martedì 6 dicembre 2022

OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: SE ARRIVANO I TITOLI ESECUTIVI DI RISCOSSIONE DOPO GLI AVVII DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, COME IMPUGNARE IN MODO CORRETTO?

 


6 gennaio 2023

IL CONVENUTO CORRETTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE: IL LEGITTIMATO PASSIVO NELLA OPPOSIZIONE,  CHI RESISTE IN GIUDIZIO E HA TITOLARITÀ PER FARLO

 

Ricordarsi di portare in Tribunale - agendo come "attori/attrici" dinanzi al Giudice di Pace - il convenuto corretto: chi ha la titolarità per resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace in relazione alla contestazione e opposizione a sanzione e relativo avviso di debito per inadempienza vaccinale anti SARS-CoV-2, cioè l'AdeR nella fattispecie e non il Ministero della Salute, onde evitare il rischio di cadere nel difetto di legittimazione passiva che può portare a rigetto. Importante inserire la sede legale e il codice fiscale del'AdeR, indicando così chiaramente chi è il legittimato passivo, con domicilio ex legge presso l'Avv. Distrettuale Stato, Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

Per il resto, cioè per le formule di rito e di circostanza e il gergo tecnico da usare e le opportune richieste finali al giudice, incluse quali argomentazioni giuridiche sono possibili, si può chiedere al proprio avvocato di fiducia e si può consultare questo blog con indicazioni di massima, argomentazioni giuridiche possibili e il link al Comune di Ferrara con un fac-simile di ricorso da cui partire per elaborare il proprio, avendo la accortezza di adattarlo e cambiare però la normativa richiamata: il Governo e il Legislatore sono andati in deroga alla L. 689 /1981, da qui il nostro suggerimento di fare opposizione ex art 615 cpc, consapevoli che non esiste una via e strategia difensiva sola, e che molti avvocati hanno diverse opinioni (fra cui non solo quella di attendere la evoluzione della situazione fino al 30 gennaio 2023, ma anche quella di fare citazione, procedura diversa rispetto al classico ricorso).

Ci si oppone dunque - per chi desidera impugnare subito entro 30 giorni dalla notifica o dal suo tentativo - alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in oggetto e al relativo avviso di addebito, 

[...] notificato a mezzo raccomandata n. ................ in data..,.......,.. dalla Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente di.............(indirizzo della Agenzia territorialmente competente). Legittimata passiva è la Agenzia delle entrate-Riscossione sede legale in via Giuseppe Grezar 14, cap 00142 Roma, Codice fiscale ...............

I NUMERI DI CODICE FISCALI 
si trovano nel sito Web dell'AdeR di Roma e nel sito dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato


la quale è domiciliata ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di .............................(indirizzo), Codice fiscale.........................

CERCARE E INSERIRE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DELLA PROPRIA REGIONE DI RESIDENZA


Tutto quanto sopra richiamato - inclusa la formula relativa all'AdeR domiciliata ex legge presso l’Avvocatura Distrettuale di .......... -  dovrà trovare inserimento nel testo della opposizione da depositare presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente, al fine di individuare correttamente il "convenuto" che ha la titolarità per resistere in giudizio (sono il "resistente), e non cadere nel difetto di legittimazione passiva che può portare al rigetto della opposizione.
Pertanto, non commettere l'errore di portare in tribunale il Ministero della Salute che è sì il promotore delle sanzioni amministrative ma non è il legittimato passivo nella fattispecie; eventuali doglianze su questa discutibile scelta del Legislatore, possono ovviamente essere argomentate dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo la disapplicazione di tutte le normative nazionali che ledono il diritto alla difesa e all'equo processo ex art. 6 CEDU recepito anche dalla nostra Costituzione della Repubblica all'articolo 111.

