sabato 13 febbraio 2021

MASCHERINE AL BANCO: IMMINENTE RICORSO AL TAR LAZIO PER LA TUTELA ERGA OMNES OVER 12 ANNI DI ETÀ, E PROSSIMA UDIENZA AL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA IL 4 MARZO 2021




Oggi - giustamente - genitori di tutta Italia festeggiano la vittoria degli avvocati sardi Francesco Scifo e Linda Corrias e dei loro colleghi in affiancamento al TAR Lazio, con i quali è stato possibile avere la Ordinanza di Tribunale del 13 febbraio 2021 che lancia un pesante monito alla componente monocratica del Governo (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) affinché nei prossimi DPCM vi sia più tutela ed attenzione alla fascia 6-11 anni di età (infradodicenni) in materia di mascherine al banco scolastico. Il Tribunale ha dunque disposto all'Esecutivo di rivalutare la prescrizione delle mascherine in occasione dei prossimi decreti, in relazione alla fascia di età indicata (6-11 anni di età) ed all'obbligo di indossare la mascherina in ambito scolastico, con la possibilità di rimozione della stessa in condizioni di staticità. 

Rimane il problema della fascia 12-18 anni di età, la quale risente ancora delle pesanti restrizioni di libertà e diritti - restrizioni inspiegabili - figlie delle decisioni dei DPCM di novembre e dicembre 2020 che hanno tradito i protocolli d'intesa approvati dalle Istituzioni a fine estate 2020, i quali avevano consentito per i mesi di settembre ed ottobre 2020 - a tutti gli studenti e studentesse d'Italia (non solo delle scuole primarie, ma anche delle scuole secondarie di primo grado e di quelle di secondo grado) - la rimozione della mascherina al banco durante le lezioni scolastiche, in posizione statica di sicurezza ed a distanza in "rima buccale" di 1 metro. Fascia di età - quella dai 12 ai 18 anni di età- che ad ottobre e settembre 2020 era rimasta tutelata anche dal potere dello Stato, il quale aveva previsto la rimozione della stessa al banco, in condizione di staticità.

La caduta della distinzione fra condizione statica al banco e condizione dinamica di assembramento - con le successive note ministeriali del Ministero della Istruzione che si sono adeguate pedissequamente alle generiche indicazioni dei DPCM, dal 3 novembre 2020 in poi - ha portato a pesanti restrizioni non solo in termini di espressione e libertà personale, ma anche a veri e propri pregiudizi di salute, relazionali, emozionali e fisiologici (non solo respiratori). 

Mesi fa l'Avvocato Michele Rodaro del Foro di Udine - sollecitato da me e da altri genitori che mi sono vicini da tempo - ha risposto positivamente ad una nostra richiesta di azione giudiziaria concepita come ricorso collettivo in sede civile (ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc) che ha portato circa novanta famiglie venete ad affidargli procura perché venga adita la autorità giudiziaria, alla quale si chiede il rispetto dei protocolli d'intesa di fine estate 2020 e dunque dei plurimi diritti soggettivi dei minori, tutelati costituzionalmente e non solo, in ottica integrata e sistemica.

La iniziativa dell'Avv Rodaro e dei genitori ricorrenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ha poi ispirato indirettamente altri e portato genitori laziali a farsene interpreti, declinandola con una azione in sede giudiziaria amministrativa (al TAR Lazio), chiedendo alla autorità giudiziaria una tutela erga omnes fino ai 18 anni di età, in difesa dell'interesse legittimo: lo studio dell'Avv Nicola Massafra di Roma ha accolto la proposta dei genitori laziali, allargando la iniziativa a tutta Italia e depositando un ricorso collettivo al TAR Lazio, che sarà oggetto di analisi nelle prossime settimane. 

