martedì 19 ottobre 2021

FREEPASS AGGIORNATO: PROFILI DI ILLECITO PENALE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, IN MATERIA DI GREENPASS e DL 127/2021




16 ottobre 2021 - ultimo aggiornamento 13 gennaio 2022

Dal menu a tendina in alto a sinistra in Google Drive, si trova FILE ed il comando "SCARICA"

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ed antinomie giuridiche civilistiche e penalistiche nell'adempimento del DL 127/2021, DL 172/2021 e DL 1/2022 


Come sapete il DPCM emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come linee guida attuative del DL 127/2021 ha vietato espressamente l'autocertificazione in sostituzione del certificato digitale verde Covid-19. Questa normativa - che è sublegislativa ed inferiore di rango non solo alle leggi vigenti europee ma anche al DPR - è sicuramente censurabile ed opinabile nel momento in cui mette in discussione un diritto e facoltà del cittadino: la possibilità di autocertificare condizioni personali. Ci sono due tipi di autocertificazione: 

 * la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art 46 DPR 445/2000); 

 * la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art 47 DPR 445/2000); 

Abbiamo deciso - su impulso di un ex ufficiale della GdF laureato in legge ed economia e che aveva modificato il Freepass del ComiCost - di utilizzare (chiedendo il permesso) il suo modello che ha inserito i profili penali. Nondimeno abbiamo poi tolto il riferimento al godimento di diritti civili e politici come autocertificazione (ex art 46 DPR 445/2000) e fatto alcune modifiche anche di stile e contenuto giuridico, mettendo in luce meglio le antinomie giuridiche e rendendo l'atto legale soprattutto un documento di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e non piu' come prima sia dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di godimento diritti civili, oltre che di atto di notorietà. Con l'apporto e l'impulso di questo ex ufficiale della GdF, presentiamo il nostro Freepass aggiornato che abbiamo anche inviato alla ComiCost qualora voglia metterlo a disposizione sul proprio blog in download, qualora i nostri suggerimenti siano sempre pertinenti. 

Questo Freepass aggiornato con antinomie giuridiche di profilo penale, non esaurisce e non esclude forme diverse di lotta dei lavoratori, tutte lecite e legittime, come sciopero o messa a disposizione del datore di lavoro od impugnazione presso l'Ispettorato del lavoro prima ed il Giudice del lavoro poi, e che concorrono tutte alla difesa dei valori dei libertari. Vuole solo essere uno strumento ulteriore del cittadino italiano ed UE allo scopo di rivendicare i propri diritti fondamentali e libertà le quali sono sotto attacco da quasi due anni, con grave pregiudizio individuale e collettivo ed alla Repubblica italiana ed al suo ordinamento democratico.

Luca Scantamburlo 
Barbara Todisco 
Stefania Marchesini 
Tiziana Collazuol 

16 ottobre 2021 - 13 gennaio 2022

 

FAQs

FREE PASS E LAVORO: COME COMPORTARSI EX DPR 445/2000 E QUALI RAGIONI GIURIDICHE SUSSISTONO PER LA DISAPPLICAZIONE DEL DL 127/2021
Oltre alle raccomandazioni del ComiCost nell'uso del free pass – sempre utili e preziose (Rif Blog  ComiCost, Free pass comunicato ComiCost) –  consigliamo caldamente a tutti coloro che hanno sottoscritto il free pass col proprio datore di lavoro e che scelgano di presentarsi al lavoro il 15 ottobre 2021 come da contratto (nell'ipotesi che non abbiano ricevuto atto formale di sospensione/allontanamento da parte del proprio datore di lavoro) di portare con sé una copia in bianco dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà mod. "Freepass" + copia carta identità da compilare, sottoscrivere  al momento, intestare alla PREFETTURA competente per la città di ubicazione del proprio posto di lavoro e consegnare l'atto legale a eventuali carabinieri/poliziotti/finanzieri, qualora essi siano chiamati da voi o dal datore di lavoro oppure intervengano in autonomo controllo, e contestino una vostra posizione irregolare e/o difforme rispetto al dettato del DL 127/2021.
Affinché nel loro verbale acquisiscano l'atto legale da voi sottoscritto e comunque lo riportino nella parte da dichiarare inserita nel verbale di accertamento.
Sia che essi decidano di sanzionare, sia che essi NON sanzionino e si limitino a un verbale dell'accaduto, da inoltrare ai loro superiori.
L'atto sottoscritto al momento dovrebbe DISINNESCARE la sanzione amministrativa, soprattutto se si invoca la responsabilità diretta dei dipendenti dello Stato (personale) ai sensi dell'art . 28 Cost., in caso di violazione dei diritti dei cittadini.

