venerdì 21 luglio 2023

SANZIONI E VITTORIE DINANZI AL GIUDICE DI PACE: GIURISPRUDENZA ORAMAI CONSOLIDATA

 


download SENTENZA GdP TREVISO

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Le sanzioni amministrative pecuniarie previste a suo tempo dal dettato normativo in caso di inadempienza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 - anche se la Legge parla più specificatamente di contrasto alla infezione dal presunto novello virus SARS-CoV-2 - nei confronti di alcune categorie professionali e degli ultracinquantenni, hanno visto in tutta Italia il deposito di diverse centinaia di opposizioni in ricorso dinanzi al Giudice di Pace, da parte di cittadini indignati e desiderosi di far valere le proprie ragioni di fronte alla autorità giudiziaria per censurare l'abuso del potere autoritativo dello Stato.  
Alcuni cittadini hanno scelto di farsi rappresentare e difendere legalmente da professionisti del Foro di propria fiducia sul territorio nazionale, mentre altri hanno chiesto aiuto a enti o associazioni varie come la Associazione di Avvocati Liberi (ALI, Avvocati Liberi Italia) o il Sindacato d'Azione. Altri ancora si sono difesi personalmente in giudizio, oppure si sono appoggiati al gruppo di Alessandra Ghisla nel Mugello, o ai consigli e alle indicazioni del sottoscritto e di chi mi affianca da anni.

Il risultato - dopo alcuni mesi e le prime sentenze depositate - vede una giurisprudenza oramai consolidata a favore del cittadino con una netta vittoria dei ricorsi presentati e accolti dal Giudice di Pace competente.
Con il presente scritto mi soffermerò in particolare sulla vittoria di due diversi cittadini - un uomo residente in Veneto mentre l'altro, una donna, residente in Emilia Romagna - che ho aiutato entrambi personalmente e che hanno trovato accoglimento da parte del giudice di pace.
Di queste due vittorie dinanzi al Giudice di Pace di Treviso e di Parma - e ribadisco che i singoli cittadini si sono difesi personalmente in giudizio, anche se aiutati durante la preparazione alla opposizione - fornisco le sentenze in formato PDF con l'accortezza di aver oscurato i dati personali dei singoli ricorrenti, come d'accordo con loro prima di dare il benestare - a beneficio di tutti - per la diffusione della sentenza dell'impugnazione che li ha visti protagonisti e vittoriosi.
Le ragioni con cui il Giudice di Pace ha accolto le doglianze sono interessanti perché presentano differenze nelle due sentenze. In particolare, mentre nel caso del Giudice di Parma abbiamo un riconoscere quanto già statuito dal Giudice di Pace di Velletri e poi di Torino in merito al difetto di legittimazione attiva e di potere in capo all'AdeR, nel caso di Treviso è emersa la difesa del principio che ho sempre suggerito a tutti i ricorrenti che ho aiutato nella opposizione scritta: il principio del diritto alla difesa, palesemente violato dallo Stato nel suo irrogare queste sanzioni - irregolari e già contraddistinte da criticità - e nel procedere in un macchinoso procedimento di accertamento sanzionatorio lesivo anche del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU (diversi mesi, quasi un anno, per accertare una sanzione amministrativa, non sono tempi ragionevoli per un procedimento sanzionatorio, come già circoscritto dal Consiglio di Stato con la sua sentenza che limita a 90 giorni il tempo limite per perfezionare il procedimento amministrativo sanzionatorio dal completo accertamento del fatto).


LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA, SIMONETTA MAZZA 

Nella sentenza di Parma nr. 640/2023 - Giudice la dr.ssa Simonetta Mazza - il ricorso è stato accolto riconoscendo che l'AdeR è "privo di una legittimazione attiva propria". L'agenzia delle entrate e Riscossione doveva solo fare da tramite e non accertare la sanzione sostituendosi al Ministero della Salute. Su questo - come detto sopra - il Giudice di pace di Parma dr.ssa S. Mazza si allinea a quello già statuito in precedenza dal Giudice di Pace di Velletri (grazie alla difesa legale di ALI) e poi successivamente anche dal Giudice di Pace di Torino.


LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO, MARIATERESA NUGNES

Di altro contenuto invece la sentenza di Treviso e nella fattispecie la nr. 506/2023 a firma del Giudice dott.ssa Mariateresa Nugnes, con la quale abbiamo una motivazione diversa e nuova: l'avviso di addebito e la relativa sanzione irrogata è valutato dal giudice "un tipico atto erariale equiparabile per  sua natura di titolo esecutivo". Ma il giudice sottolinea che è qui nella fattispecie - così come irrogato da AdeR - viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente nelle informazioni a cui ha diritto il cittadino. Infatti difetta di avviso di istanza in autotutela e dei termini precisi entro cui proporre impugnazione (manca cioè la indicazione dei trenta giorni a disposizione per presentare il ricorso, e tutta una serie di informazioni cruciali per il cittadino). In ciò esso ha violato i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 della Legge 212/2000 perché ha leso il diritto alla buona amministrazione e il diritto alla "difesa" del cittadino. Anche in questo caso il provvedimento impugnato è nullo e come tale il ricorso viene accolto.

Sono oramai tantissime le sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate - e annullate dai giudici aditi - nei confronti di coloro che non si sono voluti piegare al ricatto sanitario di assoggettamento a una vaccinazione di massa (per lo più esercitata con un siero genico sperimentale).
Facciamo una rapida carrellata delle vittorie in giudizio: si sono avuti accoglimenti dei ricorsi nelle città di Sondrio, Lodi, Pavia, Voghera, Chieti, Velletri, Torino, Treviso, Monza, Acireale, Palermo e Parma. Le sentenze hanno diverse motivazioni e fra di esse vi è anche - in un caso - l'eccesso di potere da parte del Ministero della Salute. Ove non si è avuta vittoria nell'accoglimento - a parte alcuni rigetti sporadici - il giudice di pace dubbioso ha disposto un rinvio di udienza in un atteggiamento attendista, fissando una nuova udienza. Oramai, nondimeno, la giurisprudenza si sta consolidando sempre di più e allarga la quantità di motivazioni e argomentazioni per cui un giudice dovrebbe annullare questi avvisi di addebito e sanzioni, palesemente illegittime. 


L'OCCASIONE PERSA A LUSSEMBURGO: UNA CORTE DI GIUSTIZIA PILATESCA,
CHE DECIDE DI NON DECIDERE

Resta l'amaro in bocca per l'atteggiamento pilatesco dimostrato nelle scorse settimane dalla Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo (CGUE), che pochi giorni fa ha deciso di non decidere, giudicando la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia), con ordinanza del 7 dicembre 2021, come irricevibile (domanda di rinvio pregiudiziale del giudice dottor Beghini di Padova, sul caso di una OSS sospesa dal lavoro in Veneto perché si rifiutò di vaccinarsi)
Una occasione persa per la CGUE di fare sentire la propria solenne e competente voce quanto mai opportuna in una questione delicata dal punto di vista sanitario e bioetico-giuridico. A questo punto - a parte i Giudici nazionali e soprattutto di Pace - la Unione Europea si dimostra con questa mancata pronunzia di chiamarsi fuori dalle precise responsabilità di custodia dei valori della architettura UE, e dimostra una distanza sempre più marcata rispetto alle istanze e ai problemi quotidiani della gente nell'ambito del rispetto dei diritti fondamentali e soprattutto sociali (come il diritto al lavoro e alla propria integrità psicofisica, senza subire pregiudizio e discriminazione non proporzionale).
I cittadini sembrano in questi ultimi anni non avere più autentica giustizia dalla UE, o cominciano a non averne più a differenza di tante sentenze del passato che hanno contribuito a riconoscere diritti soggettivi in capo a persone giuridiche e fisiche della Europa (sin dal 1963, con la storica Sentenza van Gend &  Loos, CGCE, che riconobbe la esistenza dei diritti soggettivi agli abitanti dello spazio comunitario e anche alle persone giuridiche, non solo a quelle fisiche).
Con questa sentenza del 13 luglio 2023 di rigetto del rinvio crescerà l'euroscetticismo sia fra la popolazione sia fra i partiti euroscettici oggi al Parlamento Europeo. La UE sta minando - con questo atteggiamento pilatesco della sua Corte di Giustizia - se stessa, sconfessando i valori che statuisce l'Europa all' art 2 del suo Trattato TUE.
La fine che l'Europa farà come entità sovrazionale - continuando così - sarà prima o poi quella di sgretolarsi da sola e crollare su stessa, attraverso i movimenti centrifughi dei Paesi che strapperanno in futuro esercitando la facoltà di recesso dalla Unione (art. 50 TUE), o attraverso altre forme di ribellione, già implementate da Polonia e Ungheria più volte riprese e condannate dalla CGUE o dalla Unione stessa. La BREXIT del 2016 è il primo segnale di una spirale disgregatrice.

