download SENTENZA GdP PARMA
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste a suo tempo dal dettato normativo in caso di inadempienza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 - anche se la Legge parla più specificatamente di contrasto alla infezione dal presunto novello virus SARS-CoV-2 - nei confronti di alcune categorie professionali e degli ultracinquantenni, hanno visto in tutta Italia il deposito di diverse centinaia di opposizioni in ricorso dinanzi al Giudice di Pace, da parte di cittadini indignati e desiderosi di far valere le proprie ragioni di fronte alla autorità giudiziaria per censurare l'abuso del potere autoritativo dello Stato.
Alcuni cittadini hanno scelto di farsi rappresentare e difendere legalmente da professionisti del Foro di propria fiducia sul territorio nazionale, mentre altri hanno chiesto aiuto a enti o associazioni varie come la Associazione di Avvocati Liberi (ALI, Avvocati Liberi Italia) o il Sindacato d'Azione. Altri ancora si sono difesi personalmente in giudizio, oppure si sono appoggiati al gruppo di Alessandra Ghisla nel Mugello, o ai consigli e alle indicazioni del sottoscritto e di chi mi affianca da anni.
Il risultato - dopo alcuni mesi e le prime sentenze depositate - vede una giurisprudenza oramai consolidata a favore del cittadino con una netta vittoria dei ricorsi presentati e accolti dal Giudice di Pace competente.
Con il presente scritto mi soffermerò in particolare sulla vittoria di due diversi cittadini - un uomo residente in Veneto mentre l'altro, una donna, residente in Emilia Romagna - che ho aiutato entrambi personalmente e che hanno trovato accoglimento da parte del giudice di pace.
Di queste due vittorie dinanzi al Giudice di Pace di Treviso e di Parma - e ribadisco che i singoli cittadini si sono difesi personalmente in giudizio, anche se aiutati durante la preparazione alla opposizione - fornisco le sentenze in formato PDF con l'accortezza di aver oscurato i dati personali dei singoli ricorrenti, come d'accordo con loro prima di dare il benestare - a beneficio di tutti - per la diffusione della sentenza dell'impugnazione che li ha visti protagonisti e vittoriosi.
Le ragioni con cui il Giudice di Pace ha accolto le doglianze sono interessanti perché presentano differenze nelle due sentenze. In particolare, mentre nel caso del Giudice di Parma abbiamo un riconoscere quanto già statuito dal Giudice di Pace di Velletri e poi di Torino in merito al difetto di legittimazione attiva e di potere in capo all'AdeR, nel caso di Treviso è emersa la difesa del principio che ho sempre suggerito a tutti i ricorrenti che ho aiutato nella opposizione scritta: il principio del diritto alla difesa, palesemente violato dallo Stato nel suo irrogare queste sanzioni - irregolari e già contraddistinte da criticità - e nel procedere in un macchinoso procedimento di accertamento sanzionatorio lesivo anche del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU (diversi mesi, quasi un anno, per accertare una sanzione amministrativa, non sono tempi ragionevoli per un procedimento sanzionatorio, come già circoscritto dal Consiglio di Stato con la sua sentenza che limita a 90 giorni il tempo limite per perfezionare il procedimento amministrativo sanzionatorio dal completo accertamento del fatto).
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA, SIMONETTA MAZZA
Nella sentenza di Parma nr. 640/2023 - Giudice la dr.ssa Simonetta Mazza - il ricorso è stato accolto riconoscendo che l'AdeR è "privo di una legittimazione attiva propria". L'agenzia delle entrate e Riscossione doveva solo fare da tramite e non accertare la sanzione sostituendosi al Ministero della Salute. Su questo - come detto sopra - il Giudice di pace di Parma dr.ssa S. Mazza si allinea a quello già statuito in precedenza dal Giudice di Pace di Velletri (grazie alla difesa legale di ALI) e poi successivamente anche dal Giudice di Pace di Torino.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO, MARIATERESA NUGNES
Di altro contenuto invece la sentenza di Treviso e nella fattispecie la nr. 506/2023 a firma del Giudice dott.ssa Mariateresa Nugnes, con la quale abbiamo una motivazione diversa e nuova: l'avviso di addebito e la relativa sanzione irrogata è valutato dal giudice "un tipico atto erariale equiparabile per sua natura di titolo esecutivo". Ma il giudice sottolinea che è qui nella fattispecie - così come irrogato da AdeR - viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente nelle informazioni a cui ha diritto il cittadino. Infatti difetta di avviso di istanza in autotutela e dei termini precisi entro cui proporre impugnazione (manca cioè la indicazione dei trenta giorni a disposizione per presentare il ricorso, e tutta una serie di informazioni cruciali per il cittadino). In ciò esso ha violato i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 della Legge 212/2000 perché ha leso il diritto alla buona amministrazione e il diritto alla "difesa" del cittadino. Anche in questo caso il provvedimento impugnato è nullo e come tale il ricorso viene accolto.
Sono oramai tantissime le sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate - e annullate dai giudici aditi - nei confronti di coloro che non si sono voluti piegare al ricatto sanitario di assoggettamento a una vaccinazione di massa (per lo più esercitata con un siero genico sperimentale).
Facciamo una rapida carrellata delle vittorie in giudizio: si sono avuti accoglimenti dei ricorsi nelle città di Sondrio, Lodi, Pavia, Voghera, Chieti, Velletri, Torino, Treviso, Monza, Acireale, Palermo e Parma. Le sentenze hanno diverse motivazioni e fra di esse vi è anche - in un caso - l'eccesso di potere da parte del Ministero della Salute. Ove non si è avuta vittoria nell'accoglimento - a parte alcuni rigetti sporadici - il giudice di pace dubbioso ha disposto un rinvio di udienza in un atteggiamento attendista, fissando una nuova udienza. Oramai, nondimeno, la giurisprudenza si sta consolidando sempre di più e allarga la quantità di motivazioni e argomentazioni per cui un giudice dovrebbe annullare questi avvisi di addebito e sanzioni, palesemente illegittime.
L'OCCASIONE PERSA A LUSSEMBURGO: UNA CORTE DI GIUSTIZIA PILATESCA,
CHE DECIDE DI NON DECIDERE
UN MONDO DA SALVARE E RICOSTRUIRE MORALMENTE ED ETICAMENTE
L'attacco è non solo sul piano giuridico aggredendo diritti naturali che precedono il diritto positivo e che sono riconosciuti anche dalla Costituzione della Repubblica all'articolo 2: dunque non solo sul piano immanente ma anche su quello meno visibile e più trascendente. Un attacco alla verità dei fatti, ai valori umani, a quelli familiari più tradizionali e all'anima individuale e collettiva della umanità.
Andare dinanzi a un giudice per chiedere giustizia è importante ma è solo uno dei tanti atti che sono necessari e possibili per rifondare il mondo sociale e civile, e riscoprire valori e principi che oggi sembrano dimenticati. Non è necessario che tutti impugnino o agiscano tramite la via giudiziaria. Vi sono tanti altri atti e azioni e prese di coscienza e consapevolezza, pacifiche e non violente, necessarie per un risveglio personale e di comunità scevro di etichette e categorizzazioni funzionali solo a dividere la civiltà e renderla litigiosa, e per questo create ad arte. Ma ognuno ha il suo tempo e ognuno ha scelto il proprio percorso di crescita.
Luca Scantamburlo
21 luglio 2023
Photo by Pavel Danilyuk, Pexels.com
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