Luca Scantamburlo
6 gennaio 2023 

*******



31 dicembre 2022

RISCONTRO SCRITTO E DATA CERTA DELLA NOTIFICA DELLA SANZIONE: POSTE

È molto importante avere riscontro scritto della notifica della sanzione amministrativa pecuniaria e del relativo avviso di addebito della Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente. 
Chi trovasse l'avviso di giacenza nella cassetta della posta - perché assente dal proprio domicilio al momento della consegna del portalettere - ricordi di fotocopiare l'avviso stesso (o di scansionarlo oppure di fotografarlo) prima di consegnarlo allo sportello dell'ufficio postale e rimanerne sprovvisti. 
Esso in copia dovrà essere allegato alla opposizione per chi desidera impugnare l'avviso di debito e la correlata sanzione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Qualora invece si sia ricevuto la busta raccomandata con l'avviso di debito a mano, stante la assenza di notifica con data certa, suggeriamo di recarsi alle Poste e - solo alla presenza del Responsabile  / Direttore assieme all'impiegato allo sportello - aprire la busta sigillata e farsi apporre notifica con timbro e data certa nell'apposito modulo contenuto nella raccomandata stessa.
Alcuni Direttori di Uffici postali si stanno rifiutando addirittura di compilare la notifica, adducendo la scusa / pretesto che detta notifica potrebbe non essere stata inclusa nella busta (scusa ridicola perché l'atto è costituito da fogli numerati). Altri Direttori delle Poste - più gentili e vicini alla necessità e bisogni del cittadino - si dimostrano collaborativi e mettono a disposizione un tabulato con l'elenco delle raccomandate tracciate e consegnate

Una data certa è necessaria al Giudice di Pace per capire se l'atto di impugnazione viene depositato entro i termini corretti (entro 60 giorni oppure 30 giorni dal momento della notifica, a seconda delle diverse interpretazioni, più probabile i 60 giorni nella fattispecie ma non è detto).

Sicché agli sportelli degli Uffici delle Poste si può chiedere il cosiddetto "Elenco tracce" e il relativo "dettaglio invio", tabulato da cui evincere l'avvenuta consegna della raccomandata.

In alternativa, online sul sito delle Poste alla pagina Web "raccomandata", cercare la funzione "Tracciare raccomandata", e poi nel campo "cosa cerchi?", inserire il codice spedizione senza interruzione e senza trattino, che si trova sulla raccomandata sotto al codice a barre.
Si ottiene così evidenza della presa in carico, del transito e della consegna, ma non è detto anche la relativa data di consegna. Anzi, pare non si possa evincere la data certa. Pertanto, chiedere allo sportello del proprio ufficio postale la tracciatura cartacea con dettaglio dell'invio, utile ai fini della opposizione dinanzi al Giudice di Pace e da produrre in allegato.

In assenza di notifica compilata oppure di avviso di giacenza, o difficoltà nel reperire la data certa di consegna, scrivere nella opposizione alla attenzione del Giudice tutte le difficoltà riscontrate e la mancanza di certezza dei termini temporali per la opposizione, tutti elementi che indicheranno al Giudice di Pace i possibili abusi e vizi formali oltre a quelli di sostanza, nella violazione dei principi e dei plurimi diritti soggettivi, che devono essere portati e argomentati se si propone opposizione ex art 615 cpc, contestando dunque principalmente la esistenza stessa dell'avviso di debito e non soltanto la sua regolarità / irregolarità formale.

Luca Scantamburlo
31 dicembre 2022

*******

26 dicembre 2022

OPPOSIZIONE A SANZIONE. MODELLO FAC-SIMILE

Perché non propongo un modello da scaricare? Perché bisogna responsabilizzarsi e agire in prima persona. Questo è uno dei motivi per cui sono contrario ai MODELLI in download a scatola chiusa, già preconfezionati per uno specifico caso. È una grossa responsabilità presentare un modello in download su un caso di MILIONI di persone e le loro vite. Un conto dare indicazioni di massima e di buon senso, cosa che ho e abbiamo fatto. Una altra cosa dire: "Si fa così. Copiate e scaricate e firmate". Fra l'altro un modello unico, predefinito, rischia di ingessare e paralizzare la creatività e la attenzione e la vigilanza sulle proprie azioni. Rendendo più povera la opposizione, meno ricca e diversificata e dunque meno efficace.

Ogni situazione è diversa e va infatti contestualizzata e adattata al proprio caso. Ricordarsi dunque - quando si scrive il proprio atto di opposizione avverso sanzione e avviso di addebito - di dividere il proprio testo in due paragrafi, considerando le ragioni

"IN FATTO"
 
e poi

"IN DIRITTO"
Con la richiesta finale al giudice. Argomentare dunque secondo un ordine consequenziale, come suggerito dallo studio legale associato VETl qui di seguito citato:

https://www.vetl.it/difese-con-ragioni-in-fatto-e-in-diritto/

Sul mio blog il 70/90 % di una possibile opposizione è già scritta in traccia nelle sue ragioni giuridiche, cioè "in diritto" (rif. "Gli abusi di uno Stato leviatano e del potere sanzionatorio.."). E così anche le indicazioni di massima su come fare e come depositare e anche quali formule usare in chiusura.

