mercoledì 20 ottobre 2021

QUESTORI E PREFETTI E FUNZIONARI PUBBLICI: IL DIRITTO-DOVERE DI DISAPPLICARE IL DECRETO LEGGE 127/2021 SUL GREEN PASS ITALIANO




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FILES AGGIORNATI al 12 dicembre 2021

Inviare la istanza-appello sottoscritta dai cittadini - modificabile - via PEC oppure con raccomandata a/r, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (tutti i files devono essere in formato PDF, compresa la istanza stessa sottoscritta, scansionando gli originali cartacei firmati)

Istanza-appello ai funzionari pubblici della P.A ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale disposto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, in combinato disposto con gli artt. 1-52-54 Cost.

INTRODUZIONE

Il sottoscritto scrive la presente in ottemperanza all'articolo 118 ultimo comma della Costituzione della Repubblica (principio di sussidiarietà orizzontale esercitabile dai cittadini come "autonoma iniziativa [...] singoli o associati" nei confronti dello Stato) in combinato disposto con gli artt. 1-52-54 Cost.

[...] "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.",
IV comma art. 118 Cost.

In riferimento agli adempimenti del DL 127/2021 (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening") ed alle misure discriminatorie introdotte da questo decreto, dai successivi DL 8 ottobre 2021 n. 139 (“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative...”) e  n. 172 (“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”) e dai precedenti Decreti legge n. 52, 105 e 111 del 2021, si invia un personale e modesto contributo giuridico di riflessione che possa aiutare funzionari della Pubblica Amministrazione (P.A.), datori di lavoro, consulenti del lavoro, commercialisti, lavoratori, associazioni di categoria che rappresentano gli interessi delle imprese, sindacati, nel comprendere l'intreccio delle fonti per una più corretta applicazione della normativa vigente, la quale mai si esaurisce nel rispetto della sola normativa interna nazionale ma deve sempre tenere presente la normativa sovraordinata e sovranazionale come si usa dire, e nella fattispecie quella eurounitaria (già comunitaria ed oggi UE) caratterizzata da alcune fonti di diritto capaci di produrre normative direttamente applicabili negli spazi dei Paesi UE, che sono prevalenti sulla normativa nazionale quando quest'ultima è in palese contrasto con le fonti eurounitarie. 

In particolare con la presente istanza-appello per cui non è necessario avere riscontro formale scritto di risposta ma si gradirebbe una concreta presa di posizione pubblica oppure una presa di posizione nell'adempimento del proprio dovere, ci si rivolge ai funzionari pubblici che sono al vertice del potere esecutivo sul territorio: Questori e Prefetti della Repubblica italiana - ma anche funzionari della Polizia di Stato ed ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - che hanno il diritto-dovere di disapplicare i decreti legge nr. 105-111-127/2021: in particolare il Decreto legge nr. 127/2021 che ha addirittura messo in discussione e discriminato il diritto al lavoro sancito negli artt. 1-4 Cost., fra i pricipi fondamentali della Legge fondamentale dello Stato.

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ADEMPIMENTI DEL DL 127/2021: UN ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE DISCRIMINATORIO CHE MINACCIA IL PATTO FONDATIVO FRA STATO E CITTADINI

Il sottoscritto in ottemperanza non solo agli adempimenti previsti dal DL 127/2021 ma soprattutto nel rispetto del dovere di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed alla Repubblica italiana (art. 54 Cost.) e di protezione e difesa della patria (art. 52 Cost.) che riguarda ogni cittadino, e nel rispetto dell'intreccio delle fonti e del principio di gerarchia delle fonti (quadro normativo complessivo costituito dalla unione della normativa nazionale con la normativa euro-unitaria UE a cui la prima si conforma in quanto di rango inferiore), pone alla attenzione delle Prefetture e Questure d'Italia il presente scritto nel tentativo di aiutare i funzionari pubblici per esplorare le implicazioni dello stato di eccezione che vive la Repubblica italiana sin dal 31 gennaio 2020, data di delibera dello stato di emergenza nazionale per motivi sanitari (forzando la interpretazione del dettato normativo del Decreto legislativo nr. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, e sulla cui forzatura alcuni giudici italiani hanno già statuito nel 2020 e nel 2021 con loro sentenze che lo stato di emergenza sanitaria nazionale deliberata non ha validi presupposti giuridici). 


