giovedì 28 ottobre 2021

LETTERA APERTA AL DOTTOR SILVIO BERLUSCONI: USO COGENTE E DISCRIMINATORIO DEL GREEN PASS E VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

 



Dottor Silvio Berlusconi, Lei e' un possibile candidato al Quirinale secondo talune formazioni che la vedrebbero nel ruolo di massima carica dello Stato, in concorrenza con un altro candidato possibile come il dottor Mario Draghi, il cui nome viene promosso da altri.
E Lei ci fa sapere con un tweet cosa pensa del Green pass:

"Il Green Pass e' strumento di tutela della vita e della libertà.
Grazie al Green pass e ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale (...)"
Silvio Berlusconi
TWEET, 21 OTTOBRE 2021

Queste le Sue parole.
Lei e' un affermato imprenditore, già politico e parlamentare italiano negli anni passati, ma anche già tesserato nella Loggia P2 di Licio Gelli.

Con tutto il rispetto, se queste sono le premesse per il domani, Le auguro non solo di non diventare mai Presidente della Repubblica, ma di ritirarsi per sempre dalla politica, di cui Lei sembra non comprendere oggi - con questa affermazioni sul Green pass - i valori costituzionali più profondi e fondanti, ne' l'intreccio delle fonti del diritto, che vedono la normativa italiana subordinata al rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, equiparata a Trattato dal 2009, ed al vertice della gerarchia e che l'Italia ha l'obbligo di rispettare.
Vada a leggersi (o rileggersi) l'art 21 della CDFUE, per cortesia.

Per leggere l'articolo 21 della CDFUE e comprenderlo non e' necessario il suo titolo di laurea in giurisprudenza.
Basta non essere analfabeti funzionali.
Sono sicuro che la Sua intelligenza di uomo ed il rispetto che Lei ha per i valori di liberta' di cui Lei si vanta di difendere da decadi, La faranno sussultare sulla sedia qualora Lei - con un moto di dignità ed orgoglio personale - voglia mettersi in gioco veramente e difendere in questo frangente storico drammatico questi valori oggi sotto attacco, ed essere onesto intellettualmente nel modo più audace possibile per un personaggio politico navigato quale Lei è.
Ci dimostri in modo autentico che vuole difendere la dignità umana e rispettare la tutela sistemica ed integrata dei diritti fondamentali, e non essere partecipe anche Lei di una stagione eversiva dell'ordine costituito che dura in Italia dal 31 gennaio 2020

In caso contrario, Le chiedo di abbandonare per sempre la politica e le Sue aspirazioni di guida e riferimento istituzionale.

Una ultima cosa: legga, se non lo ha già fatto, la RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA alla interrogazione degli europarlamentari Berlato e Sofo dell'estate 2021
"Green pass": arma di discriminazione"

Ho trovato la risposta della Commissione Europea (datata 20 ottobre 2021) alla interrogazione scritta del
28 luglio 2021.
Non si trova facilmente.
E' in un file di Excel, in stringa di codice HTML, da copiare per visualizzare in Rete
Immersa in una riga di codici
La risposta e' di Didier Reynders a nome della Commissione Europea.
La sottolineatura evidenziata in giallo e' mia, per rimarcare passaggi salienti della risposta.
Questa risposta - assieme al presunto errore materiale per cui mesi fa la traduzione dall'inglese all'italiano del Reg 2021/953 pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE (GU) aveva omesso il riferimento alla libertà di scelta in ambito vaccinale (poi corretto con una doverosa rettifica, sempre pubblicata in Gazzetta ufficiale della UE), fanno riflettere.

Lei sceglierà - dottor Berlusconi - se essere ricordato nella Storia come colui il quale ha avvalorato alla fine della Sua carriera politica, la stagione di deriva autoritaria sanitaria che sta lacerando la societa' civile, oppure come un politico che deciderà e sceglierà la onestà intellettuale, così come ha fatto il prof Massimo Cacciari, già sindaco di Venezia e docente universitario: vaccinato, ma in prima linea contro ogni discriminazione nel difendere il rispetto della persona umana, l'habeas corpus ed il consenso libero ed informato in ambito medico.

