COMMENTO AUDIO |
Commento audio di Luca Scantamburlo, Tribunale di Trieste, Foro Ulpiano Foto di Luca Scantamburlo et al. © maggio 2019 - ottobre 2019 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
07 gennaio 2020Tribunale Ordinario e TAR: il Tribunale Amministrativo Regionale - in acronimo TAR - è la giurisdizione corretta se si fa un ricorso contro la legge 119/2017 difendendo il dettato normativo contro eventuali abusi della Pubblica Amministrazione.
Se invece se ne fa una questione di principio e se ne contesta la sua conformità ai principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione della Repubblica, allora si invoca - se possibile farlo, esempio fascia 3-6 anni di età - la difesa del diritto soggettivo presso il Tribunale Ordinario.
Il MIUR ed il Giudice che mi ha condannato rigettando il nostro ricorso d'urgenza a fine agosto 2019, contestava addirittura la esistenza di questo diritto soggettivo in capo al minore, negandolo decisamente.
Con l'esito del nostro reclamo - nonostante la sconfitta ed il rigetto per i motivi che ho già spiegato (sentenza nr. 5/2018 della Consulta, la quale marginalmente è entrata nel merito anche dei diritti fondamentali e soggettivi dell'individuo, oltre a pronunciarsi sulla pretesa potestà legislativa della Regione Veneto nel suo ricorso in via principale del 2017, contro lo Stato) - il Collegio del Tribunale di Trieste ha dato ragione al mio legale l'Avv. Michele Rodaro, dando torto - su questo specifico punto - al Giudice Ordinario ed all'Avv. Distrettuale dello Stato, con un pronunciamento epocale che ha (forse per la prima volta nei pronunciamenti giurisprudenziali di contenziosi) messo nero su bianco che il diritto alla istruzione è un diritto soggettivo e non è un interesse legittimo, e lo è anche presso la scuola della infanzia (scuola a tutti gli effetti dal 2003, inserita nel POF del Ministero, e dunque in continuità educativa verticale con la scuola dell'obbligo).
E' dunque corretta la giurisdizione del Tribunale Ordinario da noi adito nello specifico caso del contenzioso civile. Ho ampiamente commentato - da non addetto ai lavori quale io sono - l'esito del mio e nostro ricorso e successivo reclamo, rigettati.
Ma con aspetti positivi emersi dalla ordinanza di rigetto del reclamo (ottobre 2019).
Link su YouTube, in questa pagina, con mio commento audio di circa venti minuti.
L'Avv. Michele Rodaro ed io abbiamo vinto sul diritto soggettivo, sul quale puntavamo e di cui chiedevamo il riconoscimento, e per questo motivo avevamo portato in giudizio il MIUR presso il Tribunale Ordinario con un ricorso cautelare d'urgenza ex. art. 700 cpc, e non fatto ricorso presso il TAR (ove si tutela l'interesse legittimo, in genere). Abbiamo perso sulla richiesta di arrivare in Consulta, con questo Collegio e questo Tribunale.
Altri in futuro potranno - forse - trovare maggiore attenzione e più fortuna - con argomentazioni altrettanto valide o migliori - per persuadere un Giudice od un Collegio ad aprire un giudizio in via incidentale presso la Corte Costituzionale, su specifici commi della Legge 119/2017 su cui sollevare la questione di legittimità costituzionale (soprattutto in riferimento alla inclusione scolastica ed alla sua discriminazione di accesso presso la scuola della infanzia).
Ringrazio tutti gli italiani che mi hanno consentito di pagare le spese legali dell'Avv. Rodaro, e mi consentono e consentiranno di pagare le spese processuali ed alle liti, per cui sono stato giudicato soccombente. La strada è tracciata e passo il testimone.
