giovedì 26 novembre 2020

TAMPONI, ISOLAMENTO E QUARANTENA: LE SENTENZE CORAGGIOSE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI APPELLO DI LISBONA


Il Palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America

Aggiornamento: 29 novembre 2020

L'11 novembre scorso la Corte di Appello di Lisbona si è pronunciata su di un caso che farà scuola e lo ha fatto con un coraggio ed una onestà intellettuale che dovrebbero essere motivo di ispirazione e bussola per tanti giudici europei, soprattutto italiani vista la deriva autoritaria in atto nel nostro Paese sin dalla primavera scorsa. La sentenza della Corte di Appello - la quale ha rigettato l'impugnazione da parte delle Autorità Sanitarie regionali delle Azzorre contro il provvedimento di restituzione della libertà decretata dal Tribunale a favore di alcuni turisti tedeschi sottoposti per settimane a quarantena ed isolamento -  ha ripreso e valorizzato quanto già sentenziato la scorsa estate dalla Corte Costituzionale portoghese, con il suo pronunciamento n° 424/2020 del 31 luglio 2020, a firma del Giudice José Antonio Teles Pereira.
A presentare già un ricorso di habeas corpus - dinanzi il Giudice istruttore penale di Ponta Delgada - contro le normative locali regionali di isolamento e quarantena, era stato inizialmente un pilota straniero, in vacanza alle Azzorre e sottoposto a quarantena a São Miguel (Azzorre) soltanto perché proveniente da area a rischio Covid-19, una quarantena da lui ritenuta illegittima perché contro la garanzia di libertà e sicurezza.
Il Giudice istruttore lusitano aveva accolto il ricorso habeas corpus disapplicando le norme regionali perché illegittime, e rimettendo così il pilota in libertà.
Il Pubblico ministero aveva pertanto adito il Tribunale della Corte Costituzionale, che si è pronunciato ancora una volta a favore del ricorrente di habeas corpus.
Successivamente, le Autorità sanitarie delle Isole Azzorre hanno presentato ricorso presso la Corte di Appello di Lisbona, ed ancora una volta la Corte portoghese ha dato ragione ai turisti, rigettando il ricorso delle autorità sanitarie.

Isole Azzorre


La notizia è passata in sordina e pochi sono stati gli organi d'informazione ad averla data e commentata. Fra questi - relativamente alla sola sentenza della Corte di Appello di Lisbona - segnalo l'apprezzabile articolo di Denise Baldi, perito chimico appassionata di temi inerenti la salute, la quale ha firmato un pezzo per Oltre.Tv, a cui rimandiamo, perché vi sono gli estratti più significativi della sentenza della Corte di Appello che affermano - fra le tante cose - che imporre restrizioni con pregiudizio della libertà personale (soprattutto di circolazione) non è ammissibile qualora l'esito di un tampone rino-faringeo con esame RT-PCR sia positivo, poiché non è possibile determinare oltre ogni ragionevole dubbio che la positività del test corrisponda effettivamente ad una infezione da virus SARS-CoV-2 in corso (virus ritenuto responsabile della sindrome similinfluenzale chiamata "Covid-19"). 

Fra le altre cose la Corte d'Appello ha sottolineato l'importanza del rispetto del principio consensualistico del paziente ed il rispetto della dignità umana. In merito al tampone rino-faringeo - i giudici della Corte sono giunti alla conclusione che il tampone è un test non affidabile oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla scorta di autorevoli pareri medico-scientifici pubblicati in Inghilterra - e dunque esso non può discriminare e rilevare in senso assoluto una possibile infezione, né può pertanto determinare l'esito di eventuali provvedimenti di restrizione della libertà personale nei confronti dei soggetti sottoposti al test.
La vicenda - che riguardava alcuni turisti tedeschi bloccati dalle Autorità sanitarie delle Azzorre durante una vacanza estiva nelle omonime isole dell'arcipelago atlantico, e trattati ingiustamente come "detenuti", ma poi rimessi in libertà dalle autorità giudiziarie a cui si erano rivolti - ha messo in luce non solo la inaffidabilità del test di screening  RT-PCR - se non è combinato con una attenta valutazione clinica (medica) - ma anche quanto sia importante la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, anche e soprattutto durante tempi emergenziali.

Tamponi, la Corte d’Appello portoghese: «Inaffidabili, quarantena illegale»
di Denise Baldi, 19 novembre 2020

https://www.oltre.tv/tamponi-corte-appello-portoghese-inaffidabili-quarantena/

Quello che l'articolo di Oltre.Tv non dice riguarda la sentenza della Corte Costituzionale portoghese (di fine luglio 2020), richiamata nelle motivazioni ed argomentazioni dalla stessa sentenza della Corte di Appello portoghese (dell'11 novembre 2020). Si tratta infatti di due distinti pronunciamenti, su due vicende per certi versi simili, ed aventi come protagonisti in entrambi i casi, dei turisti in visita alle Isole Azzorre (Regione autonoma del Portogallo).

Giorni fa ho ricevuto - tramite una persona a me cara - il documento in file .pdf della sentenza di cui sopra. Il sottoscritto ha così rivolto un appello in Rete - tramite social network - chiedendo se ci fosse qualcuno di madrelingua portoghese disponibile alla traduzione dell'intera sentenza della Corte di Appello lusitana. Una cittadina francese - di madrelingua portoghese e francese, genitore, residente in Italia - ha risposto all'appello: Esmeralda De Barros ha lavorato per giorni alla traduzione dal portoghese all'italiano. Il testo è stato poi rivisto da entrambi. Pur non essendo un giurista, ho ritenuto opportuno - in base alla mia piccola esperienza e formazione - portare il mio contributo per una migliore comprensione giuridica del testo, anche su richiesta di Esmeralda.

Piazza del Commercio, Lisbona

TESTO ORIGINALE in lingua portoghese
della sentenza (testo disponibile presso Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça)

download SENTENZA CORTE APPELLO LISBONA (Italiano) 
traduzione italiana non ufficiale, aggiornata al 01 dicembre 2020 


Di questa vicenda si è occupata - in parte - anche il Servizio Studi della Corte Costituzionale italiana, area di diritto comparato: nel più completo - e vergognoso - silenzio massmediatico italiano, i giuristi del Palazzo della Consulta di Roma hanno invece prestato attenzione a quanto accaduto in Portogallo.
Il numero 39 del periodico "Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera" ricostruisce la vicenda limitatamente al pronunciamento della Corte Costituzionale di Lisbona, e non anche rispetto alla successiva sentenza della Corte di Appello. Si leggano in proposito le pagine 13 e 14, con un servizio di Carmen Guerrero Picò, che sintetizza il caso al centro della sentenza n. 424/2020 della Corte Costituzionale portoghese.
La totale privazione della libertà - quarantena ed isolamento - a cui sono stati sottoposti i turisti ospiti delle strutture ricettive delle Isole Azzorre, è stata illegittima ed incostituzionale, e dunque la Corte si è pronunciata dichiarando illegittime le norme regionali delle Isole Azzorre sul contenimento del contagio, quando impongono alle persone in arrivo nel territorio una quarantena obbligatoria di 14 giorni. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202009.pdf

Mettiamo dunque a disposizione e beneficio di tutti ed a condizione di non sfruttamento commerciale (avvocati, giuristi ed opinione pubblica) il testo della suddetta sentenza della Corte di Appello di Lisbona (successiva a quella della Corte Costituzionale): tradotto da Esmeralda De Barros è stato rivisto da me (dal punto di vista giuridico). Ringrazio Esmeralda per il Suo tempo e per l'energia profusa pro bono in favore della collettività italiana. 

Luca Scantamburlo
26 novembre 2020 - ultimo aggiornam. 01 dicembre 2020
(traduzione in italiano corretta nei refusi)

Photo Credit:
Unsplash, Claire Anderson, 
Washington, United States,  Palazzo della Corte Suprema americana
Unsplahs, Ferdinand Stöhr, Isole Azzorre, Portogallo 
Unsplash, Fabio Michelino, Praça do Comércio (Piazza del Commercio), Lisboa, Portugal
Unsplash, Michele Bitetto, 
Altare della Patria, Roma, foto bandiera
Unsplash, Luis Feliciano, bandiera sventolante al 
Castelo De Pombal, Rua do Castelo, Pombal, Portugal


martedì 17 novembre 2020

SCUOLA E MASCHERINE, IL VALZER DELLE NOTE MINISTERIALI E LA RISPOSTA DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE


Divulgo pubblicamente a beneficio di tutti la mia personale istanza rivolta al Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione per il sistema di istruzione e formazione, il dottor Marco Bruschi (detto "Max"), e da me trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 9 novembre 2020, poche ore prima che venisse divulgata pubblicamente la nota ministeriale nr. 1994, con la quale lo stesso Capo Dipartimento dissipava i dubbi in merito all'uso delle mascherine al banco scolastico, scrivendo ai dirigenti scolastici italiani. 