UN MONDO DA SALVARE E RICOSTRUIRE MORALMENTE ED ETICAMENTE

Tutto ciò considerato, le vittorie dinanzi ai giudici di pace ottenuti da tanti cittadini coraggiosi (da soli o con la loro assistenza legale) - giudici nazionali che sono anche giudici autorizzati dalla Corte di Giustizia della UE nel far rispettare il diritto eurounitario - sono molto importanti ma ovviamente non risolvono il problema alla radice: un attacco al cosiddetto Rule of Law (un principio dei principi in ambito giuridico), alla famiglia e al nucleo più sacro dei diritti inalienabili degli esseri umani - riconosciuti nei secoli al prezzo di tante battaglie combattute e sangue versato - è in corso da alcuni decenni e viene condotto da potentati occulti e neoliberisti più o meno in vista.
L'attacco è non solo sul piano giuridico aggredendo diritti naturali che precedono il diritto positivo e che sono riconosciuti anche dalla Costituzione della Repubblica all'articolo 2: dunque non solo sul piano immanente ma anche su quello meno visibile e più trascendente. Un attacco alla verità dei fatti, ai valori umani, a quelli familiari più tradizionali e all'anima individuale e collettiva della umanità. 
Andare dinanzi a un giudice per chiedere giustizia è importante ma è solo uno dei tanti atti che sono necessari e possibili per rifondare il mondo sociale e civile, e riscoprire valori e principi che oggi sembrano dimenticati. Non è necessario che tutti impugnino o agiscano tramite la via giudiziaria. Vi sono tanti altri atti e azioni e prese di coscienza e consapevolezza, pacifiche e non violente, necessarie per un risveglio personale e di comunità scevro di etichette e categorizzazioni funzionali solo a dividere la civiltà e renderla litigiosa, e per questo create ad arte. Ma ognuno ha il suo tempo e ognuno ha scelto il proprio percorso di crescita. 
Se il fine dell'essere umano è la felicità e l'evoluzione personale e collettiva, per vivere bene con se stessi e in armonia con gli altri esprimendo le proprie potenzialità e talenti, un arduo compito attende tutti noi. 
Non vi sono scorciatoie né tempi brevi. In gioco, vi è il futuro della umanità e quanto di più prezioso ci costituisce a livello antropologico e ontologico, distinguendoci dalle fredde macchine, sempre più intelligenti ed efficienti e veloci nell'eseguire i compiti assegnati, ma pur sempre algide macchine senza anima, per quanto ci somiglino nell'aspetto o negli atteggiamenti. 

Luca Scantamburlo

21 luglio 2023

Photo by Pavel Danilyuk, Pexels.com

lunedì 10 luglio 2023

IL DOTTOR FABIO FRANCHI CON LUCA SCANTAMBURLO: INTERVISTA VIDEO

https://m.facebook.com/events/s/sulla-pubblicazione-su-ijvtpr-/569929828679749/?wtsid=rdr_0ZjU7RMbk2S2qe4bX



AGGIORNAMENTO SULLA DENUNCIA OGGETTO D'INDAGINE A ROMA

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La Procura della Repubblica di Roma - dopo diversi mesi dalla prima istanza ricevuta - ha finalmente dato riscontro qualche giorno fa al nostro legale di fiducia, l'Avv. Michele Rodaro del Foro di Udine, chiedendogli ulteriore documentazione al fine di rispondere alla interrogazione ex 335 cpp.