Nel frattempo il Tribunale di Venezia in sede civile interpellato dall'Avv Rodaro con il ricorso ex art 700 cpc, ha - con apposito decreto - fissato udienza per il 4 marzo 2021: dunque ha deciso di avere contradditorio fra le parti (ricorrenti sono le famiglie venete, parte resistente è il Ministero della Istruzione) e di non decidere "inaudita altera parte", con un provvedimento d'urgenza che disponesse già ora la rimozione delle mascherine - o la possibilità di abbassamento - durante le lezioni scolastiche. Seppur in parte deludente, la fissazione di udienza è comunque una notizia positiva perché anche durante il contradditorio è possibile sollevare i numerosi profili di illegittimità costituzionale già palesi, che ledono diversi diritti e libertà dell'individuo tutelati anche dall'ordinamento giuridico europeo (CDFUE), oltre che minacciare nel breve e lungo periodo proprio quella salute psicofisica ed il benessere di milioni di adolescenti italiani che si vorrebbe tutelare in ottica estrema difensivistica, imbavagliando milioni di giovani sani ed asintomatici, prima ancora che mostrino eventuali sintomi similinfluenzali, invertendo l'onere della prova (si è sani fino a prova contraria), con dubbi benefici in termini di salute, e concependo la salute come mera assenza di infezioni e malattie, quando la stessa OMS sin dagli anni '40 concepisce la salute come un completo stato di benessere psicofisico. 

L'avvocato Michele Rodaro - dopo attenta valutazione e la notizia della udienza fissata in sede civile per il 4 marzo 2021 - ha accolto le richieste dei genitori ed ha - correggendo la rotta - manifestato la intenzione di depositare con le famiglie friulane (inizialmente pronte ad un deposito al Tribunale civile di Trieste) ed eventuali famiglie venete interessate, un deposito al TAR Lazio per perorare le proprie ragioni in difesa dell'interesse legittimo e dei diritti soggettivi degradati ad interessi legittimi dal più recente potere normativo ed autoritativo dello Stato.

Un ricorso collettivo presso il TAR Lazio è dunque allo studio presso l'Avvocato Michele Rodaro del Foro di Udine il quale - se riuscirà a raccogliere almeno un centinaio di famiglie ricorrenti (una decina hanno già dato adesione con procura alle liti) - è intenzionato a depositarlo entro la fine di febbraio 2021. Chi fosse interessato ad aderire, contatti in Telegram i genitori Barbara Todisco e Stefania Marchesini, a supporto con me in questa azione. Cento famiglie garantiscono una equa ripartizione di sforzo economico per affrontare le spese legali e processuali, che consente di sopportare un pregiudizio economico contenuto anche in caso di soccombenza (io stesso ho donato € 1000 al gruppo di genitori friulani, per agevolare il deposito al TAR, ed incoraggiare le adesioni). 

Più saranno i punti di vista e le diverse argomentazioni portate alla attenzione della magistratura italiana tutta, e più saggia sarà la decisione che essa prenderà in merito alla imposizione delle mascherine al banco scolastico che riguarda milioni di adolescenti italiani, ancora nella età dello sviluppo e nella cosiddetta sinaptogenesi (che non termina con i 12 anni di età, ma prosegue, e su questo inspiegabile è il monito dell'OMS che ha fissato una soglia che si ferma ai 12 anni di età, come più critica, come se negli anni successivi non vi fossero ancora bambini ed adolescenti degni di tutela).
Il cervello degli adolescenti non è un prodotto finito: risente ancora di aggiustamenti e variazioni nella sua architettura in formazione (nelle sue connessioni sinaptiche ma non solo), e le più recenti ricerche delle neuroscienze lo hanno dimostrato con studi di Risonanza Magnetica.

Nondimeno, il problema non è solo medico-scientifico ma anche giuridico e costituzionale in primis: il debito di ossigeno e l'ipercapnia (con le conseguenze nell'ambito neurofisiologico) non sono gli unici effetti collaterali causati da un uso (abuso) della mascherina come dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, indossata per molte ore consecutive. Vi sono aspetti legati al rispetto della dignità umana, della libera espressione corporea, della sicurezza personale anche in termini di autostima, ed emozionali e comunicativi (empatici in particolare), che non possono passare in secondo piano od essere taciuti.

