Recentemente Confindustria ha fornito alcune linee guida in merito agli adempimenti del datore di lavoro rispetto al possesso della certificazione digitale verde Covid-19 per l'accesso al luogo di lavoro (nel pubblico e nel privato) che dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatoria ai sensi del nuovo DL n. 127/2021. Vediamone un punto in particolare:
"TRASMISSIONE AL PREFETTO :
In caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima. Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, fermo quanto previsto dall’art. 13, co. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass. "
CONTROLLI/ ADEMPIMENTI DL 127/2021, GREEN PASS/ FREE PASS:
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DISOBBEDIENTI MA NELLA LEGALIT
ÀQuesto è l'unico adempimento che il datore di lavoro potrebbe avere in teoria - ma non è automatico e non trovo al momento nel DL 127/2021 alcun accenno o riferimento ad una trasmissione di atti come dovere ed obbligo del datore di lavoro entro termini temporali precisi, dopo un suo controllo a campione - per non rischiare sanzioni amministrative.
Trasmettere alla Prefettura eventuali posizioni difformi oppure irregolari dei lavoratori sul Green pass. Non è detto che la documentazione del Free pass comporti una trasmissione obbligatoria. Certamente è una documentazione difforme, ma è legale e rivendica ed autocertifica dei diritti.
Nel nostro caso (Free pass) si ha una documentazione sostitutiva che ha valore legale dunque la posizione non è di assenza di certificazione ma di una documentazione legale ma difforme, sostitutiva ai sensi di legge, che tuttavia va letta nel quadro normativo dell'intreccio delle fonti e nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini, anche a livello UE: nel rispetto della legge, degli ordinamenti giuridici nella loro doppia tutela, italiana ed europea.
Nel nostro caso (Free pass) si ha una documentazione sostitutiva che ha valore legale dunque la posizione non è di assenza di certificazione ma di una documentazione legale ma difforme, sostitutiva ai sensi di legge, che tuttavia va letta nel quadro normativo dell'intreccio delle fonti e nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini, anche a livello UE: nel rispetto della legge, degli ordinamenti giuridici nella loro doppia tutela, italiana ed europea.
Io ho personalmente aiutato diverse persone nei mesi scorsi a fare alcuni ricorsi presso il Giudice di pace oppure a scrivere ed inoltrare ricorsi prefettizi, impugnando le sanzioni amministrative irrogate a persone per mancato uso mascherina o mancato distanziamento interpersonale. Alcuni Prefetti del Veneto di cui ho avuto notizia dai ricorrenti, non hanno ancora risposto a tali ricorsi (come prevede invece il diritto alla difesa e la stessa legge, la nr. 689/1981), ed invalidando così la stessa sanzione dal punto di vista della pretesa sanzionatoria pecuniaria (ma non nell'accertamento degli atti, che restano validi sino ad eventuale annullamento dinanzi ad un giudice di pace).
Le persone che ho aiutato non hanno mai pagato né mai hanno ricevuto ordinanza - ingiunzione (neppure quando hanno sollecitato apposta il Prefetto, su mia indicazione, per poter andare dinanzi al Giudice di Pace). Tali ricorsi citavano la normativa europea UE di rango superiore, e dunque difendevano libertà e diritti fondamentali, mostrando incongruenze e contrasti fra la normativa nazionale italiana e quella europea di rango superiore.
La Autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000 così come è concepita nella ultima versione del ComiCost, è inattaccabile a livello giuridico nei suoi principi del rispetto della gerarchia delle fonti e nel rispetto dell'intreccio delle fonti (normativa nazionale e normativa UE).
DOVERI DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CASO DI CONTROLLI
Pertanto - in caso di controlli - è sufficiente dare al pubblico ufficiale la Autocertificazione che ha valore legale ed il pubblico ufficiale ha l'obbligo di acquisirla come dovere di ufficio (art 74 DPR 445/2000), pena la omissione di atti di ufficio. (art 328 c.p.)
