sabato 18 giugno 2022

COVID-19, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE OVER 50 ANNI ETÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE: CONCLUSIONE DELLA ISTRUTTORIA SANZIONATORIA ENTRO 90 GIORNI O LE SANZIONI SONO ILLEGITTIME



Quanto tempo può durare una istruttoria di accertamento sanzionatorio dal momento del suo avvio? Domanda importante e così la sua risposta soprattutto in merito al procedimento sanzionatorio che l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato nei mesi scorsi nei confronti di alcuni (non tutti) over 50 anni di età, per non essersi conformati all'obbligo di profilassi vaccinatoria anti-SARS-CoV-2 stabilito dalla legge italiana DL 7 gennaio 2022 n. 1 coordinato con la Legge di conversione 4 marzo 2022 n.18.

Da ricordare - per inciso - che i prodotti vaccinali autorizzati in via condizionata in Europa nell'ambito emergenziale sanitario non sono concepiti per arrestare il contagio del presunto virus SARS-CoV-2 come vorrebbe la normativa italiana di imposizione ma - qualora funzionino - possono attenuare al limite i sintomi della malattia COVID-19 (tuttavia si è visto più recentemente nella letteratura medico-scientifica che il sistema immunitario del vaccinato subisce un complessivo peggioramento in taluni casi, e pertanto non solo vaccinati e non vaccinati possono risultare positivi al test, indifferentemente, ma la vaccinazione non porta alcun contributo di miglioramento di salute complessivo). 

Torniamo ora alla normativa obbligatoria di profilassi vaccinale: una sottrazione all'obbligo che - per altro - risponde a diritti sacrosanti di tutela di heabas corpus, principio consensualistico (dritto al consenso e dissenso informato) in ambito medico e della biologia, di tutela della propria dignità e del proprio convincimento personale, tutti diritti fondamentali tutelati dalla giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza n.438/2008), sulla scorta della Convenzione di Oviedo (ex art 5) - Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina - e soprattutto sulla scorta della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea CDFUE (ex art 3) la quale è legge vigente nel diritto eurounitario e di rango superiore alle leggi nazionali degli Stati.

Il termine entro cui completare un procedimento amministrativo sanzionatorio ha come limite i novanta giorni a partire dall'avvio della istruttoria: di questo limite di novanta giorni ha parlato il Consiglio di Stato con la sua sentenza n. 1330, Sez III del 13 marzo 2015 (Vedi anche Delibera A.G. Con n 136/06/CONS, L. 241/1990 art 5 comma 2).

Anche la Cassazione con la sua sentenza n .4042 del 21 marzo 2001 aveva già indicato espressamente i 90 giorni come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo.

A dire il vero vi è altresì un orientamento di Cassazione che invece parla dei cinque anni (il termine di prescrizione), ma è a mio avviso una violazione del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU e in ogni caso la più recente sentenza del Consiglio di Stato risolve l'interpretazione.
Non dimentichiamo che le istituzioni pubbliche e la loro amministrazione devono sempre garantire il rispetto del diritto e dovere di buona amministrazione (ex art 41 CDFUE, per cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardano siano trattate "entro un termine ragionevole dalle istituzioni"). Più avanti, la stessa Carta di Nizza CDFUE - di rango primario perché equiparata a Trattato nel 2009 e dunque vincolante giuridicamente per l'Italia - dispone espressamente all’art. 47 che:

“ [...] Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare."

Anche la Costituzione della Repubblica italiana riconosce e garantisce "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione", secondo quanto disposto dall'Articolo 97 Cost. Lo stesso Titolo IV della Costituzione - all'Articolo 111 - dispone che il processo in Italia si svolga dinanzi a giudici imparziali e che tale processo debba avere una "ragionevole durata".
Un procedimento che durasse cinque anni non può considerarsi un procedimento concluso entro dei termini ragionevoli: si tratterebbe di una aberrazione giuridica e un chiaro sintomo di una lungaggine burocratica irragionevole (in Italia l'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi, civili e penali è stata più volte condannata dall'Europa). Purtroppo la casistica giudiziaria e amministrativa italiana è colma di tali anomalie e non conformità al principio della ragionevole durata.

La sentenza che sconfessa il primo orientamento di cui sopra e che indica i cinque anni di prescrizione è la sentenza del 27 aprile 2006  n. 9591, Cassazione Sez. Unite. Nondimeno il Consiglio di Stato ha espresso successivamente il suo parere nel 2015 e pertanto taglia la testa al toro:

(...) "La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell'Autorità, dilatarsi oltre i limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito"

E quindi, dal momento della contestazione della sanzione al trasgressore (o meglio, dall'inizio della attività istruttoria di ufficio) scattano i novanta giorni di tempo come termine entro il quale la P.A deve concludere il suo accertamento istruttorio per irrogare una sanzione che possa considerarsi legittima, decorsi i quali qualsiasi sanzione irrogata oltre questo limite temporale è da ritenersi illegittima. Non si può protrarre ad libitum una istruttoria sanzionatoria. I cinque anni di cui sopra sono un chiaro abuso e un sorpassato orientamento giurisprudenziale: in ogni caso violerebbero i tempi ragionevoli già più volte indicati dalla giurisprudenza delle fonti di diritto complementare (sentenze della CGUE di Lussemburgo e della Corte EDU di Strasburgo).

L'obbligo vaccinale per gli over 50 anni di età era poi previsto dalla legge in vigore fino al 15 giugno 2022, termine di scadenza della obbligatorietà di profilassi anti-SARS-CoV-2. L'obbligo è scaduto da tre giorni. La vaccinazione per questa coorte non è più obbligatoria. Stando a quanto riferisce ilSole24ore (news del 16.06.2022 Riccardo Ferrazza), sinora sono stati individuati 1,7 milioni di inadempienti per i quali è scattato l'avvio del procedimento sanzionatorio. Le cifre sarebbero le seguenti: 1,7 milioni su 2,4 milioni di nominativi individuati.

Se partissero ulteriori avvii di procedimento sanzionatorio, anche per i rimanenti (nonostante la scadenza dell'obbligo) valgono le considerazioni già sopra svolte: dal momento dell'accertamento e della contestazione al cittadino da parte della P.A., scattano i novanta GG, oltre i quali eventuali sanzioni sono da considerarsi illegittime.
Rispondere con istanza in autotutela di richiesta di immediata archiviazione è sempre cosa buona e giusta. In ogni caso rimane la possibilità di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) ricordandosi di non pagare la sanzione amministrativa per poter fare ricorso: un sanzione irrogata oltre i novanta giorni di procedimento amministrativo sanzionatorio, una volta impugnata dinanzi al Giudice di Pace troverebbe soddisfatta la doglianza e richiesta di annullamento dell'atto, e dunque ne possiamo dedurre ragionevolmente - a meno di clamorose sorprese - un immediato accoglimento del ricorso da parte del Giudice senza entrare nemmeno del merito delle ragioni di obiezione opposte dal cittadino/a all'atto sanitario invasivo profilattico previsto dalla legge in forma cogente.

Luca Scantamburlo

19 giugno 2022

PHOTO CREDIT
Janko Ferlic, Pexels.com

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