giovedì 2 luglio 2020

DIRITTO ED AUTODETERMINAZIONE IN MATERIA DI SALUTE: LIBERTÀ DI SCELTA seconda parte

di Luca Scantamburlo | 2 luglio 2020 | SECONDA PARTE



Il sottoscritto è stato protagonista nel 2019 di un contenzioso civile (con tanto di servizi televisivi RAI3, Regione FVG, aprile 2019 ed ottobre 2019) presso il Tribunale di Trieste, sezione civile, ove è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per il diritto alla istruzione presso la scuola della infanzia.
Un contenzioso che per certi versi è stato storico e certamente di rilievo pubblicistico, anche se poco noto nelle cronache (ne ha parlato il quotidiano Il Gazzettino nel settembre 2019).
Il mio ricorso e dell'altro genitore di nostro figlio, sospeso durante la frequentazione scolastica per inadempienza la Legge 119/2017 - ed anche il successivo nostro reclamo presso l'autorità giudiziaria - sono stati entrambi rigettati dal Tribunale, ma essi meritano attenzione per la portata del riconoscimento del diritto soggettivo avvenuto con l'esito dell'ordinanza in risposta al reclamo. 
Infatti, a seguito di un provvedimento di sospensione da scuola disposto nel marzo 2019 da parte del Dirigente scolastico di mio figlio, il mio legale rappresentante (Avv. Michele Rodaro, Foro di Udine) ed io abbiamo ricorso d'urgenza davanti al Tribunale ordinario di Trieste (ex. art. 700 cpc), costituendoci in giudizio in proprio contro il MIUR, e chiedendo al Giudice la riammissione a scuola del minore, inadempiente la legge 119/2017 per scelta consapevole di obiezione attiva dei genitori, dopo confronto con le Autorità sanitarie, e pregresso deposito di dissenso informato rispetto all'atto sanitario della vaccinazione. In un secondo momento, anche la madre di nostro figlio si è costituita in giudizio al mio fianco, per dare piena rappresentanza legale ai diritti del minore da noi rivendicati.
Pur perdendo sia il ricorso sia il successivo reclamo - ritenuti infondati dalle Autorità - il Collegio del Tribunale di Trieste ha riconosciuto nella ordinanza del 30 ottobre 2019, il titolo giuridico di diritto soggettivo del diritto alla istruzione del minore, proprio il titolo di cui il mio legale chiedeva riconoscimento  - contro la tesi del Giudice ordinario e dell'Avv. Distrettuale dello Stato che difendeva il MIUR, i quali rivendicavano un interesse legittimo, e dunque un vizio di giurisdizione (soprattutto l'Avv. Distrettuale dello Stato, che insisteva perché il contenzioso fosse tenuto al TAR)  ed avevano sottolineato che un tale diritto soggettivo  - da noi considerato assoluto e perfetto - non esisteva.

Inoltre l'Avv. Michele Rodaro ed io avevamo richiesto al Tribunale di Trieste il rispetto non solo del diritto costituzionale ma anche di quello dell'ordinamento comunitario: abbiamo cioè nel ricorso d'urgenza ex- art. 700 cpc avverso la sospensione scolastica dalla frequentazione scolastica nell'ambito della scuola della infanzia di mio figlio -  ribadito la tutela ed il diritto espresso dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE, già Carta di Nizza), rilevando un contrasto fra il nucleo essenziale dei diritti garantiti ai cittadini europei (diritto alla integrità psicofisica e ad esprimere un consenso libero ed informato art. 3, e conseguentemente, in modo implicito, il diritto alla istruzione e formazione art. 14, ed il diritto alla non discriminazione per convinzioni personali art. 21)  e legge ordinaria dello Stato, la quale deve sempre rispettare il nucleo essenziale dei diritti dei cittadini comunitari (art. 52 CDFUE).
Palese che la normativa vigente nazionale (Legge 119/2017) non ha tenuto conto del principio di proporzionalità, né della esistenza del principio del consenso libero ed informato e degli altri diritti della persona in combinato disposto. 
Il Collegio del Tribunale di Trieste - pur riconoscendo il diritto alla istruzione come un diritto soggettivo del minore e non un interesse legittimo - è stato di altro avviso ritenendo non irragionevole la compressione di questo diritto alla istruzione, subordinato sin dal 2017 nella scuola della infanzia, ad un trattamento sanitario obbligatorio (profilattico).
La decisione del Collegio poggia soprattutto sulla pregressa sentenza nr. 5/2018 della Corte Costituzionale, che marginalmente si era pronunciata anche sui diritti soggettivi nel ricorso in via principale sollevato dalla Regione Veneto nel 2017 avverso il Decreto 73 e la Legge di conversione 119/2017, ed aveva giudicato non irragionevole il bilanciamento fra diritti del singolo alla autodeterminazione, ed il potere legislativo dello Stato che esercita appunto una compressione di questa autodeterminazione, per ragioni di tutela della salute pubblica. Resta il fatto che tale ricorso avanzato dalla Regione Veneto era un ricorso in via principale sollevato per presunto conflitto di attribuzione (potestà legislativa) fra Regione e Stato, e dunque non sollevato per mancanza di conformità della legge ordinaria rispetto ai valori fondanti della Costituzione, in tema di diritti soggettivi ed inviolabili della persona umana. 

