sabato 27 febbraio 2021

RECLAMO AL MEDIATORE EUROPEO: CONTRO LA COMMISSIONE EUROPEA E L'IDEA DI DISCRIMINAZIONE SANITARIA E SOCIALE (PASSAPORTI E CERTIFICATI)


In data 23 marzo 2021 Tina Nilsson - Responsabile dell'Unità gestione dei casi di reclamo dell'Ufficio del Mediatore Europeo di Strasburgo - ha risposto al mio formale reclamo, indicandomi la procedura corretta perché il Mediatore possa trattare i reclami. In buona sostanza, il mio reclamo non può essere trattato perché non è stato rispettato il paragrafo 4 dell'art. 2 dello Statuto del Mediatore Europeo (mancano i cosiddetti "passi amministrativi appropriati").
Mio commento personale alla luce della risposta al mio reclamo: chiunque (non solo il sottoscritto) sia un cittadino dell'Unione Europea in forma singola od associata oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro - se lo vuole - potrà presentare una formale protesta indirizzata alla Commissione dell'Unione Europea (ai sensi degli articoli 24-228 TFUE, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea): in caso di una loro risposta evasiva o non rispettosa dei principi della CDFUE (Carta di Nizza) e/o della recente delibera della Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di Strasburgo (CoE) - oppure in caso di una non risposta in condotta omissiva - si potrebbe configurare un caso di "cattiva amministrazione".
Ciò dovrebbe essere sufficiente perché un reclamo presso il Mediatore Europeo possa essere trattato e non rigettato sul nascere. Il reclamo deve rispettare le regole dello Statuto del Mediatore Europeo: nella risposta al mio reclamo, ci si riferisce in particolare all'art.2(4) dello Statuto in oggetto. Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 2 dello Statuto del Mediatore Europeo: "La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati."

Download DECISIONE _ RECLAMO_Scantamburlo_MEDIATORE-EUROPEO

Luca Scantamburlo
24 marzo 2021

Articolo 24 TFUE (ex articolo 21del TCE)

[...] ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

Articolo 228 TFUE (ex articolo 195 del TCE)

1.  Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istitu­zioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.

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In data 03 marzo 2021 il servizio di accettazione dello European Ombudsman mi ha notificato la formale ricevuta del mio reclamo (nr. 202100408) depositato presso il Mediatore europeo (European Ombudsman). Nelle prossime quattro settimane verrò informato sugli sviluppi della pratica.

Luca Scantamburlo
08 marzo 2021

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27 febbraio 2021 

A seguito del rigetto del mio reclamo a SOLVIT ITALIA - il quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee (Largo Chigi, 19 00187 Roma) ove la mia pratica è stata esaminata - ho deciso di presentare formale reclamo al Mediatore Europeo contro la amministrazione della Commissione Europea. Il dottor Leandro Oto Tagliamonte di Solvit Italia ha risposto molto gentilmente al mio reclamo dopo solo 1 giorno dal ricevimento: dispiacendosi per non potermi aiutare, ha giustamente spiegato come sia esorbitante rispetto alla competenza di Solvit Italia. La sua risposta alla mia attenzione è comunque stata inviata per conoscenza anche alla attenzione del dottor Massimo Santorelli, componente del Centro SOLVIT Italia, Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ecco la mia corrispondenza con il dottor Leandro Oto Tagliamonte:

download SOLVIT ITALIA Rigetto Reclamo e mia Risposta

Il mio successivo reclamo presentato al Mediatore Europeo in data 27 febbraio 2021 è contro la Commissione Europea per la possibile violazione dei diritti e delle libertà della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea a seguito della imminente politica di passaporti vaccinali che vogliono implementare a livello UE come pass per movimento da uno Stato all'altro, subordinando l'esercizio di detti diritti e libertà ad un certificato vaccinale, oppure ad un test tampone RT-PCR.

Le recenti affermazioni del Presidente della Commissione Europea - Ursula van der Leyen - del 15 gennaio 2021 (a favore della idea di certificati vaccinali agganciati ai passaporti), sono gravissime a mio personale giudizio, poiché tradiscono i valori costitutivi e fondanti della idea stessa di Unione Europea, come spazio di libera circolazione di merci e persone, tutelate nei loro diritti soggettivi e riconosciuti sin dall'anno 1963 (CGUE, sentenza Van Gend en Loos).

