venerdì 21 luglio 2023

SANZIONI E VITTORIE DINANZI AL GIUDICE DI PACE: GIURISPRUDENZA ORAMAI CONSOLIDATA

 


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Le sanzioni amministrative pecuniarie previste a suo tempo dal dettato normativo in caso di inadempienza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 - anche se la Legge parla più specificatamente di contrasto alla infezione dal presunto novello virus SARS-CoV-2 - nei confronti di alcune categorie professionali e degli ultracinquantenni, hanno visto in tutta Italia il deposito di diverse centinaia di opposizioni in ricorso dinanzi al Giudice di Pace, da parte di cittadini indignati e desiderosi di far valere le proprie ragioni di fronte alla autorità giudiziaria per censurare l'abuso del potere autoritativo dello Stato.  
Alcuni cittadini hanno scelto di farsi rappresentare e difendere legalmente da professionisti del Foro di propria fiducia sul territorio nazionale, mentre altri hanno chiesto aiuto a enti o associazioni varie come la Associazione di Avvocati Liberi (ALI, Avvocati Liberi Italia) o il Sindacato d'Azione. Altri ancora si sono difesi personalmente in giudizio, oppure si sono appoggiati al gruppo di Alessandra Ghisla nel Mugello, o ai consigli e alle indicazioni del sottoscritto e di chi mi affianca da anni.

Il risultato - dopo alcuni mesi e le prime sentenze depositate - vede una giurisprudenza oramai consolidata a favore del cittadino con una netta vittoria dei ricorsi presentati e accolti dal Giudice di Pace competente.
Con il presente scritto mi soffermerò in particolare sulla vittoria di due diversi cittadini - un uomo residente in Veneto mentre l'altro, una donna, residente in Emilia Romagna - che ho aiutato entrambi personalmente e che hanno trovato accoglimento da parte del giudice di pace.
Di queste due vittorie dinanzi al Giudice di Pace di Treviso e di Parma - e ribadisco che i singoli cittadini si sono difesi personalmente in giudizio, anche se aiutati durante la preparazione alla opposizione - fornisco le sentenze in formato PDF con l'accortezza di aver oscurato i dati personali dei singoli ricorrenti, come d'accordo con loro prima di dare il benestare - a beneficio di tutti - per la diffusione della sentenza dell'impugnazione che li ha visti protagonisti e vittoriosi.
Le ragioni con cui il Giudice di Pace ha accolto le doglianze sono interessanti perché presentano differenze nelle due sentenze. In particolare, mentre nel caso del Giudice di Parma abbiamo un riconoscere quanto già statuito dal Giudice di Pace di Velletri e poi di Torino in merito al difetto di legittimazione attiva e di potere in capo all'AdeR, nel caso di Treviso è emersa la difesa del principio che ho sempre suggerito a tutti i ricorrenti che ho aiutato nella opposizione scritta: il principio del diritto alla difesa, palesemente violato dallo Stato nel suo irrogare queste sanzioni - irregolari e già contraddistinte da criticità - e nel procedere in un macchinoso procedimento di accertamento sanzionatorio lesivo anche del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU (diversi mesi, quasi un anno, per accertare una sanzione amministrativa, non sono tempi ragionevoli per un procedimento sanzionatorio, come già circoscritto dal Consiglio di Stato con la sua sentenza che limita a 90 giorni il tempo limite per perfezionare il procedimento amministrativo sanzionatorio dal completo accertamento del fatto).


LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA, SIMONETTA MAZZA 

Nella sentenza di Parma nr. 640/2023 - Giudice la dr.ssa Simonetta Mazza - il ricorso è stato accolto riconoscendo che l'AdeR è "privo di una legittimazione attiva propria". L'agenzia delle entrate e Riscossione doveva solo fare da tramite e non accertare la sanzione sostituendosi al Ministero della Salute. Su questo - come detto sopra - il Giudice di pace di Parma dr.ssa S. Mazza si allinea a quello già statuito in precedenza dal Giudice di Pace di Velletri (grazie alla difesa legale di ALI) e poi successivamente anche dal Giudice di Pace di Torino.


LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO, MARIATERESA NUGNES

Di altro contenuto invece la sentenza di Treviso e nella fattispecie la nr. 506/2023 a firma del Giudice dott.ssa Mariateresa Nugnes, con la quale abbiamo una motivazione diversa e nuova: l'avviso di addebito e la relativa sanzione irrogata è valutato dal giudice "un tipico atto erariale equiparabile per  sua natura di titolo esecutivo". Ma il giudice sottolinea che è qui nella fattispecie - così come irrogato da AdeR - viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente nelle informazioni a cui ha diritto il cittadino. Infatti difetta di avviso di istanza in autotutela e dei termini precisi entro cui proporre impugnazione (manca cioè la indicazione dei trenta giorni a disposizione per presentare il ricorso, e tutta una serie di informazioni cruciali per il cittadino). In ciò esso ha violato i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 della Legge 212/2000 perché ha leso il diritto alla buona amministrazione e il diritto alla "difesa" del cittadino. Anche in questo caso il provvedimento impugnato è nullo e come tale il ricorso viene accolto.

Sono oramai tantissime le sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate - e annullate dai giudici aditi - nei confronti di coloro che non si sono voluti piegare al ricatto sanitario di assoggettamento a una vaccinazione di massa (per lo più esercitata con un siero genico sperimentale).
Facciamo una rapida carrellata delle vittorie in giudizio: si sono avuti accoglimenti dei ricorsi nelle città di Sondrio, Lodi, Pavia, Voghera, Chieti, Velletri, Torino, Treviso, Monza, Acireale, Palermo e Parma. Le sentenze hanno diverse motivazioni e fra di esse vi è anche - in un caso - l'eccesso di potere da parte del Ministero della Salute. Ove non si è avuta vittoria nell'accoglimento - a parte alcuni rigetti sporadici - il giudice di pace dubbioso ha disposto un rinvio di udienza in un atteggiamento attendista, fissando una nuova udienza. Oramai, nondimeno, la giurisprudenza si sta consolidando sempre di più e allarga la quantità di motivazioni e argomentazioni per cui un giudice dovrebbe annullare questi avvisi di addebito e sanzioni, palesemente illegittime. 


L'OCCASIONE PERSA A LUSSEMBURGO: UNA CORTE DI GIUSTIZIA PILATESCA,
CHE DECIDE DI NON DECIDERE

Resta l'amaro in bocca per l'atteggiamento pilatesco dimostrato nelle scorse settimane dalla Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo (CGUE), che pochi giorni fa ha deciso di non decidere, giudicando la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia), con ordinanza del 7 dicembre 2021, come irricevibile (domanda di rinvio pregiudiziale del giudice dottor Beghini di Padova, sul caso di una OSS sospesa dal lavoro in Veneto perché si rifiutò di vaccinarsi)
Una occasione persa per la CGUE di fare sentire la propria solenne e competente voce quanto mai opportuna in una questione delicata dal punto di vista sanitario e bioetico-giuridico. A questo punto - a parte i Giudici nazionali e soprattutto di Pace - la Unione Europea si dimostra con questa mancata pronunzia di chiamarsi fuori dalle precise responsabilità di custodia dei valori della architettura UE, e dimostra una distanza sempre più marcata rispetto alle istanze e ai problemi quotidiani della gente nell'ambito del rispetto dei diritti fondamentali e soprattutto sociali (come il diritto al lavoro e alla propria integrità psicofisica, senza subire pregiudizio e discriminazione non proporzionale).
I cittadini sembrano in questi ultimi anni non avere più autentica giustizia dalla UE, o cominciano a non averne più a differenza di tante sentenze del passato che hanno contribuito a riconoscere diritti soggettivi in capo a persone giuridiche e fisiche della Europa (sin dal 1963, con la storica Sentenza van Gend &  Loos, CGCE, che riconobbe la esistenza dei diritti soggettivi agli abitanti dello spazio comunitario e anche alle persone giuridiche, non solo a quelle fisiche).
Con questa sentenza del 13 luglio 2023 di rigetto del rinvio crescerà l'euroscetticismo sia fra la popolazione sia fra i partiti euroscettici oggi al Parlamento Europeo. La UE sta minando - con questo atteggiamento pilatesco della sua Corte di Giustizia - se stessa, sconfessando i valori che statuisce l'Europa all' art 2 del suo Trattato TUE.
La fine che l'Europa farà come entità sovrazionale - continuando così - sarà prima o poi quella di sgretolarsi da sola e crollare su stessa, attraverso i movimenti centrifughi dei Paesi che strapperanno in futuro esercitando la facoltà di recesso dalla Unione (art. 50 TUE), o attraverso altre forme di ribellione, già implementate da Polonia e Ungheria più volte riprese e condannate dalla CGUE o dalla Unione stessa. La BREXIT del 2016 è il primo segnale di una spirale disgregatrice.

