mercoledì 7 dicembre 2022

GLI ABUSI DI UNO STATO LEVIATIANO E DEL POTERE SANZIONATORIO PER MANCATA VACCINAZIONE: VIOLAZIONE DI PRINCIPI E PLURIMI DIRITTI SOGGETTIVI TUTELATI DAL DIRITTO EUROUNITARIO




RAGIONI PER UNA IMMEDIATA E NON TARDIVA RISPOSTA FORTE DEI CITTADINI DINANZI ALLE SANZIONI PER MANCATA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

7 gennaio 2023


Tanti avvocati - anche in gamba e che spesso ho lodato negli ultimi mesi - hanno invitato negli ultimi giorni i cittadini sanzionati a non fare niente e attendere. Più recentemente, altri avvocati mettono in guardia dal rischio che si stia perdendo la possibilità di opporsi con successo dinanzi al giudice di pace in un secondo momento fra mesi, a causa della possibilità che i termini processuali di impugnazione non siano stati sospesi dal Legislatore, sicché eventuali impugnazioni future su avvisi di debito notificati a dicembre 2022 o a gennaio 2023, sono a forte rischio rigetto se non depositate subito entro i 30 giorni canonici dalla notifica.
Fra questi cito soltanto l'Avv. Mauro Franchi (intervistato da un quotidiano italiano settimane fa) e l'Avv. e giurista Antonio Verdone della Associazione ALI Avvocati Liberi, già difensore nel collegio difensivo in udienza dinanzi alla Corte Costituzionale lo scorso 30 novembre 2022: in altre parole, è a rischio la fase giurisdizionale di opposizione per la decorrenza dei termini per proporre la opposizione stessa. 

Sin da subito io come sapete sono stato contrario ad attendere con le mani in mano e ho raccomandato - a chi avesse già deciso di farsi valere in giudizio (perché a coloro che hanno già scelto cosa fare mi rivolgo, non agli indecisi) - di impugnare entro trenta giorni, soprattutto per una questione di principio (un nostro diritto difenderci dinanzi agli abusi dello Stato se lo Stato abusa e non rispetta i diritti civili e umani ) e un po' perché non si sa mai.

Io per natura sono logico ma anche molto passionale e ho sviluppato negli anni un sesto senso. Naturalmente io posso sbagliare e non sono perfetto, e sono consapevole che impugnare un provvedimento sanzionatorio non significa automaticamente vincere: il rischio di rigetto vi è sempre anche quando si fanno le cose fatte bene e si è dalla parte della ragione in punto di diritto. 
Così come il rischio che lo Stato impugni una eventuale vittoria dinanzi al Giudice di Pace - con sentenza di accoglimento delle doglianze del cittadino - è reale: va da sé, che migliaia o centinaia di cittadini vittoriosi presso più Giudici di Pace d'Italia, scoraggerebbe lo Stato a impugnare i provvedimenti. Reale è anche la solidarietà sociale e professionale degli avvocati che - posso immaginare - si creerebbe attorno a quei cittadini che - vittoriosi - fossero poi portati in tribunale in secondo grado - eventualmente, qualora lo Stato non volesse arrendersi - dove l'assistenza di un avvocato è necessaria, non essendo più il Giudice di Pace quello competente e non essendo dunque più possibile, in tale eventualità, difendersi personalmente da soli in giudizio.
Nondimeno, mettersi in gioco in prima persona sin da subito e dare una risposta forse da parte dei cittadini dinanzi a uno Stato che si è sempre più declinato in Leviatano sanitario negli ultimi anni, è fondamentale, soprattutto energeticamente, e siamo al cospetto di una opportunità unica dal punto di vista storico.

Gli avvocati sono preziosi e professionalmente aiutano a capire i termini di questioni tecniche complesse nell'ambito del diritto, e possono ricevere mandato e difendere i cittadini in giudizio, così come dare semplici consulti stragiudiziali e consigli. Ma non sono gli avvocati - né i medici - che possono dire cosa sia meglio fare oppure no in questi casi di deriva autoritaria sanitaria che coinvolga un intero Paese soggetto a uno strisciante e non dichiarato stato totalitario sanitario. Gli avvocati e i giuristi possono prospettare rischi, possibili opportunità ed esiti di un procedimento, ma non decidere al posto di un popolo.

Ognuno di noi ha il diritto - come persone degne di rispetto in primis e come cittadini di una nazione in secondo luogo - di decidere cosa fare: se affrontare l'abuso oppure subirlo. Questa è una decisione personale, e atteggiamenti paternalistici non sono più accettabili nel XXI secolo, per cui un medico si faccia ancora  Legislatore-scienziato e detti legge al singolo e alla popolazione in materia di salute, oppure un avvocato o tanti che decidano al posto di milioni di persone su quale decisione prendere.

Solo una società unità nella differenze contro la ingiustizia, senza che ciascuno rinunci alla propria personalità e individualità, potrà farci superare il peggio. La diversità di pensiero e opinione deve arricchirci e dobbiamo vedere cosa ci unisce e abbiamo in comune, e tralasciare cosa ci divide nell'ideologia e nella fede, rispetto agli altri.

Dunque, coloro che affronteranno il giudice di pace da soli - difendendosi in giudizio personalmente ex art 82 cpc (oppure dando delega e mandato scritto ex art 317 cpc a persona di propria fiducia) -  porteranno le loro e idealmente le nostre doglianze, e faranno un grande servizio alla verità e alla difesa della persona umana, nella sua molteplice dimensione individuale e collettiva, la quale compone la società italiana e la nazione stessa.

Comunque andrà a finire con il giudice di pace, il loro coraggio, sforzo ed energia non saranno stati vani e ne sarà valsa la pena. E si seminerà per un avvenire migliore e più giusto. Perché tanti giudici aditi in tutta Italia si renderanno conto di quanti e quali abusi sono stati commessi negli ultimi tre anni da uno Stato leviatano non rispettoso dei diritti alla difesa del cittadino, né dei suoi plurimi diritti soggettivi più in generale, e potranno pronunciarsi in merito. 

Luca Scantamburlo
7 gennaio 2023

Illustrazione: La distruzione del Leviatano di Gustave Doré (1865), immagine di dominio pubblico, Wikipedia

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7 dicembre - aggiornam. 7 gennaio 2023

Profili di illegittimità e violazione di principi e plurimi diritti soggettivi nell'intreccio delle fonti nazionali ed eurounitarie in materia sanzionatoria-obbligatoria relativamente al periodo pandemico "COVID-19"


In materia sanzionatoria relativamente agli inadempimenti vaccinali di epoca pandemica COVID-19, il Governo e il Parlamento hanno prodotto un insieme di normative coordinate molto probabilmente illegittime sotto diversi profili e sicuramente molto difficili da comprendere per il cittadino: non solo illegittime sotto il profilo eurounitario ma al contempo esse lo sono dal punto di vista costituzionale (violazione delle disposizioni degli artt. 24-97-111-117 Cost.), in quanto in suddette normative si viola palesemente il diritto alla difesa, il diritto a una buona amministrazione (ex art 41 CDFUE) ed il diritto al cosiddetto equo processo ex art. 6 CEDU ed ex art 47 CDFUE, recepito proprio dalla nostra Costituzione con la riforma dell'articolo 111 avvenuta nel 1999 (il diritto a un equo processo - cioè giusto processo - è una riforma figlia di quanto disposto dall'art 6 CEDU e dall'art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, una Convenzione firmata e ratificata dall'italia con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 ).
Il DL 7 gennaio 2021 n. 44 e s.m.i. parla infatti di 270 giorni (erano centottanta giorni ma sono stati maggiorati e portati addirittura a ducentosettanta da un emendamento al testo di legge, nell'estate 2022) come limite entro cui irrogare l'avviso di addebito, dal momento della notifica della Asl competente alla Agenzia delle entrate-Riscossione, in riferimento alla posizione del cittadino, dopo un "eventuale contraddittorio" con lo stesso; ma qui il diritto alla difesa non pare garantito nella sua duplice dimensione, sostanziale e formale.
Ciò di cui sopra è in contrasto con il diritto UE e l'ordinamento giuridico italiano perché il procedimento sanzionatorio non può avere termini così dilatati, ma deve rispettare la giurisprudenza del diritto UE armonizzato con la riforma del disposto art 111 Cost, dunque con le attuali disposizioni costituzionali e deve concludersi entro tempi ragionevoli.
E così non è come stanno sperimentando milioni di italiani,  fra i quali oltre un milione hanno ricevuto un avviso di avvio procedimento sanzionatorio e dunque di accertamento, e a distanza di diversi mesi (addirittura quasi dieci mesi in taluni casi) ricevono un avviso di debito avente titolo esecutivo di pagamento, ben oltre i novanta giorni.

