martedì 9 luglio 2024

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA ANNULLA SANZIONE: ENNESIMA VITTORIA A FAVORE DEI CITTADINI INADEMPIENTI LA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19


download Sentenza GdP Bologna, nr. 1100/2024, R.G. 3954/2023
download Sentenza GdP Tolmezzo, nr. 18/2024, R G. 6/2023

Una nuova vittoria dei cittadini nei confronti del potere autoritativo dello Stato e dei suoi abusi durante la stagione emergenziale sanitaria. Recentemente  l'Avvocato Sebastiano Scardovi del Foro di Bologna ha difeso con successo una cittadina emiliana inadempiente la normativa che aveva imposto obbligatoriamente la vaccinazione anti-COVID-19 agli over cinquantenni: la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da AdeR tramite un avviso di addebito — a seguito di avvio procedimento sanzionatorio da parte del Ministero della Salute — è stata annullata dal Giudice di Pace di Bologna, dottoressa Avv. Stefania Trincanato, con la sentenza di merito di accoglimento nr. 1100/2024 iscritta a Ruolo Generale n. 3954/2023 e depositata il 23 aprile 2024.

Il giornale il Resto del Carlino ha riportato in data 08 maggio 2024 la notizia attribuendo - erroneamente - il pronunciamento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in luogo del corretto Giudice di Pace di Bologna.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/la-lunga-mano-del-coronavirus-annullata-la-multa-per-la-no-vax-irragionevole-lobbligo-per-leta-6b15f1e6 

La lunga mano del Coronavirus. Annullata la multa per la ’no vax’: "Irragionevole l’obbligo per l’età". La donna, over 50, nel 2022 non era vaccinata e per questo ora si è trovata 100 euro di cartella esattoriale. Ma la norma è da tempo stata sospesa. Il Tar: "Manca motivazione logica, scientifica o prudenziale" . Cronaca di Ferrara, di Nicola Bianchi

Si ringrazia la squisita cortesia con cui l'Avvocato Sebastiano Scardovi ha risposto con solerzia a una mia lettera di posta elettronica, chiarendo subito l'equivoco sorto con l'articolo del quotidiano (il Tribunale Amministrativo Regionale è citato erroneamente, perché del Giudice di Pace è la sentenza) e inoltrandomi copia della sentenza con le motivazioni del giudice, che al più presto metterò a disposizione di tutti con i dati personali della ricorrente oscurati per ragioni di privatezza. 

Le parti resistenti nel giudizio in opposizione all'atto impugnato sono stati l'Agenzia delle entrate -Riscossione (AdeR) e il Ministero della Salute contumace (non ha espresso volontà di comparire in giudizio e in udienza); difensore della Agenzia AdeR è stata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

La sentenza è importante perché nella sentenza — oltre a citare la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea già Carta di Nizza, e il principio consensualistico sancito all'articolo 3 — il Giudice di Pace di Bologna argomenta tutta una serie di carenze e vizi dell'atto oggetto di opposizione in termini di "legittimità procedurale".
Innanzitutto il Giudice in via preliminare provvede ad integrare il contradditorio con il Ministero della Salute, in quanto è l'autorità che si suppone abbia accertato la violazione in questione; poi nonostante si sia proceduto a norma di legge in deroga alla Legge 681/1981, il Giudice rileva che ciò è avvenuto 

"in deroga procedimentale alla L 689/1981, solamente, tuttavia, per i casi in essa previsti, quali le modalità e i termini di notifica dell'Avviso di addebito, non certo per le altre norme, che sono quindi direttamente applicabili al provvedimento de quo"

Dunque, il Giudice di Pace adito contesta che il procedimento sanzionatorio difetta della presenza di un verbale di accertamento sanzionatorio oppure di una ingiunzione di pagamento: né l'uno né l'altro sono presenti nella irrogazione dell'avviso di addebito per la riscossione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Richiamando il dispositivo dell'art. 12 delle Preleggi, il Giudice statuisce che l'avviso di addebito non può escludere la necessità di una precedente contestazione, che nella fattispecie è assente, contestazione dove dovrebbero essere presenti le motivazioni di fatto e di diritto. 
Il Giudice prosegue e sostanzialmente rivela che l'Amministrazione dello Stato — con siffatto comportamento e inusuale procedura amministrativa di irrogazione — ha omesso il deposito di quei documenti necessari a dimostrare la responsabilità di violazione dell'opponente ricorrente

