martedì 19 ottobre 2021

FREEPASS AGGIORNATO: PROFILI DI ILLECITO PENALE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, IN MATERIA DI GREENPASS e DL 127/2021




16 ottobre 2021 - ultimo aggiornamento 13 gennaio 2022

Dal menu a tendina in alto a sinistra in Google Drive, si trova FILE ed il comando "SCARICA"

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ed antinomie giuridiche civilistiche e penalistiche nell'adempimento del DL 127/2021, DL 172/2021 e DL 1/2022 


Come sapete il DPCM emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come linee guida attuative del DL 127/2021 ha vietato espressamente l'autocertificazione in sostituzione del certificato digitale verde Covid-19. Questa normativa - che è sublegislativa ed inferiore di rango non solo alle leggi vigenti europee ma anche al DPR - è sicuramente censurabile ed opinabile nel momento in cui mette in discussione un diritto e facoltà del cittadino: la possibilità di autocertificare condizioni personali. Ci sono due tipi di autocertificazione: 

 * la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art 46 DPR 445/2000); 

 * la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art 47 DPR 445/2000); 

Abbiamo deciso - su impulso di un ex ufficiale della GdF laureato in legge ed economia e che aveva modificato il Freepass del ComiCost - di utilizzare (chiedendo il permesso) il suo modello che ha inserito i profili penali. Nondimeno abbiamo poi tolto il riferimento al godimento di diritti civili e politici come autocertificazione (ex art 46 DPR 445/2000) e fatto alcune modifiche anche di stile e contenuto giuridico, mettendo in luce meglio le antinomie giuridiche e rendendo l'atto legale soprattutto un documento di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e non piu' come prima sia dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di godimento diritti civili, oltre che di atto di notorietà. Con l'apporto e l'impulso di questo ex ufficiale della GdF, presentiamo il nostro Freepass aggiornato che abbiamo anche inviato alla ComiCost qualora voglia metterlo a disposizione sul proprio blog in download, qualora i nostri suggerimenti siano sempre pertinenti. 

Questo Freepass aggiornato con antinomie giuridiche di profilo penale, non esaurisce e non esclude forme diverse di lotta dei lavoratori, tutte lecite e legittime, come sciopero o messa a disposizione del datore di lavoro od impugnazione presso l'Ispettorato del lavoro prima ed il Giudice del lavoro poi, e che concorrono tutte alla difesa dei valori dei libertari. Vuole solo essere uno strumento ulteriore del cittadino italiano ed UE allo scopo di rivendicare i propri diritti fondamentali e libertà le quali sono sotto attacco da quasi due anni, con grave pregiudizio individuale e collettivo ed alla Repubblica italiana ed al suo ordinamento democratico.

Luca Scantamburlo 
Barbara Todisco 
Stefania Marchesini 
Tiziana Collazuol 

16 ottobre 2021 - 13 gennaio 2022

 

FAQs

FREE PASS E LAVORO: COME COMPORTARSI EX DPR 445/2000 E QUALI RAGIONI GIURIDICHE SUSSISTONO PER LA DISAPPLICAZIONE DEL DL 127/2021
Oltre alle raccomandazioni del ComiCost nell'uso del free pass – sempre utili e preziose (Rif Blog  ComiCost, Free pass comunicato ComiCost) –  consigliamo caldamente a tutti coloro che hanno sottoscritto il free pass col proprio datore di lavoro e che scelgano di presentarsi al lavoro il 15 ottobre 2021 come da contratto (nell'ipotesi che non abbiano ricevuto atto formale di sospensione/allontanamento da parte del proprio datore di lavoro) di portare con sé una copia in bianco dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà mod. "Freepass" + copia carta identità da compilare, sottoscrivere  al momento, intestare alla PREFETTURA competente per la città di ubicazione del proprio posto di lavoro e consegnare l'atto legale a eventuali carabinieri/poliziotti/finanzieri, qualora essi siano chiamati da voi o dal datore di lavoro oppure intervengano in autonomo controllo, e contestino una vostra posizione irregolare e/o difforme rispetto al dettato del DL 127/2021.
Affinché nel loro verbale acquisiscano l'atto legale da voi sottoscritto e comunque lo riportino nella parte da dichiarare inserita nel verbale di accertamento.
Sia che essi decidano di sanzionare, sia che essi NON sanzionino e si limitino a un verbale dell'accaduto, da inoltrare ai loro superiori.
L'atto sottoscritto al momento dovrebbe DISINNESCARE la sanzione amministrativa, soprattutto se si invoca la responsabilità diretta dei dipendenti dello Stato (personale) ai sensi dell'art . 28 Cost., in caso di violazione dei diritti dei cittadini.

