giovedì 14 gennaio 2021

MASCHERINE NELLE SCUOLE: RICORSO D'URGENZA COLLETTIVO AL TRIBUNALE CIVILE PER LA RIMOZIONEAL BANCO, NEL RIPRISTINO DELLA DISTINZIONE CONDIZIONE STATICA E DINAMICA


RICORSO COLLETTIVO D'URGENZA AL TRIBUNALE ORDINARIO
di Michele Rodaro, Avv. 
Foro di Udine

Un saluto a tutti i destinatari della presente comunicazione. 
Come già a Vostra conoscenza, è imminente il deposito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario finalizzato ad ottenere il ripristino della distinzione tra condizione statica e condizione dinamica in occasione dello svolgimento delle lezioni scolastiche e dunque a consentire agli alunni di poter abbassare la mascherina qualora seduti al banco, con il rispetto del metro di distanza tra c.d. “rime buccali”, come avveniva fino allo scorso mese di ottobre.

Per il momento l'intenzione è di adire il Tribunale di Trieste per i residenti in Friuli Venezia Giulia e il Tribunale di Venezia per coloro che risiedono in Veneto. Successive ed eventuali azioni davanti ad altri tribunali verranno valutate successivamente, anche in esito ai procedimenti di cui sopra.

Il ricorso ex art. 700 cpc richiede la sussistenza di due presupposti di diritto:

1. il fumus boni iuris, cioè la verosimiglianza del diritto invocato (è necessario indicare le norme sulla base delle quali il diritto invocato trova possibilità di tutela).

2. il periculum in mora, cioè il pericolo nel ritardo (è necessario che sussista una situazione tale da non consentire ai ricorrenti di attendere le lungaggini di una causa ordinaria, in quanto il pregiudizio lamentato rischia di essere portato a conseguenze più gravi in mancanza di un immediato intervento del giudice).

Sarebbe preferibile che il ricorso fosse fondato anche su dei riscontri di natura medica e/o psicologica, sebbene, in accordo con il dott. Luca Scantamburlo, promotore della presente iniziativa, l'intento sia quello di tutelare anche i minorenni sani che non abbiano manifestato disagi fisici o psicologici.
Ad ogni modo riterrei comunque opportuno corredare il ricorso con alcuni effettivi riscontri documentali di natura medica o psicologica (certificati, referti, relazioni), dai quali si possa più agevolmente desumere che l'utilizzo prolungato delle mascherine da parte dei minorenni sia dannoso e pregiudichi le loro condizioni complessive di salute (ipossia, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, calo della vista, rush cutanei, mal di gola, disturbi di natura psicologica, ecc.).

In tal senso tra i ricorrenti sarebbe importante che ve ne fosse almeno qualcuno che ha avuto modo di effettuare una visita e che possa produrre idonea relazione/certificazione. Consapevole della difficoltà insita in tale richiesta, per coloro che intenderanno aderire al ricorso, potrò comunicare separatamente i nominativi di alcuni medici disponibili ad eseguire delle visite, probabilmente anche a titolo gratuito, purché in numero contenuto.

Ferme tali premesse per poter depositare il ricorso necessito di:

1) Procura alle liti sottoscritta da entrambi i genitori unitamente alla copia della carta d'identità e del codice fiscale di ciascuno (la comunicazione potrà avvenire in via telematica con le modalità che indicherò a tal fine con separata e-mail).

2) Necessito dunque del nome e cognome dei soggetti che esercitano la genitorialità (madre e padre, ovvero qualora il genitore sia unico basteranno le sue generalità) e residenza, nome e cognome del figlio o dei figli da rappresentare ai fini del ricorso, codice fiscale dei minorenni e residenza degli stessi se diversa da quella degli esercenti la responsabilità genitoriale, indicazione della scuola frequentata (primaria, secondaria ed eventualmente luogo in cui è ubicata).

3) Per l'attivazione del procedimento è necessario pagare il Contributo Unificato di € 259,00, oltre ad una ulteriore marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di cancelleria.

4) Una volta fatta la conta di quante persone intendono partecipare, potrò indicare la quota parte di ciascuno per le competenze che potranno essere versate con le modalità che specificherò a tal fine. In merito al compenso professionale mi adeguerò ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

5) A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale potrebbe assumere una decisione senza sentire la controparte, ovvero, molto più probabilmente, verrà fissata un'udienza di discussione, con onere per i ricorrenti di notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione udienza alla controparte. La notifica in tal caso verrà effettuata telematicamente via pec e dunque non vi saranno costi aggiuntivi.