Ecco i documenti in files PDF, scaricabili:

RISPOSTA DEL CAPO DIPARTIMENO MIN.ISTRUZ., DOTTOR BRUSCHI

ISTANZA SCANTAMBURLO LUCA, MASCHERINE E SCUOLA

Commento personale alla risposta del Capo Dipartimento

Nonostante abbia apprezzato la solerzia con cui il funzionario ministeriale - il dottor Marco Bruschi - ha risposto, non posso esimermi dal sottolineare quanto segue:

1) contrariamente a quanto scritto dal dottor Marco Bruschi, che ha parlato della mia lettera come di una "segnalazione", la mia comunicazione costituiva invece una formale "istanza" rivolta alla P.A. ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale (IV comma art. 118 Cost), di fronte alla quale la P.A. ha l'obbligo di promuovere se essa viene declinata come autonoma iniziativa dei cittadini in forma singola o associata, e viene svolta come attività di interesse generale; nel mio caso l'intento proattivo e di affiancamento orizzontale alla pubblica amministrazione - mettendo in luce criticità nel processo normativo e decisionale, ed esigenze e preoccupazioni della collettività - era ed è lapalissiano;

2) pur rispondendomi il dottor Bruschi non ha risposto nel merito delle delicate questioni giuridiche e medico-scientifiche da me sollevate, che non sono solo forma ma anche sostanza; in quanto funzionario e capo dipartimento abituato ad amministrare, seppur da posizione apicale, avrebbe dovuto esercitare perlomeno il principio di eccezione, e trasmettere a chi di dovere la mia istanza, per le valutazioni del caso, soprattutto per le questioni giuridiche; così invece non è stato, avendo io ricevuto una risposta che poco aggiunge a quanto già si sapeva, se non l'ammissione candida che presso il Ministero della Istruzione non ci si è assunti la responsabilità di decidere sui suggerimenti del CTS, ma si è proceduto ad accettarli acriticamente (rif. quesito posto dal Ministero al CTS) ed addirittura post emanazione DPCM del 3 novembre 2020, cioè in data successiva allo stesso;


RIEPILOGO ACCADIMENTI

Sull'uso della mascherina di contenimento come misura di prevenzione sanitaria, il Ministero della istruzione ancora il 6 novembre 2020 non sapeva con certezza se si poteva continuare a mantenere gli accordi di mesi fa che distinguono fra posizione statica (al banco) e dinamica (in assembramento ed in movimento), per i bambini sopra i 6 anni di età e frequentanti scuola primaria e secondaria. Si legga in proposito le diverse note ministeriali a firma del dottor Marco Bruschi, trasmesse fra ottobre e novembre 2020: la nota nr.1813 dell'8 ottobre, la nota nr. 1990 del 5 novembre e la nota nr. 1994 del 9 novembre 2020, tutte a firma del dottor Marco Bruschi, Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione per il sistema di istruzione e formazione. 

Estratto dalla nota ministeriale nr. 1994:

“ [...] A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM"

In data 6 novembre 2020 - cioè alcuni giorni dopo la firma del DPCM del 3 novembre 2020 (firme apposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute Roberto Speranza - si riuniscono infatti ad un tavolo un esponente del CTS, un rappresentante del Ministero ed alcuni rappresentanti dei Sindacati, ed al tavolo viene discussa una interpretazione restrittiva dell'uso delle mascherine, perdendo la distinzione fra posizione statica e dinamica.

Ma devono ancora trascorrere due giorni di incertezza. Infatti il dottor Marco Bruschi - nel pomeriggio del 13 novembre 2020 - risponde alla mia formale istanza, e riferendosi ad un articolo del DPCM del 3 novembre 2020, sostiene che:

" [...] Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero della Istruzione, ha chiarito la portata del predetto articolo, precisando che i DPCM "non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione della contigenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle 'Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021' approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020"

Dunque solo il giorno 8 novembre 2020 il Ministero avrebbe recepito il suggerimento ed interpretazione normativa del DPCM da parte del CTS, riunitosi per l'occasione e per rispondere a preciso quesito posto dal Ministero della Istruzione. 
La cosa sconcertante non è soltanto che la decisione deve essere politica (cioè del decisore politico) e non del CTS, ma è quanto viene dichiarato in data 13 novembre 2020 dallo stesso Presidente del Consiglio, prof. Avv. Giuseppe Conte, che ha firmato lo stesso DPCM del 3 novembre 2020 che avrebbe introdotto l'obbligatorietà delle mascherine al banco (il condizionale è d'obbligo perché il testo è ambiguo e comunque lo strumento sublegislativo è inopportuno a causa della riserva di legge assoluta e rinforzata che vi è sulla salute): 

"(...) Dobbiamo essere franchi sulla scuola: le nostre ricerche ci dicono che le scuole non sono focolai sulla diffusione del contagio"

Fonte: news AGI.it Agenzia Giornalistica italiana, 13.11.2020

Il sottoscritto ricorda che: il CTS si riunisce e raccomanda; le sue raccomandazioni non hanno alcun valore giuridico vincolante; la responsabilità è sempre e soltanto del decisore politico. Ma il Ministero della Istruzione - e l'Esecutivo in testa con Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Salute - sembrano ultimamente prendere per "legge" ogni raccomandazione del CTS in senso restrittivo, nell'ambito scolastico. Salvo poi, in modo sconcertante, ammettere candidamente (sconfessando la ragione a giustificazione delle misure più restrittive prese in ambito scolastico ) che le scuole non costituiscono focolaio di contagio (dichiarazione pubblica del Presid. Avv e Prof. G. CONTE, 13.11.2020)
Un valzer delle note ministeriali ed uno smarcarsi dalle proprie responsabilità da parte di tutti gli attori in gioco (Ministero e componente monocratica del Governo) inaccettabile e vergognoso.
Mi auguro che al più presto il CTS ed il Ministero concordino un ripristino delle condizioni d'uso della mascherina come protezione delle vie respiratorie, tornando ad una situazione ante DPCM 3 novembre 2020, in cui la distinzione fra posizione statica ed in rima buccale di 1 metro (possibilità di togliere la mascherina quando seduti al banco), e situazione dinamica (mascherina al viso durante movimenti ed assembramento), rispondeva meglio al buon senso ed al principio di proporzionalità che la P.A. ha l'obbligo di rispettare, anche in ottemperanza ai diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009, e che amplia la tutela dei nostri diritti costituzionali. 

Luca Scantamburlo

17 novembre 2020

Perché ho scritto direttamente al Capo Dipartimento e non al Ministro On. Azzolina 

1) Il Ministro della Istruzione On. Azzolina NON HA MAI risposto finora alla mia istanza formale dell'estate scorsa, di cui ero capogruppo (quasi cento firme sottoscritte ), protocollata dall'ufficio competente, né ad analoghe istanze promosse ed inoltrate da altri cittadini, di tutta Italia; 

2) perché le note ministeriali del dottor Marco Bruschi hanno dimostrato che sono i BUROCRATI ad occuparsi di chiarire ai dirigenti scolastici come fare e cosa fare, sulla materia di cui sopra;

3) perché il valzer delle note ministeriali di ottobre e novembre 2020 ha scoperto il fianco, sollevando il sospetto -  avvalorato e dimostrato dalla risposta del dottor Bruschi alla mia attenzione, del 13.11.2020 -  che al Ministero della Istruzione NESSUNO sta praticamente decidendo nelle ultime settimane, in cui ci si interroga sì, ma poi ci si adegua semplicemente a tutto ciò che il CTS si auspica, ed alla conformità delle norme in scala gerarchica rispetto all'Esecutivo, senza un significativo apporto dialettico e di confronto e di autonomia, fondato sul principio di proporzionalità e di responsabilità politica;

4) perché sapevo che era più probabile avere risposta da un funzionario pubblico in posizione apicale, che dal Ministro stesso (che sta assumendo atteggiamento "PILATESCO" al limite della condotta omissiva da parte della P.A.);

Luca Scantamburlo

17 novembre 2020

Fonti per approfondimenti

"Cts: obbligo mascherina al banco dai 6 anni in su anche con metro di distanza. Decisione sofferta ma rischio contagio è alto", Di Ilenia Culurgioni, 9 novembre 2020, https://www.orizzontescuola.it/cts-obbligo-mascherina-al-banco-dai-6-anni-in-su-anche-con-metro-di-distanza-decisione-sofferta-ma-rischio-contagio-e-alto/ 

"Per Conte le scuole non sono focolai, ma lo shopping di Natale sì", 13 novembre 2020, AGI, https://www.agi.it/politica/news/2020-11-13/conte-scuole-focolai-covid-shopping-natale-10280616/

Photo credit: Husniati Salma, Unsplash


venerdì 23 ottobre 2020

RISPOSTA DELLA REGIONE FVG ALLA ISTANZA SULLA MANCANZA DISSENSO AL TAMPONE: SCUOLA E TEST DI SCREENING

 


Condivido con il pubblico la solerte risposta della Pubblica Amministrazione Regionale alla mia istanza datata 21 ottobre 2020 e con la quale ponevo all'attenzione del Presidente della Regione Autonoma FVG - ed agli enti competenti -la mancanza di opzione del dissenso ad atto sanitario presente in un allegato di ordinanza che le scuole della Regione richiedono di firmare a tutte le famiglie con figli frequentanti le scuole friulane: il test di screening del tampone, previsto nelle scuole della Regione Autonoma FVG, su Ordinanza urgente e contingibile del Presidente Massimiliano Fedriga (nr.34/PC), del 14 ottobre 2020. 