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Secondo la giurisprudenza del diritto eurounitario affermatasi più di recente (sentenze della CGUE) si può dunque avere una IMMEDIATA disapplicazione quando una normativa nazionale sia in contrasto con una normativa sovranazionale UE, e quest'ultima produca effetti diretti. 
E la facoltà di disapplicazione della legge interna in antinomia giuridica riguarda ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, non solo il giudice nazionale adito, come già statuito da una sentenza della CGUE di Lussemburgo (il diritto-dovere appartiene alla pubblica amministrazione "in tutte le sue articolazioni", rif. CGUE, sez. V, sentenza "Promoimpresa", 14/07/2016, nr. 458).

Valuterà poi la Prefettura se l'atto legale è coerente e valido. Si tratta di un diritto-dovere in capo ai funzionari pubblici. A questo proposito e sempre a sostegno dello ius resistentiae del cittadino sovrano e del lavoratore – diritto di resistenza che è legittimo quando diritti fondamentali e libertà sono sotto attacco e gli organi di controllo e garanzia non intervengono, purché esso sia non violento, legale e proporzionale  – si legga la nota illustrativa diffusa pochi giorni fa dall'associazione sindacale dell'Arma dei Carabinieri denominata UNARMA, avente per oggetto: "Green Pass dovere Istituzionale e Comunitario. Disapplicazione del cd Decreto Green Pass", Rif. 8 ottobre 2021.

Luca Scantamburlo 
Barbara Todisco
Stefania Marchesini
Tiziana Collazuol

12 ottobre 2021 - 16 ottobre 2021


AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI EX ART 21 DPR 445/2000
FIRMA AUTENTICATA IN COMUNE: QUANDO NECESSARIA E QUANDO NO

A) Se il proprio datore di lavoro è un organo della Pubblica Amministrazione (P.A.) oppure un esercente pubblico (gestore di servizio pubblico), la firma non va autenticata ex DPR 445/2000; questo perché vale il primo comma dell'art 21 DPR 445/2000; analoga la situazione se si presenta la autodichiarazione ad un gestore di servizio pubblico presso cui si chiede un servizio come clienti (ristorante, osteria, palestra ecc...); in questo caso la validità della sottoscrizione è garantita dall'art. 38 DPR 445/2000, seguendo le indicazioni (in allegato al documento è necessaria la copia fotostatica della carta di identità non autenticata), presentata in via telematica oppure via fax oppure con raccomandata a mano.
 
B) Se invece il proprio datore di lavoro è un privato ma NON è un esercente pubblico oppure un organo della P.A.,si può AUTENTICARE la propria firma in Comune di fronte al cancelliere/ segretario comunale ex DPR 445/2000, ex art. 21 comma 2 ("al fine di riscossione da parte di terzi di benefici economici"). Si appone dunque la firma in presenza dinanzi all'ufficiale che verificherà la propria identità: portare una marca da bollo (solitamente la imposta di bollo dovuta  è pari a € 16). L'ufficiale comunale NON autenticherà il contenuto del testo (su cui non entra nel merito), ma autenticherà la propria FIRMA corrispondente alla propria identità.
L'ufficiale non può rifiutare l'atto (ex art 74 DPR 445/2000, dovere di ufficio). Bisogna spiegare bene che la intestazione della dichiarazione è rivolta ad un privato che non ricade nei casi in cui la AUTENTICA non è prevista (quando il freepass è indirizzato ad organo della P.A. oppure ad un esercente pubblico). Se il datore di lavoro non verrà considerato dall'addetto comunale un interlocutore che garantisce benefici economici, allora si presenterà l'atto senza autentica di firma, utilizzando la modalità prevista dal dispositivo dell'art. 38 DPR 445/2000 (senza autentica di firma).