Cordialmente
Dr. Luca Scantamburlo
28 ottobre 2021



mercoledì 20 ottobre 2021

QUESTORI E PREFETTI E FUNZIONARI PUBBLICI: IL DIRITTO-DOVERE DI DISAPPLICARE IL DECRETO LEGGE 127/2021 SUL GREEN PASS ITALIANO




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FILES AGGIORNATI al 12 dicembre 2021

Inviare la istanza-appello sottoscritta dai cittadini - modificabile - via PEC oppure con raccomandata a/r, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (tutti i files devono essere in formato PDF, compresa la istanza stessa sottoscritta, scansionando gli originali cartacei firmati)

Istanza-appello ai funzionari pubblici della P.A ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale disposto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, in combinato disposto con gli artt. 1-52-54 Cost.

INTRODUZIONE

Il sottoscritto scrive la presente in ottemperanza all'articolo 118 ultimo comma della Costituzione della Repubblica (principio di sussidiarietà orizzontale esercitabile dai cittadini come "autonoma iniziativa [...] singoli o associati" nei confronti dello Stato) in combinato disposto con gli artt. 1-52-54 Cost.

[...] "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.",
IV comma art. 118 Cost.

In riferimento agli adempimenti del DL 127/2021 (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening") ed alle misure discriminatorie introdotte da questo decreto, dai successivi DL 8 ottobre 2021 n. 139 (“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative...”) e  n. 172 (“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”) e dai precedenti Decreti legge n. 52, 105 e 111 del 2021, si invia un personale e modesto contributo giuridico di riflessione che possa aiutare funzionari della Pubblica Amministrazione (P.A.), datori di lavoro, consulenti del lavoro, commercialisti, lavoratori, associazioni di categoria che rappresentano gli interessi delle imprese, sindacati, nel comprendere l'intreccio delle fonti per una più corretta applicazione della normativa vigente, la quale mai si esaurisce nel rispetto della sola normativa interna nazionale ma deve sempre tenere presente la normativa sovraordinata e sovranazionale come si usa dire, e nella fattispecie quella eurounitaria (già comunitaria ed oggi UE) caratterizzata da alcune fonti di diritto capaci di produrre normative direttamente applicabili negli spazi dei Paesi UE, che sono prevalenti sulla normativa nazionale quando quest'ultima è in palese contrasto con le fonti eurounitarie. 

In particolare con la presente istanza-appello per cui non è necessario avere riscontro formale scritto di risposta ma si gradirebbe una concreta presa di posizione pubblica oppure una presa di posizione nell'adempimento del proprio dovere, ci si rivolge ai funzionari pubblici che sono al vertice del potere esecutivo sul territorio: Questori e Prefetti della Repubblica italiana - ma anche funzionari della Polizia di Stato ed ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - che hanno il diritto-dovere di disapplicare i decreti legge nr. 105-111-127/2021: in particolare il Decreto legge nr. 127/2021 che ha addirittura messo in discussione e discriminato il diritto al lavoro sancito negli artt. 1-4 Cost., fra i pricipi fondamentali della Legge fondamentale dello Stato.

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ADEMPIMENTI DEL DL 127/2021: UN ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE DISCRIMINATORIO CHE MINACCIA IL PATTO FONDATIVO FRA STATO E CITTADINI

Il sottoscritto in ottemperanza non solo agli adempimenti previsti dal DL 127/2021 ma soprattutto nel rispetto del dovere di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed alla Repubblica italiana (art. 54 Cost.) e di protezione e difesa della patria (art. 52 Cost.) che riguarda ogni cittadino, e nel rispetto dell'intreccio delle fonti e del principio di gerarchia delle fonti (quadro normativo complessivo costituito dalla unione della normativa nazionale con la normativa euro-unitaria UE a cui la prima si conforma in quanto di rango inferiore), pone alla attenzione delle Prefetture e Questure d'Italia il presente scritto nel tentativo di aiutare i funzionari pubblici per esplorare le implicazioni dello stato di eccezione che vive la Repubblica italiana sin dal 31 gennaio 2020, data di delibera dello stato di emergenza nazionale per motivi sanitari (forzando la interpretazione del dettato normativo del Decreto legislativo nr. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, e sulla cui forzatura alcuni giudici italiani hanno già statuito nel 2020 e nel 2021 con loro sentenze che lo stato di emergenza sanitaria nazionale deliberata non ha validi presupposti giuridici). 


PERCHÉ IL FUNZIONARIO PUBBLICO PUO’ DISAPPLICARE – ANCORA PRIMA DEL GIUDICE NAZIONALE ADITO - LA NORMATIVA NAZIONALE INTERNA IN CASO DI CONTRASTO CON IL DIRITTO UE: RAGIONI GIURIDICHE DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE INTERNA IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA EUROUNITARIA UE

In caso di antinomia giuridica e palese contrasto con la normativa eurounitaria direttamente applicabile (nella fattispecie la CDFUE ed il Reg. UE 2021/953), non solo il giudice nazionale adito ma anche il funzionario pubblico della P.A. ha il diritto-dovere di disapplicare la normativa nazionale, qualora questa violi diritti fondamentali e le norme eurounitarie siano self-executing (cioè norme direttamente applicabili senza che vi siano atti di adattamento e recepimento da parte degli ordinamenti statali, ed è questo il caso del Regolamento Europeo, direttamente applicabile).

