venerdì 1 ottobre 2021

GREEN PASS - FREE PASS E LO IUS RESISTENTIAE: QUALI ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL DL n. 127/2021 E COME DISOBBEDIRE LEGALMENTE E CIVILMENTE



Recentemente Confindustria ha fornito alcune linee guida in merito agli adempimenti del datore di lavoro rispetto al possesso della certificazione digitale verde Covid-19 per l'accesso al luogo di lavoro (nel pubblico e nel privato) che dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatoria ai sensi del nuovo DL n. 127/2021. Vediamone un punto in particolare:


"TRASMISSIONE AL PREFETTO : In caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima. Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, fermo quanto previsto dall’art. 13, co. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass. "




CONTROLLI/ ADEMPIMENTI DL 127/2021, GREEN PASS/ FREE PASS:
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DISOBBEDIENTI MA NELLA LEGALIT
À
Questo è l'unico adempimento che il datore di lavoro potrebbe avere in teoria - ma non è automatico e non trovo al momento nel DL 127/2021 alcun accenno o riferimento ad una trasmissione di atti come dovere ed obbligo del datore di lavoro entro termini temporali precisi, dopo un suo controllo a campione - per non rischiare sanzioni amministrative. 
Trasmettere alla Prefettura eventuali posizioni difformi oppure irregolari dei lavoratori sul Green pass. Non è detto che la documentazione del Free pass comporti una trasmissione obbligatoria. Certamente è una documentazione difforme, ma è legale e rivendica ed autocertifica dei diritti.
Nel nostro caso (Free pass) si ha una documentazione sostitutiva che ha valore legale dunque la posizione non è di assenza di certificazione ma di una documentazione legale ma difforme, sostitutiva ai sensi di legge, che tuttavia va letta nel quadro normativo dell'intreccio delle fonti e nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini, anche a livello UE: nel rispetto della legge, degli ordinamenti giuridici nella loro doppia tutela, italiana ed europea.
Io ho personalmente aiutato diverse persone nei mesi scorsi a fare alcuni ricorsi presso il Giudice di pace oppure a scrivere ed inoltrare ricorsi prefettizi, impugnando le sanzioni amministrative irrogate a persone per mancato uso mascherina o mancato distanziamento interpersonale. Alcuni Prefetti del Veneto di cui ho avuto notizia dai ricorrenti, non hanno ancora risposto a tali ricorsi (come prevede invece il diritto alla difesa e la stessa legge, la nr. 689/1981), ed invalidando così la stessa sanzione dal punto di vista della pretesa sanzionatoria pecuniaria (ma non nell'accertamento degli atti, che restano validi sino ad eventuale annullamento dinanzi ad un giudice di pace).

Le persone che ho aiutato non hanno mai pagato né mai hanno ricevuto ordinanza - ingiunzione (neppure quando hanno sollecitato apposta il Prefetto, su mia indicazione, per poter andare dinanzi al Giudice di Pace). Tali ricorsi citavano la normativa europea UE di rango superiore, e dunque difendevano libertà e diritti fondamentali, mostrando incongruenze e contrasti fra la normativa nazionale italiana e quella europea di rango superiore.
La Autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000 così come è concepita nella ultima versione del ComiCost, è inattaccabile a livello giuridico nei suoi principi del rispetto della gerarchia delle fonti e nel rispetto dell'intreccio delle fonti (normativa nazionale e normativa UE). 

DOVERI DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CASO DI CONTROLLI

Pertanto - in caso di controlli - è sufficiente dare al pubblico ufficiale la Autocertificazione che ha valore legale ed il pubblico ufficiale ha l'obbligo di acquisirla come dovere di ufficio (art 74 DPR 445/2000), pena la omissione di atti di ufficio. (art 328 c.p.
Un vigile od un poliziotto, oppure un carabiniere od un finanziere che effettuasse un controllo, non può non accettare ed acquisire l'atto, che poi eventualmente - ma non è detto - farà vedere al suo comando e trasmetterà lui alla Prefettura, se lo ritiene, per approfondimenti. Io sto incontrando molte delegazioni di lavoratori in FVG ed in Veneto dunque anche di grandi gruppi industriali, per sensibilizzare gruppi ristretti di lavoratori. Li ho aiutati - nel loro caso visti i numeri e gli accessi ai varchi/gates con guardie giurate - a trovare dei legali per avvisare il datore di lavoro della loro prossima azione di autocertificazione /dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Avvisarlo e non diffidarlo: preparare cioè una lettera giuridica di note illustrative al proprio datore di lavoro - non una diffida - per avvisare il proprio datore di lavoro che se verrà loro impedito di difendere se stessi, i loro diritti fondamentali tutelati anche in sede europea, vi sono possibili conseguenze civilistiche ed anche penalistiche in certi casi e fattispecie (in funzione di quanto accade nel caso specifico).
E non servono né avvocati né diffide od altro quando vi è rispetto e rapporti di fiducia e lealtà.
Il DL 127/2021 presenta numerosi profili di illegalità e di incostituzionalità, non solo nei confronti delle normative europee di rango superiore vincolanti per la Italia (cfr. Art. 117 Cost.).
In ogni caso gli obblighi di legge sulla necesserietà del Green pass nei luoghi di lavoro, terminano il 31 dicembre 2021 come stabilito dal comma 1 art 1 del DL nr. 127/2021, termine della emergenza sanitaria nazionale, che è proprogabile solo fino al 31 Gennaio 2022 eventualmente, e non oltre (decreto legislativo nr 1/2018, che prevede 12 mesi più una possibile proroga di altri 12 mesi per un tot ale di 24 mesi e non oltre).
Rischi ovviamente ce ne sono: non è possibile avere la garanzia di non essere sanzionati ma una eventuale sanzione amministrativa deve sempre rispettare degli accertamenti regolari ed una istruttoria regolare.


