mercoledì 22 settembre 2021

FREE PASS / LASCIAPASSARE COSTITUZIONALE. LAVORO E GREEN PASS: COSA FARE A PROPRIA TUTELA DAL 15 OTTOBRE 2021

Autocertificazione dei propri diritti civili: la difesa dei propri diritti nel posto di lavoro in vista del 15 ottobre 2021, a seguito dell'entrata in vigore della certificazione verde ai sensi del Decreto legge 21 settembre 2021 nr. 127

 



Il 21 settembre 2021 - con il favore delle tenebre come qualcuno ha suggerito ironicamente - è stato pubblicato il Decreto Legge nr. 127/2021, che interessa oltre venti milioni di lavoratori italiani: s'intitola "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del  lavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening."
(21G00139)  (GU n.226 del 21-9-2021)

Che fare? Da mesi - o meglio da quasi due anni - associazioni, comitati e liberi cittadini si battono per la difesa delle proprie libertà e diritti fondamentali, scendendo in piazza ed organizzandosi per contrastare una deriva autoritaria sanitaria che non sembra avere fine. Le etichette di no vax no pass no mask attribuite da molti mass media che violano costantemente il Testo Unico dei Doveri del Giornalista (codice deontologico) sono tutte espressioni denigratorie - fagocitanti - che non rendono giustizia ai cittadini né inquadrano il complesso fenomeno di resistenza civile in atto, non violenta e pacifica e che sta portando alla luce questioni giuridiche e sociali cruciali, anche in relazione al rispetto del patto fondativo fra Stato e cittadini alla base della Costituzione e della Repubblica italiana.
Quei pochi casi di intolleranza e mancanza di rispetto di leggi o del vivere civile che si sono verificati nel corso delle manifestazioni, sono casi sporadici ed isolati. La maggior parte dei manifestanti sono pacifici e rivendicano il diritto a protestare contro un golpe normativo (iniziato con la violazione da parte del Governo e del Parlamento dei principi di riserva di legge e di legalità, durante i primi mesi del 2020) che sta strutturando permanentemente misure provvisorie delle restrizioni delle libertà, concepite per gestire la cosiddetta "emergenza" sanitaria, e configurando un vero e proprio colpo di stato permanente.

L'ILLEGITTIMO GREENPASS ED IL DIRITTO AL LAVORO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO E PROTETTO DAL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE (art 21 CDFUE)
BREVE INTERVENTO AUDIO di LUCA SCANTAMBURLO

LUCA SCANTAMBURLO, TREVISO
11 settembre 2021, manifestazione pubblica
"Emergenza discriminazione" 


INTERVENTO DEL PRESIDENTE COMICOST
AVV. NINO FILIPPO MORIGGIA
Presidente ComiCost Avv. Nino Filippo Moriggia
alla manifestazione di Milano, 25 luglio 2020


Lo stesso professore e politico Massimo Cacciari - con grande amarezza e sconforto - ha recentemente affermato nel corso di una trasmissione televisiva che lo stato di diritto è "finito".

Fra le formazioni sociali in prima linea nella lotta per il rispetto dei valori e dei principi costituzionali vi è il ComiCost: ci sono 4 avvocati nel pool giuridico del ComiCost (Comitato per le Libertà Costituzionali). Il loro Gruppo Giuridico è costituito dai seguenti legali: Avv. Nino Filippo Moriggia, Avv. Maurizio Giordano, Avv. Felice Arco, Avv. Mauro Sgotto. Presidente del ComiCost è l'avv. Nino Filippo Moriggia.

Nel loro Consiglio Direttivo siede Solange Hutter, già dirigente scolastica italiana (dimissioni per motivi etici e morali). Il ComiCost ha elaborato settimane fa il cosiddetto Free pass: un modulo di autocertificazione del godimento di diritti civili, perfettamente legale e che si può consegnare a chi di dovere nell'esercizio degli stessi diritti. Da più parti si sono alzate critiche nei confronti di questa lodevole iniziativa: la prossima volta che qualcuno denigra la iniziativa del ComiCost sul Free pass  - iniziativa che per altro porta risultati concreti ai cittadini che la usano - ci pensi due volte.