Qui di seguito un link al Comune di Ferrara con un esempio di un modello di opposizione indirizzata al Giudice di Pace, in download. Ricordarsi di adattare il proprio caso, alla specifica fattispecie, citando le normative corrette (il Governo e il Legislatore sono andati in deroga alla Legge 689/1981 e dunque nel nostro caso si può impugnare ex art 615 c.p.c) e secondo quale articolo e norma di legge impugnare l'avviso di debito notificato.

Luca Scantamburlo
26 dicembre 2022

FAC-SIMILE di opposizione. In download

https://www.comune.fe.it/it/b/18928/fac-simile-ricorso-al-giudice-di-pace-in-opposizione-a-ordinanza-dingi
 

*******

PERCHÉ IMPUGNARE LE SANZIONI: GUARDARE LONTANO, NON SOLO AL PROPRIO ORTO

Se le attività di irrogazione sanzione dovessero essere sospese con l'Emendamento al DL Rave - sospese fino al 30 giugno 2023 - non significa che l'avviso di addebito con  titolo esecutivo già ricevuto sia automaticamente nullo. E così - proprio perché l'avviso di debito non decade con l'emendamento all'esame - diventa strategico fare opposizione al Giudice di Pace. L'Emendamento bloccherà probabilmente anche la riscossione fino alla fine di giugno 2023, oltre che la partenza di nuovi avvisi di debito (ma ciò non è sicuro, quindi nel dubbio è meglio mettere le mani avanti).

Vi sono poi ragioni che superano le opportunità di convenienza e interesse personale: eventuali udienze dinanzi al Giudice di Pace di procedimenti (opposizioni dei cittadini) che riuscissero ad arrivare a sentenza prima del 30 giugno 2023 o a ridosso di tale data, se pronunciate a favore dei cittadini darebbero quel "la", quello stimolo in più e pretesto perché il Legislatore approvi una definitiva cancellazione degli avvisi di debito, facendoli decadere.
Non c'è miglior cura di tante sentenze scritte dai giudici in direzione di protezione dei diritti fondamentali, per abbattere o correggere una legge ingiusta. Nel nostro sistema giuridico - continentale ovvero di civil law e non di common law come quello anglosassone - le sentenze non fanno legge, ma solo giurisprudenza (quelle di Cassazione costituiscono un orientamento di giurisprudenza, ma anch'essa può essere disattesa da un giudice italiano, motivando per iscritto le ragioni). Ciò significa che eventuali sentenze di accoglimento da parte dei Giudici di Pace - che dovessero confermare l'annullamento delle sanzioni e degli avvisi di debito ricevuti - avrebbero valore soltanto inter partes e non erga omnes (non per tutti, ma solo per la parte in causa).

Nondimeno tante sentenze a favore dei cittadini e delle loro ragioni - anche nell'ottica del rispetto del diritto eurounitario e del principio di preminenza - avrebbero comunque un peso e non potrebbero essere ignorate dai decisori politici e dal Legislatore. 

A maggior ragione diventa importante impugnare oggi. Il "non fare nulla" l'ho sentito tante e tante volte negli ultimi anni. Guardate dove siamo arrivati, dalla iniqua e illogica sospensione dei bambini nella scuola della infanzia se inadempienti il calendario vaccinale (quando dal 1999 a 2017 senza problemi frequentavano le scuole di tutta Italia), agli "arresti" domiciliari di milioni di italiani sani e asintomatici nel corso dell'anno 2020, perseguitati addirittura in spiaggia se in passeggiata o footing da soli.
Per non parlare della discriminazioni sociali e del pregiudizio del diritto al lavoro, tutti provvedimenti autoritativi dello Stato lesivi degli artt. 2 TUE e 21 della Carta di Nizza (CDFUE), leggi vigenti di rango paracostituzionale (perché Trattati) superiori alle normative interne degli Stati.

Non bisogna guardare soltanto al proprio orto, ma in ottica di comunità e in prospettiva strategica.
È sufficiente che una quota piccola ma significativa impugni. Non serve che lo facciano tutti. Anche un 5/10 % di opposizioni sul totale, sono migliaia di opposizioni.

E così aumenterà la probabilità di sentenze favorevoli al cittadino da parte del Giudice di Pace adito.
Impugnare ed opporsi a tali avvisi di debito ovviamente implica anche un rischio: il Giudice potrebbe decidere per inammissibilità o rigetto della opposizione, non solo per accoglimento: dipende da tanti fattori, e dalla sensibilità e competenza del giudice e da come viene scritta la OPPOSIZIONE e da come la si presenta formalmente ecc..).