LA SCELTA: CEDERE AD UN POTERE RICATTATORIO OD ESERCITARE E DIFENDERE I PROPRI DIRITTI FONDAMENTALI

È giunto il momento di scegliere se soccombere ad una deriva autoritaria sanitaria senza fine - non rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e non rispettosa di normative di rango UE che tutelano la uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione (sancita anche nella nostra Costituzione della Repubblica all'art. 3) - oppure rivendicare la titolarità della sovranità popolare (art. 1 Cost.) nella legalità, in maniera responsabile, intelligente e non violenta, facendo nostre la parole di Giuliano Amato quando egli - da giovane giurista - nel 1962 scriveva coraggiosamente nella pubblicazione di dottrina intitolata La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, che nel caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. 

Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […]  il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"

A noi la scelta.

Luca Scantamburlo 
1 ottobre 2021

BIBLIOGRAFIA 

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360. 
 
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato

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Sfera armillare, Anthony Acosta, USA, Pexels.com

lunedì 27 settembre 2021

LA DIFESA DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI FONDAMENTALI: FONDAMENTI GIURIDICI DELLO IUS RESISTENTIAE



L'attuale stato di eccezione di spirito schimittiano e leviatano che caratterizza la gestone emergenziale sanitaria sin dalla fine di gennaio 2020 merita una riflessione radicale: la ribellione - non violenta - nei confronti di uno Stato-apparato assoluto e dispotico che tradisce il patto repubblicano fondativo fra cittadini e Stato, va esercitata con responsabilità, non violenza ed intelligenza secondo lo ius resistentiae (diritto di resistenza), in "stato di necessità" ed in ottemperanza al dovere di essere "fedeli" alla Costituzione della Repubblica e di difesa della patria (artt. 54-52 Cost.).
Sono diritti costituzionalmente garantiti assieme ai diritti umani ed alle libertà e diritti fondamentali, e pertanto non si può essere puniti a causa del loro esercizio e della loro difesa quando ciò porta alla difesa della propria integrità psicofisica ed all'adempimento di un dovere costituzionale (cfr. artt. 54-51c.p., codice penale).

Tutto questo va considerato nell'intreccio delle fonti e del principio di gerarchia che garantisce il rispetto dei diritti soggettivi ed in particolare civili e politici come cittadini italiani ed al contempo cittadini europei (esiste una doppia tutela: una nazionale ed una eurounitaria ai sensi della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea - CDFUE - già Carta di Nizza, legge vigente e vincolante giuridicamente per l'Italia sin dalla sua equiparazione al rango di Trattato nel 2009, vincolante anche in forza dell'art 117 Cost.).

In questo particolare e drammatico frangente storico della Repubblica italiana - che mai ha conosciuto sin dalla sua nascita nel 1948 una tale restrizione di libertà e diritti fondamentali della persona, decisi da una deriva autoritaria sanitaria draconiana ed in totale disprezzo di principi di uguaglianza e non discriminazione, di ragionevolezza e proporzionalità - ci aiuta molto nella riflessione un sorprendente scritto del 1962 a firma del professor Giuliano Amato ("La sovranità popolare nell'ordinamento italiano"), all'epoca un giovane e coraggioso giurista molto lontano dalla figura del "dottor Sottile" che avremmo conosciuto in seguito come politico.

Di tale scritto si è interessato lo storico Giorgio Giannini alcuni anni fa. Egli, citando testualmente le parole di Amato, si è espresso al riguardo sostenendo che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. Amato afferma inoltre: ”[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […]  il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti"

Il diritto di resistenza - il cosiddetto ius resistentiae - ci appartiene di diritto in quanto siamo noi - come popolo - i titolari della sovranità (art. 1 Cost): certamente nei limiti e nelle forme stabiliti dalla Costituzione, ma qualora lo Stato-apparato sia partecipe di una azione eversiva, abbiamo il DIRITTO-DOVERE di ricondurre alla legittimità ed alla legalità la società civile e la classe dirigenziale governante, anche con mezzi non previsti da norme e regole, purché essi siano non violenti, proprio come suggerì in via ipotetica lo stesso Giuliano Amato - oggi Giudice della Corte Costituzionale - in questo lavoro di dottrina giuridica del 1962 intitolato "La sovranità popolare nell'ordinamento italiano" il quale - seppur non sia una fonte di diritto - tocca con fine pensiero questioni cruciali di filosofia del diritto e di diritto costituzionale. 