In questo caso il dettato normativo è in contrasto con i principi di cui sopra ribaditi anche dal Consiglio di Stato Sez. III nel 2015 con la sentenza del 13 marzo 2015 n. 1330: il procedimento amministrativo -  sanzionatorio nella fattispecie - deve concludersi entro e non oltre i  novanta giorni (90) dal "completo accertamento del fatto" dello stesso procedimento sanzionatorio amministrativo.
Anche se si computasse il tempo non dall'avvio del procedimento sanzionatorio oppure non dalla sua notifica all'interessato, ma ad esempio dal ricevimento di una nota/istanza in autotutela o diffida indirizzata alla Asl competente dal diretto interessato destinatario di procedimento, oppure dal momento dell'invio da parte della Asl alla Agenzia entrate-Riscossione della decisione sulla posizione dell'inadempiente, o dalla ricezione della stessa comunicazione, in ogni caso la Pubblica amministrazione ha cominciato a notificare gli avvisi di addebito nel mese di dicembre 2022, ben oltre i novanta giorni rispetto all'invio degli avvii di procedimento relativi alla primavera 2022. 

Il Legislatore ha infatti previsto che a seguito della “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021), i destinatari abbiano a disposizione soltanto dieci (10) giorni di tempo per trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Altra ragione di assoluta impossibilità è appunto il rispetto della prescrizione medica obbligatoria (mancante nella quasi totalità dei casi) e del principio del consenso libero e informato e il rispetto della non discriminazione in caso di libera scelta di rifiutare la profilassi vaccinale, al di là di motivi medici personali (rif. Reg. UE 2021/953 Considerando 36 e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - già Carta di Nizza - ex artt- 3-21).

Al contempo, i destinatari devono dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale della Agenzia delle entrate-Riscossione. Se l’Azienda sanitaria entro dieci (10) giorni dal ricevimento della documentazione non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i sessanta (60) giorni successivi la ricezione dell’avviso.

I conti sono presto fatti: per una comunicazione di avvio del procedimento notificata il 01 marzo 2022, entro dieci giorni dalla notifica significa arrivare al 10 marzo 2022: una raccomandata via PEC alla ASL è istantanea, se spedita il 10 marzo 2022; una raccomandata cartacea A/R preparata in tre giorni (per ipotesi) e inviata per posta se ordinaria impiega mediamente quattro (4) giorni lavorativi nel 90% degli invii. Restando larghi, con una spedizione di raccomandata A/R alla ASL si arriva alla consegna - spedita dall'ufficio postale il 10 marzo 2022 - al limite al 17 marzo 2022. Tutto questo nella ipotesi che si sia risposto all'avvio di procedimento. Ma ciò vale anche nel caso di omessa risposta (nel caso in cui non si risponda all'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio), essendo la ASL tenuta a rispondere sulla posizione del singolo cittadino oggetto di accertamento, comunicando con la Agenzia delle entrate-Riscossione. Aggiungendo dieci giorni al 17 marzo (periodo limite entro cui la ASL ha facoltà di comunicare alla Agenzia delle entrate-Riscossione sulla posizione di omissione o differimento della vaccinazione), abbiamo la data del 27 marzo 2022.
A questo punto, l'Agente/funzionario della P.A. ha tutti gli elementi per accertare la posizione del destinatario: computando da questo momento i novanta giorni entro cui concludere l'accertamento sanzionatorio (come da Sentenza del Consiglio di Stato, n. 1330/2015, "dal completo accertamento del fatto") si arriva alla data limite del 25 giugno 2022, entro cui irrogare la sanzione/avviso di addebito), sempre in ipotesi considerando una consegna della prima comunicazione di avvio procedimento notificata all'inizio di marzo 2022. 

Gli avvisi di addebito invece sono stati notificati soltanto a partire dal mese di dicembre 2022, diversi mesi dopo, violando il diritto alla difesa dei cittadini (come da rispetto dell'equo processo ex art. 6 CEDU recepito anche dalla disposizione costituzionale all'art. 111 Cost). Nondimeno, il meccanismo complesso studiato dal Legislatore che investe il cittadino nell'accertamento sanzionatorio non lede il suo diritto alla difesa solo in termini temporali.

Il cittadino italiano - che è anche europeo e dunque ha una doppia tutela giuridica, integrata - ha infatti diritto non solo che la fase istruttoria di un accertamento sanzionatorio a suo carico si concluda entro tempi ragionevoli, senza protrarre in modo ingiustificato l'esercizio del potere e minare la efficacia di difesa del soggetto sanzionato, ma anche diritto al rispetto del principio di certezza e dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia sanciti dall'art. 1 della L. n. 241/1990 (ragionevole durata del procedimento).

Andare in deroga alla Legge 689/1981 come ha fatto il Legislatore in periodo cosiddetto "pandemico", è una disposizione di legge che pare palesemente violare la doppia dimensione di tutela - sostanziale e formale - del diritto alla difesa, che deve sempre essere fatta salva con chiara indicazione e sostanziale rispetto della facoltà di opposizione da parte del cittadino al provvedimento autoritativo sanzionatorio adottato contro di lui, qui sostituito - in modo arbitrario e lesivo del diritto alla difesa - da un procedimento sanzionatorio dilatato temporalmente e complesso, e conclusosi con un avviso di addebito avente immediatamente valore di titolo esecutivo.
Così disposto dal Legislatore, l'accusato dal punto di vista sanzionatorio amministrativo, non può opporsi in modo efficace alla contestazione della violazione stessa ma è costretto - oltre tempi ragionevoli - a uno sforzo ermeneutico e di difesa logorante temporalmente per approdare dinanzi al giudice competente, in tempi dilatati e secondo modalità di impugnazione più sottili e impegnative, e così precludendogli la reale, efficace e concreta possibilità di un ricorso gerarchico (dinanzi all'ente irrogante la sanzione) - ove avere un autentico contraddittorio di opposizione, anche con audizione - che precede una eventuale e successiva opposizione dinanzi al giudice competente.

Il Decreto Legge 01 aprile 2021 n. 44 modificato dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022  nr. 1, è lesivo delle disposizioni costituzionali e delle garanzie e tutele di CEDU e CDFUE che sono vincolanti giuridicamente per l'Italia (ex art. 117 Cost). Pertanto si può chiedere al giudice nazionale - ivi compreso il giudice di pace territorialmente competente e adito - di disapplicare la normativa nazionale perché lesiva della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nell'intreccio delle fonti. 

Seguendo le opportune indicazioni di impugnazione e opposizione da parte degli avvocati che da oltre due anni sono impegnati nella tutela dei diritti civili e umani (così come il sottoscritto come cittadino e genitore) contro gli abusi di uno Stato leviatiano e schimittiano - fra i tanti cito l'Avv. Alessandro Fusillo che ha ricordato nella fattispecie la formale opposizione ai sensi degli artt. 615-617 cpc, l'Avv Renate Holzeisen e altri ancora - sarà possibile avere udienza dinanzi al Giudice di Pace, al quale nella udienza (che sono di solito brevi, di pochi minuti) si può ribadire quanto scritto nella opposizione e aggiungere oralmente una richiesta simile a questa che ho scritto personalmente (se non in contrasto con quanto scritto nella opposizione):

[...] chiedo al giudice di questo Tribunale l'annullamento del'avviso di addebito avente titolo esecutivo, nulle le spese o spese compensate, in quanto l'avviso di debito recapitatomi è atto illegittimo, viziato formalmente e lesivo di plurimi diritti soggettivi, e chiedo dunque la disapplicazione della normativa nazionale sanzionatoria per violazione del diritto internazionale e nello specifico della CEDU di Strasburgo, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e soprattutto della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE) legge vigente in quanto equiparata a Trattato dal 2009, per la prevalenza del principio di preminenza del diritto euronitario su norme nazionali interne che sono in contrasto con principi e diritti fondamentali tutelati dal diritto UE con effetti diretti, nella integrazione di CEDU e CDFUE con le carte costituzionali, il quale impone al giudice nazionale la disapplicazione della normativa interna nazionale

La opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc è da preferirsi alla opposizione agli atti esecutivi ex. art 617 cpc (per irregolarità formale), in quanto il contributo unificato da versare nel primo caso per la iscrizione a ruolo, è di € 43 (senza marca da bollo nella fattispecie della causa) invece che di € 168 (in misura fissa, nel secondo caso).

