al pubblico e alle autorità locali e nazionali, compresi gli
ordini e le associazioni di categoria professionali nonché alle
associazioni culturali e medico-scientifiche, che abbiamo denunciato
alla magistratura inquirente chiedendo di accertare se effettivamente
sussista quanto segue:<br /><br />A) mancanza di evidenza documentale di
isolamento fisico del virus SARS-CoV-2 in possesso delle istituzioni
italiane (diverso dal sequenziamento genetico, con riferimento a banche
dati in Rete), cosa che si evince già da pregresse istanze FOIA ai
vertici sanitari che attualmente sono in condotta omissiva oppure
forniscono risposte vaghe e prive di documentazione dirimente;<br /><br />B)
mancanza di gold standard di riferimento del cosiddetto tampone e,
dunque, conferma della sua totale inaffidabilità come unico criterio
diagnostico valido (da cui la necessita del suo abbandono come criterio
statistico-epidemiologico), perché ha consentito una natura fagocitante
della definizione di COVID-19, malattia divenuta una sorta di rete a
strascico che intercetta fenomeni influenzali diversi da quello cercato,
inclusi banali raffreddori e classiche malattie respiratorie di
stagione, alterando le statistiche sul numero degli infetti e dei
cosiddetti contagi;<br /><br />C) mancanza dell’effetto di arresto di
contagio del virus SARS-CoV-2 nell’utilizzo dei farmaci profilattici
“vaccini” autorizzati in modalità condizionata – come ammesso dalla
stessa EMA (Agenzia Europea del Farmaco) sul proprio sito web
istituzionale – e dunque illogicità e incongruenza rispetto alle
normative vigenti, che dispongono un’imposizione di sostanze
farmaceutiche al fine di interrompere la diffusione del virus SARS-CoV-2
(quando questi “vaccini”, se funzionano, operano soltanto una mera
riduzione di sintomi COVID-19 – tutta da accertare e solo in ipotesi –
ma non un arresto di “contagio”, qualunque cosa esso sia);<br /><br />D)
presenza di composti solidi estranei di nanoparticolato e
microparticolato inorganico all’interno di questi “vaccini” (siano essi
sieri genici oppure no), già accertata in passato come inquinanti, ma
oggi di natura addirittura nanotecnologica.<br /><br />Si auspica cosi che
vengano disposte indagini approfondite su questi fatti e responsabilità,
ivi compresa una responsabilità penale colposa per negligenza,
imperizia o imprudenza, oppure delittuosa qualora vi sia un deliberato
tentativo di attentare alla salute individuale e pubblica della
popolazione.<br />Ciò detto, in ultima analisi si invitano tutti i
decisori politici e tutti i funzionari pubblici a ridimensionare il
clima di allarmismo sociale psico-pandemico che ancora oggi, nonostante
lo stato di emergenza sanitaria nazionale sia terminato in data 31 marzo
2022, continua a turbare l’opinione pubblica e tenta di evocare scenari
di allarme infondati, privi di qualunque base ius-formalistica che
possa legittimarli.<br /><br />FIRMATO<br />I cittadini promotori dell’esposto-denuncia collettivo<br /><br /><i>Luca Scantamburlo<br />Barbara Todisco<br />Stefania Marchesini<br />Tiziana Collazuol</i><br /><br /><span style="font-size: x-small;">4 ottobre 2022</span><br /><br />fonte<br /><a href="https://11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com/2022/04/16/covid-19-ed-esposto-denuncia-da-depositare-in-procura-per-avere-giustizia/ " target="_blank">https://11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com/2022/04/16/covid-19-ed-esposto-denuncia-da-depositare-in-procura-per-avere-giustizia/
</a><br /></p><span style="font-size: x-small;">PHOTO CREDITS<br />Bambini multicolori, dipinti a mano, Pexels.com, 2018</span>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-4682651950028450902022-11-21T03:50:00.004-08:002022-11-21T04:10:20.950-08:00ISTANZA AL MINISTRO DELLA SALUTE, PROFESSOR ORAZIO SCHILLACI: COMUNICAZIONE DI APERTURA FASCICOLO GIUDIZIARIO, PROCURA DI UDINE E ROMA, SULLA GESTIONE EMERGENZIALE COVID-19<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIJwXp0ZKmraTO0iQBXKXKm9hNUsQlzPvuY26Jw1d4feSJOy62y6fjPTIAKBsp-fIDxSl36Gu0qp4RfqrwSxXsKfBIw1Gm9pDaajC32rvPxABahuMyFSPQUjSUBOZzFfyuck-2oTFD7vxXRcF8EPurdHK766x38Mq47UGKFFZ2-N03gkqVxWX-ESp/s2365/pexels-photo-3944752.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2365" data-original-width="1600" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIJwXp0ZKmraTO0iQBXKXKm9hNUsQlzPvuY26Jw1d4feSJOy62y6fjPTIAKBsp-fIDxSl36Gu0qp4RfqrwSxXsKfBIw1Gm9pDaajC32rvPxABahuMyFSPQUjSUBOZzFfyuck-2oTFD7vxXRcF8EPurdHK766x38Mq47UGKFFZ2-N03gkqVxWX-ESp/w270-h400/pexels-photo-3944752.jpeg" width="270" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: left;"> </span><b style="text-align: left;">Al Ministro della Salute, prof. Orazio SCHILLACI</b></div><p> Al Segretario generale: dott. Giovanni Leonardi, del Ministro della Salute <br /> Sede Centrale - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, via PEC, posta certificata</p><p>e p.c. Al <b>Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</b><br />FEDRIGA, dottor Massimilano, via email </p><p>e p.c. Alla<b> Conferenza Stato-Regioni, </b>via PEC, posta certificata <br />Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, <br />le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano</p><p>e p.c. al <b>Consiglio Regionale della Regione Autonoma FVG</b>, via PEC, posta certificata </p><p style="text-align: justify;"><b>OGGETTO: ISTANZA ai sensi del IV comma art. 118 Cost. - comunicazione di pubblicazione di scienze giuridiche - esposto denuncia alla Autorità Giudiziaria sulla gestione emergenziale sanitaria COVID-19 e apertura di fascicolo</b></p><p><b><i>Gentilissimo Ministro Professore, ORAZIO SCHILLACI<br />Ministero della Salute, SEGRETARIATO GENERALE del Ministro </i></b></p><p style="text-align: justify;">risiedo e lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia da diversi anni. Con la presente chi scrive non si pone in vis polemica nei Suoi confronti ma in un atteggiamento costruttivo e nel più autentico significato costituzionale di fecondo dialogo fra cittadino e pubblica amministrazione, così come già espresso dal IV comma dell'articolo 118, disposto della Costituzione della Repubblica che attiene al principio di sussidiarietà orizzontale con cui i cittadini - in forma singola o associata - possono affiancarsi alla Pubblica Amministrazione e fare proposte e dare suggerimenti nell'interesse generale.</p><p style="text-align: justify;">Ora, proprio partendo dal fatto che Lei è subentrato in posizione apicale di un dicastero molto scomodo, e partendo dal fatto che Lei agirà in buona fede in scienza e coscienza nel decidere in leale collaborazione con il Governo e lo Stato (ricordiamo ad esempio la lunga serie di DPCM - nella loro veste di ordinanze extra ordinem - dell'anno 2020, assieme a un abuso della decretazione di urgenza che caratterizzarono il primo e secondo anno di gestione emergenziale sanitaria COVID-19, da cui il nuovo Governo Meloni 2022 sta prendendo e ha preso le distanze anche con dichiarazione di intenti in Parlamento) con il fine della tutela della salute individuale e collettiva, e proprio rendendomi conto che anche Lei potrebbe in futuro prendere decisioni difficili in momenti sociali e politici estremi e circostanze inusitate per un decisore politico, voglio aiutarLa a comprendere che Lei - come tanti altri funzionari pubblici in posizione apicale - potreste essere condotti fuori strada da una gestione sanitaria istituzionale che nel recente passato si è basata su una narrazione mistificante e fuorviante e sulla base di premesse ritenute vere ma in realtà non veritiere e molto discutibili o totalmente infondate in alcuni casi.</p><p style="text-align: justify;">Questo non significa né negare la evidenza di sindromi similinfluenzali (che ci sono sempre state nelle stagioni passate), né coloro che hanno sofferto e perso cari, ma più semplicemente ricordarsi che esiste il fenomeno della malasanità, i protocolli sanitari piò o meno corretti e quelli fallimentari, gli effetti iatrogeni a seguito di cure e somministrazione di farmaci, l'effetto nocebo, ed anche la eventuale responsabilità penale colposa per negligenza, imperizia o imprudenza, e che lacerare la società civile suddividendola ed etichettandola in modo arbitrario in gruppi e sottogruppi - più o meno virtuosi - oppure criminalizzare milioni di cittadini per scelte di prudenza nell'ambito della salute, come è stato fatto nella gestione emergenziale COVID-19, non può mai essere un atteggiamento rispettoso dei diritti fondamentali della persona né fare politica nel senso più nobile del termine, oltre che costituire una violazione palese dell'articolo 3 e dell'ultimo comma dell'art. 32 della nostra Costituzione e degli articoli 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e l'articolo 2 del TUE (Trattato sulla Unione Europea), i quali stabiliscono che nessuna discriminazione sociale è ammessa o tollerabile nel nostro sistema giuridico europeo. La dignità umana deve sempre essere fatta salva e così la inclusione sociale sempre garantita.</p><p style="text-align: justify;">Le scrivo anche perché Lei - nel Suo ruolo di Ministro della Salute - ricordi ai suoi colleghi del Consiglio dei Ministri e agli altri decisori politici, come la tutela della salute non sia la mera assenza di malattia e infezione, ma un concetto più ampio che ha a che fare con la salute psicofisica nella sua globalità, in tutti gli ambiti (soprattutto in quelli relazionali e sociali).</p><p style="text-align: justify;">Le scrivo per portarla al corrente che - sulla base di testimonianza e confidenze raccolte in privato da amici - ho saputo che presso importanti ospedali del Friuli Venezia Giulia, al pronto soccorso, si negherebbero di notte le visite specialistiche dell'oculista a chi ne ha bisogno per problemi agli occhi, liquidando chi accede al pronto soccorso con "torni domani alle ore 08.00", perché l'oculista di notte non sarebbe disponibile, o lo sarebbe solo per casi gravissimi. È accaduto a due miei cari amici che negli ultimi anni hanno avuto - personalmente o nella necessità di soccorrere i figli - tali spiacevoli sorprese. Per quanto mi riguarda, posso testimoniare che visite ortodontiche specialistiche ai bambini e agli adolescenti, nelle strutture sanitarie regionali, hanno tempi di attesa di mesi fino anche ad un anno.</p><p style="text-align: justify;">Trovo che - a fronte di miliardi spesi nell'acquisto di farmaci di profilassi vaccini / sieri genici per contrastare una sindrome similinfluenzale a bassa letalità e bassissima mortalità come la COVID-19 (e probabilmente fraintesa nella sua natura di definizione fagocitante) sia semplicemente scandaloso, soprattutto quando questi farmaci profilattici non arrestano alcun tipo di contagio (qualunque cosa esso sia). </p><p style="text-align: justify;">Fare una seria politica sanitaria significa assicurare risorse umane preparate, medicina del territorio, più posti letto, riaprire gli ospedali chiusi e soprattutto garantire la indipendenza di giudizio del medico, senza ricatti in base alle proprie scelte di salute. Negli ultimi due anni, la indipendenza di giudizio del medico e la alleanza medico-paziente deontologicamente fondata, è stata compromessa da una narrativa emergenziale dai toni violentissimi, di allarmismo sociale e lesiva di plurimi diritti soggettivi. </p><p style="text-align: justify;">Quando poi tanti cittadini portano agli atti della magistratura inquirente evidenze documentali poco note, ed evidenze di risposte vaghe oppure di condotta omissiva di vertici sanitari interpellati formalmente nell'ambito della FOIA (Freedom of Information Act) introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016 - parte integrante del processo di riforma della P.A. definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 - ecco che allora il tutto assume prospettive inquietanti su cui i cittadini hanno diritto di essere vigili e avere risposte, e i decisori politici hanno il diritto-dovere, anche morale non solo istituzionale, di riflettere e rivalutare il loro pregresso agire e la loro postura analitica, anche in vista di problematiche future analoghe che potrebbero coinvolgerli nuovamente in una indebita compressione dei diritti civili e umani, tutelati costituzionalmente e anche dal diritto eurounitario e internazionale più in generale.</p><p style="text-align: justify;">La stagione delle "libertà autorizzate" e di una compressione indebita e intollerabile dei diritti fondamentali della persona umana - esercitata da uno Stato leviatano e schimittiano - non deve più verificarsi. Questo è il mio auspicio e quello di tanti cittadini, imprenditori e onesti lavoratori che sono stati ricattati nel corso degli anni 2020, 2021 e parte del 2022, discriminati nella vita sociale e nel mondo del lavoro, dello studio e dello sport, con una violenza legalizzata da parte delle Istituzioni, che raramente si è vista nella storia recente. </p><p style="text-align: justify;">Tanti hanno aperto gli occhi negli ultimi mesi. Altri ancora hanno intuito che qualcosa di strano è accaduto. Molti ancora non si rendono conto. Il recente scandalo internazionale - con la audizione del dirigente della Pfizer presso il Parlamento Europeo, interpellato dall'Eurodeputato Rob Roos - parla da solo ed è disarmante, ma esso è stato anticipato indirettamente proprio nel nostro esposto-denuncia.</p><p style="text-align: justify;">Proprio perché confido nella Sua attenzione e responsabilità come Ministro della Salute della Repubblica italiana - e so che saprà senza dubbio ponderare il contributo qui portato e condividerlo con i Vostri collaboratori all'occorrenza - allego alla presente:</p><p style="text-align: justify;"> * una mia recente pubblicazione scritta con il Professor Lorenzo Maria Pacini, saggio bioetico-giuridico sulla rivista di scienze giuridiche <i>Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale </i>(Aracne Editrice), dato alle stampe sulle pagg. 175-208 del numero 71 di maggio-agosto 2022, e focalizzato sulla problematica della libertà di scelta e di un eventuale obbligo vaccinale nell'ambito della gestione emergenziale pandemica denominata COVID-19, dovuta al "novello virus" SARS-CoV-2;</p><p style="text-align: justify;">* il testo dell'esposto-denuncia sottoscritto da 120 cittadini e una associazione e che io stesso ho contribuito a realizzare - assieme a un legale e altri cittadini di tutta Italia, corredandolo di 14 allegati - depositato nell'aprile 2022 dal nostro avvocato di fiducia, a seguito del quale la Procura della Repubblica di Udine ha aperto un fascicolo trasferito alla Procura della Repubblica di Roma per competenza territoriale;</p><p style="text-align: justify;">* la comunicazione - datata 09 settembre 2022 - della Procura della Repubblica di Udine alla attenzione del nostro avvocato di fiducia, con la quale la Procura informa dell'apertura del fascicolo;</p><p style="text-align: justify;">Allego anche alla presente - qui di seguito, oltre alla mia carta di identità essendo la presente una istanza - il testo di un messaggio condiviso con cui io e alcune cittadine italiane abbiamo dato notizia dell'apertura di questo fascicolo giudiziario.</p><p style="text-align: justify;">Ringraziandola per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti</p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><i>Dr. Luca Scantamburlo</i></span></p><p><span style="font-size: x-small;">21 novembre 2022, XXX XXXXXXXX (UD)</span></p><p><br /></p><h4 style="text-align: left;">COVID-19 E GESTIONE EMERGENZIALE SANITARIA:<br />INDAGINI APERTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI UDINE, <br />TRASFERITE A ROMA</h4><p style="text-align: justify;">L’Avvocato Michele Rodaro, dopo interrogazione al casellario giudiziario della Procura della Repubblica di Udine, ha avuto risposta in merito all’esposto-denuncia da noi depositato tramite lo stesso avvocato – che ha autenticato le firme di 120 cittadini e del rappresentante legale dell’associazione UHRTA di Trieste – nell’aprile 2022.</p><p style="text-align: justify;">Il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Udine, dr.ssa Claudia Danelon, lo ha informato che a seguito dell’esposto-denuncia è stato aperto il procedimento nr. 568/2022 iscritto a A.N.C.R. e trasferito per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma in data 19/04/2022, cioè cinque giorni dopo il deposito del 14/04/2022.