RAGIONI PER UNA IMMEDIATA E NON TARDIVA RISPOSTA FORTE DEI CITTADINI DINANZI ALLE SANZIONI PER MANCATA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2
Tanti avvocati - anche in gamba e che spesso ho lodato negli ultimi mesi - hanno invitato negli ultimi giorni i cittadini sanzionati a non fare niente e attendere. Più recentemente, altri avvocati mettono in guardia dal rischio che si stia perdendo la possibilità di opporsi con successo dinanzi al giudice di pace in un secondo momento fra mesi, a causa della possibilità che i termini processuali di impugnazione non siano stati sospesi dal Legislatore, sicché eventuali impugnazioni future su avvisi di debito notificati a dicembre 2022 o a gennaio 2023, sono a forte rischio rigetto se non depositate subito entro i 30 giorni canonici dalla notifica.
Fra questi cito soltanto l'Avv. Mauro Franchi (intervistato da un quotidiano italiano settimane fa) e l'Avv. e giurista Antonio Verdone della Associazione ALI Avvocati Liberi, già difensore nel collegio difensivo in udienza dinanzi alla Corte Costituzionale lo scorso 30 novembre 2022: in altre parole, è a rischio la fase giurisdizionale di opposizione per la decorrenza dei termini per proporre la opposizione stessa.
Così come il rischio che lo Stato impugni una eventuale vittoria dinanzi al Giudice di Pace - con sentenza di accoglimento delle doglianze del cittadino - è reale: va da sé, che migliaia o centinaia di cittadini vittoriosi presso più Giudici di Pace d'Italia, scoraggerebbe lo Stato a impugnare i provvedimenti. Reale è anche la solidarietà sociale e professionale degli avvocati che - posso immaginare - si creerebbe attorno a quei cittadini che - vittoriosi - fossero poi portati in tribunale in secondo grado - eventualmente, qualora lo Stato non volesse arrendersi - dove l'assistenza di un avvocato è necessaria, non essendo più il Giudice di Pace quello competente e non essendo dunque più possibile, in tale eventualità, difendersi personalmente da soli in giudizio.
Profili di illegittimità e violazione di principi e plurimi diritti soggettivi nell'intreccio delle fonti nazionali ed eurounitarie in materia sanzionatoria-obbligatoria relativamente al periodo pandemico "COVID-19"
In materia sanzionatoria relativamente agli inadempimenti vaccinali di epoca pandemica COVID-19, il Governo e il Parlamento hanno prodotto un insieme di normative coordinate molto probabilmente illegittime sotto diversi profili e sicuramente molto difficili da comprendere per il cittadino: non solo illegittime sotto il profilo eurounitario ma al contempo esse lo sono dal punto di vista costituzionale (violazione delle disposizioni degli artt. 24-97-111-117 Cost.), in quanto in suddette normative si viola palesemente il diritto alla difesa, il diritto a una buona amministrazione (ex art 41 CDFUE) ed il diritto al cosiddetto equo processo ex art. 6 CEDU ed ex art 47 CDFUE, recepito proprio dalla nostra Costituzione con la riforma dell'articolo 111 avvenuta nel 1999 (il diritto a un equo processo - cioè giusto processo - è una riforma figlia di quanto disposto dall'art 6 CEDU e dall'art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, una Convenzione firmata e ratificata dall'italia con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 ).
Il DL 7 gennaio 2021 n. 44 e s.m.i. parla infatti di 270 giorni (erano centottanta giorni ma sono stati maggiorati e portati addirittura a ducentosettanta da un emendamento al testo di legge, nell'estate 2022) come limite entro cui irrogare l'avviso di addebito, dal momento della notifica della Asl competente alla Agenzia delle entrate-Riscossione, in riferimento alla posizione del cittadino, dopo un "eventuale contraddittorio" con lo stesso; ma qui il diritto alla difesa non pare garantito nella sua duplice dimensione, sostanziale e formale.
Ciò di cui sopra è in contrasto con il diritto UE e l'ordinamento giuridico italiano perché il procedimento sanzionatorio non può avere termini così dilatati, ma deve rispettare la giurisprudenza del diritto UE armonizzato con la riforma del disposto art 111 Cost, dunque con le attuali disposizioni costituzionali e deve concludersi entro tempi ragionevoli.
E così non è come stanno sperimentando milioni di italiani, fra i quali oltre un milione hanno ricevuto un avviso di avvio procedimento sanzionatorio e dunque di accertamento, e a distanza di diversi mesi (addirittura quasi dieci mesi in taluni casi) ricevono un avviso di debito avente titolo esecutivo di pagamento, ben oltre i novanta giorni.