DOMANDA ALLA LUCE DELLA SENTENZA 269/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Negli scorsi mesi - prima del confinamento a cui siamo sottoposti in Italia a causa delle misure di contrasto adottate dalle Autorità per fronteggiare l'emergenza sanitaria - mi sono rivolto ad esperti di bioetica giuridica e diritto costituzionale, tutti addetti ai lavori di scienze giuridiche, chiedendo loro se nello specifico caso descritto - od in uno analogo a questo -  vi sarebbero stati i margini di scelta diversi per un Giudice o un Collegio chiamati a decidere
Cioè se avrebbero potuto - e forse anche dovuto - seguire la raccomandazione della Consulta, espressa nella Sentenza nr. 269/2017, che invita chiaramente i Giudici ad avviare un giudizio incidentale - e dunque accogliere la questione di legitimità costituzionale da una parte ricorrente, o sollevarla d'ufficio, in determinati casi.
Si pone la questione nei seguenti termini: qualora vi siano effetti diretti se si applicasse il rispetto del diritto comunitario, ovvero questo sia apparentemente non rispettato ed in conflitto da una legge ordinaria dello Stato di un Paese della Unione, e qualora non vi siano effetti diretti applicando il rispetto del diritto comunitario, disapplicando la legge che lo infrange.
Nel caso in cui il Giudice non disapplichi la normativa interna allo Stato in apparente contrasto con la carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, egli è tenuto a rimettere il giudizio alla Consulta, e sarà il Palazzo della Consulta a valutare se vi sia o meno un reale contrasto fra la normativa interna e la tutela dei diritti comunitari.
Purtroppo il mio legale ed io non abbiamo fatto in tempo a presentare - nella argomentazioni e controdeduzioni giuridiche presentante in contenzioso - questa sentenza della Consulta, e le indicazioni da essa fornite.
Ma avevamo citato correttamente il rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (Carta di Nizza), ed il Collegio di Trieste era senza dubbio tenuto a conoscere il contenuto della sentenza nr. 269/2017.
Altri in futuro potranno o potrebbero far tesoro del nostro risultato e chiedere appunto la remissione degli atti alla Consulta, in casi analoghi.
In particolare la ordinanza (molto scarna, ed asciutta) del 30 ottobre 2019 a firma del Collegio del Tribunale di Trieste, riassume in sole cinque pagine tutto il contezioso civile, che mi ha visto soccombente.
Le pagine del reclamo del mio legale, avverso la ordinanza del Giudice ordinario (agsto 2019), ben specificano la questione di legittimità costituzionale da noi sollevata (per la fascia di età 3-6 anni, scuola della infanzia, disciplinata dalla Legge 119/2017), e rigettata dal Collegio di Trieste. 
Fra i giuristi da me interpellati uno di loro si è distinto, rispondendomi con cortesia, e dandoci indirettamente ragione in quanto egli - Associato di diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso una università svizzera - si è pronunciato come segue:

"A mio avviso, il Giudice doveva sollevare in via incidentale davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale in quanto la Legge Lorenzin, contrastando con la Carta di Nizza, parte del Trattato di Lisbona del 2007, si pone in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari tra i quali quelli discendenti dal Trattato."

Opinione espressa a titolo personale - in corrispondenza con lo scrivente - dal Professor Daniele Trabucco, Associato di diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera), nonché professore di Diritto internazionale, a contratto, presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisè Loria di Milano. 

Dunque la partita con la Corte Costituzionale è ancora aperta: si è giocato solo il primo tempo ed è teoricamente possibile ancora arrivare davanti ai Giudici della Corte Costituzionale.

© Luca Scantamburlo
2 luglio 2020

Photo credit: Unsplash.com, Tingey Injury Law Firm, West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV, USA

PRIMA PARTE

PER APPROFONDIMENTI

* CARUSO Corrado, professore, "La Corte costituzionale riprende il «cammino comunitario»: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 2017", 8 dicembre 2017, Forum Costituzionale

* RUOTOLO Marco, professore, "Quando il giudice deve fare da sè", 22 ottobre 2018, Questionegiustizia.it

* RODARO Michele, Avv., (Foro di Udine) ricorso Scantamburlo Luca et al., Info sulle ordinanze di rigetto dei giudici del Tribunale di Trieste, e le carte di ricorso e reclamo del contenzioso (omessa la documentazione prodotta dall'Avv. Distrettuale dello Stato, l'Avv. Lorenzo Capaldo che in ogni caso è ricostruita nei passaggi, dalla ordinanza del Collegio). https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/p/civile-procedimento-i-documenti.html?m=1

mercoledì 1 luglio 2020

DIRITTO ED AUTODETERMINAZIONE IN TEMA DI SALUTE: LIBERTÀ DI SCELTA prima parte

 di Luca Scantamburlo  | 18 giugno 2020 | PRIMA PARTE

È tempo di una nuova normalità.