Anche le relazioni interpersonali - e la struttura della personalità e dell'individuo che si forgia durante l'adolescenza fino all'età adulta - sono salute, ed interferire con l'espressione mimica facciale, del volto, portando ad un suo mascheramento, comporta una distorsione della percezione delle emozioni, dei sentimenti, del vissuto relazionale, perché si interferisce con la comunicazione non verbale che è la parte prevalente nella comunicazione fra gli esseri umani. E si limita ed amputa ciò che di più naturale vive nell'essere umano e soprattutto nei giovani, che a scuola non sono educati soltanto dal punto di vista cognitivo, istruiti, addestrati nelle arti e nelle scienze esatte e non esatte, ma sono protagonisti come esseri umani dal punto di vista antropologico, morale e sociale. Impedire ad un bambino o ad un adolescente di vedere il sorriso del proprio compagno di banco, od i suoi segnali di fastidio, sono una amputazione ed una offesa alla dignità personale ed alla libera espressione umana di gioia e tristezza. I giovani, bambini ed adolescenti, si costruiscono nelle loro relazioni, amicizie, difficoltà, fallimenti e successi, anche durante le tante ore che trascorrono nella scuola, che è un mondo fatto di tante attività, ma anche di pause, di momenti di evasione, di complicità e scherzi, non solo di passaggi chiave verso la maturità e la conoscenza, compiuti entro confini disciplinari. 

La loro dignità umana deve essere sempre tutelata come da ultimo comma dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, e vi deve essere un limite invalicabile all'Ars medica della Medicina, e soprattutto alle pretese del legislatore-scienziato e del legislatore-medico, come già sottolineato dal professor Stefano Rodotà nel suo volume Il diritto di avere diritti (Ed. Laterza, 2012).
Non esistono diritti tiranni nella Costituzione della Repubblica italiana ed il diritto alla salute non fa eccezione: sempre la loro tutela ed il loro rispetto deve avvenire in prospettiva sistemica e mai frazionata, e laddove non vi è rispetto della dignità umana non può certo esservi tutela della salute.

Luca Scantamburlo
13 febbraio 2021

Per approfondimenti sulle neuroscienze, si legga in proposito "LA MATURAZIONE CEREBRALE", a cura di Unità di Ricerca, Innovazione, Tossicologia forense e Neuroscienze - URIToN, Università degli Studi di Firenze

http://www.neuroscienzedipendenze.it/maturazione_cerebrale.html


Photo credits: Unsplash.com
Port-au-Prince, Haiti, Haitian school children, by Heather Suggitt
Girl with mask on and backpack reading a book, by Kelly Sikkema



giovedì 14 gennaio 2021

MASCHERINE NELLE SCUOLE: RICORSO D'URGENZA COLLETTIVO AL TRIBUNALE CIVILE PER LA RIMOZIONEAL BANCO, NEL RIPRISTINO DELLA DISTINZIONE CONDIZIONE STATICA E DINAMICA


RICORSO COLLETTIVO D'URGENZA AL TRIBUNALE ORDINARIO
di Michele Rodaro, Avv. 
Foro di Udine

Un saluto a tutti i destinatari della presente comunicazione. 
Come già a Vostra conoscenza, è imminente il deposito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario finalizzato ad ottenere il ripristino della distinzione tra condizione statica e condizione dinamica in occasione dello svolgimento delle lezioni scolastiche e dunque a consentire agli alunni di poter abbassare la mascherina qualora seduti al banco, con il rispetto del metro di distanza tra c.d. “rime buccali”, come avveniva fino allo scorso mese di ottobre.