Questo atto intestato lo si potrà consegnare al proprio datore di lavoro (avrà anche l'autentica di firma con timbro Comune e marca da bollo apposta se l'addetto comunale accetterà di autenticare la firma)

Assieme si può sottoscrivere anche una ulteriore freepass, intestato alla Prefettura di competenza territoriale, sempre firmato MA SENZA AUTENICA di FIRMA, che si può allegare al freepass intestato al datore di lavoro, in caso si subisca un controllo presso la sede.
Una pattuglia di CC o di vigili o Finanzieri, o di Polizia di Stato, potrà così acquisire tale atto legale (non l'atto autenticato in Comune, perché rivolto ad un privato).

In alternativa, se si viene controllati al momento, si può sottoscrivere al momento il Freepass intestato alla Prefettura. Questo dovrebbe DISINNESCARE la sanzione amministrativa di accertamento.
Se invece una pattuglia di Polizia o CC insistesse che la posizione è difforme rispetto all'adempimento del DL 127/2021 ed al GREENPASS, non accettando l'atto legale del freepass ex DPR 445/2000 (non possono non acquisirlo comunque, altrimenti è violazione dei doveri di ufficio ex art. 74 DPR 445/2000 oltre che violazione art 328 c.p.) , si avrà cura di dichiarare alla pattuglia, firmando la sanzione, che la pattuglia ha rifiutato di considerare l'atto legale in allegato all'accertamento sottoscritto ex DPR 445/2000
A quel punto, sarebbero impossibilitati a RIFIUTARE l'atto (che era già da acquisire).
Seppur la sanzione verrebbe accertata ed irrogata in verbale, non potrebbero esimersi dall'acquisire l'atto del freepass.
Una ordinanza ingiunzione del Prefetto che seguisse il verbale dopo mesi, nella mia opinione, è
praticamente impossibile o molto difficile. Nel freepass sottoscritto, vi sarebbero profili di illecito penale, non solo civilistico.

Nessun Prefetto secondo me si arrischierebbe ad arrivare a tanto.  Io stesso negli ultimi mesi ho visto una sola ordinanza-ingiunzione emanata dalla Prefettura  a seguito di una sanzione amministrativa non pagata, fra le persone che conosco. 
Mesi fa la nostra amica Stefania Marchesini ha pure sollecitato la Prefettura di Vicenza affinché emanassero la ordinanza-ingiunzione, perché lei potesse ritornare dinanzi al GdP a difendersi per annullare la sua sanzione ricevuta dai CC per mancanza uso mascherina.
Il Prefetto di Vicenza - nonostante i diversi mesi trascorsi, una sentenza di rigetto ricorso al GdP pronunciata, ed il tempo di 90 GG entro cui emanare la ordinanza-ingiunzione come da istanza della Marchesini in riferimento alla sentenza del GdP di Vicenza - si è guardato bene dal farlo.
Nella istanza e nella precedente difesa in udienza dinanzi al GdP, la Marchesini aveva citato la CEDU e la CDFUE, di cui si chiedeva il rispetto nell'intreccio delle fonti (diritto UE e diritto nazionale).

Questo per dimostrarvi che una sanzione irrogata non significa in automatico una ordinanza ingiunzione. Dipende. Anche e soprattutto da come i cittadini fanno valere i propri diritti nel loro diritto di difesa legale. 