Sono oltre tre anni che personalmente lotto - non solo con Valentina De Guidi al mio fianco nelle azioni civil - ma anche da solo prima, e poi con tanti genitori che mi hanno aiutato con le spese giudiziarie sostenute nei contenziosi del penale e del civile.
Chiarisco una volta per tutte: il diritto alla autodeterminazione ed al principio consensualistico libero ed informato in ambito medico-terapeutico, è un caposaldo del diritto già consolidato. Non è in discussione. È patrimonio della dottrina ed anche della prassi sanitaria e non si può certo metterlo in discussione con un sondaggio, e men che mai con un dibattito parlamentare (le conquiste dei diritti umani non possono che trovare aggiornamenti migliorativi e non peggiorativi).
Il punto è un altro: può l'obbligo vaccinale - e dunque una decisione parlamentare - declinare un eventuale obbligo con una compressione degli altri diritti costituzionalmente garantiti?
La sentenza nr. 5/2018 della Consulta - esito del ricorso della Regione Veneto contro il Decreto Lorenzin e contro la legge 119/2017, impugnate in ricorso in via principale - ha stabilito che nell'ottica del bilanciamento fra AUTODETERMINAZIONE del singolo, e potere autoritativo dello Stato a tutela della salute della collettività, il diritto ai servizi educativi 0-3 anni di età, ed il diritto scolastico nella fascia 3-6 anni di età, possono essere compressi e subordinati ad un certificato vaccinale.
Nondimeno la ordinanza del Tribunale di Trieste del 30 ottobre 2019 (Collegio del Tribunale di Trieste, tre giudici, chiamati a pronunciarsi su un reclamo avverso Ordinanza di rigetto di un ricorso cautelare d'urgenza), ha aggiunto una considerazione giurisprudenziale ulteriore, seppur confermando quanto statuito dalla sentenza 5/2018 della Corte Costituzionale: la frequentazione scolastica anche nella fascia 3-6 anni di età (e di conseguenza anche nella scuola dell'obbligo) è un diritto soggettivo, alla istruzione (scuola della infanzia) e non un interesse legittimo dell'individuo, di fronte a cui la P.A. può esercitare limitazioni ed intermediare come potere autoritativo dello Stato. Questa questione giuridica fino all'ottobre 2019 ed alla decisione del Collegio del Tribunale di Trieste, non aveva trovato prima un accordo unanime fra i giuristi a livello accademico, né risultavano precedenti pronunciamenti giurisprudenziali che avessero fatta una qualche luce.
Nella sentenza nr. 438/2008 della Corte Costituzionale si cita la Convenzione di Oviedo in materia di consenso libero ed informato (ricordando che manca il deposito della ratifica). 
Dunque la Consulta l'ha usata già come ausilio interpretativo, analogamente da quanto fatto precedentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2007, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del padre di Eluana Englaro. 
Ma la Consulta cita anche la CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), Carta di Nizza, altrettanto importante, se non ancora più cogente visti gli altri diritti comunitari che essa tutela, come il diritto alla istruzione ed alla formazione, ed alla non discriminazione.
Così come aveva fatto anche la Corte di Cassazione, nel medesimo caso Englaro, che aveva anch'essa citato la CDFUE.

Nella sentenza nr.438 della Corte Costituzionale del 2008 si dice chiaramente che :

(...) "L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona  interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; 
l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». 
La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), dall'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge. 
La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione. 
Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale"

Quindi, quello che conta è l'argomentazione in difesa del diritto da parte di un legale in giudizio, o da parte di un giurista chiamato ad esprimersi come consulente. Quello che conta non è tanto la singola carta, ma la difesa dei diritti conquistati. E le singole carte si rafforzano a vicenda. Citare ed invocare una singola carta, fingendo che non esistano altre carte, o diritti costituzionali, in ogni Stato, lì é la insidia e il rischio.

