lunedì 25 aprile 2022

STATO DI ECCEZIONE E CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: OPPORTUNITÀ E RISCHI DI UNA MODIFICA COSTITUZIONALE E DEL RICORSO IN VIA INCIDENTALE IN TEMA DI DIFESA DI DIRITTI INDIVIDUALI



Ricorre oggi l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo: la festa nazionale della Repubblica del 25 aprile in cui gli italiani ricordano la fine di un regime dispotico che ha portato alle leggi razziali prima, alla nostra entrata in guerra al fianco di Adolf Hitler e a una sanguinosa guerra civile combattuta in Italia poi, all'indomani dell'Armistizio dell'8 settembre 1943 firmato in segreto a Cassibile (Siracusa) il 3 settembre 1943 dal Generale Giuseppe Castellano, e proclamato alla radio alcuni giorni dopo dal Maresciallo Pietro Badoglio l'8 settembre (il Maresciallo era Capo di Governo provvisorio di allora).

Il 25 aprile fu la data scelta come festa nazionale perché in quel lontano 25 aprile 1945 finamente i comandi partigiani poterono annunciare la liberazione delle città di Torino e Milano, con la ritirata delle truppe tedesche e delle truppe e milizie della Repubblica di Salò; ritirata che precedeva la imminente disfatta del Terzo Reich, di tutto il sistema e regime nazista e la resa definitiva del Giappone che suggellava la fine della seconda guerra mondiale, sopraggiunta poche settimane più tardi.

Ci sarebbe ancora da rallegrarsi dunque? È realmente una giornata di festa l'anniversario di oggi? Per fortuna il Presidente dell'ANPI e l'ANPI stessa (l'Associazione nazionale partigiani d'Italia) hanno opportunamente dichiarato in questi giorni che ritengono inappropriate le bandiere NATO in occasione di tale festa. Resta l'amarezza di tanti italiani che assistono al volere di Governo e Parlamento che autorizzano e si adoperano perché l'Italia spedisca armi ed armamenti alla Ucraina per assisterla militarmente contro i Russi e la loro "operazione militare speciale". Se pace si vuole, diplomatici ed ambasciatori andrebbero mobilitati e motivati, per cercare un compromesso ed una tregua duratura; non è certo inviando carri armati, fucili, missili e munizioni, che si ascoltano le ragioni dell'uno e dell'altro contendente.

Sorvoliamo poi - perché meriterebbe una trattazione a parte - sulla progressiva espansione della NATO ad est degli ultimi due decenni, sempre più a ridosso dei confini russi, e sorvoliamo anche sulla sanguinosa guerra civile combattuta nel Donbass sin dal 2014 (dopo un golpe) con circa ventimila morti civili in quasi otto anni di guerra fra il Governo di Kiev e i separatisti russofoni della Ucraina orientale.

Dopo le palesi violazioni dei principi di legalità e di riserva di legge compiute impunemente dal Governo e dal Parlamento italiani durante l'anno 2020 e la gestione della crisi sanitaria COVID-19 attraverso discutibili e draconiane disposizioni, assistiamo oggi ad improvvisi venti di guerra che l'Italia contribuisce ad alimentare - all'indomani della fine dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 marzo 2022) - e a un ennesimo oltraggio ai valori ed ai principi costituzionali: la violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione della Repubblica:

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Art. 11 Cost.

Già in un mio audio di alcuni minuti diffuso in Telegram nell'agosto 2020 ricordai pubblicamente la teoria della separazione dei poteri figlia del francese Charles-Louis de Secondat barone di Montesquieu e da tempo studiata sui banchi di scuola: lo feci in quel mese estivo del 2020 in riferimento alla Repubblica di Weimar ed al famigerato articolo 48 il quale prevedeva - nel secolo scorso - la sospensione di ben sette diritti fondamentali in caso di stato di emergenza deliberato dalle Autorità tedesche.