Nella fattispecie della normativa nazionale, il DL 127/2021 che introduce nel mondo del lavoro pubblico e privato la certificazione verde COVID-19 in modalità cogente e discriminatoria, ha un contenuto in palese contrasto non solo con principi e valori costituzionali (artt. 2-3-4-13) con soprattutto la normativa della Unione Europea costituita dal Reg. UE 2021/953 e dalla CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea) al vertice della gerarchia delle fonti (esiste una tutela giuridica dei cittadini UE che integra quella italiana) a cui la Repubblica italiana deve attenersi e rispettare, vincolata giuridicamente dai Trattati ma anche da espressa disposizione costituzionale (art-11-117 Cost). 

La CDFUE (già Carta di Nizza) è normativa vigente al vertice della gerarchia delle fonti (assieme ai Trattati) e costituisce un vincolo giuridico per tutti gli Stati UE sin dal 2009, anno di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (la CDFUE è stata equiparata a Trattato dall’art. 6 del TUE).  All’articolo 21 della CDFUE si vieta espressamente ogni tipo di discriminazione a carico di cittadini UE.

 Si legga in proposito la Sentenza del Consiglio di Stato  sez V, 05/03/2018 n. 1342, che fa riferimento - proprio discutendo del contrasto fra normativa nazionale ed i principi e valori unionali (eurounitari) - alla possibilità di disapplicazione:

[...] "4.1. Erra l’appellante nel limitare alla sola autorità giudiziaria il potere di disapplicazione di norme interne in contrasto con il diritto euro – unitario; è, invece, principio consolidato che la disapplicazione sia obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo delle Regioni, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro – unitario (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell’Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia). Qualora, pertanto, vi fosse stato contrasto tra la norma primaria regionale e i principi del diritto euro – unitario, ben avrebbe fatto il dirigente, in sede di definizione dei criteri di svolgimento della procedura di ammissione a finanziamento dei progetti imprenditoriali, a disapplicare la prima, salvo valutare la possibilità di trarre dall’ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta"

Solo in caso di dubbio interpretativo è lecito il ricorso da parte del giudice nazionale - in una causa pendente - al cosiddetto rinvio pregiudiziale alla CGUE di Lussemburgo. Un tale dubbio non è presente allorché "l'interpretazione sia auto evidente" ("Gli strumenti di composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto dell'Unione: la disapplicazione, l'interpretazione conforme" a cura di Giovanni Giacalone).

Anche la Corte di Giustizia della Unione Europea (CGUE) ha recentemente statuito che esiste la prevalenza della norma eurounitaria su quella nazionale e che tale prevalenza deve essere garantita ed assicurata dallo Stato membro "in tutte le sue articolazioni" (Corte di Giustizia UE, sez. V, 14/07/2016, n. 458).

In proposito, storicamente ci furono la sentenza “Simmenthal” del 9 marzo 1978 (CGCE, C-106/1977, Amministrazione Finanze dello Stato contro Simmenthal Spa, causa di rinvio e pronuncia pregiudiziale), successivamente recepita dalla nostra Corte Costituzionale con la pronuncia sul caso Granital (Sent. 5 giugno 1984, n. 170, Corte Costituzionale) e la successiva Sentenza della Corte Costituzionale n. 389 del 1989 che ha sancito quanto segue: 

“[...] Ribaditi questi principi, si deve concludere, con riferimento al caso di specie, che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea. Ciò significa, in pratica, che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria che, nell'accesso alla proprietà o alla locazione dell'abitazione e al relativo credito, impone la parità di trattamento tra i lavoratori autonomi cittadini di altri Stati membri e quelli nazionali, mentre sono tenuti a disapplicare le norme di legge, statali o regionali, che riservano quei diritti e quei vantaggi ai soli cittadini italiani.”

Dunque, ne consegue che in caso di contrasto fra normativa nazionale e quella eurounitaria, il funzionario pubblico - come un Questore od un Prefetto ad esempio, ma anche un funzionario pubblico in generale - ha il diritto-dovere di disapplicare la normativa nazionale ancora prima della autorità giudiziaria, anche perché egli risponde “direttamente” ai sensi dell'art. 28 della Costituzione della Repubblica in caso di violazione di diritti:

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."
Art. 28 Cost.