[...] Si premette, a tal fine, che nel procedimento ai sensi della L. 689/1981, come modificata dal D. L.vo 150/2011, l'amministrazione assume la veste sostanziale di attore, soggetta all'obbligo di deposito di tutti gli anni afferenti il procedimento sanzionatorio, pena l'applicazione del comma 11 dell'art. 6, D. L.vo 150/2011, secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti la responsabilità dell'opponente", ovvero quando "l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8 (art. 6, comma 10, lett b) D.L.vo 150/2011), ovvero abbia omesso di depositare gli atti relativi all'accertamento, come nel caso di specie. 

Questo punto è interessante perché richiama la sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo (provincia di Udine) che ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito proprio per la medesima motivazione sopra ricordata dal Giudice di Pace di Bologna (sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo, dr.ssa Carla Milocco, nr. 18/2024, R.G. n. 6/2023).

L'amministrazione contumace (quella sanitaria) non ha dunque dimostrato la sussistenza delle condizioni per la imputazione delle sanzioni ai sensi del comma 1 dell'art. 4-sexies della normativa D.L. 44/2021.

Il giudice poi richiama le plurime decisioni di merito:

[...] che hanno ravvisato nella normativa contestata, la violazione de precetti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97 Cost. nonché dell'art.3 della Carta fondamentali dei cittadini europei, che pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della libertà e dignità dell'uomo.

E ciò a maggior ragione nel caso del precetto contestato, che obbliga alla vaccinazione una categoria indistinta di soggetti solo in funzione dell'età, senza una specifica ed individuale ragione a monte dell'obbligo prescritto, laddove ormai notoriamente tale vaccino è intervenuto a prevenire la malattia ma non è servito a prevenire il contagio.

Il Giudice di Pace adito a Bologna procede poi a una interpretazione nell'intreccio delle fonti, richiamando la prevalenza della normativa eurounitaria: nella fattispecie ricorda la sentenza del Tribunale di Bologna (Ordinanza R.G. n. 10063/2022,) con la quale si è proceduto a disapplicare la normativa nazionale per il principio di prevalenza del diritto dell'Unione sulle normative nazionali (il Regolamento Europeo Reg. (UE) 2021/953 aveva infatti previsto che le persone non venissero discriminate nel territorio della Unione anche se avessero scelto di non vaccinarsi per libera scelta personale).

La disapplicazione viene poi ricordata dal Giudice di Bologna come tecnica di risoluzione di antinomie giuridiche e prerogativa di ogni giudice nazionale dei Paesi UE, che di fatto diviene un giudice della Unione autorizzato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo a far rispettare i diritti fondamentali dei cittadini della Unione Europea ancora prima che normative nazionali lesive di tali diritti, vengono rimosse, abrogate e dichiarate incostituzionali dalle Corti costituzionali nazionali.

È il cosiddetto principio di preminenza del diritto comunitario (oggi unionale altrimenti detto eurounitario) che nasce con la sentenza Costa c. ENEL (Sentenza della CGCE 1964, causa C6/64) che porta poi al principio di disapplicazione delle leggi nazionali rispetto al diritto comunitario sancito dalla Sentenza Simmethal (1978) nella causa C-106/77: il Giudice di Pace di Bologna richiama proprio questa ultima sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 9 marzo 1978.

Sempre il Giudice di Pace di Bologna richiama a tal proposito un pronunciamento del Tribunale di Firenze: l'Ordinanza del 30 ottobre 2022, R.G. 7361/2022 ove si ribadisce il primato del diritto dell'unione sulle normative nazionali e la conseguente disapplicazione delle normative confliggenti e lesive dei diritti dei cittadini dell'Unione.

