lunedì 12 giugno 2023

PUBBLICAZIONE DELLA IJVTPR, RIVISTA INTERNAZIONALE MEDICO-SCIENTIFICA: TAMPONI INAFFIDABILI, NON VALIDATI E LA COVID-19 COME MALATTIA FAGOCITANTE


Un recente lavoro di commento critico del dottor Fabio Franchi di Trieste e della dottoressa Jerneja Tomsic - biologa molecolare slovena ricercatrice negli Stati Uniti - è stato pubblicato sulle pagine della rivista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research (10 giugno, 2023).
Esso approfondisce e chiarisce quando già anticipato nell'esposto-denuncia depositato da 120 cittadini e un’associazione presso la Procura della Repubblica di Udine nell'aprile 2022, la quale ha aperto un fascicolo giudiziario che si trova a Roma per competenza territoriale.
Si parte dal presupposto finalmente compreso anche da altri ricercatori medici - Kämmerer et al., (2023) - che il tampone non è mai stato validato (dunque è privo di gold standard di riferimento), che la RT-PCR è soltanto un mero indice probabilistico e che da sola non deve essere criterio dirimente per costituire un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2, cioè essa non ha valore diagnostico come evidenza di infezione virale.
In secondo luogo Kämmerer et al. (2023) evidenziano che
il tampone RT-PCR dovrebbe essere accompagnato sempre da una contestuale valutazione clinica da parte di un medico che effettui una visita del paziente, e su questo gli autori Fabio Franchi e Jerneja Tomsic s'interrogano.
Cosa s'intende per sintomi clinici COVID-19?
Essi integrano questa riflessione focalizzandosi su una questione poco o per nulla affrontata nel dibattito medico-scientifico e giornalistico: la definizione di malattia COVID-19, creduta scontata e che invece costituisce la pietra angolare dell'architettura della gestione politico-sanitaria in tema di emergenza sanitaria pandemica.
La Covid-19 come malattia dovrebbe avere una definizione chiara, univoca e con "un set di sintomi clinici ben definito":
"(...) a well 
identified disease defined by a distinctive and unique set of clinical symptoms."
Così non è, in quanto la sua definizione è vaga, difforme da ente a ente (FDA, CDC, WHO) e oltre ogni criterio sensato, arrivando a includere una combinazione fino a ottantacinque diversi sintomi, e ciò giunge al paradosso di categorizzare come malata una persona perfettamente sana e in buona salute, allorché ci si trovi dinanzi ad un risultato di positività da test del tampone RT-PCR.
(...)
"This leads to the following paradox: even perfect health can be correctly defined as a severe disease (COVID disease) in the presence of a positive test result."
Ma vi è un’altra questione la cui validità viene data per scontata e riconosciuta universalmente, quando in realtà le cose non sono chiare: la relazione causale fra i sintomi e la malattia che si presume causi questi sintomi.
Il preteso nesso causale fra la presunta infezione dell'agente patogeno opportunista SARS-CoV-2 e l'insorgenza della malattia COVID-19 è rimasto indimostrato (come l'isolamento fisico del germe).
Gli autori Fabio Franchi e Jerneja Tomsic argomentano in conclusione e in estrema sintesi i seguenti punti:

* il test RT-PCR è stato erroneamente scelto come gold standard per la diagnosi di infezione e malattia da COVID-19, nonostante non sia mai stato validato, né standardizzato;
* i sintomi della malattia COVID-19 non possono essere specificati, perché possono essere qualsiasi cosa, tutto e niente, a seconda delle diverse definizioni fatte proprie dalle diverse Autorità sanitarie: in questa indeterminatezza di definizione, si va da sintomi clinicamente osservabili che possono portare alla morte ad addirittura alcun sintomo osservabile, sino ad arrivare alla quasi morte e alla salute completa dell'individuo, il quale può essere classificato come caso di infezione da SARS-CoV-2.
Tutto ciò dimostra che l'intera gestione epidemiologico-diagnostica COVID-19 è stata opinabile e richiederebbe una discussione medico-scientifica più ampia e approfondita.

Luca Scantamburlo
Barbara Todisco
Stefania Marchesini

12 giugno 2023

Link articolo medico-scientifico
IJVTPR, giugno 2023




sabato 11 febbraio 2023

BOSNIA-ERZEGOVINA: COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 E GLI OBBLIGHI SANITARI COME IL GREENPASS


Non desta sorpresa questa sentenza della Corte Costituzionale bosniaca (23 febbraio 2022) a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, con particolare riferimento alla CEDU di Strasburgo del Consiglio d'Europa (il CoE, che non è una istituzione UE). Perché già nel 2020 la Corte Costituzionale bosniaca si era espressa contro la imposizione discriminatoria e obbligatoria delle mascherine da indossare in luoghi pubblici e aperti al pubblico, dunque non sorprende che nella sua sentenza dello scorso anno abbia dichiarati illegittimi greenpass discriminatori e obblighi di vaccinazione.