La Convenzione di Oviedo non regolamenta la non discriminazione e la inclusione scolastica.
Citata come ausilio interpretativo va bene, come unica risorsa é un azzardo. Per i motivi spiegati da me ed anche da Barbara Todisco e gli altri genitori del Coordinamento Nazionale Genitori per la libertà di scelta, che si consultarono anche con un legale, in proposito, mettendo in luce la insidia dell'art.26 con cui gli Stati possono, se vogliono, andare in deroga al principio consensualistico sancito all'art. 5 della Convenzione di Oviedo stessa. 
Nel diritto si ragiona spesso con la formula ed il pensiero del "in combinato disposto". I diritti costituzionali sono interpretabili. Ed inoltre, bisogna imparare a ragionare non per camere stagne.
La Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, in acronimo CDFUE, già carta di Nizza, è inclusiva anche di altri diritti (non solo del principio del consenso libero ed informato in ambito medico terapeutico), è una carta vincolante giuridicamente per l'Italia sin dal 2009, e tutela anche la inclusione, la non discriminazione (nemmeno per convincimento personale), e la formazione ed educazione scolastica.
Anche la Carta di Nizza tutela il principio consensualistico (al suo art. 3). Non ha la insidia dell'art.26 della Convenzione di Oviedo, con cui uno Stato se vuole può andare in deroga al principio consensualistico dell'art.5.
E richiama - questa Carta di Nizza, in acronimo CDFUE - anche il principio di proporzionalità recepito dal diritto comunitario, all'art.52, per cui nessuno Stato può mai annullare completamente i diritti dei cittadini della UE.
La qual cosa richiama in un certo senso il rinforzo alla riserva assoluta di legge del II comma dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che afferma la tutela ed il "rispetto della persona umana", che mai la legge può valicare e conculcare, neppure se dispone un trattamento sanitario obbligatorio.
Ne discende come corollario che ove vi sia discriminazione, non può esservi tutela della dignità umana secondo la nostra carta costituzionale; motivo per cui la discriminazione assoluta di accesso scolastico nella fascia di età 3-6 anni di età, nella scuola della infanzia, è già palesemente lesiva di diritti soggettivi dei minori e dei loro genitori nei loro coinvincimenti personali (obiezione attiva ad un atto sanitario invasivo e rischioso).

© Luca Scantamburlo

18 giugno 2020

Fonte: https://telegra.ph/DIRITTO-ED-AUTODETERMINAZIONE-IN-TEMA-DI-SALUTE-LIBERTA-DI-SCELTA-06-18
18 giugno 2020, prima versione divulgata pubblicamente

SECONDA PARTE

APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti sulle garanzie costituzionali nel merito di un trattamento sanitario obbligatorio, nel pieno rispetto della persona umana, della dignità umana, per una non discriminazione, si legga in proposito la relazione I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006.

Photo credit: Markus Spiske, Unsplash.com, Wöhrder Wiese, Nürnberg, Deutschland

SECONDA PARTE

domenica 28 giugno 2020

LA COSTITUZIONE NELLO STATO D'ECCEZIONE



di Luca Scantamburlo
AUDIO DISCORSO
27 giugno 2020, Udine

La Costituzione nello stato d'eccezione 1

Ringrazio il dr. Lucio Brovedan ed Alessandro, organizzatori di questo evento ed incontro pubblico di piazza. Ringrazio l'on. Sara Cunial, deputato, per aver difeso i diritti costituzionali ed essere stata d'esempio in Italia ed in Europa, accendendo vari fuochi di resistenza. Ringrazio tutti voi che affollate la Piazza I maggio di Udine, dimostrandovi cittadini partecipi alla vita sociale, civile, e vogliosi di contare, di essere presenti. Vogliosi di resistenza contro provvedimenti illegittimi ed incostituzionali. Comincio da un giuramento solenne. E' retorica od un giuramento dalle conseguenze giuridiche e morali? La domanda non è banale: 

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”2.

Questa è la formula di giuramento con cui un poliziotto, od una poliziotta, al termine del corso allievi agenti dopo otto mesi formazione, entra formalmente con la sua divisa in servizio nella Polizia di Stato.

Si nomina la Costituzione della Repubblica Italiana. Legge fondamentale dello Stato. Al vertice di tutte le leggi, nella gerarchia delle fonti. E chi esercita funzioni pubbliche giura. Giurano anche i Ministri quando prendono servizio ed incarico, dopo la loro nomina (art. 54 Cost.). Chi esercita funzioni pubbliche, ha il dovere di adempierle con disciplina ed onore (sempre art. 54 Cost.). 