Anche una eventuale vittoria con accoglimento da parte del Giudice di Pace, potrebbe comportare il rischio che lo Stato faccia appello e impugni la sentenza: solitamente le spese sono sempre compensate o nulle dinanzi al Giudice di Pace, e dunque il rischio di pagare le spese alle liti è minimo (non nullo, ma difficile che un Giudice di Pace accolli le spese di giustizia e alle liti interamente al cittadino, inoltre difendendosi da soli personalmente stando da soli in udienza -  e nella fattispecie si può - oppure dando mandato a persona di propria fiducia che difenda pro bono, si abbattono le proprie spese legali fatta eccezione per il deposito del contributo unificato per la iscrizione a ruolo, che è minimo in quanto di € 43).

Alcuni rischi ci sono ma la vita stessa è un rischio, come guidare un automobile comporta il rischio di un incidente stradale anche quando si è scrupolosi, prudenti e ligi al codice stradale, e così come vivere un grande amore corrisposto e sincero non dà garanzie, in quanto esso può finire anche per ragioni non connesse ai sentimenti e al sentire, ma a condizioni oggettive e contingenti della vita, a ostacoli che possono condannarlo per sempre o per anni all'oblio o a un addio sofferto (la letteratura abbonda di esempi in tal senso).

In ogni caso chi vorrà impegnarsi in prima persona e lottare per se stesso e idealmente anche per gli altri, seminerà qualcosa e darà un esempio: le ragioni giuridiche per sostenere in diritto la opposizione le ho già illustrate nel mio blog, così come quale articolo del codice di procedura civile citare per fare opposizione.

Online vi sono tanti esempi di testi di opposizione. Nel dubbio chiedete a un legale di vostra fiducia, sulla formula di rito e la procedura di deposito (cartacea!).

Su mio blog trovate già riferimenti pratici per il deposito (vedi il post del 13 dicembre 2022, "piccolo vademecum") e anche una formula di richiesta al giudice, che si può avanzare oralmente in udienza, oppure già anticipare per iscritto.

Impugnare una sanzione con avviso di addebito significa portare dinanzi al Giudice di pace le evidenze dei tanti abusi (e incoerenze) commessi da uno Stato declinato in Leviatano sanitario, non rispettoso dei plurimi diritti soggettivi del cittadino né dei principi di buona amministrazione e del diritto alla difesa del cittadino.

Luca Scantamburlo
23 dicembre 2022

*******

13 dicembre 2022

OPPOSIZIONE  ALLA SANZIONE/ AVVISO DI ADDEBITO: PICCOLO VADEMECUM

📌 Pagamento online del contributo unificato

Oltre alla possibilità di pagare presso le Poste o il tabaccaio con apposito modulo F23 (attenzione, presso certi tribunali il servizio di pagamento telematico è obbligatorio per il deposito degli atti, perciò chiedere in Cancelleria) si può pagare telematicamente tramite il servizio Pagamenti pagoPA.

1️⃣ Accedere al portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo

2️⃣ Dal menu a tendina scegliere la tipologia del pagamento, nel nostro caso
"Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria".

3️⃣ Scegliere il Distretto del proprio capoluogo di provincia o di regione e l'Ufficio Giudiziario con il Giudice di Pace competente territorialmente (in una stessa regione ci possono essere più tribunali con Giudici di Pace e ciascuno copre dei comuni, pertanto informarsi bene prima su quale sia quello competente per la propria residenza).

4️⃣ Compilare con i dati dell'opposizione e nell'importo del Contributo Unificato scrivere 43.00 (senza conteggiare la marca da bollo, perché opposizione ex art 615 cpc e valore di causa inferiore a € 1.033).

Se pagate il contributo unificato con PagoPA, nel portale del Ministero della Giustizia, mettete i puntini non la virgola nell'importo di € 43, altrimenti dà errore. Poi, dall'interfaccia del Portale, sarà possibile cercare i pagamenti eseguiti o gli avvisi creati: è sufficiente inserire codice fiscale e identificativo di pagamento o numero di avviso (informazioni restituite nel momento in cui si completa un pagamento). La ricevuta / attestazione di pagamento sarà fra gli allegati  da depositare in tribunale
"L'attore" - nei campi da compilare - è cognome e nome di chi impugna l'atto a cui ci si oppone.
Il "convenuto" è chi si porta in giudizio; nel nostro caso è l'ente legittimato passivo, cioè la agenzia delle entrate-Riscossione (come da indicazione di avviso di debito).

Citare sempre nel testo del pagamento: "Opposizione ex art 615 cpc, avverso avviso deb. Nr..........."