Luca Scantamburlo

7 dicembre 2022 - ultimo aggiornamento 7 gennaio 2023

FONTI DI APPROFONDIMENTO

CEDU

Carta di Nizza e Strasburgo, CDFUE

L. 25 ottobre 1977, n. 881 (1) Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966

OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: SE ARRIVANO I TITOLI ESECUTIVI DI RISCOSSIONE DOPO GLI AVVII DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, COME IMPUGNARE IN MODO CORRETTO?
di Luca Scantamburlo, 6 dicembre 2022

PHOTO CREDITS
CC Wikipedia, Frontespizio del libro Leviathan di Thomas Hobbes; incisione di Abraham Bosse, 1651

martedì 6 dicembre 2022

OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: SE ARRIVANO I TITOLI ESECUTIVI DI RISCOSSIONE DOPO GLI AVVII DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, COME IMPUGNARE IN MODO CORRETTO?

 


6 gennaio 2023

IL CONVENUTO CORRETTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE: IL LEGITTIMATO PASSIVO NELLA OPPOSIZIONE,  CHI RESISTE IN GIUDIZIO E HA TITOLARITÀ PER FARLO

 

Ricordarsi di portare in Tribunale - agendo come "attori/attrici" dinanzi al Giudice di Pace - il convenuto corretto: chi ha la titolarità per resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace in relazione alla contestazione e opposizione a sanzione e relativo avviso di debito per inadempienza vaccinale anti SARS-CoV-2, cioè l'AdeR nella fattispecie e non il Ministero della Salute, onde evitare il rischio di cadere nel difetto di legittimazione passiva che può portare a rigetto. Importante inserire la sede legale e il codice fiscale del'AdeR, indicando così chiaramente chi è il legittimato passivo, con domicilio ex legge presso l'Avv. Distrettuale Stato, Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

Per il resto, cioè per le formule di rito e di circostanza e il gergo tecnico da usare e le opportune richieste finali al giudice, incluse quali argomentazioni giuridiche sono possibili, si può chiedere al proprio avvocato di fiducia e si può consultare questo blog con indicazioni di massima, argomentazioni giuridiche possibili e il link al Comune di Ferrara con un fac-simile di ricorso da cui partire per elaborare il proprio, avendo la accortezza di adattarlo e cambiare però la normativa richiamata: il Governo e il Legislatore sono andati in deroga alla L. 689 /1981, da qui il nostro suggerimento di fare opposizione ex art 615 cpc, consapevoli che non esiste una via e strategia difensiva sola, e che molti avvocati hanno diverse opinioni (fra cui non solo quella di attendere la evoluzione della situazione fino al 30 gennaio 2023, ma anche quella di fare citazione, procedura diversa rispetto al classico ricorso).

Ci si oppone dunque - per chi desidera impugnare subito entro 30 giorni dalla notifica o dal suo tentativo - alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in oggetto e al relativo avviso di addebito, 

[...] notificato a mezzo raccomandata n. ................ in data..,.......,.. dalla Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente di.............(indirizzo della Agenzia territorialmente competente). Legittimata passiva è la Agenzia delle entrate-Riscossione sede legale in via Giuseppe Grezar 14, cap 00142 Roma, Codice fiscale ...............

I NUMERI DI CODICE FISCALI 
si trovano nel sito Web dell'AdeR di Roma e nel sito dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato


la quale è domiciliata ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di .............................(indirizzo), Codice fiscale.........................

CERCARE E INSERIRE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DELLA PROPRIA REGIONE DI RESIDENZA


Tutto quanto sopra richiamato - inclusa la formula relativa all'AdeR domiciliata ex legge presso l’Avvocatura Distrettuale di .......... -  dovrà trovare inserimento nel testo della opposizione da depositare presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente, al fine di individuare correttamente il "convenuto" che ha la titolarità per resistere in giudizio (sono il "resistente), e non cadere nel difetto di legittimazione passiva che può portare al rigetto della opposizione.
Pertanto, non commettere l'errore di portare in tribunale il Ministero della Salute che è sì il promotore delle sanzioni amministrative ma non è il legittimato passivo nella fattispecie; eventuali doglianze su questa discutibile scelta del Legislatore, possono ovviamente essere argomentate dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo la disapplicazione di tutte le normative nazionali che ledono il diritto alla difesa e all'equo processo ex art. 6 CEDU recepito anche dalla nostra Costituzione della Repubblica all'articolo 111.

Luca Scantamburlo
6 gennaio 2023 

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31 dicembre 2022

RISCONTRO SCRITTO E DATA CERTA DELLA NOTIFICA DELLA SANZIONE: POSTE

È molto importante avere riscontro scritto della notifica della sanzione amministrativa pecuniaria e del relativo avviso di addebito della Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente. 
Chi trovasse l'avviso di giacenza nella cassetta della posta - perché assente dal proprio domicilio al momento della consegna del portalettere - ricordi di fotocopiare l'avviso stesso (o di scansionarlo oppure di fotografarlo) prima di consegnarlo allo sportello dell'ufficio postale e rimanerne sprovvisti. 
Esso in copia dovrà essere allegato alla opposizione per chi desidera impugnare l'avviso di debito e la correlata sanzione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Qualora invece si sia ricevuto la busta raccomandata con l'avviso di debito a mano, stante la assenza di notifica con data certa, suggeriamo di recarsi alle Poste e - solo alla presenza del Responsabile  / Direttore assieme all'impiegato allo sportello - aprire la busta sigillata e farsi apporre notifica con timbro e data certa nell'apposito modulo contenuto nella raccomandata stessa.
Alcuni Direttori di Uffici postali si stanno rifiutando addirittura di compilare la notifica, adducendo la scusa / pretesto che detta notifica potrebbe non essere stata inclusa nella busta (scusa ridicola perché l'atto è costituito da fogli numerati). Altri Direttori delle Poste - più gentili e vicini alla necessità e bisogni del cittadino - si dimostrano collaborativi e mettono a disposizione un tabulato con l'elenco delle raccomandate tracciate e consegnate

Una data certa è necessaria al Giudice di Pace per capire se l'atto di impugnazione viene depositato entro i termini corretti (entro 60 giorni oppure 30 giorni dal momento della notifica, a seconda delle diverse interpretazioni, più probabile i 60 giorni nella fattispecie ma non è detto).

Sicché agli sportelli degli Uffici delle Poste si può chiedere il cosiddetto "Elenco tracce" e il relativo "dettaglio invio", tabulato da cui evincere l'avvenuta consegna della raccomandata.

In alternativa, online sul sito delle Poste alla pagina Web "raccomandata", cercare la funzione "Tracciare raccomandata", e poi nel campo "cosa cerchi?", inserire il codice spedizione senza interruzione e senza trattino, che si trova sulla raccomandata sotto al codice a barre.
Si ottiene così evidenza della presa in carico, del transito e della consegna, ma non è detto anche la relativa data di consegna. Anzi, pare non si possa evincere la data certa. Pertanto, chiedere allo sportello del proprio ufficio postale la tracciatura cartacea con dettaglio dell'invio, utile ai fini della opposizione dinanzi al Giudice di Pace e da produrre in allegato.

In assenza di notifica compilata oppure di avviso di giacenza, o difficoltà nel reperire la data certa di consegna, scrivere nella opposizione alla attenzione del Giudice tutte le difficoltà riscontrate e la mancanza di certezza dei termini temporali per la opposizione, tutti elementi che indicheranno al Giudice di Pace i possibili abusi e vizi formali oltre a quelli di sostanza, nella violazione dei principi e dei plurimi diritti soggettivi, che devono essere portati e argomentati se si propone opposizione ex art 615 cpc, contestando dunque principalmente la esistenza stessa dell'avviso di debito e non soltanto la sua regolarità / irregolarità formale.

Luca Scantamburlo
31 dicembre 2022

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26 dicembre 2022

OPPOSIZIONE A SANZIONE. MODELLO FAC-SIMILE

Perché non propongo un modello da scaricare? Perché bisogna responsabilizzarsi e agire in prima persona. Questo è uno dei motivi per cui sono contrario ai MODELLI in download a scatola chiusa, già preconfezionati per uno specifico caso. È una grossa responsabilità presentare un modello in download su un caso di MILIONI di persone e le loro vite. Un conto dare indicazioni di massima e di buon senso, cosa che ho e abbiamo fatto. Una altra cosa dire: "Si fa così. Copiate e scaricate e firmate". Fra l'altro un modello unico, predefinito, rischia di ingessare e paralizzare la creatività e la attenzione e la vigilanza sulle proprie azioni. Rendendo più povera la opposizione, meno ricca e diversificata e dunque meno efficace.

