giovedì 20 gennaio 2022

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA OVER 50 ANNI DI ETÀ: HUB VACCINALE E COME ESERCITARE IL CONSENSO O DISSENSO INFORMATO


Gli OVER 50 anni di età sono assoggettati - al momento ed in via provvisoria - ad un obbligo vaccinale per prevenire la infezione dal presunto virus SARS-CoV-2 il quale sarebbe responsabile della sindrome similinfluenzale denominata COVID-19, pena una sanzione amministrativa pecuniaria: come comportarsi?

Chi può evitare l'appuntamento vaccinale e vuole opporsi esercitando il principio consensualistico - diritto fondamentale della persona umana in materia di salute (rif. sentenza nr. 438/2008, Corte Costituzionale) - si può accontentare di esercitare la cosiddetta obiezione attiva all'atto e la eventuale impugnazione in ricorso gerarchico con l'ente sanitario.

Chi invece avesse particolari necessità di lavoro - per cui un appuntamento vaccinale ed una prenotazione sia indispensabile per mostrare un determinato comportamento - oppure avesse i genitori o parenti o amici over 50 anni di età, invitati alla vaccinazione e costoro fossero intenzionati ad evitare anche una dubbiosi o volessero sospendere il giudizio sull'atto sanitario invasivo e rischioso a cui sono comandati dallo Stato - che pone una sanzione amministrativa sul capo degli inadempienti - possono rivolgersi ad una persona di propria fiducia e procedere come segue:


APPUNTAMENTO ALL'HUB VACCINALE

Farsi accompagnare ai sensi del comma 2 art 1 della Legge 219/2017 in materia di consenso informato: allo scopo è necessario dare procura speciale - come proprio consulente giuridico - a persona di propria fiducia. Farsi consigliare passo passo, chiedendo anche di leggere il foglietto illustrativo del farmaco, chiedendo anche un eventuale certificato di salute ex art 24 codice deontologico medico. E chiedendo se il medico vaccinatore sia disponibile  o meno a fare la prescrizione medica obbligatoria, non solo ai sensi dell'art 13 del codice deontologico medico  ma anche e soprattutto  secondo la raccomandazione della ditta farmaceutica e secondo il diritto UE che ha autorizzato questi medicinali profilattici in via condizionata, e soggetti a prescrizione medica limitativa.

Registrare sempre il colloquio in una traccia audio è buona cosa ed è un proprio diritto se si partecipa alla conversazione e non si è all'interno di dimora privata altrui (dichiarare in chiaro per correttezza l'intenzione di registrare, questo a tutela reciproca ma soprattutto per dare più valore legale alla evidenza documentale).

All'hub vaccinale - causa impegno e lavoro di un pubblico servizio - non si può pretendere di stare a colloquio decine e decine di minuti, bisogna che le domande - sempre lecite e legittime ed un diritto del cittadino - siano essenziali e secche e poste in un tempo ragionevole che non ecceda una giusta misura.

Se all'hub vaccinale rispondono di rivolgersi al proprio medico di base (MMG), farlo e ripetere tutto il procedimento di valutazione del rapporto beneficio / rischio, per meglio valutare la opportunità di vaccinarsi od esprimere un dissenso all'atto medico.
Qualora il medico vaccinatore - od il proprio medico di base - siano disposti dopo la compilazione della raccolta anamnestica e visita medica, a scrivere un certificato di salute ex art 24 codice deontologico medico ed una prescrizione medica del vaccino / siero genico, ex art 13 codice deontologico medico, è sempre possibile revocare il consenso all'atto della vaccinazione, opponendo dissenso, come previsto dall'art 35 del codice deontologico medico e dall'art 3 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (Carta di Nizza, legge vigente dal 2009 e superiore di rango a tutte le normative nazionali).

Tutto questo è obiezione attiva e rivendicazione di consenso libero ed informato, che può disinnescare la sanzione amministrativa della ASL (la registrazione di tutti questi colloqui costituisce evidenza documentale: tenerla per sé senza divulgarla ed utilizzarla solo in caso di ricorso gerarchico in opposizione alla sanzione presso la ASL oppure in ricorso giudiziario presso il Giudice di Pace).