Più recentemente il tema è ritornato di grande attualità a causa di una inopportuna - ed a mio modesto avviso irresponsabile - proposta di modifica costituzionale avanzata da ventuno deputati italiani nel gennaio 2022 (proposta di legge costituzionale n. 3444, Camera dei deputati, presentata il 13 gennaio 2022, modifica dell'art 78 Cost.), allo scopo di rispondere meglio dal punto di vista giuridico ad eventuali emergenze sanitarie nazionali ed internazionali.
Nondimeno così facendo si dimentica che i padri e le madri costituenti della nostra Repubblica italiana - memori della Repubblica di Weimar e della falla strutturale presente nella Costituzione tedesca di allora, il già citato articolo 48 - con grande lungimiranza evitarono durante i lavori della Assemblea Costituente (1946-1947) di inserire nel testo costituzionale eventualità di stati di emergenza nazionale o qualsivoglia possibilità di sospensione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, all'interno della architettura della Costituzione della Repubblica italiana; fatta salva la situazione ecccezionale di stato di guerra (unica eccezione, per cui le Camere sono chiamate a delibearre).

"Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari." 

Art. 78 Cost.

Questa loro saggezza giuridica ha disinnescato nel passato stati di eccezione molto pericolosi per l'assetto democratico ed istituzionale della Repubblica, ed ha salvaguardato sempre il rispetto dei diritti civili ed umani, tanto è vero che la stessa stagione eversiva nera e rossa degli anni'70 ed '80 del secolo scorso (neofascista e delle formazioni terroristiche di estrema sinistra, fra cui le Brigate Rosse), fu affrontata da parte delle Autorità italiane di allora senza sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Come è possibile che oggi ventuno deputati italiani non si rendano conto del grande pericolo insito nella loro proposta di modifica costituzionale? Perché sinora né il Presidente della Repubblica né la Consulta di Roma hanno espresso preoccupazione in proposito?

Purtroppo - e vorrei che fosse chiaro a tutti - il problema non è la Camera dei Rappresentanti o la Corte Costituzionale in sé, ma la memoria storica, il giudizio (la capacità di discernimento) e la moralità e la etica di ciascun componente di un Parlamento o di una Corte, oltre che la propria competenza professionale e la propria esperienza più o meno ampia.
Ad esempio, ogni Giudice adito ed ogni Corte adita ha un proprio terreno giurisdizionale ed un eventuale limite e confine di azione (la cosiddetta giurisdizione). Vi sono Corti e Corti ed una diversa postura analitica nel valutare una controversia. Non sempre, poi, viene effettuata una valutazione nell'intreccio delle fonti come si dovrebbe fare.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) di Strasburgo e la Corte di Giustizia della Unione Europea (CGUE) di Lussemburgo non sono la stesa cosa, seppur entrambe nate per tutelare il diritto soggettivo, le libertà ed i diritti fondamentali dell'individuo.

Per questo io personalmente ho più volte perorato la opportunità - nel caso di violazione intollerabile dei propri diritti e delle proprie libertà - di chiedere al giudice adito la disapplicazione della normativa nazionale in rispetto del diritto UE di rango primario con effetti diretti, oppure al limite il rinvio pregiudiziale alla CGUE di Lussemburgo.

La Corte Costituzionale italiana del 2006, 2007 e 2008 aveva una altra sensibilità in tema di salute e rispetto della persona umana (Rif. miei audio e post degli anni 2020, 2021, 2022, diffusi nei social network), non a caso si arrivò alla celebre sentenza n. 438/2008 che ci protegge ma che va ribadita, ricordata ed argomentata continuamente.
La Corte Costituzionale di oggi, a parte un piccolo sussulto di dignità nel dicembre 2021 in tema di rispetto di diritti e stop a stati di eccezione (non più tollerabili, si legga la sentenza n. 213/2021), non mi pare abbia la stessa sensibilità dimostrata nel 2006 in Polonia (con una delegazione in visita presso la Corte polacca) e nell'anno 2008, con la storica sentenza 438/2008 che ha affermato e riconosciuto  il principio consensualistico (libero ed informato) del paziente, in conformità con il diritto UE.
Pertanto al momento, sollevare la questione di legittimità costituzionale in tema del rispetto dei diritti individuali, può e potrebbe risultare un boomerang con questa composizione attuale della Corte Costituzionale che ha già dimostrato con atti ufficiali quale è la sua posizione sulla gestione della crisi emergenziale sanitaria.