E chi giura da Ministro, come giura? Esiste una formula di giuramento per loro, che poco si discosta:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”.3

Anche i militari giurano 4:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni »

La conosciamo veramente la nostra Costituzione? Oggi siamo tutti qui, riuniti pacificamente senza armi in luogo pubblico, previa autorizzazione rilasciata dalle Autorità di P.S. Quale articolo della Costituzione ci consente questa libertà di essere qui oggi in piazza I Maggio? Tre articoli: l'art. 16 (libertà di circolazione e soggiorno 5) e l'art. 17 della Cost. (libertà di riunione), e l’art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione del pensiero, con parola ed ogni altro mezzo.
La Costituzione della Repubblica italiana: 139 articoli che enunciano principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, rapporti etico-sociali, e l'ordinamento della Repubblica. Un anno e mezzo per redigere la carta, dopo aspre discussioni: 556 gli eletti all'Assemblea Costituente, di cui 535 uomini, 21 donne. Ed in seno a questa la cosiddetta Commissione dei 75, appositamente scelti per scriverla: 70 uomini e 5 donne. 
Ma quante di queste libertà che noi davamo per scontate, sono state compresse, limitate, durante la fase 1 dell'emergenza Covid-19? Sono state le misure di contenimento a comprimerle, decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dei Decreti legge emanati d’urgenza e poco discussi in Parlamento, che li ha convertiti in legge in gran fretta (soprattutto il primo) senza però circoscrivere il potere dell'Esecutivo, che è diventato arbitrario con questi provvedimenti normativi (i DPCM.) 
Se essi sono disposizioni attuative, sarebbero Regolamenti. Se invece non sono Regolamenti, sarebbero delle ordinanze extra ordinem. In ogni caso sono atti amministrativi che non hanno forza di legge (non sono come i decreti legge o i decreti legislativi, atti aventi forza di legge). La delega del Parlamento al Governo è stata chiaramente in bianco, dando la possibilità al Governo di adottare: “ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Misure compresse in una ottica di bilanciamento con il diritto, sempre di rango costituzionale, di tutela della salute. Apparentemente. Nondimeno la delega al Governo, da parte del Parlamento (soprattutto con il primo decreto legge, il nr. 6 del 23 febbraio 2020) è risultata, appunto, una delega in bianco. Senza indicazioni precise, senza criteri specifici su come adottare e modulare le misure che poi avrebbero intaccato pesantemente sulle libertà personali, fondamentali, violando dunque la riserva di legge (solo la legge di rango primario può disciplinare certe materie, dice la Costituzione, non un mero atto amministrativo, normativa di rango secondario nella gerarchia delle fonti).
Tante sono le libertà compromesse: quella di culto (“fede religiosa”, Art. 19), di circolazione (art. 16), di riunione (art.17), di libertà di iniziativa economica (Art.41), diritto allo studio (Artt. 33-34), ma soprattutto la libertà personale che è inviolabile (Art. 13) e i diritti inalienabili della persona di cui all’Art. 2. Per non dire del diritto alla difesa dei propri interessi legittimi o diritti: sul diritto ad agire in giudizio per la la loro tutela, nonché sul diritto alla difesa tutelato all’articolo 24 della Costituzione.
Il tutto, ad esempio per la libertà di circolazione, grazie alla presenza nell'art. 16 di una riserva di legge rinforzata, “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Appunto la legge, non una fonte secondaria.
E per tanti altri diritti costituzionali, non solo l'Esecutivo ed il Parlamento non hanno rispettato la riserva di legge: le misure di contenimento sono state adottate in apparente non rispetto di quanto affermato dall’art. 5 del Trattato UE che enuncia il principio di proporzionalità, e questo è più evidente oggi, durante la Fase 2, con questa ossessione per il distanzialmento sociale e l’uso di mascherine di comunità. Le Autorità, la Pubblica amministrazione devono infatti sempre adottare provvedimenti che non siano eccessivamente e ingiustificatamente invasivi, troppo severi e restrittivi, e che potrebbero causare un danno alle libertà ed ai diritti soggettivi dei singoli, eccedendo il presunto beneficio che si vuole perseguire e causando un danno peggiore del male che si vuole curare. 
Nello stato d'eccezione i diritti costituzionali sono stati compressi oltre misura, ed è stato violato anche il principio di legalità sul piano formale e sostanziale, secondo certi giuristi (prof. Daniele Trabucco 6).
La Costituzione però chiama tutti alla vigilanza sul suo rispetto: la difesa della patria (art. 52), la fedeltà alla Costituzione (art.54) ed alla Repubblica, la sovranità del popolo ed il suo esercizio (art.1), riguarda tutti noi, che siamo il popolo sovrano.
Una carta costituzionale che ci ha consentito di non essere più sudditi ma cittadini. Gherardo Colombo, già magistrato, in una bellissima prefazione ad una edizione del 2018, diceva che i costituenti hanno messo al posto più alto, la priorità della “tutela della dignità dell'essere umano”7
Come diceva Piero Calamandrei, insigne giurista e padre costituente (componente della Commmissione dei 75): “La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare".
Queste parole furono pronunciate a Milano nel Salone degli Affreschi della Società umanitaria (gennaio 1955), in occasione di un ciclo di conferenze voluto da studenti universitari e delle superiori.
Calamandrei sosteneva che la nostra Costituzione è “progressiva”, una carta pensata per il futuro ed è solo in parte una realtà, è ancora un programma, un ideale incompiuto. Un impegno, un lavoro da compiere. Ma la cosa più significativa detta da Calamandrei, è che in ogni cittadino vedeva e riconosceva una “fiamma spirituale”, perché la Costituzione non è un semplice pezzo di carta, non è una macchina che se messa in moto, va avanti da sé: bisogna metterci il carburante, il “combustibile”. Cioè metterci impegno, la volontà di mantenere le promesse del dettato costituzionale, cioè gli ideali di libertà e giustizia sociale che sono proclamati. 
“Sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo” sono le testuali parole di Calamandrei, di quel lontano 1955, ed è per questo che siamo oggi, qui riuniti in Piazza I Maggio, ad Udine, il 27 maggio 2020, perché eccezionali furono i tempi in cui nacque la Costituzione nell'immediato dopoguerra fra le macerie e la morte seminata dalla seconda guerra mondiale. 
Fra il 1946 ed il 1947 vi fu il “radicale rovesciamento nel rapporto con lo Stato”, come lo definì Nilde Iotti, madre costituente nella Commissione dei 75, perché da sudditi gli italiani divennero cittadini repubblicani; ed eccezionali sono i tempi di oggi, in cui le misure di contenimento del contagio provvisorie, qualcuno vorrebbe renderle permanenti, strutturarle permanentemente, trascinando così la Repubblica, il popolo, in una “buia notte”, verso un “colpo di stato permanente”, come lo ha definito il professor Gaetano Azzariti, un docente costituzionalista dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza 8
Lo stato di eccezione vuole farsi regola, ma questo contrasto con il monito di alcuni mesi fa della Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, che ha parlato di “proporzionalità”, “temporaneità” e “provvisorietà” come criteri da seguire nel disporre misure per rispondere ad emergenze e crisi, avendo sempre al centro la Costituzione come bussola, nella gestione emergenziale 9.