</p><p style="text-align: justify;">Ciò significa che la magistratura non ha autoarchiviato il corposo e circostanziato nostro esposto-denuncia (consta di 40 pagine circa e 14 allegati) ma ha ritenuto – seppur non individuando sinora ipotesi di reato – approfondire la questione, aprendo un fascicolo giudiziario e trasferendolo per competenza territoriale alla Procura di Roma.</p><p style="text-align: justify;">Prossimamente cercheremo di appurare se i PM inquirenti di Roma hanno individuato dei profili penali e se la nostra denuncia in fascicolo è stata accorpata a indagini penali già esistenti sulla medesima questione.</p><p style="text-align: justify;">Si fa presente al pubblico e alle autorità locali e nazionali, compresi gli ordini e le associazioni di categoria professionali nonché alle associazioni culturali e medico-scientifiche, che abbiamo denunciato alla magistratura inquirente chiedendo di accertare se effettivamente sussista quanto segue:</p><p style="text-align: justify;">A) mancanza di evidenza documentale di isolamento fisico del virus SARS-CoV-2 in possesso delle istituzioni italiane (diverso dal sequenziamento genetico, con riferimento a banche dati in Rete), cosa che si evince già da pregresse istanze FOIA ai vertici sanitari che attualmente sono in condotta omissiva oppure forniscono risposte vaghe e prive di documentazione dirimente;</p><p style="text-align: justify;">B) mancanza di gold standard di riferimento del cosiddetto tampone e, dunque, conferma della sua totale inaffidabilità come unico criterio diagnostico valido (da cui la necessita del suo abbandono come criterio statistico-epidemiologico), perché ha consentito una natura fagocitante della definizione di COVID-19, malattia divenuta una sorta di rete a strascico che intercetta fenomeni influenzali diversi da quello cercato, inclusi banali raffreddori e classiche malattie respiratorie di stagione, alterando le statistiche sul numero degli infetti e dei cosiddetti contagi;</p><p style="text-align: justify;">C) mancanza dell’effetto di arresto di contagio del virus SARS-CoV-2 nell’utilizzo dei farmaci profilattici “vaccini” autorizzati in modalità condizionata – come ammesso dalla stessa EMA (Agenzia Europea del Farmaco) sul proprio sito web istituzionale – e dunque illogicità e incongruenza rispetto alle normative vigenti, che dispongono un’imposizione di sostanze farmaceutiche al fine di interrompere la diffusione del virus SARS-CoV-2 (quando questi “vaccini”, se funzionano, operano soltanto una mera riduzione di sintomi COVID-19 – tutta da accertare e solo in ipotesi – ma non un arresto di “contagio”, qualunque cosa esso sia);</p><p style="text-align: justify;">D) presenza di composti solidi estranei di nanoparticolato e microparticolato inorganico all’interno di questi “vaccini” (siano essi sieri genici oppure no), già accertata in passato come inquinanti, ma oggi di natura addirittura nanotecnologica.</p><p style="text-align: justify;">Si auspica cosi che vengano disposte indagini approfondite su questi fatti e responsabilità, ivi compresa una responsabilità penale colposa per negligenza, imperizia o imprudenza, oppure delittuosa qualora vi sia un deliberato tentativo di attentare alla salute individuale e pubblica della popolazione.</p><p style="text-align: justify;">Ciò detto, in ultima analisi si invitano tutti i decisori politici e tutti i funzionari pubblici a ridimensionare il clima di allarmismo sociale psico-pandemico che ancora oggi, nonostante lo stato di emergenza sanitaria nazionale sia terminato in data 31 marzo 2022, continua a turbare l’opinione pubblica e tenta di evocare scenari di allarme infondati, privi di qualunque base ius-formalistica che possa legittimarli.</p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">FIRMATO</span></p><p>I cittadini promotori dell’esposto-denuncia collettivo</p><p><i>Luca Scantamburlo</i></p><p><i>Barbara Todisco</i></p><p><i>Stefania Marchesini</i></p><p><i>Tiziana Collazuol</i></p><p><span style="font-size: x-small;">4 ottobre 2022</span></p><p><br /></p><p>fonte</p><p><a href="https://11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com/2022/04/16/covid-19-ed-esposto-denuncia-da-depositare-in-procura-per-avere-giustizia">https://11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com/2022/04/16/covid-19-ed-esposto-denuncia-da-depositare-in-procura-per-avere-giustizia</a>/</p><p><br /></p><p></p><h4 style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">PHOTO CREDITS</span></h4><span style="font-size: x-small;">Foto di Josh Hild, "Mano che tocca il vetro" <i>Pexels.com</i></span><p></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-7840380208184010842022-11-01T11:07:00.011-07:002022-11-01T23:06:17.055-07:00RICORDANDO GIULIETTO CHIESA: IL RISCHIO DELLA TERZA GUERRA MONDIALE, FRA MENZOGNE E GENOCIDI, FRA LIBERTÀ E SCHIAVITÙ<p style="text-align: center;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaL-v9UdlLg7yZ7JIAqTJEvqvzQ-25W0DC60Pu07QwcY8MQ4vJEINlSZ9RWdi3DYRrML35N5MFjMU5my2nRBgbdlcwalX2_mGZOGvRYgWMD7pHG2KlcTQa8SV0JefevTLC5xuZBX_-JzV6vT9ZsWjJpx0Ic7VTY1Ovy9aQjW63J-sHbMBC24YjaRW/s1000/giuliettochiesa_buja_febbraio2016.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="677" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaL-v9UdlLg7yZ7JIAqTJEvqvzQ-25W0DC60Pu07QwcY8MQ4vJEINlSZ9RWdi3DYRrML35N5MFjMU5my2nRBgbdlcwalX2_mGZOGvRYgWMD7pHG2KlcTQa8SV0JefevTLC5xuZBX_-JzV6vT9ZsWjJpx0Ic7VTY1Ovy9aQjW63J-sHbMBC24YjaRW/w271-h400/giuliettochiesa_buja_febbraio2016.jpg" width="271" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">La locandina qui riprodotta sembra attuale, concepita e realizzata in questi drammatici mesi in cui tanto sangue è stato versato in Ucraina ma non dal febbraio 2022 - inizio della Operazione Militare Speciale della Federazione Russa - ma sin dal 2014, anno in cui un golpe rovesciò il legittimo Governo di Kiev ed iniziò un sanguinoso conflitto civile nel Donbass russofono della Ucraina, con migliaia di morti anche fra i civili (donne e bambini compresi). <br />Nondimeno, questa locandina non è recente ma risale al <b>28</b> <b>febbraio 2016</b> e fu realizzata in occasione di un incontro culturale e di dibattito che vide la presenza di <b>Giulietto Chiesa</b> in Friuli Venezia Giulia nella località di <b>Buja</b> (Udine) presso la Casa della Gioventù. Chiesa fu relatore in quel giorno di quasi sette anni fa. <br />G. Chiesa (Acqui Terme, 4 settembre 1940 - Roma, 26 aprile 2020) è stato un giornalista italiano, uomo politico e saggista, e fu corrispondente da Mosca per tanti anni ai tempi della esistenza della Unione Sovietica. <br />Io incontrai per la prima volta Giulietto Chiesa nel giugno 2006 nella laguna di Venezia, presso l'<b>Isola di San Servolo</b> dove si tenne a quel tempo un <b>seminario dedicato al ruolo dei mass media nel rapporto fra cittadini e potere</b>, seminario a cui io partecipai come <b>giornalista pubblicista accreditato</b>. Gli parlai brevemente in privato mentre Chiesa era - seduto al bar - in compagnia di <b>Mikhail Gorbaciov,</b> già Segretario Generale del Comitato del Partito Comunista dell'URSS e poi Presidente dell'URSS fino alla sua dissoluzione. Gorbaciov è morto lo scorso agosto 2022 all'età di 91 anni. Con l'ex leader del Cremlino e Premio Nobel per la Pace, io ebbi poi una vivace e molto interessante conversazione pubblica durante la conferenza stampa che egli concesse in quella occasione.</p><p style="text-align: justify;">Giulietto Chiesa era un giornalista serio che ascoltava le opinioni degli altri senza pregiudizio, pur avendo le sue personali idee. Nel corso degli anni - soprattutto dopo la sua inchiesta giornalistica denominata<i><b> Zero - Inchiesta sull'11 settembre</b></i> sul disastro aereo delle Twin Towers di New York City e sull'incidente al Pentagono (attentati "terroristici" del settembre 2001 attribuiti ad Osama Bin Laden ma che Chiesa dimostrò essere nel suo dossier una versione falsa e piena di incongruenze) e la sua esperienza con Pandora TV - era cambiato: molto più vicino alle persone e seriamente preoccupato per l'avvenire del mondo e della umanità.</p><p style="text-align: justify;">Lo rividi dieci anni più tardi nel febbraio 2016 a Buja (UD), nell'incontro che ho ricordato all'inizio di questo scritto: un incontro aperto alla cittadinanza e a cui mi recai in compagnia di amici. Egli aveva oramai abbandonato certe visioni politiche ed ideologiche del Novecento che aveva abbracciato in gioventù e nel corso della sua carriera giornalistica e professionale da inviato a Mosca. <br />A Buja nel febbraio 2016 Chiesa parlò del <b>rischio dello scoppio di una terza guerra mondiale</b> ed indicò chiaramente la <b>guerra civile in Ucraina nel Donbass</b> come il teatro più probabile e la scintilla di questo conflitto che rischia di estendersi su vasta scala e coinvolgere le nazioni del mondo.</p><p style="text-align: justify;">Per una serie di circostanze apparentemente fortuite ma che evidentemente disegnano trame che solo in prospettiva possono cogliersi nella loro importanza, io avrei dovuto parlare assieme a Giulietto Chiesa sabato <b>27 dicembre 2017:</b> in quell'occasione fui ospite in Veneto ed egli - impossibilitato a partecipare in presenza - mandò un <b>saluto video di pochi minuti</b> ed un augurio di buon lavoro ai comitati spontanei dei genitori veneti che mi invitarono allora ed ospitarono a <b>Treviso </b>come relatore, in occasione dell'incontro culturale intitolato <b><i>"I vaccini sono sicuri?",</i></b> tenutosi presso l'<b>Hotel Maggior Consiglio di Treviso,</b> a cui fu invitata la cittadinanza e molti sindaci veneti.</p><p style="text-align: justify;">Ripropongo qui il saluto di Giulietto Chiesa a tutti i genitori di allora che - con l'amica Michela Sorato in testa - lo avrebbero ospitato volentieri con me nella città trevigiana. Già allora Chiesa si dimostrò favorevole a perorare la causa di una apertura di una<b> commissione parlamentare d'ìnchiesta</b> ("d'indagine") sulle modalità troppo anomale e frettolose con cui il Governo italiano aveva inasprito le coercizioni in materia di profilassi vaccinale, con maggiori sanzioni per gli inadempienti e introducendo discriminazioni sociali nella scuola della infanzia, ed ampliando il carico di obbligatorietà vaccinale pediatrica (Legge 119/2017, conversione del Decreto 73/2017 cosiddetto "Lorenzin"). <br />Chiesa denunciò l'abuso di potere di allora, il sospetto coinvolgimento dell'interesse di grandi case farmaceutiche, il consenso unanime e a senso unico dei mass media nel sostenere le decisioni del Governo di allora (Esecutivo Gentiloni), senza dibattito e critica, con una demonizzazione del dissenso senza precedenti a livello mass mediatico. Chiesa denunciò la legge elettorale in vigore - incostituzionale - e la trasformazione dei nostri figli in cavie di laboratorio, senza rispetto per la sovranità sul proprio corpo e il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, tutelati costituzionalmente.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/mvRuvX1KCSE" width="320" youtube-src-id="mvRuvX1KCSE"></iframe></div><i style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><i><span style="text-align: justify;">Treviso, 27 dicembre 2017: <br /></span></i><i><span style="text-align: justify;">Giulietto Chiesa saluta in un video i comitati spontanei dei genitori veneti, <br />denunciando l'abuso dello Stato e l'incostituzionalità della legge elettorale e della Legge "Lorenzin". Questo video non fu riprodotto in sala per precisa scelta degli organizzatori, ma fu poi recuperato e diffuso pubblicamente dal sottoscritto alcuni mesi dopo, grazie a Michela Sorato. <br /><br /></span></i></div></i><p style="text-align: justify;">Giulietto Chiesa voleva che <b>tutte le forze democratiche e della società civile</b> - non importa di quale colore politico - <b>si unissero per contrastare il disegno mondialista e globalista</b> che sta trasformando l'essere umano in merce, e che manipola continuamente la informazione e condiziona la popolazione attraverso menzogne ed inganni.</p><p style="text-align: justify;">Chiesa voleva l'uscita della Italia dalla NATO perché ne aveva intuito<b> la nuova declinazione offensiva ed aggressiva manifestata dalla Alleanza Nord Atlantica</b>, in un chiaro disegno di espansione verso Est e conseguente accerchiamento della Russia. Chiesa era per la verità ed era un uomo vicino alle persone. Le sue previsioni geopolitiche e geomilitari si sono dimostrate corrette, così come i suoi timori e le sue preoccupazioni espresse diversi anni fa.</p><p style="text-align: justify;">Questo fa di lui un uomo lungimirante ed acuto, che va preso come esempio, perché seppe abbandonare una corrente ideologica per ragionare sempre di più con la sua testa, ed aiutare le persone ad avere una informazione più completa e degna di una Società democratica.</p><p style="text-align: justify;">Lo voglio ricordare con una delle sue ultime interviste, rilasciate nel 2019 a pochi mesi dalla sua morte:</p><p style="text-align: justify;">Giulietto Chiesa: ''Il pericolo della terza guerra mondiale''</p><p style="text-align: justify;">https://www.antimafiaduemila.com/home/alternativa/243-pace/77254-giulietto-chiesa-la-guerra-ibrida-di-oggi-e-quella-che-verra.html</p><p style="text-align: justify;">"L'ultima parte dell'incontro tenutosi a Fermo lo scorso 28 dicembre con Giulietto Chiesa, moderato dal direttore di ANTIMAFIADuemila Giorgio Bongiovanni, è stata dedicata alle domande dei giovani del <b>movimento Our Voice.</b> Per cominciare i ragazzi hanno chiesto un'opinione sul terzo conflitto mondiale che, stando alle ultime cronache, sembra essere ormai alle porte. "C'è già una guerra mondiale in corso - ha affermato Chiesa - si tratta prima di tutto di una guerra cybernetica, finanziaria ed economica. Una guerra ibrida in sostanza, che ancor prima di quella militare, ha come obiettivo quello di paralizzare città o addirittura nazioni. "</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/F3c-eCqbbFs" width="320" youtube-src-id="F3c-eCqbbFs"></iframe></div><p style="text-align: center;"><i><span style="text-align: justify;">Giulietto Chiesa incontra a Fermo nelle Marche dei giovani di Our Voice, <br /></span><span style="text-align: justify;">Pochi mesi prima della sua morte, </span><span style="text-align: justify;">Crisi Russia-Ucraina nella prospettiva geopolitica, </span><span style="text-align: justify;">Dicembre 2019</span></i></p><p style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;">Se i nostri giornalisti e la opinione pubblica avessero ascoltato di più questa voce nel deserto di Giulietto Chiesa e di tanti altri che come lui hanno lottato e lottano ancora oggi per avere una informazione libera (pensiamo al<i> freelancer</i> Giorgio Bianchi), oggi non saremmo in questa situazione sociale e politica così delicata, sia dal punto di vista della crisi energetica sia dal punto di vista della crisi internazionale fra Est ed Ovest. <br />Ne possiamo uscire visualizzando un futuro diverso rispetto al baratro di un possibile terzo conflitto mondiale. Dobbiamo visualizzare e volere fortemente un diverso scenario, andando a sanare le cause che ci hanno portato a questo, che sono sempre</p><p style="text-align: justify;">* Inconsapevolezza delle dinamiche sociali e storiche nei luoghi di conflitto;</p><p style="text-align: justify;">* Mancanza di informazione completa;</p><p style="text-align: justify;">*Irresponsabilità di azioni e decisioni dei nostri leader politici europei, che tradiscono impegni presi solennemente a suo tempo, agendo ipocritamente e come vassalli di interessi d'oltreoceano;</p><p style="text-align: justify;">*Inganni, propaganda e mancanza di verità nei fatti da parte di mass media corrotti o asserviti a un pensiero unico e dominante;</p><p style="text-align: justify;">Possiamo sconfiggere tutto questo, comprese le narrazioni mistificanti nell'ambito sanitario emergenziale, desiderando un futuro diverso e rivendicando i nostri diritti umani e civili, presso chi di dovere, ed una autentica libertà di stampa e di parola.