6) Come anticipavo per coloro che riuscissero a procurarsi un certificato medico o una relazione attestante l'insorgenza di problematiche di natura sanitaria nel minore basterà l'invio tramite e-mail di copia di tale documento.

7) E' utile indicare eventuali soggetti (nome, cognome e residenza), anche al di fuori del nucleo famigliare, che possano confermare l'insorgenza di disagi ovvero di problematiche sanitarie nel minore e che potrebbero essere sentiti quali sommari informatori dal giudice.

8) Oltre alla procura alle liti avrò bisogno di una firma sull'informativa privacy che invierò a tal fine ai partecipanti.

Le questioni più problematiche sono innanzitutto di natura prettamente procedurale e verranno verosimilmente eccepite dall'Avvocatura dello Stato (competenza giurisdizionale: l'Avvocatura potrebbe sostenere che la competenza è del TAR; competenza territoriale: l'avvocatura potrebbe sostenere che il Tribunale competente non è quello prescelto ma un altro; ecc.). Tali questioni pregiudiziali saranno le prime ad essere affrontate. L'eventuale declaratoria di incompetenza non precluderà la possibilità di radicare nuovamente il procedimento presso altro giudice, eventualmente indicato all'uopo come competente.

Con l'ordinanza decisoria del merito, il Tribunale potrà accogliere o meno il ricorso. In ipotesi di soccombenza verosimilmente il giudice disporrà la rifusione delle spese giudiziali a carico dei ricorrenti. Una tale ipotesi non è auspicabile ma, qualora dovesse verificarsi, maggiore è il numero dei partecipanti, minore sarà il pregiudizio economico. L'eventuale rigetto del ricorso non preclude la possibilità di ripresentarlo apportando nuovi elementi.

Qualora il Tribunale per contro accolga il ricorso, l'ordinanza conterrà i provvedimenti d'urgenza ritenuti più adeguati a tutelare le posizioni soggettive invocate nell'atto e verosimilmente disporrà la rifusione delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione convenuta. In tale ipotesi ogni ricorrente potrà recuperare anche l'importo versato per partecipare alla presente azione.

Il procedimento ex art. 700 cpc richiede che venga indicato quale sarà l'oggetto della successiva causa di merito che, tuttavia, è solo eventuale ma, in ipotesi di accoglimento del ricorso, certamente consigliabile, dal momento che consentirà di avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione.

È dunque bene chiarire sin da ora che l'azione presenta comunque dei margini di rischio non immediatamente preventivabili, se non altro perché è la prima di tale genere e non constano precedenti tali da consentire di effettuare una prognosi certa sull'esito.

Come anticipavo, ogni spesa sarà da ripartire pro quota a seconda del numero di partecipanti. Qualora vi siano altri interrogativi, Vi pregherei di inoltrarmeli a stretto giro. L'intento sarebbe quello di procedere con il deposito prima della fine di gennaio. Resto in attesa di ricevere adesione formale mediante e-mail confermativa, così che possa comprendere quale sia il numero effettivo degli interessati.

Per ragioni di celerità attendo conferma entro e non oltre il giorno 19 gennaio 2021, in maniera tale da consentirmi di predisporre la procura alle liti, inoltrarla agli aderenti e ricevere dagli stessi la documentazione sopra indicata.

Resto pertanto in attesa di riscontro e con l'occasione porgo a tutti Voi 
i miei migliori saluti.

Avv. Michele Rodaro

Udine, 14 gennaio 2021, email: michele@rodaro.it 



Photo Credits: Unsplash.com, 

Kindergarten girl with mask on doing school workKelly Sikkema, by Kelly Sikkema

School children in Sierra Leone, following the Ebola outbreak, supported by World Vision, by Annie Spratt


giovedì 26 novembre 2020

TAMPONI, ISOLAMENTO E QUARANTENA: LE SENTENZE CORAGGIOSE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI APPELLO DI LISBONA