Al netto dei fatti da me raccontati (veri, potete chiedere alla Stefania M.), siamo comunque in un territorio sconosciuto. Rischi ce ne sono sempre e non ci sono garanzie. Molto dipende da quali ufficiali si ha dinanzi e dalla loro competenza e moralità e senso di responsabilità. La legge (nell'intreccio delle fonti) è dalla parte dei cittadini. Si tratta solo di azionare questi diritti ed AFFERMARLI. 
Non chiedendo una cortesia ma AFFERMARLI in modo FERMO, educato ma FERMO! Come nella vita in generale ci sono sempre rischi. Se non siamo disposti a rischiare ed a difendere i nostri diritti, non ce li meritiamo. 
Ecco perché il nostro padre costituente Piero Calamandrei ricordò in un discorso pubblico del 26 gennaio 1955 - pronunciato a Milano presso il Salone degli Affreschi della Società Umanitaria - di vigilare sempre sulla libertà.

In bocca al lupo a tutti 

Luca Scantamburlo 
19 ottobre 2021


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venerdì 1 ottobre 2021

GREEN PASS - FREE PASS E LO IUS RESISTENTIAE: QUALI ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL DL n. 127/2021 E COME DISOBBEDIRE LEGALMENTE E CIVILMENTE



Recentemente Confindustria ha fornito alcune linee guida in merito agli adempimenti del datore di lavoro rispetto al possesso della certificazione digitale verde Covid-19 per l'accesso al luogo di lavoro (nel pubblico e nel privato) che dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatoria ai sensi del nuovo DL n. 127/2021. Vediamone un punto in particolare:


"TRASMISSIONE AL PREFETTO : In caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima. Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, fermo quanto previsto dall’art. 13, co. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass. "




CONTROLLI/ ADEMPIMENTI DL 127/2021, GREEN PASS/ FREE PASS:
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DISOBBEDIENTI MA NELLA LEGALIT
À
Questo è l'unico adempimento che il datore di lavoro potrebbe avere in teoria - ma non è automatico e non trovo al momento nel DL 127/2021 alcun accenno o riferimento ad una trasmissione di atti come dovere ed obbligo del datore di lavoro entro termini temporali precisi, dopo un suo controllo a campione - per non rischiare sanzioni amministrative. 
Trasmettere alla Prefettura eventuali posizioni difformi oppure irregolari dei lavoratori sul Green pass. Non è detto che la documentazione del Free pass comporti una trasmissione obbligatoria. Certamente è una documentazione difforme, ma è legale e rivendica ed autocertifica dei diritti.
Nel nostro caso (Free pass) si ha una documentazione sostitutiva che ha valore legale dunque la posizione non è di assenza di certificazione ma di una documentazione legale ma difforme, sostitutiva ai sensi di legge, che tuttavia va letta nel quadro normativo dell'intreccio delle fonti e nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini, anche a livello UE: nel rispetto della legge, degli ordinamenti giuridici nella loro doppia tutela, italiana ed europea.
Io ho personalmente aiutato diverse persone nei mesi scorsi a fare alcuni ricorsi presso il Giudice di pace oppure a scrivere ed inoltrare ricorsi prefettizi, impugnando le sanzioni amministrative irrogate a persone per mancato uso mascherina o mancato distanziamento interpersonale. Alcuni Prefetti del Veneto di cui ho avuto notizia dai ricorrenti, non hanno ancora risposto a tali ricorsi (come prevede invece il diritto alla difesa e la stessa legge, la nr. 689/1981), ed invalidando così la stessa sanzione dal punto di vista della pretesa sanzionatoria pecuniaria (ma non nell'accertamento degli atti, che restano validi sino ad eventuale annullamento dinanzi ad un giudice di pace).