</p><p style="text-align: justify;">Tutti i giorni, con parole e pensieri ed azioni civiche, giudiziarie, e manifestazioni noi tutti possiamo insieme volere e creare insieme un futuro più giusto per noi e per i nostri figli. <br />Un futuro migliore di oggi e non necessariamente perfetto. Per farlo, dobbiamo avere più fiducia in noi stessi e nella nostra capacità di contare qualcosa ed incidere, passo passo, giorno dopo giorno, seminando costantemente qualcosa che un giorno germoglierà.</p><p style="text-align: justify;">Senza verità non può esservi giustizia e senza giustizia non può esservi pace. Questa è una delle più grandi lezioni etiche e politiche che Giulietto Chiesa ci ha lasciato come eredità del suo pensiero in difesa della democrazia più autentica e soprattutto dell'essere umano e dei suoi diritti civili ed umani. </p><p style="text-align: justify;"><i><b>Luca Scantamburlo</b></i></p><p style="text-align: justify;">01 novembre 2022</p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-48495577738929226472022-10-17T15:55:00.010-07:002022-10-21T08:39:25.920-07:00PREMIO ITALIA DIRITTI UMANI 2022, DEDICATO ALLA MEMORIA DI ANTONIO RUSSO<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjRhdc0LmQFyIhry2mHucfgVi6vPJ7ODr7txR8dlOOUTTGHKF1bcBqyjqS_H5LN1nX9Uwld-tXvJmKmDGrFDqgP3L5XG0inzrx56E524wRKii0DGjIP7hsDl1IUSwrbbx0ZzkzrZpe9ixz5VtP6QZYL98Rm6HjmcafYPlQxHXlyBsOz8JuARQHAux/s1080/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="810" data-original-width="1080" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjRhdc0LmQFyIhry2mHucfgVi6vPJ7ODr7txR8dlOOUTTGHKF1bcBqyjqS_H5LN1nX9Uwld-tXvJmKmDGrFDqgP3L5XG0inzrx56E524wRKii0DGjIP7hsDl1IUSwrbbx0ZzkzrZpe9ixz5VtP6QZYL98Rm6HjmcafYPlQxHXlyBsOz8JuARQHAux/w400-h300/6.jpg" width="400" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Il professor <b>Aldo Morrone -</b> medico chirurgo, stimato infettivologo, Direttore scientifico presso L'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena San Gallicano di Roma e da tempo impegnato in difesa dei più bisognosi in Africa e non solo - il professor <b>Davide Tutino</b> insegnante di filosofia presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale Teresa Gullace di Roma e il sottoscritto <b>Luca Scantamburlo</b>, hanno ricevuto ex aequo presso la <b>Sala Italia </b>della<b> Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio </b>in via Aldrovandi <b>a Roma</b>, il <b>Premio Italia Diritti Umani 2022</b> intitolato alla memoria di <b>Antonio Russo</b>, inviato di guerra ucciso nella notte fra il 15 e il 16 ottobre 2000 in Georgia, perché aveva osato documentare la guerra Russo-cecena e i crimini di guerra di tale conflitto.</p><p style="text-align: justify;">Il Premio è patrocinato ogni anno dalla <b><i>Free Lance International Press</i> </b>di Roma, di cui Antonio Russo fu Vicepresidente. Ciascuno di noi ha commentato brevemente durante la cerimonia.</p><p style="text-align: justify;">Il professor Davide Tutino e io - accomunati dalla difesa della dignità umana e del principio di habeas corpus per garantire la inclusione sociale di tutti contro ogni discriminazione basata su un profilo sanitario - abbiamo espresso un punto di vista diverso sulle vaccinazioni rispetto alla posizione del professor Aldo Morrone, di cui abbiamo comunque apprezzato la dedizione e lo spirito con cui ha ricordato tante persone che soffrono in conflitti dimenticati in giro per il mondo, privati della assistenza sanitaria e delle cure mediche più elementari. La divergenza di opinione sulla profilassi vaccinale non ci ha impedito di vivere tutti un bellissimo pomeriggio, dedicato ai diritti umani e a chi - come Antonio Russo - si batteva ogni giorno perché i più deboli avessero ascolto, empatia e voce. <br /><br />Ho ricevuto il premio personalmente, ma idealmente eravate tutti con me. Vi ringrazio di cuore per avermi accompagnato in tutti questi anni assieme ai miei Angeli del Veneto, Friuli, del Piemonte e di tante altre Regioni d'Italia, isole comprese.</p><p>Vostro</p><p><i>Luca Scantamburlo</i></p><p><span style="font-size: x-small;">Roma, 15 ottobre 2022</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">PREMIAZIONE - VIDEO, PREMIO AL DR. LUCA SCANTAMBURLO<br />Il regista Eitan Pitigliani legge la motivazione<br /> <br /></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/AZjMa__6tY4" width="320" youtube-src-id="AZjMa__6tY4"></iframe></div><br /><p></p><p style="text-align: center;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3Oa57L5ExXuLMSC3vD_jjYcLJ1YSOwOEnnOadxqMaekCKJsqMXv85fACqWA_z39szWTSdDb0fgvHTuwULK0MgxZ1Vg9yhlxJ_hzlnopUEaa0QOB7YnJe8EEQ3H1_9VW_PUqk-pyNeg90JYJhOJOTbpEEUseMAFbE9RD50FZUdvvAy62FxTt0YxnpS/s1440/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3Oa57L5ExXuLMSC3vD_jjYcLJ1YSOwOEnnOadxqMaekCKJsqMXv85fACqWA_z39szWTSdDb0fgvHTuwULK0MgxZ1Vg9yhlxJ_hzlnopUEaa0QOB7YnJe8EEQ3H1_9VW_PUqk-pyNeg90JYJhOJOTbpEEUseMAFbE9RD50FZUdvvAy62FxTt0YxnpS/w300-h400/5.jpg" width="300" /></a></div><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">PREMIAZIONE - VIDEO, PREMIO AL PROFESSOR DAVIDE TUTINO<br />L'attore Vincenzo Vivenzo legge la motivazione<br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/MdWN7N5Cj00" width="320" youtube-src-id="MdWN7N5Cj00"></iframe></div><br /></span><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">PREMIAZIONE - VIDEO, PREMIO AL PROFESSOR ALDO MORRONE<br />L'attrice Antonella Civale legge la motivazione<br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/5Bmqc2jHzQk" width="320" youtube-src-id="5Bmqc2jHzQk"></iframe></div><br /> </span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div><p></p><p style="text-align: center;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimixGyDYnP3I2o2acDnksriBH5z1j8ypmNqU0TQENU6dpRzHgdNpaePzIUAuu5kcwkIVvyu6hWDRKvMvVXGtj9qtC8aMhdFzPV2HpHJ6Y0dzmGQ7togzSrguXaS5omPyVorIbaiKBi-UW3tBybjdm-p6-x8C6iEg-xZuHBQtijHl3Na9CmLJ3DkKrT/s502/7.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="309" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimixGyDYnP3I2o2acDnksriBH5z1j8ypmNqU0TQENU6dpRzHgdNpaePzIUAuu5kcwkIVvyu6hWDRKvMvVXGtj9qtC8aMhdFzPV2HpHJ6Y0dzmGQ7togzSrguXaS5omPyVorIbaiKBi-UW3tBybjdm-p6-x8C6iEg-xZuHBQtijHl3Na9CmLJ3DkKrT/w246-h400/7.jpg" width="246" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">I tre premiati ex aequo Premio Italia Diritti Umani 2022: <br />da sinistra, il professor Davide Tutino, il dr. Luca Scantamburlo, <br />e il professore e medico chirurgo Aldo Morrone</td></tr></tbody></table><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKF348Kk5Lonau895NngHL8SmheD95MYVxhQkfTmwjmFFQfG6b1oAZKMbQ2F_qfEcD5nxzFuW_gYWqYSRXBnhS3usabHIbbk7eWkDuyrN1NDSv7Yn_kJb8485aYyZFgioOIxiHZM_OP0Mr30DukrlCNHmhjILSeGcTnZO2LsC9DNv7DRobk3C41w1I/s1024/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKF348Kk5Lonau895NngHL8SmheD95MYVxhQkfTmwjmFFQfG6b1oAZKMbQ2F_qfEcD5nxzFuW_gYWqYSRXBnhS3usabHIbbk7eWkDuyrN1NDSv7Yn_kJb8485aYyZFgioOIxiHZM_OP0Mr30DukrlCNHmhjILSeGcTnZO2LsC9DNv7DRobk3C41w1I/w400-h300/4.jpg" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg0ocpMEqqqnW8DY4rNWG6Cg7pM6Sqx2QRHGxPdYJvEq9IA9en4j8Te9vE6rjxM4vwj64wsu9Yjx58oC5JVwNPuY82KXv3iCvsfUoG6p2G4b719L0XG8E2O80_BZiKkKJ2F9_kFR95JfvX3vD1WVx_pWhYTYcbsJxhTbe4FRzHmOg0sx62qivFw1YB/s1440/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg0ocpMEqqqnW8DY4rNWG6Cg7pM6Sqx2QRHGxPdYJvEq9IA9en4j8Te9vE6rjxM4vwj64wsu9Yjx58oC5JVwNPuY82KXv3iCvsfUoG6p2G4b719L0XG8E2O80_BZiKkKJ2F9_kFR95JfvX3vD1WVx_pWhYTYcbsJxhTbe4FRzHmOg0sx62qivFw1YB/w300-h400/3.jpg" width="300" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_X70ewM-PYq0_SOBJuBuezBvvcRFV09I5ucpPB0hCGsZHLWzzhx2mkz_xAjsWzLAQQMe3fjJRDpSvIlQlElCiEM16qCpdzugP77m7gq2geGmhgwk171IpTLEfnHyG5FEx3QIKCL5LrKDfzYxYPS_2bxsn9LtFlGb8lnDOpgYbVOnmdpAkXytp16B/s1440/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_X70ewM-PYq0_SOBJuBuezBvvcRFV09I5ucpPB0hCGsZHLWzzhx2mkz_xAjsWzLAQQMe3fjJRDpSvIlQlElCiEM16qCpdzugP77m7gq2geGmhgwk171IpTLEfnHyG5FEx3QIKCL5LrKDfzYxYPS_2bxsn9LtFlGb8lnDOpgYbVOnmdpAkXytp16B/w300-h400/2.jpg" width="300" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnubKZWXh-8lkCdpvBFjH4EeWWfXHYu5zlTNh2LZ_LQGZtL5HYuZ5m7YNzcNdBvEX09DzCDAeOuUjMzRwP_pJccz1DpJRMS7U7upSum9VQv04RABrxDHPnMWYaFgeInAFHzJ-y5I1bF4T5Bgueanb7lt21ornAlq8-T3BIew6PsCYZBL3PYLcyWocu/s1080/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="810" data-original-width="1080" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnubKZWXh-8lkCdpvBFjH4EeWWfXHYu5zlTNh2LZ_LQGZtL5HYuZ5m7YNzcNdBvEX09DzCDAeOuUjMzRwP_pJccz1DpJRMS7U7upSum9VQv04RABrxDHPnMWYaFgeInAFHzJ-y5I1bF4T5Bgueanb7lt21ornAlq8-T3BIew6PsCYZBL3PYLcyWocu/w400-h300/1.jpg" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><span style="font-size: x-small;"><br /></span><p></p></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-85084266180858024632022-10-04T15:50:00.000-07:002022-10-04T15:50:36.463-07:00VACCINAZIONI E LIBERTÀ DI SCELTA NELLA COVID-19: PUBBLICAZIONE BIOETICO-GIURIDICA SULLE PAGINE DELLA RIVISTA DI COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE, SAGGIO DI LORENZO MARIA PACINI E LUCA SCANTAMBURLO<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRpIuZqM5F5GHf6Xd7xudHVjFLZJu-CYHNHqga4-Nj2QSpasQv7qopixkNKD-5PX_w4GOIPKvQjSVJ4VS2Jurn8EhZW83utjTZBU0BmdnBgYwTNqGIgZLU4upKL8MANDnPH7ZNOpnBLT7Y0JX2-ePhxBILro10_PLG3jW6hWHQCcojwiM0bNtmL7z_/s1280/rivista_cooperazione_giuridica_internazionale.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRpIuZqM5F5GHf6Xd7xudHVjFLZJu-CYHNHqga4-Nj2QSpasQv7qopixkNKD-5PX_w4GOIPKvQjSVJ4VS2Jurn8EhZW83utjTZBU0BmdnBgYwTNqGIgZLU4upKL8MANDnPH7ZNOpnBLT7Y0JX2-ePhxBILro10_PLG3jW6hWHQCcojwiM0bNtmL7z_/w300-h400/rivista_cooperazione_giuridica_internazionale.jpg" width="300" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto di copertina di F.S., ottobre 2022</td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Il professor <b>Lorenzo Maria Pacini </b>e io sottoscritto <b>Luca Scantamburlo</b> abbiamo trovato favorevole accoglimento di un nostro<i> paper</i><b> bioetico-giuridico</b> pubblicato sulle pagine di una rivista quadrimestrale di area scientifico-giuridica. Il nostro <i>paper</i> bioetico esce in data 8 settembre 2022 nel nuovo numero 71 (maggio-agosto 2022) della <i><b>Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale </b></i>(Aracne Editrice), ed è focalizzato sulla problematica della l<b>ibertà di scelta </b>e di un <b>eventuale obbligo vaccinale</b> nell'ambito della g<b>estione emergenziale pandemica denominata COVID-19</b>, dovuta al "novello virus" SARS-CoV-2.</p><p style="text-align: justify;">Chiunque sia coinvolto in contenziosi giudiziari civili e/o penali, oppure sia un addetto ai lavori del potere giudiziario nella veste di giudice monocratico o giudice componente di una Corte o di un Collegio, troverà nel nostro approfondito lavoro un contributo a 360 gradi dal punto di vista bioetico e giuridico, scritto con il proposito di aiutare gli addetti ai lavori del mondo del diritto, e non solo, a prendere delicate decisioni in tema di salute e di libertà personale individuale.</p><p style="text-align: justify;">Vi invitiamo a procurarvi una copia della rivista (acquistandola ove possibile) e – se lo ritenete utile – inviarla per conoscenza e in omaggio a chiunque sia interessato alla tematica della salute, soprattutto ad avvocati, giudici (anche della Corte Costituzionale visto il prossimo pronunciamento), ma anche agli addetti ai lavori della politica, come deputati, senatori, presidenti di Regione, sindaci e/o consiglieri comunali o regionali.</p><p>La rivista è reperibile presso diverse biblioteche universitarie; qui un elenco non esaustivo:</p><p><a href="https://biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=Posseduto_biblioteca&codice=2010">https://biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=Posseduto_biblioteca&codice=2010</a></p><p>È possibile acquistarla singolarmente in formato cartaceo oppure leggere il fascicolo in <b>formato PDF</b>, gratuitamente scaricabile (vedi link sottostante): il titolo del contributo pubblicato sul quadrimestrale dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici, da pagina 175 a pagina 208, è: <br /><br /><b><a href="https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/rivista-della-cooperazione-giuridica-internazionale-anna-lucia-valvo-gian-luigi-cecchini-tommaso-salemme-adriano-tilgher-lorenzo-maria-pacini-luca-scantamburlo-pasquale-iasouzzo-mario-panebianco-alessan-9791221801750.html" target="_blank"><<i><Trattamenti sanitari obbligatori e obiezione di coscienza in Europa e in Italia. Indagine al confine tra libertà umana e vaccinazione obbligatoria anti-COVID-19>></i></a></b></p><p><i><b>Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale , </b></i>ANNO XXV - N. 71, MAGGIO - AGOSTO 2022, ISBN 979-12-218-0175-0, formato 17 x 24 cm, 276 pagine</p><p>Grazie a tutti per averci sostenuto con la vostra continua presenza, partecipazione e attenzione.</p><p><i>Luca Scantamburlo <br />Barbara Todisco<br />Stefania Marchesini<br />Tiziana Collazuol</i></p><p>8 settembre 2022</p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-43485584206154194662022-06-18T14:38:00.028-07:002022-06-19T17:07:01.040-07:00COVID-19, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE OVER 50 ANNI ETÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE: CONCLUSIONE DELLA ISTRUTTORIA SANZIONATORIA ENTRO 90 GIORNI O LE SANZIONI SONO ILLEGITTIME<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjbfyWPkxlnpAc_VfPzFTEwB9Vufkm0uA8Z4yFMikLrGOXUGtQstIDaOjOJ6ceZkM_3oCQeWzM63AVFrB2q7jjuQyJ91K_Akg-bFj0VxBboOhDrvuf9OZmHSLr1svTjPmzCjM7CmROODHUjYazkFHFAUG-0rS921ZgbC3anSrEgtZJCOWVONcWmFli/s811/pexels-photo-590493.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="811" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjbfyWPkxlnpAc_VfPzFTEwB9Vufkm0uA8Z4yFMikLrGOXUGtQstIDaOjOJ6ceZkM_3oCQeWzM63AVFrB2q7jjuQyJ91K_Akg-bFj0VxBboOhDrvuf9OZmHSLr1svTjPmzCjM7CmROODHUjYazkFHFAUG-0rS921ZgbC3anSrEgtZJCOWVONcWmFli/w400-h370/pexels-photo-590493.webp" width="400" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Quanto tempo può durare una istruttoria di accertamento sanzionatorio dal momento del suo avvio? Domanda importante e così la sua risposta soprattutto in merito al procedimento sanzionatorio che l'<b>Agenzia delle entrate - Riscossione</b> ha avviato nei mesi scorsi nei confronti di alcuni (non tutti) over 50 anni di età, per non essersi conformati all'obbligo di profilassi vaccinatoria <b>anti-SARS-CoV-2 </b>stabilito dalla legge italiana <b>DL 7 gennaio 2022</b> <b>n. 1</b> coordinato con la <b>Legge di conversione 4 marzo 2022 n.18</b>.</p><p style="text-align: justify;">Da ricordare - per inciso - che i prodotti vaccinali autorizzati in via condizionata in Europa nell'ambito emergenziale sanitario non sono concepiti per arrestare il contagio del presunto virus SARS-CoV-2 come vorrebbe la normativa italiana di imposizione ma - qualora funzionino - possono attenuare al limite i sintomi della malattia COVID-19 (tuttavia si è visto più recentemente nella letteratura medico-scientifica che il sistema immunitario del vaccinato subisce un complessivo peggioramento in taluni casi, e pertanto non solo vaccinati e non vaccinati possono risultare positivi al test, indifferentemente, ma la vaccinazione non porta alcun contributo di miglioramento di salute complessivo). </p><p style="text-align: justify;">Torniamo ora alla normativa obbligatoria di profilassi vaccinale: una sottrazione all'obbligo che - per altro - risponde a diritti sacrosanti di tutela di <b><i>heabas corpus</i></b>, <b>principio consensualistico (dritto al consenso e dissenso informato) </b>in ambito medico e della biologia, di tutela della propria<b> dignità</b> e del proprio <b>convincimento personale</b>, tutti diritti fondamentali tutelati dalla <b>giurisprudenza di Cassazione</b> e della <b>Corte Costituzionale</b> (sentenza n.438/2008), sulla scorta della <b>Convenzione di Oviedo</b> (ex art 5) - Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina - e soprattutto sulla scorta della <b>Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea CDFUE</b> (ex art 3) la quale è legge vigente nel diritto eurounitario e di rango superiore alle leggi nazionali degli Stati.</p><p style="text-align: justify;">Il termine entro cui completare un procedimento amministrativo sanzionatorio ha come limite i novanta giorni a partire dall'avvio della istruttoria: di questo limite di novanta giorni ha parlato il <b>Consiglio di Stato </b>con la sua <b>sentenza n. 1330</b>,<b> Sez III del 13 marzo 2015 </b>(Vedi anche Delibera A.G. Con n 136/06/CONS, L. 241/1990 art 5 comma 2).