Fra le varie argomentazioni che si possono portare nel colloquio informativo con il proprio medico di base (Medico di Medicina Generale) oppure presso il centro hub vaccinale sulla opportunità o meno di vaccinarsi contro la malattia COVID-19- oltre alle considerazioni connesse al proprio stato di salute - vi sono due questioni ineludibili:
1) al momento non esiste alcuna evidenza documentale di isolamento fisico del virus SARS-CoV-2 che le Autorità sanitarie siano in grado di esibire su richiesta FOIA (Freedom of Information Act) di accesso civico generalizzato introdotto con il decreto legislativo n. 97 del 2016: infatti sinora le Autorità tacciono o sono evasive, così si evince da una recente richiesta FOIA di un legale del Foro di Udine nei confronti di un alto vertice sanitario; ciò significa che questo presunto agente patogeno opportunista è più virtuale che reale;
2) i preparati "vaccini" - anche sieri genici - al limite, se e quando funzionano, sono concepiti per attenuare o prevenire i sintomi della presunta malattia COVID-19, non per arrestare la catena di contagio di questo presunto virus; è sufficiente leggere gli allegati tecnici dei farmaci profilattici usati come vaccini; nondimeno le normative vigenti italiane impongono di assoggettarsi - pena discriminazioni sociali e sanzioni amministrative pecuniarie - ad una profilassi vaccinale per prevenire la diffusione della infezione, cioè prevenire il contagio dell'agente patogeno infettivo denominato SARS-CoV-2.
I medicinali proposti presso i centri hub vaccinali come anti-Covid-19 non sono dunque coerenti con il proposito ed il contenuto della normativa vigente, vanificando di fatto anche ciò che ha mosso Governo e Legislatore nell'imporre trattamenti sanitari obbligatori e restrizioni delle libertà e diritti fondamentali.
Qualora non sia possibile avere tecnicamente medicinali di profilassi ("vaccini") capaci di arrestare la catena di questo presunto contagio, cioè capaci di arrestare la diffusione della infezione SARS-CoV-2, automaticamente decade dal punto di vista giuridico ogni necessità e cogenza di eventuale imposizione sanitaria, obbligatoria e discriminatoria, che un Governo od un Parlamento volesse attuare dal punto di vista normativo. In altre parole, ne discende che non è ammissibile né logica né si rende più necessaria alcuna imposizione diretta od indiretta - e nemmeno in via surretizia - di un trattamento sanitario profilattico ed obbligatorio nei confronti della sindrome COVID-19.
Si rileva inoltre che la discriminazione sociale lesiva della dignità umana è sempre e comunque un qualcosa che non è in accordo con la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, a prescindere da ogni valutazione di tipo medico-scientifico.
Inoltre, non si può escludere che il numero dei cosiddetti contagiati che si registrano ogni giorno e si trasmettono nei bollettini sanitari, abbia più a che fare con i falsi positivi dovuti alle malattie respiratorie stagionali, i classici malanni di stagione - influenzali e simili - creduti oggi tutti COVID-19, sindrome similinfluenzale che è divenuta categoria FAGOCITANTE a causa della inaffidabilità dei test tamponi, che non hanno mai avuto gold standard di riferimento, e che pertanto alimentano una psicosi di massa.
IL MANCATO ISOLAMENTO FISICO DEL PRESUNTO VIRUS SARS-CoV-2:
ASSENZA DI EVIDENZE DOCUMENTALI
Luca Scantamburlo
Primo Piano Del Microscopio, Pexels.com
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