Noi vogliamo tornare a vivere, a respirare, ad essere presenti, metterci quello che Calamandrei definiva il “senso civico”, la “coscienza civica”, perché gli imprenditori italiani tornino a lavorare senza paura, tornino a guardare con speranza al futuro, salvando le loro aziende, i loro esercizi commerciali, il sacrificio di una vita, ed il lavoro di milioni di italiani, loro dipendenti finiti in cassa integrazione o disoccupati. E ce lo abbiamo messo il senso civico, esercitando il principio di sussidiarietà orizzontale espresso al IV comma dell'art. 118 della Costituzione. Settimane fa il Capo della Protezione Civile – il dr. Angelo Borrelli – ha rivolto una nota protocollata al Ministro della Istruzione Azzolina, promuovendo l'autonoma iniziativa di alcuni cittadini e genitori che negli ultimi due mesi hanno fatto istanza al Ministro per un ritorno ad una normale attività educativa e scolastica, in presenza e non a distanza, e senza irragionevoli ostacoli alla socialità o vincoli sanitari. Il dr. Borrelli ha commentato solo una parte di questa istanza di cittadini e genitori, facendone degli estratti, e l'ha indirizzata al Ministro della Istruzione, onorando il suo dovere di funzionario pubblico, che promuove l'attività dei cittadini, se nell'interesse generale. 
Senza rispetto della dignità umana non può esservi una autentica tutela della salute individuale e collettiva come da art. 32 della Cost.: senza lavoro, non vi è dignità, e senza rispetto della persona umana, nessun trattamento sanitario obbligatorio è consentito per la riserva di legge assoluta rinforzata, e come corollario, laddove una legge od una norma, si riveli discriminatoria socialmente, non può esservi rispetto della persona umana, della dignità. 
Esiste la riserva di legge assoluta e rinforzata all'art. 32 della Costituzione, ove si dice all'ultimo comma: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Si evince dunque che una eventuale discriminazione sociale disposta a livello normativo in ambito sanitario, sarebbe inaccettabile ed inammissibile per espresso dettato costituzionale (ultimo comma art. 32 Cost., in combinato disposto con gli art. 2-3-13 della Costituzione), anche sulla scorta di una interpretazione proprio di una delegazione della Corte Costituzionale, in visita in Polonia nel marzo 2006, la quale scrisse nella relazione predisposta per l'incontro con il Tribunale costituzionale polacco, che bisogna escludere – in merito ai trattamenti sanitari obbligatori - “qualsivoglia finalità discriminatoria del trattamento”. 
Lo dico, questo, anche per ricordare le migliaia e migliaia di vittime di reazioni avverse alle vaccinazioni, obbligatorie o facoltative. Lo Stato ha riconosciuto poche centinaia di queste vittime, indennizzandole ai sensi della Legge 210/1992. Ci sono infatti migliaia di famiglie italiane che hanno un loro caro affetto da sospette reazioni avverse, croniche, e dunque danni permanenti ed irreversibili all'integrità psicofisica a seguito di vaccinazione, che mai hanno avuto riconoscimento dalle Commissioni medico-ospedaliere, oppure che hanno perso i ricorsi in Tribunale contro il Ministero. Anche per queste famiglie prigioniere del silenzio e di un dolore atroce, io dico con tutti voi: qualunque obbligo delle vaccinazioni sia previsto - contro il quale comunque io sono contrario per principio – io dico: 