Per il momento l'intenzione è di adire il Tribunale di Trieste per i residenti in Friuli Venezia Giulia e il Tribunale di Venezia per coloro che risiedono in Veneto. Successive ed eventuali azioni davanti ad altri tribunali verranno valutate successivamente, anche in esito ai procedimenti di cui sopra.

Il ricorso ex art. 700 cpc richiede la sussistenza di due presupposti di diritto:

1. il fumus boni iuris, cioè la verosimiglianza del diritto invocato (è necessario indicare le norme sulla base delle quali il diritto invocato trova possibilità di tutela).

2. il periculum in mora, cioè il pericolo nel ritardo (è necessario che sussista una situazione tale da non consentire ai ricorrenti di attendere le lungaggini di una causa ordinaria, in quanto il pregiudizio lamentato rischia di essere portato a conseguenze più gravi in mancanza di un immediato intervento del giudice).

Sarebbe preferibile che il ricorso fosse fondato anche su dei riscontri di natura medica e/o psicologica, sebbene, in accordo con il dott. Luca Scantamburlo, promotore della presente iniziativa, l'intento sia quello di tutelare anche i minorenni sani che non abbiano manifestato disagi fisici o psicologici.
Ad ogni modo riterrei comunque opportuno corredare il ricorso con alcuni effettivi riscontri documentali di natura medica o psicologica (certificati, referti, relazioni), dai quali si possa più agevolmente desumere che l'utilizzo prolungato delle mascherine da parte dei minorenni sia dannoso e pregiudichi le loro condizioni complessive di salute (ipossia, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, calo della vista, rush cutanei, mal di gola, disturbi di natura psicologica, ecc.).

In tal senso tra i ricorrenti sarebbe importante che ve ne fosse almeno qualcuno che ha avuto modo di effettuare una visita e che possa produrre idonea relazione/certificazione. Consapevole della difficoltà insita in tale richiesta, per coloro che intenderanno aderire al ricorso, potrò comunicare separatamente i nominativi di alcuni medici disponibili ad eseguire delle visite, probabilmente anche a titolo gratuito, purché in numero contenuto.

Ferme tali premesse per poter depositare il ricorso necessito di:

1) Procura alle liti sottoscritta da entrambi i genitori unitamente alla copia della carta d'identità e del codice fiscale di ciascuno (la comunicazione potrà avvenire in via telematica con le modalità che indicherò a tal fine con separata e-mail).

2) Necessito dunque del nome e cognome dei soggetti che esercitano la genitorialità (madre e padre, ovvero qualora il genitore sia unico basteranno le sue generalità) e residenza, nome e cognome del figlio o dei figli da rappresentare ai fini del ricorso, codice fiscale dei minorenni e residenza degli stessi se diversa da quella degli esercenti la responsabilità genitoriale, indicazione della scuola frequentata (primaria, secondaria ed eventualmente luogo in cui è ubicata).

3) Per l'attivazione del procedimento è necessario pagare il Contributo Unificato di € 259,00, oltre ad una ulteriore marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di cancelleria.

4) Una volta fatta la conta di quante persone intendono partecipare, potrò indicare la quota parte di ciascuno per le competenze che potranno essere versate con le modalità che specificherò a tal fine. In merito al compenso professionale mi adeguerò ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

5) A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale potrebbe assumere una decisione senza sentire la controparte, ovvero, molto più probabilmente, verrà fissata un'udienza di discussione, con onere per i ricorrenti di notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione udienza alla controparte. La notifica in tal caso verrà effettuata telematicamente via pec e dunque non vi saranno costi aggiuntivi.

6) Come anticipavo per coloro che riuscissero a procurarsi un certificato medico o una relazione attestante l'insorgenza di problematiche di natura sanitaria nel minore basterà l'invio tramite e-mail di copia di tale documento.

7) E' utile indicare eventuali soggetti (nome, cognome e residenza), anche al di fuori del nucleo famigliare, che possano confermare l'insorgenza di disagi ovvero di problematiche sanitarie nel minore e che potrebbero essere sentiti quali sommari informatori dal giudice.