Infatti, sottolineavo io, ogni richiesta di consenso ad un atto sanitario (sia preventivo o meno) deve necessariamente prevedere anche un implicito dissenso (diniego) - meglio se anche motivato per iscritto dall'avente diritto - essendo il principio consensualistico, un principio cardine della persona in materia di salute, sancito da trattati internazionali e carte dei diritti e delle libertà a livello comunitario, e recepito da più di dieci anni da Sentenze di Cassazione e dalla giurisprudenza costituzionale (oltre che disciplinato, più recentemente, anche da una legge italiana, la Legge del 22 dicembre 2017 nr. 219)

La mia istanza ha messo in luce anche la opzione dei 14 giorni di quarantena ma senza effettuare test molecolare finale (tampone), come una scelta alternativa ai 10 giorni più test antigenico o molecolare negativo, per il rientro in socialità, per tutti coloro che abbiano rispettato una quarantena fiduciaria dopo essere stati a stretto contatto con soggetti identificati positivi al virus SARS-CoV-2, e non abbiano sviluppato sintomi ricondubili alla malattia COVID-19.

La recente Ordinanza urgente e contingibile a firma del dottor Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Autonoma FVG - in materia di scuole ed controllo della epidemia COVID_19, non considera per il rientro alle lezioni scolastiche - dopo  quarantena senza sintomi - questo percorso alternativo e legittimo indicato da una stessa circolare ministeriale (Circolare 003285 del Ministero della Salute, 12 ottobre 2020, a firma del dottor Giovanni Rezza, Direttore Generale DGRE del Ministero della Salute).

La Regione Autonoma FVG mi ha risposto che l'adesione al test del tampone e' "volontaria", ed e' assolutamente garantito il "dienigo".

Per quando riguarda il percorso di quarantena  dei 14 giorni, senza esame molecolare finale, la Regione non entra nel merito, se non accennando a soluzioni da concordare con il Dipartimento di prevenzione, di volta in volta. Ad ogni modo, il Servizio prevenzione della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, ha apprezzato la mia istanza ringraziandomi per "(...) aver portato una sua sensibilità e un suo proattivo contributo in una materia di una complessità inedita per la quale ogni apporto collaborativo di revisione e' sempre prezioso". 

Nel frattempo, mi conforta e ci conforta il fatto che diversi dipartimenti di prevenzione ed igiene sanitaria, stanno gia' consentendo - sia in Lombardia sia nel Lazio - il rientro anche ai minori - a fine quarantena fiduciaria - che non hanno eseguito il tampone per scelta dei genitori, previo controllo di asintomaticita'.

download ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FVG DISSENSO AL TAMPONE - SCUOLA - SCANTAMBURLO LUCA


Luca Scantamburlo 
24 ottobre 2020 

Photo Credit, Unsplash.com, Owen Beard, Brisbane City, Australia


martedì 20 ottobre 2020

PRINCIPIO CONSENSUALISTICO E BIOETICA GIURIDICA, DISSENSO AD ATTI SANITARI E SCUOLA



Considerata la richiesta da parte delle Autorità regionali e statali rivolta alla cittadinanza, di sottoporsi a tampone naso-faringeo, od oro-faringeo, oppure nasale profondo (o altri test molecolari, come il test salivare), metto a disposizione di tutti questo modulo di dissenso per atti sanitari invasivi e rischiosi - non urgenti e non differibili - che si possono rifiutare in ottemperanza al principio del consenso libero ed informato, costituzionalmente riconosciuto, e garantito anche dalla Carta di Nizza (CFUE, art.3, vincolante giuridicamente per l'Italia sin dall'anno 2009). Il modulo è stato preparato da me con l'aiuto di un genitore veneto che conobbi vicino a Noale nell'aprile 2018, nel gruppo di attivisti per la libertà di scelta terapeutica e per il rispetto dei diritti costituzionali.

modulo dissenso WORD editabile

modulo dissenso PDF stampabile

Posto anche qui di seguito, un link a miei contributi audio di pubblico dominio, in materia bioetica giuridica, a beneficio di tutti

Luca Scantamburlo
20 ottobre 2020

AUDIO BIOETICA GIURICA 
https://www.spreaker.com/show/bioetica-giuridica-luca-scantamburlo


Photo credit, Kampala (Uganda), Bill Wegener, @wegenerb

sabato 5 settembre 2020

COVID-19: PUBBLICAZIONE DELL'ACCADEMIA AMERICANA DI PEDIATRIA, I BAMBINI NON SONO DA INCOLPARE PER LA TRASIMISSIONE DEL VIRUS



Nel maggio 2020 Pediatrics - il periodico ufficiale della Accademia Americana di Pediatria, che esce mensilmente sin dal 1948 - ha pubblicato uno studio epidemiologico sulla opportunità o meno di tenere aperte le scuole anche durante la fase più acuta della diffusione del virus similinfluenzale SARS-CoV-2, responsabile della malattia infettiva COVID-19. La pubblicazione sottolineava già a primavera 2020 l'alto costo di sofferenza umana pagato dai bambini con la chiusura delle scuole a fini di contenimento del contagio, e suggeriva la possibilità di tenere aperte le scuole per minimizzare gli effetti avversi, i danni collaterali dal punto di vista sociale, psicologico e psicofisico più in generale, causati da una lunga permanenza a casa degli studenti e scolari. 

Il titolo dello studio è "COVID-19 Transmission and Children: The Child Is Not to Blame", a firma del dottor Benjamin Lee e del dottor William V. Raszka Jr.
L'articolo ben esprime il concetto secondo cui il bambino non è da ritenersi responsabile in modo significativo della trasmissione del virus che causa la COVID-19, cioè non bisogna incolparlo ingiustamente. Nel sottolineare ciò, la pubblicazione afferma "[...] health costs that our children will continue to suffer until an effective treatment or vaccine can be developed and distributed or, failing that, until we reach herd immunity".

I pediatri americani autori dello studio sottolineano:

1) gli alti costi in termini di salute (sofferenza fisica e psicologica) pagati dai bambini e dalle bambine, costretti ad essere reclusi in casa e lontani dalle loro scuole;

2) la possibilità che per fronteggiare la epidemia della sindrome similinfluenzale COVID-19, non ci si affidi solo ad un trattamento specifico o ad una profilassi vaccinale di massa, ma anche al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge ("herd immunity").

Lo studio sottolinea anche che - dati preliminari alla mano ottenuti attraverso monitoraggi ed esami in Svizzera e Cina, in popolazione pediatrica ed adolescenziale - i bambini non sono vettori significativi nel diffondere la COVID-19: cioè la trasmissione del virus dai bambini agli adulti è rara ("infrequente"), e dunque poco significativa. 

Luca Scantamburlo
06 settembre 2020

Photo credits: Sharon McCutcheon, Unsplash.com


giovedì 20 agosto 2020

LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA SALUTE, ONOREVOLE ROBERTO SPERANZA

Lettera aperta

On. Ministro della Salute 
Dr. Roberto Speranza

Al comma 1 dell'art. 1 della Sua ordinanza del 16 agosto 2020, Lei ha confuso il nome della malattia con il nome del virus:

(...) "Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni"

Il nome del virus, agente patogeno opportunista mutante a RNA, che si sta già adattando alla specie umana, e' SARS-CoV-2, e non COVID-19, che è invece il nome della malattia.
Alla luce di questo Suo errore o refuso del testo, Le chiedo di considerare con estrema attenzione le centinaia di istanze di azione civica indirizzate al Suo dicastero per conoscenza e competenza, negli ultimi mesi, a firma di genitori e cittadini e cittadine preoccupati per le condizioni di riapertura dell'anno scolastico.
Troverà allegati tecnici di natura giuridica e medico-scientifica che La aiuteranno a prendere le decisioni migliori per la nostra società.
Consideri anche che comitati, associazioni e gruppi spontanei di avvocati e giuristi italiani, sono estremamente preoccupati a causa della deriva autoritaria in atto dal punto giuridico e costituzionale in particolare.

Confido nella Sua coscienza di essere umano, ancora prima di uomo al servizio delle massime Istituzioni italiane dell'esecutivo sanitario, affinché Lei possa ponderare le Sue valutazioni con un più ampio spettro di vedute.

dr. Luca Scantamburlo 
17 agosto 2020

Photo Credit: Scott Grahan, Grenoble, France, Unsplash

Lettera inviata il 6 settembre 2020 alla attenzione della Segreteria del Ministro della Salute (segreteriaministro@sanita.it)

martedì 21 luglio 2020

SCIOPERO DELLA FAME PER I BAMBINI DI CUNEO STRAPPATI ALLA MAMMA: L'APPELLO DI EMANUELA NATOLI

Diffondo l'appello dell'amica Emanuela Natoli, Presidente di MovimentiAMOci di Vicenza, che partecipa allo sciopero della fame a staffetta organizzato da comitati ed associazioni, in solidarietà ai quattro bambini di Cuneo ed alla loro madre, la quale non può più averli con sé al momento in quanto collocati in diverse case famiglia a causa di abusi paterni. I minori soffrono per la mancanza della madre. I Comitati Madri Unite contro la violenza istituzionale, collettivo Donne InCuranti, Maison Antigone e l'Associazione MovimentiAMOci di Vicenza, solidarizzano con il loro sciopero della fame.