Ci sono stagioni e stagioni, di uomini e donne, che hanno diversi approcci, e sono più o meno sensibili, e più o meno attenti all'intreccio delle fonti.
Dopo il rigetto dei ricorsi in via incidentale del Giudice di Pace Manganiello di Frosinone (alla fine, egli emanò anche una ordinanza di rinvio degli atti alla Consulta di Roma), e dopo altri pronunciamenti della Corte Costituzionale che nel 2021 e 2022 hanno dato ragione allo Stato nella compressione dei diritti fondamentali, non ravvisando normative incostituzionali, meglio stare alla larga dalla Corte Costituzionale al momento.
Ma se proprio ci si arriva e qualche avvocato si incaponisce nel chiedere al giudice un ricorso in via incidentale alla Consulta, si ricordi di chiedere alla Corte Costituzionale di esercitare i cosiddetti POTERI ISTRUTTORI: anche i Giudici della Corte Costituzionale possono esercitarli (seppure raramente lo abbiano fatto in passato) e forse, qualora venisse fatto, finalmente si capirebbero gli abusi e la inedita stagione di "libertà autorizzate" (cfr. Alessandro Mangia) e di irresponsabilità sorta sulla base di gravi crimini ed atti costituzionalmente illegittimi che sono stati emanati in Italia non rispettando la gerarchia delle fonti, l'intreccio delle fonti, e  manipolando la verità, silenziando medici onesti ostacolati nella loro attività meritoria di salvataggio e cura di vite e tacendo fatti inoppugnabili, che avrebbero cambiato tutta la gestione della pseudo "pandemia" COVID-19.

La richiesta di un giudizio in via incidentale (ricorso incidentale) - alla luce della tutela prevista dalla CDFUE - è sempre bene farla da parte di un legale che assista dei cittadini, anche in ottemperanza al vincolo giuridico che la CDFUE pone all'Italia, non solo in forza dell'art 117 Cost. che obbliga l'Italia a rispettare l'ordinamento giuridico europeo (comunitario, oggi eurounitario). Ma soprattutto in forza dell'Art. 6 TUE per cui la CDFUE è stata equiparata ad un Trattato.È atto normativo vigente superiore al diritto interno nazionale. Ed una legge italiana può essere non solo incostituzionale, ma apparentemente costituzionale, ma non rispettosa della CDFUE
Su questo, la Corte Costituzionale può esprimersi e deve esprimersi se il giudice ravvisa un dubbio (sentenza 269/2017 Corte Costituzionale).
O addirittura, si può adire il giudice chiedendo - in alternativa - di sollevare non la questione di legittimità costituzionale ma la questione in via pregiudiziale presso la CGUE di Lussemburgo.
Questo lo si può fare dinanzi a qualunque giudice ed in qualunque grado di giudizio.
Infatti proprio la CGUE di Lussemburgo presto si pronuncerà sul caso di un operatore sanitario discusso dinanzi al Giudice del lavoro di Padova, ove è stato difeso dal prof. Avv Augusto Sinagra e per cui il GdL ha chiesto il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo. La sentenza è attesa a breve.
 