Inoltre, anche ragioni giuridiche di ordine nazionale (non solo costituzionale) consentono quella discrezionalità nell'agire riconosciuta al funzionario pubblico da sentenze di Cassazione (purché motivate per iscritto) e riconosciuta anche dall'ordinamento italiano laddove dispone - per chi omette o rifiuta di rispettare un atto avente forza di legge oppure una legge - quanto disposto all'art. 52 c.p. come "Difesa legittima" ("Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa) ed all'art. 54 c.p. come "Stato di necessità" ("Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo").

Si rileva altresì per coloro che appartengono alle Forze Armate come Finanzieri (Corpo di polizia armata) e Carabinieri quanto previsto nel C.O.M. (Codice dell'Ordinamento Militare, Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 art. 1349) a cui vengano impartiti un ordine contra legem “[...] il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori”.

Si sottolinea inoltre ai sensi dell’art. 393-bis c.p. (Codice penale) la causa di non punibilità quando si resiste agli atti arbitrari dei Pubblici Ufficiali che eccedono i limiti delle proprie attribuzioni e/o i più elementari doveri di correttezza e civiltà, su cui la Corte di Cassazione si è già pronunciata.

In ultima analisi, per i funzionari pubblici disapplicare i decreti legge discriminatori varati dal Governo Draghi che stanno rompendo il patto fondativo fra Stato e cittadini, discriminando la popolazione italiana in cittadini di serie A e B su profilo sanitario e venendo così meno al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., è un diritto-dovere: essi sono illegittimi ed illegali perché contrastanti con normativa eurounitaria sovraordinata che l'Italia ha l'obbligo di rispettare (come da vincolo giuridico sancito anche nella Costituzione all'art. 117). La scelta è più di una opzione sul tavolo: è un diritto-dovere costituzionalmente fondato e giuridicamente giustificato da sentenze della CGUE di Lussemburgo che l'Italia ha l'obbligo di rispettare nel suo orientamento ed anche un imperativo categorico kantiano: una legge morale che vede negli esseri umani un fine e mai un mezzo.

Dr. Luca Scantamburlo 
Studente in Scienze del Governo e Politiche pubbliche,
corso magistrale, Università degli Studi di Trieste
21 ottobre 2021 - ultimo aggiornam. 12 dicembre 2021

 BIBLIOGRAFIA

Il divieto del funzionario della PA di applicare la norma di rango primario interna in contrasto con le fonti eurounitarie autoapplicative, La Nuova Procedura Civile, rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, 23.03.2021, di Valerio Pardini e Massimo Pieri

Gli strumenti di composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto dell'Unione: (la disapplicazione, l'interpretazione conforme), a cura di Giovanni Giacalone, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, "Fondazione per la Formazione Forense" 

• CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “IL CONTENZIOSO DINANZI ALLE CORTI EUROPEE” La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di giustizia dell’UE, di Gianluca Grasso, Università degli Studi di Milano 


martedì 19 ottobre 2021

FREEPASS AGGIORNATO: PROFILI DI ILLECITO PENALE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, IN MATERIA DI GREENPASS e DL 127/2021




16 ottobre 2021 - ultimo aggiornamento 13 gennaio 2022

Dal menu a tendina in alto a sinistra in Google Drive, si trova FILE ed il comando "SCARICA"

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ed antinomie giuridiche civilistiche e penalistiche nell'adempimento del DL 127/2021, DL 172/2021 e DL 1/2022 


Come sapete il DPCM emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come linee guida attuative del DL 127/2021 ha vietato espressamente l'autocertificazione in sostituzione del certificato digitale verde Covid-19. Questa normativa - che è sublegislativa ed inferiore di rango non solo alle leggi vigenti europee ma anche al DPR - è sicuramente censurabile ed opinabile nel momento in cui mette in discussione un diritto e facoltà del cittadino: la possibilità di autocertificare condizioni personali. Ci sono due tipi di autocertificazione: 

 * la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art 46 DPR 445/2000); 

 * la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art 47 DPR 445/2000); 

Abbiamo deciso - su impulso di un ex ufficiale della GdF laureato in legge ed economia e che aveva modificato il Freepass del ComiCost - di utilizzare (chiedendo il permesso) il suo modello che ha inserito i profili penali. Nondimeno abbiamo poi tolto il riferimento al godimento di diritti civili e politici come autocertificazione (ex art 46 DPR 445/2000) e fatto alcune modifiche anche di stile e contenuto giuridico, mettendo in luce meglio le antinomie giuridiche e rendendo l'atto legale soprattutto un documento di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e non piu' come prima sia dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di godimento diritti civili, oltre che di atto di notorietà. Con l'apporto e l'impulso di questo ex ufficiale della GdF, presentiamo il nostro Freepass aggiornato che abbiamo anche inviato alla ComiCost qualora voglia metterlo a disposizione sul proprio blog in download, qualora i nostri suggerimenti siano sempre pertinenti. 

