venerdì 5 novembre 2021

LETTERA APERTA AD ANTONIO BALDASSARRE, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE




Antonio Baldassare - Presidente Emerito della Corte Costituzionale - sembra non essere aggiornato a mio avviso rispetto alla evoluzione sociale e giurisprudenziale che tenga conto dell'intreccio delle fonti (normativa nazionale e normativa eurounitaria), in merito ad un eventuale obbligo di un trattamento sanitario e rispetto alla tutela dei diritti fondamentali nell'intreccio delle fonti. Mi riferisco alle recenti affermazioni da egli fatte a proposito della possibilità di un confinamento (lockdown) mirato per determinati gruppi di cittadini e non altri, ipotesi al vaglio di certi ambienti che gestiscono la politica sanitaria nazionale italiana, che vorrebbero introdurre una discriminazione di circolazione basata sul profilo sanitario, e contro cui il Presidente Emerito Baldassarre esprime contrarietà, sulla base di considerazioni costituzionali. Nondimeno egli parla della possibilità di un obbligo di legge deciso eventualmente dal Legislatore, e nella fattispecie allora secondo il giurista, le cose cambierebbero perché tale normativa pregiudicherebbe e comprimerebbe la libertà di scelta in ambito sanitario.

Lo aiuto - ed aiuto il pubblico nella comprensione della tematica - con tutto il rispetto che ho per il suo titolo di Presidente Emerito, per la sua esperienza pregressa ed il suo contributo alla Repubblica italiana, che non è qui in discussione e so benissimo essere di primo livello. 

Presidente, Lei dovrebbe sapere che dal 1997 esiste il principio del consenso libero ed informato, affermato per la prima volta dalla Convenzione di Oviedo (art. 5) ratificata dalla Italia nell'anno 2001. Dall'anno 2000 questo principio è stato accolto anche dalla Carta di Nizza, che lo prevede all'art 3: Carta che dal 2009 è divenuta vincolante giuridicamente per i Paesi UE, in quanto equiparata ai Trattati (art 6 del TUE) dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e dunque normativa vigente di rango primario, al di sopra delle leggi nazionali. Questo principio ha avuto riconoscimento anche dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza nr 438/2008. Le vaccinazioni pediatriche sono obbligatorie da molte decadi in Italia, ben prima della emanazione della legge 119/2017, che ha inasprito l'obbligo vaccinale, discriminando i bambini non vaccinati ed inadempienti, frequentanti asili nido e la scuola della infanzia (ma non nella scuola dell'obbligo, seppur in una misura lieve nella composizione delle classi, ma lasciando intatto il diritto alla frequentazione ed agli esami).

Cosa che - nonostante la sentenza nr. 5 del 2018 della Corte Costituzionale - è illegittimo perché non soltanto viola l'art 21 in combinato disposto con gli artt 1-3-14 della CDFUE (Carta di Nizza), ma soprattutto perché la legge 119/2017 ha violato apertamente gli artt 2-3-13-32. Cost. ultimo comma e primo comma art.34 Cost, in combinato disposto con gli artt 11-117 Cost. La violazione del primo comma dell'art 117 Cost. - il quale prevede il rispetto degli impegni e "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" -  è palese ed inequivocabile.

Da quasi due decenni le famiglie italiane che non vaccinano i propri figli, lo fanno nella maggioranza dei casi seguendo un iter di obiezione attiva: vige l'obbligo, ma comunque riescono a fare prevalere la libertà di scelta. Nulla possono contro le discriminazioni introdotte dalla legge 119/2017. Questo è vero, ma affermano il principio consensualistico che comunque l'obbligo vaccinale non può annullare. Come ben spiegato dal dottor Lavra nell'ottobre 2017.

Qualora il Parlamento italiano legiferasse in proposito su un possibile obbligo vaccinale per la malattia COVID-19 - cosa insensata e totalmente disancorata dalla realtà, vista la bassa letalità e bassissima mortalità e l'esistenza documentata di cure domiciliari precoci e risolutive - potrebbe farlo (commettendo anche un possibile danno erariale, già in corso a mio avviso) ma se lo facesse in modo discriminatorio, violerebbe l'art 3 Cost, in combinato disposto con gli art 2-13- ultimo comma art 32, e gli artt. 11-117 Cost.

Quello che conta - giuridicamente parlando - è la declinazione di un eventuale obbligo. La Costituzione italiana - oltre a dover rispettare gli obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico UE (già comunitario ed oggi eurounitario) deve sempre rispettare la dignità dell'essere umano: il rispetto della persona umana come disposto dall'ultimo comma dell'art 32 Cost.
La tutela dei diritti e delle libertà deve essere sempre sistemica e mai frazionata. Ed un obbligo di un trattamento sanitario che venisse imposto con strumenti discriminatori nella vita sociale e lavorativa, sarebbe inaccettabile e palesemente illegittimo. Perché violerebbe l'art. 3 ed il suo principio di uguaglianza, ancorato al rispetto della dignità umana ed al pieno sviluppo della personalità, a prescindere dalle proprie condizioni personali.

dr. Luca Scantamburlo 

07 novembre 2021

BIBIOGRAFIA

"Austria introduces lockdown plans for unvaccinated", di Oliver Noyan , 25 ottobre 2021

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-introduces-lockdown-plans-for-unvaccinated/

“Lockdown non vaccinati incostituzionale, se non c’è obbligo…” di Luca Bucceri, 3 novembre 2021

https://www.ilsussidiario.net/news/antonio-baldassarre-lockdown-non-vaccinati-incostituzionale-se-non-ce-obbligo/2245346/

“[...] Non si può fare. È assolutamente discriminatorio ed in tutto incostituzionale. O si impone a tutti l’obbligo vaccinale per legge o si lascia intatta la libertà di scelta. Se si lascia la libertà di scelta non si può discriminare chi non si vaccina. Un lockdown che impedisca la circolazione ai non vaccinati è dunque assolutamente incostituzionale“

LAVRA, Giuseppe, dottor, OMCEO, Ordine Provinciale di Roma Ufficio Deontologico e Legale Odontoiatri, lettera Prot. 2017/40328, 10.10.2017


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