Il Giudice di Pace di Bologna conclude la sua sentenza affermando che la sanzione e l'avviso di addebito relativo di AdeR devono essere annullati anche per 

[...] l'irragionevolezza del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell'età, ovvero di una condizione personale di cui all'art. 3 Cost, senza altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l'obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo

Commento personale alla sentenza di Bologna: questa sentenza pronunciata a Bologna rileva un'ulteriore insieme di vizi e difetti in termini di legittimità procedurale che caratterizzano l'irrogazione di queste inique sanzioni amministrative e relativi avvisi di addebito di AdeR, e si aggiungono all'elenco già fatto dal sottoscritto mesi fa.

https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2024/02/sentenze-dei-giudici-di-pace.html 
SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETÀ NON VACCINATI

Essa risolve inoltre la fattispecie invocando il primato del rispetto della dignità umana e della libertà da ogni discriminazione, sancito non solo dalla nostra Costituzione della Repubblica agli articoli 2 e 3, ma anche dalla Carta di Nizza che è divenuta equiparata a Trattato nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: uno degli ultimi atti partoriti dalla Unione — questo carattere giuridicamente vincolante della Carta di Nizza — prima che la Unione Europea subisse negli ultimi quattordici anni, a mio modesto avviso, una progressiva deriva autoritaria politica e soprattutto sanitaria e un processo di avvitamento e negazione di quegli stessi principi di libertà da ogni discriminazione e rispetto della dignità umana che sono stati per decenni i valori fondanti di questo progetto politico dal carattere intergovernativo e sovranazionale chiamato oggi Unione Europea.

Luca Scantamburlo

09 luglio 2024

PHOTO CREDIT

Justice by Pavel Danilyuk, 2021 - Pexels.com, 


domenica 12 maggio 2024

FAMIGLIA SANZIONATA AL PARCO PERCHÉ SENZA MASCHERINA: IL GIUDICE DI PACE DI BIELLA ANNULLA SANZIONE E ORDINANZA DI PAGAMENTO




download sentenza GdP Biella, 2022

La vicenda risale al febbraio 2021. La località teatro della contestazione di verbale sanzionatorio è un parco giochi pubblico del Comune di Vigliano Biellese. I protagonisti sono due genitori e 4 dei loro 7 figli da una parte, e un inflessibile agente di polizia locale dall'altra, impegnato in quel pomeriggio invernale in attività di controllo per il contenimento della diffusione della epidemia COVID-19.

Lasciando da parte la questione dei tamponi mai validati e di un presunto isolamento fisico di un agente patogeno opportunista (il SARS-CoV-2) responsabile di una sindrome simil-influenzale di cui non esiste ancora oggi evidenza documentale certa (diversa da banche dati di Rete di sequenziamento genetico), buon senso vorrebbe che un vigile o un agente di pubblica sicurezza più in generale, qualora incontri una famiglia che cerca di godere alcuni momenti spensierati all'aperto, non andasse a disturbare un nucleo familiare già lontano fisicamente da altre persone, e per lo più all'aperto. Ma proprio a causa del parossismo vissuto dalla società tutta in un contesto psicopandemico nel periodo 2020-2022 – con eccessi e allarmismi che hanno caratterizzato una deriva autoritaria sanitaria liberticida oltre ogni proporzionalità e senza precedenti nella storia della Repubblica italiana – così non è stato nella fattispecie. Infatti, l'agente di pubblica sicurezza locale ha pensato bene di applicare pedissequamente e senza ponderazione le normative sanzionatorie vigenti, sanzionando così i due genitori perché sprovvisti di mascherina al volto: due sanzioni, ciascuna di € 414,30 ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la possibilità di pagare la sanzione ridotta del 30% provvedendo entro 5 giorni dalla contestazione.

Naturalmente, fra lo sbigottito e l'indignazione, i due genitori hanno protestato civilmente nei confronti della sanzione irrogata ritenuta iniqua e priva di fondamento, in quanto molto distanti da altri nuclei familiari ivi presenti, all'aperto, e comunque perché essi erano presenti al parco giochi come nucleo familiare. Proteste vane: il cittadino non viene nemmeno ascoltato in talune occasioni.

Quando più di tre anni fa sono venuto a conoscenza dell'increscioso episodio, mi sono offerto di assistere pro bono i due genitori nell'aiutarli a preparare le memorie difensive di ricorso gerarchico presso la Prefettura (impugnando subito il verbale sanzionatorio), che poi sarebbero state utili eventualmente e successivamente in caso di rigetto del ricorso gerarchico, con emanazione da parte della Prefettura di ordinanza-ingiunzione di pagamento, impugnabile entro 30 giorni dinanzi al giudice di pace competente. I due genitori hanno accettato il mio aiuto come consulente e – con grande impegno e coraggio –  si sono decisi nel difendersi personalmente in giudizio dinanzi al giudice di pace: sì perché è stata poi emanata ordinanza-ingiunzione di pagamento. L'unica mia richiesta, è stata il mettere a disposizione di tutti, pubblicamente, la sentenza qualora essa avesse dato ragione ai ricorrenti.

