lunedì 17 ottobre 2022

PREMIO ITALIA DIRITTI UMANI 2022, DEDICATO ALLA MEMORIA DI ANTONIO RUSSO



Il professor Aldo Morrone - medico chirurgo, stimato infettivologo, Direttore scientifico presso L'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena San Gallicano di Roma e da tempo impegnato in difesa dei più bisognosi in Africa e non solo - il professor Davide Tutino insegnante di filosofia presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale Teresa Gullace di Roma e il sottoscritto Luca Scantamburlo, hanno ricevuto ex aequo presso la Sala Italia della Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio in via Aldrovandi a Roma, il Premio Italia Diritti Umani 2022 intitolato alla memoria di Antonio Russo, inviato di guerra ucciso nella notte fra il 15 e il 16 ottobre 2000 in Georgia, perché aveva osato documentare la guerra Russo-cecena e i crimini di guerra di tale conflitto.

Il Premio è patrocinato ogni anno dalla Free Lance International Press di Roma, di cui Antonio Russo fu Vicepresidente. Ciascuno di noi ha commentato brevemente durante la cerimonia.

Il professor Davide Tutino e io - accomunati dalla difesa della dignità umana e del principio di habeas corpus per garantire la inclusione sociale di tutti contro ogni discriminazione basata su un profilo sanitario - abbiamo espresso un punto di vista diverso sulle vaccinazioni rispetto alla posizione del professor Aldo Morrone, di cui abbiamo comunque apprezzato la dedizione e lo spirito con cui ha ricordato tante persone che soffrono in conflitti dimenticati in giro per il mondo, privati della assistenza sanitaria e delle cure mediche più elementari. La divergenza di opinione sulla profilassi vaccinale non ci ha impedito di vivere tutti un bellissimo pomeriggio, dedicato ai diritti umani e a chi - come Antonio Russo - si batteva ogni giorno perché i più deboli avessero ascolto, empatia e voce.

Ho ricevuto il premio personalmente, ma idealmente eravate tutti con me. Vi ringrazio di cuore per avermi accompagnato in tutti questi anni assieme ai miei Angeli del Veneto, Friuli, del Piemonte e di tante altre Regioni d'Italia, isole comprese.

Vostro

Luca Scantamburlo

Roma, 15 ottobre 2022

PREMIAZIONE - VIDEO, PREMIO AL DR. LUCA SCANTAMBURLO
Il regista Eitan Pitigliani legge la motivazione



 
PREMIAZIONE - VIDEO, PREMIO AL PROFESSOR DAVIDE TUTINO
L'attore Vincenzo Vivenzo legge la motivazione
 

 
PREMIAZIONE - VIDEO, PREMIO AL PROFESSOR ALDO MORRONE
L'attrice Antonella Civale legge la motivazione
 

 
 

I tre premiati ex aequo Premio Italia Diritti Umani 2022:
da sinistra, il professor Davide Tutino, il dr. Luca Scantamburlo,
e il professore e medico chirurgo Aldo Morrone















martedì 4 ottobre 2022

VACCINAZIONI E LIBERTÀ DI SCELTA NELLA COVID-19: PUBBLICAZIONE BIOETICO-GIURIDICA SULLE PAGINE DELLA RIVISTA DI COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE, SAGGIO DI LORENZO MARIA PACINI E LUCA SCANTAMBURLO

Foto di copertina di F.S., ottobre 2022


Il professor Lorenzo Maria Pacini e io sottoscritto Luca Scantamburlo abbiamo trovato favorevole accoglimento di un nostro paper bioetico-giuridico pubblicato sulle pagine di una rivista quadrimestrale di area scientifico-giuridica. Il nostro paper bioetico esce in data 8 settembre 2022 nel nuovo numero 71 (maggio-agosto 2022) della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (Aracne Editrice), ed è focalizzato sulla problematica della libertà di scelta e di un eventuale obbligo vaccinale nell'ambito della gestione emergenziale pandemica denominata COVID-19, dovuta al "novello virus" SARS-CoV-2.

Chiunque sia coinvolto in contenziosi giudiziari civili e/o penali, oppure sia un addetto ai lavori del potere giudiziario nella veste di giudice monocratico o giudice componente di una Corte o di un Collegio, troverà nel nostro approfondito lavoro un contributo a 360 gradi dal punto di vista bioetico e giuridico, scritto con il proposito di aiutare gli addetti ai lavori del mondo del diritto, e non solo, a prendere delicate decisioni in tema di salute e di libertà personale individuale.