Sono ancora più gravi vista la Risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021 deliberata dalla Assemblea del Consiglio d'Europa (CoE), la quale nelle considerazioni legali ed etiche in riferimento alla COVID-19, si è raccomandata perché tutti gli Stati del CoE informino i cittadini  che la vaccinazione contro la COVID-19 non è obbligatoria.

Raccomandandosi che nessuno subisca pregiudizio sociale in caso di rifiuto dell'atto sanitario e che i certificati vaccinali siano usati solo per monitorare sicurezza del vaccino e potenziali reazioni avverse, senza usarli per altri scopi (come movimento delle persone ).

Qui di seguito il mio formale reclamo al Mediatore Europeo:

download RECLAMO al MEDIATORE EUROPEO -
CONTRO LA COMMISSIONE EUROPEA

Nei prossimi giorni riceverò estremi di ricevuta del reclamo.

Luca Scantamburlo 
27 febbraio 2021

Photo credit:
by Christian Lue, Unsplash.com
Brussels, Belgium
Flag of the European Union in front of the EU-Parliament in Brussels

giovedì 25 febbraio 2021

PRESENTATO RECLAMO A SOLVIT DELLA COMMISSIONE EUROPEA: LOCKDOWN, TAMPONI E VACCINAZIONI DISCRIMINATORIE, SONO UNA LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI UE

download reclamo UE Solvit

IL RECLAMO E LE SUE RAGIONI:
DIRITTI CIVILI ED UMANI TUTELATI DALLA CDFUE, VIOLATI SISTEMATICAMENTE IN AMBITO EUROPEO

Vi informo che in data 24 febbraio 2021 ho denunciato formalmente le Autorità italiane (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) al servizio SOLVIT della Commissione Europea UE, presentando formale "reclamo" e chiedendo parere urgente del Tribunale della CGUE di Lussemburgo sulla condotta delle Autorità italiane responsabili della gestione emergenziale e della attuazione di indiscriminati lockdown , riferendomi anche alla imposizione di vaccini e tamponi in modo indiscriminato e lesivo di plurimi diritti soggettivi tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (vincolante giuridicamente come atto normativo vigente sin dall'anno 2009). La procedura di reclamo con SOLVIT è gratuita; non conosco gli sviluppi del procedimento e se possano esservi eventuali costi in un secondo momento.

Ho allegato come documento la sentenza della Corte di Appello di Lisbona dell'11 novembre 2020, mostrando come essa ha difeso l'habeas corpus ed il principio consensualistico libero ed informato dei cittadini UE, in ambito medico e terapeutico.

Ho fatto presente al servizio SOLVIT della Commissione Europea che l'Assemblea del Consiglio d'Europa (che non e' organo UE, ma e' connessa in termini di diritti umani e civili) ha a fine gennaio 2021, deliberato che gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole”, e bisogna “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”. Infine i parlamentari hanno votato quasi in blocco per inserire un emendamento con cui si dicono contrari all'uso dei certificati di vaccinazione come passaporti. 

Attendo gli sviluppi della denuncia. È molto probabile il rigetto del reclamo, il quale potrebbe essere giudicato infondato perché l'Amministrazione Pubblica oggetto del reclamo, non appartiene ad un Paese UE diverso dal proprio, ma appartiene allo stesso Paese di residenza del denunciante (il sottoscritto).
Ma il tema dei diritti civili ed umani violati, soggiace al potere autoritativo di tutti gli Stati UE con pochi distinguo. Ad ostacolare il turismo, il lavoro e gli spostamenti transfrontalieri all'interno del Continente europeo - non solo entro i confini nazionali - ed a rendere tali spostamenti soggetti a vincoli sanitari discriminatori e lesivi del principio di proporzionalità, sono tante Autorità di tanti Stati, non solo quelle italiane. Per questo ho citato la sentenza della Corte di Appello di Lisbona del novembre 2020, un caso paradigmatico in cui la magistratura lusitana ha difeso l'habeas corpus ed il principio consensualistico di turisti tedeschi in vacanza alle Azzorre, sottoposti ad iniquo isolamento da parte delle Autorità sanitarie locali. 