8) Oltre alla procura alle liti avrò bisogno di una firma sull'informativa privacy che invierò a tal fine ai partecipanti.

Le questioni più problematiche sono innanzitutto di natura prettamente procedurale e verranno verosimilmente eccepite dall'Avvocatura dello Stato (competenza giurisdizionale: l'Avvocatura potrebbe sostenere che la competenza è del TAR; competenza territoriale: l'avvocatura potrebbe sostenere che il Tribunale competente non è quello prescelto ma un altro; ecc.). Tali questioni pregiudiziali saranno le prime ad essere affrontate. L'eventuale declaratoria di incompetenza non precluderà la possibilità di radicare nuovamente il procedimento presso altro giudice, eventualmente indicato all'uopo come competente.

Con l'ordinanza decisoria del merito, il Tribunale potrà accogliere o meno il ricorso. In ipotesi di soccombenza verosimilmente il giudice disporrà la rifusione delle spese giudiziali a carico dei ricorrenti. Una tale ipotesi non è auspicabile ma, qualora dovesse verificarsi, maggiore è il numero dei partecipanti, minore sarà il pregiudizio economico. L'eventuale rigetto del ricorso non preclude la possibilità di ripresentarlo apportando nuovi elementi.

Qualora il Tribunale per contro accolga il ricorso, l'ordinanza conterrà i provvedimenti d'urgenza ritenuti più adeguati a tutelare le posizioni soggettive invocate nell'atto e verosimilmente disporrà la rifusione delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione convenuta. In tale ipotesi ogni ricorrente potrà recuperare anche l'importo versato per partecipare alla presente azione.

Il procedimento ex art. 700 cpc richiede che venga indicato quale sarà l'oggetto della successiva causa di merito che, tuttavia, è solo eventuale ma, in ipotesi di accoglimento del ricorso, certamente consigliabile, dal momento che consentirà di avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione.

È dunque bene chiarire sin da ora che l'azione presenta comunque dei margini di rischio non immediatamente preventivabili, se non altro perché è la prima di tale genere e non constano precedenti tali da consentire di effettuare una prognosi certa sull'esito.

Come anticipavo, ogni spesa sarà da ripartire pro quota a seconda del numero di partecipanti. Qualora vi siano altri interrogativi, Vi pregherei di inoltrarmeli a stretto giro. L'intento sarebbe quello di procedere con il deposito prima della fine di gennaio. Resto in attesa di ricevere adesione formale mediante e-mail confermativa, così che possa comprendere quale sia il numero effettivo degli interessati.

Per ragioni di celerità attendo conferma entro e non oltre il giorno 19 gennaio 2021, in maniera tale da consentirmi di predisporre la procura alle liti, inoltrarla agli aderenti e ricevere dagli stessi la documentazione sopra indicata.

Resto pertanto in attesa di riscontro e con l'occasione porgo a tutti Voi 
i miei migliori saluti.

Avv. Michele Rodaro

Udine, 14 gennaio 2021, email: michele@rodaro.it 



Photo Credits: Unsplash.com, 

Kindergarten girl with mask on doing school workKelly Sikkema, by Kelly Sikkema

School children in Sierra Leone, following the Ebola outbreak, supported by World Vision, by Annie Spratt


giovedì 26 novembre 2020

TAMPONI, ISOLAMENTO E QUARANTENA: LE SENTENZE CORAGGIOSE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI APPELLO DI LISBONA