Le ragioni sono le seguenti: 

* la autodichiarazione e la autocertificazione e la istanza alla P.A. sono facoltà e diritti del cittadino, ai sensi del DPR 445/2000;

* abbiamo già usato la autodichiarazione/autocertificazione ex DPR 445/2000: la abbiamo usata per mesi durante la fase 1 emergenziale COVID-19 per giustificare i nostri spostamenti per stato di necessità da una zona rossa ad una altra, da Comune a Comune e da Regione a Regione; il modulo ci fu imposto dallo Stato (facendoci credere che fosse un obbligo quando è un diritto, e inducendoci anche ad usarlo male, perché non si possono autocertificare dati sanitari né autodichiarare pro futuro, cioè fatti futuri, ma solo eventi e cose di cui si è al corrente, del passato e del presente).

E così anche la istanza alla P.A. prevista dallo stesso DPR 445/2000, è un nostro diritto di legge.

Il 15 ottobre 2021 - data dalla quale il Green pass diventa una condizione necessaria per il proprio ruolo e posto lavoro di tutti i settori (pubblici e privati)-  chi vuole scioperi, chi vuole scelga la via più opportuna (ferie o altro) ma chi invece vuole lottare per i propri diritti e non cedere ad un ricatto da parte del potere autoritavo dello Stato, può autocertificare i propri diritti civili, e presentare al datore di lavoro il Free pass Comicost.

Ecco il link al Free Pass ComiCost (con le istruzioni su come comportarsi) aggiornato all'ultima versione che ha recepito alcuni miei suggerimenti:

 https://blog.comicost.it/?p=2859

IL PROPRIO DIRITTO DI INGRESSO in ogni ambiente previsto dalla certificazione verde, incluso il posto di lavoro;

 

Avevamo elaborato un analogo lasciapassare costituzionale con l'aiuto dei genitori a me vicini, ma ora che quello del ComiCost e' aggiornato, non vi e' più ragione di considerarlo.

E ' bene ribadire che le FF.O non possono non accettarlo, pena la omissione di Atti di ufficio, (art. 328 c.p.) e mancati doveri di ufficio (art. 74 DPR 445/2000), qualora volessero procedere a controlli. Esiste poi anche la formale istanza di disapplicazione atto illegittimo ed illegale per "effetti diretti", anche ai sensi dell'art. 28 Cost (responsabilità diretta in sede civile, amministrativa e penale in caso di violazione dei diritti dei cittadini), e quindi dinanzi ad agenti e pubblici ufficiali che non comprendano appieno l'atto legale, si può ricordare la loro responsabilità diretta (personale) nel caso si violazione di diritti dei cittadini.


CHE FARE NEL CONCRETO CON IL PROPRIO DATORE DI LAVORO?

Ci sono due casi: la piccola realtà imprenditoriale e la grande azienda o industria

A) Per le piccole realtà di bottega e le piccole e medie imprese o per i liberi professionisti, sarà sufficiente per i lavoratori autocertificare e dichiarare, e per i datori di lavoro acquisire la documentazione di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e presentarla ad eventuali controlli: in caso di zelanti pubblici ufficiali che non ne comprendessero il significato giuridico e volessero procedere alla irrogazione della sanzione, chiedere formalmente la disapplicazione dell'atto di legge per "effetti diretti" (come da nostro lasciapassare costituzionale, adattato sul modello ComiCost);

 

B) Per realtà aziendali più grandi - composte da oltre decine di unità oppure da centinaia o migliaia di dipendenti - sarà opportuno che i lavoratori si uniscano e chiedano al proprio datore di lavoro il rispetto dei propri diritti civili e sociali, costituzionali ed eurounitari, attraverso due passi:

1) l'autocertificazione-autodichiarazione firmata dai lavoratori (ove si ribadisce che le normative nazionali non possono essere in contrasto con il diritto UE che produce "effetti diretti"); si ricorda che anche il funzionario pubblico - e non solo il giudice adito - ha il DIRITTO-DOVERE di DISAPPLICAZIONE nella fattispecie);