In questo caso il dettato normativo è in contrasto con i principi di cui sopra ribaditi anche dal Consiglio di Stato Sez. III nel 2015 con la sentenza del 13 marzo 2015 n. 1330: il procedimento amministrativo - sanzionatorio nella fattispecie - deve concludersi entro e non oltre i novanta giorni (90) dal "completo accertamento del fatto" dello stesso procedimento sanzionatorio amministrativo.
Anche se si computasse il tempo non dall'avvio del procedimento sanzionatorio oppure non dalla sua notifica all'interessato, ma ad esempio dal ricevimento di una nota/istanza in autotutela o diffida indirizzata alla Asl competente dal diretto interessato destinatario di procedimento, oppure dal momento dell'invio da parte della Asl alla Agenzia entrate-Riscossione della decisione sulla posizione dell'inadempiente, o dalla ricezione della stessa comunicazione, in ogni caso la Pubblica amministrazione ha cominciato a notificare gli avvisi di addebito nel mese di dicembre 2022, ben oltre i novanta giorni rispetto all'invio degli avvii di procedimento relativi alla primavera 2022.
Il Legislatore ha infatti previsto che a seguito della “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021), i destinatari abbiano a disposizione soltanto dieci (10) giorni di tempo per trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Altra ragione di assoluta impossibilità è appunto il rispetto della prescrizione medica obbligatoria (mancante nella quasi totalità dei casi) e del principio del consenso libero e informato e il rispetto della non discriminazione in caso di libera scelta di rifiutare la profilassi vaccinale, al di là di motivi medici personali (rif. Reg. UE 2021/953 Considerando 36 e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - già Carta di Nizza - ex artt- 3-21).
Al contempo, i destinatari devono dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale della Agenzia delle entrate-Riscossione. Se l’Azienda sanitaria entro dieci (10) giorni dal ricevimento della documentazione non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i sessanta (60) giorni successivi la ricezione dell’avviso.
I conti sono presto fatti: per una comunicazione di avvio del procedimento notificata il 01 marzo 2022, entro dieci giorni dalla notifica significa arrivare al 10 marzo 2022: una raccomandata via PEC alla ASL è istantanea, se spedita il 10 marzo 2022; una raccomandata cartacea A/R preparata in tre giorni (per ipotesi) e inviata per posta se ordinaria impiega mediamente quattro (4) giorni lavorativi nel 90% degli invii. Restando larghi, con una spedizione di raccomandata A/R alla ASL si arriva alla consegna - spedita dall'ufficio postale il 10 marzo 2022 - al limite al 17 marzo 2022. Tutto questo nella ipotesi che si sia risposto all'avvio di procedimento. Ma ciò vale anche nel caso di omessa risposta (nel caso in cui non si risponda all'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio), essendo la ASL tenuta a rispondere sulla posizione del singolo cittadino oggetto di accertamento, comunicando con la Agenzia delle entrate-Riscossione. Aggiungendo dieci giorni al 17 marzo (periodo limite entro cui la ASL ha facoltà di comunicare alla Agenzia delle entrate-Riscossione sulla posizione di omissione o differimento della vaccinazione), abbiamo la data del 27 marzo 2022.
A questo punto, l'Agente/funzionario della P.A. ha tutti gli elementi per accertare la posizione del destinatario: computando da questo momento i novanta giorni entro cui concludere l'accertamento sanzionatorio (come da Sentenza del Consiglio di Stato, n. 1330/2015, "dal completo accertamento del fatto") si arriva alla data limite del 25 giugno 2022, entro cui irrogare la sanzione/avviso di addebito), sempre in ipotesi considerando una consegna della prima comunicazione di avvio procedimento notificata all'inizio di marzo 2022.
Gli avvisi di addebito invece sono stati notificati soltanto a partire dal mese di dicembre 2022, diversi mesi dopo, violando il diritto alla difesa dei cittadini (come da rispetto dell'equo processo ex art. 6 CEDU recepito anche dalla disposizione costituzionale all'art. 111 Cost). Nondimeno, il meccanismo complesso studiato dal Legislatore che investe il cittadino nell'accertamento sanzionatorio non lede il suo diritto alla difesa solo in termini temporali.
Il cittadino italiano - che è anche europeo e dunque ha una doppia tutela giuridica, integrata - ha infatti diritto non solo che la fase istruttoria di un accertamento sanzionatorio a suo carico si concluda entro tempi ragionevoli, senza protrarre in modo ingiustificato l'esercizio del potere e minare la efficacia di difesa del soggetto sanzionato, ma anche diritto al rispetto del principio di certezza e dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia sanciti dall'art. 1 della L. n. 241/1990 (ragionevole durata del procedimento).
