RICORSO COLLETTIVO D'URGENZA AL TRIBUNALE ORDINARIOdi Michele Rodaro, Avv.
Foro di Udine
Foro di Udine
Un saluto a tutti i destinatari della presente comunicazione.
Come già a Vostra conoscenza, è imminente il deposito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario finalizzato ad ottenere il ripristino della distinzione tra condizione statica e condizione dinamica in occasione dello svolgimento delle lezioni scolastiche e dunque a consentire agli alunni di poter abbassare la mascherina qualora seduti al banco, con il rispetto del metro di distanza tra c.d. “rime buccali”, come avveniva fino allo scorso mese di ottobre.
Per il momento l'intenzione è di adire il Tribunale di Trieste per i residenti in Friuli Venezia Giulia e il Tribunale di Venezia per coloro che risiedono in Veneto. Successive ed eventuali azioni davanti ad altri tribunali verranno valutate successivamente, anche in esito ai procedimenti di cui sopra.
Il ricorso ex art. 700 cpc richiede la sussistenza di due presupposti di diritto:
1. il fumus boni iuris, cioè la verosimiglianza del diritto invocato (è necessario indicare le norme sulla base delle quali il diritto invocato trova possibilità di tutela).
2. il periculum in mora, cioè il pericolo nel ritardo (è necessario che sussista una situazione tale da non consentire ai ricorrenti di attendere le lungaggini di una causa ordinaria, in quanto il pregiudizio lamentato rischia di essere portato a conseguenze più gravi in mancanza di un immediato intervento del giudice).
Sarebbe preferibile che il ricorso fosse fondato anche su dei riscontri di natura medica e/o psicologica, sebbene, in accordo con il dott. Luca Scantamburlo, promotore della presente iniziativa, l'intento sia quello di tutelare anche i minorenni sani che non abbiano manifestato disagi fisici o psicologici.
Ad ogni modo riterrei comunque opportuno corredare il ricorso con alcuni effettivi riscontri documentali di natura medica o psicologica (certificati, referti, relazioni), dai quali si possa più agevolmente desumere che l'utilizzo prolungato delle mascherine da parte dei minorenni sia dannoso e pregiudichi le loro condizioni complessive di salute (ipossia, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, calo della vista, rush cutanei, mal di gola, disturbi di natura psicologica, ecc.).
In tal senso tra i ricorrenti sarebbe importante che ve ne fosse almeno qualcuno che ha avuto modo di effettuare una visita e che possa produrre idonea relazione/certificazione. Consapevole della difficoltà insita in tale richiesta, per coloro che intenderanno aderire al ricorso, potrò comunicare separatamente i nominativi di alcuni medici disponibili ad eseguire delle visite, probabilmente anche a titolo gratuito, purché in numero contenuto.
Ferme tali premesse per poter depositare il ricorso necessito di:
1) Procura alle liti sottoscritta da entrambi i genitori unitamente alla copia della carta d'identità e del codice fiscale di ciascuno (la comunicazione potrà avvenire in via telematica con le modalità che indicherò a tal fine con separata e-mail).
2) Necessito dunque del nome e cognome dei soggetti che esercitano la genitorialità (madre e padre, ovvero qualora il genitore sia unico basteranno le sue generalità) e residenza, nome e cognome del figlio o dei figli da rappresentare ai fini del ricorso, codice fiscale dei minorenni e residenza degli stessi se diversa da quella degli esercenti la responsabilità genitoriale, indicazione della scuola frequentata (primaria, secondaria ed eventualmente luogo in cui è ubicata).
3) Per l'attivazione del procedimento è necessario pagare il Contributo Unificato di € 259,00, oltre ad una ulteriore marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di cancelleria.
4) Una volta fatta la conta di quante persone intendono partecipare, potrò indicare la quota parte di ciascuno per le competenze che potranno essere versate con le modalità che specificherò a tal fine. In merito al compenso professionale mi adeguerò ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.