📌 Stesura del testo

Il testo dell'opposizione non deve essere troppo lungo: due pagine sono sufficienti. Le udienze dinanzi al Giudice di Pace durano pochi minuti. Nel blog di Luca troverete una formula di poche righe che si può leggere o imparare a memoria, da rivolgere al giudice nelle proprie richieste nel corso dell'udienza oppure anticipare per iscritto nel testo dell'opposizione (in cui bisogna chiedere già la sospensione di efficacia del titolo, in questo caso dell'avviso di debito impugnato, cioè si fa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva "per gravi motivi", soprattutto in questa attuale situazione economica e sociale contingente di aumento dei prezzi di beni e servizi, rif. : «il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo»., ex art. 615 cpc 1° comma).
Ulteriori informazioni sulle ragioni giuridiche per contestare il titolo esecutivo e chiedere - previa sospensione di efficacia del titolo esecutivo, da indicare già nel testo - l'annullamento della sanzione/avviso di addebito e la disapplicazione della normativa nazionale per principio di preminenza del diritto UE si possono trovare sempre sul blog di Luca (Rif. ultimi due post, datati 7 dicembre 2022 e 6 dicembre 2022, aggiornati).
Opporsi ex art. 615 cpc significa contestare l'esistenza stessa dell'avviso di debito e la sua legittimità, in conseguenza della sanzione amministrativa irrogata: non si tratta dunque di una opposizione ad atti esecutivi per vizi formali (ex. art. 617 cpc, cioè contestare una irregolarità), ma di una opposizione alla esecuzione, contestando alla controparte il diritto a procedere alla esecuzione con un atto illegittimo.

Ricordarsi di  inserire nel testo: "si dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 100"


📌 Allegati

Ricordarsi di allegare, oltre al testo dell'opposizione:

* la copia della propria carta di identità in corso di validità (indicare la residenza attuale);
* tutti gli allegati citati nell'opposizione che ritenete utili in copia;
* l'attestazione del pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.

Esempio: corrispondenza con notifica avvio di procedimento sanzionatorio, che assolutamente va allegato all'OPPOSIZIONE per dimostrare la violazione del diritto alla difesa, in quanto il procedimento ha ecceduto nella sua conclusione i novanta giorni dall'avvio e in ogni caso anche "dal completo accertamento del fatto"  (Rif. sentenza Consiglio di Stato n. 1330/2015 ).

📌 Deposito dell'opposizione e dell'originale dell'atto citato

L'opposizione va depositata in duplice/quadruplice copia (il numero delle copie dell'opposizione da depositare dipende dal tribunale adito, chiedere in Cancelleria).
Nel dubbio, depositare l'originale dell'atto impugnato più quattro copie di tutta l'opposizione: totale cinque.
Ricordatevi che bisogna procedere al deposito dell'atto notificato in ORIGINALE più le copie (cioè l'avviso di debito va depositato in originale).
Fate infine una scansione di tutta la vostra OPPOSIZIONE firmata e di tutti gli allegati, per vostro archivio e memorie.Se richiesto, il valore della causa è pari all'importo della sanzione irrogata.

📌 Valore della causa

Oltre a chiedere al Giudice di Pace - previa sospensione di efficacia dell'avviso di debito - 
l' annullamento della sanzione e del relativo avviso di addebito illegittimo con vittoria delle spese di lite, uno dei nostri avvocati di fiducia (del Foro di Trapani) ci ha ricordato  una cosa: importantissimo indicare nel testo il valore della causa: deve essere indicato obbligatoriamente in calce all'atto di opposizione depositato, altrimenti viene comminata una sanzione;  basta una semplice formuletta:

"si dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 100"


Che è il valore dell'avviso di debito.


📌 Modalità di deposito

Il deposito dell'opposizione può essere fatto entro i termini a mezzo posta raccomandata cartacea A/R oppure di persona in Cancelleria presso il Tribunale (brevi manu). Suggeriamo a tutti di installare l'applicazione "Giustizia civile" con cui sarà possibile seguire passo passo il proprio procedimento, nota l'iscrizione a ruolo.
Nel dubbio, per chiarimenti o per incertezze nella compilazione e deposito dell'opposizione, chiedere a un legale iscritto al Foro.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini

13 dicembre 2022 - aggiornam. 15 dicembre 2022

*******

11 dicembre 2022

CONFERMATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI € 43
NELLA OPPOSIZIONE EX ART 615 CPC SULLA BASE DEL VALORE DELLA CAUSA

Confermato il contributo unificato di € 43 (senza marca da bollo nella fattispecie) come spesa di iscrizione a ruolo da affrontare nella opposizione ex art. 615 cpc all'avviso di addebito /sanzione amministrativa per mancata vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2 per coorte anagrafica (analoghe sanzioni amministrative pecuniarie sono state applicate anche a certe categorie professionali). 