Confido che se avrò bisogno del vostro supporto, anche economico in caso di spese legali, sarete al mio fianco. Anche qualora il reclamo venisse rigettato per i motivi sopra esposti, era ed è importante mettere a tema la questione sul tavolo delle Istituzioni Europee e di quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Governo Draghi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie la eredità di una sequela di DPCM che sono stati emanati nonostante la palese violazione del principio di legalità e della riserva di legge, cosa di cui sono responsabili la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Prof. Avv. Giuseppe Conte (ex Presidente, dimissionario) ed il Parlamento italiano che non ha rilevato la violazione di questi principi giuridici. 


POSSIBILE RIGETTO DEL RECLAMO: IMPORTANTE INDICARE QUESTA VIA PER CHI OPERA ALL'ESTERO PER LAVORO, PER STUDIO O PRESENTE COME TURISTA IN PAESI UE

Era ed è importante indicare questa procedura del reclamo SOLVIT che - anche se venisse preclusa a me in caso di rigetto - potranno intraprendere e percorrere come formale reclamo cittadini ed imprese attivi in ambito UE che trovassero ostacolo all'esercizio dei propri diritti (connessi alla propria presenza turistica oppure alla propria attività economica all'estero, in Paesi UE) a causa di discriminazioni all'ingresso di Paesi UE o all'interno di Paesi UE che imponessero in modo diretto od indiretto vincoli sanitari coercitivi anche a persone sane ed asintomatiche, invertendo l'onere della prova ed agendo con pregiudizio indiscriminato, lesivo di diritti e libertà sancite dalla Carta di Nizza CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea,equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE) ed anche dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma, il 4.XI.1950) di Strasburgo del Consiglio d'Europa

Luca Scantamburlo 

25 febbraio 2021

Photo by Jason Hogan, Unsplash.com, 
Yosemite National Park, California, USA, 
Standing on a sheer ledge 3,200 feet above Yosemite Valley

sabato 13 febbraio 2021

MASCHERINE AL BANCO: IMMINENTE RICORSO AL TAR LAZIO PER LA TUTELA ERGA OMNES OVER 12 ANNI DI ETÀ, E PROSSIMA UDIENZA AL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA IL 4 MARZO 2021




Oggi - giustamente - genitori di tutta Italia festeggiano la vittoria degli avvocati sardi Francesco Scifo e Linda Corrias e dei loro colleghi in affiancamento al TAR Lazio, con i quali è stato possibile avere la Ordinanza di Tribunale del 13 febbraio 2021 che lancia un pesante monito alla componente monocratica del Governo (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) affinché nei prossimi DPCM vi sia più tutela ed attenzione alla fascia 6-11 anni di età (infradodicenni) in materia di mascherine al banco scolastico. Il Tribunale ha dunque disposto all'Esecutivo di rivalutare la prescrizione delle mascherine in occasione dei prossimi decreti, in relazione alla fascia di età indicata (6-11 anni di età) ed all'obbligo di indossare la mascherina in ambito scolastico, con la possibilità di rimozione della stessa in condizioni di staticità. 

Rimane il problema della fascia 12-18 anni di età, la quale risente ancora delle pesanti restrizioni di libertà e diritti - restrizioni inspiegabili - figlie delle decisioni dei DPCM di novembre e dicembre 2020 che hanno tradito i protocolli d'intesa approvati dalle Istituzioni a fine estate 2020, i quali avevano consentito per i mesi di settembre ed ottobre 2020 - a tutti gli studenti e studentesse d'Italia (non solo delle scuole primarie, ma anche delle scuole secondarie di primo grado e di quelle di secondo grado) - la rimozione della mascherina al banco durante le lezioni scolastiche, in posizione statica di sicurezza ed a distanza in "rima buccale" di 1 metro. Fascia di età - quella dai 12 ai 18 anni di età- che ad ottobre e settembre 2020 era rimasta tutelata anche dal potere dello Stato, il quale aveva previsto la rimozione della stessa al banco, in condizione di staticità.