*  no alla declinazione dell'obbligo nella direzione del ricatto sociale;

* no alla discriminazione di accesso come quella prevista per la scuola della infanzia, una discriminazione sanitaria assoluta ed indiscriminata verso bambini non vaccinati per scelta consapevole dei genitori, ma sani, che è già lesiva dei diritti fondamentali dei cittadini della Unione Europea, perché non rispetta gli artt. 3-14-21 e 52 della Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l’Italia;

* no alla medicalizzazione forzata e no a misure obbligatorie di screening o test sierologici o tamponi, che devono restare sempre facoltativi, soggetti a libero consenso informato perché atti sanitari invasivi e quindi rischiosi; dunque non possono essere coercitvi, perché la tutela della dignità umana è un diritto umano, naturale, soggettivo, imprescindibile ed inviolabile, e tutelato anche da carte e convenzioni a livello sovranazionale.

Ora, mentre si ridimensiona il rischio in termini di letalità e mortalità della infezione SARS-Cov-2 (ma già a marzo 2020 il Ministero della Salute definiva questa malattia a bassissima mortalità), e la curva epidemiologica continua a scendere, e l'agente patogeno di dimostra non aggressivo verso la maggioranza della popolazione giovane ed adulta, e già mutato ed adattato presso il sistema immunitario, vogliamo che i nostri figli tornino a scuola in condizioni di normalità, senza vincoli sanitari ricattatori, perché nella popolazione pediatrica questa malattia infettiva si è rivelata una malattia a decorso benigno, ed i nostri figli meritano di riabbracciare le loro maestre ed i loro maestri, i loro compagni e compagne di scuola, i loro professori e professoresse, rivedere il compagno di banco senza paura dell'untore o del contagio, senza inutili mascherine al volto quando non vi sono sintomi, e senza il vuoto di un distanziamento sociale imposto in modo indiscriminato a milioni di persone sane ed asintomatiche, quando la stessa OMS parla di distanziamento di 3 piedi verso soggetti sintomatici, non verso soggetti che non hanno sintomi febbrili e respiratori. 
Laddove le misure di contenimento si strutturano in un futuro indefinito, violando il principio di proporzionalità e violando la verità dei fatti continuamente alterata da una narrazione mistificante e fondata sul terrorismo psicologico, ebbene la domanda è: cosa vogliamo per il nostro futuro? 
Un mondo distopico fondato sulla paura, sul distanziamento sociale, sull'atrofizzarsi delle relazioni interpersonali? Vogliamo veramente un mondo di automi, di uomini e donne macchina, sottoposti a regole che disumanizzano i rapporti sociali, cambiano e stravolgono la società e l'essere umano (in senso neurofisiologico ed ontologico), e conducono ad un inferno in terra?
O vogliamo invece riappropriarci della vita e del suo respiro, della luce e dell’aria fresca, dell'essere umani autenticamente in relazione sociale e non schiavi dell’ignoto, di apparati informatici e di connessione dati senza fili ad alte frequenze, di un sistema che tutto riduce ad una medicina scientista e centrata sul business farmaceutico e tecnologico, e non sulla persona e sui suoi reali bisogni?

20 magistrati italiani hanno scritto ad aprile 2020 una lettera appello pubblicata da Agenzia Radicale, in cui dicono. 


“ […] come ben illustrato in questi giorni da numerosi autorevoli giuristi, è pacifico che la quasi totalità dei provvedimenti adottati per impedire determinate condotte ai cittadini è costituzionalmente illegittima sotto il profilo formale, per violazione della riserva di legge prescritta dalla Costituzione repubblicana. Tutte le energie – morali, materiali, economiche – che sono state impegnate nell’additare falsamente come untori i cittadini innocenti e nel perseguirli con strumenti sempre spropositati (gli elicotteri contro i bagnanti) e a volte palesemente illegittimi (le irruzioni di persone e droni nei luoghi di privata dimora) sono state distratte dalla ricerca delle vere cause dei contagi e dal perseguimento dei rimedi legittimi ed efficaci agli stessi. Il rispetto della Costituzione e delle leggi è un DOVERE dell’autorità.”10


