mercoledì 7 aprile 2021

INCOSTITUZIONALITÀ E VIOLAZIONE DI DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI: LA MAGISTRATURA ITALIANA DIFENDE LA COSTITUZIONE ED IL POPOLO CONTRO L'ABUSO DI POTERE



Contro la deriva autoritaria sanitaria e contro un "golpe normativo" strisciante

La circolare non è un atto avente forza di legge ma è un atto amministrativo. Stessa cosa dicasi per i cosiddetti DPCM - Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - i quali sono in genere Regolamenti, ma che nella fattispecie della emergenza nazionale Covid-19  negli ultimi mesi sono stati emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come ordinanze extra ordinem

Nondimeno i DPCM - lo si sottolinea - non sono atti aventi forza di legge ma sono normativa sublegislativa (di rango inferiore al rango primario nella gerarchia delle fonti).
Queste affermazioni sembrano non trovare riscontro in alcune delle più recenti circolari e/o Ordinanze sindacali o regionali (di Presidente di Regione) della pubblica amministrazione italiana.
In più occasioni atti amministrativi o atti di contestazione sanzionatoria amministrativa irrogati da pubblici ufficiali nei confronti di cittadini italiani, hanno fatto intendere che le persone erano private dei propri diritti o libertà fondamentali (compressi o limitati sin quasi all'annullamento in determinate circostanze), oppure che tali diritti e libertà sarebbero vincolati a trattamenti sanitari invasivi oppure condizionati dall'esito di discutibili test diagnostici inaffidabili (senza una contestale diagnosi medica firmata da un medico chirurgo, che attesti una qualche patologia in corso).

Dobbiamo essere consapevoli dei nostri diritti e libertà di cittadini. I diritti vanno azionati e rivendicati, ma per farlo bisogna conoscerli nell'intreccio delle fonti (Costituzione della Repubblica, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU). Sulla libertà personale l'art. 13 della Costituzione della Repubblica italiana prevede la riserva di legge rinforzata. Ogni provvedimento restrittivo delle proprie libertà personali individuali è stabilito solo previa autorizzazione della Autorità giudiziaria (cosiddetta "riserva di giurisdizione ")

"La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto."

[...] Art. 13, Cost.

Siamo governati da alcune persone - a livello locale e nazionale - che dimostrano di ignorare non solo i capisaldi del diritto pubblico e costituzionale in particolare, ma addirittura di non comprendere o di non voler interessarsi di come la magistratura italiana si stia pronunciando in questi mesi perché adita da una cittadinanza stanca ed esasperata da una deriva autoritaria, e che rivendica il rispetto dei propri diritti civili ed umani: la magistratura risponde dichiarando illegittima la emergenza nazionale e/o illegittimi i provvedimenti restrittivi della libertà personale o di libertà d'impresa e di iniziativa economica. Vi sono diversi esempi di magistrati che hanno adottato negli ultimi mesi provvedimenti importanti, con i quali hanno dichiarato la illegittimità dello stato di eccezione che stiamo vivendo.

Il Giudice di Pace Emilio Manganiello di Frosinone è stato il primo (Sentenza nr. 516/2020 del 15 luglio 2020), ma ve ne sono stati altri in seguito. Seppur i loro provvedimenti siano validi soltanto "inter partes" e non "erga omnes", essi non possono essere ignorati dalla Pubblica amministrazione e dalle Autorità di governo.

Eccome alcuni:

* il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VI civile, con Ordinanza n. 45986/2020 causa civile: 
il Giudice dr. Alessio Liberati ha dichiarato i DPCM che hanno compromesso il pieno godimento del bene oggetto di pretesa “[...] siano in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili".
Inoltre il Giudice ha affermato che il danno in oggetto al provvedimento non è un danno da emergenza sanitaria, ma “attività provvedimentale, che si reputa illegittima";

 * il Tribunale Penale di Reggio Emilia Sezione GIP-GUP - con sentenza n. 54 del 2021 (data di deposito, 27/01/2021) del Giudice dr. Dario De Luca - ha statuito che l’atto amministrativo - nello specifico il DPCM - è illegittimo e va pertanto disapplicato laddove va ad incidere su diritti fondamentali specificamente tutelati dalla Costituzione Italiana e che possono essere limitati e/o compressi solamente nei modi e nei termini indicati nella Costituzione stessa; pertanto deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione della Costituzione della Repubblica  (“In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell'art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E”)

* il Giudice Alessandra Del Corvo nel suo decreto di archiviazione nr. 2294/2021 del 25.02.2021, Trib. Milano, Ufficio del GIP, ha addirittura citato la CEDU (art.7), nello scagionare da accuse penali una persona potenzialmente malata di Covid-19 che si era allontanata dall'ospedale (era scappata ) e per la qual cosa era stata indagata per violazione degli artt. 438-452 c.p.

