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OBIEZIONE ALLA VACCINAZIONE: ITER ATTIVO
Il codice 05 - relativo ai dissensi informati temporanei - del manuale "Anagrafe Nazionale Vaccini. Specifiche funzionali" del marzo 2024, versione 4.5 - è il migliore a mio giudizio, fra i codici interni amministrativi sanitari che classificano motivi di esclusione dalla profilassi vaccinale.
Perché in tal caso chi esprime un atto di una obiezione alla vaccinazione per fondati motivi di prudenza dopo aver valutato attentamente il rapporto beneficio/rischio, sottoscrive una sospensione di giudizio temporanea e non definitiva sull'atto sanitario invasivo, spiegando che le informazioni su tale atto rischioso a cui si è invitati come responsabili genitoriali della propria prole, non sono sufficienti e dunque si obietta all'atto con sospensione di giudizio, si dice cioè alla Asl/Ausl/ATS/Ulss che non si vaccina e si obietta al momento (dissenso informato) ma in futuro si potrebbe rivalutare questa sospensione (non vi è obbligo al riguardo ma facoltà, perché la decisione è personale non dei medici, in quanto non vi è vaccinazione coatta).
Il rifiuto definitivo dell'atto sanitario (cod. 06) è anche esso assolutamente legittimo in forza del diritto fondamentale alla autodeterminazione e alla informazione (art 3 Carta di Nizza e art. 5 Convenzione di Oviedo) e alla difesa della propria integrità psicofisica.
Hai il vantaggio - il codice 06 rispetto al codice 05 - che probabilmente la Asl/Ausl/ATS/Ulss si asterrà probabilmente nello specifico caso di richiedere e inviare nuovi inviti alla vaccinazione del minore.
Invece un rifiuto temporaneo e non definitivo (codice 05), può essere temporaneo per anni o diventare definitivo al compimento del 17 anno di età del minore, ma in un certo senso colloca più al riparo da possibili interpretazioni della obiezione in declinazione ideologica, possibili se la pratica individua il codice 06. Il minore ovviamente diventando maggiorenne, ha diritto nuovamente ad essere invitato alla profilassi vaccinale, ma già dall'età di 12 anni (età del discernimento) ha diritto a partecipare all'esercizio del consenso libero e informato o suo dissenso relativo agli atti sanitari che lo riguardano, anche se l'ultima parola la hanno i genitori o chi esercita la responsabilità come tutori o soggetti affidatari.
Vero è anche con il codice 05 si verrà ancora interpellati periodicamente con successivi inviti alla vaccinazione proprio perché il rifiuto è temporaneo.
In ogni caso, si obietta e si sospende la valutazione decidendo per quanto tempo si vuole perché un rifiuto definitivo della profilassi vaccinale può in qualunque momento essere revocato per iscritto dagli aventi diritti. L'atto di sospensione di giudizio è dunque una decisione che segue una attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio dell'atto sanitario, e la si può prendere solo dopo essersi informati, e confrontati per corrispondenza (o in presenza a colloquio) con i medici del servizio di vaccinazione pediatrica.
In ogni caso la scelta amministrativa del codice negli atti interni dalla Asl/Ausl/ATS/Ulss è una prerogativa dei funzionari Asl e non è una scelta esplicita a cui i genitori sono chiamati.
Sarà il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio vaccinazioni a determinare, in base al comportamento dei genitori ed al rapporto medico-paziente (colloquio, corrispondenza ecc..) e in base alla loro competenza bioetica-giuridica, sotto quale codice inquadrare la situazione del minore.
Cioè i genitori dicono: ci sono troppi rischi, più rischi che presunti benefici, le informazioni fornite dalla Asl e dai bugiardini sono carenti, ecc..
A questo punto dipende dalla competenza dei medici come incasellare questa scelta dei genitori di obiezione (che deve sempre essere attiva non passiva) e decidere o meno se la inadempienza vaccinale è in ottemperanza alla Carta di Nizza e Convenzione di Oviedo) o illegittima.
Al limite si può anche suggerire al funzionario o medico il codice che si individua, fermo restando che questo codice amministrativo interno non è una scelta dei genitori, ma sono i medici a valutare quale sia il profilo di inadempienza / esclusione di fronte a cui si trovano, valutando il comportamento dei genitori chiamati a questo atto sanitario profilattico invasivo e rischioso.