Luca Scantamburlo, 22 luglio 2020

Rif. DIRE, Agenzia di Stampa Nazionale, "Sciopero della fame a staffetta per i bambini di Cuneo strappati alla mamma", di Annalisa Ramundo, 17 luglio 2020.

Emanuela Natoli, Vicenza,
Presidente della Associazione MovimentiAMOci

#scioperodellafameperibambinidicuneo‼️
MovimentiAMOci Vicenza
di Emanuela Natoli

NON è chiudendo gli occhi o voltandosi dall'altra parte che il dolore si possa dissolvere. Siamo tutti chiamati a occuparci del benessere di tutta una società. I problemi e i disagi non sono solo dei singoli … RIGUARDANO TUTTI NOI !
Nonostante numerose sentenze del CEDU con condanne di violazioni varie nella gestione di queste problematiche, si ribadisce da più parti come la sottrazione di un minore dalla sua famiglia debba rappresentare una rara eccezione continuiamo ad assistere increduli a questi episodi di ''sottrazioni impazzite'' !
Bisogna salvaguardare il DIRITTO ALLA FAMIGLIA. Si dovrebbe  osservare la Convenzione di New York sulla tutela dei minori. Il giudice deve avere un  ruolo di ''perito tra i periti '', usando il buon senso del padre di famiglia , anziché appiattirsi su alcune diagnosi psichiatriche fantasiose che, pur scritte con linguaggio altisonante e pseudoscientifico, sono invece del tutto arbitrarie, soggettive e prive di riscontri oggettivi ....
Chiediamo qui ora e subito di attuare misure insieme a tutte le persone di buona volontà, che hanno interesse al bene comune e con forte senso di giustizia affinché si affronti con soluzioni migliorative le problematiche che da più voci vengono ormai da tempo segnalate.
Grazie dell'attenzione ❗️☝️❗️

Emanuela Natoli 
Presidente di MovimentiAMOci Vicenza
luglio 2020

venerdì 10 luglio 2020

COVID-19 E GESTIONE DELLA EMERGENZA: UN "COLPO DI STATO PERMANENTE"?





In riferimento alla possibilità che il Governo proroghi lo stato di emergenza sanitaria nazionale di altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2021, cito da un editoriale del professor Gaetano Azzariti, docente costituzionalista presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza":

"(...)  Dopo la pandemia spetterà a tutti noi ricordare che la Costituzione si pone a fondamento delle libertà e non delle sue eccezionali limitazioni, rivendicandone il valore e l’essenza. Ma soprattutto si dovrà vigilare perché nessuno abusi della situazione presente ponendo così in essere un colpo di stato permanente. 
Nella Roma antica, com’è noto, esisteva una figura giuridica che permetteva di salvare la Repubblica nelle situazioni in cui era messa in gioco la sua sopravvivenza. Il Senato trasferiva tutti i suoi poteri ad un soggetto per un massimo di sei mesi. Poi, cessato il pericolo, ma anche solo trascorso invano il tempo definito, nessuno era più autorizzato a porre in essere atti “dittatoriali”. 
Quando qualcuno (Silla prima, Cesare poi) ha pensato di estendere lo stato di emergenza e si fece confermare oltre il tempo i pieni poteri, ecco che la dittatura da “commissaria” si fece “sovrana”, e la Repubblica capitolò. 
Ancora oggi è questa la sfida più grande. Se infatti adesso sopportiamo limitazioni di libertà disposte in piena e solitaria responsabilità dal Governo pro tempore in carica, lo facciamo per necessità, avendo ad esso trasferito di fatto i poteri sovrani. Consapevoli però che, se dopo aver sconfitto il terribile e invisibile nemico, non si dovesse tornare alla normalità, rischieremmo di precipitare nel buio della Repubblica."

Prof. Gaetano Azzariti, da Costituzionalismo.it, Fascicolo 1 | aprile 2020, Editoriale,
"Il diritto costituzionale d’eccezione"


Le parole del prof. G. Azzariti, da egli scritte ad aprile 2020, suonano oggi sinistramente profetiche.
Decine di magistrati, insigni giuristi ed ex giudici della Corte Costituzionale - oltre che numerosi avvocati italiani - hanno manifestato per iscritto ed a voce la loro opinione, affermando senza mezzi termini che le Autorità (Governo e Parlamento) nel gestire la crisi emergenziale, hanno violato la riserva di legge garantita dalla carta costituzionale.
Nelle ultime settimane autorevoli esperti del mondo medico-scientifico (il prof.Giulio Tarro, il Prof.Scoglio, il prof. Alberto Zangrillo e tanti altri ancora ) hanno dato la loro opinione, rassicurando sulla attuale situazione epidemiologica, e sul reale rischio in termini di letalità e mortalità di questa infezione (a "decorso benigno" in popolazione pediatrica, ilpediatranews.it,), infezione che e' sotto controllo e non provoca più le ospedalizzazioni preoccupanti di mesi fa (su cui vi sono numerose ombre nella gestione sanitaria e terapeutica, e bene ha fatto l'associazione "L'Eretico" a depositare un esposto /denuncia in Procura, per fare luce su eventuale malasanità e criticità nel gestire la emergenza sanitaria.)

Il prof. Giuliano Amato - giurista ed oggi Giudice della Corte Costituzionale -  scrive in una sua opera giovanile, nell'anno1962, intitolata "La sovranità popolare nell’ordinamento italiano", che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia ,se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, ci ricorda il ricercatore storico Giorgio Giannini.
Amato sostiene inoltre: ”ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.

Detto questo, fondato giuridicamente, non possiamo accettare che la emergenza si faccia regola, e che lo stato di eccezione si faccia regola.

Luca Scantamburlo
10 luglio 2020

Photo credits: Mat Reding,@matreding, Place de la République, Paris, France, Unsplash.com

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.

APPELLO, Avvocati e professionisti, "Fragilità del sistema costituzionale: è emergenza. L'appello", Trieste All News, 23 aprile 2020, di Claudia Giacomazzi

APPELLO, La Costituzione non si sospende: il fine non giustifica i mezzi. Appello di un gruppo di magistrati, Agenzia Radicale, dal 2001 supplemento telematico di linea con le sfide e i Quaderni Radicali.Categoria: DIRITTI E LIBERTA', 30 Aprile 2020, http://www.agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/6223-la-costituzione-non-si-
sospende-il-fine-non-giustifica-i-mezzi-appello-di-un-gruppo-magistrati

AZZARITI, Gaetano, Il diritto costituzionale d’eccezione, Fascicolo 1 | 2020 Editoriale Scientifica, Costituzionalismo.it, Roma, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza”, Coronavirus, Azzariti: "Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato", di Liana Milella, 8 marzo 2020, www.repubblica.it

BALDASSARRE Antonio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Baldassarre: "Dpcm in tutto incostituzionale" ADNKRONOS, di Roberto Lanzara, 27 aprile 2020.

CASSESE Sabino, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, “Conte è fuori legge” / Il giurista “Dpcm illegittimi, libertà violata”, di Niccolò Magnani, 27.04.2020; www.ilsussidiario.net; Il Tempo, Massimiliano Lenzi;

GIADROSSI Alessandro, Camera Penale di Trieste, Prof. Sergio Kostoris, Presidenza, lettera del dottor Alessandro Giadrossi, Trieste, 20 aprile 2020.

GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, "Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana"

LUCCIOLI Gabriella, Presidente Emerito ed Onorario Corte di Cassazione, “La pandemia aggredisce anche il diritto?” intervista a cura di Franco De Stefano, Giustizia Insieme, nr 961, 2 aprile 2020.

MARINI Annibale, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giuseppe Conte, Dpcm incostituzionale, la conferma di Annibale Marini: "C'è un'irregolarità di contenuto", 29 aprile 2020, ADNKRONOS, Libero Quotidiano

SILVESTRI Gaetano, Presidente Emerito Corte Costituzionale, Intervista video del 22 aprile 2020, a cura di Virginia Camerieri, Byoblu24, videoblog di Claudio Messora,  www.byoblu.com

TRABUCCO, Daniele, “Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale”, professore Associato di Diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato, e Dottore di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico, Astrid Rassegna, nr. 5/2020.