Il giudice ha disposto archiviazione per notizia di reato infondata.. 269 R.D. 1265/1934. Il giudice ha disposto archiviazione per notizia di reato infondata.

Cito ora in chiusura un messaggio che diffusi a fine ottobre 2020 perché le persone non perdessero la fiducia e la speranza in un ritorno alla libertà in una autentica giustizia.

Luca Scantamburlo 
07 aprile 2021

[...] 

Protegge se stesso il popolo che tutela se stesso e dunque tutela anche indirettamente la Repubblica e la Costituzione repubblicana che è nata proprio perché il popolo potesse vivere in una società più giusta, non soggetta all'arbitrio del più forte o ad ingiustizie e non rispetto di principi di uguaglianza, libertà  e tutela della dignità umana. Le riflessioni del prof. Giuliano Amato in epoca giovanile (prima che diventasse il dottor "sottile ") sono di una straordinaria attualità. Lo ius resistentiae, il diritto naturale e la morale di Antigone sono quanto di più autentico e vero rispetto alle istanze rivendicate oggi a gran voce da tanti italiani e tante italiane, che finalmente stanno aprendo gli occhi o con la disobbedienza civile, o con atti giudiziari, o con atti di protesta civile ed autorizzata dalla Questura. Siamo ancora lontani da una massa critica di persone che con l'esercizio della ragione e con cuore aperto, leggano i fenomeni e la realtà oltre la narrazione mistificante di un regime sanitario dittatoriale. L'imperio della paura e del terrore, espressione massima del "coprifuoco" proclamato in tanti Paesi europei , ora darà la sua accelerata massima per implementare l'arbitrio del sistema totalitario di conformità ad algoritmi sanitari ed informatici.

Saremo chiamati a fronteggiare grandi prove. Dobbiamo rispondere con discernimento, non violenza, equilibrio, obiezione di coscienza, rivendicazione di diritti naturali e costituzionali e comunitari, ma soprattutto con la propria luce interiore, testimonianza della verità, contro ogni menzogna, ogni mistificazione, contro ogni manipolazione statistica e contro una fallace realtà dei fenomeni, che vuole la Medicina scienza esatta quando essa è Ars Medica e non scienza esatta. 

Il potere e le pretese del legislatore-scienziato e del legislatore-medico devono fermarsi di fronte al rispetto della dignità umana. Senza rispetto della dignità - e dunque del diritto al lavoro ed alla vita sociale fatta di incontri - non può esservi autentica tutela della salute.

Luca Scantamburlo 
27 ottobre 2020

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI 

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360. 

AZZARITI, Gaetano, Il diritto costituzionale d’eccezione, Fascicolo 1 | 2020 Editoriale Scientifica, Costituzionalismo.it, Roma, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza” 

Coronavirus, Azzariti: "Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato", di Liana Milella, 8 marzo 2020, www.repubblica.it 

BALDASSARRE Antonio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Baldassarre: "Dpcm in tutto incostituzionale" ADNKRONOS, di Roberto Lanzara, 27 aprile 2020. 

CASSESE Sabino, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, “Conte è fuori legge” / Il giurista “Dpcm illegittimi, libertà violata”, di Niccolò Magnani, 27.04.2020; www.ilsussidiario.net; Il Tempo, Massimiliano Lenzi; 

SILVESTRI Gaetano, Presidente emerito della Corte Costituzionale, "Non si eluda il Parlamento. Il monito di Gaetano Silvestri", AGI Agenzia Italia, di Fabio Greco, 16 aprile 2002

GIADROSSI Alessandro, Camera Penale di Trieste, Prof. Sergio Kostoris, Presidenza, lettera del dottor Alessandro Giadrossi, Trieste, 20 aprile 2020. 

GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

LUCCIOLI Gabriella, Presidente Emerito ed Onorario Corte di Cassazione, “La pandemia aggredisce anche il diritto?” intervista a cura di Franco De Stefano, Giustizia Insieme, nr 961, 2 aprile 2020. 

MARINI Annibale, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giuseppe Conte, Dpcm incostituzionale, la conferma di Annibale Marini: "C'è un'irregolarità di contenuto", 29 aprile 2020, ADNKRONOS, Libero Quotidiano 

TRABUCCO, Daniele, prof “Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale”, Astrid Rassegna, nr. 5/2020


Photo Credit: Rohtak, India, Hands Of Love, bhuvanesh gupta, Unsplash.com

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