lunedì 27 settembre 2021

LA DIFESA DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI FONDAMENTALI: FONDAMENTI GIURIDICI DELLO IUS RESISTENTIAE



L'attuale stato di eccezione di spirito schimittiano e leviatano che caratterizza la gestone emergenziale sanitaria sin dalla fine di gennaio 2020 merita una riflessione radicale: la ribellione - non violenta - nei confronti di uno Stato-apparato assoluto e dispotico che tradisce il patto repubblicano fondativo fra cittadini e Stato, va esercitata con responsabilità, non violenza ed intelligenza secondo lo ius resistentiae (diritto di resistenza), in "stato di necessità" ed in ottemperanza al dovere di essere "fedeli" alla Costituzione della Repubblica e di difesa della patria (artt. 54-52 Cost.).
Sono diritti costituzionalmente garantiti assieme ai diritti umani ed alle libertà e diritti fondamentali, e pertanto non si può essere puniti a causa del loro esercizio e della loro difesa quando ciò porta alla difesa della propria integrità psicofisica ed all'adempimento di un dovere costituzionale (cfr. artt. 54-51c.p., codice penale).

Tutto questo va considerato nell'intreccio delle fonti e del principio di gerarchia che garantisce il rispetto dei diritti soggettivi ed in particolare civili e politici come cittadini italiani ed al contempo cittadini europei (esiste una doppia tutela: una nazionale ed una eurounitaria ai sensi della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea - CDFUE - già Carta di Nizza, legge vigente e vincolante giuridicamente per l'Italia sin dalla sua equiparazione al rango di Trattato nel 2009, vincolante anche in forza dell'art 117 Cost.).

In questo particolare e drammatico frangente storico della Repubblica italiana - che mai ha conosciuto sin dalla sua nascita nel 1948 una tale restrizione di libertà e diritti fondamentali della persona, decisi da una deriva autoritaria sanitaria draconiana ed in totale disprezzo di principi di uguaglianza e non discriminazione, di ragionevolezza e proporzionalità - ci aiuta molto nella riflessione un sorprendente scritto del 1962 a firma del professor Giuliano Amato ("La sovranità popolare nell'ordinamento italiano"), all'epoca un giovane e coraggioso giurista molto lontano dalla figura del "dottor Sottile" che avremmo conosciuto in seguito come politico.

Di tale scritto si è interessato lo storico Giorgio Giannini alcuni anni fa. Egli, citando testualmente le parole di Amato, si è espresso al riguardo sostenendo che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […]  il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"

Il diritto di resistenza - il cosiddetto ius resistentiae - ci appartiene di diritto in quanto siamo noi - come popolo - i titolari della sovranità (art. 1 Cost): certamente nei limiti e nelle forme stabiliti dalla Costituzione, ma qualora lo Stato-apparato sia partecipe di una azione eversiva, abbiamo il DIRITTO-DOVERE di ricondurre alla legittimità ed alla legalità la società civile e la classe dirigenziale governante, anche con mezzi non previsti da norme e regole, purché essi siano non violenti, proprio come suggerì in via ipotetica lo stesso Giuliano Amato - oggi Giudice della Corte Costituzionale - in questo lavoro di dottrina giuridica del 1962 intitolato "La sovranità popolare nell'ordinamento italiano" il quale - seppur non sia una fonte di diritto - tocca con fine pensiero questioni cruciali di filosofia del diritto e di diritto costituzionale. 

Non a caso il dottor Tudor Mocanu nella sua tesi di laurea Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra, corso di laurea in Economia Internazionale (a.a. 2016-2017), sottolinea: 

"[...] L’aspetto più importante e innovativo della posizione di Amato è che, a suo  avviso, essendo il popolo l’unico titolare della sovranità, conserva il diritto di ribellarsi alle decisioni degli organi dello Stato qualora questi tradiscano il loro mandato"

Luca Scantamburlo
27 settembre 2021 

BIBLIOGRAFIA

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
 
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato

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