Ogni situazione è diversa e va infatti contestualizzata e adattata al proprio caso. Ricordarsi dunque - quando si scrive il proprio atto di opposizione avverso sanzione e avviso di addebito - di dividere il proprio testo in due paragrafi, considerando le ragioni

"IN FATTO"
 
e poi

"IN DIRITTO"
Con la richiesta finale al giudice. Argomentare dunque secondo un ordine consequenziale, come suggerito dallo studio legale associato VETl qui di seguito citato:

https://www.vetl.it/difese-con-ragioni-in-fatto-e-in-diritto/

Sul mio blog il 70/90 % di una possibile opposizione è già scritta in traccia nelle sue ragioni giuridiche, cioè "in diritto" (rif. "Gli abusi di uno Stato leviatano e del potere sanzionatorio.."). E così anche le indicazioni di massima su come fare e come depositare e anche quali formule usare in chiusura.

Qui di seguito un link al Comune di Ferrara con un esempio di un modello di opposizione indirizzata al Giudice di Pace, in download. Ricordarsi di adattare il proprio caso, alla specifica fattispecie, citando le normative corrette (il Governo e il Legislatore sono andati in deroga alla Legge 689/1981 e dunque nel nostro caso si può impugnare ex art 615 c.p.c) e secondo quale articolo e norma di legge impugnare l'avviso di debito notificato.

Luca Scantamburlo
26 dicembre 2022

FAC-SIMILE di opposizione. In download

https://www.comune.fe.it/it/b/18928/fac-simile-ricorso-al-giudice-di-pace-in-opposizione-a-ordinanza-dingi
 

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PERCHÉ IMPUGNARE LE SANZIONI: GUARDARE LONTANO, NON SOLO AL PROPRIO ORTO

Se le attività di irrogazione sanzione dovessero essere sospese con l'Emendamento al DL Rave - sospese fino al 30 giugno 2023 - non significa che l'avviso di addebito con  titolo esecutivo già ricevuto sia automaticamente nullo. E così - proprio perché l'avviso di debito non decade con l'emendamento all'esame - diventa strategico fare opposizione al Giudice di Pace. L'Emendamento bloccherà probabilmente anche la riscossione fino alla fine di giugno 2023, oltre che la partenza di nuovi avvisi di debito (ma ciò non è sicuro, quindi nel dubbio è meglio mettere le mani avanti).

Vi sono poi ragioni che superano le opportunità di convenienza e interesse personale: eventuali udienze dinanzi al Giudice di Pace di procedimenti (opposizioni dei cittadini) che riuscissero ad arrivare a sentenza prima del 30 giugno 2023 o a ridosso di tale data, se pronunciate a favore dei cittadini darebbero quel "la", quello stimolo in più e pretesto perché il Legislatore approvi una definitiva cancellazione degli avvisi di debito, facendoli decadere.
Non c'è miglior cura di tante sentenze scritte dai giudici in direzione di protezione dei diritti fondamentali, per abbattere o correggere una legge ingiusta. Nel nostro sistema giuridico - continentale ovvero di civil law e non di common law come quello anglosassone - le sentenze non fanno legge, ma solo giurisprudenza (quelle di Cassazione costituiscono un orientamento di giurisprudenza, ma anch'essa può essere disattesa da un giudice italiano, motivando per iscritto le ragioni). Ciò significa che eventuali sentenze di accoglimento da parte dei Giudici di Pace - che dovessero confermare l'annullamento delle sanzioni e degli avvisi di debito ricevuti - avrebbero valore soltanto inter partes e non erga omnes (non per tutti, ma solo per la parte in causa).

Nondimeno tante sentenze a favore dei cittadini e delle loro ragioni - anche nell'ottica del rispetto del diritto eurounitario e del principio di preminenza - avrebbero comunque un peso e non potrebbero essere ignorate dai decisori politici e dal Legislatore. 

A maggior ragione diventa importante impugnare oggi. Il "non fare nulla" l'ho sentito tante e tante volte negli ultimi anni. Guardate dove siamo arrivati, dalla iniqua e illogica sospensione dei bambini nella scuola della infanzia se inadempienti il calendario vaccinale (quando dal 1999 a 2017 senza problemi frequentavano le scuole di tutta Italia), agli "arresti" domiciliari di milioni di italiani sani e asintomatici nel corso dell'anno 2020, perseguitati addirittura in spiaggia se in passeggiata o footing da soli.
Per non parlare della discriminazioni sociali e del pregiudizio del diritto al lavoro, tutti provvedimenti autoritativi dello Stato lesivi degli artt. 2 TUE e 21 della Carta di Nizza (CDFUE), leggi vigenti di rango paracostituzionale (perché Trattati) superiori alle normative interne degli Stati.

Non bisogna guardare soltanto al proprio orto, ma in ottica di comunità e in prospettiva strategica.
È sufficiente che una quota piccola ma significativa impugni. Non serve che lo facciano tutti. Anche un 5/10 % di opposizioni sul totale, sono migliaia di opposizioni.

E così aumenterà la probabilità di sentenze favorevoli al cittadino da parte del Giudice di Pace adito.
Impugnare ed opporsi a tali avvisi di debito ovviamente implica anche un rischio: il Giudice potrebbe decidere per inammissibilità o rigetto della opposizione, non solo per accoglimento: dipende da tanti fattori, e dalla sensibilità e competenza del giudice e da come viene scritta la OPPOSIZIONE e da come la si presenta formalmente ecc..).

Anche una eventuale vittoria con accoglimento da parte del Giudice di Pace, potrebbe comportare il rischio che lo Stato faccia appello e impugni la sentenza: solitamente le spese sono sempre compensate o nulle dinanzi al Giudice di Pace, e dunque il rischio di pagare le spese alle liti è minimo (non nullo, ma difficile che un Giudice di Pace accolli le spese di giustizia e alle liti interamente al cittadino, inoltre difendendosi da soli personalmente stando da soli in udienza -  e nella fattispecie si può - oppure dando mandato a persona di propria fiducia che difenda pro bono, si abbattono le proprie spese legali fatta eccezione per il deposito del contributo unificato per la iscrizione a ruolo, che è minimo in quanto di € 43).

Alcuni rischi ci sono ma la vita stessa è un rischio, come guidare un automobile comporta il rischio di un incidente stradale anche quando si è scrupolosi, prudenti e ligi al codice stradale, e così come vivere un grande amore corrisposto e sincero non dà garanzie, in quanto esso può finire anche per ragioni non connesse ai sentimenti e al sentire, ma a condizioni oggettive e contingenti della vita, a ostacoli che possono condannarlo per sempre o per anni all'oblio o a un addio sofferto (la letteratura abbonda di esempi in tal senso).

In ogni caso chi vorrà impegnarsi in prima persona e lottare per se stesso e idealmente anche per gli altri, seminerà qualcosa e darà un esempio: le ragioni giuridiche per sostenere in diritto la opposizione le ho già illustrate nel mio blog, così come quale articolo del codice di procedura civile citare per fare opposizione.

Online vi sono tanti esempi di testi di opposizione. Nel dubbio chiedete a un legale di vostra fiducia, sulla formula di rito e la procedura di deposito (cartacea!).

Su mio blog trovate già riferimenti pratici per il deposito (vedi il post del 13 dicembre 2022, "piccolo vademecum") e anche una formula di richiesta al giudice, che si può avanzare oralmente in udienza, oppure già anticipare per iscritto.

Impugnare una sanzione con avviso di addebito significa portare dinanzi al Giudice di pace le evidenze dei tanti abusi (e incoerenze) commessi da uno Stato declinato in Leviatano sanitario, non rispettoso dei plurimi diritti soggettivi del cittadino né dei principi di buona amministrazione e del diritto alla difesa del cittadino.

Luca Scantamburlo
23 dicembre 2022

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13 dicembre 2022

OPPOSIZIONE  ALLA SANZIONE/ AVVISO DI ADDEBITO: PICCOLO VADEMECUM

📌 Pagamento online del contributo unificato

Oltre alla possibilità di pagare presso le Poste o il tabaccaio con apposito modulo F23 (attenzione, presso certi tribunali il servizio di pagamento telematico è obbligatorio per il deposito degli atti, perciò chiedere in Cancelleria) si può pagare telematicamente tramite il servizio Pagamenti pagoPA.

1️⃣ Accedere al portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo

2️⃣ Dal menu a tendina scegliere la tipologia del pagamento, nel nostro caso
"Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria".