Luca Scantamburlo

21 gennaio 2022

Photo credits: 
Tima Miroshnichenko, Pexels.com



lunedì 10 gennaio 2022

VACCINAZIONI ANTICOVID-19: SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTO ALLA DIFESA DEL CITTADINO

 


In riferimento alle sanzioni amministrative previste dal nuovo obbligo vaccinale anti-COVID-19 introdotto per gli over 50 anni di età, con il DL 7 gennaio 2022 nr. 1, siccome nella normativa parlano di eventuale contraddittorio con la ASL, è implicito un eventuale confronto o ricorso gerarchico con l'ente irrogante la sanzione.
Dipende cosa scriveranno nella sanzione amministrativa (il DL parla anche di sanzioni amministrative in deroga alle disposizioni della Legge 689/1981, quindi bisognerà leggere con attenzione il verbale ed i riferimenti ad eventuali ricorsi gerarchici, prima del ricorso dinanzi al Giudice di pace).
Qualora non venga fatto un ricorso gerarchico con la ASL, o non sia possibile farlo - viene comunque menzionato nel testo del DL 1/2022, il Giudice di Pace (GdP), figura di riferimento per la impugnazione dell'atto sanzionatorio irrogato dal Ministero della Salute e confermato dalla Agenzia delle Entrate (comma 7 art.1).
Cioè in ogni caso la ordinanza-ingiunzione o meglio "l'avviso di debito con titolo esecutivo" - Rif. comma 6 art DL 7 gennaio 2022, nr. 1 - della Agenzia delle entrate o di altro ente nazionale, è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace (comma 7 articolo 1 DL 7 gennaio 2022, nr 1) entro i termini prescritti.
Infatti non è possibile violare il diritto alla difesa del cittadino. Una ASL/Ministero della Salute  che non concedesse il contraddittorio quando richiesto, violerebbe il diritto alla difesa invalidando l'atto sanzionatorio che dinanzi al GdP verrebbe dichiarato nullo.

Chi volesse impugnare la eventuale sanzione irrogata, e soprattutto l'avviso di debito della Agenzia delle Entrate, NON PAGHI assolutamente, perché se la sanzione o l'avviso di debito con titolo esecutivo  venisse pagato, si invaliderebbe un eventuale ricorso

CHI VUOLE IMPUGNARE NON PAGHI!


Chi riceve l'avviso di debito - successivo alla sanzione irrogata (accertamento sanzionatorio) e ad un eventuale contraddittorio con al ASL se richiesto in ricorso gerarchico - ha due strade:

1) impugna la sanzione ed il suo titolo esecutivo emanato, dinanzi al GdP;

2) paga l'avviso di debito con titolo esecutivo (ricevuto dopo la sanzione);

Se non si impugna dinanzi al Giudice di Pace e non si paga l'avviso di debito, si rischia la espropriazione forzata in misura del valore del debito (Rif. Art. 30 legge 30 luglio 2010, nr. 122). Dinanzi al GdP ci si può difendere anche personalmente (da soli) e senza avvocato, fino a € 1100 di causa: con l'avvocato oppure senza, entro quel limite di soglia (C.p.c, art. 82).
Oppure dando mandato ad una persona di propria fiducia (anche un non avvocato). Solo al di sopra degli € 1100 del valore di causa del procedimento, è necessario un legale iscritto al Foro come proprio difensore.
Il costo del deposito del ricorso è di € 43 presso la cancelleria del Tribunale del GdP oppure via raccomandata A/R oppure PEC entro i termini previsti.

Luca Scantamburlo
10-13 gennaio 2022

DIFESA DEL CITTADINO

CONTROLLI: DIFESA FREE PASS E RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE NORMATIVA

Durante un controllo ed un accertamento sanzionatorio chi volesse difendersi sin da subito prima della impugnazione della sanzione stessa, può già chiedere la disapplicazione della normativa nazionale, in contrasto con il diritto eurounitario che produce effetti diretti.
Ogni circostanza è diversa. Molto dipende da chi si ha di fronte e dalla propria capacità di dialogo e di conoscenza.  Non esistono regole generali che valgano sempre.
Ad ogni modo, si possono seguire gli ottimi consigli del ComiCost (blog ComiCost) ed il loro Free pass, 

FREE PASS Aggiornato al 5 Novembre 2021
AUTOCERTIFICAZIONE-DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) Valido ad ogni effetto di Legge

Comunicato n. 48 del 31 Dicembre 2021 
COME COMPORTARSI QUANDO SI RICEVE UN VERBALE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS E PER TUTTE LE ALTRE VIOLAZIONI COVID

oppure si può usare il nostro Freepass senza logo, implementato con riferimenti a possibili profili penali:

download FREEPASS con PROFILI DI ILLECITO PENALE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, IN MATERIA DI GREENPASS e DL 127/2021

Il Free pass e la richiesta di disapplicazione della normativa nazionale, difficilmente eviteranno una sanzione amministrativa ma certamente possono essere un valido deterrente per la ordinanza - ingiunzione successiva ed eventuale, emanata dal Prefetto.
Non è escluso che argomentando in modo educato ma fermo, pubblici ufficiali ragionevoli desistano dal loro proposito sanzionatorio: difficile ma non impossibile.