PERCHÉ IL FUNZIONARIO PUBBLICO PUO’ DISAPPLICARE – ANCORA PRIMA DEL GIUDICE NAZIONALE ADITO - LA NORMATIVA NAZIONALE INTERNA IN CASO DI CONTRASTO CON IL DIRITTO UE: RAGIONI GIURIDICHE DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE INTERNA IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA EUROUNITARIA UE

In caso di antinomia giuridica e palese contrasto con la normativa eurounitaria direttamente applicabile (nella fattispecie la CDFUE ed il Reg. UE 2021/953), non solo il giudice nazionale adito ma anche il funzionario pubblico della P.A. ha il diritto-dovere di disapplicare la normativa nazionale, qualora questa violi diritti fondamentali e le norme eurounitarie siano self-executing (cioè norme direttamente applicabili senza che vi siano atti di adattamento e recepimento da parte degli ordinamenti statali, ed è questo il caso del Regolamento Europeo, direttamente applicabile).

Nella fattispecie della normativa nazionale, il DL 127/2021 che introduce nel mondo del lavoro pubblico e privato la certificazione verde COVID-19 in modalità cogente e discriminatoria, ha un contenuto in palese contrasto non solo con principi e valori costituzionali (artt. 2-3-4-13) con soprattutto la normativa della Unione Europea costituita dal Reg. UE 2021/953 e dalla CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea) al vertice della gerarchia delle fonti (esiste una tutela giuridica dei cittadini UE che integra quella italiana) a cui la Repubblica italiana deve attenersi e rispettare, vincolata giuridicamente dai Trattati ma anche da espressa disposizione costituzionale (art-11-117 Cost). 

La CDFUE (già Carta di Nizza) è normativa vigente al vertice della gerarchia delle fonti (assieme ai Trattati) e costituisce un vincolo giuridico per tutti gli Stati UE sin dal 2009, anno di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (la CDFUE è stata equiparata a Trattato dall’art. 6 del TUE).  All’articolo 21 della CDFUE si vieta espressamente ogni tipo di discriminazione a carico di cittadini UE.

 Si legga in proposito la Sentenza del Consiglio di Stato  sez V, 05/03/2018 n. 1342, che fa riferimento - proprio discutendo del contrasto fra normativa nazionale ed i principi e valori unionali (eurounitari) - alla possibilità di disapplicazione:

[...] "4.1. Erra l’appellante nel limitare alla sola autorità giudiziaria il potere di disapplicazione di norme interne in contrasto con il diritto euro – unitario; è, invece, principio consolidato che la disapplicazione sia obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo delle Regioni, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro – unitario (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell’Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia). Qualora, pertanto, vi fosse stato contrasto tra la norma primaria regionale e i principi del diritto euro – unitario, ben avrebbe fatto il dirigente, in sede di definizione dei criteri di svolgimento della procedura di ammissione a finanziamento dei progetti imprenditoriali, a disapplicare la prima, salvo valutare la possibilità di trarre dall’ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta"

Solo in caso di dubbio interpretativo è lecito il ricorso da parte del giudice nazionale - in una causa pendente - al cosiddetto rinvio pregiudiziale alla CGUE di Lussemburgo. Un tale dubbio non è presente allorché "l'interpretazione sia auto evidente" ("Gli strumenti di composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto dell'Unione: la disapplicazione, l'interpretazione conforme" a cura di Giovanni Giacalone).

Anche la Corte di Giustizia della Unione Europea (CGUE) ha recentemente statuito che esiste la prevalenza della norma eurounitaria su quella nazionale e che tale prevalenza deve essere garantita ed assicurata dallo Stato membro "in tutte le sue articolazioni" (Corte di Giustizia UE, sez. V, 14/07/2016, n. 458).