3️⃣ Scegliere il Distretto del proprio capoluogo di provincia o di regione e l'Ufficio Giudiziario con il Giudice di Pace competente territorialmente (in una stessa regione ci possono essere più tribunali con Giudici di Pace e ciascuno copre dei comuni, pertanto informarsi bene prima su quale sia quello competente per la propria residenza).

4️⃣ Compilare con i dati dell'opposizione e nell'importo del Contributo Unificato scrivere 43.00 (senza conteggiare la marca da bollo, perché opposizione ex art 615 cpc e valore di causa inferiore a € 1.033).

Se pagate il contributo unificato con PagoPA, nel portale del Ministero della Giustizia, mettete i puntini non la virgola nell'importo di € 43, altrimenti dà errore. Poi, dall'interfaccia del Portale, sarà possibile cercare i pagamenti eseguiti o gli avvisi creati: è sufficiente inserire codice fiscale e identificativo di pagamento o numero di avviso (informazioni restituite nel momento in cui si completa un pagamento). La ricevuta / attestazione di pagamento sarà fra gli allegati  da depositare in tribunale
"L'attore" - nei campi da compilare - è cognome e nome di chi impugna l'atto a cui ci si oppone.
Il "convenuto" è chi si porta in giudizio; nel nostro caso è l'ente legittimato passivo, cioè la agenzia delle entrate-Riscossione (come da indicazione di avviso di debito).

Citare sempre nel testo del pagamento: "Opposizione ex art 615 cpc, avverso avviso deb. Nr..........."


📌 Stesura del testo

Il testo dell'opposizione non deve essere troppo lungo: due pagine sono sufficienti. Le udienze dinanzi al Giudice di Pace durano pochi minuti. Nel blog di Luca troverete una formula di poche righe che si può leggere o imparare a memoria, da rivolgere al giudice nelle proprie richieste nel corso dell'udienza oppure anticipare per iscritto nel testo dell'opposizione (in cui bisogna chiedere già la sospensione di efficacia del titolo, in questo caso dell'avviso di debito impugnato, cioè si fa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva "per gravi motivi", soprattutto in questa attuale situazione economica e sociale contingente di aumento dei prezzi di beni e servizi, rif. : «il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo»., ex art. 615 cpc 1° comma).
Ulteriori informazioni sulle ragioni giuridiche per contestare il titolo esecutivo e chiedere - previa sospensione di efficacia del titolo esecutivo, da indicare già nel testo - l'annullamento della sanzione/avviso di addebito e la disapplicazione della normativa nazionale per principio di preminenza del diritto UE si possono trovare sempre sul blog di Luca (Rif. ultimi due post, datati 7 dicembre 2022 e 6 dicembre 2022, aggiornati).
Opporsi ex art. 615 cpc significa contestare l'esistenza stessa dell'avviso di debito e la sua legittimità, in conseguenza della sanzione amministrativa irrogata: non si tratta dunque di una opposizione ad atti esecutivi per vizi formali (ex. art. 617 cpc, cioè contestare una irregolarità), ma di una opposizione alla esecuzione, contestando alla controparte il diritto a procedere alla esecuzione con un atto illegittimo.

Ricordarsi di  inserire nel testo: "si dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 100"


📌 Allegati

Ricordarsi di allegare, oltre al testo dell'opposizione:

* la copia della propria carta di identità in corso di validità (indicare la residenza attuale);
* tutti gli allegati citati nell'opposizione che ritenete utili in copia;
* l'attestazione del pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.

Esempio: corrispondenza con notifica avvio di procedimento sanzionatorio, che assolutamente va allegato all'OPPOSIZIONE per dimostrare la violazione del diritto alla difesa, in quanto il procedimento ha ecceduto nella sua conclusione i novanta giorni dall'avvio e in ogni caso anche "dal completo accertamento del fatto"  (Rif. sentenza Consiglio di Stato n. 1330/2015 ).

📌 Deposito dell'opposizione e dell'originale dell'atto citato

L'opposizione va depositata in duplice/quadruplice copia (il numero delle copie dell'opposizione da depositare dipende dal tribunale adito, chiedere in Cancelleria).
Nel dubbio, depositare l'originale dell'atto impugnato più quattro copie di tutta l'opposizione: totale cinque.
Ricordatevi che bisogna procedere al deposito dell'atto notificato in ORIGINALE più le copie (cioè l'avviso di debito va depositato in originale).
Fate infine una scansione di tutta la vostra OPPOSIZIONE firmata e di tutti gli allegati, per vostro archivio e memorie.Se richiesto, il valore della causa è pari all'importo della sanzione irrogata.

📌 Valore della causa

Oltre a chiedere al Giudice di Pace - previa sospensione di efficacia dell'avviso di debito - 
l' annullamento della sanzione e del relativo avviso di addebito illegittimo con vittoria delle spese di lite, uno dei nostri avvocati di fiducia (del Foro di Trapani) ci ha ricordato  una cosa: importantissimo indicare nel testo il valore della causa: deve essere indicato obbligatoriamente in calce all'atto di opposizione depositato, altrimenti viene comminata una sanzione;  basta una semplice formuletta:

"si dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 100"


Che è il valore dell'avviso di debito.


📌 Modalità di deposito

Il deposito dell'opposizione può essere fatto entro i termini a mezzo posta raccomandata cartacea A/R oppure di persona in Cancelleria presso il Tribunale (brevi manu). Suggeriamo a tutti di installare l'applicazione "Giustizia civile" con cui sarà possibile seguire passo passo il proprio procedimento, nota l'iscrizione a ruolo.
Nel dubbio, per chiarimenti o per incertezze nella compilazione e deposito dell'opposizione, chiedere a un legale iscritto al Foro.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini

13 dicembre 2022 - aggiornam. 15 dicembre 2022

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11 dicembre 2022

CONFERMATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI € 43
NELLA OPPOSIZIONE EX ART 615 CPC SULLA BASE DEL VALORE DELLA CAUSA

Confermato il contributo unificato di € 43 (senza marca da bollo nella fattispecie) come spesa di iscrizione a ruolo da affrontare nella opposizione ex art. 615 cpc all'avviso di addebito /sanzione amministrativa per mancata vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2 per coorte anagrafica (analoghe sanzioni amministrative pecuniarie sono state applicate anche a certe categorie professionali). 

Sia il nostro legale di fiducia del Foro di Udine sia un legale del Foro di Trapani che già in passato partecipò come consulente ad azioni civiche nazionali in sussidiarietà orizzontale (Istanza ai ministri, 2020), ci hanno confermato l'importo della spesa viva dovuta per la opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore della causa (cioè della controversia ex art 615 cpc). Mentre nel caso di opposizione agli atti esecutivi per irregolarità formale ex art 617 cpc, il contributo unificato è in misura fissa (€ 168).

Il nostro avvocato di fiducia del Foro di Udine precisa:

"[...] confermo che l'opposizione ex art 615 cpc sconta un contributo unificato per le cause ordinarie e in questo caso essendo inferiore a € 1033 è di € 43 e non serve la marca da bollo da € 27. 
Altro discorso per l'art 617cpc che appunto è opposizione agli atti esecutivi e il contributo fisso è di
€ 168".

Ricordiamo che nelle intenzioni del Governo con gli emendamenti proposti al DL Rave da alcuni senatori in Commissione Giustizia al Senato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di mancata vaccinazione non sono cancellate, ma si propone a quanto pare:

* uno stop a quelle ancora non inviate;

* un differimento del termine di pagamento per quelle già arrivate, che slitterebbe dai sessanta (60) giorni dal momento della notifica, al 30 giugno 2023;

Chi volesse - fra coloro già destinatario dell'avviso di addebito - impugnare dinanzi al Giudice di Pace tali titoli esecutivi sanzionatori per far valere i propri diritti fondamentali tutelati dalla carta costituzionale e dalla CEDU e dalla Carta di Nizza, contribuirebbe concretamente ad arrestare la deriva autoritaria sanitaria che da troppi anni pervade il nostro Paese e la classe politica italiana.
Tanti più pronunciamenti (sentenze) a favore dei cittadini ci saranno da parte dei Giudici di Pace aditi (che possono annullare le sanzioni attraverso la disapplicazione delle normative nazionali, in ottemperanza al principio di preminenza del diritto UE), e tanto più difficile sarà in futuro coinvolgere i decisori politici in decisioni autoritarie e arbitrarie, lesive dello stato di diritto costituzionale e soprattutto lesive dei principi di habeas corpus, di proporzionalità, di non discriminazione e di rispetto della dignità della persona umana.

Luca Scantamburlo
12 dicembre 2022

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OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI E COSTI DI DEPOSITO ATTI:
€ 43 O € 168  DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO?