UN MONDO DA SALVARE E RICOSTRUIRE MORALMENTE ED ETICAMENTE

Tutto ciò considerato, le vittorie dinanzi ai giudici di pace ottenuti da tanti cittadini coraggiosi (da soli o con la loro assistenza legale) - giudici nazionali che sono anche giudici autorizzati dalla Corte di Giustizia della UE nel far rispettare il diritto eurounitario - sono molto importanti ma ovviamente non risolvono il problema alla radice: un attacco al cosiddetto Rule of Law (un principio dei principi in ambito giuridico), alla famiglia e al nucleo più sacro dei diritti inalienabili degli esseri umani - riconosciuti nei secoli al prezzo di tante battaglie combattute e sangue versato - è in corso da alcuni decenni e viene condotto da potentati occulti e neoliberisti più o meno in vista.
L'attacco è non solo sul piano giuridico aggredendo diritti naturali che precedono il diritto positivo e che sono riconosciuti anche dalla Costituzione della Repubblica all'articolo 2: dunque non solo sul piano immanente ma anche su quello meno visibile e più trascendente. Un attacco alla verità dei fatti, ai valori umani, a quelli familiari più tradizionali e all'anima individuale e collettiva della umanità. 
Andare dinanzi a un giudice per chiedere giustizia è importante ma è solo uno dei tanti atti che sono necessari e possibili per rifondare il mondo sociale e civile, e riscoprire valori e principi che oggi sembrano dimenticati. Non è necessario che tutti impugnino o agiscano tramite la via giudiziaria. Vi sono tanti altri atti e azioni e prese di coscienza e consapevolezza, pacifiche e non violente, necessarie per un risveglio personale e di comunità scevro di etichette e categorizzazioni funzionali solo a dividere la civiltà e renderla litigiosa, e per questo create ad arte. Ma ognuno ha il suo tempo e ognuno ha scelto il proprio percorso di crescita. 
Se il fine dell'essere umano è la felicità e l'evoluzione personale e collettiva, per vivere bene con se stessi e in armonia con gli altri esprimendo le proprie potenzialità e talenti, un arduo compito attende tutti noi. 
Non vi sono scorciatoie né tempi brevi. In gioco, vi è il futuro della umanità e quanto di più prezioso ci costituisce a livello antropologico e ontologico, distinguendoci dalle fredde macchine, sempre più intelligenti ed efficienti e veloci nell'eseguire i compiti assegnati, ma pur sempre algide macchine senza anima, per quanto ci somiglino nell'aspetto o negli atteggiamenti. 

Luca Scantamburlo

21 luglio 2023

Photo by Pavel Danilyuk, Pexels.com

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