Io mi unisco a loro e dico: semmai le scuole, le università, i luoghi di spettacolo artistico o sportivo, le biblioteche, i teatri, i cinema, le discoteche, le piazze, ed ogni luogo ove è prevista aggregazione ed assembramento, continueranno a vivere l'incubo del distanziamento sociale, misura oramai irragionevole rispetto al rischio epidemiologico corso, si getteranno le basi per un mondo distopico ove le pretese del legislatore-scienziato e del legislatore-medico, assurgeranno a leggi inique, norme figlie di un potere assoluto e dispotico, non rispettoso della dignità dell'essere umano, e non rispettoso del principio personalistico e di quello consensualistico, già patrimonio della giurisprudenza costituzionale e di quella internazionale. La medicina è Ars Medica: arte medica e non scienza esatta. Essendo tale, è soggetta a continui errori di valutazione e le Autorità non possono brandirla come una spada, usando l'alibi della tutela del diritto alla salute pubblica, e tiranneggiando gli altri diritti costituzionali fino al loro annullamento.
Ma se anche un simile mondo totalitario prendesse forma – un mondo distopico, infernale perché disumano, meccanizzato e digitalizzato ove gli esseri umani sono tanti robot senza anima solo apparentemente liberi, totalmente privi di capacità critica e di vigilanza sul potere dello Stato – sono fiducioso che vi sarà sempre qualcuno che dirà no, che si opporrà: o rifugiandosi sopra una montagna, o nella fitta foresta di qualche isola o nel deserto di qualche continente. E se vi sarà comunque almeno un uomo od una donna liberi nel mondo, se rimarranno anche solo due persone capaci di autodeterminarsi ed abbracciare il proprio prossimo senza paura, allora vi è e vi sarà speranza. 
La speranza che finalmente un giorno questo immenso potere tecnocratico visibile ed invisibile che sta infiltrando e corrompendo, sia le Istituzioni sia la vita quotidiana, si sgretolerà e crollerà su se stesso, perché l'essere umano custodisce veramente una fiamma spirituale inestinguibile dentro di sé, un qualcosa di irriducibile, celato nel nostro intimo, che ci consente di sognare, di osare oltre ogni ostacolo, oltre ogni confinamento, di superare ogni difficoltà della vita attraverso la volontà, la resilienza, il coraggio. 

L'essere umano può sempre esprimere quella forza interiore e ricchezza d'animo che ci rende esseri umani e non fredde macchine, le quali – a differenza di noi - sono incapaci di amare incondizionatamente, e meravigliarsi di fronte ad un tramonto o alla nascita di un bambino. 
Grazie a tutti.

Luca Scantamburlo

Piazza I Maggio, 27 giugno 2020, Udine


Photo credit: "We the People", Anthony Garand, @garand, Unsplash.com
I
con: 
Audio icon icon by Icons8, https://icons8.com/

Per approfondimenti sulle garanzie costituzionali nel merito di un trattamento sanitario obbligatorio, nel pieno rispetto della persona umana, della dignità umana, per una non discriminazione, si legga in proposito la relazione I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006.

1 Il presente testo è la traccia seguita da Luca Scantamburlo – integrata da riflessioni a braccio, improvvisate sul momento - durante il discorso tenuto in Piazza I Maggio, il 27 giugno 2020 a Udine, in occasione della manifestazione ed incontro pubblico “Fuochi di resistenza Udine”, organizzata dal dr. Lucio Brovedan et al. Poco prima del discorso, Luca Scantamburlo ha chiesto al pubblico presente in piazza di osservare 1 minuto di silenzio per onorare le 81 vittime della Strage di Ustica, del 27 giugno 1980, in rispetto del dolore dei loro familiari.

2 La formula del giuramento https://www.poliziadistato.it/statics/11/la-formula-del-giuramento.pdf

Tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la Patria (art. 52 Cost.). Ed essere fedeli alla Repubblica (sempre art. 54 Cost.).

3 Stabilita dalla Legge n. 400/1988, art. 1 comma 3, disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4 Dal Regolamento di disciplina militare.

5 Art. 16, con riserva di legge rinforzata, Corte Cost., sentenza n. 68/1964.

6 Prof. Daniele Trabucco, “Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e sostanziale”, Astrid rassegna n. 5/2020.

7 Prof. Gherardo Colombo, prefazione di, Ed. Garzanti, 2018, I piccoli grandi libri Garzanti, “La Costituzione italiana”.

8 Prof. Gaetano Azzariti, “Il diritto costituzionale d’eccezione,” Editoriale scientifica, aprile 2020, fascicolo 1.

9 Presidente Marta Cartabia, Corte Costituzionale, “L’attività della Corte Costituzionale nel 2019”, 28 aprile 2020. Palazzo della Consulta.

10 “La Costituzione non si sospende: il fine non giustifica i mezzi. Appello di un gruppo di magistrati” Categoria: DIRITTI E LIBERTA', pubblicato Giovedì, 30 Aprile 2020, Agenzia Radicale, http://www.agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/6223-la-costituzione-non-si-sospende-il-fine-non-giustifica-i-mezzi-appello-di-un-gruppo-magistrati

ULTIMI POST