giovedì 2 luglio 2020

DIRITTO ED AUTODETERMINAZIONE IN MATERIA DI SALUTE: LIBERTÀ DI SCELTA seconda parte

di Luca Scantamburlo | 2 luglio 2020 | SECONDA PARTE



Il sottoscritto è stato protagonista nel 2019 di un contenzioso civile (con tanto di servizi televisivi RAI3, Regione FVG, aprile 2019 ed ottobre 2019) presso il Tribunale di Trieste, sezione civile, ove è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per il diritto alla istruzione presso la scuola della infanzia.
Un contenzioso che per certi versi è stato storico e certamente di rilievo pubblicistico, anche se poco noto nelle cronache (ne ha parlato il quotidiano Il Gazzettino nel settembre 2019).
Il mio ricorso e dell'altro genitore di nostro figlio, sospeso durante la frequentazione scolastica per inadempienza la Legge 119/2017 - ed anche il successivo nostro reclamo presso l'autorità giudiziaria - sono stati entrambi rigettati dal Tribunale, ma essi meritano attenzione per la portata del riconoscimento del diritto soggettivo avvenuto con l'esito dell'ordinanza in risposta al reclamo. 
Infatti, a seguito di un provvedimento di sospensione da scuola disposto nel marzo 2019 da parte del Dirigente scolastico di mio figlio, il mio legale rappresentante (Avv. Michele Rodaro, Foro di Udine) ed io abbiamo ricorso d'urgenza davanti al Tribunale ordinario di Trieste (ex. art. 700 cpc), costituendoci in giudizio in proprio contro il MIUR, e chiedendo al Giudice la riammissione a scuola del minore, inadempiente la legge 119/2017 per scelta consapevole di obiezione attiva dei genitori, dopo confronto con le Autorità sanitarie, e pregresso deposito di dissenso informato rispetto all'atto sanitario della vaccinazione. In un secondo momento, anche la madre di nostro figlio si è costituita in giudizio al mio fianco, per dare piena rappresentanza legale ai diritti del minore da noi rivendicati.
Pur perdendo sia il ricorso sia il successivo reclamo - ritenuti infondati dalle Autorità - il Collegio del Tribunale di Trieste ha riconosciuto nella ordinanza del 30 ottobre 2019, il titolo giuridico di diritto soggettivo del diritto alla istruzione del minore, proprio il titolo di cui il mio legale chiedeva riconoscimento  - contro la tesi del Giudice ordinario e dell'Avv. Distrettuale dello Stato che difendeva il MIUR, i quali rivendicavano un interesse legittimo, e dunque un vizio di giurisdizione (soprattutto l'Avv. Distrettuale dello Stato, che insisteva perché il contenzioso fosse tenuto al TAR)  ed avevano sottolineato che un tale diritto soggettivo  - da noi considerato assoluto e perfetto - non esisteva.

Inoltre l'Avv. Michele Rodaro ed io avevamo richiesto al Tribunale di Trieste il rispetto non solo del diritto costituzionale ma anche di quello dell'ordinamento comunitario: abbiamo cioè nel ricorso d'urgenza ex- art. 700 cpc avverso la sospensione scolastica dalla frequentazione scolastica nell'ambito della scuola della infanzia di mio figlio -  ribadito la tutela ed il diritto espresso dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE, già Carta di Nizza), rilevando un contrasto fra il nucleo essenziale dei diritti garantiti ai cittadini europei (diritto alla integrità psicofisica e ad esprimere un consenso libero ed informato art. 3, e conseguentemente, in modo implicito, il diritto alla istruzione e formazione art. 14, ed il diritto alla non discriminazione per convinzioni personali art. 21)  e legge ordinaria dello Stato, la quale deve sempre rispettare il nucleo essenziale dei diritti dei cittadini comunitari (art. 52 CDFUE).
Palese che la normativa vigente nazionale (Legge 119/2017) non ha tenuto conto del principio di proporzionalità, né della esistenza del principio del consenso libero ed informato e degli altri diritti della persona in combinato disposto. 
Il Collegio del Tribunale di Trieste - pur riconoscendo il diritto alla istruzione come un diritto soggettivo del minore e non un interesse legittimo - è stato di altro avviso ritenendo non irragionevole la compressione di questo diritto alla istruzione, subordinato sin dal 2017 nella scuola della infanzia, ad un trattamento sanitario obbligatorio (profilattico).
La decisione del Collegio poggia soprattutto sulla pregressa sentenza nr. 5/2018 della Corte Costituzionale, che marginalmente si era pronunciata anche sui diritti soggettivi nel ricorso in via principale sollevato dalla Regione Veneto nel 2017 avverso il Decreto 73 e la Legge di conversione 119/2017, ed aveva giudicato non irragionevole il bilanciamento fra diritti del singolo alla autodeterminazione, ed il potere legislativo dello Stato che esercita appunto una compressione di questa autodeterminazione, per ragioni di tutela della salute pubblica. Resta il fatto che tale ricorso avanzato dalla Regione Veneto era un ricorso in via principale sollevato per presunto conflitto di attribuzione (potestà legislativa) fra Regione e Stato, e dunque non sollevato per mancanza di conformità della legge ordinaria rispetto ai valori fondanti della Costituzione, in tema di diritti soggettivi ed inviolabili della persona umana. 

DOMANDA ALLA LUCE DELLA SENTENZA 269/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Negli scorsi mesi - prima del confinamento a cui siamo sottoposti in Italia a causa delle misure di contrasto adottate dalle Autorità per fronteggiare l'emergenza sanitaria - mi sono rivolto ad esperti di bioetica giuridica e diritto costituzionale, tutti addetti ai lavori di scienze giuridiche, chiedendo loro se nello specifico caso descritto - od in uno analogo a questo -  vi sarebbero stati i margini di scelta diversi per un Giudice o un Collegio chiamati a decidere
Cioè se avrebbero potuto - e forse anche dovuto - seguire la raccomandazione della Consulta, espressa nella Sentenza nr. 269/2017, che invita chiaramente i Giudici ad avviare un giudizio incidentale - e dunque accogliere la questione di legitimità costituzionale da una parte ricorrente, o sollevarla d'ufficio, in determinati casi.
Si pone la questione nei seguenti termini: qualora vi siano effetti diretti se si applicasse il rispetto del diritto comunitario, ovvero questo sia apparentemente non rispettato ed in conflitto da una legge ordinaria dello Stato di un Paese della Unione, e qualora non vi siano effetti diretti applicando il rispetto del diritto comunitario, disapplicando la legge che lo infrange.
Nel caso in cui il Giudice non disapplichi la normativa interna allo Stato in apparente contrasto con la carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, egli è tenuto a rimettere il giudizio alla Consulta, e sarà il Palazzo della Consulta a valutare se vi sia o meno un reale contrasto fra la normativa interna e la tutela dei diritti comunitari.
Purtroppo il mio legale ed io non abbiamo fatto in tempo a presentare - nella argomentazioni e controdeduzioni giuridiche presentante in contenzioso - questa sentenza della Consulta, e le indicazioni da essa fornite.
Ma avevamo citato correttamente il rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (Carta di Nizza), ed il Collegio di Trieste era senza dubbio tenuto a conoscere il contenuto della sentenza nr. 269/2017.
Altri in futuro potranno o potrebbero far tesoro del nostro risultato e chiedere appunto la remissione degli atti alla Consulta, in casi analoghi.
In particolare la ordinanza (molto scarna, ed asciutta) del 30 ottobre 2019 a firma del Collegio del Tribunale di Trieste, riassume in sole cinque pagine tutto il contezioso civile, che mi ha visto soccombente.
Le pagine del reclamo del mio legale, avverso la ordinanza del Giudice ordinario (agsto 2019), ben specificano la questione di legittimità costituzionale da noi sollevata (per la fascia di età 3-6 anni, scuola della infanzia, disciplinata dalla Legge 119/2017), e rigettata dal Collegio di Trieste. 
Fra i giuristi da me interpellati uno di loro si è distinto, rispondendomi con cortesia, e dandoci indirettamente ragione in quanto egli - Associato di diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso una università svizzera - si è pronunciato come segue:

"A mio avviso, il Giudice doveva sollevare in via incidentale davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale in quanto la Legge Lorenzin, contrastando con la Carta di Nizza, parte del Trattato di Lisbona del 2007, si pone in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari tra i quali quelli discendenti dal Trattato."

Opinione espressa a titolo personale - in corrispondenza con lo scrivente - dal Professor Daniele Trabucco, Associato di diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera), nonché professore di Diritto internazionale, a contratto, presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisè Loria di Milano. 

Dunque la partita con la Corte Costituzionale è ancora aperta: si è giocato solo il primo tempo ed è teoricamente possibile ancora arrivare davanti ai Giudici della Corte Costituzionale.

© Luca Scantamburlo
2 luglio 2020

Photo credit: Unsplash.com, Tingey Injury Law Firm, West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV, USA

PRIMA PARTE

PER APPROFONDIMENTI

* CARUSO Corrado, professore, "La Corte costituzionale riprende il «cammino comunitario»: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 2017", 8 dicembre 2017, Forum Costituzionale

* RUOTOLO Marco, professore, "Quando il giudice deve fare da sè", 22 ottobre 2018, Questionegiustizia.it

* RODARO Michele, Avv., (Foro di Udine) ricorso Scantamburlo Luca et al., Info sulle ordinanze di rigetto dei giudici del Tribunale di Trieste, e le carte di ricorso e reclamo del contenzioso (omessa la documentazione prodotta dall'Avv. Distrettuale dello Stato, l'Avv. Lorenzo Capaldo che in ogni caso è ricostruita nei passaggi, dalla ordinanza del Collegio). https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/p/civile-procedimento-i-documenti.html?m=1

mercoledì 1 luglio 2020

DIRITTO ED AUTODETERMINAZIONE IN TEMA DI SALUTE: LIBERTÀ DI SCELTA prima parte

 di Luca Scantamburlo  | 18 giugno 2020 | PRIMA PARTE

È tempo di una nuova normalità.