Il Palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America

Aggiornamento: 29 novembre 2020

L'11 novembre scorso la Corte di Appello di Lisbona si è pronunciata su di un caso che farà scuola e lo ha fatto con un coraggio ed una onestà intellettuale che dovrebbero essere motivo di ispirazione e bussola per tanti giudici europei, soprattutto italiani vista la deriva autoritaria in atto nel nostro Paese sin dalla primavera scorsa. La sentenza della Corte di Appello - la quale ha rigettato l'impugnazione da parte delle Autorità Sanitarie regionali delle Azzorre contro il provvedimento di restituzione della libertà decretata dal Tribunale a favore di alcuni turisti tedeschi sottoposti per settimane a quarantena ed isolamento -  ha ripreso e valorizzato quanto già sentenziato la scorsa estate dalla Corte Costituzionale portoghese, con il suo pronunciamento n° 424/2020 del 31 luglio 2020, a firma del Giudice José Antonio Teles Pereira.
A presentare già un ricorso di habeas corpus - dinanzi il Giudice istruttore penale di Ponta Delgada - contro le normative locali regionali di isolamento e quarantena, era stato inizialmente un pilota straniero, in vacanza alle Azzorre e sottoposto a quarantena a São Miguel (Azzorre) soltanto perché proveniente da area a rischio Covid-19, una quarantena da lui ritenuta illegittima perché contro la garanzia di libertà e sicurezza.
Il Giudice istruttore lusitano aveva accolto il ricorso habeas corpus disapplicando le norme regionali perché illegittime, e rimettendo così il pilota in libertà.
Il Pubblico ministero aveva pertanto adito il Tribunale della Corte Costituzionale, che si è pronunciato ancora una volta a favore del ricorrente di habeas corpus.
Successivamente, le Autorità sanitarie delle Isole Azzorre hanno presentato ricorso presso la Corte di Appello di Lisbona, ed ancora una volta la Corte portoghese ha dato ragione ai turisti, rigettando il ricorso delle autorità sanitarie.

Isole Azzorre


La notizia è passata in sordina e pochi sono stati gli organi d'informazione ad averla data e commentata. Fra questi - relativamente alla sola sentenza della Corte di Appello di Lisbona - segnalo l'apprezzabile articolo di Denise Baldi, perito chimico appassionata di temi inerenti la salute, la quale ha firmato un pezzo per Oltre.Tv, a cui rimandiamo, perché vi sono gli estratti più significativi della sentenza della Corte di Appello che affermano - fra le tante cose - che imporre restrizioni con pregiudizio della libertà personale (soprattutto di circolazione) non è ammissibile qualora l'esito di un tampone rino-faringeo con esame RT-PCR sia positivo, poiché non è possibile determinare oltre ogni ragionevole dubbio che la positività del test corrisponda effettivamente ad una infezione da virus SARS-CoV-2 in corso (virus ritenuto responsabile della sindrome similinfluenzale chiamata "Covid-19"). 

Fra le altre cose la Corte d'Appello ha sottolineato l'importanza del rispetto del principio consensualistico del paziente ed il rispetto della dignità umana. In merito al tampone rino-faringeo - i giudici della Corte sono giunti alla conclusione che il tampone è un test non affidabile oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla scorta di autorevoli pareri medico-scientifici pubblicati in Inghilterra - e dunque esso non può discriminare e rilevare in senso assoluto una possibile infezione, né può pertanto determinare l'esito di eventuali provvedimenti di restrizione della libertà personale nei confronti dei soggetti sottoposti al test.
La vicenda - che riguardava alcuni turisti tedeschi bloccati dalle Autorità sanitarie delle Azzorre durante una vacanza estiva nelle omonime isole dell'arcipelago atlantico, e trattati ingiustamente come "detenuti", ma poi rimessi in libertà dalle autorità giudiziarie a cui si erano rivolti - ha messo in luce non solo la inaffidabilità del test di screening  RT-PCR - se non è combinato con una attenta valutazione clinica (medica) - ma anche quanto sia importante la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, anche e soprattutto durante tempi emergenziali.

Tamponi, la Corte d’Appello portoghese: «Inaffidabili, quarantena illegale»
di Denise Baldi, 19 novembre 2020

https://www.oltre.tv/tamponi-corte-appello-portoghese-inaffidabili-quarantena/

Quello che l'articolo di Oltre.Tv non dice riguarda la sentenza della Corte Costituzionale portoghese (di fine luglio 2020), richiamata nelle motivazioni ed argomentazioni dalla stessa sentenza della Corte di Appello portoghese (dell'11 novembre 2020). Si tratta infatti di due distinti pronunciamenti, su due vicende per certi versi simili, ed aventi come protagonisti in entrambi i casi, dei turisti in visita alle Isole Azzorre (Regione autonoma del Portogallo).