Attendiamo gli sviluppi della nuova interrogazione inoltrata alla Procura per avere notizia di eventuali ipotesi di reato iscritte nel registro.

Luca Scantamburlo
11 luglio 2023

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ERRATA CORRIGE INTERVISTA: PRECISAZIONI
Ove dico nella intervista del 10 luglio 2023 "Ospedali di Milano", intendevo "Ospedali di Bergamo", in riferimento al picco di decessi nella fase più acuta della emergenza sanitaria 2020 (lapus linguae)
Ove dico "la Procura di Udine non risponde", intendevo quella di Roma.
Infatti poi successivamente, pronuncio correttamente l'inspiegabile ritardo con cui la Procura della Repubblica di Roma sta trattando la interrogazione ai sensi dell'art 335 cpp da parte del nostro legale di fiducia del Foro di Udine
Sono un paio di miei lapsus dovuti a semplice stanchezza.
Grazie a tutti coloro che hanno consentito il deposito dell'esposto-denuncia (denuncia collettiva di 120 cittadini e della Associazione UHRTA di Trieste) ad aprile 2022, sottoscrivendolo oppure sostenendolo nelle spese o anche soltanto appoggiandolo e condividendo la iniziativa.

Luca Scantamburlo
11 luglio 2023

INTERVISTA A CURA DI 
MARIA SERENA MU E DANIELA PIN


INTERVISTA VIDEO
DOTTOR FABIO FRANCHI
Medico infettivologo, già dirigente sanitario
E LUCA SCANTAMBURLO
Cittadino e genitore

Diretta Facebook
Con Serena M. MU
Quanta Radio
Video in diretta di QRTV

Sulla pubblicazione a firma del dottor F. Franchi, IJVTPR (International Journal of Vaccine Theory, Practice)

Intervista sul recente lavoro di commento critico del dottor Fabio Franchi di Trieste e della dottoressa Jerneja Tomsic - biologa molecolare slovena ricercatrice negli Stati Uniti - che e' stato pubblicato sulle pagine della rivista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research
(10 giugno, 2023).

lunedì 12 giugno 2023

PUBBLICAZIONE DELLA IJVTPR, RIVISTA INTERNAZIONALE MEDICO-SCIENTIFICA: TAMPONI INAFFIDABILI, NON VALIDATI E LA COVID-19 COME MALATTIA FAGOCITANTE


Un recente lavoro di commento critico del dottor Fabio Franchi di Trieste e della dottoressa Jerneja Tomsic - biologa molecolare slovena ricercatrice negli Stati Uniti - è stato pubblicato sulle pagine della rivista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research (10 giugno, 2023).
Esso approfondisce e chiarisce quando già anticipato nell'esposto-denuncia depositato da 120 cittadini e un’associazione presso la Procura della Repubblica di Udine nell'aprile 2022, la quale ha aperto un fascicolo giudiziario che si trova a Roma per competenza territoriale.
Si parte dal presupposto finalmente compreso anche da altri ricercatori medici - Kämmerer et al., (2023) - che il tampone non è mai stato validato (dunque è privo di gold standard di riferimento), che la RT-PCR è soltanto un mero indice probabilistico e che da sola non deve essere criterio dirimente per costituire un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2, cioè essa non ha valore diagnostico come evidenza di infezione virale.
In secondo luogo Kämmerer et al. (2023) evidenziano che
il tampone RT-PCR dovrebbe essere accompagnato sempre da una contestuale valutazione clinica da parte di un medico che effettui una visita del paziente, e su questo gli autori Fabio Franchi e Jerneja Tomsic s'interrogano.
Cosa s'intende per sintomi clinici COVID-19?
Essi integrano questa riflessione focalizzandosi su una questione poco o per nulla affrontata nel dibattito medico-scientifico e giornalistico: la definizione di malattia COVID-19, creduta scontata e che invece costituisce la pietra angolare dell'architettura della gestione politico-sanitaria in tema di emergenza sanitaria pandemica.
La Covid-19 come malattia dovrebbe avere una definizione chiara, univoca e con "un set di sintomi clinici ben definito":
"(...) a well 
identified disease defined by a distinctive and unique set of clinical symptoms."
Così non è, in quanto la sua definizione è vaga, difforme da ente a ente (FDA, CDC, WHO) e oltre ogni criterio sensato, arrivando a includere una combinazione fino a ottantacinque diversi sintomi, e ciò giunge al paradosso di categorizzare come malata una persona perfettamente sana e in buona salute, allorché ci si trovi dinanzi ad un risultato di positività da test del tampone RT-PCR.
(...)
"This leads to the following paradox: even perfect health can be correctly defined as a severe disease (COVID disease) in the presence of a positive test result."
Ma vi è un’altra questione la cui validità viene data per scontata e riconosciuta universalmente, quando in realtà le cose non sono chiare: la relazione causale fra i sintomi e la malattia che si presume causi questi sintomi.
Il preteso nesso causale fra la presunta infezione dell'agente patogeno opportunista SARS-CoV-2 e l'insorgenza della malattia COVID-19 è rimasto indimostrato (come l'isolamento fisico del germe).
Gli autori Fabio Franchi e Jerneja Tomsic argomentano in conclusione e in estrema sintesi i seguenti punti:

* il test RT-PCR è stato erroneamente scelto come gold standard per la diagnosi di infezione e malattia da COVID-19, nonostante non sia mai stato validato, né standardizzato;
* i sintomi della malattia COVID-19 non possono essere specificati, perché possono essere qualsiasi cosa, tutto e niente, a seconda delle diverse definizioni fatte proprie dalle diverse Autorità sanitarie: in questa indeterminatezza di definizione, si va da sintomi clinicamente osservabili che possono portare alla morte ad addirittura alcun sintomo osservabile, sino ad arrivare alla quasi morte e alla salute completa dell'individuo, il quale può essere classificato come caso di infezione da SARS-CoV-2.
Tutto ciò dimostra che l'intera gestione epidemiologico-diagnostica COVID-19 è stata opinabile e richiederebbe una discussione medico-scientifica più ampia e approfondita.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini

12 giugno 2023

Link articolo medico-scientifico
IJVTPR, giugno 2023




sabato 11 febbraio 2023

BOSNIA-ERZEGOVINA: COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 E GLI OBBLIGHI SANITARI COME IL GREENPASS


Non desta sorpresa questa sentenza della Corte Costituzionale bosniaca (23 febbraio 2022) a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, con particolare riferimento alla CEDU di Strasburgo del Consiglio d'Europa (il CoE, che non è una istituzione UE). Perché già nel 2020 la Corte Costituzionale bosniaca si era espressa contro la imposizione discriminatoria e obbligatoria delle mascherine da indossare in luoghi pubblici e aperti al pubblico, dunque non sorprende che nella sua sentenza dello scorso anno abbia dichiarati illegittimi greenpass discriminatori e obblighi di vaccinazione.

Inoltre - cosa più importante e da tenere presente - tre dei componenti della Corte bosniaca (sono nove in tutto) non sono bosniaci per istituzione e regolamento di nomina. I tre giudici della Corte non bosniaci sono infatti scelti proprio dal Presidente dalla Corte EDU di Strasburgo. Se non si considera questo, non si capisce perché i giudici costituzionali bosniaci abbiano tutta questa attenzione ai diritti umani. 

Raccomando a tutti coloro che avranno la udienza dinanzi al giudice di pace in merito agli avvisi di addebito e sanzioni amministrative per inadempimento vaccinale COVID-19 - nei prossimi mesi - di fare riferimento nelle proprie doglianze all'intreccio delle fonti (CEDU e CDFUE della UE, non solo ordinamento nazionale) a tutela dei propri diritti fondamentali, chiedendo al giudice di pace di disapplicare la normativa italiana sanzionatoria - per il principio di preminenza del diritto UE sul diritto nazionale - in quanto abilitato dalla CGUE di Lussemburgo proprio nel ruolo implicito di "giudice UE" quando una normativa interna di un Paese UE lede diritti fondamentali - tutelati dall'ordinamento eurounitario e dalla CEDU - sanciti dal Trattati e dal diritto derivato e complementare.