Un vigile od un poliziotto, oppure un carabiniere od un finanziere che effettuasse un controllo, non può non accettare ed acquisire l'atto, che poi eventualmente - ma non è detto - farà vedere al suo comando e trasmetterà lui alla Prefettura, se lo ritiene, per approfondimenti.
Io sto incontrando molte delegazioni di lavoratori in FVG ed in Veneto dunque anche di grandi gruppi industriali, per sensibilizzare gruppi ristretti di lavoratori.
Li ho aiutati - nel loro caso visti i numeri e gli accessi ai varchi/gates con guardie giurate - a trovare dei legali per avvisare il datore di lavoro della loro prossima azione di autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Avvisarlo e non diffidarlo: preparare cioè una lettera giuridica di note illustrative al proprio datore di lavoro - non una diffida - per avvisare il proprio datore di lavoro che se verrà loro impedito di difendere se stessi, i loro diritti fondamentali tutelati anche in sede europea, vi sono possibili conseguenze civilistiche ed anche penalistiche in certi casi e fattispecie (in funzione di quanto accade nel caso specifico).
E non servono né avvocati né diffide od altro quando vi è rispetto e rapporti di fiducia e lealtà.
Il DL 127/2021 presenta numerosi profili di illegalità e di incostituzionalità, non solo nei confronti delle normative europee di rango superiore vincolanti per la Italia (cfr. Art. 117 Cost.).
In ogni caso gli obblighi di legge sulla necesserietà del Green pass nei luoghi di lavoro, terminano il 31 dicembre 2021 come stabilito dal comma 1 art 1 del DL nr. 127/2021, termine della emergenza sanitaria nazionale, che è proprogabile solo fino al 31 Gennaio 2022 eventualmente, e non oltre (decreto legislativo nr 1/2018, che prevede 12 mesi più una possibile proroga di altri 12 mesi per un tot ale di 24 mesi e non oltre).
Il DL 127/2021 presenta numerosi profili di illegalità e di incostituzionalità, non solo nei confronti delle normative europee di rango superiore vincolanti per la Italia (cfr. Art. 117 Cost.).
In ogni caso gli obblighi di legge sulla necesserietà del Green pass nei luoghi di lavoro, terminano il 31 dicembre 2021 come stabilito dal comma 1 art 1 del DL nr. 127/2021, termine della emergenza sanitaria nazionale, che è proprogabile solo fino al 31 Gennaio 2022 eventualmente, e non oltre (decreto legislativo nr 1/2018, che prevede 12 mesi più una possibile proroga di altri 12 mesi per un tot ale di 24 mesi e non oltre).
Rischi ovviamente ce ne sono: non è possibile avere la garanzia di non essere sanzionati ma una eventuale sanzione amministrativa deve sempre rispettare degli accertamenti regolari ed una istruttoria regolare.
LA SCELTA: CEDERE AD UN POTERE RICATTATORIO OD ESERCITARE E DIFENDERE I PROPRI DIRITTI FONDAMENTALI
È giunto il momento di scegliere se soccombere ad una deriva autoritaria sanitaria senza fine - non rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e non rispettosa di normative di rango UE che tutelano la uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione (sancita anche nella nostra Costituzione della Repubblica all'art. 3) - oppure rivendicare la titolarità della sovranità popolare (art. 1 Cost.) nella legalità, in maniera responsabile, intelligente e non violenta, facendo nostre la parole di Giuliano Amato quando egli - da giovane giurista - nel 1962 scriveva coraggiosamente nella pubblicazione di dottrina intitolata La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, che nel caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta.
Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […] il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"
A noi la scelta.
Luca Scantamburlo
1 ottobre 2021
BIBLIOGRAFIA
AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana"
MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato
SCANTAMBURLO Luca, LA DIFESA DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI FONDAMENTALI: FONDAMENTI GIURIDICI DELLO IUS RESISTENTIAE
lunedì 27 settembre 2021
Nessun commento:
Posta un commento