Le persone che ho aiutato non hanno mai pagato né mai hanno ricevuto ordinanza - ingiunzione (neppure quando hanno sollecitato apposta il Prefetto, su mia indicazione, per poter andare dinanzi al Giudice di Pace). Tali ricorsi citavano la normativa europea UE di rango superiore, e dunque difendevano libertà e diritti fondamentali, mostrando incongruenze e contrasti fra la normativa nazionale italiana e quella europea di rango superiore.
La Autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000 così come è concepita nella ultima versione del ComiCost, è inattaccabile a livello giuridico nei suoi principi del rispetto della gerarchia delle fonti e nel rispetto dell'intreccio delle fonti (normativa nazionale e normativa UE). 

DOVERI DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CASO DI CONTROLLI

Pertanto - in caso di controlli - è sufficiente dare al pubblico ufficiale la Autocertificazione che ha valore legale ed il pubblico ufficiale ha l'obbligo di acquisirla come dovere di ufficio (art 74 DPR 445/2000), pena la omissione di atti di ufficio. (art 328 c.p.
Un vigile od un poliziotto, oppure un carabiniere od un finanziere che effettuasse un controllo, non può non accettare ed acquisire l'atto, che poi eventualmente - ma non è detto - farà vedere al suo comando e trasmetterà lui alla Prefettura, se lo ritiene, per approfondimenti. Io sto incontrando molte delegazioni di lavoratori in FVG ed in Veneto dunque anche di grandi gruppi industriali, per sensibilizzare gruppi ristretti di lavoratori. Li ho aiutati - nel loro caso visti i numeri e gli accessi ai varchi/gates con guardie giurate - a trovare dei legali per avvisare il datore di lavoro della loro prossima azione di autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Avvisarlo e non diffidarlo: preparare cioè una lettera giuridica di note illustrative al proprio datore di lavoro - non una diffida - per avvisare il proprio datore di lavoro che se verrà loro impedito di difendere se stessi, i loro diritti fondamentali tutelati anche in sede europea, vi sono possibili conseguenze civilistiche ed anche penalistiche in certi casi e fattispecie (in funzione di quanto accade nel caso specifico).
E non servono né avvocati né diffide od altro quando vi è rispetto e rapporti di fiducia e lealtà.
Il DL 127/2021 presenta numerosi profili di illegalità e di incostituzionalità, non solo nei confronti delle normative europee di rango superiore vincolanti per la Italia (cfr. Art. 117 Cost.).
In ogni caso gli obblighi di legge sulla necesserietà del Green pass nei luoghi di lavoro, terminano il 31 dicembre 2021 come stabilito dal comma 1 art 1 del DL nr. 127/2021, termine della emergenza sanitaria nazionale, che è proprogabile solo fino al 31 Gennaio 2022 eventualmente, e non oltre (decreto legislativo nr 1/2018, che prevede 12 mesi più una possibile proroga di altri 12 mesi per un tot ale di 24 mesi e non oltre).
Rischi ovviamente ce ne sono: non è possibile avere la garanzia di non essere sanzionati ma una eventuale sanzione amministrativa deve sempre rispettare degli accertamenti regolari ed una istruttoria regolare.


LA SCELTA: CEDERE AD UN POTERE RICATTATORIO OD ESERCITARE E DIFENDERE I PROPRI DIRITTI FONDAMENTALI

È giunto il momento di scegliere se soccombere ad una deriva autoritaria sanitaria senza fine - non rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e non rispettosa di normative di rango UE che tutelano la uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione (sancita anche nella nostra Costituzione della Repubblica all'art. 3) - oppure rivendicare la titolarità della sovranità popolare (art. 1 Cost.) nella legalità, in maniera responsabile, intelligente e non violenta, facendo nostre la parole di Giuliano Amato quando egli - da giovane giurista - nel 1962 scriveva coraggiosamente nella pubblicazione di dottrina intitolata La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, che nel caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. 

Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […]  il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"

A noi la scelta.

Luca Scantamburlo 
1 ottobre 2021

BIBLIOGRAFIA 

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360. 
 