Sia il nostro legale di fiducia del Foro di Udine sia un legale del Foro di Trapani che già in passato partecipò come consulente ad azioni civiche nazionali in sussidiarietà orizzontale (Istanza ai ministri, 2020), ci hanno confermato l'importo della spesa viva dovuta per la opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore della causa (cioè della controversia ex art 615 cpc). Mentre nel caso di opposizione agli atti esecutivi per irregolarità formale ex art 617 cpc, il contributo unificato è in misura fissa (€ 168).

Il nostro avvocato di fiducia del Foro di Udine precisa:

"[...] confermo che l'opposizione ex art 615 cpc sconta un contributo unificato per le cause ordinarie e in questo caso essendo inferiore a € 1033 è di € 43 e non serve la marca da bollo da € 27. 
Altro discorso per l'art 617cpc che appunto è opposizione agli atti esecutivi e il contributo fisso è di
€ 168".

Ricordiamo che nelle intenzioni del Governo con gli emendamenti proposti al DL Rave da alcuni senatori in Commissione Giustizia al Senato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di mancata vaccinazione non sono cancellate, ma si propone a quanto pare:

* uno stop a quelle ancora non inviate;

* un differimento del termine di pagamento per quelle già arrivate, che slitterebbe dai sessanta (60) giorni dal momento della notifica, al 30 giugno 2023;

Chi volesse - fra coloro già destinatario dell'avviso di addebito - impugnare dinanzi al Giudice di Pace tali titoli esecutivi sanzionatori per far valere i propri diritti fondamentali tutelati dalla carta costituzionale e dalla CEDU e dalla Carta di Nizza, contribuirebbe concretamente ad arrestare la deriva autoritaria sanitaria che da troppi anni pervade il nostro Paese e la classe politica italiana.
Tanti più pronunciamenti (sentenze) a favore dei cittadini ci saranno da parte dei Giudici di Pace aditi (che possono annullare le sanzioni attraverso la disapplicazione delle normative nazionali, in ottemperanza al principio di preminenza del diritto UE), e tanto più difficile sarà in futuro coinvolgere i decisori politici in decisioni autoritarie e arbitrarie, lesive dello stato di diritto costituzionale e soprattutto lesive dei principi di habeas corpus, di proporzionalità, di non discriminazione e di rispetto della dignità della persona umana.

Luca Scantamburlo
12 dicembre 2022

*******

OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI E COSTI DI DEPOSITO ATTI:
€ 43 O € 168  DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO?

Forse abbiamo una buona notizia in merito alla opportunità di opposizione agli avvisi di debito chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva e di essere ascoltati in giudizio. 
Mi sono accorto approfondendo la questione del versamento del contributo unificato per la iscrizione a ruolo della causa di opposizione, che Il Tribunale di Foggia e il Tribunale di Bologna, indicano nei loro portali Web online che il contributo unificato per la iscrizione a ruolo (ex DL 24 giugno 2014 n. 90) è pari a € 168 senza marca da bollo quando la OPPOSIZIONE è ex art 617 cpc (vizi formali e regolarità atto esecutivo), mentre invece il contributo da versare alla Tesoreria dello Stato resta ordinario (€ 43 nella fattispecie, sempre senza marca da bollo) per la OPPOSIZIONE ex art 615 cpc.

COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA OPPOSIZIONE

Significherebbe che in tal caso resta € 43 perché nella fattispecie la causa inferiore è inferiore a €  1033 e perché si propone OPPOSIZIONE alla esecuzione ex art 615 cpc. 
Questo aiuterebbe molti a non farsi scoraggiare nel proporre una opposizione all'avviso di debito ricevuto per mancata VACCINAZIONE obbligatoria anti SARS-CoV-2, che ha valore di titolo esecutivo. Abbiamo chiesto al nostro legale di fiducia di approfondire e attendiamo la sua risposta.


DIFFERENZE FRA OPPOSIZIONE EX art 615 CPC ED EX Art 617 CPC

L'atto di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc che ha contributo unificato più alto (€ 168 invece che € 43) contesta la regolarità dell'atto esecutivo e i possibili vizi formali (la sua regolarità formale per intenderci). 
Mentre la opposizione alla esecuzione ex art 615 cpc, contesta invece il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata. Ciò, ad esempio, per inesistenza del titolo esecutivo, oppure esistenza di fatti impeditivi o di altri gravi motivi.

COME DIFENDERSI?