COSA FARE

Tenere sempre una copia del Freepass (del ComiCost o nostro) con sé. Portarsi sempre appresso una fotocopia della propria carta di identità in corso di validità. 
Se si viene sanzionati chiedere immediatamente  al pubblico ufficiale - con educazione e rispetto ma in modo fermo - ancora prima del verbale, cioè al momento della contestazione dell'illecito amministrativo, la disapplicazione della normativa nazionale per prevalenza del diritto UE e della CDFUE (normativa vigente) che ha effetti diretti, a tutela del cittadino UE contro ogni discriminazione.
Si tratta di un diritto-dovere del funzionario pubblico e comunque di ogni articolazione della pubblica amministrazione, quando si violano diritti e libertà tutelati dal diritto UE, per effetti diretti di normative di rango superiore a quelle nazionali.

Se i pubblici ufficiali dovessero insistere nel loro proposito sanzionatorio, dichiarare nel verbale di accertamento della sanzione (apposito spazio "qualcosa da dichiarare") quanto segue:

"Il pubblico ufficiale ha rifiutato la disapplicazione dell'atto nazionale in contrasto con il diritto UE, nonostante fosse stato da me richiesto a voce, ed egli / ella ne può rispondere personalmente ai sensi dell'art 28 Cost. in caso di violazione di diritti. Allego al verbale sanzionatorio la mia autodichiarazione DPR 445/2000 indirizzata al Prefetto competente, che va acquisita con il verbale pena la omissione di atti di ufficio (art. 74) "

Firmare il verbale (controllando che quanto dichiarato sia stato riportato) e l'autodichiarazione Free pass al momento che va indirizzata alla Prefettura di competenza, allegando una copia della propria carta di identità. Riuscire a far allegare l'autodichiarazione al verbale di accertamento sanzionatorio è già un grande risultato, in quanto costituirà deterrente per l'emanazione di una eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento. Il pubblico ufficiale ha il dovere di accettare il documento firmato dal cittadino come autodichiarazione, in quanto trattasi di doveri di ufficio (la mancata accettazione del documento costituisce violazione dei doveri di ufficio, art. 74 DPR 28 dicembre 2000, nr 445).

Ovviamente, la sanzione amministrativa è impugnabile subito in ricorso gerarchico entro i termini di 30 gg (ad esempio prefettizio) oppure dinanzi al Giudice di Pace qualora si dovesse ricevere un titolo esecutivo di ordinanza-ingiunzione, oppure un avviso di debito, sempre entro i termini previsti a norma di legge.

Luca Scantamburlo
12 gennaio 2022

NOTE 
PATROCINIO, difendersi personalmente dinanzi al Giudice di Pace

Articolo 82 Codice di procedura civile, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443: novellato dall'art. 13, comma 1, lett a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.212, convertito con modificazioni nella Legge.17 febbraio 2012, n.10.





sabato 8 gennaio 2022

PETIZIONE AL CONSIGLIO D'EUROPA PER IL RISPETTO DELLA RISOLUZIONE 2361: NESSUNA DISCRIMINAZIONE ED OBBLIGO VACCINALE COVID-19

 


La petizione al Consiglio d'Europa promossa da Lawyers for Freedom con l'Avvocato Giulio Marini che lavora a Bruxelles - per il rispetto delle Risoluzione 2361/2021 deliberata il 27 gennaio 2021 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e della successiva Risoluzione 2383/2021 (il Consiglio d'Europa non è il Consiglio Europeo della Unione Europea ma un diverso organismo internazionale: una organizzazione intergovernativa nata nel 1949 e dunque precedentemente rispetto alla CEE poi UE) doveva chiudere il 4 gennaio 2022 ma pare sia ancora aperta. Alla mattina del 09 gennaio 2022 ha raggiunto già quasi 28 mila firme. Chi volesse ancora firmare trova il modulo online. 