Forse abbiamo una buona notizia in merito alla opportunità di opposizione agli avvisi di debito chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva e di essere ascoltati in giudizio. 
Mi sono accorto approfondendo la questione del versamento del contributo unificato per la iscrizione a ruolo della causa di opposizione, che Il Tribunale di Foggia e il Tribunale di Bologna, indicano nei loro portali Web online che il contributo unificato per la iscrizione a ruolo (ex DL 24 giugno 2014 n. 90) è pari a € 168 senza marca da bollo quando la OPPOSIZIONE è ex art 617 cpc (vizi formali e regolarità atto esecutivo), mentre invece il contributo da versare alla Tesoreria dello Stato resta ordinario (€ 43 nella fattispecie, sempre senza marca da bollo) per la OPPOSIZIONE ex art 615 cpc.

COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA OPPOSIZIONE

Significherebbe che in tal caso resta € 43 perché nella fattispecie la causa inferiore è inferiore a €  1033 e perché si propone OPPOSIZIONE alla esecuzione ex art 615 cpc. 
Questo aiuterebbe molti a non farsi scoraggiare nel proporre una opposizione all'avviso di debito ricevuto per mancata VACCINAZIONE obbligatoria anti SARS-CoV-2, che ha valore di titolo esecutivo. Abbiamo chiesto al nostro legale di fiducia di approfondire e attendiamo la sua risposta.


DIFFERENZE FRA OPPOSIZIONE EX art 615 CPC ED EX Art 617 CPC

L'atto di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc che ha contributo unificato più alto (€ 168 invece che € 43) contesta la regolarità dell'atto esecutivo e i possibili vizi formali (la sua regolarità formale per intenderci). 
Mentre la opposizione alla esecuzione ex art 615 cpc, contesta invece il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata. Ciò, ad esempio, per inesistenza del titolo esecutivo, oppure esistenza di fatti impeditivi o di altri gravi motivi.

COME DIFENDERSI?

Ricordiamo che dinanzi al Giudice di pace territorialmente competente (a cui si può proporre lo opposizione ex art 615 oppure ex art 617 cpc fino a € 5000 di valore di causa) ci si può difendere da soli personalmente in giudizio (anche senza avvocato, ex art 82 cpc) oppure farsi difendere da persona di propria fiducia (anche un cittadino senza titoli e iscrizioni ad Albo e Foro, e dunque anche chi non è professionalmente qualificato) a cui dare procura scritta di difesa (mandato in calce e allegato agli atti di citazione, ex art 317 cpc) quando il valore della causa è inferiore a € 1100 (in tal caso la difesa tecnica non è un presupposto necessario)

Luca Scantamburlo
11 dicembre 2022



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6 dicembre 2022
Stanno arrivando in queste ore i primi titoli esecutivi - veri e propri avvisi di addebito e di riscossione di pagamento - nei confronti degli over 50enni inadempienti l'obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2, disposto da Governo e Parlamento nell'anno 2021. Non è detto che arrivino a tutti anche perché diverse centinaia di migliaia di persone nei mesi scorsi hanno fatto istanza in autotutela per un annullamento dell'avvio del procedimento sanzionatorio, oppure una formale diffida alle Autorità di proseguire nell'accertamento sanzionatorio. Sono diverse milioni le persone in Italia che non si sono piegate al ricatto del regime sanzionatorio disposto dalle Autorità, che vuole punire un legittimo diritto di prudenza esercitato dalle persone nell'ambito della salute. Si tratta di una legittima forma di protezione personale e di autodeterminazione della sfera individuale, a difesa della propria integrità psicofisica rispetto a un trattamento sanitario profilattico invasivo e rischioso, dalle conseguenze incerte anche nel lungo periodo. Molte meno quelle che non si sono piegate alla imposizione della vaccinazione in via diretta o surretizia, poiché la mancata vaccinazione ha impattato sulla retribuzione dello stipendio e sullo stesso diritto a lavorare e recarsi sul luogo di lavoro, non solo nell'usufruire dei servizi e spazi sociali.

La domanda che ci si pone è la seguente: come impugnare correttamente questi avvisi di debito per opporsi nel modo più corretto ai provvedimenti ritenuti illegittimi e non pagare? 
Per chi volesse impugnare e ribellarsi a questi abusi da parte di uno Stato leviatano e schmittiano che agisce con una forza autoritativa legale, ma illegittima perché contraria a diversi principi costituzionali, di diritto internazionale e di giurisprudenza, consiglio quanto segue.
Non pagare l'avviso di debito ricevuto ed entro venti (20) giorni dal ricevimento di notificazione del titolo esecutivo di pagamento, impugnare dinanzi al giudice competente. Siccome gli importi dell'avviso di debito avente titolo esecutivo sono inferiori a € 1100, ci si può difendere personalmente in giudizio da soli, anche senza avvocato dinanzi al giudice di pace, a tale giudice territorialmente competente bisogna fare istanza di opposizione. Se non ci si sente sufficientemente capaci, si può chiedere assistenza a un avvocato, a cui affidare procura, oppure a una persona di propria fiducia, a cui dare sempre mandato scritto (dispositivo art. 317 cpc).
La novità sta - come opportunamente suggerito in un breve e recente video diffuso dall'Avvocato Alessandro Fusillo - nell'impugnare seguendo un iter formale corretto, onde evitare spiacevoli sorprese, poiché la modalità sanzionatoria scelta dal Governo e dal Parlamento nei confronti degli inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio nel contesto emergenziale pandemico, è anomala e non segue le classiche irrogazioni di sanzioni amministrative già sperimentate nel corso dei confinamenti del 2020 e 2021 (la Legge 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative).
Nel caso particolare di questi avvisi di debito, è opportuno impugnare come stabilito dai dispositivi degli artt. 615-617 cpc, cioè citando gli articoli del Codice di procedura civile che dispongono cosa fare nel caso in cui si voglia fare opposizione ad un precetto ritenuto illegittimo (avviso di addebito, una intimazione al pagamento da parte dello Stato) di una possibile e successiva esecuzione forzata (esproprio di beni), oppure contestare la regolarità formale di un titolo esecutivo a cui ci si oppone per vizi formali (art. 617 cpc).
Quella che sta venendo irrogata non è purtroppo una sanzione amministrativa nella tradizione classica della Legge 689/1981, legge che prevede espressamente la opposizione e tutela il diritto alla difesa del cittadino, nelle sedi più opportune (ivi compreso un ricorso in via gerarchica dinanzi all'Ente irrogante).
È questo il punto. La cosiddetta "sanzione" (e non multa che ha fare con il penale) che sta arrivando in queste ore a moltissimi cittadini inadempienti, non ne rispecchia i criteri e le modalità di impugnazione classica (in via gerarchica ancor prima della impugnazione in via giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace).

È una sanzione che viene indicata dalla normativa come un avviso di addebito avente titolo esecutivo: per come viene applicata la normativa, tale procedimento e accertamento sanzionatorio sembra mancare del sostanziale rispetto del diritto alla difesa, del diritto alla buona amministrazione e al giusto processo (disposto dall'art.111 Cost) recependo il diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.
Il diritto all'equo processo è garantito e tutelato anche dalla CDFUE (Carta di Nizza, altrimenti detta Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, legge vigente dal 2009 e vincolante giuridicamente per l'Italia) e così il diritto alla buona amministrazione.
Con la opposizione agli atti esecutivi - come questo sembra sia - si procede dunque dinanzi con opposizione al giudice di pace, chiedendo la sospensione di efficacia del provvedimento e il riconoscimento della irregolarità formale del procedimento amministrativo, oltre che la violazione dei diritti di difesa, e del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione (inoltre, i 90 GG sono il limite massimo entro cui deve concludersi un procedimento amministrativo sanzionatorio, sono un esempio di tale limite il rispetto dei principi di cui sopra, e questo limite è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel 2015).
Eventualmente, si possono avanzare nelle proprie doglianze (anche a voce in udienza), il rispetto del principio consensualistico libero e informato, disposto dall'art. 3 della Carta di Nizza e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 438/2008) e il rispetto del principio di non discriminazione (ex art. 21 CDFUE).
Si può anche anche tenere presente i diritti costituzionali del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost., e del principio di uguaglianza dei cittadini che deve essere rispettato formalmente e sostanzialmente ex art. 3 Cost. in combinato disposto con il primo comma dell'art. 117 Cost (obbligo del rispetto dell'ordinamento giuridico già comunitario e oggi eurounitario), e il Considerando 36 del Reg. UE 2021/953, il quale raccomanda di evitare discriminazioni dirette o indirette di cittadini europei che scelgano di non vaccinarsi, anche per motivi personali e non soltanto strettamente medici documentabili o per mancata opportunità organizzativa sanitaria.
Ciò è in armonia con la Carta di Nizza nell'intreccio delle fonti, Carta che è di rango superiore ai Regolamenti Europei (il Considerando 36 è stato ad esempio citato nel pronunciamento del Giudice di Pace di Chiavari, sentenza n. 312/2022 del 27 ottobre 2022, la quale ha accolto la opposizione di un cittadino non in possesso del certificato digitale verde COVID-19 nel luogo di lavoro e per questo sanzionato, annullando la ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Genova).