Il Palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America

Aggiornamento: 29 novembre 2020

L'11 novembre scorso la Corte di Appello di Lisbona si è pronunciata su di un caso che farà scuola e lo ha fatto con un coraggio ed una onestà intellettuale che dovrebbero essere motivo di ispirazione e bussola per tanti giudici europei, soprattutto italiani vista la deriva autoritaria in atto nel nostro Paese sin dalla primavera scorsa. La sentenza della Corte di Appello - la quale ha rigettato l'impugnazione da parte delle Autorità Sanitarie regionali delle Azzorre contro il provvedimento di restituzione della libertà decretata dal Tribunale a favore di alcuni turisti tedeschi sottoposti per settimane a quarantena ed isolamento -  ha ripreso e valorizzato quanto già sentenziato la scorsa estate dalla Corte Costituzionale portoghese, con il suo pronunciamento n° 424/2020 del 31 luglio 2020, a firma del Giudice José Antonio Teles Pereira.
A presentare già un ricorso di habeas corpus - dinanzi il Giudice istruttore penale di Ponta Delgada - contro le normative locali regionali di isolamento e quarantena, era stato inizialmente un pilota straniero, in vacanza alle Azzorre e sottoposto a quarantena a São Miguel (Azzorre) soltanto perché proveniente da area a rischio Covid-19, una quarantena da lui ritenuta illegittima perché contro la garanzia di libertà e sicurezza.
Il Giudice istruttore lusitano aveva accolto il ricorso habeas corpus disapplicando le norme regionali perché illegittime, e rimettendo così il pilota in libertà.
Il Pubblico ministero aveva pertanto adito il Tribunale della Corte Costituzionale, che si è pronunciato ancora una volta a favore del ricorrente di habeas corpus.
Successivamente, le Autorità sanitarie delle Isole Azzorre hanno presentato ricorso presso la Corte di Appello di Lisbona, ed ancora una volta la Corte portoghese ha dato ragione ai turisti, rigettando il ricorso delle autorità sanitarie.

Isole Azzorre


La notizia è passata in sordina e pochi sono stati gli organi d'informazione ad averla data e commentata. Fra questi - relativamente alla sola sentenza della Corte di Appello di Lisbona - segnalo l'apprezzabile articolo di Denise Baldi, perito chimico appassionata di temi inerenti la salute, la quale ha firmato un pezzo per Oltre.Tv, a cui rimandiamo, perché vi sono gli estratti più significativi della sentenza della Corte di Appello che affermano - fra le tante cose - che imporre restrizioni con pregiudizio della libertà personale (soprattutto di circolazione) non è ammissibile qualora l'esito di un tampone rino-faringeo con esame RT-PCR sia positivo, poiché non è possibile determinare oltre ogni ragionevole dubbio che la positività del test corrisponda effettivamente ad una infezione da virus SARS-CoV-2 in corso (virus ritenuto responsabile della sindrome similinfluenzale chiamata "Covid-19"). 

Fra le altre cose la Corte d'Appello ha sottolineato l'importanza del rispetto del principio consensualistico del paziente ed il rispetto della dignità umana. In merito al tampone rino-faringeo - i giudici della Corte sono giunti alla conclusione che il tampone è un test non affidabile oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla scorta di autorevoli pareri medico-scientifici pubblicati in Inghilterra - e dunque esso non può discriminare e rilevare in senso assoluto una possibile infezione, né può pertanto determinare l'esito di eventuali provvedimenti di restrizione della libertà personale nei confronti dei soggetti sottoposti al test.
La vicenda - che riguardava alcuni turisti tedeschi bloccati dalle Autorità sanitarie delle Azzorre durante una vacanza estiva nelle omonime isole dell'arcipelago atlantico, e trattati ingiustamente come "detenuti", ma poi rimessi in libertà dalle autorità giudiziarie a cui si erano rivolti - ha messo in luce non solo la inaffidabilità del test di screening  RT-PCR - se non è combinato con una attenta valutazione clinica (medica) - ma anche quanto sia importante la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, anche e soprattutto durante tempi emergenziali.