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato

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Sfera armillare, Anthony Acosta, USA, Pexels.com

lunedì 27 settembre 2021

LA DIFESA DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI FONDAMENTALI: FONDAMENTI GIURIDICI DELLO IUS RESISTENTIAE



L'attuale stato di eccezione di spirito schimittiano e leviatano che caratterizza la gestone emergenziale sanitaria sin dalla fine di gennaio 2020 merita una riflessione radicale: la ribellione - non violenta - nei confronti di uno Stato-apparato assoluto e dispotico che tradisce il patto repubblicano fondativo fra cittadini e Stato, va esercitata con responsabilità, non violenza ed intelligenza secondo lo ius resistentiae (diritto di resistenza), in "stato di necessità" ed in ottemperanza al dovere di essere "fedeli" alla Costituzione della Repubblica e di difesa della patria (artt. 54-52 Cost.).
Sono diritti costituzionalmente garantiti assieme ai diritti umani ed alle libertà e diritti fondamentali, e pertanto non si può essere puniti a causa del loro esercizio e della loro difesa quando ciò porta alla difesa della propria integrità psicofisica ed all'adempimento di un dovere costituzionale (cfr. artt. 54-51c.p., codice penale).

Tutto questo va considerato nell'intreccio delle fonti e del principio di gerarchia che garantisce il rispetto dei diritti soggettivi ed in particolare civili e politici come cittadini italiani ed al contempo cittadini europei (esiste una doppia tutela: una nazionale ed una eurounitaria ai sensi della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea - CDFUE - già Carta di Nizza, legge vigente e vincolante giuridicamente per l'Italia sin dalla sua equiparazione al rango di Trattato nel 2009, vincolante anche in forza dell'art 117 Cost.).

In questo particolare e drammatico frangente storico della Repubblica italiana - che mai ha conosciuto sin dalla sua nascita nel 1948 una tale restrizione di libertà e diritti fondamentali della persona, decisi da una deriva autoritaria sanitaria draconiana ed in totale disprezzo di principi di uguaglianza e non discriminazione, di ragionevolezza e proporzionalità - ci aiuta molto nella riflessione un sorprendente scritto del 1962 a firma del professor Giuliano Amato ("La sovranità popolare nell'ordinamento italiano"), all'epoca un giovane e coraggioso giurista molto lontano dalla figura del "dottor Sottile" che avremmo conosciuto in seguito come politico.

Di tale scritto si è interessato lo storico Giorgio Giannini alcuni anni fa. Egli, citando testualmente le parole di Amato, si è espresso al riguardo sostenendo che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […]  il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"

Il diritto di resistenza - il cosiddetto ius resistentiae - ci appartiene di diritto in quanto siamo noi - come popolo - i titolari della sovranità (art. 1 Cost): certamente nei limiti e nelle forme stabiliti dalla Costituzione, ma qualora lo Stato-apparato sia partecipe di una azione eversiva, abbiamo il DIRITTO-DOVERE di ricondurre alla legittimità ed alla legalità la società civile e la classe dirigenziale governante, anche con mezzi non previsti da norme e regole, purché essi siano non violenti, proprio come suggerì in via ipotetica lo stesso Giuliano Amato - oggi Giudice della Corte Costituzionale - in questo lavoro di dottrina giuridica del 1962 intitolato "La sovranità popolare nell'ordinamento italiano" il quale - seppur non sia una fonte di diritto - tocca con fine pensiero questioni cruciali di filosofia del diritto e di diritto costituzionale. 

Non a caso il dottor Tudor Mocanu nella sua tesi di laurea Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra, corso di laurea in Economia Internazionale (a.a. 2016-2017), sottolinea: 

"[...] L’aspetto più importante e innovativo della posizione di Amato è che, a suo  avviso, essendo il popolo l’unico titolare della sovranità, conserva il diritto di ribellarsi alle decisioni degli organi dello Stato qualora questi tradiscano il loro mandato"

Luca Scantamburlo
27 settembre 2021 

BIBLIOGRAFIA

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
 
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato

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