Sono oltre tre anni che personalmente lotto - non solo con Valentina De Guidi al mio fianco nelle azioni civil - ma anche da solo prima, e poi con tanti genitori che mi hanno aiutato con le spese giudiziarie sostenute nei contenziosi del penale e del civile.
Chiarisco una volta per tutte: il diritto alla autodeterminazione ed al principio consensualistico libero ed informato in ambito medico-terapeutico, è un caposaldo del diritto già consolidato. Non è in discussione. È patrimonio della dottrina ed anche della prassi sanitaria e non si può certo metterlo in discussione con un sondaggio, e men che mai con un dibattito parlamentare (le conquiste dei diritti umani non possono che trovare aggiornamenti migliorativi e non peggiorativi).
Il punto è un altro: può l'obbligo vaccinale - e dunque una decisione parlamentare - declinare un eventuale obbligo con una compressione degli altri diritti costituzionalmente garantiti?
La sentenza nr. 5/2018 della Consulta - esito del ricorso della Regione Veneto contro il Decreto Lorenzin e contro la legge 119/2017, impugnate in ricorso in via principale - ha stabilito che nell'ottica del bilanciamento fra AUTODETERMINAZIONE del singolo, e potere autoritativo dello Stato a tutela della salute della collettività, il diritto ai servizi educativi 0-3 anni di età, ed il diritto scolastico nella fascia 3-6 anni di età, possono essere compressi e subordinati ad un certificato vaccinale.
Nondimeno la ordinanza del Tribunale di Trieste del 30 ottobre 2019 (Collegio del Tribunale di Trieste, tre giudici, chiamati a pronunciarsi su un reclamo avverso Ordinanza di rigetto di un ricorso cautelare d'urgenza), ha aggiunto una considerazione giurisprudenziale ulteriore, seppur confermando quanto statuito dalla sentenza 5/2018 della Corte Costituzionale: la frequentazione scolastica anche nella fascia 3-6 anni di età (e di conseguenza anche nella scuola dell'obbligo) è un diritto soggettivo, alla istruzione (scuola della infanzia) e non un interesse legittimo dell'individuo, di fronte a cui la P.A. può esercitare limitazioni ed intermediare come potere autoritativo dello Stato. Questa questione giuridica fino all'ottobre 2019 ed alla decisione del Collegio del Tribunale di Trieste, non aveva trovato prima un accordo unanime fra i giuristi a livello accademico, né risultavano precedenti pronunciamenti giurisprudenziali che avessero fatta una qualche luce.
Nella sentenza nr. 438/2008 della Corte Costituzionale si cita la Convenzione di Oviedo in materia di consenso libero ed informato (ricordando che manca il deposito della ratifica). 
Dunque la Consulta l'ha usata già come ausilio interpretativo, analogamente da quanto fatto precedentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2007, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del padre di Eluana Englaro. 
Ma la Consulta cita anche la CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), Carta di Nizza, altrettanto importante, se non ancora più cogente visti gli altri diritti comunitari che essa tutela, come il diritto alla istruzione ed alla formazione, ed alla non discriminazione.
Così come aveva fatto anche la Corte di Cassazione, nel medesimo caso Englaro, che aveva anch'essa citato la CDFUE.

Nella sentenza nr.438 della Corte Costituzionale del 2008 si dice chiaramente che :

(...) "L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona  interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; 
l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». 
La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), dall'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge. 
La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione. 
Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale"

Quindi, quello che conta è l'argomentazione in difesa del diritto da parte di un legale in giudizio, o da parte di un giurista chiamato ad esprimersi come consulente. Quello che conta non è tanto la singola carta, ma la difesa dei diritti conquistati. E le singole carte si rafforzano a vicenda. Citare ed invocare una singola carta, fingendo che non esistano altre carte, o diritti costituzionali, in ogni Stato, lì é la insidia e il rischio.

La Convenzione di Oviedo non regolamenta la non discriminazione e la inclusione scolastica.
Citata come ausilio interpretativo va bene, come unica risorsa é un azzardo. Per i motivi spiegati da me ed anche da Barbara Todisco e gli altri genitori del Coordinamento Nazionale Genitori per la libertà di scelta, che si consultarono anche con un legale, in proposito, mettendo in luce la insidia dell'art.26 con cui gli Stati possono, se vogliono, andare in deroga al principio consensualistico sancito all'art. 5 della Convenzione di Oviedo stessa. 
Nel diritto si ragiona spesso con la formula ed il pensiero del "in combinato disposto". I diritti costituzionali sono interpretabili. Ed inoltre, bisogna imparare a ragionare non per camere stagne.
La Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, in acronimo CDFUE, già carta di Nizza, è inclusiva anche di altri diritti (non solo del principio del consenso libero ed informato in ambito medico terapeutico), è una carta vincolante giuridicamente per l'Italia sin dal 2009, e tutela anche la inclusione, la non discriminazione (nemmeno per convincimento personale), e la formazione ed educazione scolastica.
Anche la Carta di Nizza tutela il principio consensualistico (al suo art. 3). Non ha la insidia dell'art.26 della Convenzione di Oviedo, con cui uno Stato se vuole può andare in deroga al principio consensualistico dell'art.5.
E richiama - questa Carta di Nizza, in acronimo CDFUE - anche il principio di proporzionalità recepito dal diritto comunitario, all'art.52, per cui nessuno Stato può mai annullare completamente i diritti dei cittadini della UE.
La qual cosa richiama in un certo senso il rinforzo alla riserva assoluta di legge del II comma dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che afferma la tutela ed il "rispetto della persona umana", che mai la legge può valicare e conculcare, neppure se dispone un trattamento sanitario obbligatorio.
Ne discende come corollario che ove vi sia discriminazione, non può esservi tutela della dignità umana secondo la nostra carta costituzionale; motivo per cui la discriminazione assoluta di accesso scolastico nella fascia di età 3-6 anni di età, nella scuola della infanzia, è già palesemente lesiva di diritti soggettivi dei minori e dei loro genitori nei loro coinvincimenti personali (obiezione attiva ad un atto sanitario invasivo e rischioso).

© Luca Scantamburlo

18 giugno 2020

Fonte: https://telegra.ph/DIRITTO-ED-AUTODETERMINAZIONE-IN-TEMA-DI-SALUTE-LIBERTA-DI-SCELTA-06-18
18 giugno 2020, prima versione divulgata pubblicamente

SECONDA PARTE

APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti sulle garanzie costituzionali nel merito di un trattamento sanitario obbligatorio, nel pieno rispetto della persona umana, della dignità umana, per una non discriminazione, si legga in proposito la relazione I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006.

Photo credit: Markus Spiske, Unsplash.com, Wöhrder Wiese, Nürnberg, Deutschland

SECONDA PARTE

domenica 28 giugno 2020

LA COSTITUZIONE NELLO STATO D'ECCEZIONE



di Luca Scantamburlo
AUDIO DISCORSO
27 giugno 2020, Udine

La Costituzione nello stato d'eccezione 1

Ringrazio il dr. Lucio Brovedan ed Alessandro, organizzatori di questo evento ed incontro pubblico di piazza. Ringrazio l'on. Sara Cunial, deputato, per aver difeso i diritti costituzionali ed essere stata d'esempio in Italia ed in Europa, accendendo vari fuochi di resistenza. Ringrazio tutti voi che affollate la Piazza I maggio di Udine, dimostrandovi cittadini partecipi alla vita sociale, civile, e vogliosi di contare, di essere presenti. Vogliosi di resistenza contro provvedimenti illegittimi ed incostituzionali. Comincio da un giuramento solenne. E' retorica od un giuramento dalle conseguenze giuridiche e morali? La domanda non è banale: 

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”2.

Questa è la formula di giuramento con cui un poliziotto, od una poliziotta, al termine del corso allievi agenti dopo otto mesi formazione, entra formalmente con la sua divisa in servizio nella Polizia di Stato.

Si nomina la Costituzione della Repubblica Italiana. Legge fondamentale dello Stato. Al vertice di tutte le leggi, nella gerarchia delle fonti. E chi esercita funzioni pubbliche giura. Giurano anche i Ministri quando prendono servizio ed incarico, dopo la loro nomina (art. 54 Cost.). Chi esercita funzioni pubbliche, ha il dovere di adempierle con disciplina ed onore (sempre art. 54 Cost.). 