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Secondo la giurisprudenza del diritto eurounitario affermatasi più di recente (sentenze della CGUE) si può dunque avere una IMMEDIATA disapplicazione quando una normativa nazionale sia in contrasto con una normativa sovranazionale UE, e quest'ultima produca effetti diretti. 
E la facoltà di disapplicazione della legge interna in antinomia giuridica riguarda ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, non solo il giudice nazionale adito, come già statuito da una sentenza della CGUE di Lussemburgo (il diritto-dovere appartiene alla pubblica amministrazione "in tutte le sue articolazioni", rif. CGUE, sez. V, sentenza "Promoimpresa", 14/07/2016, nr. 458).

Valuterà poi la Prefettura se l'atto legale è coerente e valido. Si tratta di un diritto-dovere in capo ai funzionari pubblici. A questo proposito e sempre a sostegno dello ius resistentiae del cittadino sovrano e del lavoratore – diritto di resistenza che è legittimo quando diritti fondamentali e libertà sono sotto attacco e gli organi di controllo e garanzia non intervengono, purché esso sia non violento, legale e proporzionale  – si legga la nota illustrativa diffusa pochi giorni fa dall'associazione sindacale dell'Arma dei Carabinieri denominata UNARMA, avente per oggetto: "Green Pass dovere Istituzionale e Comunitario. Disapplicazione del cd Decreto Green Pass", Rif. 8 ottobre 2021.

Luca Scantamburlo 
Barbara Todisco
Stefania Marchesini
Tiziana Collazuol

12 ottobre 2021 - 16 ottobre 2021


AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI EX ART 21 DPR 445/2000
FIRMA AUTENTICATA IN COMUNE: QUANDO NECESSARIA E QUANDO NO

A) Se il proprio datore di lavoro è un organo della Pubblica Amministrazione (P.A.) oppure un esercente pubblico (gestore di servizio pubblico), la firma non va autenticata ex DPR 445/2000; questo perché vale il primo comma dell'art 21 DPR 445/2000; analoga la situazione se si presenta la autodichiarazione ad un gestore di servizio pubblico presso cui si chiede un servizio come clienti (ristorante, osteria, palestra ecc...); in questo caso la validità della sottoscrizione è garantita dall'art. 38 DPR 445/2000, seguendo le indicazioni (in allegato al documento è necessaria la copia fotostatica della carta di identità non autenticata), presentata in via telematica oppure via fax oppure con raccomandata a mano.
 
B) Se invece il proprio datore di lavoro è un privato ma NON è un esercente pubblico oppure un organo della P.A.,si può AUTENTICARE la propria firma in Comune di fronte al cancelliere/ segretario comunale ex DPR 445/2000, ex art. 21 comma 2 ("al fine di riscossione da parte di terzi di benefici economici"). Si appone dunque la firma in presenza dinanzi all'ufficiale che verificherà la propria identità: portare una marca da bollo (solitamente la imposta di bollo dovuta  è pari a € 16). L'ufficiale comunale NON autenticherà il contenuto del testo (su cui non entra nel merito), ma autenticherà la propria FIRMA corrispondente alla propria identità.
L'ufficiale non può rifiutare l'atto (ex art 74 DPR 445/2000, dovere di ufficio). Bisogna spiegare bene che la intestazione della dichiarazione è rivolta ad un privato che non ricade nei casi in cui la AUTENTICA non è prevista (quando il freepass è indirizzato ad organo della P.A. oppure ad un esercente pubblico). Se il datore di lavoro non verrà considerato dall'addetto comunale un interlocutore che garantisce benefici economici, allora si presenterà l'atto senza autentica di firma, utilizzando la modalità prevista dal dispositivo dell'art. 38 DPR 445/2000 (senza autentica di firma).

Questo atto intestato lo si potrà consegnare al proprio datore di lavoro (avrà anche l'autentica di firma con timbro Comune e marca da bollo apposta se l'addetto comunale accetterà di autenticare la firma)

Assieme si può sottoscrivere anche una ulteriore freepass, intestato alla Prefettura di competenza territoriale, sempre firmato MA SENZA AUTENICA di FIRMA, che si può allegare al freepass intestato al datore di lavoro, in caso si subisca un controllo presso la sede.
Una pattuglia di CC o di vigili o Finanzieri, o di Polizia di Stato, potrà così acquisire tale atto legale (non l'atto autenticato in Comune, perché rivolto ad un privato).