Può darsi che altre sentenze seguiranno in relazione alle restrizioni dei diritti fondamentali decise dalle Autorità per governare la emergenza sanitaria, così come una recente sentenza della Corte EDU di Strasburgo ha dato ragione ai cittadini elvetici contro la Svizzera, colpevole di aver violato in modo non proporzionale i diritti fondamentali di associazione e riunione tutelati dalla CEDU all'articolo 11 (Caso della associazione sindacale Communauté genevoise d'action syndical - CGAS contro Svizzera - Strasburgo, sentenza del 15 marzo 2022, ricorso n. 21881/2020)
 
Le prossime sentenze della CGUE e della CEDU - soprattutto qualora si susseguano a favore dei cittadini - vincoleranno giuridicamente la giurisprudenza nazionale e di conseguenza condizioneranno e cambieranno gli indirizzi di governo e del buon legiferare, costringendo la politica sanitaria ad un più sostanziale (e non solo formale) rispetto dei diritti, in quanto essa si è dimostrata eccessivamente restrittiva sinora da parte di alcuni Stati europei (l'Italia in particolare) nella gestione emergenziale sanitaria COVID-19, con costi sociali ed economici altissimi che si sarebbero potuti evitare.
 
Questo è ciò che si augura proprio nel più autentico rispetto de l'Esprit des Loix (Lo Spirito delle leggi) enunciato nel 1758 dal filosofo francese Montesquieu nel suo trattato politico divenuto il fondamento delle moderne democrazie ed al contempo la protezione da ogni abuso e deriva autoritaria in seno agli Stati.

Luca Scantamburlo 
25 aprile 2022

PHOTO CREDIT
Emma Fabbri, 2019, unsplash.com

sabato 9 aprile 2022

COVID-19 ED OBBLIGO VACCINALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI OVER 50enni: FACCIAMO CHIAREZZA SU COME DIFENDERSI



RISPONDERE O NON RISPONDERE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO?

In questi giorni centinaia di migliaia di persone al di sopra dei cinquanta anni di età - che per legittima e prudente scelta di salute personale non hanno voluto farsi somministrare il vaccino anti-COVID-19 - stanno ricevendo ai sensi del DL 44/2021 una comunicazione da parte del Ministero della Salute e dalla Agenzia delle entrate- Riscossione, con la quali lo Stato li informa che sono oggetto di avvio di un procedimento sanzionatorio, invitandoli a contattare entro dieci giorni dal ricevimento la propria ASL di riferimento e competente territorialmente per motivare la mancata vaccinazione, e di avvisare contestualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) di aver preso contatto con le Autorità sanitarie.

È una scelta personale se rispondere già all'inizio dell'avvio del procedimento sanzionatorio (con una istanza in autotutela ad esempio) oppure attendere l'irrogazione della eventuale sanzione amministrativa pecuniaria per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4-sexies, comma 3, D.L. 44/2021 convertito dalla Legge n. 76/2022.

Per me è giusto rispondere: innanzi tutto per disinnescare la sanzione, ed in secondo luogo per AFFERMARE i propri diritti civili ed umani. I diritti umani e civili vanno affermati, rivendicati e per farlo bisogna azionarli come si suol dire, cioè esigerne il rispetto e ricordarne la tutela costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano, e la loro tutela anche nel più ampio ordinamento internazionale (eurounitario soprattutto). 

Se non si risponde già ora all'avviso inizio del procedimento sanzionatorio, succede solo che continua la corsa del procedimento sanzionatorio e si verrà sanzionati, dopo che la Asl /Min. Salute e l'Agenzia delle Entrate Riscossione si saranno interfacciati scaduti i dieci giorni di tempo. 

Attenzione che se la sanzione avrà già titolo esecutivo - come già anticipato dai due enti nella loro comunicazione - se non si paga si rischia l'atto di precetto (e la eventuale successiva riscossione forzata).

Se invece si risponde sin da subito ma si viene poi sanzionati ugualmente, nonostante una risposta di istanza in autotutela rimasta non accolta - ad esempio utilizzando la bozza proposta dall'Avv. Renate Holzeisen -  allora si può impugnare la sanzione, ma i dirigenti che sanzionano si espongono poiché la istanza in autotutela pone alla attenzione della P.A. gravi profili di illeciti, anche penali in teoria, che potrebbero coinvolgerli in caso di azione penale della magistratura. 