Vi invitiamo a procurarvi una copia della rivista (acquistandola ove possibile) e – se lo ritenete utile – inviarla per conoscenza e in omaggio a chiunque sia interessato alla tematica della salute, soprattutto ad avvocati, giudici (anche della Corte Costituzionale visto il prossimo pronunciamento), ma anche agli addetti ai lavori della politica, come deputati, senatori, presidenti di Regione, sindaci e/o consiglieri comunali o regionali.

La rivista è reperibile presso diverse biblioteche universitarie; qui un elenco non esaustivo:

https://biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=Posseduto_biblioteca&codice=2010

È possibile acquistarla singolarmente in formato cartaceo oppure leggere il fascicolo in formato PDF, gratuitamente scaricabile (vedi link sottostante): il titolo del contributo pubblicato sul quadrimestrale dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici, da pagina 175 a pagina 208, è:

<<Trattamenti sanitari obbligatori e obiezione di coscienza in Europa e in Italia. Indagine al confine tra libertà umana e vaccinazione obbligatoria anti-COVID-19>>

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale , ANNO XXV - N. 71, MAGGIO - AGOSTO 2022, ISBN 979-12-218-0175-0, formato 17 x 24 cm, 276 pagine

Grazie a tutti per averci sostenuto con la vostra continua presenza, partecipazione e attenzione.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini
Tiziana Collazuol

8 settembre 2022

sabato 18 giugno 2022

COVID-19, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE OVER 50 ANNI ETÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE: CONCLUSIONE DELLA ISTRUTTORIA SANZIONATORIA ENTRO 90 GIORNI O LE SANZIONI SONO ILLEGITTIME



Quanto tempo può durare una istruttoria di accertamento sanzionatorio dal momento del suo avvio? Domanda importante e così la sua risposta soprattutto in merito al procedimento sanzionatorio che l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato nei mesi scorsi nei confronti di alcuni (non tutti) over 50 anni di età, per non essersi conformati all'obbligo di profilassi vaccinatoria anti-SARS-CoV-2 stabilito dalla legge italiana DL 7 gennaio 2022 n. 1 coordinato con la Legge di conversione 4 marzo 2022 n.18.

Da ricordare - per inciso - che i prodotti vaccinali autorizzati in via condizionata in Europa nell'ambito emergenziale sanitario non sono concepiti per arrestare il contagio del presunto virus SARS-CoV-2 come vorrebbe la normativa italiana di imposizione ma - qualora funzionino - possono attenuare al limite i sintomi della malattia COVID-19 (tuttavia si è visto più recentemente nella letteratura medico-scientifica che il sistema immunitario del vaccinato subisce un complessivo peggioramento in taluni casi, e pertanto non solo vaccinati e non vaccinati possono risultare positivi al test, indifferentemente, ma la vaccinazione non porta alcun contributo di miglioramento di salute complessivo). 

Torniamo ora alla normativa obbligatoria di profilassi vaccinale: una sottrazione all'obbligo che - per altro - risponde a diritti sacrosanti di tutela di heabas corpus, principio consensualistico (dritto al consenso e dissenso informato) in ambito medico e della biologia, di tutela della propria dignità e del proprio convincimento personale, tutti diritti fondamentali tutelati dalla giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza n.438/2008), sulla scorta della Convenzione di Oviedo (ex art 5) - Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina - e soprattutto sulla scorta della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea CDFUE (ex art 3) la quale è legge vigente nel diritto eurounitario e di rango superiore alle leggi nazionali degli Stati.

Il termine entro cui completare un procedimento amministrativo sanzionatorio ha come limite i novanta giorni a partire dall'avvio della istruttoria: di questo limite di novanta giorni ha parlato il Consiglio di Stato con la sua sentenza n. 1330, Sez III del 13 marzo 2015 (Vedi anche Delibera A.G. Con n 136/06/CONS, L. 241/1990 art 5 comma 2).

Anche la Cassazione con la sua sentenza n .4042 del 21 marzo 2001 aveva già indicato espressamente i 90 giorni come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo.