Questo Freepass aggiornato con antinomie giuridiche di profilo penale, non esaurisce e non esclude forme diverse di lotta dei lavoratori, tutte lecite e legittime, come sciopero o messa a disposizione del datore di lavoro od impugnazione presso l'Ispettorato del lavoro prima ed il Giudice del lavoro poi, e che concorrono tutte alla difesa dei valori dei libertari. Vuole solo essere uno strumento ulteriore del cittadino italiano ed UE allo scopo di rivendicare i propri diritti fondamentali e libertà le quali sono sotto attacco da quasi due anni, con grave pregiudizio individuale e collettivo ed alla Repubblica italiana ed al suo ordinamento democratico.

Luca Scantamburlo 
Barbara Todisco 
Stefania Marchesini 
Tiziana Collazuol 

16 ottobre 2021 - 13 gennaio 2022

 

FAQs

FREE PASS E LAVORO: COME COMPORTARSI EX DPR 445/2000 E QUALI RAGIONI GIURIDICHE SUSSISTONO PER LA DISAPPLICAZIONE DEL DL 127/2021
Oltre alle raccomandazioni del ComiCost nell'uso del free pass – sempre utili e preziose (Rif Blog  ComiCost, Free pass comunicato ComiCost) –  consigliamo caldamente a tutti coloro che hanno sottoscritto il free pass col proprio datore di lavoro e che scelgano di presentarsi al lavoro il 15 ottobre 2021 come da contratto (nell'ipotesi che non abbiano ricevuto atto formale di sospensione/allontanamento da parte del proprio datore di lavoro) di portare con sé una copia in bianco dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà mod. "Freepass" + copia carta identità da compilare, sottoscrivere  al momento, intestare alla PREFETTURA competente per la città di ubicazione del proprio posto di lavoro e consegnare l'atto legale a eventuali carabinieri/poliziotti/finanzieri, qualora essi siano chiamati da voi o dal datore di lavoro oppure intervengano in autonomo controllo, e contestino una vostra posizione irregolare e/o difforme rispetto al dettato del DL 127/2021.
Affinché nel loro verbale acquisiscano l'atto legale da voi sottoscritto e comunque lo riportino nella parte da dichiarare inserita nel verbale di accertamento.
Sia che essi decidano di sanzionare, sia che essi NON sanzionino e si limitino a un verbale dell'accaduto, da inoltrare ai loro superiori.
L'atto sottoscritto al momento dovrebbe DISINNESCARE la sanzione amministrativa, soprattutto se si invoca la responsabilità diretta dei dipendenti dello Stato (personale) ai sensi dell'art . 28 Cost., in caso di violazione dei diritti dei cittadini.

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Secondo la giurisprudenza del diritto eurounitario affermatasi più di recente (sentenze della CGUE) si può dunque avere una IMMEDIATA disapplicazione quando una normativa nazionale sia in contrasto con una normativa sovranazionale UE, e quest'ultima produca effetti diretti. 
E la facoltà di disapplicazione della legge interna in antinomia giuridica riguarda ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, non solo il giudice nazionale adito, come già statuito da una sentenza della CGUE di Lussemburgo (il diritto-dovere appartiene alla pubblica amministrazione "in tutte le sue articolazioni", rif. CGUE, sez. V, sentenza "Promoimpresa", 14/07/2016, nr. 458).

Valuterà poi la Prefettura se l'atto legale è coerente e valido. Si tratta di un diritto-dovere in capo ai funzionari pubblici. A questo proposito e sempre a sostegno dello ius resistentiae del cittadino sovrano e del lavoratore – diritto di resistenza che è legittimo quando diritti fondamentali e libertà sono sotto attacco e gli organi di controllo e garanzia non intervengono, purché esso sia non violento, legale e proporzionale  – si legga la nota illustrativa diffusa pochi giorni fa dall'associazione sindacale dell'Arma dei Carabinieri denominata UNARMA, avente per oggetto: "Green Pass dovere Istituzionale e Comunitario. Disapplicazione del cd Decreto Green Pass", Rif. 8 ottobre 2021.