Luca Scantamburlo
07 genn 2020Con l'esito del nostro reclamo - nonostante la sconfitta ed il rigetto per i motivi che ho già spiegato (sentenza nr. 5/2018 della Consulta, la quale marginalmente è entrata nel merito anche dei diritti fondamentali e soggettivi dell'individuo, oltre a pronunciarsi sulla pretesa potestà legislativa della Regione Veneto nel suo ricorso in via principale del 2017, contro lo Stato) - il Collegio del Tribunale di Trieste ha dato ragione al mio legale l'Avv. Michele Rodaro, dando torto - su questo specifico punto - al Giudice Ordinario ed all'Avv. Distrettuale dello Stato, con un pronunciamento epocale che ha (forse per la prima volta nei pronunciamenti giurisprudenziali di contenziosi) messo nero su bianco che il diritto alla istruzione è un diritto soggettivo e non è un interesse legittimo, e lo è anche presso la scuola della infanzia (scuola a tutti gli effetti dal 2003, inserita nel POF del Ministero, e dunque in continuità educativa verticale con la scuola dell'obbligo).
E' dunque corretta la giurisdizione del Tribunale Ordinario da noi adito nello specifico caso del contenzioso civile. Ho ampiamente commentato - da non addetto ai lavori quale io sono - l'esito del mio e nostro ricorso e successivo reclamo, rigettati.
Ma con aspetti positivi emersi dalla ordinanza di rigetto del reclamo (ottobre 2019).
Link su YouTube, in questa pagina, con mio commento audio di circa venti minuti.
L'Avv. Michele Rodaro ed io abbiamo vinto sul diritto soggettivo, sul quale puntavamo e di cui chiedevamo il riconoscimento, e per questo motivo avevamo portato in giudizio il MIUR presso il Tribunale Ordinario con un ricorso cautelare d'urgenza ex. art. 700 cpc, e non fatto ricorso presso il TAR (ove si tutela l'interesse legittimo, in genere). Abbiamo perso sulla richiesta di arrivare in Consulta, con questo Collegio e questo Tribunale.
Altri in futuro potranno - forse - trovare maggiore attenzione e più fortuna - con argomentazioni altrettanto valide o migliori - per persuadere un Giudice od un Collegio ad aprire un giudizio in via incidentale presso la Corte Costituzionale, su specifici commi della Legge 119/2017 su cui sollevare la questione di legittimità costituzionale (soprattutto in riferimento alla inclusione scolastica ed alla sua discriminazione di accesso presso la scuola della infanzia).
Ringrazio tutti gli italiani che mi hanno consentito di pagare le spese legali dell'Avv. Rodaro, e mi consentono e consentiranno di pagare le spese processuali ed alle liti, per cui sono stato giudicato soccombente. La strada è tracciata e passo il testimone.
Luca Scantamburlo
12 dicembre 2019
Procedimento di contenzioso civile, Tribunale Ordinario di Trieste, reclamo nr. 3785/2019 al Collegio iscritto al ruolo il 13.09.2019; data ultima udienza: 30.10.2019 (reclamo sul provvedimento d'urgenza ex. art. 700 c.p.c.).
L'esito della Camera di Consiglio del Collegio del Tribunale di Trieste è stato il rigetto del reclamo, poiché lo stesso è infondato nel parere del Collegio del Tribunale triestino, sezione Civile, ed il reclamante/ricorrente (il sottoscritto) è risultato soccombente, ed è stato condannato a pagare le spese processuali e le spese alle liti (per altro, non maggiorate rispetto a quanto stabilito dal Giudice, il dottor F.S. Moscato).
Quanto meno - mi ha fatto osservare il mio legale, l'Avv. Michele Rodaro - il Collegio ha riconosciuto che non vi era difetto di rappresentanza della madre del minore (che ha sanato il difetto di rappresentanza legale contestato dalla parte resistente, costituendosi in giudizio al mio fianco entro la data di scadenza fissata dal Giudice) e soprattutto ha rilevato che la posizione giuridica da noi invocata è effettivamente di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo come sostenuto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dal Giudice ordinario.
La posizione di inadempienza di noi genitori - partecipi di un iter di obiezione attiva alla vaccinoprofilassi sin dalla nascita del minore quattro anni fa (2015), con dissenso informato agli atti dopo confronto con la Autorità sanitaria in occasione dell'invito alla vaccinazione - non è stato oggetto né di critica e riferimento ad eventuale misura sanzionatoria, né di eventuale situazione pregiudizievole della salute del minore, non vaccinato al momento sulla decisione di una prudente e consapevole scelta presa dai genitori (sospensione di giudizio sull'atto sanitario profilattico).