In alternativa, se si viene controllati al momento, si può sottoscrivere al momento il Freepass intestato alla Prefettura. Questo dovrebbe DISINNESCARE la sanzione amministrativa di accertamento.
Se invece una pattuglia di Polizia o CC insistesse che la posizione è difforme rispetto all'adempimento del DL 127/2021 ed al GREENPASS, non accettando l'atto legale del freepass ex DPR 445/2000 (non possono non acquisirlo comunque, altrimenti è violazione dei doveri di ufficio ex art. 74 DPR 445/2000 oltre che violazione art 328 c.p.) , si avrà cura di dichiarare alla pattuglia, firmando la sanzione, che la pattuglia ha rifiutato di considerare l'atto legale in allegato all'accertamento sottoscritto ex DPR 445/2000
A quel punto, sarebbero impossibilitati a RIFIUTARE l'atto (che era già da acquisire).
Seppur la sanzione verrebbe accertata ed irrogata in verbale, non potrebbero esimersi dall'acquisire l'atto del freepass.
Una ordinanza ingiunzione del Prefetto che seguisse il verbale dopo mesi, nella mia opinione, è
praticamente impossibile o molto difficile. Nel freepass sottoscritto, vi sarebbero profili di illecito penale, non solo civilistico.

Nessun Prefetto secondo me si arrischierebbe ad arrivare a tanto.  Io stesso negli ultimi mesi ho visto una sola ordinanza-ingiunzione emanata dalla Prefettura  a seguito di una sanzione amministrativa non pagata, fra le persone che conosco. 
Mesi fa la nostra amica Stefania Marchesini ha pure sollecitato la Prefettura di Vicenza affinché emanassero la ordinanza-ingiunzione, perché lei potesse ritornare dinanzi al GdP a difendersi per annullare la sua sanzione ricevuta dai CC per mancanza uso mascherina.
Il Prefetto di Vicenza - nonostante i diversi mesi trascorsi, una sentenza di rigetto ricorso al GdP pronunciata, ed il tempo di 90 GG entro cui emanare la ordinanza-ingiunzione come da istanza della Marchesini in riferimento alla sentenza del GdP di Vicenza - si è guardato bene dal farlo.
Nella istanza e nella precedente difesa in udienza dinanzi al GdP, la Marchesini aveva citato la CEDU e la CDFUE, di cui si chiedeva il rispetto nell'intreccio delle fonti (diritto UE e diritto nazionale).

Questo per dimostrarvi che una sanzione irrogata non significa in automatico una ordinanza ingiunzione. Dipende. Anche e soprattutto da come i cittadini fanno valere i propri diritti nel loro diritto di difesa legale. 

Al netto dei fatti da me raccontati (veri, potete chiedere alla Stefania M.), siamo comunque in un territorio sconosciuto. Rischi ce ne sono sempre e non ci sono garanzie. Molto dipende da quali ufficiali si ha dinanzi e dalla loro competenza e moralità e senso di responsabilità. La legge (nell'intreccio delle fonti) è dalla parte dei cittadini. Si tratta solo di azionare questi diritti ed AFFERMARLI. 
Non chiedendo una cortesia ma AFFERMARLI in modo FERMO, educato ma FERMO! Come nella vita in generale ci sono sempre rischi. Se non siamo disposti a rischiare ed a difendere i nostri diritti, non ce li meritiamo. 
Ecco perché il nostro padre costituente Piero Calamandrei ricordò in un discorso pubblico del 26 gennaio 1955 - pronunciato a Milano presso il Salone degli Affreschi della Società Umanitaria - di vigilare sempre sulla libertà.

In bocca al lupo a tutti 

Luca Scantamburlo 
19 ottobre 2021


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2 commenti:

  1. Buongiorno volevo avete se possibile un consiglio su che libri acquistare per potermi informare bene sul diritto soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Sono una mamma non una del settore. Grazie mi fareste un enorme favore. A gennaio dovrei rientrare a lavoro e voglio essere informata bene

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    1. I libri da leggere sul consenso libero ed informato che mi sento di suggerirti, sono del prof Alessandro A. Negroni, giurista e ricercatore di grande onesta' intellettuale e fine pensiero
      "La libertà di (non) vaccinarsi",
      Edizioni Il Vicolo del Pavone
      e
      "il consenso informato. Fra bioetica e diritto"
      Edizioni Vicolo del Pavone

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