Luca Scantamburlo 
Barbara Todisco
Stefania Marchesini
Tiziana Collazuol

12 ottobre 2021 - 16 ottobre 2021


AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI EX ART 21 DPR 445/2000
FIRMA AUTENTICATA IN COMUNE: QUANDO NECESSARIA E QUANDO NO

A) Se il proprio datore di lavoro è un organo della Pubblica Amministrazione (P.A.) oppure un esercente pubblico (gestore di servizio pubblico), la firma non va autenticata ex DPR 445/2000; questo perché vale il primo comma dell'art 21 DPR 445/2000; analoga la situazione se si presenta la autodichiarazione ad un gestore di servizio pubblico presso cui si chiede un servizio come clienti (ristorante, osteria, palestra ecc...); in questo caso la validità della sottoscrizione è garantita dall'art. 38 DPR 445/2000, seguendo le indicazioni (in allegato al documento è necessaria la copia fotostatica della carta di identità non autenticata), presentata in via telematica oppure via fax oppure con raccomandata a mano.
 
B) Se invece il proprio datore di lavoro è un privato ma NON è un esercente pubblico oppure un organo della P.A.,si può AUTENTICARE la propria firma in Comune di fronte al cancelliere/ segretario comunale ex DPR 445/2000, ex art. 21 comma 2 ("al fine di riscossione da parte di terzi di benefici economici"). Si appone dunque la firma in presenza dinanzi all'ufficiale che verificherà la propria identità: portare una marca da bollo (solitamente la imposta di bollo dovuta  è pari a € 16). L'ufficiale comunale NON autenticherà il contenuto del testo (su cui non entra nel merito), ma autenticherà la propria FIRMA corrispondente alla propria identità.
L'ufficiale non può rifiutare l'atto (ex art 74 DPR 445/2000, dovere di ufficio). Bisogna spiegare bene che la intestazione della dichiarazione è rivolta ad un privato che non ricade nei casi in cui la AUTENTICA non è prevista (quando il freepass è indirizzato ad organo della P.A. oppure ad un esercente pubblico). Se il datore di lavoro non verrà considerato dall'addetto comunale un interlocutore che garantisce benefici economici, allora si presenterà l'atto senza autentica di firma, utilizzando la modalità prevista dal dispositivo dell'art. 38 DPR 445/2000 (senza autentica di firma).

Questo atto intestato lo si potrà consegnare al proprio datore di lavoro (avrà anche l'autentica di firma con timbro Comune e marca da bollo apposta se l'addetto comunale accetterà di autenticare la firma)

Assieme si può sottoscrivere anche una ulteriore freepass, intestato alla Prefettura di competenza territoriale, sempre firmato MA SENZA AUTENICA di FIRMA, che si può allegare al freepass intestato al datore di lavoro, in caso si subisca un controllo presso la sede.
Una pattuglia di CC o di vigili o Finanzieri, o di Polizia di Stato, potrà così acquisire tale atto legale (non l'atto autenticato in Comune, perché rivolto ad un privato).

In alternativa, se si viene controllati al momento, si può sottoscrivere al momento il Freepass intestato alla Prefettura. Questo dovrebbe DISINNESCARE la sanzione amministrativa di accertamento.
Se invece una pattuglia di Polizia o CC insistesse che la posizione è difforme rispetto all'adempimento del DL 127/2021 ed al GREENPASS, non accettando l'atto legale del freepass ex DPR 445/2000 (non possono non acquisirlo comunque, altrimenti è violazione dei doveri di ufficio ex art. 74 DPR 445/2000 oltre che violazione art 328 c.p.) , si avrà cura di dichiarare alla pattuglia, firmando la sanzione, che la pattuglia ha rifiutato di considerare l'atto legale in allegato all'accertamento sottoscritto ex DPR 445/2000
A quel punto, sarebbero impossibilitati a RIFIUTARE l'atto (che era già da acquisire).
Seppur la sanzione verrebbe accertata ed irrogata in verbale, non potrebbero esimersi dall'acquisire l'atto del freepass.
Una ordinanza ingiunzione del Prefetto che seguisse il verbale dopo mesi, nella mia opinione, è
praticamente impossibile o molto difficile. Nel freepass sottoscritto, vi sarebbero profili di illecito penale, non solo civilistico.