E chi giura da Ministro, come giura? Esiste una formula di giuramento per loro, che poco si discosta:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”.3

Anche i militari giurano 4:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni »

La conosciamo veramente la nostra Costituzione? Oggi siamo tutti qui, riuniti pacificamente senza armi in luogo pubblico, previa autorizzazione rilasciata dalle Autorità di P.S. Quale articolo della Costituzione ci consente questa libertà di essere qui oggi in piazza I Maggio? Tre articoli: l'art. 16 (libertà di circolazione e soggiorno 5) e l'art. 17 della Cost. (libertà di riunione), e l’art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione del pensiero, con parola ed ogni altro mezzo.
La Costituzione della Repubblica italiana: 139 articoli che enunciano principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, rapporti etico-sociali, e l'ordinamento della Repubblica. Un anno e mezzo per redigere la carta, dopo aspre discussioni: 556 gli eletti all'Assemblea Costituente, di cui 535 uomini, 21 donne. Ed in seno a questa la cosiddetta Commissione dei 75, appositamente scelti per scriverla: 70 uomini e 5 donne. 
Ma quante di queste libertà che noi davamo per scontate, sono state compresse, limitate, durante la fase 1 dell'emergenza Covid-19? Sono state le misure di contenimento a comprimerle, decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dei Decreti legge emanati d’urgenza e poco discussi in Parlamento, che li ha convertiti in legge in gran fretta (soprattutto il primo) senza però circoscrivere il potere dell'Esecutivo, che è diventato arbitrario con questi provvedimenti normativi (i DPCM.) 
Se essi sono disposizioni attuative, sarebbero Regolamenti. Se invece non sono Regolamenti, sarebbero delle ordinanze extra ordinem. In ogni caso sono atti amministrativi che non hanno forza di legge (non sono come i decreti legge o i decreti legislativi, atti aventi forza di legge). La delega del Parlamento al Governo è stata chiaramente in bianco, dando la possibilità al Governo di adottare: “ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Misure compresse in una ottica di bilanciamento con il diritto, sempre di rango costituzionale, di tutela della salute. Apparentemente. Nondimeno la delega al Governo, da parte del Parlamento (soprattutto con il primo decreto legge, il nr. 6 del 23 febbraio 2020) è risultata, appunto, una delega in bianco. Senza indicazioni precise, senza criteri specifici su come adottare e modulare le misure che poi avrebbero intaccato pesantemente sulle libertà personali, fondamentali, violando dunque la riserva di legge (solo la legge di rango primario può disciplinare certe materie, dice la Costituzione, non un mero atto amministrativo, normativa di rango secondario nella gerarchia delle fonti).
Tante sono le libertà compromesse: quella di culto (“fede religiosa”, Art. 19), di circolazione (art. 16), di riunione (art.17), di libertà di iniziativa economica (Art.41), diritto allo studio (Artt. 33-34), ma soprattutto la libertà personale che è inviolabile (Art. 13) e i diritti inalienabili della persona di cui all’Art. 2. Per non dire del diritto alla difesa dei propri interessi legittimi o diritti: sul diritto ad agire in giudizio per la la loro tutela, nonché sul diritto alla difesa tutelato all’articolo 24 della Costituzione.
Il tutto, ad esempio per la libertà di circolazione, grazie alla presenza nell'art. 16 di una riserva di legge rinforzata, “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Appunto la legge, non una fonte secondaria.
E per tanti altri diritti costituzionali, non solo l'Esecutivo ed il Parlamento non hanno rispettato la riserva di legge: le misure di contenimento sono state adottate in apparente non rispetto di quanto affermato dall’art. 5 del Trattato UE che enuncia il principio di proporzionalità, e questo è più evidente oggi, durante la Fase 2, con questa ossessione per il distanzialmento sociale e l’uso di mascherine di comunità. Le Autorità, la Pubblica amministrazione devono infatti sempre adottare provvedimenti che non siano eccessivamente e ingiustificatamente invasivi, troppo severi e restrittivi, e che potrebbero causare un danno alle libertà ed ai diritti soggettivi dei singoli, eccedendo il presunto beneficio che si vuole perseguire e causando un danno peggiore del male che si vuole curare. 
Nello stato d'eccezione i diritti costituzionali sono stati compressi oltre misura, ed è stato violato anche il principio di legalità sul piano formale e sostanziale, secondo certi giuristi (prof. Daniele Trabucco 6).
La Costituzione però chiama tutti alla vigilanza sul suo rispetto: la difesa della patria (art. 52), la fedeltà alla Costituzione (art.54) ed alla Repubblica, la sovranità del popolo ed il suo esercizio (art.1), riguarda tutti noi, che siamo il popolo sovrano.
Una carta costituzionale che ci ha consentito di non essere più sudditi ma cittadini. Gherardo Colombo, già magistrato, in una bellissima prefazione ad una edizione del 2018, diceva che i costituenti hanno messo al posto più alto, la priorità della “tutela della dignità dell'essere umano”7
Come diceva Piero Calamandrei, insigne giurista e padre costituente (componente della Commmissione dei 75): “La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare".
Queste parole furono pronunciate a Milano nel Salone degli Affreschi della Società umanitaria (gennaio 1955), in occasione di un ciclo di conferenze voluto da studenti universitari e delle superiori.
Calamandrei sosteneva che la nostra Costituzione è “progressiva”, una carta pensata per il futuro ed è solo in parte una realtà, è ancora un programma, un ideale incompiuto. Un impegno, un lavoro da compiere. Ma la cosa più significativa detta da Calamandrei, è che in ogni cittadino vedeva e riconosceva una “fiamma spirituale”, perché la Costituzione non è un semplice pezzo di carta, non è una macchina che se messa in moto, va avanti da sé: bisogna metterci il carburante, il “combustibile”. Cioè metterci impegno, la volontà di mantenere le promesse del dettato costituzionale, cioè gli ideali di libertà e giustizia sociale che sono proclamati. 
“Sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo” sono le testuali parole di Calamandrei, di quel lontano 1955, ed è per questo che siamo oggi, qui riuniti in Piazza I Maggio, ad Udine, il 27 maggio 2020, perché eccezionali furono i tempi in cui nacque la Costituzione nell'immediato dopoguerra fra le macerie e la morte seminata dalla seconda guerra mondiale. 
Fra il 1946 ed il 1947 vi fu il “radicale rovesciamento nel rapporto con lo Stato”, come lo definì Nilde Iotti, madre costituente nella Commissione dei 75, perché da sudditi gli italiani divennero cittadini repubblicani; ed eccezionali sono i tempi di oggi, in cui le misure di contenimento del contagio provvisorie, qualcuno vorrebbe renderle permanenti, strutturarle permanentemente, trascinando così la Repubblica, il popolo, in una “buia notte”, verso un “colpo di stato permanente”, come lo ha definito il professor Gaetano Azzariti, un docente costituzionalista dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza 8
Lo stato di eccezione vuole farsi regola, ma questo contrasto con il monito di alcuni mesi fa della Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, che ha parlato di “proporzionalità”, “temporaneità” e “provvisorietà” come criteri da seguire nel disporre misure per rispondere ad emergenze e crisi, avendo sempre al centro la Costituzione come bussola, nella gestione emergenziale 9.

Noi vogliamo tornare a vivere, a respirare, ad essere presenti, metterci quello che Calamandrei definiva il “senso civico”, la “coscienza civica”, perché gli imprenditori italiani tornino a lavorare senza paura, tornino a guardare con speranza al futuro, salvando le loro aziende, i loro esercizi commerciali, il sacrificio di una vita, ed il lavoro di milioni di italiani, loro dipendenti finiti in cassa integrazione o disoccupati. E ce lo abbiamo messo il senso civico, esercitando il principio di sussidiarietà orizzontale espresso al IV comma dell'art. 118 della Costituzione. Settimane fa il Capo della Protezione Civile – il dr. Angelo Borrelli – ha rivolto una nota protocollata al Ministro della Istruzione Azzolina, promuovendo l'autonoma iniziativa di alcuni cittadini e genitori che negli ultimi due mesi hanno fatto istanza al Ministro per un ritorno ad una normale attività educativa e scolastica, in presenza e non a distanza, e senza irragionevoli ostacoli alla socialità o vincoli sanitari. Il dr. Borrelli ha commentato solo una parte di questa istanza di cittadini e genitori, facendone degli estratti, e l'ha indirizzata al Ministro della Istruzione, onorando il suo dovere di funzionario pubblico, che promuove l'attività dei cittadini, se nell'interesse generale. 
Senza rispetto della dignità umana non può esservi una autentica tutela della salute individuale e collettiva come da art. 32 della Cost.: senza lavoro, non vi è dignità, e senza rispetto della persona umana, nessun trattamento sanitario obbligatorio è consentito per la riserva di legge assoluta rinforzata, e come corollario, laddove una legge od una norma, si riveli discriminatoria socialmente, non può esservi rispetto della persona umana, della dignità. 
Esiste la riserva di legge assoluta e rinforzata all'art. 32 della Costituzione, ove si dice all'ultimo comma: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Si evince dunque che una eventuale discriminazione sociale disposta a livello normativo in ambito sanitario, sarebbe inaccettabile ed inammissibile per espresso dettato costituzionale (ultimo comma art. 32 Cost., in combinato disposto con gli art. 2-3-13 della Costituzione), anche sulla scorta di una interpretazione proprio di una delegazione della Corte Costituzionale, in visita in Polonia nel marzo 2006, la quale scrisse nella relazione predisposta per l'incontro con il Tribunale costituzionale polacco, che bisogna escludere – in merito ai trattamenti sanitari obbligatori - “qualsivoglia finalità discriminatoria del trattamento”. 
Lo dico, questo, anche per ricordare le migliaia e migliaia di vittime di reazioni avverse alle vaccinazioni, obbligatorie o facoltative. Lo Stato ha riconosciuto poche centinaia di queste vittime, indennizzandole ai sensi della Legge 210/1992. Ci sono infatti migliaia di famiglie italiane che hanno un loro caro affetto da sospette reazioni avverse, croniche, e dunque danni permanenti ed irreversibili all'integrità psicofisica a seguito di vaccinazione, che mai hanno avuto riconoscimento dalle Commissioni medico-ospedaliere, oppure che hanno perso i ricorsi in Tribunale contro il Ministero. Anche per queste famiglie prigioniere del silenzio e di un dolore atroce, io dico con tutti voi: qualunque obbligo delle vaccinazioni sia previsto - contro il quale comunque io sono contrario per principio – io dico: 

*  no alla declinazione dell'obbligo nella direzione del ricatto sociale;

* no alla discriminazione di accesso come quella prevista per la scuola della infanzia, una discriminazione sanitaria assoluta ed indiscriminata verso bambini non vaccinati per scelta consapevole dei genitori, ma sani, che è già lesiva dei diritti fondamentali dei cittadini della Unione Europea, perché non rispetta gli artt. 3-14-21 e 52 della Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l’Italia;

* no alla medicalizzazione forzata e no a misure obbligatorie di screening o test sierologici o tamponi, che devono restare sempre facoltativi, soggetti a libero consenso informato perché atti sanitari invasivi e quindi rischiosi; dunque non possono essere coercitvi, perché la tutela della dignità umana è un diritto umano, naturale, soggettivo, imprescindibile ed inviolabile, e tutelato anche da carte e convenzioni a livello sovranazionale.