</p><p style="text-align: justify;">Anche la Cassazione con la sua sentenza n .4042 del 21 marzo 2001 aveva già indicato espressamente i 90 giorni come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo.</p><p style="text-align: justify;">A dire il vero vi è altresì un orientamento di Cassazione che invece parla dei cinque anni (il termine di prescrizione), ma è a mio avviso una violazione del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU e in ogni caso la più recente sentenza del Consiglio di Stato risolve l'interpretazione. <br />Non dimentichiamo che le istituzioni pubbliche e la loro amministrazione devono sempre garantire il rispetto del diritto e dovere di <b>buona amministrazione </b>(ex art 41 CDFUE, per cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardano siano trattate <b><i>"entro un termine ragionevole dalle istituzioni"</i></b>). Più avanti, la stessa Carta di Nizza CDFUE - di rango primario perché equiparata a Trattato nel 2009 e dunque <b>vincolante giuridicamente per l'Italia</b> - dispone espressamente all’art. 47 che:</p><p style="text-align: justify;"><i><b>“ [...] Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare."</b></i></p><p style="text-align: justify;">Anche la Costituzione della Repubblica italiana riconosce e garantisce <b><i>"il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione",</i></b> secondo quanto disposto dall'<b>Articolo 97</b> Cost. Lo stesso Titolo IV della Costituzione - all'<b>Articolo 111</b> - dispone che il processo in Italia si svolga dinanzi a giudici imparziali e che tale processo debba avere una <i><b>"ragionevole durata". </b></i><br />Un procedimento che durasse cinque anni non può considerarsi un procedimento concluso entro dei termini ragionevoli: si tratterebbe di una aberrazione giuridica e un chiaro sintomo di una lungaggine burocratica irragionevole (in Italia l'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi, civili e penali è stata più volte condannata dall'Europa). Purtroppo la casistica giudiziaria e amministrativa italiana è colma di tali anomalie e non conformità al principio della ragionevole durata.</p><p style="text-align: justify;">La sentenza che sconfessa il primo orientamento di cui sopra e che indica i cinque anni di prescrizione è la sentenza del<b> 27 aprile 2006 n. 9591, Cassazione Sez. Unite. </b>Nondimeno il Consiglio di Stato ha espresso successivamente il suo parere nel 2015 e pertanto taglia la testa al toro:</p><p style="text-align: justify;"><b><i>(...) "La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell'Autorità, dilatarsi oltre i limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito"</i></b></p><p style="text-align: justify;">E quindi, dal momento della contestazione della sanzione al trasgressore (o meglio, dall'inizio della attività istruttoria di ufficio) scattano i <b>novanta giorni di tempo</b> come termine entro il quale la P.A <b>deve concludere il suo accertamento</b> <b>istruttorio</b> per irrogare una sanzione che possa considerarsi legittima, decorsi i quali qualsiasi sanzione irrogata oltre questo limite temporale è da ritenersi illegittima. Non si può protrarre <b><i>ad libitum </i></b>una istruttoria sanzionatoria. I cinque anni di cui sopra sono un chiaro abuso e un sorpassato orientamento giurisprudenziale: in ogni caso violerebbero i tempi ragionevoli già più volte indicati dalla giurisprudenza delle fonti di diritto complementare (sentenze della <b>CGUE di Lussemburgo</b> e della <b>Corte EDU di Strasburgo</b>).</p><p style="text-align: justify;">L'obbligo vaccinale per gli over 50 anni di età era poi previsto dalla legge in vigore fino al <b>15 giugno 2022,</b> termine di scadenza della obbligatorietà di profilassi anti-SARS-CoV-2. L'obbligo è scaduto da tre giorni. La vaccinazione per questa coorte non è più obbligatoria. Stando a quanto riferisce <i>ilSole24ore</i> (news del 16.06.2022 Riccardo Ferrazza), sinora sono stati individuati <b>1,7 milioni di inadempienti </b>per i quali è scattato <b>l'avvio del procedimento sanzionatorio. </b>Le cifre sarebbero le seguenti: 1,7 milioni su <b>2,4 milioni di nominativi individuati</b>.</p><p style="text-align: justify;">Se partissero ulteriori avvii di procedimento sanzionatorio, anche per i rimanenti (nonostante la scadenza dell'obbligo) valgono le considerazioni già sopra svolte: dal momento dell'accertamento e della contestazione al cittadino da parte della P.A., scattano i novanta GG, oltre i quali eventuali sanzioni sono da considerarsi illegittime.<br />Rispondere con istanza in autotutela di richiesta di immediata archiviazione è sempre cosa buona e giusta. In ogni caso rimane la possibilità di <b>ricorso</b> dinanzi al <b>Giudice di Pace (GdP)</b> ricordandosi di non pagare la sanzione amministrativa per poter fare ricorso: un sanzione irrogata oltre i novanta giorni di procedimento amministrativo sanzionatorio, una volta impugnata dinanzi al Giudice di Pace troverebbe soddisfatta la doglianza e richiesta di annullamento dell'atto, e dunque ne possiamo dedurre ragionevolmente - a meno di clamorose sorprese - un immediato accoglimento del ricorso da parte del Giudice senza entrare nemmeno del merito delle ragioni di obiezione opposte dal cittadino/a all'atto sanitario invasivo profilattico previsto dalla legge in forma cogente.</p><p><i>Luca Scantamburlo</i></p><p><span style="font-size: x-small;">19 giugno 2022</span></p><p><span style="font-size: x-small;">PHOTO CREDIT<br /></span><span style="font-size: small;">Janko Ferlic, Pexels.com</span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-78036314408939587702022-06-07T06:56:00.077-07:002022-06-11T06:09:12.793-07:00DONAZIONI PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE: IMPOSTE DI REGISTRO NOTIFICATE DOPO DUE ANNI E MEZZO<p style="text-align: center;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQm0KQJPx_NIon40jKUnWmfRlTC90S3GKg1yNhasEn_2kthMPHSHDz76JdEQ1NRMPoyiEdKGWgBvQiGnD_k2-Gf1_UPN05gQEs98yFn_vvwHF4yVh_ebLr1X7v8NpV__Eq3l5CTYP9Tguhjly4uRGwYQNmo55IkyirSlgKhmqAf7kNhWiFJZoAzhB/s750/pexels-photo-3959485.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="500" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQm0KQJPx_NIon40jKUnWmfRlTC90S3GKg1yNhasEn_2kthMPHSHDz76JdEQ1NRMPoyiEdKGWgBvQiGnD_k2-Gf1_UPN05gQEs98yFn_vvwHF4yVh_ebLr1X7v8NpV__Eq3l5CTYP9Tguhjly4uRGwYQNmo55IkyirSlgKhmqAf7kNhWiFJZoAzhB/w266-h400/pexels-photo-3959485.webp" width="266" /><br /></a></div><p></p><h4 style="text-align: center;">SPESE PROCESSUALI TRIBUNALE ORDINARIO TRIESTE <br /><span style="font-weight: normal;">RG nr. 3785/2019, IMPOSTE DI REGISTRO<b> € 835 </b></span></h4><h4 style="text-align: left;"><br /></h4><h4 style="text-align: left;">DONAZIONI CHIUSE - IMPOSTE PAGATE<br /></h4><p style="text-align: justify;"><b>Ringrazio</b> tutti coloro che hanno donato <b>consentendoci di ripianare l'esborso </b>per le<b> imposte di registro</b> del <b>contenzioso civile</b> dell'anno 2019, arrivate improvvisamente a noi genitori nella primavera 2022, con notifica della Agenzia delle Entrate. L' eccedenza in donazione ricevuta, la metterò a disposizione dell'esposto-denuncia collettivo di aprile 2022 depositato presso la Procura della Repubblica di Udine, nei suoi costi legali possibili futuri con l'Avv Michele Rodaro, e anche per notificare con comunicato stampa tramite agenzia specializzata (dal costo di circa € 70 circa) l'esistenza di un eventuale fascicolo penale, qualora aperto dalla Procura della Repubblica di Udine.</p><p style="text-align: justify;">Qui di seguito le <b>attestazioni documentali di avvenuto pagamento</b> delle<b> imposte di registro</b> assieme alla <b>notifica </b>della Agenzia delle Entrate (vedi files PDF in download).<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1PZfEGAyqAPHPuiE8jTgSNgvQ7chDlyfX/view?usp=sharing" target="_blank"><b>AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO - PADRE - download PDF</b></a><br /><b><a href="https://drive.google.com/file/d/1AJgfwG5nwstCb3ei46TvWqfF3lTeNXR_/view?usp=sharing" target="_blank">AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO - MADRE - download PDF</a></b></p><p style="text-align: justify;"><b><a href="https://drive.google.com/file/d/16ryU3XvrAS9Hu3fDQltrBPKFMrtIHf1-/view?usp=sharing" target="_blank">IMPOSTE DI REGISTRO - ricevuta Mod. F24 PAGAMENTO PADRE (Luca) download PDF</a><br /><a href="https://drive.google.com/file/d/1IWyY2vAI-qBZWoL01sRD8C0kJ7YrBxx7/view?usp=sharing" target="_blank">IMPOSTE DI REGISTRO - ricevuta Mod. F24 PAGAMENTO MADRE download PDF</a></b></p><p style="text-align: justify;"><b> </b><i>Luca Scantamburlo</i><br /><span style="font-size: x-small;">10 - 11 giugno 2022</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"> </span></p><h4 style="text-align: left;">DONAZIONI</h4><h4 style="text-align: center;">DONAZIONI CHIUSE in data 10.06.2022<br /> IBAN: <b>IT 71 X XXXXX XXXXX 000XXXXXXXXX </b><br /></h4><div style="text-align: center;">BIC/SWIFT UNCRITM1UN9<br />CC intestato a Luca SCANTAMBURLO, UniCredit, Fil. Cividale del Friuli (UD)<br /><br /><b>CAUSALE</b>: “donaz. modico val. spese Imposte Reg. RG 3785/2019 <br />da NOME-COGNOME donante, città prov. di residenza, EMAIL, ”<br /><i><span style="font-size: x-small;">Indicare simbolo @ in disposizioni bonifico, usando la dicitura (at)</span></i></div><h4 style="text-align: left;"> </h4><p style="text-align: justify;">Per favore vi chiedo <b>il Vostro aiuto </b>con una<b> donazione di modico valore -</b> se e come potete - perché la mia ex compagna e io abbiamo avuto una improvvisa spesa di complessivi <b>€ 835</b> dovuta a un <b>pregresso contenzioso civile</b> le cui spese processuali e alle liti risultavano per noi già pagate. Così evidentemente non era vista la doccia fredda.<br />Lo Stato ha fatto sentire ancora la Sua voce a distanza di oltre due anni, notificando a me e all'altro genitore di nostro figlio R.S, <b>le spese di imposte di registro</b> (nostro figlio fu sospeso improvvisamente dalla frequentazione scolastica al primo anno della scuola della infanzia, nel marzo 2019, dal dirigente scolastico di allora perché inadempiente il calendario vaccinale). <br /> Non si tratta di sanzioni irrogate nel nostro specifico caso ma di imposte di registro dovute per i <b>due gradi di giudizio in sede civile</b> da noi affrontati presso il <b>Tribunale Ordinario di Trieste</b> in <b>sede civile,</b> in cui il mio avvocato del Foro di Udine - l'<b>Avv. Michele Rodaro</b> - ed io sollevammo <b>questione di legittimità costituzionale</b> avverso il <b>Decreto Lorenzin convertito dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119</b>.</p><p style="text-align: justify;">Mio figlio e tante altre migliaia di bambini in tutta Italia furono ingiustamente costretti a interrompere il loro percorso scolastico nel 2018 e nel 2019, in violazione del loro <b>diritto alla istruzione</b> sancito dalla Costituzione della Repubblica all'art. 34 comma I. Per un soffio non arrivammo alla Corte Costituzionale nella nostra richiesta - non accolta - di <b>ricorso in via incidentale. </b>Il mio desiderio era infatti quello di riportare in classe - assieme a mio figlio - tutti i bambini sospesi ed estromessi dalle loro scuole<b>: </b>solo la Corte Costituzionale avrebbe - e potrebbe ancora oggi - cancellare quel particolare comma della Legge 119/2017 da noi contestato, che discrimina nella scuola della infanzia in base al profilo sanitario. <b><br /></b></p><p style="text-align: justify;">All'epoca portammo le nostre doglianze in <b>un ricorso d'urgenza</b> e in un successivo <b>reclamo
</b>(Ordinanza di rigetto del nostro ricorso ex art. 700 cpc - ad agosto
2019 - da parte del G.O., e successivamente anche del nostro reclamo da
parte del Collegio Tribunale di Trieste, 30 ottobre 2019). </p><p style="text-align: justify;">Il <b>Collegio del Tribunale di Trieste</b> osservò che la <b>sentenza n.5 /2018</b> della Corte Costituzionale - a causa del ricorso in via principale avanzato dalla Regione Veneto nel 2017 - si era già pronunciata anche sui diritti soggettivi e non solo sul conflitto di attribuzione e pertanto veniva a noi sbarrata la strada della Consulta di Roma.<br />Ottenemmo un piccolo risultato giuridico che fa giurisprudenza: per la prima volta nella storia della Repubblica, un tribunale (il Collegio del Tribunale di TS) riconosceva il diritto alla istruzione come un <b>diritto soggettivo</b> - contrariamente a quanto asserito dal <b>Giudice Ordinario (G.O.)</b> che esaminò il nostro ricorso e dall'Avvocato Distrettuale dello Stato che difendeva il Ministero della Istruzione, i quali parlavano invece di <b>diritto inesistente</b> e di mero <b>interesse legittimo</b> del minore - ma oltre a ciò non riuscimmo a ottenere dai giudici. <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Le imposte di registro a noi accollate improvvisamente in queste settimane della primavera 2022 sono in totale <b>quattro (4):</b> due <b>per ogni genitore</b> e <b>per ogni grado di giudizio</b> e dunque per ogni Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Trieste in sede civile (ricorso + reclamo): </p><p style="text-align: justify;">* a carico di S.DS, € 208,75 <b>madre del nostro bambino R.S.</b> sospeso dalla scuola della infanzia nel marzo 2019, perché inadempiente il calendario vaccinale </p><p style="text-align: justify;">* a carico di L.S., € 208,75 padre (il sottoscritto Luca Scantamburlo) <b>del nostro bambino R.S.</b></p><p style="text-align: justify;">Tot. € 208,75+208,75= <b>€ 417,50,</b> da moltiplicare per due (2) perché <b>due </b>sono i<b> gradi di giudizio </b>e due le Ordinanze emanate nel procedimento <b>RG nr. 3785/2019</b>:<b> </b></p><p style="text-align: justify;"><b>Ordinanza nr. 1546/2019 </b><b><b>Trib. Trieste, civile</b><br />Ordinanza nr. 2225/2019, Trib. Trieste, civile<br /></b></p><p style="text-align: justify;">Il totale di soccombenza di spese processuali di imposta di registro non
notificata all'epoca ai ricorrenti / reclamanti - né indicata nella
nota spese di parcella dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla attenzione del
nostro legale Avv. Michele Rodaro - e oggi soltanto notificata a noi genitori è