In ogni caso, bisogna IMPUGNARE (e per impugnare non bisogna pagare per alcun motivo, per non invalidare la impugnazione, cioè il ricorso). 

Ma arrivare in ricorso gerarchico dinanzi alla Asl o dinanzi alla Prefettura (in funzione di quale sia e sarà l'ente irrogante la sanzione) oppure direttamente dinanzi al Giudice di Pace in ricorso giudiziario - con alle spalle già una istanza in autotutela avanzata e rimasta inascoltata (la P.A. non è obbligata ad accoglierla), è e sarà un vantaggio secondo me, soprattutto dinanzi al GdP.
La mia è, naturalmente, soltanto la mia opinione.


QUANTO TEMPO HA IL PREFETTO PER RISPONDERE AD UN RICORSO PREFETTIZIO?

La Prefettura ha 210 giorni per rispondere ad un ricorso gerarchico prefettizio, che si dilatano qualora nel ricorso si chieda anche l'audizione (cioè il confronto in presenza). La storia dei 5 anni che continuo a sentire e leggere nei social network, è destituita di fondamento ed in ogni caso VIOLEREBBE il diritto all'equo processo (ex art 6 CEDU) ed il diritto del cittadino ad avere una buona amministrazione della giustizia (ex art 41 CDFUE).

Il ricorso gerarchico non ha spese di deposito (vi sono le sole spese di invio raccomandata memorie difensive + copia carta di identità e atto impugnato). Generalmente i tempi entro i quali impugnare sono 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. 


SPESE del RICORSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Le spese di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) sono pari a € 43 di contributo unificato per il deposito (da versare alla Tesoreria dello Stato). Al termine della udienza, nei giorni successivi il GdP emana sentenza: di solito le spese processuali sono nulle, anche in caso di rigetto del ricorso per inammissibilità. Se vi sono spese alle liti, generalmente il GdP compensa (ognuno paga per sé).
Fino a € 1100 del valore di causa, dinanzi al GdP ci si può difendere personalmente, stando da soli in giudizio (senza avvocato) o dare delega di difesa a un amico o a una amica, anche se questi sono dei semplici cittadini (dunque non è necessario essere avvocati per ricevere delega di difesa). Anche qui, non ho mai sentito in vita mia di GdP che statuiscono spese processuali di centinaia di Euro.

Fra l'altro, sempre più Giudici di pace e Tribunali Amministrativi Regionali stanno dando ragione ai cittadini ed ai lavoratori che agiscono in giudizio ultimamente nelle controversie contro lo Stato che irroga sanzioni per mancato rispetto delle misure di confinamento (lockdown), di restrizione oraria di attività lavorativa come esercizio pubblico (bar, ristorante, ecc.), o che impone alle aziende la sospensione dal lavoro con mancata retribuzione, per coloro che non si piegano al ricatto della vaccinazione obbligatoria o introdotta in via surretizia tramite il certificato digitale verde COVID_19, declinato in modalità discriminatoria dalla legge italiana. 


L'ISTANZA IN AUTOTUTELA PROPOSTA DALL' AVV. RENATE HOLZEISEN

In ogni caso la dr.ssa Renate Holzeisen, avvocato del Foro di Bolzano, ha fatto un grande lavoro con la sua bozza proposta online pro bono e non a caso - intervistata il 5 aprile 2022 da Marcello Pamio di RadioGamma 5 - ha detto pubblicamente che è giunto il momento che i cittadini si difendano da soli, aiutati dai professionisti legali, per prendere posizione in prima persona dinanzi a questi abusi. Per questo motivo l'Avv. Holzeisen ha preparato una bozza di istanza in autotutela disponibile in download nel suo sito, e nelle prossime settimane preparerà anche il modello di un ricorso per impugnare la eventuale sanzione amministrativa avente già titolo esecutivo, dinanzi al Giudice di Pace; anche in tal caso, il modello sarà a disposizione di tutti gli italiane e le italiane gratuitamente (cfr. link qui di seguito, blog ufficiale dell'Avv. R. Holzeisen).