Ora, mentre si ridimensiona il rischio in termini di letalità e mortalità della infezione SARS-Cov-2 (ma già a marzo 2020 il Ministero della Salute definiva questa malattia a bassissima mortalità), e la curva epidemiologica continua a scendere, e l'agente patogeno di dimostra non aggressivo verso la maggioranza della popolazione giovane ed adulta, e già mutato ed adattato presso il sistema immunitario, vogliamo che i nostri figli tornino a scuola in condizioni di normalità, senza vincoli sanitari ricattatori, perché nella popolazione pediatrica questa malattia infettiva si è rivelata una malattia a decorso benigno, ed i nostri figli meritano di riabbracciare le loro maestre ed i loro maestri, i loro compagni e compagne di scuola, i loro professori e professoresse, rivedere il compagno di banco senza paura dell'untore o del contagio, senza inutili mascherine al volto quando non vi sono sintomi, e senza il vuoto di un distanziamento sociale imposto in modo indiscriminato a milioni di persone sane ed asintomatiche, quando la stessa OMS parla di distanziamento di 3 piedi verso soggetti sintomatici, non verso soggetti che non hanno sintomi febbrili e respiratori. 
Laddove le misure di contenimento si strutturano in un futuro indefinito, violando il principio di proporzionalità e violando la verità dei fatti continuamente alterata da una narrazione mistificante e fondata sul terrorismo psicologico, ebbene la domanda è: cosa vogliamo per il nostro futuro? 
Un mondo distopico fondato sulla paura, sul distanziamento sociale, sull'atrofizzarsi delle relazioni interpersonali? Vogliamo veramente un mondo di automi, di uomini e donne macchina, sottoposti a regole che disumanizzano i rapporti sociali, cambiano e stravolgono la società e l'essere umano (in senso neurofisiologico ed ontologico), e conducono ad un inferno in terra?
O vogliamo invece riappropriarci della vita e del suo respiro, della luce e dell’aria fresca, dell'essere umani autenticamente in relazione sociale e non schiavi dell’ignoto, di apparati informatici e di connessione dati senza fili ad alte frequenze, di un sistema che tutto riduce ad una medicina scientista e centrata sul business farmaceutico e tecnologico, e non sulla persona e sui suoi reali bisogni?

20 magistrati italiani hanno scritto ad aprile 2020 una lettera appello pubblicata da Agenzia Radicale, in cui dicono. 


“ […] come ben illustrato in questi giorni da numerosi autorevoli giuristi, è pacifico che la quasi totalità dei provvedimenti adottati per impedire determinate condotte ai cittadini è costituzionalmente illegittima sotto il profilo formale, per violazione della riserva di legge prescritta dalla Costituzione repubblicana. Tutte le energie – morali, materiali, economiche – che sono state impegnate nell’additare falsamente come untori i cittadini innocenti e nel perseguirli con strumenti sempre spropositati (gli elicotteri contro i bagnanti) e a volte palesemente illegittimi (le irruzioni di persone e droni nei luoghi di privata dimora) sono state distratte dalla ricerca delle vere cause dei contagi e dal perseguimento dei rimedi legittimi ed efficaci agli stessi. Il rispetto della Costituzione e delle leggi è un DOVERE dell’autorità.”10


Io mi unisco a loro e dico: semmai le scuole, le università, i luoghi di spettacolo artistico o sportivo, le biblioteche, i teatri, i cinema, le discoteche, le piazze, ed ogni luogo ove è prevista aggregazione ed assembramento, continueranno a vivere l'incubo del distanziamento sociale, misura oramai irragionevole rispetto al rischio epidemiologico corso, si getteranno le basi per un mondo distopico ove le pretese del legislatore-scienziato e del legislatore-medico, assurgeranno a leggi inique, norme figlie di un potere assoluto e dispotico, non rispettoso della dignità dell'essere umano, e non rispettoso del principio personalistico e di quello consensualistico, già patrimonio della giurisprudenza costituzionale e di quella internazionale. La medicina è Ars Medica: arte medica e non scienza esatta. Essendo tale, è soggetta a continui errori di valutazione e le Autorità non possono brandirla come una spada, usando l'alibi della tutela del diritto alla salute pubblica, e tiranneggiando gli altri diritti costituzionali fino al loro annullamento.
Ma se anche un simile mondo totalitario prendesse forma – un mondo distopico, infernale perché disumano, meccanizzato e digitalizzato ove gli esseri umani sono tanti robot senza anima solo apparentemente liberi, totalmente privi di capacità critica e di vigilanza sul potere dello Stato – sono fiducioso che vi sarà sempre qualcuno che dirà no, che si opporrà: o rifugiandosi sopra una montagna, o nella fitta foresta di qualche isola o nel deserto di qualche continente. E se vi sarà comunque almeno un uomo od una donna liberi nel mondo, se rimarranno anche solo due persone capaci di autodeterminarsi ed abbracciare il proprio prossimo senza paura, allora vi è e vi sarà speranza. 
La speranza che finalmente un giorno questo immenso potere tecnocratico visibile ed invisibile che sta infiltrando e corrompendo, sia le Istituzioni sia la vita quotidiana, si sgretolerà e crollerà su se stesso, perché l'essere umano custodisce veramente una fiamma spirituale inestinguibile dentro di sé, un qualcosa di irriducibile, celato nel nostro intimo, che ci consente di sognare, di osare oltre ogni ostacolo, oltre ogni confinamento, di superare ogni difficoltà della vita attraverso la volontà, la resilienza, il coraggio. 

L'essere umano può sempre esprimere quella forza interiore e ricchezza d'animo che ci rende esseri umani e non fredde macchine, le quali – a differenza di noi - sono incapaci di amare incondizionatamente, e meravigliarsi di fronte ad un tramonto o alla nascita di un bambino. 
Grazie a tutti.

Luca Scantamburlo

Piazza I Maggio, 27 giugno 2020, Udine


Photo credit: "We the People", Anthony Garand, @garand, Unsplash.com
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Per approfondimenti sulle garanzie costituzionali nel merito di un trattamento sanitario obbligatorio, nel pieno rispetto della persona umana, della dignità umana, per una non discriminazione, si legga in proposito la relazione I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006.

1 Il presente testo è la traccia seguita da Luca Scantamburlo – integrata da riflessioni a braccio, improvvisate sul momento - durante il discorso tenuto in Piazza I Maggio, il 27 giugno 2020 a Udine, in occasione della manifestazione ed incontro pubblico “Fuochi di resistenza Udine”, organizzata dal dr. Lucio Brovedan et al. Poco prima del discorso, Luca Scantamburlo ha chiesto al pubblico presente in piazza di osservare 1 minuto di silenzio per onorare le 81 vittime della Strage di Ustica, del 27 giugno 1980, in rispetto del dolore dei loro familiari.

2 La formula del giuramento https://www.poliziadistato.it/statics/11/la-formula-del-giuramento.pdf

Tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la Patria (art. 52 Cost.). Ed essere fedeli alla Repubblica (sempre art. 54 Cost.).

3 Stabilita dalla Legge n. 400/1988, art. 1 comma 3, disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4 Dal Regolamento di disciplina militare.

5 Art. 16, con riserva di legge rinforzata, Corte Cost., sentenza n. 68/1964.

6 Prof. Daniele Trabucco, “Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e sostanziale”, Astrid rassegna n. 5/2020.

7 Prof. Gherardo Colombo, prefazione di, Ed. Garzanti, 2018, I piccoli grandi libri Garzanti, “La Costituzione italiana”.

8 Prof. Gaetano Azzariti, “Il diritto costituzionale d’eccezione,” Editoriale scientifica, aprile 2020, fascicolo 1.

9 Presidente Marta Cartabia, Corte Costituzionale, “L’attività della Corte Costituzionale nel 2019”, 28 aprile 2020. Palazzo della Consulta.

10 “La Costituzione non si sospende: il fine non giustifica i mezzi. Appello di un gruppo di magistrati” Categoria: DIRITTI E LIBERTA', pubblicato Giovedì, 30 Aprile 2020, Agenzia Radicale, http://www.agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/6223-la-costituzione-non-si-sospende-il-fine-non-giustifica-i-mezzi-appello-di-un-gruppo-magistrati

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