di <br /><b><br /></b></p><p style="text-align: justify;"><b>tot. (2x 417,50) = € 835 </b></p><p style="text-align: justify;">Queste imposte di registro erano già dovute all'epoca, nondimeno <b>non furono notificate </b>all'epoca a noi. Possibile un disguido della Cancelleria al termine del procedimento?<br />In ogni caso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste <b>non le indicò nella nota spese parcella</b> inviata al nostro difensore l'Avv Michele Rodaro, con cui ci notificarono le complessive spese alle liti e processuali che noi genitori abbiamo poi e subito saldato (cioè la imposta di registro non è stata conteggiata a suo tempo assieme ai € 3565 da noi regolarmente pagati oltre due anni fa).<br /></p><p style="text-align: justify;">Il mio commento personale - al di là della correttezza del procedimento e della conformità al dettato normativo - è che notificare dopo anni delle imposte di registro a dei cittadini che non hanno mai ricevuto precedentemente un preavviso, è una palese violazione del diritto<b> all'equo processo ex art. 6 CEDU</b> e del <b>diritto </b>a una <b>buona amministrazione ex art. 41 CDFUE</b> (Carta di Nizza-Strasburgo), nonché della garanzia di <b>"buon andamento" </b>e <b>"imparzialità"</b> di cui al disposto <b>Art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana. </b><br />Le imposte di registro sono dovute e non discuto ciò e il loro pagamento: io contesto che nella fattispecie i tempi di notifica non sono stati compatibili con dei <b>tempi ragionevoli</b> e con la buona amministrazione della cosa pubblica. Una ingiustizia che può interessare anche altri cittadini in altri contesti e circostanze. <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Con amarezza decidiamo di non impugnare e di pagare questi avvisi di pagamento della Agenzia delle Entrate perché già il sottoscritto ha affrontato un penale come parte offesa (2017-2019), un procedimento civile (2019) e ho recentemente promosso, organizzato e sottoscritto con altri cittadini un <b>esposto-denuncia collettivo </b>sulla pandemia e<b> gestione emergenziale sanitaria (aprile 2022, Procura della Repubblica di Udine). </b><br />Inoltre, personalmente nel 2021 ho già sporto <b>querela </b>contro un quotidiano italiano (Direttore, Caporedattore e giornalista) per <b>diffamazione a mezzo stampa</b> nei riguardi della mia persona e non posso passare la vita nelle aule dei tribunali. <br />Ciò non toglie che - come ho fatto personalmente aiutando pro bono tante persone dinanzi al Giudice di Pace negli anni passati e più recentemente anche quanti hanno voluto e vogliono presentare istanza in autotutela contro gli iniqui avvisi di avvio del procedimento sanzionatorio contro gli over 50 anni di età non vaccinati per libera scelta contro la COVID-19 - ribadisco <b>il mio invito di impugnare sempre e comunque quando e se possibile (in ricorso gerarchico o giudiziario) ogni abuso, </b>siano delle sanzioni amministrative oppure provvedimenti di altra natura lesivi dei propri plurimi diritti soggettivi,<b> </b>compatibilmente con le proprie forze, energie e tempo, perché solo tante e buone sentenze a favore dei cittadini, potranno nel lungo periodo migliorare la giustizia italiana. <br /></p><p style="text-align: justify;">La <b>disobbedienza civile</b> - quando e sempre non violenta - è un altro strumento che i cittadini possono usare contro le<b> prepotenze e gli abusi di uno Stato</b> declinato in senso<b> schimittiano e leviatiano</b>. <br />Lo Stato siamo anche noi nella sua componente civile di cittadinanza attiva (nella promozione sociale, nel volontariato individuale o di gruppo, riconosciuto o spontaneo, nei tanti comitati di quartiere ecc..), e lo Stato è costituito anche dai tanti poliziotti, carabinieri e finanzieri che fanno silenziosamente il loro dovere - sotto la pioggia o al gelo - al servizio prima di tutto della persona e della Repubblica, e non si fanno intimidire o condizionare da apparati deviati o ingerenze esterne. <br />Lo Stato siamo tutti noi e tutti noi contribuiamo a creare la nostra realtà con pensieri, parole e azioni. Ricordiamoci sempre di fare sentire la nostra voce, talora con forza se necessario, ma sempre in senso costruttivo e mai violento. <br />La violenza - tranne nel caso della legittima difesa ove è l'unica soluzione - porta sempre alla violenza: così mai nulla cambierà. <br />Se vogliamo un cambiamento dobbiamo prima di tutto esserlo nel nostro quotidiano e nei nostri pensieri: così potremo un giorno cambiare in meglio la società e il mondo, seminando oggi per noi stessi, per i nostri figli e le generazioni che verranno.<br /></p><p style="text-align: justify;">Chiuderò le donazioni aperte una volta raggiunta la cifra necessaria a coprire le spese.<br />Grazie a chi potrà e vorrà donare. </p><p style="text-align: justify;"><i>Luca Scantamburlo</i></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">07 giugno 2022</span></p><p style="text-align: justify;"><br /></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-87955838542644597142022-06-02T09:30:00.004-07:002023-07-11T01:30:27.205-07:00VACCINI E GIUSTIZIA: ISTANZA-ESPOSTO RIAPERTURA INDAGINI PENALI EX ART. 414 C.P.P. E RICLASSIFICAZIONE DI 2200 DENUNCE AUTOARCHIVIATE A ROMA A MODELLO 45<p style="text-align: center;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFPe03x6aWspBHKLj_43f4wl00T8CwGjXAzhvqWuNBX0i9iEjvThyHani9fkp9v4w-ee1JFRnTEuhjmUxyX6yf_wrhd8BinsAFOrtrmqTgQDmiC__ifnexzWle2e3u_ufmLAZ_xN5PeuktvpgIdzRGivYergCZpRQD_PqjAKbzw4czdUgQaqIxORW3/s750/pexels-photo-5206822.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="500" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFPe03x6aWspBHKLj_43f4wl00T8CwGjXAzhvqWuNBX0i9iEjvThyHani9fkp9v4w-ee1JFRnTEuhjmUxyX6yf_wrhd8BinsAFOrtrmqTgQDmiC__ifnexzWle2e3u_ufmLAZ_xN5PeuktvpgIdzRGivYergCZpRQD_PqjAKbzw4czdUgQaqIxORW3/w266-h400/pexels-photo-5206822.jpeg" width="266" /></a></div><div><br /></div><div>AGGIORNAMENTO SULLA DENUNCIA OGGETTO D'INDAGINE A ROMA</div><div>La Procura della Repubblica di Roma - dopo diversi mesi dalla prima istanza ricevuta - ha finalmente dato riscontro qualche giorno fa al nostro legale di fiducia, l'Avv. Michele Rodaro del Foro di Udine, chiedendogli ulteriore documentazione al fine di rispondere alla interrogazione ex 335 cpp.<br /><br />Attendiamo gli sviluppi della nuova interrogazione inoltrata alla Procura per avere notizia di eventuali ipotesi di reato iscritte nel registro, a seguito dell'esposto-denuncia depositato a Udine il 14 aprile 2022, e del relativo fascicolo giudiziario aperto dalla magistratura friulana e trasferito il 19 aprile 2022 per competenza territoriale alla Procura di Roma.</div><div><br />Luca Scantamburlo<br />11 luglio 2023</div><div><br /></div><p><b><a href="https://drive.google.com/file/d/1tTCYJniNujnNrhZ-_hAZpy4iqBmE4y9l/view?usp=sharing" target="_blank">download ESPOSTO ISTANZA ex art. 414 C.P.P. PDF</a></b></p><p><a href="https://docs.google.com/document/d/1wFIWZGGGRYJNPt5DzllK-aPL1sH4cYNP/edit?usp=sharing&ouid=117087597801798026983&rtpof=true&sd=true" target="_blank"><b>download ESPOSTO ISTANZA ex art 414 C.P.P doc (editabile)</b></a></p><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">N.B. Per scaricare il modello dell'atto, è necessario cercare "FILE" nel menù in alto a sinistra di Google Drive, e lo si può scaricare con il comando "SCARICA" del menù a tendina, senza password o autorizzazioni</span></p><p style="text-align: justify;">Con l'amico piemontese <b>Pier Giorgio Doppioni </b> – quasi ottantaduenne e da anni in lotta per la verità e la giustizia nel campo della salute e sul tema della obbligatorietà dei trattamenti di vaccinoprofilassi (misura irragionevole e non rispettosa dei diritti umani) – abbiamo preparato <b>un'istanza-esposto</b> di sole <b>cinque (5) pagine</b> che qualunque cittadino potrà sottoscrivere e depositare liberamente presso la Procura della Repubblica.<br /></p><p style="text-align: left;"></p><p style="text-align: justify;">A preparare il modello dell'atto ci ha aiutati pro bono un avvocato piemontese, senza impegno e ulteriori suoi coinvolgimenti. La bozza dell'atto è stata da noi successivamente rivista, integrata e ampliata. Questo atto potrà essere sottoscritto da coloro che NON hanno già firmato e sottoscritto l'esposto-denuncia con l'Avvocato Michele Rodaro (aprile 2022, Procura della Repubblica di Udine).<br /><br />All'atto (liberamente adattabile) – firmato e depositato con autentica di firma con il proprio avvocato di fiducia, oppure in modo autonomo senza avvocato – andrà allegato a propria cura un DVD contenente il filmato <b>"DOSSIER_GIUSTIZIA_50866 9140K"</b> (liberamente scaricabile da YouTube e divulgato nell'anno 2021) citato nell'atto stesso, affinché la magistratura italiana rivaluti la riapertura delle indagini del <b>procedimento penale RG 50866/2017</b> (Roma) e soprattutto perché si scoperchi il vaso di Pandora sepolto negli archivi romani, ove giacciono in 14 faldoni circa duemiladuecento denunce presentate a suo tempo dalla cittadinanza italiana e AUTOARCHIVIATE direttamente a mod. 45 (K) fra il 2017 e il 2018, senza l'apertura di alcun fascicolo.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/JXGYr9nrhT8" width="320" youtube-src-id="JXGYr9nrhT8"></iframe></div><br /><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: left;"></p><p style="text-align: justify;">Solo comprendendo quali abusi, irregolarità e ingiustizie hanno preparato il terreno alla stagione di golpe normativo e di deriva autoritaria sanitaria COVID-19, sarà possibile avere quello scandalo nazionale che aprirà gli occhi a molti sulla torsione che gli apparati sanitari e le autorità hanno subito negli ultimi anni a causa di conflitti di interessi, menzogne istituzionalizzate e a causa del disconoscimento della verità e dei diritti umani inalienabili, sacrificati sull'altare delle grandi multinazionali farmaceutiche che hanno ingannato i cittadini e i popoli con la complicità di chi non ha visto o voluto vedere, o di chi con negligenza, imperizia oppure imprudenza ha tradito la propria deontologia professionale, oppure ha mancato il rispetto del Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e soprattutto alla propria coscienza.<br /></p><p style="text-align: left;"><i>Luca Scantamburlo <br />Barbara Todisco<br />Stefania Marchesini<br />Tiziana Collazuol<br /></i><br /><span style="font-size: x-small;">2 giugno 2022</span></p><p>Photo Credit<br /><span style="font-size: x-small;">Singo Irwa, 2017, <i>Pexels.com</i></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Filmato</span><i><br /></i>Canale YouTube di Adriano Bianchi<i><br /></i></span><br /><a class="Link_link__mTUkz clickable_clickable__Klxi1 spacing_noMargin__Q_PsJ" href="https://www.pexels.com/it-it/@sinyo-irwan-3454951/" rel="nofollow"></a></p><h5 class="Text_text___5YSC Text_size-h18__iqcc8 Text_color-midnight2C343E__UNUpO spacing_noMargin__Q_PsJ Text_ellipsis__HHCcM"><a class="Link_link__mTUkz clickable_clickable__Klxi1 spacing_noMargin__Q_PsJ" href="https://www.pexels.com/it-it/@sinyo-irwan-3454951/" rel="nofollow"><br /></a></h5><p></p><p> <br /></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-49993760082337673962022-05-10T19:05:00.027-07:002022-05-11T22:19:45.401-07:00SCUOLA E MASCHERINE AL BANCO: IRRESPONSABILE EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE "RIAPERTURE"<p style="text-align: center;"> </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUmTYdP9knYm_YHm8EFMe82uVmpcavrUatdxn6OMY806AdTxwFBCDrzGNS3AcHedDD_MH35uW6yWNTX4MXGnFZnY13dE8Y4TlP72TvNE20GkXKnB-Kw9o_cyAYJgTJV87X268xGiGV-dj_5bk594XIyyVb5vqNABVfanjoA6F5qJS-_Z9oNm_XLjYm/s2247/pexels-photo-8423393.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1500" data-original-width="2247" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUmTYdP9knYm_YHm8EFMe82uVmpcavrUatdxn6OMY806AdTxwFBCDrzGNS3AcHedDD_MH35uW6yWNTX4MXGnFZnY13dE8Y4TlP72TvNE20GkXKnB-Kw9o_cyAYJgTJV87X268xGiGV-dj_5bk594XIyyVb5vqNABVfanjoA6F5qJS-_Z9oNm_XLjYm/w400-h268/pexels-photo-8423393.jpeg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Vi è stato un emendamento al testo del decreto legge <b>"Riaperture"</b> <b>nr. 24 del 24 marzo 2022</b>: all'articolo 9 comma 5, lettera a, per cui le mascherine (<b><i>"dispositivi di protezione delle vie respiratorie"</i></b>) sono imposte nelle <b>scuole italiane </b><i><b>"fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022"</b></i> fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età. Una decisione totalmente avulsa dalla realtà, inutile ed offensiva nei confronti della intelligenza e della salute, e che discrimina sul piano sociale persone e cittadini (in violazione dell'art. 3 Cost.), poiché in altri ambiti della vita sociale e lavorativa le mascherine non sono più ritenute cogenti ma solo raccomandate secondo gli ultimi provvedimenti legislativi e sublegislativi emanati dalle Autorità per uscire dalla gestione emergenziale COVID-19. </p><p style="text-align: justify;">Questo<b> illogico prolungamento</b> della misura restrittiva della libertà personale decisa dalle Autorità (con pregiudizio della salute individuale e collettiva di milioni di minori) è stata da noi denunciata - nella sostanza dei fatti - nell<b>'esposto-denuncia </b>depositato in<b> Procura ad Udine nell'aprile 2022</b>, ed inviato per conoscenza alla <b>Corte Penale Internazionale dell'Aja</b> per possibili <b>crimini contro la umanità</b>, in quanto - fra tutti i possibili illeciti penali ed abusi computi contro i diritti civili ed umani da parte delle Autorità - le mascherine prescritte ai minori al banco scolastico, si potevano già tranquillamente rimuovere nei mesi di <b>settembre </b>ed<b> ottobre 2020,</b> per riconoscimento da parte del Ministero della Istruzione della cosiddetta distinzione fra <b>posizione statica</b> in rima buccale di 1 metro e condizione dinamica di assembramento. <br />Questa distinzione fu determinata da precisi <b>protocolli</b> e<b> linee guida</b> d'intesa siglati a fine estate 2020, <b>approvati e fatti propri e salvi </b>dai<b> Ministeri </b>e dalla<b> Presidenza del Consiglio dei Ministri</b><b>. </b>Protocolli poi inspiegabilmente disattesi di punto in bianco e traditi dalle stesse Autorità che hanno <b>"scalato"</b> la misura in una declinazione più restrittiva nella gestione sanitaria emergenziale, con <b>l'avallo del CTS </b>il quale nondimeno<b> non aveva proposto la misura</b> (si evince dai verbali CTS e dal carteggio PEC fra il Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione di allora ed il sottoscritto, carteggio che ho divulgato pubblicamente), ma ne aveva riconosciuta la validità una volta proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute, <b>il 3 novembre 2020 </b>con apposito<b> DPCM.</b></p><p style="text-align: justify;"><b>Quest'ultimo DPCM di novembre 2020 ed i successivi firmati dal Presidente del Consiglio Conte</b> e dal Ministro della Salute Speranza, risultavano ambigui nel testo, poiché in essi non si distingueva fra la<b> condizione dinamica di assembramento</b> e la <b>posizione statica al banco scolastico (in rima buccale di 1 metro fra alunno ed alunno, seduti in aula durante le lezioni),</b> come invece si era fatto con i <b>protocolli d'intesa</b> siglati dai Ministeri nella estate 2020, sentito anche il CTS) sempre fatti salvi dai decreti legge emergenziali, protocolli che con buon senso, avevano tenuto conto di tanti fattori nella valutazione del rapporto beneficio/rischio di una eventuale imposizione delle mascherine a bambini ed adolescenti, per così tante ore al giorno. Per questo era stato deciso nell'estate 2020 dalle Autorità che le mascherine potevano essere rimosse una volta seduti al banco scolastico, distanziati (ed allora si era in pieno stato di emergenza nazionale).</p><p style="text-align: justify;">Il DPCM del 3 novembre 2020 aveva sollevato perplessità all'interno dello stesso Ministero della Istruzione che allora rivolse un interrogativo al CTS, per avere delucidazioni su come applicare la <i>ordinanza extra ordinem</i> della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CTS valutò positivamente la misura di "scalare" la restrizione ed imposizione della mascherina per tutto il tempo trascorso a scuola, anche se emerse che non fu una decisione presa da loro, ma dalle Autorità (rimanendo nel non detto e non esplicito). </p><p style="text-align: justify;">Ora - nel maggio 2022 - siamo nella paradossale situazione giuridica in cui <b>in assenza di stato emergenziale nazionale</b> (terminato il 31 marzo 2022) non si ammette la palese <b>non proporzionalità</b> della misura adottata a suo tempo, già eccessivamente restrittiva allora contro ogni buon senso, violando in modo intollerabile non soltanto i <b>principi di ragionevolezza e proporzionalità </b>a cui la P.A. deve attenersi - per non parlare dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali - ma soprattutto gli art. 1-2-3-21 ed in particolare l'articolo 52 della <b>Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea</b> (CDFUE), la quale è legge vigente e di rango superiore alle leggi nazionali interne degli Stati UE.</p><p style="text-align: justify;">Siamo in una<b> totale condizione di aberrazione della logica e del diritto. </b>Una vera e propria eversione dell'ordine costituito con <b>grave pregiudizio dei plurimi diritti soggettivi</b> dei minori, di cui nemmeno i parlamentari sembrano rendersene conto - scollegati dalla realtà dei fatti e dalla conoscenza dei pregressi provvedimenti e dello "scalare" delle misure emergenziali - nei loro irragionevoli provvedimenti attuali di emendamento ai decreti legge che sono figli di una ossessione per il "contagio" su cui però loro stessi ignorano - o fingono di ignorare - che è costruito sulla assenza di test diagnostici validati e affidabili.</p><p style="text-align: justify;">La narrazione pandemica è mistificante e ha impedito ed impedisce - nel suo reiterarsi ossessivo da parte di mass medica totalmente acritici o poco critici - di riconoscere i gravi danni allo sviluppo psicofisico di milioni di bambini ed adolescenti inflitti dall'impatto di misure emergenziali imposte oltre ogni limite temporale tollerabile, non proporzionali e divenute totalmente inutili e dannose sin dal novembre 2020.