Giorni fa ho ricevuto - tramite una persona a me cara - il documento in file .pdf della sentenza di cui sopra. Il sottoscritto ha così rivolto un appello in Rete - tramite social network - chiedendo se ci fosse qualcuno di madrelingua portoghese disponibile alla traduzione dell'intera sentenza della Corte di Appello lusitana. Una cittadina francese - di madrelingua portoghese e francese, genitore, residente in Italia - ha risposto all'appello: Esmeralda De Barros ha lavorato per giorni alla traduzione dal portoghese all'italiano. Il testo è stato poi rivisto da entrambi. Pur non essendo un giurista, ho ritenuto opportuno - in base alla mia piccola esperienza e formazione - portare il mio contributo per una migliore comprensione giuridica del testo, anche su richiesta di Esmeralda.

Piazza del Commercio, Lisbona

TESTO ORIGINALE in lingua portoghese
della sentenza (testo disponibile presso Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça)

download SENTENZA CORTE APPELLO LISBONA (Italiano) 
traduzione italiana non ufficiale, aggiornata al 01 dicembre 2020 


Di questa vicenda si è occupata - in parte - anche il Servizio Studi della Corte Costituzionale italiana, area di diritto comparato: nel più completo - e vergognoso - silenzio massmediatico italiano, i giuristi del Palazzo della Consulta di Roma hanno invece prestato attenzione a quanto accaduto in Portogallo.
Il numero 39 del periodico "Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera" ricostruisce la vicenda limitatamente al pronunciamento della Corte Costituzionale di Lisbona, e non anche rispetto alla successiva sentenza della Corte di Appello. Si leggano in proposito le pagine 13 e 14, con un servizio di Carmen Guerrero Picò, che sintetizza il caso al centro della sentenza n. 424/2020 della Corte Costituzionale portoghese.
La totale privazione della libertà - quarantena ed isolamento - a cui sono stati sottoposti i turisti ospiti delle strutture ricettive delle Isole Azzorre, è stata illegittima ed incostituzionale, e dunque la Corte si è pronunciata dichiarando illegittime le norme regionali delle Isole Azzorre sul contenimento del contagio, quando impongono alle persone in arrivo nel territorio una quarantena obbligatoria di 14 giorni. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202009.pdf

Mettiamo dunque a disposizione e beneficio di tutti ed a condizione di non sfruttamento commerciale (avvocati, giuristi ed opinione pubblica) il testo della suddetta sentenza della Corte di Appello di Lisbona (successiva a quella della Corte Costituzionale): tradotto da Esmeralda De Barros è stato rivisto da me (dal punto di vista giuridico). Ringrazio Esmeralda per il Suo tempo e per l'energia profusa pro bono in favore della collettività italiana. 

Luca Scantamburlo
26 novembre 2020 - ultimo aggiornam. 01 dicembre 2020
(traduzione in italiano corretta nei refusi)

Photo Credit:
Unsplash, Claire Anderson, 
Washington, United States,  Palazzo della Corte Suprema americana
Unsplahs, Ferdinand Stöhr, Isole Azzorre, Portogallo 
Unsplash, Fabio Michelino, Praça do Comércio (Piazza del Commercio), Lisboa, Portugal
Unsplash, Michele Bitetto, 
Altare della Patria, Roma, foto bandiera
Unsplash, Luis Feliciano, bandiera sventolante al 
Castelo De Pombal, Rua do Castelo, Pombal, Portugal


martedì 17 novembre 2020

SCUOLA E MASCHERINE, IL VALZER DELLE NOTE MINISTERIALI E LA RISPOSTA DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE


Divulgo pubblicamente a beneficio di tutti la mia personale istanza rivolta al Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione per il sistema di istruzione e formazione, il dottor Marco Bruschi (detto "Max"), e da me trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 9 novembre 2020, poche ore prima che venisse divulgata pubblicamente la nota ministeriale nr. 1994, con la quale lo stesso Capo Dipartimento dissipava i dubbi in merito all'uso delle mascherine al banco scolastico, scrivendo ai dirigenti scolastici italiani. 