La caduta della distinzione fra condizione statica al banco e condizione dinamica di assembramento - con le successive note ministeriali del Ministero della Istruzione che si sono adeguate pedissequamente alle generiche indicazioni dei DPCM, dal 3 novembre 2020 in poi - ha portato a pesanti restrizioni non solo in termini di espressione e libertà personale, ma anche a veri e propri pregiudizi di salute, relazionali, emozionali e fisiologici (non solo respiratori). 

Mesi fa l'Avvocato Michele Rodaro del Foro di Udine - sollecitato da me e da altri genitori che mi sono vicini da tempo - ha risposto positivamente ad una nostra richiesta di azione giudiziaria concepita come ricorso collettivo in sede civile (ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc) che ha portato circa novanta famiglie venete ad affidargli procura perché venga adita la autorità giudiziaria, alla quale si chiede il rispetto dei protocolli d'intesa di fine estate 2020 e dunque dei plurimi diritti soggettivi dei minori, tutelati costituzionalmente e non solo, in ottica integrata e sistemica.

La iniziativa dell'Avv Rodaro e dei genitori ricorrenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ha poi ispirato indirettamente altri e portato genitori laziali a farsene interpreti, declinandola con una azione in sede giudiziaria amministrativa (al TAR Lazio), chiedendo alla autorità giudiziaria una tutela erga omnes fino ai 18 anni di età, in difesa dell'interesse legittimo: lo studio dell'Avv Nicola Massafra di Roma ha accolto la proposta dei genitori laziali, allargando la iniziativa a tutta Italia e depositando un ricorso collettivo al TAR Lazio, che sarà oggetto di analisi nelle prossime settimane. 

Nel frattempo il Tribunale di Venezia in sede civile interpellato dall'Avv Rodaro con il ricorso ex art 700 cpc, ha - con apposito decreto - fissato udienza per il 4 marzo 2021: dunque ha deciso di avere contradditorio fra le parti (ricorrenti sono le famiglie venete, parte resistente è il Ministero della Istruzione) e di non decidere "inaudita altera parte", con un provvedimento d'urgenza che disponesse già ora la rimozione delle mascherine - o la possibilità di abbassamento - durante le lezioni scolastiche. Seppur in parte deludente, la fissazione di udienza è comunque una notizia positiva perché anche durante il contradditorio è possibile sollevare i numerosi profili di illegittimità costituzionale già palesi, che ledono diversi diritti e libertà dell'individuo tutelati anche dall'ordinamento giuridico europeo (CDFUE), oltre che minacciare nel breve e lungo periodo proprio quella salute psicofisica ed il benessere di milioni di adolescenti italiani che si vorrebbe tutelare in ottica estrema difensivistica, imbavagliando milioni di giovani sani ed asintomatici, prima ancora che mostrino eventuali sintomi similinfluenzali, invertendo l'onere della prova (si è sani fino a prova contraria), con dubbi benefici in termini di salute, e concependo la salute come mera assenza di infezioni e malattie, quando la stessa OMS sin dagli anni '40 concepisce la salute come un completo stato di benessere psicofisico. 

L'avvocato Michele Rodaro - dopo attenta valutazione e la notizia della udienza fissata in sede civile per il 4 marzo 2021 - ha accolto le richieste dei genitori ed ha - correggendo la rotta - manifestato la intenzione di depositare con le famiglie friulane (inizialmente pronte ad un deposito al Tribunale civile di Trieste) ed eventuali famiglie venete interessate, un deposito al TAR Lazio per perorare le proprie ragioni in difesa dell'interesse legittimo e dei diritti soggettivi degradati ad interessi legittimi dal più recente potere normativo ed autoritativo dello Stato.

Un ricorso collettivo presso il TAR Lazio è dunque allo studio presso l'Avvocato Michele Rodaro del Foro di Udine il quale - se riuscirà a raccogliere almeno un centinaio di famiglie ricorrenti (una decina hanno già dato adesione con procura alle liti) - è intenzionato a depositarlo entro la fine di febbraio 2021. Chi fosse interessato ad aderire, contatti in Telegram i genitori Barbara Todisco e Stefania Marchesini, a supporto con me in questa azione. Cento famiglie garantiscono una equa ripartizione di sforzo economico per affrontare le spese legali e processuali, che consente di sopportare un pregiudizio economico contenuto anche in caso di soccombenza (io stesso ho donato € 1000 al gruppo di genitori friulani, per agevolare il deposito al TAR, ed incoraggiare le adesioni). 