Non a caso il dottor Tudor Mocanu nella sua tesi di laurea Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra, corso di laurea in Economia Internazionale (a.a. 2016-2017), sottolinea: 

"[...] L’aspetto più importante e innovativo della posizione di Amato è che, a suo  avviso, essendo il popolo l’unico titolare della sovranità, conserva il diritto di ribellarsi alle decisioni degli organi dello Stato qualora questi tradiscano il loro mandato"

Luca Scantamburlo
27 settembre 2021 

BIBLIOGRAFIA

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
 
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

MOCANU, TUDOR, Il concetto di popolo nella dottrina italiana del secondo dopoguerra. Popular sovereignty in the Italian doctrine Post–World War II. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Dipartimento di Diritto pubblico Corso di laurea in Economia Internazionale, a.a.2016-2017; in particolare si legga a pag. 19, "Innovatori", Giuliano Amato

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sabato 25 settembre 2021

AUTOCERTIFICAZIONE- AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000, vs GREEN PASS: UNA SOLUZIONE PERFETTAMENTE LEGALE



L'articolo de Il Gazzettino pubblicato in data 24 settembre 2021 e dal titolo "Finti certificati per sedersi al bar truffa e denuncia" di Claudia Borsoi e riportante le dichiarazioni di una portavoce di ASCOM di Vittorio Veneto (organizzazione sindacale della CONFCOMMERCIO), è semplicemente vergognoso.
La giornalista Borsoi si è affidata - in buona fede immagino - alla esperta dell'ASCOM.
Nondimeno la dr.ssa Antonella Secchi Direttrice di ASCOM Vittorio Veneto non considera che proprio lo Stato per mesi nel 2020 ci ha imposto di firmare una autocertificazione-autodichiarazione per giustificare spostamenti da una zona rossa all'altra, quando compiuti in "stato di necessità", facendoci addirittura credere che essa fosse un obbligo quando è una facoltà/diritto del cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i gestori dei pubblici esercizi.
La autodichiarazione/AUTOCERTIFICAZIONE/istanza alla P.A. oppure a esercenti di pubblici servizi, non può essere rifiutata. È un diritto del cittadino, che si assume la responsabilità di quanto sottoscrive.
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà costituisce una violazione dei doveri di ufficio (art 74 DPR 445/2000).
In particolare il "rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento".

Ricordiamo che la omissione di atti di ufficio e' disciplinata dall'art. 328 del codice penale.

Ora che i cittadini vogliono usarla legittimamente ed a loro vantaggio per tutelarsi contro provvedimenti ILLEGALI perché in contrasto con la normativa UE, si direbbe che essa sarebbe una "truffa".

Andiamo con ordine:

1) affermare che il modulo autocertificativo ed autodichiarativo preparato dal ComiCost (ente che non viene citato espressamente nell'articolo ma che e' indirettamente coinvolto in quanto autore dello stesso) sia una truffa, è ai limiti della calunnia e della diffamazione a mezzo stampa.
Ci sono quattro avvocati nel gruppo giuridico del ComiCost, il cui Presidente Avv. Nino Filippo Moriggia ha più volte spiegato pubblicamente perché tale autocertificazione-autodichiarazione ha pieno valore legale ai sensi di legge;

2) se di "truffa" dobbiamo parlare, quella è di uno Stato che impone provvedimenti normativi  ricattatori a 23 milioni di persone costrette - per lavorare, vivere, mangiare, ecc..- a piegarsi a trattamenti sanitari invasivi e rischiosi, a cui subordinare le proprie libertà e diritti fondamentali, infischiandosene della normativa UE che vieta esplicitamente ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini UE,  italiani compresi): Rif. il Reg UE 953/2021 al Considerando 36, e la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea all' art. 21, normativa vigente al di sopra dei Regolamenti UE e di rango paracostituzionale sin dall'anno 2009, momento di entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha equiparato la CDFUE ai Trattati (art. 6 TUE).

La verità è che questa modalità di autodichiarazione ed AUTOCERTIFICAZIONE perfettamente legale e di rivendicazione da parte dei cittadini - in difesa dei propri diritti civili, sociali ed umani - mette paura ad una élite tecnocratica che guida la deriva autoritaria sanitaria sin dal gennaio 2020.
Incute timore perché si sta diffondendo sempre più fra la cittadinanza la consapevolezza di potersi difendere da soli: attraverso la conoscenza ed il senso civico, e l'esercizio dei propri diritti da parte di una cittadinanza che si scopre attiva e non più passiva, disobbediente ma nel solco delle parole di Piero Calamandrei (1955), nostro padre costituente che nel suo celebre discorso sulla Costituzione della Repubblica italiana invito' pubblicamente la platea di Milano - nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria ove era stato chiamato a tenere una lezione  - a vigilare sempre sulla libertà.

Luca Scantamburlo
25 settembre 2021


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