La nostra Costituzione della Repubblica riconosce gli impegni presi in ambito comunitario sin dall'anno 2001 (emendamento alla Costituzione, art. 117 Cost.).

La CEDU - che è ratificata da numerosi Paesi UE inclusa l'Italia e anche non UE (come la Russia ad esempio) - trova riconoscimento anche nella Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, normativa vigente di rango massimo dal 2009 perché equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE) che riprende e specifica molti dei principi e dei diritti già affermati nel 1950 a Roma dai Paesi firmatari questa importante Convenzione per la protezione dei diritti umani, la quale dal 1959 viene fatta rispettare dalla Corte EDU di Strasburgo.

Luca Scantamburlo 

11 febbraio 2023

BIBLIOGRAFIA
Avv. Renate Holzeisen, articolo "Una lezione sui Diritti Fondamentali viene dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina" 
https://www.renate-holzeisen.eu/it/una-lezione-sui-diritti-fondamentali-viene-dalla-corte-costituzionale-della-bosnia-ed-erzegovina/  

PHOTO CREDIT

Foto di Adrian Grycuk, 2014,  Salle d'audience de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license



giovedì 12 gennaio 2023

IL CONSENSO SUL CORPO, ROMA, 2019: IL PRINCIPIO PERSONALISTA, CARDINE DELLA CARTA COSTITUZIONALE





Il nostro amico Adriano Bianchi della provincia di Belluno - che aveva già salvato i video dall'oblio tre anni fa - ha ricaricato recentemente le riprese video YouTube (Byoblu) relative al convegno organizzato da me a altri genitori e cittadini - tenutosi il 23 ottobre 2019 a Roma - intitolato Il consenso sul corpo, in collaborazione con Byoblu che fu lieta di riprendere, trasmettere e registrare l'evento.
Le registrazioni dei nostri interventi sono state ricaricate in Rete dopo che alcuni mesi fa furono rimosse da YouTube. Nelle ultime settimane mi sono infatti fatto portavoce della richiesta di uno dei relatori presenti quel giorno a Roma, che voleva rimettere giustamente in circolazione il dibattito BIOETICO, GIURIDICO e medico-scientifico di allora.

Allo straordinario e chiaro intervento del professor e avvocato Daniele Granara - costituzionalista dell'Università degli Studi di Genova - si affiancarono quel giorno gli interventi dell'Avv. Alessandra Devetag del Foro di Trieste e della dottoressa farmacista Chiara Ciavarella oggi anche biologa nutrizionista, di altrettanto spessore e chiarezza concettuale ed espositiva. La dottoressa Chiara Ciavarella intervenne allora in sostituzione del professor Alessandro A. Negroni, impossibilitato a partecipare a causa di motivi personali. 

Il mio intervento - come cittadino e genitore - era focalizzato sulle indagini penali sulla sicurezza dei vaccini e la farmacovigilanza e soprattutto sul diritto alla istruzione negato alla scuola della infanzia dalla Legge 119/2017 (conversione in legge del cosiddetto "Decreto Lorenzin"), che portò poi a una deriva autoritaria sanitaria a più livelli, oggi più che mai visibile a tutti.

Per chi volesse riascoltare gli interventi di allora (soprattutto per capire meglio cosa intendevano i padri e le madri costituenti nel concepire il testo costituzionale, legge fondamentale dello Stato) si forniscono i link video ai singoli interventi.

Roma, 23 ottobre 2019, convegno Il consenso sul corpo, ingresso libero
Hotel Villa Maria Regina, Riprese Byoblu


Avv. Alessandra DEVETAG

https://rumble.com/v2486m2-alessandra-devetag-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Prof Daniele GRANARA

https://rumble.com/v2481oa-daniele-granara-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Dr.ssa Chiara CIAVARELLA

https://rumble.com/v248aa0-chiara-ciavarella-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Dr. Luca SCANTAMBURLO

https://rumble.com/v248e6u-luca-scantamburlo-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Un saluto a tutti

Luca Scantamburlo 
7 gennaio 2023

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