Nessun Prefetto secondo me si arrischierebbe ad arrivare a tanto.  Io stesso negli ultimi mesi ho visto una sola ordinanza-ingiunzione emanata dalla Prefettura  a seguito di una sanzione amministrativa non pagata, fra le persone che conosco. 
Mesi fa la nostra amica Stefania Marchesini ha pure sollecitato la Prefettura di Vicenza affinché emanassero la ordinanza-ingiunzione, perché lei potesse ritornare dinanzi al GdP a difendersi per annullare la sua sanzione ricevuta dai CC per mancanza uso mascherina.
Il Prefetto di Vicenza - nonostante i diversi mesi trascorsi, una sentenza di rigetto ricorso al GdP pronunciata, ed il tempo di 90 GG entro cui emanare la ordinanza-ingiunzione come da istanza della Marchesini in riferimento alla sentenza del GdP di Vicenza - si è guardato bene dal farlo.
Nella istanza e nella precedente difesa in udienza dinanzi al GdP, la Marchesini aveva citato la CEDU e la CDFUE, di cui si chiedeva il rispetto nell'intreccio delle fonti (diritto UE e diritto nazionale).

Questo per dimostrarvi che una sanzione irrogata non significa in automatico una ordinanza ingiunzione. Dipende. Anche e soprattutto da come i cittadini fanno valere i propri diritti nel loro diritto di difesa legale. 

Al netto dei fatti da me raccontati (veri, potete chiedere alla Stefania M.), siamo comunque in un territorio sconosciuto. Rischi ce ne sono sempre e non ci sono garanzie. Molto dipende da quali ufficiali si ha dinanzi e dalla loro competenza e moralità e senso di responsabilità. La legge (nell'intreccio delle fonti) è dalla parte dei cittadini. Si tratta solo di azionare questi diritti ed AFFERMARLI. 
Non chiedendo una cortesia ma AFFERMARLI in modo FERMO, educato ma FERMO! Come nella vita in generale ci sono sempre rischi. Se non siamo disposti a rischiare ed a difendere i nostri diritti, non ce li meritiamo. 
Ecco perché il nostro padre costituente Piero Calamandrei ricordò in un discorso pubblico del 26 gennaio 1955 - pronunciato a Milano presso il Salone degli Affreschi della Società Umanitaria - di vigilare sempre sulla libertà.

In bocca al lupo a tutti 

Luca Scantamburlo 
19 ottobre 2021


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venerdì 1 ottobre 2021

GREEN PASS - FREE PASS E LO IUS RESISTENTIAE: QUALI ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL DL n. 127/2021 E COME DISOBBEDIRE LEGALMENTE E CIVILMENTE



Recentemente Confindustria ha fornito alcune linee guida in merito agli adempimenti del datore di lavoro rispetto al possesso della certificazione digitale verde Covid-19 per l'accesso al luogo di lavoro (nel pubblico e nel privato) che dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatoria ai sensi del nuovo DL n. 127/2021. Vediamone un punto in particolare:


"TRASMISSIONE AL PREFETTO : In caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima. Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, fermo quanto previsto dall’art. 13, co. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass. "




CONTROLLI/ ADEMPIMENTI DL 127/2021, GREEN PASS/ FREE PASS:
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DISOBBEDIENTI MA NELLA LEGALIT
À
Questo è l'unico adempimento che il datore di lavoro potrebbe avere in teoria - ma non è automatico e non trovo al momento nel DL 127/2021 alcun accenno o riferimento ad una trasmissione di atti come dovere ed obbligo del datore di lavoro entro termini temporali precisi, dopo un suo controllo a campione - per non rischiare sanzioni amministrative. 
Trasmettere alla Prefettura eventuali posizioni difformi oppure irregolari dei lavoratori sul Green pass. Non è detto che la documentazione del Free pass comporti una trasmissione obbligatoria. Certamente è una documentazione difforme, ma è legale e rivendica ed autocertifica dei diritti.
Nel nostro caso (Free pass) si ha una documentazione sostitutiva che ha valore legale dunque la posizione non è di assenza di certificazione ma di una documentazione legale ma difforme, sostitutiva ai sensi di legge, che tuttavia va letta nel quadro normativo dell'intreccio delle fonti e nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini, anche a livello UE: nel rispetto della legge, degli ordinamenti giuridici nella loro doppia tutela, italiana ed europea.
Io ho personalmente aiutato diverse persone nei mesi scorsi a fare alcuni ricorsi presso il Giudice di pace oppure a scrivere ed inoltrare ricorsi prefettizi, impugnando le sanzioni amministrative irrogate a persone per mancato uso mascherina o mancato distanziamento interpersonale. Alcuni Prefetti del Veneto di cui ho avuto notizia dai ricorrenti, non hanno ancora risposto a tali ricorsi (come prevede invece il diritto alla difesa e la stessa legge, la nr. 689/1981), ed invalidando così la stessa sanzione dal punto di vista della pretesa sanzionatoria pecuniaria (ma non nell'accertamento degli atti, che restano validi sino ad eventuale annullamento dinanzi ad un giudice di pace).