Inutile guardare alla sola legge 119/2017. Si deve guardare a questa nell'intreccio delle fonti.
SCUOLA: IL RISCHIO DI SOSPENSIONE PER GLI INADEMPIENTI, MA SOLO RELATIVO AD ACCUDIMENTO E SCUOLA DELLA INFANZIA
Ma di nuovo sono i dirigenti (sanitari in primis e scolastici in seconda battuta) che devono avere competenza e conoscenza delle norme nell'intreccio delle fonti.
Ad ogni modo, limitandosi alla mera lettura della norma 119/2017, i bambini inadempienti e per i quali non vi sia esonero medico, giustificato, sino ad oggi sono stati sospesi da scuola nella quasi totalità dei casi di irregolarità (la legge addirittura parla di decadenza dalla iscrizione, ove la sospensione è una misura discrezionale del dirigente scolastico, che è la misura più adottata negli ultimi anni).
Pensare di tergiversare o guadagnare tempo chiedendo l'appuntamento vaccinale per iscritto (documentazione che si può effettivamente presentare alla dirigenza scolastica), in conformità al dettato normativo della Legge 31 luglio 2017 nr. 119, può forse far guadagnare del tempo (qualche mese?) e magari far terminare un anno scolastico. Ma in presenza di un reiterato rifiuto dell'atto vaccinale o un annullamento ripetuto dell'appuntamento preso (disdetta e riprogrammazione dell'appuntamento) - non motivato da ragioni mediche messe nero su bianco per problemi medici certificati o da immunità anticorpale accertata con esami del sangue a causa di pregressa malattia naturale - si avrà prima o poi la comunicazione del nominativo del minore dal servizio sanitario alla dirigenza scolastica (oppure la acquisizione automatica informatica presso le Regioni che hanno già attivato un servizio del genere), la quale deciderà se far decadere la iscrizione o sospendere la frequentazione scolastica del minore, in attesa della regolarizzazione del minore rispetto al calendario vaccinale obbligatorio pediatrico. Oltre che mettere in cattiva luce dei genitori che con questa scappatoia, potrebbero anche incorrere in ulteriori accertamenti, per sospetto comportamento in quanto giustamente dei medici potrebbero chiedersi per quale motivo all'appuntamento preso non faccia seguito la vaccinazione. Io non ho mai suggerito questa strategia (sono scelte personali) perché energeticamente e giuridicamente seppur un percorso legale e lecito, non costituisce una difesa di principio su dei valori e non è incardinata su diritti fondamentali ed il loro esercizio. Quindi, una strategia del genere (poco sincera rispetto alle proprie reali intenzioni) - seppur lecita e forse a fine anno scolastico di un ciclo anche concretamente di aiuto - sul lungo periodo non è opportuna e può comportare rischi e problemi.
La sospensione del minore non vaccinato sarà dunque prima o poi concretizzata con un atto formale da parte del dirigente scolastico, e dunque la famiglia per non incorrere in denunce anche penali o la chiamata delle Forze dell'ordine (già accaduto in passato), dovrà astenersi dal mandare a scuola il minore. Un atto di sospensione deve essere impugnato nelle opportune sedi (Tribunale Civile oppure amministrativo, TAR). Naturalmente è una palese ingiustizia e assurdità discriminatoria che non ha nulla a che vedere con la salute pubblica e la protezione della incolumità pubblica (come chiarito e argomentato con chiarezza dal Senatore Maurizio Romani, medico chirurgo, nel suo eccezionale intervento in qualità di Senatore della Repubblica durante la Legislatura XVII che nell'estate 2017 convertì in legge il decreto nr. 73/2017 cosiddetto "Lorenzin", dopo sofferti emendamenti ed estenuanti dibattiti nelle Commissioni al Senato e nel Senato stesso.
La legge 119/2017 discrimina l'accesso alle scuole e la loro frequentazione solo relativamente ai servizi di accudimento e alle scuole della infanzia (fascia 0-6 anni di età). Frequentazione ed esami scolastici sono garantiti anche qualora non si sia vaccinati, ma solo a partire dalle scuola primaria in su. Dunque nessun dirigente scolastico può impedire ad un minore non vaccinato la frequentazione della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e secondo grado (per i casi in cui il dirigente minacci sospensione illegittime o faccia indebite richieste, si può rispondere con il seguente modello di lettera di risposta, che preparai anni fa, scaricabile al seguente link e adattabile al proprio caso specifico, ma da usare solo per le scuole dell'obbligo). Ricordo tuttavia che anche i dirigenti scolastici delle scuole dell'obbligo, hanno diritto a conoscere la conformità o meno del minore al calendario vaccinale, ma non a conoscere le ragioni mediche di scelta rispetto a questo atto.
