Loris Palmerini di Aggregazione Veneta è primo firmatario di questa importante istanza rivolta al Presidente della Repubblica, per il deposito della ratifica della Convenzione di Oviedo, che disciplina anche il consenso libero ed informato in ambito medico-terapeutico.
http://www.palmerini.net/blog/istanza-al-presidente-per-oviedo/
Capitolo II: Consenso
Art. 5
Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue
conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può,
in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio
consenso.
La Convenzione di Oviedo, convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (all'art. 5, Capitolo II, "Consenso", si parla appunto di "consenso libero e informato"), approvata nel 1997 e quasi ratificata dall'Italia con la Legge 145/2001, attualmente ha valore sul territorio italiano, giuridicamente vincolante?
Interrogativo più che legittimo: l'Italia stessa ha mancato l'adeguamento giuridico dell'ordinamento italiano, non tanto con appositi decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto approntare ed emanare, ma a causa del mancato deposito dello strumento giuridico in ambito europeo (<<deposito del documento di ratifica>> presso il Segretario
generale del Consiglio d’Europa. Insomma, per
essere valida, essa non solo deve essere firmata e ratificata, ma occorre anche l’atto di deposito; cfr.
Paolo Becchi, “A dieci anni dalla Convenzione di
Oviedo. Una banale questione in tema di consenso informato” , (doi: 10.1415/25576) Ragion pratica (ISSN 1720-2396), Fascicolo 2, dicembre 2007).
generale del Consiglio d’Europa. Insomma, per
essere valida, essa non solo deve essere firmata e ratificata, ma occorre anche l’atto di deposito; cfr.
Paolo Becchi, “A dieci anni dalla Convenzione di
Oviedo. Una banale questione in tema di consenso informato” , (doi: 10.1415/25576) Ragion pratica (ISSN 1720-2396), Fascicolo 2, dicembre 2007).
Ed infatti, controllando il sito della Convenzione di Oviedo, in corrispondenza dell'Italia che è Paese membro del Consiglio D'Europa, si nota che essa è
Paese firmatario, ma non figura la data della ratifica
della convenzione (perché non depositata). La Convenzione è entrata in vigore il 1° dicembre 1999, dopo 5 ratifiche inclusi 4 Stati membri.
Paese firmatario, ma non figura la data della ratifica
della convenzione (perché non depositata). La Convenzione è entrata in vigore il 1° dicembre 1999, dopo 5 ratifiche inclusi 4 Stati membri.
Ma la Convenzione di Oviedo non è l'unica carta sovranazionale a disciplinare il consenso libero ed informato in ambito medico-terapeutico: fortunatamente per i cittadini europei, esiste la cosiddetta Carta di Nizza, cioè la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, (art. 3,
"Diritto alla integrità della persona", Capo I DIGNITA'), la quale dice che:
"Diritto alla integrità della persona", Capo I DIGNITA'), la quale dice che:
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone,
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Ma il principio consensualistico aveva già avuto vaghi richiami anche precedentemente, ad esempio
nell'art 33 della Legge nr. 833 del 1978, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Anche il codice di deontologia medica, all'art 35, parla di "acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente".
nell'art 33 della Legge nr. 833 del 1978, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Anche il codice di deontologia medica, all'art 35, parla di "acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente".
Simone Penasa, nel suo illuminante e scrupoloso scritto di analisi "Alla ricerca dell'anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo", ricorda giustamente che - seppur il Governo italiano non abbia ancora perfezionato il procedimento giuridico di ratifica, con il deposito presso il Consiglio d'Europa, e dunque attualmente la Convenzione di Oviedo sia in una sorta di "sospensione" di efficacia sul territorio italiano, la stessa Convenzione è da considerarsi un punto di riferimento e come strumento a cui può assegnarsi comunque una "funzione ausiliaria", sul piano giuridico interpretativo, come ricordato anni fa dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 16/10/2007, nr. 21748.
Luca Scantamburlo
14 dicembre 2017
La libera società civile non vuole fare da cavia agli interessi di potere ed economici dei pochi. Essa SA e si batterà per la verità, rialza la testa e metterà in atti la disubbidienza civile se i governanti non tornano ad essere saggi e degni di governare
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