Nella Risoluzione si raccomandava già quasi un anno fa alle Istituzioni e Paesi dello spazio europeo di non discriminare le persone che  avessero scelto la obiezione all'atto vaccinale, e che la vaccinazione anti-Covid-19 non fosse imposta obbligatoriamente da alcuna normativa. Raccomandazione sinora rimasta lettera morta: anzi, completamente disattesa da diversi Stati che hanno implementato politiche emergenziali discriminatorie e lesive dei diritti fondamentali dell'individuo, nella gestione della cosiddetta "pandemia" della COVID-19. Seppur non vincolante giuridicamente, essa costituiva e costituisce un indirizzo di politica legislativa che i Paesi membri del Consiglio d'Europa - e la stessa UE - dovrebbero tenere presente nella gestione emergenziale.

Io ho firmato la petizione in data 01 gennaio 2022. Chi volesse ancora firmare e qualora sia ancora aperta, trova il modulo e la procedura on-line: la procedura è semplice e richiede una conferma dei propri dati via email cliccando sulla email di verifica. Nessun dato personale verrà divulgato tranne il proprio nome e cognome che sarà pubblico. Qui di seguito - dopo i riferimenti bibliografici - il testo della petizione in lingua italiana.

Luca Scantamburlo 

01 gennaio - 09 gennaio 2022

LA PETIZIONE

https://www.lawyersforfreedom.eu/council-of-europe-petition-for-the-respect-and-the-enforcement-of-covid-related-resolutions-2383-21-and-2361-21/comment-page-186/#comments

 
BIBLIOGRAFIA
 
"OBBLIGO VACCINI RISOLUZIONE CONSIGLIO EUROPA. APPLET SEGNALA A AGCOM LA MANCATA DIFFUSIONE STAMPA." 13 maggio 2021
https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4225

Risoluzione 2361/2021, "Covid passes or certificates: protection of fundamental rights and legal implications", https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=29004
 
Risoluzione 2383/2021, "Covid passes or certificates: protection of fundamental rights and legal implications", Resolution 2383 (2021), [1] https://pace.coe.int/en/files/29348/html


IL TESTO DELLA PETIZIONE AL CONSIGLIO D'EUROPA (IN ITALIANO)
 
Consiglio d’Europa / Segreteria Generale
 
Commissione europea: DG Giustizia e diritti fondamentali; Flusso e protezione internazionale dei dati;
DG Crescita – Enforcement I Unità E1;
 
Oggetto: Nuovo Decreto italiano sulla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, scolastici e delle forze dell’ordine – contrasto con la Risoluzione 2383/21 del Consiglio d’Europa e il Regolamento UE 953/21 – riduzione della durata dei test Covid in Francia e Lussemburgo – proposta di estensione della vaccinazione obbligatoria in Grecia e l’Austria alla popolazione generale.

Cari signori,
Il Governo italiano (con “Decreto Legge” 26 novembre 2021, n. 172) ha introdotto una vaccinazione obbligatoria per tutti gli insegnanti e il personale delle scuole, dell’esercito e delle forze di polizia, e un Pass riservato alle sole persone vaccinate o guarite (c.d. “2G”, adottato in Germania e Lussemburgo), prorogando agli operatori sanitari l’obbligo introdotto dalla “Legge” 76/21; Francia e Lussemburgo stanno riducendo la durata dei test PCR o RAAT Covid a sole 24 ore, Austria e Grecia stanno introducendo misure che impongono la vaccinazione obbligatoria al pubblico in generale e, infine, il presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha incoraggiato gli Stati membri a prendere in considerazione tale possibilità; tutto ciò sta creando una compressione senza precedenti dei diritti fondamentali dei cittadini ed una percezione ampiamente condivisa di insicurezza e mancata protezione da parte delle istituzioni europee, in particolare perché il Consiglio d’Europa non ha mai preso una posizione ufficiale rispetto alla violazione oggettiva delle sue Risoluzioni e dei rimedi previsti, neppure quando gli accademici hanno chiesto un’azione la scorsa estate (lettera del 23 agosto 2021) per contrastare la diffusione delle misure che hanno condotto alla situazione attuale.

Al riguardo, le criticità sopra menzionate portano ad una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dove un trattamento differenziato per i non vaccinati esula chiaramente dagli scopi della Convenzione; il trattamento differenziato proposto nella normativa italiana prevede un Pass (basato sul Certificato UE rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953/21) che esclude la possibilità di ottenerlo in esito all’esecuzione di un test, con l’obiettivo di impedire alle persone non vaccinate l’accesso alle attività sociali (sembra che anche Germania e Francia stiano adottando regole simili).