Ancora più grave quanto sta accadendo perché nel 1999 il Legislatore italiano ha riformato la Costituzione della Repubblica integrando il disposto dell'art 111 Cost, per un rispetto e riconoscimento costituzionale del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.

Pertanto, io consiglio a coloro che vogliono impugnare e non pagare sanzioni amministrative inique - rispetto ad un obbligo vaccinale di preparati medici nemmeno concepiti per arrestare il contagio di una epidemia /psicopandemia, qualunque cosa sia questo contagio vista la mancanza di validità dei tamponi privi di Gold standard di riferimento e il mancato isolamento fisico del presunto virus  SARS-CoV-2 - di seguire nei prossimi giorni le indicazioni dell'Avv. Alessandro Fusillo.
Nomino lui perché uno dei primi avvocati ad essersi reso conto del meccanismo infernale messo in piedi dalla Pubblica amministrazione, per aggirare le fasi classiche di accertamento sanzionatorio (andando in deroga - con il DL 44/2021 e s.m.i.  alla Legge 689/1981).
Le sue indicazioni - così come quelle di altri avvocati - possono ovviamente essere integrate se lo si ritiene opportuno, da tutte le mie riflessioni personali qui contenute e divulgate, che condivido a beneficio della collettività e del rispetto dello stato di diritto e soprattutto dei diritti umani e civili.

Luca Scantamburlo
6 dicembre 2022

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APPROFONDIMENTI

GLI ABUSI DI UNO STATO LEVIATIANO E DEL POTERE SANZIONATORIO PER MANCATA VACCINAZIONE: VIOLAZIONE DI PRINCIPI E PLURIMI DIRITTI SOGGETTIVI TUTELATI DAL DIRITTO EUROUNITARIO

di L. Scantamburlo, 7 dicembre 2022


sabato 3 dicembre 2022

LA PARTITA È ANCORA APERTA: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E LIBERTÀ DI CONSENSO, FRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UNIONE EUROPEA DI LUSSEMBURGO




In data 01 dicembre 2022 l'ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale italiana del Palazzo della Consulta di Roma ha trasmesso un comunicato stampa che riassume le decisioni di sentenze in deposito prossimamente, dopo udienze e Camera di Consiglio, con le quali il nostro Giudice delle Leggi di Roma ha giudicato "non irragionevoli" e "né sproporziate" le "scelte del Legislatore italiano adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario". Sempre il Giudice delle Leggi ha "ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali."  (rif. "Obbligo vaccinale a tutela della Salute").

Le sentenze della Corte Costituzionale italiana non sono ancora divenute pubbliche poiché sono in deposito, e lo saranno soltanto nelle prossime settimane. Ma la sostanza del comunicato stampa lascia poco spazio alle interpretazioni. Fra l'altro, le discriminazioni e gli obblighi di profilassi vaccinale con farmaci autorizzati in via condizionata imposte durante lo stato di emergenza pandemico nei confronti dei sanitari, hanno riguardato anche molte altre categorie professionali e del settore pubblico, e anche coorti anagrafiche di tutta Italia, coinvolgendo milioni di persone. 
Nonostante gli obblighi di profilassi siano giustamente scaduti (introdotti sempre a scadenza e rinnovati di volta in volta) - poiché lo stato di emergenza nazionale è cessato il 31 marzo 2022 e dunque sono venute meno anche la basi ius-formalistiche che potessero sorreggere un obbligo in via diretta o surretizia - resta una profonda amarezza in larghi strati della popolazione italiana, le quali hanno subito discriminazioni sociali e ghettizzazione da parte delle Autorità come mai sono si sono viste nella storia della Repubblica italiana.

La Costituzione - la legge fondamentale dello Stato - si trova al vertice della gerarchia delle fonti e ultimamente sempre più persone ne contestano la mancata applicazione e la considerano un feticcio o una carta costituzionale oltraggiata e non considerata più - da chi di dovere - con equilibrio e giudizio. Anche fra le Forze dell'Ordine esiste malcontento, perché si avverte la sensazione strisciante che la Costituzione stia diventando un simulacro.
Il problema - come vado ripetendo da anni - sono le persone che la interpretano, il difensivismo burocratico e una mancanza di coraggio in tanti funzionari pubblici e vertici istituzionali.
Per decenni la Corte Costituzionale ha sentenziato in difesa dei diritti dell'individuo. La sentenza 438/2008 ne è un esempio e aveva a che fare con la salute (consacrando il diritto consensualistico in ambito medico e terapeutico come nuovo diritto fondamentale dell'individuo, con il quale si può rivendicare meglio lo spazio di autodeterminazione nell'ambito della medicina).
Altre storiche sentenze sono la 264/2012 e la 85/2013, le quali rispettivamente ricordavano la tutela sistemica ed integrata dei diritti fondamentali anche nel quadro di coordinamento e bilanciamento con l'ordinamento giuridico europeo (CEDU nella fattispecie), e l'assenza nella Costituzione - per ammissione della stessa Consulta - di diritti tiranni, i quali non trovano posto nella carta costituzionale e non potrebbe essere altrimenti.

Leggiamo alcuni passi delle pregresse sentenze della giurisprudenza costituzionale ora menzionata:

 "[...] la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. 

4.2.― In definitiva, se, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007), il giudice delle leggi non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l’apposizione di riserve, della Convenzione, esso però è tenuto a valutare come ed in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele."

sentenza nr. 264/2012, Corte Costituzionale

Leggiamo poi nella sentenza 85/2013:

[...] Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

sentenza nr. 85/2013, Corte Costituzionale


La questione a latere delle considerazioni giuridiche e di legittimità costituzionale - dubbia o manifesta - è che tutte le istituzioni - Consulta di Roma inclusa - sin dal 2017 (mediaticamente anche prima a livello sociale e di dibattito) sembrano stregate o influenzate dalla ossessione per la profilassi vaccinale, quasi che l'atto della vaccinazione sia considerato un atto taumaturgico, salvifico, ed esente dal minimo rischio e privo di eventi avversi anche gravi. La realtà è ben diversa come testimonia la assenza di una farmacovigilanza attiva a livello nazionale, e la legge 25 febbraio 1992 nr. 210 e s.m.i che tutela i danneggiati da vaccino una volta riconosciuto il nesso causale da parte di una preposta commissione medico-ospedaliera ("Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.")

Sappiamo che la narrazione mistificante di epoca pandemica ha radici lontane. Sono sempre le persone che fanno la differenza e sulla libertà tutti i cittadini della Repubblica hanno il dovere morale di vigilare, come ricordava bene Piero Calamandrei nelle sue lezioni, orazioni civiche e lectio magistralis (Piero Calamandrei fu un accademico e uno dei padri costituenti).

Non sarà il pronunciamento della Corte Costituzionale di questi giorni - che dal comunicato stampa pare sconfessare clamorosamente decenni di tutela dei diritti fondamentali che altri Giudici prima di loro onoravano e hanno onorato - a togliere il diritto alla felicità, al rispetto della dignità umana di donne e uomini e al diritto di rivendicare il principio del consenso libero e informato e di habeas corpus. Quest'ultimo nacque ai tempi della Magna Charta in Inghilterra ed è stato ribadito e ampliato secoli dopo nel contesto della medicina e della biologia, dal processo di Norimberga in poi (rif. Codice di Norimberga del 1947 e Dichiarazione di Helsinki del 1964, non vincolanti giuridicamente), consolidato successivamente e giuridicamente con la Convenzione di Oviedo prima (Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina - 4 Aprile 1997) e successivamente con la Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani (UNESCO 2005, non vincolante giuridicamente), e soprattutto con la Carta di Nizza (2000), sancita una seconda volta nel 2007 a Strasburgo e divenuta legge vigente (equiparata a Trattato) e vincolante giuridicamente per l'Italia nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Nel comunicato stampa dell'ufficio della Corte Costituzionale sopra citato, non vi è alcun accenno al bilanciamento fra la sfera di autodeterminazione dell'individuo e l'interesse della collettività, ed è questo ciò che sorprende di più: la totale difesa dell'operato del Governo e del Legislatore nella gestione sanitaria emergenziale, che non avrebbero sbagliato nulla nel limitare e comprimere - fino all'annullamento totale - diversi diritti fondamentali. Stupisce anche la assenza del riferimento al principio di proporzionalità.   