In proposito, storicamente ci furono la sentenza “Simmenthal” del 9 marzo 1978 (CGCE, C-106/1977, Amministrazione Finanze dello Stato contro Simmenthal Spa, causa di rinvio e pronuncia pregiudiziale), successivamente recepita dalla nostra Corte Costituzionale con la pronuncia sul caso Granital (Sent. 5 giugno 1984, n. 170, Corte Costituzionale) e la successiva Sentenza della Corte Costituzionale n. 389 del 1989 che ha sancito quanto segue: 

“[...] Ribaditi questi principi, si deve concludere, con riferimento al caso di specie, che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea. Ciò significa, in pratica, che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria che, nell'accesso alla proprietà o alla locazione dell'abitazione e al relativo credito, impone la parità di trattamento tra i lavoratori autonomi cittadini di altri Stati membri e quelli nazionali, mentre sono tenuti a disapplicare le norme di legge, statali o regionali, che riservano quei diritti e quei vantaggi ai soli cittadini italiani.”

Dunque, ne consegue che in caso di contrasto fra normativa nazionale e quella eurounitaria, il funzionario pubblico - come un Questore od un Prefetto ad esempio, ma anche un funzionario pubblico in generale - ha il diritto-dovere di disapplicare la normativa nazionale ancora prima della autorità giudiziaria, anche perché egli risponde “direttamente” ai sensi dell'art. 28 della Costituzione della Repubblica in caso di violazione di diritti:

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."
Art. 28 Cost.

Inoltre, anche ragioni giuridiche di ordine nazionale (non solo costituzionale) consentono quella discrezionalità nell'agire riconosciuta al funzionario pubblico da sentenze di Cassazione (purché motivate per iscritto) e riconosciuta anche dall'ordinamento italiano laddove dispone - per chi omette o rifiuta di rispettare un atto avente forza di legge oppure una legge - quanto disposto all'art. 52 c.p. come "Difesa legittima" ("Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa) ed all'art. 54 c.p. come "Stato di necessità" ("Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo").

Si rileva altresì per coloro che appartengono alle Forze Armate come Finanzieri (Corpo di polizia armata) e Carabinieri quanto previsto nel C.O.M. (Codice dell'Ordinamento Militare, Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 art. 1349) a cui vengano impartiti un ordine contra legem “[...] il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori”.

Si sottolinea inoltre ai sensi dell’art. 393-bis c.p. (Codice penale) la causa di non punibilità quando si resiste agli atti arbitrari dei Pubblici Ufficiali che eccedono i limiti delle proprie attribuzioni e/o i più elementari doveri di correttezza e civiltà, su cui la Corte di Cassazione si è già pronunciata.

In ultima analisi, per i funzionari pubblici disapplicare i decreti legge discriminatori varati dal Governo Draghi che stanno rompendo il patto fondativo fra Stato e cittadini, discriminando la popolazione italiana in cittadini di serie A e B su profilo sanitario e venendo così meno al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., è un diritto-dovere: essi sono illegittimi ed illegali perché contrastanti con normativa eurounitaria sovraordinata che l'Italia ha l'obbligo di rispettare (come da vincolo giuridico sancito anche nella Costituzione all'art. 117). La scelta è più di una opzione sul tavolo: è un diritto-dovere costituzionalmente fondato e giuridicamente giustificato da sentenze della CGUE di Lussemburgo che l'Italia ha l'obbligo di rispettare nel suo orientamento ed anche un imperativo categorico kantiano: una legge morale che vede negli esseri umani un fine e mai un mezzo.

Dr. Luca Scantamburlo 
Studente in Scienze del Governo e Politiche pubbliche,
corso magistrale, Università degli Studi di Trieste
21 ottobre 2021 - ultimo aggiornam. 12 dicembre 2021

 BIBLIOGRAFIA

Il divieto del funzionario della PA di applicare la norma di rango primario interna in contrasto con le fonti eurounitarie autoapplicative, La Nuova Procedura Civile, rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, 23.03.2021, di Valerio Pardini e Massimo Pieri

Gli strumenti di composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto dell'Unione: (la disapplicazione, l'interpretazione conforme), a cura di Giovanni Giacalone, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, "Fondazione per la Formazione Forense" 

• CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “IL CONTENZIOSO DINANZI ALLE CORTI EUROPEE” La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di giustizia dell’UE, di Gianluca Grasso, Università degli Studi di Milano 


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