</p><p style="text-align: justify;">La magistratura inquirente ha il dovere di intervenire ma gli stessi dirigenti scolastici - ancora prima del giudice adito- hanno il <b>diritto-dovere di disapplicare</b> normative nazionali in contrasto con norme europee di rango superiore e che producono effetti diretti.</p><p><i>Luca Scantamburlo <br /></i><span style="font-size: small;">11 maggio 2022</span></p><p><span style="font-size: small;">Approfondimenti </span></p><p><span style="font-size: small;"><b><i>"Scuola e mascherine: Il valzer delle note ministeriali ..."</i></b></span></p><p><span style="font-size: small;"><b><i>17 nov 2020</i></b></span></p><p><span style="font-size: small;"><b><i><a href="https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2020/11/scuola-e-mascherine-il-valzer-delle.html?m=1" target="_blank">Scuola e mascherine: Il valzer delle note ministeriali ...17 nov 2020</a></i></b></span></p><p><span style="font-size: x-small;">Photo Credit: Pavel Danilyuk, Pexels.com</span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-12233949054594162012022-05-01T11:43:00.030-07:002022-05-01T20:42:08.120-07:00RICHIESTA DI RITIRO IMMEDIATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE, ATTO PARLAMENTARE N. 3444, CAMERA DEI DEPUTATI, MODIFICA ART. 78 COST. E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE E DISCIPLINA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE<p style="text-align: center;"><i><b> </b></i></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl07MSxdMmDP7qIXJV1sYYVwEE_IkD9V1fHSMfXOdqesywxSLOByP4-HdzsE3KlFrEw6TfeF-Ou-nvKQvrxKHJNtsGRbHAzXxsUqx4LqXD6ZVVcK4iQ5jBxk2NSLGbkrxP2VfYdfxmvATuVZZ7jdOHCTZa7EZbRE0fmursRcVqU0vj-Ng_wacAE3xz/s2250/pexels-photo-1113552.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2250" data-original-width="1688" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl07MSxdMmDP7qIXJV1sYYVwEE_IkD9V1fHSMfXOdqesywxSLOByP4-HdzsE3KlFrEw6TfeF-Ou-nvKQvrxKHJNtsGRbHAzXxsUqx4LqXD6ZVVcK4iQ5jBxk2NSLGbkrxP2VfYdfxmvATuVZZ7jdOHCTZa7EZbRE0fmursRcVqU0vj-Ng_wacAE3xz/w480-h640/pexels-photo-1113552.jpeg" width="480" /></a></div><br /><div style="text-align: center;"><br /></div><p><i><b>alla c.a. Deputati e Senatori della XVIII Legislatura </b></i><br /><br />e p.c. ai <span style="font-weight: bold;">vertici ed organi istituzionali di Camera e Senato</span><br /></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>OGGETTO: URGENTE richiesta di ritiro immediato della proposta di L. Cost. atto parlamentare n. 3444, Camera dei Deputati, modifica art. 78 Cost. e altre disposizioni in materia di dichiarazione e disciplina dello stato di emergenza nazionale</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><i>Onorevoli Deputati e Senatori della Repubblica italiana</i><br /><p></p><p style="text-align: left;">Per iniziativa degli On. deputati</p><p style="text-align: left;">TOMASI Maura; MOLINARI Riccardo; BAZZARO Alex; BIANCHI Matteo Luigi; CANTALAMESSA Gianluca; CESTARI Emanuele; COMENCINI Vito; COVOLO Silvia; CRIPPA Andrea; DE MARTINI Guido; GOLINELLI Guglielmo; GRIMOLDI Paolo; LOSS Martina; LUCCHINI Elena; MICHELI Matteo; PAOLIN Giuseppe; PICCOLO Tiziana; PRETTO Erik Umberto; TATEO Anna Rita; TONELLI Gianni; ZENNARO Antonio (C. 3444):<br /></p><p style="text-align: justify;">vi accingete a discutere prossimamente in Parlamento<b> l'atto parlamentare n. 3444</b>, una proposta di modifica costituzionale la quale costituisce <b>un atto di inaudita pericolosità per l'assetto democratico e repubblicano del nostro Paese</b>, che dal 1° gennaio 1948 riconosce i diritti inviolabili dell'essere umano (ex art. 2 Cost., e lo ha fatto ancora prima della Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la celebre DUDU del dicembre 1948) in quanto il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana sono posti a fondamento e perno della nostra Costituzione all'insegna del principio personalista, come già ribadito dal padre costituente <b>Giorgio La Pira</b> secondo il quale l''individuo è un <b>"prius"</b> e lo Stato un <b>"posterius"</b> e non viceversa, cosa sottolineata anche dal nostro già Presidente della Repubblica <b>Oscar Luigi Scalfaro </b>- altro membro della Assemblea Costituente - che amava raccontare pubblicamente la genesi della Costituzione e questa osservazione di Giorgio La Pira contenuta in una sua relazione sui lavori della Costituente.<br />La proposta di modifica costituzionale dei deputati italiani di cui sopra rischia di rovesciare questo principio e far dimenticare che la Costituzione della Repubblica è stata pensata senza possibilità di stati emergenziali per ragioni molto precise e ponderate: non è stata una dimenticanza o una distrazione.<br />Con la presente, il sottoscritto come cittadino italiano ed in forza del principio di sussidiarietà orizzontale costituzionalmente garantito (IV comma art. 118 Cost.) e nel solco ed augurio del padre costituente <b>Piero Calamandrei </b>che si auspicava che i cittadini fossero sempre vigili guardiani della Costituzione della Repubblica, chiede <b>URGENTEMENTE il RITIRO IMMEDIATO</b> della Vostra proposta di legge costituzionale dopo consultazione e per volontà concorde di tutti i parlamentari promotori.<br /><br />Allo scopo, si invitano alla attenzione tutti gli Onorevoli deputati - soprattutto coloro che hanno depositato l'atto firmato (ventuno deputati) - e tutti i vertici istituzionali per conoscenza, e si allega il testo di un <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1TQ9EfhCDBTHXaDVHAGNoxorRYqAetLNx/view?usp=sharing" target="_blank">atto giudiziario </a>depositato presso la magistratura inquirente</b>, inerente <b>gravi illeciti di natura penale</b> che potrebbero essere stati commessi dalle Autorità nel corso della emergenza sanitaria nazionale 2020-2022 ("pandemia" dovuta al presunto agente patogeno opportunista denominato "SARS-CoV-2"), e che la magistratura inquirente vaglierà in queste settimane per valutarne la fondatezza e consistenza oggettiva, decidendo se aprire o meno un fascicolo penale.<br /><br />L'atto esplicito di ritiro della legge costituzionale qui richiesto con urgenza, si rende necessario non solo perché a giudizio di chi scrive Voi state commettendo un grosso errore sul quale i cittadini hanno il dovere di richiamare la Vostra attenzione, ma soprattutto perché in queste settimane la magistratura inquirente sta accertando la fondatezza dell'esposto-denuncia depositato nel mese di aprile 2022 presso la<b> Procura della Repubblica di Udine</b>, di cui sopra.<br />Altre <b>indagni preliminari penali</b> in materia di <b>farmacovigilanza </b>sono già state avviate e sono in corso presso la <b>Procura della Repubblica di Roma</b> dopo denunce e querele presentate da cittadini ed associazioni di tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, come la IDU (Istanza Diritti Umani) e DUS (Diritti Umani e Salute), rif. inchiesta <b><i>"AIFA Le verità mai emerse sui vaccini"</i></b>, di Francesca Ronchin, <i>Panorama</i> 20 aprile 2022, ed articoli di quotidiani, in particolare si legga <i><b>"Lotta al COVID: indagato mezzo Governo Conte"</b></i>, di Patrizia Floder Reitter, 21 aprile 2022, <i><b>La Verità</b></i>, 21 aprile 2022.<br />Già questa attività inquirente di natura penale preliminare - con fascicoli di indagine già aperti - in tema di farmacovigilanza e rispetto dei diritti umani e civili, dovrebbe invitarvi alla estrema prudenza - attendendo perlomeno l'esito di tali indagini - prima anche soltanto di pensare di toccare i diritti fondamentali dell'individuo che trovano riconoscimento nella carta costituzionale e nostra legge fondamentale dello Stato.<br /><br />Il sottoscritto - assieme ad <b>oltre cento cittadini di Veneto e Friuli Venezia Giulia </b>ed alla <b>Associazione UHRTA di Trieste</b> - ha firmato con autentica dell'avvocato del Foro di Udine presso cui abbiamo eletto domicilio, l'atto di denuncia qui in allegato che espone fatti ed illustra i documenti allegati e depositati in Procura ad Udine e che <b>configurano dieci (10) ipotesi di reato</b>, fra le quali quelle previste agli <b>artt. 283- 414-415-422-443-452-610-629-640-661 c.p. (codice penale). </b></p><p style="text-align: justify;">La vostra proposta di modifica costituzionale dell'art. 78 Cost. - giuridicamente parlando - avrà ed avrebbe l'inevitabile conseguenza di snaturare e turbare in modo irreversibile il delicato equilibrio ed assetto costituzionale che garantisce la democrazia e la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, nel bilanciamento fra diritto all'autodeterminazione del singolo e tutela della dimensione collettiva del bene comune (l'interesse della collettività).</p><p style="text-align: justify;">Esistono già nel nostro ordinamento giuridico principi di riserva di legge, leggi e poteri di ordinanza sindacale e ministeriale, che consentono la gestione di crisi sanitarie locali ed anche nazionali. Anche lo strumento del DPR - Decreto del Presidente della Repubblica - poteva essere impiegato nella gestione sanitaria nazionale della malattia COVID-19, ed avrebbe trovato maggiore attenzione alla garanzia costituzionale, essendo firmato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica che è il primo garante della Costituzione.<br /><br />Nella cornice dei gravi fatti e documenti illustrati alla attenzione della magistratura inquirente, il <b>Vostro atto di proposta di modifica costituzionale</b> - che si può pensare fatto da Voi in buona fede per la tutela di tutti e per una maggiore chiarezza normativa e rispetto della gerarchia delle fonti - porterebbe invece ad un autentico <b>tradimento</b> del<b> patto fondativo</b> fra <b>popolo sovrano</b> e <b>Stato</b>, ad un tradimento dei principi e valori più cari ai padri ed alle madri costituenti, e le ragioni sono espresse indirettamente qui di seguito nelle parole di un insigne giurista, ma vanno lette anche alla luce del quadro drammatico che emerge dall'atto di esposto-denuncia depositato presso la Procura della Repubblica di Udine.<br /><br />L'assenza di qualunque opzione o possibilità di dichiarare un vago o specifico stato di emergenza nazionale nel nostro testo costituzionale - diverso dall'unica eccezione costituita da quello bellico (stato di guerra deliberato dalle Camere, art. 78 Cost.) - è stata una precisa scelta frutto della volontà delle madri e dei padri costituenti che appositamente hanno voluto evitare che la Costituzione della Repubblica italiana contenesse una falla strutturale analoga a quella presente nella Costituzione di Weimar del 1919: il <b>famigerato articolo 48</b> della <b>Costituzione di Weimar</b> prevedeva infatti in certi frangenti la <b>sospensione di ben sette (7) diritti fondamentali </b>da parte del Presidente del Reich, utilizzando se necessario la forza armata<br /><br /><i>"[...] A tale scopo può sospendere in tutto o in parte la efficacia dei diritti fondamentali stabiliti dagli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153"</i><br /><br />Sappiamo tutti come andò finire nella Germania di Adolf Hitler e del nazionalsocialismo: Hitler dopo essere stato nominato Cancelliere del Reich nel 1933, ebbe buon gioco - assieme ai gerarchi nazisti - nel sospendere le garanzie costituzionali.<br /><br />Voi deputati - con la Vostra inopportuna proposta di modifica costituzionale anche se promossa da Voi in buona fede - state per aprire uno squarcio nel testo costituzionale, una vera e propria falla nell'architettura costituzionale sapientemente costruita fra il 1946 ed il 1947, falla che rischierebbe di far affondare definitivamente l'Italia e con essa il proprio popolo, in frangenti analoghi a quelli già vissuti nel 2020 e 2021.<br />Non si può toccare un punto della Costituzione - così delicato come quello dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo - e pensare che una modifica in quel punto, correlandoli ad uno stato di eccezione teorizzato e contemplato in una modifica della Costituzione, non si ripercuota poi in tutta la architettura costituzionale in modo sistemico, con grave pregiudizio ai plurimi diritti soggettivi dell'individuo, che così rischiano di essere degradati a meri interessi legittimi in una declinazione schimittiana e leviatana che è proprio ciò che l'Assemblea Costituente - e la speciale <b>Commissione dei 75</b> incaricata del <b>progetto costituzionale</b> - hanno voluto evitare con il loro estenuante e complesso lavoro compiuto fra il 1946 ed il 1947.<br /><br />Si allega pertanto alla presente il testo dell'esposto denuncia di cui sopra - allegati esclusi - depositato presso la Procura della Repubblica di Udine in data 14 aprile 2022 da un avvocato di nostra fiducia che ha autenticato le 120 firme dei cittadini sottoscrittori e della Associazione UHRTA di Trieste anch'essa partecipe e firmataria, e si invitano tutti i parlamentari a leggerlo con attenzione perché si responsabilizzino nel loro ruolo di rappresentanti del popolo ed esercitino tutto il loro potere di parlamentari perché cessi la illogica politica sanitaria restrittiva dei diritti fondamentali, sul piano legislativo sublegislativo e provvedimentale: una vera e propria deriva autoritaria che ha configurato un golpe normativo nel 2020 e 2021 ed ora - con la Vostra infelice proposta di modifica dell'art 78 Cost. - rischia di strutturare un "colpo di stato permanente" di cui Voi sembrate non essere pienamente consapevoli.<br />Si richiama altresì la Vostra attenzione sul fatto che il nostro esposto-denuncia depositato ad Udine è stato inoltrato per conoscenza anche alla Corte Penale Internazionale dell'Aja, per possibili crimini contro la umanità commessi dall'Italia nella gestione emergenziale sanitaria COVID-19.<br /><br />Qualora vogliate persistere nella Vostra inopportuna proposta di modifica costituzionale dell'art. 78 Cost., prima di spingervi in territori inesplorati che rischiano di fratturare definitivamente la popolazione dal punto di vista della coesione sociale e minare definitivamente la fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni - già quasi compromessa dalla stagione liberticida e di libertà "autorizzate" durata oltre due anni e figlia del Governo Conte bis e del Governo Draghi, con la complicità di un Parlamento che ha dato delega in bianco al Governo sin dal febbraio 2020 - leggete con attenzione il documento in allegato ed i seguenti estratti: l'ultima parte del nostro esposto denuncia, qui riportato in calce (testo integrale dell'atto in allegato alla presente), ed un passaggio di un editoriale dell'aprile 2020 a firma di un autorevole studioso di diritto costituzionale:<br /><br /><i>"[...] Si fa presente anche – in tema di potenziale attentato contro la costituzione dello Stato ovvero in ogni caso in presenza di condotte idonee a sovvertire l'ordine democratico – quanto affermato nella primavera 2020 da un docente costituzionalista dell’Università La Sapienza di Roma, il professor Gaetano Azzariti, che aveva già intuito i rischi e i pericoli di uno stato di eccezione permanente, ove l’eccezione si fa regola e ove le libertà e i diritti costituzionali diventino libertà e diritti autorizzati, spogliati del loro valore intrinseco e degradati – in modo illegittimo – a meri interessi legittimi. Eventuali limitazioni e compressioni dei diritti costituzionali – decise nell’ambito della situazione emergenziale – non possono che avere un orizzonte temporale limitato, a scadenza, e laddove misure emergenziali e lesive dei diritti fondamentali si strutturino permanentemente oltre ogni ragionevolezza, proporzionalità e provvisorietà, vi è dunque il pericolo di un “colpo di stato permanente”.</i><br />Estratto dall'<b>Esposto-denuncia </b>depositato presso la <b>Procura della Repubblica di Udine</b><br />14 aprile 2022.<br /><br />Il prof. Gaetano Azzariti - ordinario di diritto costituzionale press la Università degli Studi La Sapienza di Roma - scriveva nel suo illuminante editoriale "Il diritto costituzionale d'eccezione" dell'aprile 2020:<br /><br /><i>[...] "Vorrei essere netto sul punto: un Governo che adottasse misure simili a quelle attualmente assunte, ma in assenza di pandemia e in materie che non implichino la salvaguardia del diritto fondamentale alla salute (ma anche “interesse della collettività”, scrive la Costituzione) porrebbe in atto fatti eversivi della legalità costituzionale. Nessuna assimilazione è possibile tra l’attuale eccezionale stato di necessità e le ordinarie crisi perpetue o le emergenze perenni cui siamo abituati in tempi “normali”.