Ricordiamo che dinanzi al Giudice di pace territorialmente competente (a cui si può proporre lo opposizione ex art 615 oppure ex art 617 cpc fino a € 5000 di valore di causa) ci si può difendere da soli personalmente in giudizio (anche senza avvocato, ex art 82 cpc) oppure farsi difendere da persona di propria fiducia (anche un cittadino senza titoli e iscrizioni ad Albo e Foro, e dunque anche chi non è professionalmente qualificato) a cui dare procura scritta di difesa (mandato in calce e allegato agli atti di citazione, ex art 317 cpc) quando il valore della causa è inferiore a € 1100 (in tal caso la difesa tecnica non è un presupposto necessario)

Luca Scantamburlo
11 dicembre 2022



*******
6 dicembre 2022
Stanno arrivando in queste ore i primi titoli esecutivi - veri e propri avvisi di addebito e di riscossione di pagamento - nei confronti degli over 50enni inadempienti l'obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2, disposto da Governo e Parlamento nell'anno 2021. Non è detto che arrivino a tutti anche perché diverse centinaia di migliaia di persone nei mesi scorsi hanno fatto istanza in autotutela per un annullamento dell'avvio del procedimento sanzionatorio, oppure una formale diffida alle Autorità di proseguire nell'accertamento sanzionatorio. Sono diverse milioni le persone in Italia che non si sono piegate al ricatto del regime sanzionatorio disposto dalle Autorità, che vuole punire un legittimo diritto di prudenza esercitato dalle persone nell'ambito della salute. Si tratta di una legittima forma di protezione personale e di autodeterminazione della sfera individuale, a difesa della propria integrità psicofisica rispetto a un trattamento sanitario profilattico invasivo e rischioso, dalle conseguenze incerte anche nel lungo periodo. Molte meno quelle che non si sono piegate alla imposizione della vaccinazione in via diretta o surretizia, poiché la mancata vaccinazione ha impattato sulla retribuzione dello stipendio e sullo stesso diritto a lavorare e recarsi sul luogo di lavoro, non solo nell'usufruire dei servizi e spazi sociali.

La domanda che ci si pone è la seguente: come impugnare correttamente questi avvisi di debito per opporsi nel modo più corretto ai provvedimenti ritenuti illegittimi e non pagare? 
Per chi volesse impugnare e ribellarsi a questi abusi da parte di uno Stato leviatano e schmittiano che agisce con una forza autoritativa legale, ma illegittima perché contraria a diversi principi costituzionali, di diritto internazionale e di giurisprudenza, consiglio quanto segue.
Non pagare l'avviso di debito ricevuto ed entro venti (20) giorni dal ricevimento di notificazione del titolo esecutivo di pagamento, impugnare dinanzi al giudice competente. Siccome gli importi dell'avviso di debito avente titolo esecutivo sono inferiori a € 1100, ci si può difendere personalmente in giudizio da soli, anche senza avvocato dinanzi al giudice di pace, a tale giudice territorialmente competente bisogna fare istanza di opposizione. Se non ci si sente sufficientemente capaci, si può chiedere assistenza a un avvocato, a cui affidare procura, oppure a una persona di propria fiducia, a cui dare sempre mandato scritto (dispositivo art. 317 cpc).
La novità sta - come opportunamente suggerito in un breve e recente video diffuso dall'Avvocato Alessandro Fusillo - nell'impugnare seguendo un iter formale corretto, onde evitare spiacevoli sorprese, poiché la modalità sanzionatoria scelta dal Governo e dal Parlamento nei confronti degli inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio nel contesto emergenziale pandemico, è anomala e non segue le classiche irrogazioni di sanzioni amministrative già sperimentate nel corso dei confinamenti del 2020 e 2021 (la Legge 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative).
Nel caso particolare di questi avvisi di debito, è opportuno impugnare come stabilito dai dispositivi degli artt. 615-617 cpc, cioè citando gli articoli del Codice di procedura civile che dispongono cosa fare nel caso in cui si voglia fare opposizione ad un precetto ritenuto illegittimo (avviso di addebito, una intimazione al pagamento da parte dello Stato) di una possibile e successiva esecuzione forzata (esproprio di beni), oppure contestare la regolarità formale di un titolo esecutivo a cui ci si oppone per vizi formali (art. 617 cpc).
Quella che sta venendo irrogata non è purtroppo una sanzione amministrativa nella tradizione classica della Legge 689/1981, legge che prevede espressamente la opposizione e tutela il diritto alla difesa del cittadino, nelle sedi più opportune (ivi compreso un ricorso in via gerarchica dinanzi all'Ente irrogante).
È questo il punto. La cosiddetta "sanzione" (e non multa che ha fare con il penale) che sta arrivando in queste ore a moltissimi cittadini inadempienti, non ne rispecchia i criteri e le modalità di impugnazione classica (in via gerarchica ancor prima della impugnazione in via giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace).