2) facendo precedere questa disobbedienza civile e questa rivendicazione al diritto al lavoro e ad entrare in fabbrica e/o presso il proprio ufficio/ posto di lavoro, da una breve relazione giuridica a firma di un pool di avvocati od un paio di questi e da recapitare all'ufficio legale e/o alla Direzione Ufficio del personale del datore di lavoro, che mettano in allerta il datore di lavoro che voglia magari sbarrare la strada all'ingresso del posto di lavoro oppure minacci una sospensione non retribuita, con tutte le possibili conseguenze civilistiche ed anche - in certi casi - penalistiche, qualora un giudice adito in un secondo momento, dia ragione ai lavoratori illegittimamente sospesi od impossibilitati nell'esercitare i propri diritti civili e sociali. A questo punto il tipo di mandato dei lavoratori ai legali e l'accordo è cruciale: una diffida al proprio datore di lavoro otterrebbe l'effetto di una aggressione, e lo studio legale della azienda risponderebbe a tono. Una lettera di analisi giuridica, pacata ma ferma, è più opportuna.
La strategia vincente è mettersi insieme, unirsi, senza fare guerre ai datori di lavoro ma restando determinati e difendendo il principio, e non cedendo al ricatto del tampone (test diagnostico che costituisce un mero indice probabilistico, su cui la Sentenza della Corte di Appello di Lisbona ha ampiamente statuito e discusso a novembre 2020, tenendo la Costituzione portoghese come bussola ed orientamento, in difesa dei principi di libertà e dei diritti sanciti nella carta costituzionale portoghese).

Se si subisce una sanzione amministrativa (non è una multa!) - al momento, perché magari qualche agente di polizia locale di pattuglia è eccessivamente zelante e non comprende i rischi civilistici e penalistici della mancata accettazione e rispetto del modulo autocertificato -  si può anche fare immediata e contestuale istanza di DISAPPLICAZIONE (allora può tornare utile il nostro modulo lasciapassare costituzionale, sulla falsariga del loro, adattato con la richiesta di DISAPPLICAZIONE alla P.A per "effetti diretti", in quanto il Decreto legge 21 settembre 2021 nr. 127 è in  palese contrasto con la normativa vigente europea: non solo con il Reg. UE 2021/953 che ha ricordato al considerando 36 di non discriminare i cittadini in merito alla scelta vaccinale, ma soprattutto con la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, la quale è al vertice nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico UE, e che vieta all'art.21 ogni forma di discriminazione).
A quel punto nella sanzione, si ricorderà che si è chiesto di disappliccare l'atto ma l'agente ha rifiutato.
La sanzione non si paga fino alla ordinanza-ingiunzione, se si rinuncia al ricorso prefettizio: se l'ordinanza-ingiunzione dovesse arrivare, si impugna dinanzi al Giudice di Pace (costo impugnazione, €43 di tributo come costo di deposito unificato, e ci si può difendere personalmente in giudizio senza avvocato fino a € 1200 di valore di causa, oppure anche dare delega di difesa a persona di propria fiducia, anche un non legale).
Un agente di polizia oppure un finanziere oppure un carabiniere che rifiutasse di disappliccare quando gli si spiega che è suo diritto-dovere e che si ostinasse ad applicare un atto illegittimo contro la normativa vigente UE e contro i diritti dei cittadini, sarebbe un irresponsabile: ne risponderebbe poi "direttamente" (cioè personalmente) in sede civile e penale (art 28 Cost.) qualora un giudice adito annullasse la sanzione ed il cittadino aprisse poi una causa per risarcimento danni. L'agente di polizia od il militare in veste di pubblico ufficiale, ne risponderebbe con il proprio portafogli.

Il 15 ottobre 2021 per chi non può permettersi di scioperare e perdere retribuzione, può comunque incidere - senza danneggiare il datore di lavoro - tutelando se stessi.

Difendiamo i nostri diritti umani, civili, sociali senza paura. La legge è la legalità sono dalla nostra parte: basta conoscere i propri diritti e ricordare i propri doveri ai funzionari pubblici ed ai dipendenti dello Stato, che rispondono direttamente e personalmente in caso di violazione di tali diritti (art. 28 Cost.)

Riprendiamoci la nostra vita.


Luca Scantamburlo

22 settembre 2021- 1 ottobre 2021

APPROFONDIMENTI  GIURIDICI
https://www.comicost.it

BIBLIOGRAFIA
Giuliano Amato scrive nel 1962, in La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva. Afferma inoltre: "[...] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.

GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE,
Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana"

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.

PHOTO CREDIT
Jill Wellington, PEXELS.com

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