Ecco i documenti in files PDF, scaricabili:

RISPOSTA DEL CAPO DIPARTIMENO MIN.ISTRUZ., DOTTOR BRUSCHI

ISTANZA SCANTAMBURLO LUCA, MASCHERINE E SCUOLA

Commento personale alla risposta del Capo Dipartimento

Nonostante abbia apprezzato la solerzia con cui il funzionario ministeriale - il dottor Marco Bruschi - ha risposto, non posso esimermi dal sottolineare quanto segue:

1) contrariamente a quanto scritto dal dottor Marco Bruschi, che ha parlato della mia lettera come di una "segnalazione", la mia comunicazione costituiva invece una formale "istanza" rivolta alla P.A. ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale (IV comma art. 118 Cost), di fronte alla quale la P.A. ha l'obbligo di promuovere se essa viene declinata come autonoma iniziativa dei cittadini in forma singola o associata, e viene svolta come attività di interesse generale; nel mio caso l'intento proattivo e di affiancamento orizzontale alla pubblica amministrazione - mettendo in luce criticità nel processo normativo e decisionale, ed esigenze e preoccupazioni della collettività - era ed è lapalissiano;

2) pur rispondendomi il dottor Bruschi non ha risposto nel merito delle delicate questioni giuridiche e medico-scientifiche da me sollevate, che non sono solo forma ma anche sostanza; in quanto funzionario e capo dipartimento abituato ad amministrare, seppur da posizione apicale, avrebbe dovuto esercitare perlomeno il principio di eccezione, e trasmettere a chi di dovere la mia istanza, per le valutazioni del caso, soprattutto per le questioni giuridiche; così invece non è stato, avendo io ricevuto una risposta che poco aggiunge a quanto già si sapeva, se non l'ammissione candida che presso il Ministero della Istruzione non ci si è assunti la responsabilità di decidere sui suggerimenti del CTS, ma si è proceduto ad accettarli acriticamente (rif. quesito posto dal Ministero al CTS) ed addirittura post emanazione DPCM del 3 novembre 2020, cioè in data successiva allo stesso;


RIEPILOGO ACCADIMENTI

Sull'uso della mascherina di contenimento come misura di prevenzione sanitaria, il Ministero della istruzione ancora il 6 novembre 2020 non sapeva con certezza se si poteva continuare a mantenere gli accordi di mesi fa che distinguono fra posizione statica (al banco) e dinamica (in assembramento ed in movimento), per i bambini sopra i 6 anni di età e frequentanti scuola primaria e secondaria. Si legga in proposito le diverse note ministeriali a firma del dottor Marco Bruschi, trasmesse fra ottobre e novembre 2020: la nota nr.1813 dell'8 ottobre, la nota nr. 1990 del 5 novembre e la nota nr. 1994 del 9 novembre 2020, tutte a firma del dottor Marco Bruschi, Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione per il sistema di istruzione e formazione. 

Estratto dalla nota ministeriale nr. 1994:

“ [...] A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM"

In data 6 novembre 2020 - cioè alcuni giorni dopo la firma del DPCM del 3 novembre 2020 (firme apposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute Roberto Speranza - si riuniscono infatti ad un tavolo un esponente del CTS, un rappresentante del Ministero ed alcuni rappresentanti dei Sindacati, ed al tavolo viene discussa una interpretazione restrittiva dell'uso delle mascherine, perdendo la distinzione fra posizione statica e dinamica.

Ma devono ancora trascorrere due giorni di incertezza. Infatti il dottor Marco Bruschi - nel pomeriggio del 13 novembre 2020 - risponde alla mia formale istanza, e riferendosi ad un articolo del DPCM del 3 novembre 2020, sostiene che:

" [...] Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero della Istruzione, ha chiarito la portata del predetto articolo, precisando che i DPCM "non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione della contigenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle 'Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021' approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020"

Dunque solo il giorno 8 novembre 2020 il Ministero avrebbe recepito il suggerimento ed interpretazione normativa del DPCM da parte del CTS, riunitosi per l'occasione e per rispondere a preciso quesito posto dal Ministero della Istruzione. 
La cosa sconcertante non è soltanto che la decisione deve essere politica (cioè del decisore politico) e non del CTS, ma è quanto viene dichiarato in data 13 novembre 2020 dallo stesso Presidente del Consiglio, prof. Avv. Giuseppe Conte, che ha firmato lo stesso DPCM del 3 novembre 2020 che avrebbe introdotto l'obbligatorietà delle mascherine al banco (il condizionale è d'obbligo perché il testo è ambiguo e comunque lo strumento sublegislativo è inopportuno a causa della riserva di legge assoluta e rinforzata che vi è sulla salute): 