Queste erano alcune preoccupazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che sono state - nello specifico caso prospettato nel contenzioso - lasciate cadere e non raccolte dal Collegio del Tribunale di Trieste. Certamente una piccola vittoria che riconosce ancora una volta il principio del consenso libero ed informato in ambito medico terapeutico come principio giuridico fondamentale della persona umana.
L'esito della Camera di Consiglio del Collegio del Tribunale di Trieste è stato il rigetto del reclamo, poiché lo stesso è infondato nel parere del Collegio del Tribunale triestino, sezione Civile, ed il reclamante/ricorrente (il sottoscritto) è risultato soccombente, ed è stato condannato a pagare le spese processuali e le spese alle liti (per altro, non maggiorate rispetto a quanto stabilito dal Giudice, il dottor F.S. Moscato).
Quanto meno - mi ha fatto osservare il mio legale, l'Avv. Michele Rodaro - il Collegio ha riconosciuto che non vi era difetto di rappresentanza della madre del minore (che ha sanato il difetto di rappresentanza legale contestato dalla parte resistente, costituendosi in giudizio al mio fianco entro la data di scadenza fissata dal Giudice) e soprattutto ha rilevato che la posizione giuridica da noi invocata è effettivamente di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo come sostenuto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dal Giudice ordinario.
Dunque viene confermata la corretta giurisdizione del Giudice ordinario (G.O.) nello specifico contenzioso aperto.
Il reclamo viene rigettato soltanto a causa della sentenza della Corte Costituzionale, la nr. 5/2018, e su questo anche il Collegio si è uniformato a quanto statuito dal dott. Moscato, con la ordinanza di rigetto dell'agosto 2019.La posizione di inadempienza di noi genitori - partecipi di un iter di obiezione attiva alla vaccinoprofilassi sin dalla nascita del minore quattro anni fa (2015), con dissenso informato agli atti dopo confronto con la Autorità sanitaria in occasione dell'invito alla vaccinazione - non è stato oggetto né di critica e riferimento ad eventuale misura sanzionatoria, né di eventuale situazione pregiudizievole della salute del minore, non vaccinato al momento sulla decisione di una prudente e consapevole scelta presa dai genitori (sospensione di giudizio sull'atto sanitario profilattico).
Queste erano alcune preoccupazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che sono state - nello specifico caso prospettato nel contenzioso - lasciate cadere e non raccolte dal Collegio del Tribunale di Trieste. Certamente una piccola vittoria che riconosce ancora una volta il principio del consenso libero ed informato in ambito medico terapeutico come principio giuridico fondamentale della persona umana.
Luca Scantamburlo
12 dicembre 2019
I DOCUMENTI DEL CONTENZIOSO CIVILE DOWNLOAD IN FILES PDF
ORDINANZA, COLLEGIO TRIB.TRIESTE, 30 ottobre 2019
UDIENZA, DECRETO COLLEGIO TRIBUNALE DI TRIESTE ottobre 2019
RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO ex art. 669-terdecies cpc, settembre 2019
ORDINANZA, GIUDICE 28 agosto 2019
MEMORIE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE giugno 2019
UDIENZA, DECRETO GIUDICE ORDINARIO maggio 2019
RICORSO CAUTELARE D'URGENZA ex art. 700 cpc, marzo 2019
COMUNICATI STAMPA
VACCINAZIONI E SCUOLA,TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE:RICORSO D'URGENZA CONTRO LA DIRIGENZA SCOLASTICA ED IL MIUR
08 maggio 2019
AVVOCATO DIFENSORE
L'avvocato che difende Luca Scantamburlo e l'altro genitore nel contenzioso civile presso il Tribunale ordinario di Trieste (Sez. civile) avverso la Dirigenza scolastica ed il MIUR - ricorso cautelare d'urgenza per tutelare il figlio minore sospeso dalla frequentazione scolastica nel marzo 2019 - perché non in regola con gli adempimenti della L. 119/2017 previsti per la scuola della infanzia, è:
* Avv. Michele RODARO, Foro di Udine
Foto del dottor Michele RODARO Avv. civilista e penalista docente ECRES Academy, Ethological Cognitive Relational System |
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