Il testo della legge 31 luglio 2017 n. 119 è carente per quanto riguarda il diritto al consenso e dissenso informato, colpevolmente carente, perché ha dimenticato di riferirsi e menzionare nel testo di legge questo diritto fondamentale e dunque citare dinanzi ai medici della Asl che si è a conoscenza di queste specifiche interne e codici di esclusione, potrebbe (forse) evitare possibili future sospensioni scolastiche del minore, ma non escludere sanzioni amministrative pecuniarie, sempre possibili purtroppo. Sino all'anno 2017, a partire dagli anni 2005/2007, i medici dei Dipartimenti di prevenzione avevano progressivamente smesso di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai genitori dei bambini inadempienti. Vi furono anche anni fa accordi taciti fra Tribunali dei Minori lombardi ed aziende sanitarie lombarde per evitare le sanzioni ed eventuali segnalazioni al Tribunale dei minori (oggi diventato Tribunale di Famiglia), cosa di cui io stesso venni a sapere interloquendo con la Regione Lombardia.
In ogni caso, si tratta di un percorso di aderenza e conformità al
dettato normativo, che non intacca l'evidente abuso e sopruso che la
legge 119/2017 costituisce con la discriminazione di accesso scolastico
subordinata ad un profilo sanitario (la norma è chiaramente lesiva in
quanto la decadenza della iscrizione è prevista per minori inadempienti che sono
soggetti sani, discriminati in qualunque condizione epidemiologica e dunque essa non è
proporzionale e rispettosa del principio di proporzionalità, perché pur essendo ingiusta, avrebbe forse un senso logico qualora vi fosse un
focolaio epidemico di una malattia esantematica, e si applicasse per
poche settimane ma non certo sine die). Ma anche in tal caso la norma se fosse discriminatoria solo in determinati periodi a causa di focolai epidemici circoscritti, sarebbe iniqua, perché dal punto di vista medico-scientifico la maggior parte dei preparati dei vaccini previsti per legge non garantiscono immunità di gregge (sono solo misure di protezione personale, se e quando funzionano, e sempre a scadenza) e vaccinazioni di massa di milioni di bambini nei confronti di malattie esantematiche, hanno avuto la conseguenza che le stesse (morbillo, varicella, parotite ecc...) non sono più diffuse come un tempo come malattie da virus selvaggio, e i bambini non acquisiscono più la immunità naturale a vita che fino agli anni Ottanta era una cosa normale. Altra conseguenza-corollario, è che da adulti, anche se si è stati vaccinati nella infanzia, si è paradossalmente sempre a rischio di infezione di queste malattie esantematiche, e si fa presente che morbillo e varicella contratte da adulti, sono malattie di più difficile risoluzione rispetto all'età infantile.
Sono fermamente convinto che qualunque obbligo vaccinale sia lesivo di diritti sociali e civili (la Costituzione della Repubblica non parla di obbligo vaccinale ma di obbligo sanitario quando disposto per legge e in ogni caso mai lesivo del rispetto della persona umana, cosa che nessuna legge può fare), ma mentre la declinazione dell'obbligo (già vigente in Italia ben prima del "Decreto Lorenzin") esistente dal 1999 al maggio 2017 consentiva la frequentazione a tutti i minori d'Italia (grazie ad un saggio DPR del già Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, poi tacitamente abrogato), siano essi vaccinati oppure no, la declinazione dell'obbligo vaccinale con profilo discriminatorio dal punto di vista sociale ed educativo, è giuridicamente lesiva di plurimi diritti soggettivi non solo costituzionali, ma anche naturali, che la stessa Repubblica riconosce all'articolo 2 (vengono prima di ogni diritto positivo e dello stesso nostro ordinamento giuridico).