Tamponi, la Corte d’Appello portoghese: «Inaffidabili, quarantena illegale»
di Denise Baldi, 19 novembre 2020

https://www.oltre.tv/tamponi-corte-appello-portoghese-inaffidabili-quarantena/

Quello che l'articolo di Oltre.Tv non dice riguarda la sentenza della Corte Costituzionale portoghese (di fine luglio 2020), richiamata nelle motivazioni ed argomentazioni dalla stessa sentenza della Corte di Appello portoghese (dell'11 novembre 2020). Si tratta infatti di due distinti pronunciamenti, su due vicende per certi versi simili, ed aventi come protagonisti in entrambi i casi, dei turisti in visita alle Isole Azzorre (Regione autonoma del Portogallo).

Giorni fa ho ricevuto - tramite una persona a me cara - il documento in file .pdf della sentenza di cui sopra. Il sottoscritto ha così rivolto un appello in Rete - tramite social network - chiedendo se ci fosse qualcuno di madrelingua portoghese disponibile alla traduzione dell'intera sentenza della Corte di Appello lusitana. Una cittadina francese - di madrelingua portoghese e francese, genitore, residente in Italia - ha risposto all'appello: Esmeralda De Barros ha lavorato per giorni alla traduzione dal portoghese all'italiano. Il testo è stato poi rivisto da entrambi. Pur non essendo un giurista, ho ritenuto opportuno - in base alla mia piccola esperienza e formazione - portare il mio contributo per una migliore comprensione giuridica del testo, anche su richiesta di Esmeralda.

Piazza del Commercio, Lisbona

TESTO ORIGINALE in lingua portoghese
della sentenza (testo disponibile presso Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça)

download SENTENZA CORTE APPELLO LISBONA (Italiano) 
traduzione italiana non ufficiale, aggiornata al 01 dicembre 2020 


Di questa vicenda si è occupata - in parte - anche il Servizio Studi della Corte Costituzionale italiana, area di diritto comparato: nel più completo - e vergognoso - silenzio massmediatico italiano, i giuristi del Palazzo della Consulta di Roma hanno invece prestato attenzione a quanto accaduto in Portogallo.
Il numero 39 del periodico "Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera" ricostruisce la vicenda limitatamente al pronunciamento della Corte Costituzionale di Lisbona, e non anche rispetto alla successiva sentenza della Corte di Appello. Si leggano in proposito le pagine 13 e 14, con un servizio di Carmen Guerrero Picò, che sintetizza il caso al centro della sentenza n. 424/2020 della Corte Costituzionale portoghese.
La totale privazione della libertà - quarantena ed isolamento - a cui sono stati sottoposti i turisti ospiti delle strutture ricettive delle Isole Azzorre, è stata illegittima ed incostituzionale, e dunque la Corte si è pronunciata dichiarando illegittime le norme regionali delle Isole Azzorre sul contenimento del contagio, quando impongono alle persone in arrivo nel territorio una quarantena obbligatoria di 14 giorni. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202009.pdf

Mettiamo dunque a disposizione e beneficio di tutti ed a condizione di non sfruttamento commerciale (avvocati, giuristi ed opinione pubblica) il testo della suddetta sentenza della Corte di Appello di Lisbona (successiva a quella della Corte Costituzionale): tradotto da Esmeralda De Barros è stato rivisto da me (dal punto di vista giuridico). Ringrazio Esmeralda per il Suo tempo e per l'energia profusa pro bono in favore della collettività italiana. 

Luca Scantamburlo
26 novembre 2020 - ultimo aggiornam. 01 dicembre 2020
(traduzione in italiano corretta nei refusi)

Photo Credit:
Unsplash, Claire Anderson, 
Washington, United States,  Palazzo della Corte Suprema americana
Unsplahs, Ferdinand Stöhr, Isole Azzorre, Portogallo 
Unsplash, Fabio Michelino, Praça do Comércio (Piazza del Commercio), Lisboa, Portugal
Unsplash, Michele Bitetto, 
Altare della Patria, Roma, foto bandiera
Unsplash, Luis Feliciano, bandiera sventolante al 
Castelo De Pombal, Rua do Castelo, Pombal, Portugal


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