Le persone che ho aiutato non hanno mai pagato né mai hanno ricevuto ordinanza - ingiunzione (neppure quando hanno sollecitato apposta il Prefetto, su mia indicazione, per poter andare dinanzi al Giudice di Pace). Tali ricorsi citavano la normativa europea UE di rango superiore, e dunque difendevano libertà e diritti fondamentali, mostrando incongruenze e contrasti fra la normativa nazionale italiana e quella europea di rango superiore.
La Autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000 così come è concepita nella ultima versione del ComiCost, è inattaccabile a livello giuridico nei suoi principi del rispetto della gerarchia delle fonti e nel rispetto dell'intreccio delle fonti (normativa nazionale e normativa UE). 

DOVERI DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CASO DI CONTROLLI

Pertanto - in caso di controlli - è sufficiente dare al pubblico ufficiale la Autocertificazione che ha valore legale ed il pubblico ufficiale ha l'obbligo di acquisirla come dovere di ufficio (art 74 DPR 445/2000), pena la omissione di atti di ufficio. (art 328 c.p.
Un vigile od un poliziotto, oppure un carabiniere od un finanziere che effettuasse un controllo, non può non accettare ed acquisire l'atto, che poi eventualmente - ma non è detto - farà vedere al suo comando e trasmetterà lui alla Prefettura, se lo ritiene, per approfondimenti. Io sto incontrando molte delegazioni di lavoratori in FVG ed in Veneto dunque anche di grandi gruppi industriali, per sensibilizzare gruppi ristretti di lavoratori. Li ho aiutati - nel loro caso visti i numeri e gli accessi ai varchi/gates con guardie giurate - a trovare dei legali per avvisare il datore di lavoro della loro prossima azione di autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Avvisarlo e non diffidarlo: preparare cioè una lettera giuridica di note illustrative al proprio datore di lavoro - non una diffida - per avvisare il proprio datore di lavoro che se verrà loro impedito di difendere se stessi, i loro diritti fondamentali tutelati anche in sede europea, vi sono possibili conseguenze civilistiche ed anche penalistiche in certi casi e fattispecie (in funzione di quanto accade nel caso specifico).
E non servono né avvocati né diffide od altro quando vi è rispetto e rapporti di fiducia e lealtà.
Il DL 127/2021 presenta numerosi profili di illegalità e di incostituzionalità, non solo nei confronti delle normative europee di rango superiore vincolanti per la Italia (cfr. Art. 117 Cost.).
In ogni caso gli obblighi di legge sulla necesserietà del Green pass nei luoghi di lavoro, terminano il 31 dicembre 2021 come stabilito dal comma 1 art 1 del DL nr. 127/2021, termine della emergenza sanitaria nazionale, che è proprogabile solo fino al 31 Gennaio 2022 eventualmente, e non oltre (decreto legislativo nr 1/2018, che prevede 12 mesi più una possibile proroga di altri 12 mesi per un tot ale di 24 mesi e non oltre).
Rischi ovviamente ce ne sono: non è possibile avere la garanzia di non essere sanzionati ma una eventuale sanzione amministrativa deve sempre rispettare degli accertamenti regolari ed una istruttoria regolare.


LA SCELTA: CEDERE AD UN POTERE RICATTATORIO OD ESERCITARE E DIFENDERE I PROPRI DIRITTI FONDAMENTALI

È giunto il momento di scegliere se soccombere ad una deriva autoritaria sanitaria senza fine - non rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e non rispettosa di normative di rango UE che tutelano la uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione (sancita anche nella nostra Costituzione della Repubblica all'art. 3) - oppure rivendicare la titolarità della sovranità popolare (art. 1 Cost.) nella legalità, in maniera responsabile, intelligente e non violenta, facendo nostre la parole di Giuliano Amato quando egli - da giovane giurista - nel 1962 scriveva coraggiosamente nella pubblicazione di dottrina intitolata La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, che nel caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. 

Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […]  il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"

A noi la scelta.

Luca Scantamburlo 
1 ottobre 2021

BIBLIOGRAFIA 

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360. 
 
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato

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