<br />Riconoscere, limitare e circoscrivere gli stati d’eccezione per evitare che un futuro Governo si senta autorizzato, “passata la peste”, fosse anche con il consenso del “popolo” (che in tempi di populismo ben poco vuole dire) ovvero della stessa maggioranza parlamentare, ad utilizzare gli stessi mezzi per affrontare la crisi economico-sociale, ovvero per imporre le proprie politiche nelle materie più controverse, soprattutto nei settori più sensibili (dalla gestione dell’ordine pubblico, alle politiche securitarie). Dopo la pandemia spetterà a tutti noi ricordare che la Costituzione si pone a fondamento delle libertà e non delle sue eccezionali limitazioni, rivendicandone il valore e l’essenza.<br />Ma soprattutto si dovrà vigilare perché nessuno abusi della situazione presente ponendo così in essere un colpo di stato permanente.<br />Nella Roma antica, com’è noto, esisteva una figura giuridica che permetteva di salvare la Repubblica nelle situazioni in cui era messa in gioco la sua sopravvivenza. Il Senato trasferiva tutti i suoi poteri ad un soggetto per un massimo di sei mesi. Poi, cessato il pericolo, ma anche solo trascorso invano il tempo definito, nessuno era più autorizzato a porre in essere atti “dittatoriali”.<br />Quando qualcuno (Silla prima, Cesare poi) ha pensato di estendere lo stato di emergenza e si fece confermare oltre il tempo i pieni poteri, ecco che la dittatura da “commissaria” si fece “sovrana”, e la Repubblica capitolò. Ancora oggi è questa la sfida più grande. Se infatti adesso sopportiamo limitazioni di libertà disposte in piena e solitaria responsabilità dal Governo pro tempore in carica, lo facciamo per necessità, avendo ad esso trasferito di fatto i poteri sovrani. Consapevoli però che, se dopo aver sconfitto il terribile e invisibile nemico, non si dovesse tornare alla normalità, rischieremmo di precipitare nel buio della Repubblica"</i><br />di<b> Gaetano Azzariti</b><br /><b><i>Il diritto costituzionale d’eccezione,</i></b><br />Editoriale Scientifica, Fascicolo 1 | 2020, Editoriale.<br /><br />Per tutto quanto premesso, si richiede urgentemente il ritiro immediato della Vostra proposta di L. Cost. atto parlamentare n. 3444 Camera dei Deputati anche e soprattutto alla luce della lettura del testo dell'atto giudiziario di denuncia depositato presso la Procura della Repubblica di Udine, che Voi come Onorevoli Deputati italiani avete l'obbligo morale e civico - oltre che parlamentare come Rappresentanti del popolo messi al corrente di fatti e documenti di una gravità inaudita - di leggere con estrema attenzione non appena possibile e compatibilmente con i Vostri numerosi impegni.<br /></p><p style="text-align: left;">In fede<br /><b><i>dr. Luca Scantamburlo</i></b></p><p style="text-align: left;">RAVEO (UD), 1 maggio 2022<br />uno dei 120 firmatari ed Autori dell'<b>esposto-denuncia<br /></b>depositato presso la <b>Procura della Repubblica di Udine </b>(aprile 2022)</p><p style="text-align: left;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1TQ9EfhCDBTHXaDVHAGNoxorRYqAetLNx/view?usp=sharing" target="_blank"><b>ESPOSTO-DENUNCIA depositato in Procura (aprile 2022)</b></a></p><p style="text-align: left;"><br /></p><p style="text-align: left;"><b>PHOTO CREDIT</b><br /><i>Formazione Rocciosa Grigia e Nera, Pexels.com <br /></i>Michael Judkins, Washington, DC, USA, 2017</p><div><br /></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-3364776321697076332022-04-25T02:29:00.016-07:002022-04-25T15:14:14.055-07:00 STATO DI ECCEZIONE E CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: OPPORTUNITÀ E RISCHI DI UNA MODIFICA COSTITUZIONALE E DEL RICORSO IN VIA INCIDENTALE IN TEMA DI DIFESA DI DIRITTI INDIVIDUALI<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhvlCOjNK-bp7za2khKEetJJ7vXIOaXbdt-sJ4Cn1aBiiSKSTd9mu1T7-Vj1VCjkkbmj14SI5bm5dWheB35pcDekbaYHYuGxf9OjCOZa7YDA_MIeFDZKtwlBUoYJqaRNXH3L7tOzYNXWVy2drzdOc7uDCO8s4T6zvZwLETri1_iM9TXGz92ofih6lG/s4032/emma-fabbri-o8h9eMRY4w0-unsplash.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4032" data-original-width="3024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhvlCOjNK-bp7za2khKEetJJ7vXIOaXbdt-sJ4Cn1aBiiSKSTd9mu1T7-Vj1VCjkkbmj14SI5bm5dWheB35pcDekbaYHYuGxf9OjCOZa7YDA_MIeFDZKtwlBUoYJqaRNXH3L7tOzYNXWVy2drzdOc7uDCO8s4T6zvZwLETri1_iM9TXGz92ofih6lG/w300-h400/emma-fabbri-o8h9eMRY4w0-unsplash.jpg" width="300" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p style="text-align: justify;">Ricorre oggi l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo: la festa nazionale della Repubblica del <b>25 aprile</b> in cui gli italiani ricordano la fine di un regime dispotico che ha portato alle leggi razziali prima, alla nostra entrata in guerra al fianco di Adolf Hitler e a una sanguinosa guerra civile combattuta in Italia poi, all'indomani dell'Armistizio dell'<b>8 settembre 1943</b> firmato in segreto a Cassibile (Siracusa) il 3 settembre 1943 dal <b>Generale Giuseppe Castellano</b>, e proclamato alla radio alcuni giorni dopo dal <b>Maresciallo Pietro Badoglio l'8 settembre </b>(il Maresciallo era Capo di Governo provvisorio di allora).</p><p style="text-align: justify;">Il 25 aprile fu la data scelta come festa nazionale perché in quel lontano <b>25 aprile 1945</b> finamente i comandi partigiani poterono annunciare <b>la liberazione delle città di Torino e Milano</b>, con la ritirata delle truppe tedesche e delle truppe e milizie della Repubblica di Salò; ritirata che precedeva la imminente disfatta del Terzo Reich, di tutto il sistema e regime nazista e la resa definitiva del Giappone che suggellava la fine della seconda guerra mondiale, sopraggiunta poche settimane più tardi.</p><p style="text-align: justify;"><b>Ci sarebbe ancora da rallegrarsi dunque? È realmente una giornata di festa l'anniversario di oggi?</b> Per fortuna il Presidente dell'ANPI e l'ANPI stessa (l'Associazione nazionale partigiani d'Italia) hanno opportunamente dichiarato in questi giorni che ritengono<b> inappropriate le bandiere NATO in occasione di tale festa</b>. Resta l'amarezza di tanti italiani che assistono al volere di Governo e Parlamento che autorizzano e si adoperano perché l'Italia spedisca armi ed armamenti alla Ucraina per assisterla militarmente contro i Russi e la loro "operazione militare speciale". Se pace si vuole, diplomatici ed ambasciatori andrebbero mobilitati e motivati, per cercare un compromesso ed una tregua duratura; non è certo inviando carri armati, fucili, missili e munizioni, che si ascoltano le ragioni dell'uno e dell'altro contendente.</p><p style="text-align: justify;">Sorvoliamo poi - perché meriterebbe una trattazione a parte - sulla progressiva espansione della NATO ad est degli ultimi due decenni, sempre più a ridosso dei confini russi, e sorvoliamo anche sulla sanguinosa guerra civile combattuta nel Donbass sin dal 2014 (dopo un golpe) con circa ventimila morti civili in quasi otto anni di guerra fra il Governo di Kiev e i separatisti russofoni della Ucraina orientale. <br /></p><p style="text-align: justify;">Dopo le palesi violazioni dei principi di legalità e di riserva di legge compiute impunemente dal Governo e dal Parlamento italiani durante l'anno 2020 e la gestione della crisi sanitaria COVID-19 attraverso discutibili e draconiane disposizioni, assistiamo oggi ad improvvisi venti di guerra che l'Italia contribuisce ad alimentare - all'indomani della fine dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 marzo 2022) - e a un ennesimo oltraggio ai valori ed ai principi costituzionali: la violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione della Repubblica:</p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><i>"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."</i></p><p style="text-align: justify;">Art. 11 Cost. <br /></p><p style="text-align: justify;">Già in un mio audio di alcuni minuti diffuso in Telegram nell'agosto 2020 ricordai pubblicamente la <b>teoria della separazione dei poteri</b> figlia del francese <b>Charles-Louis de Secondat barone di Montesquieu</b> e da tempo studiata sui banchi di scuola: lo feci in quel mese estivo del 2020 in riferimento alla <b>Repubblica di Weimar </b>ed al <b>famigerato articolo 48 il quale prevedeva </b>- nel secolo scorso -<b> la sospensione di ben sette diritti fondamentali in caso di stato di emergenza deliberato dalle Autorità tedesche.</b></p><p style="text-align: justify;">Più recentemente il tema è ritornato di grande attualità a causa di una inopportuna - ed a mio modesto avviso irresponsabile - <b>proposta di modifica costituzionale avanzata da ventuno deputati italiani </b>nel gennaio 2022 (<b>proposta di legge costituzionale n. 3444, Camera dei deputati, </b>presentata il 13 gennaio 2022, <b>modifica dell'art 78 Cost.</b>), allo scopo di rispondere meglio dal punto di vista giuridico ad eventuali emergenze sanitarie nazionali ed internazionali.<br />Nondimeno così facendo si dimentica che <b>i padri e le madri costituenti della nostra Repubblica italiana </b>- memori della Repubblica di Weimar e della <b>falla strutturale presente nella Costituzione tedesca di allora</b>, il già citato articolo 48 - con grande lungimiranza evitarono durante i lavori della Assemblea Costituente (1946-1947) di inserire nel testo costituzionale <b>eventualità di stati di emergenza nazionale o qualsivoglia possibilità di sospensione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, </b>all'interno della architettura della Costituzione della Repubblica italiana; fatta salva la situazione ecccezionale di stato di guerra (unica eccezione, per cui le Camere sono chiamate a delibearre).</p><p style="text-align: justify;"><i>"Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari." </i></p><p style="text-align: justify;">Art. 78 Cost. <br /></p><p style="text-align: justify;">Questa loro saggezza giuridica ha disinnescato nel passato <b>stati di eccezione molto pericolosi </b>per l'assetto democratico ed istituzionale della Repubblica, ed ha salvaguardato sempre il rispetto dei diritti civili ed umani, tanto è vero che la stessa stagione eversiva nera e rossa degli anni'70 ed '80 del secolo scorso (neofascista e delle formazioni terroristiche di estrema sinistra, fra cui le Brigate Rosse), fu affrontata da parte delle Autorità italiane di allora senza sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. <br /></p><p style="text-align: justify;">Come è possibile che oggi ventuno deputati italiani non si rendano conto del grande pericolo insito nella loro proposta di modifica costituzionale? Perché sinora né il Presidente della Repubblica né la Consulta di Roma hanno espresso preoccupazione in proposito?<br /></p><div style="text-align: justify;">Purtroppo - e vorrei che fosse chiaro a tutti - il problema non è la Camera dei Rappresentanti o la Corte Costituzionale in sé, ma la memoria storica, il giudizio (la capacità di discernimento) e la moralità e la etica di ciascun componente di un Parlamento o di una Corte, oltre che la propria competenza professionale e la propria esperienza più o meno ampia. <br />Ad esempio, ogni Giudice adito ed ogni Corte adita ha un proprio terreno giurisdizionale ed un eventuale limite e confine di azione (la cosiddetta giurisdizione). Vi sono Corti e Corti ed una diversa postura analitica nel valutare una controversia. Non sempre, poi, viene effettuata una valutazione nell'intreccio delle fonti come si dovrebbe fare. </div><div style="text-align: justify;">La <b>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo</b> (Corte EDU) di Strasburgo e la <b>Corte di Giustizia della Unione Europea</b> (CGUE) di Lussemburgo non sono la stesa cosa, seppur entrambe nate per tutelare il <b>diritto soggettivo, le libertà ed i diritti fondamentali dell'individuo.</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Per questo io personalmente ho più volte perorato la opportunità - nel caso di violazione intollerabile dei propri diritti e delle proprie libertà - di chiedere al giudice adito la<b> disapplicazione della normativa nazionale</b> in rispetto del diritto UE di rango primario <b>con effetti diretti,</b> oppure al limite il <b>rinvio pregiudiziale alla CGUE di Lussemburgo.</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale italiana del 2006, 2007 e 2008 aveva una altra sensibilità in tema di salute e rispetto della persona umana (Rif. miei audio e post degli anni 2020, 2021, 2022, diffusi nei social network), non a caso si arrivò alla celebre sentenza n. 438/2008 che ci protegge ma che va ribadita, ricordata ed argomentata continuamente. </div><div style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale di oggi, a parte un piccolo sussulto di dignità nel dicembre 2021 in tema di rispetto di diritti e stop a stati di eccezione (non più tollerabili, si legga la sentenza n. 213/2021), non mi pare abbia la stessa sensibilità dimostrata nel 2006 in Polonia (con una delegazione in visita presso la Corte polacca) e nell'anno 2008, con la<b> storica sentenza 438/2008</b> che ha affermato e <b>riconosciuto il principio consensualistico (libero ed informato) del paziente, in conformità con il diritto UE</b>.</div><div style="text-align: justify;">Pertanto al momento, <b>sollevare la questione di legittimità costituzionale</b> in tema del rispetto dei diritti individuali, può e potrebbe risultare un boomerang con questa composizione attuale della Corte Costituzionale che ha già dimostrato con atti ufficiali quale è la sua posizione sulla gestione della crisi emergenziale sanitaria. <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ci sono stagioni e stagioni, di uomini e donne, che hanno diversi approcci, e sono più o meno sensibili, e più o meno attenti all'intreccio delle fonti. </div><div style="text-align: justify;">Dopo il rigetto dei ricorsi in via incidentale del Giudice di Pace Manganiello di Frosinone (alla fine, egli emanò anche una ordinanza di rinvio degli atti alla Consulta di Roma), e dopo altri pronunciamenti della Corte Costituzionale che nel 2021 e 2022 hanno dato ragione allo Stato nella compressione dei diritti fondamentali, non ravvisando normative incostituzionali, meglio stare alla larga dalla Corte Costituzionale al momento. </div><div style="text-align: justify;">Ma se proprio ci si arriva e qualche avvocato si incaponisce nel chiedere al giudice un ricorso in via incidentale alla Consulta, si ricordi di chiedere alla Corte Costituzionale di esercitare i cosiddetti <b>POTERI ISTRUTTORI</b>: anche i Giudici della Corte Costituzionale possono esercitarli (seppure raramente lo abbiano fatto in passato) e forse, qualora venisse fatto, finalmente si capirebbero gli abusi e la inedita <b>stagione di "libertà autorizzate" (cfr. Alessandro Mangia)</b> e di irresponsabilità sorta sulla base di gravi crimini ed atti costituzionalmente illegittimi che sono stati emanati in Italia non rispettando la gerarchia delle fonti, l'intreccio delle fonti, e manipolando la verità, silenziando medici onesti ostacolati nella loro attività meritoria di salvataggio e cura di vite e tacendo fatti inoppugnabili, che avrebbero cambiato tutta la gestione della pseudo "pandemia" COVID-19.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">La richiesta di un giudizio in via incidentale (ricorso incidentale) - alla luce della tutela prevista dalla CDFUE - è sempre bene farla da parte di un legale che assista dei cittadini, anche in ottemperanza al vincolo giuridico che la CDFUE pone all'Italia, non solo in forza dell'art 117 Cost. che obbliga l'Italia a rispettare l'ordinamento giuridico europeo (comunitario, oggi eurounitario). Ma soprattutto in forza dell'Art. 6 TUE per cui la CDFUE è stata equiparata ad un Trattato.È atto normativo vigente superiore al diritto interno nazionale. Ed una legge italiana può essere non solo incostituzionale, ma apparentemente costituzionale, ma non rispettosa della CDFUE</div><div style="text-align: justify;">Su questo, la Corte Costituzionale può esprimersi e deve esprimersi se il giudice ravvisa un dubbio (sentenza 269/2017 Corte Costituzionale).