A dire il vero vi è altresì un orientamento di Cassazione che invece parla dei cinque anni (il termine di prescrizione), ma è a mio avviso una violazione del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU e in ogni caso la più recente sentenza del Consiglio di Stato risolve l'interpretazione.
Non dimentichiamo che le istituzioni pubbliche e la loro amministrazione devono sempre garantire il rispetto del diritto e dovere di buona amministrazione (ex art 41 CDFUE, per cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardano siano trattate "entro un termine ragionevole dalle istituzioni"). Più avanti, la stessa Carta di Nizza CDFUE - di rango primario perché equiparata a Trattato nel 2009 e dunque vincolante giuridicamente per l'Italia - dispone espressamente all’art. 47 che:

“ [...] Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare."

Anche la Costituzione della Repubblica italiana riconosce e garantisce "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione", secondo quanto disposto dall'Articolo 97 Cost. Lo stesso Titolo IV della Costituzione - all'Articolo 111 - dispone che il processo in Italia si svolga dinanzi a giudici imparziali e che tale processo debba avere una "ragionevole durata".
Un procedimento che durasse cinque anni non può considerarsi un procedimento concluso entro dei termini ragionevoli: si tratterebbe di una aberrazione giuridica e un chiaro sintomo di una lungaggine burocratica irragionevole (in Italia l'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi, civili e penali è stata più volte condannata dall'Europa). Purtroppo la casistica giudiziaria e amministrativa italiana è colma di tali anomalie e non conformità al principio della ragionevole durata.

La sentenza che sconfessa il primo orientamento di cui sopra e che indica i cinque anni di prescrizione è la sentenza del 27 aprile 2006  n. 9591, Cassazione Sez. Unite. Nondimeno il Consiglio di Stato ha espresso successivamente il suo parere nel 2015 e pertanto taglia la testa al toro:

(...) "La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell'Autorità, dilatarsi oltre i limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito"

E quindi, dal momento della contestazione della sanzione al trasgressore (o meglio, dall'inizio della attività istruttoria di ufficio) scattano i novanta giorni di tempo come termine entro il quale la P.A deve concludere il suo accertamento istruttorio per irrogare una sanzione che possa considerarsi legittima, decorsi i quali qualsiasi sanzione irrogata oltre questo limite temporale è da ritenersi illegittima. Non si può protrarre ad libitum una istruttoria sanzionatoria. I cinque anni di cui sopra sono un chiaro abuso e un sorpassato orientamento giurisprudenziale: in ogni caso violerebbero i tempi ragionevoli già più volte indicati dalla giurisprudenza delle fonti di diritto complementare (sentenze della CGUE di Lussemburgo e della Corte EDU di Strasburgo).

L'obbligo vaccinale per gli over 50 anni di età era poi previsto dalla legge in vigore fino al 15 giugno 2022, termine di scadenza della obbligatorietà di profilassi anti-SARS-CoV-2. L'obbligo è scaduto da tre giorni. La vaccinazione per questa coorte non è più obbligatoria. Stando a quanto riferisce ilSole24ore (news del 16.06.2022 Riccardo Ferrazza), sinora sono stati individuati 1,7 milioni di inadempienti per i quali è scattato l'avvio del procedimento sanzionatorio. Le cifre sarebbero le seguenti: 1,7 milioni su 2,4 milioni di nominativi individuati.

Se partissero ulteriori avvii di procedimento sanzionatorio, anche per i rimanenti (nonostante la scadenza dell'obbligo) valgono le considerazioni già sopra svolte: dal momento dell'accertamento e della contestazione al cittadino da parte della P.A., scattano i novanta GG, oltre i quali eventuali sanzioni sono da considerarsi illegittime.
Rispondere con istanza in autotutela di richiesta di immediata archiviazione è sempre cosa buona e giusta. In ogni caso rimane la possibilità di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) ricordandosi di non pagare la sanzione amministrativa per poter fare ricorso: un sanzione irrogata oltre i novanta giorni di procedimento amministrativo sanzionatorio, una volta impugnata dinanzi al Giudice di Pace troverebbe soddisfatta la doglianza e richiesta di annullamento dell'atto, e dunque ne possiamo dedurre ragionevolmente - a meno di clamorose sorprese - un immediato accoglimento del ricorso da parte del Giudice senza entrare nemmeno del merito delle ragioni di obiezione opposte dal cittadino/a all'atto sanitario invasivo profilattico previsto dalla legge in forma cogente.

Luca Scantamburlo

19 giugno 2022

PHOTO CREDIT
Janko Ferlic, Pexels.com

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