Andare in deroga alla Legge 689/1981 come ha fatto il Legislatore in periodo cosiddetto "pandemico", è una disposizione di legge che pare palesemente violare la doppia dimensione di tutela - sostanziale e formale - del diritto alla difesa, che deve sempre essere fatta salva con chiara indicazione e sostanziale rispetto della facoltà di opposizione da parte del cittadino al provvedimento autoritativo sanzionatorio adottato contro di lui, qui sostituito - in modo arbitrario e lesivo del diritto alla difesa - da un procedimento sanzionatorio dilatato temporalmente e complesso, e conclusosi con un avviso di addebito avente immediatamente valore di titolo esecutivo.
Così disposto dal Legislatore, l'accusato dal punto di vista sanzionatorio amministrativo, non può opporsi in modo efficace alla contestazione della violazione stessa ma è costretto - oltre tempi ragionevoli - a uno sforzo ermeneutico e di difesa logorante temporalmente per approdare dinanzi al giudice competente, in tempi dilatati e secondo modalità di impugnazione più sottili e impegnative, e così precludendogli la reale, efficace e concreta possibilità di un ricorso gerarchico (dinanzi all'ente irrogante la sanzione) - ove avere un autentico contraddittorio di opposizione, anche con audizione - che precede una eventuale e successiva opposizione dinanzi al giudice competente.
Il Decreto Legge 01 aprile 2021 n. 44 modificato dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022 nr. 1, è lesivo delle disposizioni costituzionali e delle garanzie e tutele di CEDU e CDFUE che sono vincolanti giuridicamente per l'Italia (ex art. 117 Cost). Pertanto si può chiedere al giudice nazionale - ivi compreso il giudice di pace territorialmente competente e adito - di disapplicare la normativa nazionale perché lesiva della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nell'intreccio delle fonti.
Seguendo le opportune indicazioni di impugnazione e opposizione da parte degli avvocati che da oltre due anni sono impegnati nella tutela dei diritti civili e umani (così come il sottoscritto come cittadino e genitore) contro gli abusi di uno Stato leviatiano e schimittiano - fra i tanti cito l'Avv. Alessandro Fusillo che ha ricordato nella fattispecie la formale opposizione ai sensi degli artt. 615-617 cpc, l'Avv Renate Holzeisen e altri ancora - sarà possibile avere udienza dinanzi al Giudice di Pace, al quale nella udienza (che sono di solito brevi, di pochi minuti) si può ribadire quanto scritto nella opposizione e aggiungere oralmente una richiesta simile a questa che ho scritto personalmente (se non in contrasto con quanto scritto nella opposizione):
[...] chiedo al giudice di questo Tribunale l'annullamento del'avviso di addebito avente titolo esecutivo, nulle le spese o spese compensate, in quanto l'avviso di debito recapitatomi è atto illegittimo, viziato formalmente e lesivo di plurimi diritti soggettivi, e chiedo dunque la disapplicazione della normativa nazionale sanzionatoria per violazione del diritto internazionale e nello specifico della CEDU di Strasburgo, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e soprattutto della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE) legge vigente in quanto equiparata a Trattato dal 2009, per la prevalenza del principio di preminenza del diritto euronitario su norme nazionali interne che sono in contrasto con principi e diritti fondamentali tutelati dal diritto UE con effetti diretti, nella integrazione di CEDU e CDFUE con le carte costituzionali, il quale impone al giudice nazionale la disapplicazione della normativa interna nazionale
La opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc è da preferirsi alla opposizione agli atti esecutivi ex. art 617 cpc (per irregolarità formale), in quanto il contributo unificato da versare nel primo caso per la iscrizione a ruolo, è di € 43 (senza marca da bollo nella fattispecie della causa) invece che di € 168 (in misura fissa, nel secondo caso).
Luca Scantamburlo
7 dicembre 2022 - ultimo aggiornamento 7 gennaio 2023
FONTI DI APPROFONDIMENTO
Carta di Nizza e Strasburgo, CDFUE
OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: SE ARRIVANO I TITOLI ESECUTIVI DI RISCOSSIONE DOPO GLI AVVII DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, COME IMPUGNARE IN MODO CORRETTO?
di Luca Scantamburlo, 6 dicembre 2022
PHOTO CREDITS
CC Wikipedia, Frontespizio del libro Leviathan di Thomas Hobbes; incisione di Abraham Bosse, 1651
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