</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">O addirittura, si può adire il giudice chiedendo - in alternativa - di sollevare non la questione di legittimità costituzionale ma la questione<b> in via pregiudiziale presso la CGUE di Lussemburgo.</b></div><div style="text-align: justify;"><b>Questo lo si può fare dinanzi a qualunque giudice ed in qualunque grado di giudizio. <br /></b></div><div style="text-align: justify;">Infatti proprio la CGUE di Lussemburgo presto si pronuncerà sul caso di un operatore sanitario discusso dinanzi al Giudice del lavoro di Padova, ove è stato difeso dal prof. Avv Augusto Sinagra e per cui il GdL ha chiesto il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo. La sentenza è attesa a breve. </div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Può darsi che altre sentenze seguiranno in relazione alle restrizioni dei diritti fondamentali decise dalle Autorità per governare la emergenza sanitaria, così come una recente sentenza della Corte EDU di Strasburgo ha dato ragione ai <b>cittadini elvetici contro la Svizzera,</b> colpevole di aver violato in modo non proporzionale <b>i diritti fondamentali di associazione e riunione tutelati dalla CEDU all'articolo 11 </b>(<span style="text-align: left;">Caso della associazione sindacale Communauté genevoise d'action syndical - CGAS contro Svizzera - Strasburgo, sentenza del 15 marzo 2022, ricorso n. 21881/2020)</span>. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Le prossime <b>sentenze della CGUE e della CEDU </b>- soprattutto qualora si susseguano a favore dei cittadini - <b>vincoleranno giuridicamente la giurisprudenza nazionale e di conseguenza condizioneranno e cambieranno gli indirizzi di governo e del buon legiferare, costringendo la politica sanitaria ad un più sostanziale (e non solo formale) rispetto dei diritti, in quanto essa si è dimostrata eccessivamente restrittiva </b>sinora da parte di alcuni Stati europei (l'Italia in particolare) nella gestione emergenziale sanitaria COVID-19, con costi sociali ed economici altissimi che si sarebbero potuti evitare.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Questo è ciò che si augura proprio nel più autentico rispetto <i>de l'Esprit des Loix</i> (Lo Spirito delle leggi) enunciato nel 1758 dal filosofo francese Montesquieu nel suo trattato politico divenuto il fondamento delle moderne democrazie ed al contempo la protezione da ogni abuso e deriva autoritaria in seno agli Stati.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Luca Scantamburlo </i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">25 aprile 2022</span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">PHOTO CREDIT<br />Emma Fabbri, 2019, <i>unsplash.com</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;" /></div></div>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3138062761413968803.post-82520899713526343872022-04-09T20:46:00.053-07:002022-04-22T04:46:41.247-07:00 COVID-19 ED OBBLIGO VACCINALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI OVER 50enni: FACCIAMO CHIAREZZA SU COME DIFENDERSI<h4 style="text-align: justify;"><br /></h4><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYzd2V1Bz_QmQt_tazO18Vrwm8gqu3XtXkqLRRonS7pKxNRNcwN7x_SoaduKVFSVpsyGC9Zei0I2XbExWdgc2GthNIa1JkJVmD0VdjS13daLHpMcAybQpcauvRS_L6vmmKuQguVIjjWhNmocH8l8Of8kK1xTi7BpBaZvLxGqwKefj1twzXQNq1brgO/s1500/pexels-photo-6077476.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1500" data-original-width="1000" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYzd2V1Bz_QmQt_tazO18Vrwm8gqu3XtXkqLRRonS7pKxNRNcwN7x_SoaduKVFSVpsyGC9Zei0I2XbExWdgc2GthNIa1JkJVmD0VdjS13daLHpMcAybQpcauvRS_L6vmmKuQguVIjjWhNmocH8l8Of8kK1xTi7BpBaZvLxGqwKefj1twzXQNq1brgO/w266-h400/pexels-photo-6077476.jpeg" width="266" /></a></div><br /><h4 style="text-align: left;"><span style="text-align: justify;">RISPONDERE O NON RISPONDERE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO?</span></h4><p style="text-align: justify;">In questi giorni centinaia di migliaia di persone al di sopra dei cinquanta anni di età - che per legittima e prudente scelta di salute personale non hanno voluto farsi somministrare il vaccino anti-COVID-19 - stanno ricevendo ai sensi del DL 44/2021 una <b>comunicazione </b>da parte del <b>Ministero della Salute </b>e dalla <b>Agenzia delle entrate- Riscossione</b>, con la quali lo Stato li informa che sono oggetto di <b>avvio di un procedimento sanzionatorio</b>, invitandoli a contattare entro dieci giorni dal ricevimento la propria ASL di riferimento e competente territorialmente per motivare la mancata vaccinazione, e di avvisare contestualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) di aver preso contatto con le Autorità sanitarie.</p><p style="text-align: justify;">È una scelta personale se rispondere già all'inizio dell'<b>avvio del procedimento sanzionatorio</b> (con una istanza in autotutela ad esempio) oppure attendere l'irrogazione della eventuale sanzione amministrativa pecuniaria per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4-sexies, comma 3, D.L. 44/2021 convertito dalla Legge n. 76/2022.</p><p style="text-align: justify;"><b>Per me è giusto rispondere</b>: innanzi tutto per disinnescare la sanzione, ed in secondo luogo per <b>AFFERMARE i propri diritti civili ed umani.</b> I diritti umani e civili vanno affermati, rivendicati e per farlo bisogna azionarli come si suol dire, cioè <b>esigerne il rispetto</b> e ricordarne la tutela costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano, e la loro tutela anche nel più ampio ordinamento internazionale (eurounitario soprattutto). </p><p style="text-align: justify;">Se non si risponde già ora all'avviso inizio del procedimento sanzionatorio, succede solo che continua la corsa del procedimento sanzionatorio e si verrà sanzionati, dopo che la Asl /Min. Salute e l'Agenzia delle Entrate Riscossione si saranno interfacciati scaduti i dieci giorni di tempo. </p><p style="text-align: justify;">Attenzione che se la sanzione avrà già <b>titolo esecutivo </b>- come già anticipato dai due enti nella loro comunicazione - se non si paga si rischia<b> l'atto di precetto</b> (e la eventuale successiva <b>riscossione forzata</b>).</p><p style="text-align: justify;">Se invece si risponde sin da subito ma si viene poi sanzionati ugualmente, nonostante una risposta di istanza in autotutela rimasta non accolta - ad esempio utilizzando la bozza proposta dall'Avv. Renate Holzeisen - allora si può impugnare la sanzione, ma i dirigenti che sanzionano si espongono poiché la istanza in autotutela pone alla attenzione della P.A. gravi profili di illeciti, anche penali in teoria, che potrebbero coinvolgerli in caso di azione penale della magistratura. </p><p style="text-align: justify;">In ogni caso, bisogna IMPUGNARE (e per impugnare non bisogna pagare per alcun motivo, per non invalidare la impugnazione, cioè il ricorso). </p><p style="text-align: justify;">Ma arrivare in ricorso gerarchico dinanzi alla Asl o dinanzi alla Prefettura (in funzione di quale sia e sarà l'ente irrogante la sanzione) oppure direttamente dinanzi al Giudice di Pace in ricorso giudiziario - con alle spalle già una istanza in autotutela avanzata e rimasta inascoltata (la P.A. non è obbligata ad accoglierla), è e sarà un vantaggio secondo me, soprattutto dinanzi al GdP. <br />La mia è, naturalmente, soltanto la mia opinione.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><h4 style="text-align: justify;">QUANTO TEMPO HA IL PREFETTO PER RISPONDERE AD UN RICORSO PREFETTIZIO?</h4><p style="text-align: justify;">La Prefettura ha <b>210 giorni</b> per rispondere ad un <b>ricorso gerarchico prefettizio</b>, che si dilatano qualora nel ricorso si chieda anche l'audizione (cioè il confronto in presenza). La storia dei 5 anni che continuo a sentire e leggere nei social network, è destituita di fondamento ed in ogni caso VIOLEREBBE il diritto all'equo processo (ex art 6 CEDU) ed il diritto del cittadino ad avere una buona amministrazione della giustizia (ex art 41 CDFUE).</p><p style="text-align: justify;">Il ricorso gerarchico non ha spese di deposito (vi sono le sole spese di invio raccomandata memorie difensive + copia carta di identità e atto impugnato). Generalmente i tempi entro i quali impugnare sono 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><h4 style="text-align: justify;">SPESE del RICORSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE</h4><p style="text-align: justify;">Le spese di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) sono pari a <b>€ 43 </b>di <b>contributo unificato</b> per il deposito (da versare alla Tesoreria dello Stato). Al termine della udienza, nei giorni successivi il GdP emana sentenza: di solito le spese processuali <b>sono nulle,</b> anche in caso di rigetto del ricorso per inammissibilità. Se vi sono <b>spese alle liti,</b> generalmente il GdP compensa (ognuno paga per sé). <br />Fino a<b> € 1100 del valore di causa</b>, dinanzi al GdP<b> ci si può difendere personalmente</b>, stando da soli in giudizio (senza avvocato) o dare delega di difesa a un amico o a una amica, anche se questi sono dei semplici cittadini (dunque non è necessario essere avvocati per ricevere delega di difesa). Anche qui, non ho mai sentito in vita mia di GdP che statuiscono spese processuali di centinaia di Euro.</p><p style="text-align: justify;">Fra l'altro, sempre più Giudici di pace e Tribunali Amministrativi Regionali <b>stanno dando ragione ai cittadini ed ai lavoratori che agiscono in giudizio ultimamente nelle controversie contro lo Stato</b> che irroga sanzioni per mancato rispetto delle misure di confinamento (<i>lockdown</i>), di restrizione oraria di attività lavorativa come esercizio pubblico (bar, ristorante, ecc.), o che impone alle aziende la sospensione dal lavoro con mancata retribuzione, per coloro che non si piegano al ricatto della vaccinazione obbligatoria o introdotta in via surretizia tramite il certificato digitale verde COVID_19, declinato in modalità discriminatoria dalla legge italiana. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><h4 style="text-align: justify;">L'ISTANZA IN AUTOTUTELA PROPOSTA DALL' AVV. RENATE HOLZEISEN</h4><p style="text-align: justify;">In ogni caso la dr.ssa Renate Holzeisen, avvocato del Foro di Bolzano, ha fatto un grande lavoro con la sua bozza proposta<i> online</i> pro bono e non a caso - intervistata il 5 aprile 2022 da <b>Marcello Pamio</b> di <b>RadioGamma 5 </b>- ha detto pubblicamente che è giunto il momento che i cittadini si difendano da soli, aiutati dai professionisti legali, per prendere posizione in prima persona dinanzi a questi abusi. Per questo motivo l'Avv. Holzeisen ha preparato una <b>bozza di istanza in autotutela</b> disponibile in download nel suo sito, e nelle prossime settimane preparerà anche il <b>modello di un ricorso </b>per impugnare la eventuale sanzione amministrativa avente già titolo esecutivo, dinanzi al Giudice di Pace; anche in tal caso, il modello sarà a disposizione di tutti gli italiane e le italiane gratuitamente (cfr. link qui di seguito, blog ufficiale dell'Avv. R. Holzeisen).</p><p style="text-align: justify;">La idea della istanza in autotutela - con la quale si chiede alla P.A. di archiviare immediatamente il procedimento sanzionatorio - è stata una grande idea con la quale i cittadini sin da subito possono affermare ed<b> azionare i propri diritti</b> e chiamare tutti alla propria responsabilità ed al rispetto dei nostri diritti civili ed umani. Grazie Avv. Renate Holzeisen.</p><p style="text-align: justify;">Ecco qui di seguito il <i>link </i>per il <b><i>download</i></b> della <b>bozza di istanza in autotutela</b>, integrata/modificata dal sottoscritto: in due versioni, <b>una generica </b>ed una <b>specifica </b>per chi ha già firmato l'esposto-denuncia di gruppo con l'Avv. Michele Rodaro.<br /></p><p style="text-align: justify;"><i>Luca Scantamburlo <br /></i><span style="font-size: x-small;">7-14 aprile 2022</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></p><h3 style="text-align: justify;"></h3><h3 style="text-align: left;"><b>ISTANZA IN AUTOTUTELA: BOZZA Avv. R. HOLZEISEN<br />MODIFICATA CON INTEGRAZIONI di LUCA</b></h3><h3 style="text-align: left;"><b></b></h3><p style="text-align: justify;">Per scaricare la bozza è necessario cercare <b>"FILE"</b> nel menù in alto a sinistra di <b><i>Google Drive</i></b>, e lo si può scaricare con il comando "SCARICA" del <b>menu a tendina</b>, senza password od autorizzazioni. Leggere bene tutte le pagine prima di firmare e completare ove richiesto (in giallo). Il testo è adattabile e modificabile:<span style="background-color: white;"> </span><br /></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">*</span> ISTANZA GENERICA <a href="https://docs.google.com/document/d/1TUNyJPMniSYq-JjMajBrOtaqhPPpIifY/edit?usp=sharing&ouid=117087597801798026983&rtpof=true&sd=true" target="_blank">DOWNLOAD</a><br /></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">* </span>ISTANZA per ESPONENTI-DENUNCIANTI <br /> con l'Avv. Michele RODARO /anno 2022 <a href="https://docs.google.com/document/d/1fKVRk_YRc9y6_1kOnqHwK4ZawIjCWu5t/edit?usp=sharing&ouid=117087597801798026983&rtpof=true&sd=true" target="_blank">DOWNLOAD</a></b><br /></p><p style="text-align: justify;"><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">* </span>Versione modificata bozza Avv. Renate Holzeisen; in carattere rosso le differenze/integrazioni <a href="https://docs.google.com/document/d/1AS68O2pFEI0sxFS2YzY1JrhI7arVhGzc/edit?usp=sharing&ouid=117087597801798026983&rtpof=true&sd=true" target="_blank">DOWNLOAD </a>(</b><b><b>non usare, </b>solo per confronto testi)</b></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"></p><h3 style="text-align: left;">DESTINATARIO: A CHI SCRIVERE?<br /></h3><p style="text-align: justify;">La raccomandata da mandare per chi vuole fare istanza in AUTOTUTELA è da inviare soltanto alla <b>ASL competente territorialmente</b> come proprio destinatario principale e minimo<br /><br /><b>Tutti gli altri indirizzi</b> riportati dall'Avv. Renate Holzeisen, sono riportati per chi volesse inviare per conoscenza e perché si responsabilizzi rispetto ai gravi abusi e profili di illeciti illustrati <br />Se poi si volesse notificare anche a tutti gli indirizzi indicati dall'Avv. Renate Holzeisen, si è liberi di farlo ma <b>solo per loro conoscenza ed informazione</b> (facoltativo).<br /><br /></p><h3 style="text-align: left;">Unica eccezione: La NOTIFICA alla Agenzia entrate Riscossione </h3><p style="text-align: justify;">l'Agenzia delle entrate Riscossione, va avvisata che si è preso contatti con l'ASL di competenza, comunicando loro la data di invio raccomandata: questo lo si fa o tramite la piattaforma online di servizio al cittadino, accedendo con proprie credenziali, oppure comunicando via PEC: questo lo si fa per <b>bloccare il procedimento sanzionatorio,</b> che riprenderà soltanto qualora l'ASL notifichi che non accetta le motivazioni della raccomandata in contraddittorio <br /><br /><i>Luca Scantamburlo</i><br /><span style="font-size: x-small;">14 -22 aprile 2022</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></p><h3 style="text-align: justify;">RIFERIMENTI ISTANZA IN AUTOTUTELA - BIBLIOGRAFIA</h3><p style="text-align: justify;"><b><i><a href="https://www.renate-holzeisen.eu/it/istruzioni-pratiche-per-la-difesa-contro-le-sanzioni/" target="_blank">Istruzioni pratiche per la difesa contro le sanzioni a carico degli over 50 (più bozza dell’istanza di autotutela)</a></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i>Renate Holzeisen, Per i Diritti Fondamentali, più che mai!</i></b><br /><a href="https://www.renate-holzeisen.eu/it/home-it/" target="_blank">BLOG UFFICIALE</a> " [...] avvocato, che ha prestato giuramento alla Costituzione della Repubblica Italiana, da due anni cerco, a livello nazionale, europeo e internazionale insieme anche ad un gruppo di legali crescente giorno dopo giorno, di contrastare l’inaccettabile e pericolosissimo totalitarismo."</p><p style="text-align: justify;"><b><br /></b></p><p style="text-align: justify;"><b>PHOTO CREDIT</b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">EKATERINA BOLOVTSOVA, <i>Pexels.com</i></span></p>Luca Scantamburlohttp://www.blogger.com/profile/10584940930641442826noreply@blogger.com0