Oltre alle complessità tecniche legate alla modifica dell’infrastruttura digitale per soddisfare il Regolamento UE 679/16 ed ottenere contemporaneamente tal genere di pass, il fatto che alle persone sane (come quelle recentemente testate) sia impedito di beneficiare di attività ricreative è chiaramente una discriminazione; si ricorda che invece i test restano ancora validi quali prove per accedere ai luoghi di lavoro, per cui la discriminazione sarà limitata alle attività di svago, e rispetto a ciò non è stata neppure presa in considerazione l’eccezione dei servizi essenziali (es. situazione di emergenza – ad esempio un malfunzionamento dell’auto in tarda serata lontano da casa – un guidatore non potrebbe avere l’opportunità di eseguire un tampone e sarà costretto a dormire fuori, magari in pieno inverno).

Sebbene la Francia abbia compiuto progressi nell’ancorare l’uso del pass al tasso di infezione ed a quello di vaccinazione, la riduzione della durata del test a 24 ore equivale di fatto a una vaccinazione obbligatoria; un trattamento sanitario costoso imposto così frequentemente per avere accesso alle attività della vita (dove la reale necessità di test è lungi dall’essere dimostrata in termini di proporzionalità) compreso il diritto al lavoro, costringono chiaramente le persone a vaccinarsi,  ed è esattamente ciò che il Consiglio d’Europa con la Risoluzione  2361/21 commi 7.3.1 e 7.3.2 cerca di evitare.

Nel contesto di cui sopra, gli Stati membri continuano a ignorare la Risoluzione 2383/21[1], paragrafi 3 e 8, che impone che fino a quando non esisterà una prova scientifica chiara che i titolari di pass vaccinati non sono contagiosi, l’eliminazione delle restrizioni a loro favore sarebbe discriminatoria; nella direzione opposta vanno invece le disposizioni adottate, dove viene rilasciato un lasciapassare per circolare liberamente alle persone vaccinate (che rischiano di contagiare e di essere contagiate).

In merito alla vaccinazione obbligatoria, già in parte adottata per alcune categorie di persone, è legittimo richiamare il divieto contenuto nella Risoluzione 2361/21 e chiedere un provvedimento del Consiglio per renderla effettiva quanto prima; si noti infine che il Presidente della Commissione europea ha creato una situazione senza precedenti, incoraggiando la discussione degli Stati membri sull’obbligo.

Dal settembre 2020, infatti, l’Unione Europea ha aderito alla Convenzione sui diritti umani, ed è quindi legittimo ritenere che una Risoluzione del Consiglio – che beneficia della presunzione di essere stata adottata in linea con la Convenzione – debba essere rispettata non solo dagli Stati membri, ma dalla stessa Unione Europea; a questo proposito, un discorso pubblico del Presidente della Commissione in cui gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono suggeriti e incoraggiati a considerare la vaccinazione obbligatoria è un invito implicito a non rispettare la Risoluzione 2361/21, che vieta espressamente l’obbligo.

Ma anche ignorando gli effetti giuridici della Risoluzione, è fuori discussione che i vaccini Sars CoV2 – i cui studi clinici si concludono a dicembre 2023 – non soddisfino il requisito di essere conosciuti e consolidati, condizione dettata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza 116/21 dell’8 aprile 2021; pertanto, qualora uno Stato membro decida di derogare alla Risoluzione che impone il divieto d’obbligo, esclusa ogni forma di vaccinazione forzata, nessuna sanzione potrà essere comminata per il rifiuto proprio in ragione della natura sperimentale del vaccino Sars CoV 2, che impedisce l’applicazione della decisione nel caso concreto. Tuttavia – se ed ove applicabile – la sanzione della sospensione dello stipendio per i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi è chiaramente una misura sproporzionata, se si seguono i dettami della sentenza, e ciò è vero a maggior ragione laddove l’estensione ad ulteriori professioni è all’esame del Governo italiano .

Distinti saluti.

Avv. Giulio Marini, Solicitor – Scotland, Counsel at the International Criminal Court, The Hague, per conto dei firmatari.

Photo Credit
A woman holding a sign saying "We demand democracy".
Fred Moon, Unsplash.com

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