È una sanzione che viene indicata dalla normativa come un avviso di addebito avente titolo esecutivo: per come viene applicata la normativa, tale procedimento e accertamento sanzionatorio sembra mancare del sostanziale rispetto del diritto alla difesa, del diritto alla buona amministrazione e al giusto processo (disposto dall'art.111 Cost) recependo il diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.
Il diritto all'equo processo è garantito e tutelato anche dalla CDFUE (Carta di Nizza, altrimenti detta Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, legge vigente dal 2009 e vincolante giuridicamente per l'Italia) e così il diritto alla buona amministrazione.
Con la opposizione agli atti esecutivi - come questo sembra sia - si procede dunque dinanzi con opposizione al giudice di pace, chiedendo la sospensione di efficacia del provvedimento e il riconoscimento della irregolarità formale del procedimento amministrativo, oltre che la violazione dei diritti di difesa, e del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione (inoltre, i 90 GG sono il limite massimo entro cui deve concludersi un procedimento amministrativo sanzionatorio, sono un esempio di tale limite il rispetto dei principi di cui sopra, e questo limite è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel 2015).
Eventualmente, si possono avanzare nelle proprie doglianze (anche a voce in udienza), il rispetto del principio consensualistico libero e informato, disposto dall'art. 3 della Carta di Nizza e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 438/2008) e il rispetto del principio di non discriminazione (ex art. 21 CDFUE).
Si può anche anche tenere presente i diritti costituzionali del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost., e del principio di uguaglianza dei cittadini che deve essere rispettato formalmente e sostanzialmente ex art. 3 Cost. in combinato disposto con il primo comma dell'art. 117 Cost (obbligo del rispetto dell'ordinamento giuridico già comunitario e oggi eurounitario), e il Considerando 36 del Reg. UE 2021/953, il quale raccomanda di evitare discriminazioni dirette o indirette di cittadini europei che scelgano di non vaccinarsi, anche per motivi personali e non soltanto strettamente medici documentabili o per mancata opportunità organizzativa sanitaria.
Ciò è in armonia con la Carta di Nizza nell'intreccio delle fonti, Carta che è di rango superiore ai Regolamenti Europei (il Considerando 36 è stato ad esempio citato nel pronunciamento del Giudice di Pace di Chiavari, sentenza n. 312/2022 del 27 ottobre 2022, la quale ha accolto la opposizione di un cittadino non in possesso del certificato digitale verde COVID-19 nel luogo di lavoro e per questo sanzionato, annullando la ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Genova).

Ancora più grave quanto sta accadendo perché nel 1999 il Legislatore italiano ha riformato la Costituzione della Repubblica integrando il disposto dell'art 111 Cost, per un rispetto e riconoscimento costituzionale del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.

Pertanto, io consiglio a coloro che vogliono impugnare e non pagare sanzioni amministrative inique - rispetto ad un obbligo vaccinale di preparati medici nemmeno concepiti per arrestare il contagio di una epidemia /psicopandemia, qualunque cosa sia questo contagio vista la mancanza di validità dei tamponi privi di Gold standard di riferimento e il mancato isolamento fisico del presunto virus  SARS-CoV-2 - di seguire nei prossimi giorni le indicazioni dell'Avv. Alessandro Fusillo.
Nomino lui perché uno dei primi avvocati ad essersi reso conto del meccanismo infernale messo in piedi dalla Pubblica amministrazione, per aggirare le fasi classiche di accertamento sanzionatorio (andando in deroga - con il DL 44/2021 e s.m.i.  alla Legge 689/1981).
Le sue indicazioni - così come quelle di altri avvocati - possono ovviamente essere integrate se lo si ritiene opportuno, da tutte le mie riflessioni personali qui contenute e divulgate, che condivido a beneficio della collettività e del rispetto dello stato di diritto e soprattutto dei diritti umani e civili.

Luca Scantamburlo
6 dicembre 2022

PHOTO CREDITS


CC by Pexels.com, Pavel Danilyuk

APPROFONDIMENTI

GLI ABUSI DI UNO STATO LEVIATIANO E DEL POTERE SANZIONATORIO PER MANCATA VACCINAZIONE: VIOLAZIONE DI PRINCIPI E PLURIMI DIRITTI SOGGETTIVI TUTELATI DAL DIRITTO EUROUNITARIO

di L. Scantamburlo, 7 dicembre 2022


Nessun commento:

Posta un commento

ULTIMI POST