L'udienza della causa civile di opposizione alla sanzione amministrativa si è tenuta nel mese di ottobre 2022 a seguito della impugnazione delle due ordinanze-ingiunzione di pagamento risalenti al maggio 2022. Il Giudice di Pace di Biella ha accolto – con spese di giudizio compensate fra le parti - le argomentazioni dei ricorrenti, annullando così l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e le relative sanzioni amministrative dell'anno 2021 che complessivamente ammontavano a oltre ottocento Euro.
Sono entrato in possesso soltanto pochi giorni fa di copia conforme della sentenza del Giudice di Pace di Biella - dr.ssa Iolanda Villano - su gentile interessamento di uno dei due ricorrenti, che ringrazio in quanto la sentenza consegnatami e messa a disposizione di tutti da me con il loro permesso (dati personali omessi per privacy), è un raggio di luce nel mare di tenebre che hanno caratterizzato la gestione pandemica nei tribolati tempi della narrativa emergenziale sanitaria. 

Seppure la sentenza dica poco in termini giuridici nell'intreccio delle fonti – non vi sono specifici richiami né alla Costituzione della Repubblica né alla Carta di Nizza oggi nota come Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – e sembra più che un altro un pronunciamento di conformità al dettato normativo più che una difesa di principi, essa è importante non solo perché ha accolto il ricorso con la motivazione che nelle ordinanze-ingiunzione di pagamento non vi sono indicazioni precise di quali norme sarebbero state violate dai due genitori presenti al parco giochi, ma soprattutto perché il Giudice ha statuito - esaminati i motivi del ricorso come testualmente si dice - che 

"(...) vi è da rilevare che gli agenti operanti non hanno verificato il rapporto di parentela della coppia che si trovava all'interno del giardino con i propri figli, essendosi limitati a valutare solo la circostanza che questi non indossassero la mascherina. Essendo soggetti dello stesso nucleo familiare quelli presenti nell'area sud del giardino questi potevano stare all'aperto senza mascherina e a distanza da altri nuclei familiari. La sanzione quindi non è stata correttamente comminata in quanto i soggetti identificati erano dello stesso nucleo familiare."

Sentenza n. 178/2022, GdP Biella, 17 ottobre 2022, N. R.G. 464/2022

La difesa del nucleo familiare e della dimensione più intima e privata della famiglia è stata messa ben in luce dal Giudice di Pace di Biella, e quindi indirettamente - anche se non espresso in termini espliciti - la autorità giudiziaria ha rilevato l'abuso da parte della attività sanzionatoria della pubblica amministrazione di Pubblica sicurezza, una prepotenza che suona contro ogni buon senso e principio di umana misura e giustizia. 
Infatti, citando dal testo del ricorso depositato dai ricorrenti, possiamo leggere fra le argomentazioni di difesa che preparai il seguente passaggio:

"(...) imporre mascherine e distanziamento interpersonale tra persone in rapporti affettivi e/o di parentela, per di più all'aria aperta, è lesivo di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente e dalla Carta di Nizza (CDFUE), che è vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009 (atto normativo vigente di rango paracostituzionale) [...] il Legislatore nazionale impone mascherine al volto e distanziamento di sicurezza in modo indiscriminato assoluto, anche all'aperto, senza tener conto dei legami affettivi e/o familiari e del rispetto della dignità umana"