5) A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale potrebbe assumere una decisione senza sentire la controparte, ovvero, molto più probabilmente, verrà fissata un'udienza di discussione, con onere per i ricorrenti di notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione udienza alla controparte. La notifica in tal caso verrà effettuata telematicamente via pec e dunque non vi saranno costi aggiuntivi.
6) Come anticipavo per coloro che riuscissero a procurarsi un certificato medico o una relazione attestante l'insorgenza di problematiche di natura sanitaria nel minore basterà l'invio tramite e-mail di copia di tale documento.
7) E' utile indicare eventuali soggetti (nome, cognome e residenza), anche al di fuori del nucleo famigliare, che possano confermare l'insorgenza di disagi ovvero di problematiche sanitarie nel minore e che potrebbero essere sentiti quali sommari informatori dal giudice.
8) Oltre alla procura alle liti avrò bisogno di una firma sull'informativa privacy che invierò a tal fine ai partecipanti.
Le questioni più problematiche sono innanzitutto di natura prettamente procedurale e verranno verosimilmente eccepite dall'Avvocatura dello Stato (competenza giurisdizionale: l'Avvocatura potrebbe sostenere che la competenza è del TAR; competenza territoriale: l'avvocatura potrebbe sostenere che il Tribunale competente non è quello prescelto ma un altro; ecc.). Tali questioni pregiudiziali saranno le prime ad essere affrontate. L'eventuale declaratoria di incompetenza non precluderà la possibilità di radicare nuovamente il procedimento presso altro giudice, eventualmente indicato all'uopo come competente.
Con l'ordinanza decisoria del merito, il Tribunale potrà accogliere o meno il ricorso. In ipotesi di soccombenza verosimilmente il giudice disporrà la rifusione delle spese giudiziali a carico dei ricorrenti. Una tale ipotesi non è auspicabile ma, qualora dovesse verificarsi, maggiore è il numero dei partecipanti, minore sarà il pregiudizio economico. L'eventuale rigetto del ricorso non preclude la possibilità di ripresentarlo apportando nuovi elementi.
Qualora il Tribunale per contro accolga il ricorso, l'ordinanza conterrà i provvedimenti d'urgenza ritenuti più adeguati a tutelare le posizioni soggettive invocate nell'atto e verosimilmente disporrà la rifusione delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione convenuta. In tale ipotesi ogni ricorrente potrà recuperare anche l'importo versato per partecipare alla presente azione.
Il procedimento ex art. 700 cpc richiede che venga indicato quale sarà l'oggetto della successiva causa di merito che, tuttavia, è solo eventuale ma, in ipotesi di accoglimento del ricorso, certamente consigliabile, dal momento che consentirà di avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione.
È dunque bene chiarire sin da ora che l'azione presenta comunque dei margini di rischio non immediatamente preventivabili, se non altro perché è la prima di tale genere e non constano precedenti tali da consentire di effettuare una prognosi certa sull'esito.
Come anticipavo, ogni spesa sarà da ripartire pro quota a seconda del numero di partecipanti. Qualora vi siano altri interrogativi, Vi pregherei di inoltrarmeli a stretto giro. L'intento sarebbe quello di procedere con il deposito prima della fine di gennaio. Resto in attesa di ricevere adesione formale mediante e-mail confermativa, così che possa comprendere quale sia il numero effettivo degli interessati.
Per ragioni di celerità attendo conferma entro e non oltre il giorno 19 gennaio 2021, in maniera tale da consentirmi di predisporre la procura alle liti, inoltrarla agli aderenti e ricevere dagli stessi la documentazione sopra indicata.
Resto pertanto in attesa di riscontro e con l'occasione porgo a tutti Voi
i miei migliori saluti.
Avv. Michele Rodaro
Udine, 14 gennaio 2021, email: michele@rodaro.it
Photo Credits: Unsplash.com,
Kindergarten girl with mask on doing school workKelly Sikkema, by Kelly Sikkema
School children in Sierra Leone, following the Ebola outbreak, supported by World Vision, by Annie Spratt
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