Più saranno i punti di vista e le diverse argomentazioni portate alla attenzione della magistratura italiana tutta, e più saggia sarà la decisione che essa prenderà in merito alla imposizione delle mascherine al banco scolastico che riguarda milioni di adolescenti italiani, ancora nella età dello sviluppo e nella cosiddetta sinaptogenesi (che non termina con i 12 anni di età, ma prosegue, e su questo inspiegabile è il monito dell'OMS che ha fissato una soglia che si ferma ai 12 anni di età, come più critica, come se negli anni successivi non vi fossero ancora bambini ed adolescenti degni di tutela).
Il cervello degli adolescenti non è un prodotto finito: risente ancora di aggiustamenti e variazioni nella sua architettura in formazione (nelle sue connessioni sinaptiche ma non solo), e le più recenti ricerche delle neuroscienze lo hanno dimostrato con studi di Risonanza Magnetica.

Nondimeno, il problema non è solo medico-scientifico ma anche giuridico e costituzionale in primis: il debito di ossigeno e l'ipercapnia (con le conseguenze nell'ambito neurofisiologico) non sono gli unici effetti collaterali causati da un uso (abuso) della mascherina come dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, indossata per molte ore consecutive. Vi sono aspetti legati al rispetto della dignità umana, della libera espressione corporea, della sicurezza personale anche in termini di autostima, ed emozionali e comunicativi (empatici in particolare), che non possono passare in secondo piano od essere taciuti.

Anche le relazioni interpersonali - e la struttura della personalità e dell'individuo che si forgia durante l'adolescenza fino all'età adulta - sono salute, ed interferire con l'espressione mimica facciale, del volto, portando ad un suo mascheramento, comporta una distorsione della percezione delle emozioni, dei sentimenti, del vissuto relazionale, perché si interferisce con la comunicazione non verbale che è la parte prevalente nella comunicazione fra gli esseri umani. E si limita ed amputa ciò che di più naturale vive nell'essere umano e soprattutto nei giovani, che a scuola non sono educati soltanto dal punto di vista cognitivo, istruiti, addestrati nelle arti e nelle scienze esatte e non esatte, ma sono protagonisti come esseri umani dal punto di vista antropologico, morale e sociale. Impedire ad un bambino o ad un adolescente di vedere il sorriso del proprio compagno di banco, od i suoi segnali di fastidio, sono una amputazione ed una offesa alla dignità personale ed alla libera espressione umana di gioia e tristezza. I giovani, bambini ed adolescenti, si costruiscono nelle loro relazioni, amicizie, difficoltà, fallimenti e successi, anche durante le tante ore che trascorrono nella scuola, che è un mondo fatto di tante attività, ma anche di pause, di momenti di evasione, di complicità e scherzi, non solo di passaggi chiave verso la maturità e la conoscenza, compiuti entro confini disciplinari. 

La loro dignità umana deve essere sempre tutelata come da ultimo comma dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, e vi deve essere un limite invalicabile all'Ars medica della Medicina, e soprattutto alle pretese del legislatore-scienziato e del legislatore-medico, come già sottolineato dal professor Stefano Rodotà nel suo volume Il diritto di avere diritti (Ed. Laterza, 2012).
Non esistono diritti tiranni nella Costituzione della Repubblica italiana ed il diritto alla salute non fa eccezione: sempre la loro tutela ed il loro rispetto deve avvenire in prospettiva sistemica e mai frazionata, e laddove non vi è rispetto della dignità umana non può certo esservi tutela della salute.

Luca Scantamburlo
13 febbraio 2021

Per approfondimenti sulle neuroscienze, si legga in proposito "LA MATURAZIONE CEREBRALE", a cura di Unità di Ricerca, Innovazione, Tossicologia forense e Neuroscienze - URIToN, Università degli Studi di Firenze

http://www.neuroscienzedipendenze.it/maturazione_cerebrale.html


Photo credits: Unsplash.com
Port-au-Prince, Haiti, Haitian school children, by Heather Suggitt
Girl with mask on and backpack reading a book, by Kelly Sikkema



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