Ricorso in opposizione, N. R.G. 464/2022

Seppure non tutti i Giudici di Pace d'Italia negli ultimi anni si siano dimostrati sensibili e attenti all'intreccio delle fonti e alla dimensione di autodeterminazione dell'individuo in relazione al nucleo duro di diritti umani inalienabili – una dimensione più volte ignorata od offesa senza ritegno da normative nazionali e regionali demenziali e illegittime sotto molti profili  – diverse centinaia di giudici di pace aditi, lo sono stati. 
Quello che ha fatto e fa la differenza - al netto di milioni di persone che ancora oggi non hanno assunto un atteggiamento di riflessione critica su quanto accaduto in periodo psicopandemico, né dimostrano tolleranza e rispetto delle opinioni altri, perché ancora prigionieri di paure personali o di atteggiamenti dogmatici - sono i gesti di coraggio di genitori e cittadini che, senza avvocati, hanno scelto di comparire in udienza e difendersi da soli contro ogni ingiustizia e iniquità.
Tanti avvocati si sono spesi professionalmente - in forma singola o associata - per difendere i cittadini italiani dagli abusi del potere autoritativo dello Stato: a loro bisogna dare merito. Ma tanti cittadini hanno denunciato o si sono difesi personalmente in giudizio quando possibile anche in difese non tecniche, senza legali rappresentanti: anche a loro bisogna dare merito.
Non tutti hanno avuto accoglimento delle proprie doglianze ma tutti – anche coloro che non sono comparsi in tribunale ma che hanno detto nel loro quotidiano almeno una volta no alla menzogna e sì alla vita e alla verità – potranno dormire con la coscienza in pace, perché non sono stati passivi ed inerti di fronte al Male.

Solo la Verità e il suo riconoscimento - assieme alla difesa di ciò che ci rende umani e tutti fratelli e sorelle dinanzi alla Creazione - ci renderà liberi di vivere in un mondo migliore e più giusto, un mondo che un giorno i nostri figli o i figli dei nostri figli, potranno costruire se lo vorranno e si impegneranno in tale direzione.  

Luca Scantamburlo
13 maggio 2024


Photo credit
Daria Obymaha, Madre e figlia sull'erba, 2018, Pexels.com

giovedì 14 marzo 2024

LOTTA IN DIFESA DELLA GIUSTIZIA



In ricordo di chi denunciò penalmente o civilmente alla magistratura italiana - ma anche in memoria di tutti coloro che sono scesi in piazza in questi ultimi anni o hanno organizzato incontri e convegni - cito dal risvolto di copertina del celebre saggio di Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti,  Editori Laterza, 2012:

"Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le vite. Ma sempre più donne e uomini, denunciano le diseguaglianze, si organizzano su Internet, sfidano regimi politici autoritari. La loro azione è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far regolare tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i beni comuni e guarda a un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo una diversa immagine dell'uomo."

Queste parole sopra riportate sono uno straordinario affresco e una fotografia quanto mai attuale e fedele della drammatica realtà che stiamo vivendo dal 2017 in poi, e che ha trovato nel periodo psico-pandemico 2020-2022 il suo acme in termini di diritti fondamentali conculcati e oltraggiati in un clima di deriva autoritaria totalitaria mai sperimentato sulla Terra a livello globale.

Le parole di introduzione e sinossi di questo libro sono profetiche, se si pensa che sono state scritte nel 2012 e ben di adattano alle tribolazioni sociali e dei diritti umani che stiamo vivendo in questi ultimi anni.

Una dozzina di copie di questo libro e altri due testi per addetti ai lavori che parlano della Carta di Nizza, verranno donati al nostro avvocato di fiducia di Udine e a coloro che sono stati denuncianti prima e opponenti poi (dieci persone come cittadini e il rappresentante legale di una associazione triestina) nella denuncia penale collettiva di malasanità depositata alla Procura della Repubblica di Udine nell'aprile 2022 e sottoscritta da centoventi persone, cittadini veneti e friulani, e da una associazione di volontariato. Le copie dei volumi sono state acquistate con l'avanzo delle donazioni raccolte anni fa per pagare la traduzione e asseverazione in Tribunale dei documenti in lingua inglese che dimostrano la fallacia, la negligenza e anche la eventuale malafede della politica sanitaria italiana ed europea nel gestire la problematica COVID-19.

Possa questo libro e soprattutto i principi in esso discussi,  ispirare i nostri figli e le nostre figlie, le nuove generazioni e tutti coloro che hanno a cuore la autentica Giustizia, quella che regna oltre la materia e si afferma a vari livelli e secondo disegni a volte imperscrutabili, ma che prima o poi non mancherà di fare sentire la propria voce ed energia lungo i secoli.

Luca Scantamburlo 
14 marzo 2024

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