Segnalo un interessante punto di vista espresso in questo video a suo tempo dall'avvocato Roberto Mastalia il quale - invitato da me e terzi a Verona ad un convegno che organizzammo nel marzo 2018 - giustamente sottolineò la discrezionalità nell'agire da parte del funzionario pubblico, e quando egli /ella può esercitarla senza incorrere in omissioni di atti di ufficio (con conseguenze penali). In altri termini, anche un dirigente scolastico che ricevesse una lista di bambini inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio, potrebbe non sospendere i bambini, ma dovrebbe comunque motivare per iscritto la propria decisione. Decide il dirigente scolastico e non la direzione sanitaria, riguardo alle posizioni del minore ed alla sua regolarità per quanto concerne frequentazione scolastica ed esami.
intervento avv. Roberto Mastalia - Verona, 11 marzo 2018
EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA VACCINAZIONE
In
tutta Italia nella decade 2000-2010 e negli anni 2010-2016 le sanzioni
amministrative pecuniarie per mancata vaccinazione sono state
disapplicate con sempre più frequenza dalle aziende sanitarie, proprio perché è andata
affermandosi la crescente consapevolezza anche fra le classi mediche di questo
nuovo diritto fondamentale sancito dalla Convenzione di Oviedo prima
(anno 1997) e ribadito e specificato meglio dalla Carta di Nizza poi
(anno 2000), divenuta Carta dei Diritti Fondamentali della Unione
Europea e vincolante giuridicamente dal 2009 per tutti i Paesi Ue.
Il clima sociale negli ultimi anni è nondimeno progressivamente cambiato, anche a causa di propagande faziose da parte dei mass media e vere e proprie menzogne istituzionalizzate con dichiarazioni pubbliche anche da parte di Ministri italiani, che parlarono in televisione una decina di anni fa di centinaia di bambini morti a causa del morbillo in Inghilterra (cosa falsa e destituita di fondamento, cosa già segnalata dal sottoscritto e da altri genitori sia pubblicamente sia con evidenza documentale alla attenzione della magistratura italiana).
Una corretta obiezione attiva da parte dei genitori invitati alla vaccinazione può disinnescare le sanzioni amministrative e in ogni caso costituire uno scudo legale dinanzi al giudice di pace. In ogni caso l'iter di obiezione attiva è un atteggiamento pro-attivo nei confronti del Dipartimento di Prevenzione che disinnesca qualunque tipo di accusa di una possibile sospetta incuria genitoriale (per mancata vaccinazione).
Ricordo che un verbale sanzionatorio irrogato dai medici preposti può (e deve a mio avviso per chi ha intenzione di difendere i propri diritti) essere impugnato dinanzi all'ente irrogante entro 30 giorni dalla notifica: si tratta di ricorso gerarchico, non ha costi, ci si difende da soli (la figura del legale non è necessaria, anche se ci si può rivolgere ad un avvocato per assistenza o mandato) ed è sufficiente una semplice raccomandata con avviso di ricevimento (o una PEC): suggerisco in tal caso di richiedere sempre una audizione in presenza dei medici di fronte ai quali perorare le proprie ragioni, argomentare la propria prudente scelta di non vaccinare, e richiedere ulteriori informazioni. Una non risposta dell'ente irrogante o una mancata concessione di audizione dei genitori (in presenza), può costituire un vizio di legge in quanto si viola il diritto alla difesa statuito dalla Legge n. 689/1981 e dalla stessa Costituzione della Repubblica ma al contempo si viola anche il diritto del cittadino a farsi ascoltare dalla Pubblica Amministrazione (come previsto dalla normativa del 1990).
In tal modo, una eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata successivamente entro i termini di legge dinanzi al giudice di pace - ordinanza emanata anche a distanza di anni per una mancata riscossione di pagamento - può costituire senza dubbio un fondato motivo di illegittimità dell'atto (e dunque annullamento dello stesso) perché si sono violati diritti dei cittadini (alla difesa) e precisi obblighi di risposta e valutazione della Pubblica Amministrazione.
Il cittadino ha infatti diritto <<di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>>, ex L. 241/1990 art 10 comma 1 lett. b), e la mancata valutazione nella fase istruttoria delle osservazioni del privato cittadino rivolte alla Pubblica Amministrazione costituisce una violazione di legge (rif. sentenza GdP di Padova, n. 1514/2024 depositata in data 23/09/2024, R.G. 268/2023, dr.ssa Valeria Raudino).
Luca Scantamburlo
13 novembre 2024
Photo credits
Ivan Samkov da pexels.com
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