"(...) Dobbiamo essere franchi sulla scuola: le nostre ricerche ci dicono che le scuole non sono focolai sulla diffusione del contagio"

Fonte: news AGI.it Agenzia Giornalistica italiana, 13.11.2020

Il sottoscritto ricorda che: il CTS si riunisce e raccomanda; le sue raccomandazioni non hanno alcun valore giuridico vincolante; la responsabilità è sempre e soltanto del decisore politico. Ma il Ministero della Istruzione - e l'Esecutivo in testa con Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Salute - sembrano ultimamente prendere per "legge" ogni raccomandazione del CTS in senso restrittivo, nell'ambito scolastico. Salvo poi, in modo sconcertante, ammettere candidamente (sconfessando la ragione a giustificazione delle misure più restrittive prese in ambito scolastico ) che le scuole non costituiscono focolaio di contagio (dichiarazione pubblica del Presid. Avv e Prof. G. CONTE, 13.11.2020)
Un valzer delle note ministeriali ed uno smarcarsi dalle proprie responsabilità da parte di tutti gli attori in gioco (Ministero e componente monocratica del Governo) inaccettabile e vergognoso.
Mi auguro che al più presto il CTS ed il Ministero concordino un ripristino delle condizioni d'uso della mascherina come protezione delle vie respiratorie, tornando ad una situazione ante DPCM 3 novembre 2020, in cui la distinzione fra posizione statica ed in rima buccale di 1 metro (possibilità di togliere la mascherina quando seduti al banco), e situazione dinamica (mascherina al viso durante movimenti ed assembramento), rispondeva meglio al buon senso ed al principio di proporzionalità che la P.A. ha l'obbligo di rispettare, anche in ottemperanza ai diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009, e che amplia la tutela dei nostri diritti costituzionali. 

Luca Scantamburlo

17 novembre 2020

Perché ho scritto direttamente al Capo Dipartimento e non al Ministro On. Azzolina 

1) Il Ministro della Istruzione On. Azzolina NON HA MAI risposto finora alla mia istanza formale dell'estate scorsa, di cui ero capogruppo (quasi cento firme sottoscritte ), protocollata dall'ufficio competente, né ad analoghe istanze promosse ed inoltrate da altri cittadini, di tutta Italia; 

2) perché le note ministeriali del dottor Marco Bruschi hanno dimostrato che sono i BUROCRATI ad occuparsi di chiarire ai dirigenti scolastici come fare e cosa fare, sulla materia di cui sopra;

3) perché il valzer delle note ministeriali di ottobre e novembre 2020 ha scoperto il fianco, sollevando il sospetto -  avvalorato e dimostrato dalla risposta del dottor Bruschi alla mia attenzione, del 13.11.2020 -  che al Ministero della Istruzione NESSUNO sta praticamente decidendo nelle ultime settimane, in cui ci si interroga sì, ma poi ci si adegua semplicemente a tutto ciò che il CTS si auspica, ed alla conformità delle norme in scala gerarchica rispetto all'Esecutivo, senza un significativo apporto dialettico e di confronto e di autonomia, fondato sul principio di proporzionalità e di responsabilità politica;

4) perché sapevo che era più probabile avere risposta da un funzionario pubblico in posizione apicale, che dal Ministro stesso (che sta assumendo atteggiamento "PILATESCO" al limite della condotta omissiva da parte della P.A.);

Luca Scantamburlo

17 novembre 2020

Fonti per approfondimenti

"Cts: obbligo mascherina al banco dai 6 anni in su anche con metro di distanza. Decisione sofferta ma rischio contagio è alto", Di Ilenia Culurgioni, 9 novembre 2020, https://www.orizzontescuola.it/cts-obbligo-mascherina-al-banco-dai-6-anni-in-su-anche-con-metro-di-distanza-decisione-sofferta-ma-rischio-contagio-e-alto/ 

"Per Conte le scuole non sono focolai, ma lo shopping di Natale sì", 13 novembre 2020, AGI, https://www.agi.it/politica/news/2020-11-13/conte-scuole-focolai-covid-shopping-natale-10280616/

Photo credit: Husniati Salma, Unsplash


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