La idea della istanza in autotutela - con la quale si chiede alla P.A. di archiviare immediatamente il procedimento sanzionatorio - è stata una grande idea con la quale i cittadini sin da subito possono affermare ed azionare i propri diritti e chiamare tutti alla propria responsabilità ed al rispetto dei nostri diritti civili ed umani. Grazie Avv. Renate Holzeisen.

Ecco qui di seguito il link per il download della bozza di istanza in autotutela, integrata/modificata dal sottoscritto: in due versioni, una generica ed una specifica per chi ha già firmato l'esposto-denuncia di gruppo con l'Avv. Michele Rodaro.

Luca Scantamburlo 
7-14 aprile 2022

 

ISTANZA IN AUTOTUTELA: BOZZA Avv. R. HOLZEISEN
MODIFICATA CON INTEGRAZIONI di LUCA

Per scaricare la bozza è necessario cercare "FILE" nel menù in alto a sinistra di Google Drive, e lo si può scaricare con il comando "SCARICA" del menu a tendina, senza password od autorizzazioni. Leggere bene tutte le pagine prima di firmare e completare ove richiesto (in giallo). Il testo è adattabile e modificabile: 

* ISTANZA GENERICA DOWNLOAD

* ISTANZA per ESPONENTI-DENUNCIANTI
     con l'Avv. Michele RODARO /anno 2022  DOWNLOAD

Versione modificata bozza Avv. Renate Holzeisen; in carattere rosso le differenze/integrazioni DOWNLOAD (non usare, solo per confronto testi)

 

DESTINATARIO: A CHI SCRIVERE?

La raccomandata da mandare per chi vuole fare istanza in AUTOTUTELA è da inviare  soltanto alla ASL competente territorialmente come proprio destinatario principale e minimo

Tutti gli altri indirizzi riportati dall'Avv. Renate Holzeisen, sono riportati per chi volesse inviare per conoscenza e perché si responsabilizzi rispetto ai gravi abusi e profili di illeciti illustrati 
Se poi si volesse notificare anche a tutti gli indirizzi indicati dall'Avv. Renate Holzeisen, si è liberi di farlo ma solo per loro conoscenza ed informazione (facoltativo).

Unica eccezione: La NOTIFICA alla Agenzia entrate Riscossione

l'Agenzia delle entrate Riscossione, va avvisata che si è preso contatti con l'ASL di competenza, comunicando loro la data di invio raccomandata: questo lo si fa o tramite la piattaforma online di servizio al cittadino, accedendo con proprie credenziali, oppure comunicando via PEC: questo lo si fa per bloccare il procedimento sanzionatorio, che riprenderà soltanto qualora l'ASL notifichi che non accetta le motivazioni della raccomandata in contraddittorio

Luca Scantamburlo
14 -22 aprile 2022


RIFERIMENTI ISTANZA IN AUTOTUTELA - BIBLIOGRAFIA

Istruzioni pratiche per la difesa contro le sanzioni a carico degli over 50 (più bozza dell’istanza di autotutela)

Renate Holzeisen, Per i Diritti Fondamentali, più che mai!
BLOG UFFICIALE  " [...] avvocato, che ha prestato giuramento alla Costituzione della Repubblica Italiana, da due anni cerco, a livello nazionale, europeo e internazionale insieme anche ad un gruppo di legali crescente giorno dopo giorno, di contrastare l’inaccettabile e pericolosissimo totalitarismo."


PHOTO CREDIT

EKATERINA BOLOVTSOVA, Pexels.com

ULTIMI POST