Gli addetti ai lavori sanno tuttavia che l'integrità psicofisica della persona e la sua libera autodeterminazione è difesa giuridicamente a livello di Trattato nel diritto UE, ed è per questo che anche dinanzi ad un obbligo vaccinale disposto dalla legge, la classe medica è sempre deontologicamente e legalmente tenuta a chiedere il consenso dell'assistito o paziente, non solo nel limitarsi a dare informazioni sull'atto sanitario (il consenso libero e informato non è o non dovrebbe essere un mero atto burocratico, ma un dialogo sincero e rispettoso fra sanitari e persona assistita, in una alleanza medica deontologicamente fondata). Ma come può dirsi libero un consenso o un dissenso a un atto sanitario invasivo e rischioso - quale la profilassi vaccinale è sempre, non solo quando è sperimentale - quando questo consenso è ancorato all'esercizio di un altro diritto o più diritti, e dunque estorto con ricatto in una violenza privata legalmente autorizzata? L'obbligo viene così introdotto in via surretizia, ricattando la cittadinanza che decida di non assoggettarsi alla vaccinazione, anche qualora sia deciso dal singolo per una libera e volontaria prudente scelta di salute, e non solo per condizioni mediche proprie che sconsiglino la profilassi. 

Equiparare la Carta di Nizza a Trattato - più di dieci anni fa - è stato l'ultimo grande atto a tutela dei diritti fondamentali, compiuto istituzionalmente a livello UE. Da allora a oggi, anche a livello europeo le istituzioni europee hanno cominciato a subire la ingerenza di grandi colossi farmaceutici, che hanno visto nella profilassi vaccinale la opportunità di lauti e stratosferici guadagni, con la complicità di una classe politica che si pone poche domande a livello bioetico.
In questi ultimi giorni diversi quotidiani italiani credono che la questione dell'obbligo vaccinale e delle discriminazioni introdotte con il greenpass (l'Italia è stato uno dei pochi Paesi a snaturare il certificato digitale verde europeo che era stato concepito per agevolare gli spostamenti, non per conculcare diritti fondamentali), siano questioni chiuse. La partita è invece ancora aperta a livello giuridico ai più alti livelli, nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale italiana sui numerosi ricorsi rimessi al suo giudizio. 

Infatti la Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo (CGUE) non si è ancora pronunciata su alcuni importanti rinvii pregiudiziali a cui è stata chiamata in domanda di pronunzia pregiudiziale, in ambito emergenziale sanitario, "pandemico", e che riguardano la stessa Italia e la sua draconiana gestione. 

Le questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Lussemburgo riguardano proprio alcune delle questioni esaminate dalla nostra Corte Costituzionale la quale - forse - avrebbe potuto attendere il giudizio della Corte di Giustizia della Unione Europea in una causa depositata nel 2021 dal Tribunale di Padova e che riguarda - ad esempio - un sanitario italiano sospeso dal lavoro perché inadempiente l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, e l'Ospedale-Università di Padova come convenuta. La CGUE è infatti preposta a garanzia del rispetto dell'ordinamento giuridico europeo nei Paesi membri UE (la qual cosa è disposta anche dalla nostra carta costituzionale, all'art. 117 Cost.) che integra l'ordinamento nazionale interno dei Paesi UE, ma è di rango preminente e comporta la disapplicazione di normative nazionali qualora esse siano in violazione dei Trattati e dei Regolamenti, direttamente applicabili e quando abbiano effetti diretti.

Ravviso a mio modesto parere che lo Stato italiano ha palesemente violato nel corso degli anni 2020, 2021 e parte del 2022, gli  articoli - fra i tanti violati - nr. 1-3-15-21-52 della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE) vincolante giuridicamente per i Paesi UE dal 2009 - e anche l'articolo 2 del TUE, che vieta ogni forma di discriminazione nel territorio UE, assieme all'art 21 della stessa CDFUE.

La più eclatante violazione è senza dubbio la violazione dell'art. 52 della Carta di Nizza, ove si dispone il rispetto del principio di proporzionalità, e la violazione dell'articolo 15 della Carta di Nizza, il quale garantisce a tutti il diritto al lavoro. Eventuali limitazioni - anche temporali, in ragione di situazioni specifiche e contingenti di interesse collettivo e pubblico - non possono che dover rispettare sempre il principio di proporzionalità. 

Anche la Risoluzione 2361/2021 «Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations» del Consiglio d'Europa, è rimasta lettera morta e inascoltata in Italia a proposito del rispetto del consenso e dissenso all'atto della vaccinazione, raccomandando di evitare ogni forma di discriminazione sociale nei confronti di cittadini che avessero deciso di non vaccinarsi, per prudente e libera scelta, e non solo per motivazioni mediche proprie. Analoga cosa era stata ribadita dal Regolamento UE 2021/953, direttamente applicabile nei Paesi UE e che - al Considerando 36 - diceva esplicitamente che bisognava evitare la discriminazione diretta o indiretta di coloro che non avevano ancora ricevuto il vaccino, anche nella eventualità di "chose not to be vaccinated", cioè scegliessero liberamente di non vaccinarsi. Queste ultime parole del Considerando furono poi - pare per un errore materiale - omesse e non tradotte nel testo in lingua italiana, con la conseguenza di gravi equivoci che ancora oggi persistono.

Infatti il Legislatore italiano per diversi mesi ha discriminato - sulla base di profili sanitari - milioni di cittadini a cui ha precluso diritti umani, civili e sociali, vincolandoli in un autentico ricatto - nel loro esercizio e fruizione - all'espletamento di trattamenti sanitari obbligatori (di profilassi vaccinale oppure di test diagnostici invasivi, come il tampone rino-faringeo).

Seppur la Risoluzione del Consiglio d'Europa non sia vincolante giuridicamente per gli Stati UE, essa voleva essere di stimolo per un buon legiferare in epoca emergenziale sanitaria, in armonia con i principi e i diritti fondamentali dell'individuo garantiti e tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU di Strasburgo), la quale ha ispirato in parte la stessa Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, con cui si integra nella tutela sistemica dei plurimi diritti soggettivi. 

Tutto ciò che è accaduto in UE e negli Stati del mondo negli ultimi dieci /dodici anni,  - con diverse modalità e con più o meno accanimento - è stato un graduale asservimento a poteri finanziari e farmaceutici multinazionali, che stanno interferendo progressivamente -  in maniera indebita - nella gestione pubblica della società e in particolare della sanità, a discapito della gestione pubblica.
Gli abusi da parte dello Stato - di uno Stato schmittiano e leviatano e di una UE che si sta declinando sempre più come spazio totalitario - sono anche figli di una profonda crisi morale, etica, spirituale della società tutta. Sono tempi di grandi sfide e cambiamenti per la umanità, che dovrà scegliere se vivere nella menzogna e nella schiavitù, oppure libera e in equilibrio con la tecnologia e la natura, senza dimenticare la componente spirituale individuale e collettiva, perché anche di forze spirituali si parla in Costituzione

Se un potere istituzionale tecnocratico vuole asservimento e sempre più conculca i diritti fondamentali - con minacce e palesi inganni medico-scientifici e attraverso la leva della paura - al tempo stesso tante persone nel mondo stanno aprendo gli occhi sulla ipnosi e psicosi di massa che stiamo vivendo, risvegliandosi dal torpore e dal sonno della ragione. Ma tutto è destinato a tornare in equilibrio prima o poi e la possibilità di vivere in un mondo migliore non è perduta, ma ancora viva.

Un caro saluto e auguri di Buon Natale e un buon nuovo anno a tutti: sia a chi crede come cristiano, sia a chi ha fede come cristiano, o musulmano o appartenga alla fede ebraica, sia a chi è più vicino alla antica festività pagana del Sol Invictus, sia a chi è agnostico oppure ateo.

La natività e il solstizio invernale è una festa che accomuna tutti, di fronte a un fuoco che arde oppure dinanzi a una tavola imbandita, attorno a cui raccoglierci e passare dei momenti insieme con coloro che amiamo e che magari non vedevamo da molto tempo.

Luca Scantamburlo

3 dicembre 2022



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Diego Caumont, 
Lisa Fotios, Pioggia Di Neve Nella Pittura Della Città
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