Inoltre - cosa più importante e da tenere presente - tre dei componenti della Corte bosniaca (sono nove in tutto) non sono bosniaci per istituzione e regolamento di nomina. I tre giudici della Corte non bosniaci sono infatti scelti proprio dal Presidente dalla Corte EDU di Strasburgo. Se non si considera questo, non si capisce perché i giudici costituzionali bosniaci abbiano tutta questa attenzione ai diritti umani. 

Raccomando a tutti coloro che avranno la udienza dinanzi al giudice di pace in merito agli avvisi di addebito e sanzioni amministrative per inadempimento vaccinale COVID-19 - nei prossimi mesi - di fare riferimento nelle proprie doglianze all'intreccio delle fonti (CEDU e CDFUE della UE, non solo ordinamento nazionale) a tutela dei propri diritti fondamentali, chiedendo al giudice di pace di disapplicare la normativa italiana sanzionatoria - per il principio di preminenza del diritto UE sul diritto nazionale - in quanto abilitato dalla CGUE di Lussemburgo proprio nel ruolo implicito di "giudice UE" quando una normativa interna di un Paese UE lede diritti fondamentali - tutelati dall'ordinamento eurounitario e dalla CEDU - sanciti dal Trattati e dal diritto derivato e complementare.

La nostra Costituzione della Repubblica riconosce gli impegni presi in ambito comunitario sin dall'anno 2001 (emendamento alla Costituzione, art. 117 Cost.).

La CEDU - che è ratificata da numerosi Paesi UE inclusa l'Italia e anche non UE (come la Russia ad esempio) - trova riconoscimento anche nella Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, normativa vigente di rango massimo dal 2009 perché equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE) che riprende e specifica molti dei principi e dei diritti già affermati nel 1950 a Roma dai Paesi firmatari questa importante Convenzione per la protezione dei diritti umani, la quale dal 1959 viene fatta rispettare dalla Corte EDU di Strasburgo.

Luca Scantamburlo 

11 febbraio 2023

BIBLIOGRAFIA
Avv. Renate Holzeisen, articolo "Una lezione sui Diritti Fondamentali viene dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina" 
https://www.renate-holzeisen.eu/it/una-lezione-sui-diritti-fondamentali-viene-dalla-corte-costituzionale-della-bosnia-ed-erzegovina/  

PHOTO CREDIT

Foto di Adrian Grycuk, 2014,  Salle d'audience de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license



giovedì 12 gennaio 2023

IL CONSENSO SUL CORPO, ROMA, 2019: IL PRINCIPIO PERSONALISTA, CARDINE DELLA CARTA COSTITUZIONALE





Il nostro amico Adriano Bianchi della provincia di Belluno - che aveva già salvato i video dall'oblio tre anni fa - ha ricaricato recentemente le riprese video YouTube (Byoblu) relative al convegno organizzato da me a altri genitori e cittadini - tenutosi il 23 ottobre 2019 a Roma - intitolato Il consenso sul corpo, in collaborazione con Byoblu che fu lieta di riprendere, trasmettere e registrare l'evento.
Le registrazioni dei nostri interventi sono state ricaricate in Rete dopo che alcuni mesi fa furono rimosse da YouTube. Nelle ultime settimane mi sono infatti fatto portavoce della richiesta di uno dei relatori presenti quel giorno a Roma, che voleva rimettere giustamente in circolazione il dibattito BIOETICO, GIURIDICO e medico-scientifico di allora.

Allo straordinario e chiaro intervento del professor e avvocato Daniele Granara - costituzionalista dell'Università degli Studi di Genova - si affiancarono quel giorno gli interventi dell'Avv. Alessandra Devetag del Foro di Trieste e della dottoressa farmacista Chiara Ciavarella oggi anche biologa nutrizionista, di altrettanto spessore e chiarezza concettuale ed espositiva. La dottoressa Chiara Ciavarella intervenne allora in sostituzione del professor Alessandro A. Negroni, impossibilitato a partecipare a causa di motivi personali. 

Il mio intervento - come cittadino e genitore - era focalizzato sulle indagini penali sulla sicurezza dei vaccini e la farmacovigilanza e soprattutto sul diritto alla istruzione negato alla scuola della infanzia dalla Legge 119/2017 (conversione in legge del cosiddetto "Decreto Lorenzin"), che portò poi a una deriva autoritaria sanitaria a più livelli, oggi più che mai visibile a tutti.

Per chi volesse riascoltare gli interventi di allora (soprattutto per capire meglio cosa intendevano i padri e le madri costituenti nel concepire il testo costituzionale, legge fondamentale dello Stato) si forniscono i link video ai singoli interventi.

Roma, 23 ottobre 2019, convegno Il consenso sul corpo, ingresso libero
Hotel Villa Maria Regina, Riprese Byoblu


Avv. Alessandra DEVETAG

https://rumble.com/v2486m2-alessandra-devetag-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Prof Daniele GRANARA

https://rumble.com/v2481oa-daniele-granara-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Dr.ssa Chiara CIAVARELLA

https://rumble.com/v248aa0-chiara-ciavarella-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Dr. Luca SCANTAMBURLO

https://rumble.com/v248e6u-luca-scantamburlo-il-consenso-sul-corpo-roma-23-ottobre-2019.html


Un saluto a tutti

Luca Scantamburlo 
7 gennaio 2023

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