sabato 3 dicembre 2022

LA PARTITA È ANCORA APERTA: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E LIBERTÀ DI CONSENSO, FRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UNIONE EUROPEA DI LUSSEMBURGO




In data 01 dicembre 2022 l'ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale italiana del Palazzo della Consulta di Roma ha trasmesso un comunicato stampa che riassume le decisioni di sentenze in deposito prossimamente, dopo udienze e Camera di Consiglio, con le quali il nostro Giudice delle Leggi di Roma ha giudicato "non irragionevoli" e "né sproporziate" le "scelte del Legislatore italiano adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario". Sempre il Giudice delle Leggi ha "ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali."  (rif. "Obbligo vaccinale a tutela della Salute").

Le sentenze della Corte Costituzionale italiana non sono ancora divenute pubbliche poiché sono in deposito, e lo saranno soltanto nelle prossime settimane. Ma la sostanza del comunicato stampa lascia poco spazio alle interpretazioni. Fra l'altro, le discriminazioni e gli obblighi di profilassi vaccinale con farmaci autorizzati in via condizionata imposte durante lo stato di emergenza pandemico nei confronti dei sanitari, hanno riguardato anche molte altre categorie professionali e del settore pubblico, e anche coorti anagrafiche di tutta Italia, coinvolgendo milioni di persone. 
Nonostante gli obblighi di profilassi siano giustamente scaduti (introdotti sempre a scadenza e rinnovati di volta in volta) - poiché lo stato di emergenza nazionale è cessato il 31 marzo 2022 e dunque sono venute meno anche la basi ius-formalistiche che potessero sorreggere un obbligo in via diretta o surretizia - resta una profonda amarezza in larghi strati della popolazione italiana, le quali hanno subito discriminazioni sociali e ghettizzazione da parte delle Autorità come mai sono si sono viste nella storia della Repubblica italiana.

La Costituzione - la legge fondamentale dello Stato - si trova al vertice della gerarchia delle fonti e ultimamente sempre più persone ne contestano la mancata applicazione e la considerano un feticcio o una carta costituzionale oltraggiata e non considerata più - da chi di dovere - con equilibrio e giudizio. Anche fra le Forze dell'Ordine esiste malcontento, perché si avverte la sensazione strisciante che la Costituzione stia diventando un simulacro.
Il problema - come vado ripetendo da anni - sono le persone che la interpretano, il difensivismo burocratico e una mancanza di coraggio in tanti funzionari pubblici e vertici istituzionali.
Per decenni la Corte Costituzionale ha sentenziato in difesa dei diritti dell'individuo. La sentenza 438/2008 ne è un esempio e aveva a che fare con la salute (consacrando il diritto consensualistico in ambito medico e terapeutico come nuovo diritto fondamentale dell'individuo, con il quale si può rivendicare meglio lo spazio di autodeterminazione nell'ambito della medicina).
Altre storiche sentenze sono la 264/2012 e la 85/2013, le quali rispettivamente ricordavano la tutela sistemica ed integrata dei diritti fondamentali anche nel quadro di coordinamento e bilanciamento con l'ordinamento giuridico europeo (CEDU nella fattispecie), e l'assenza nella Costituzione - per ammissione della stessa Consulta - di diritti tiranni, i quali non trovano posto nella carta costituzionale e non potrebbe essere altrimenti.

Leggiamo alcuni passi delle pregresse sentenze della giurisprudenza costituzionale ora menzionata:

 "[...] la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. 

4.2.― In definitiva, se, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007), il giudice delle leggi non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l’apposizione di riserve, della Convenzione, esso però è tenuto a valutare come ed in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele."

sentenza nr. 264/2012, Corte Costituzionale

Leggiamo poi nella sentenza 85/2013:

[...] Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

sentenza nr. 85/2013, Corte Costituzionale


La questione a latere delle considerazioni giuridiche e di legittimità costituzionale - dubbia o manifesta - è che tutte le istituzioni - Consulta di Roma inclusa - sin dal 2017 (mediaticamente anche prima a livello sociale e di dibattito) sembrano stregate o influenzate dalla ossessione per la profilassi vaccinale, quasi che l'atto della vaccinazione sia considerato un atto taumaturgico, salvifico, ed esente dal minimo rischio e privo di eventi avversi anche gravi. La realtà è ben diversa come testimonia la assenza di una farmacovigilanza attiva a livello nazionale, e la legge 25 febbraio 1992 nr. 210 e s.m.i che tutela i danneggiati da vaccino una volta riconosciuto il nesso causale da parte di una preposta commissione medico-ospedaliera ("Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.")

Sappiamo che la narrazione mistificante di epoca pandemica ha radici lontane. Sono sempre le persone che fanno la differenza e sulla libertà tutti i cittadini della Repubblica hanno il dovere morale di vigilare, come ricordava bene Piero Calamandrei nelle sue lezioni, orazioni civiche e lectio magistralis (Piero Calamandrei fu un accademico e uno dei padri costituenti).

Non sarà il pronunciamento della Corte Costituzionale di questi giorni - che dal comunicato stampa pare sconfessare clamorosamente decenni di tutela dei diritti fondamentali che altri Giudici prima di loro onoravano e hanno onorato - a togliere il diritto alla felicità, al rispetto della dignità umana di donne e uomini e al diritto di rivendicare il principio del consenso libero e informato e di habeas corpus. Quest'ultimo nacque ai tempi della Magna Charta in Inghilterra ed è stato ribadito e ampliato secoli dopo nel contesto della medicina e della biologia, dal processo di Norimberga in poi (rif. Codice di Norimberga del 1947 e Dichiarazione di Helsinki del 1964, non vincolanti giuridicamente), consolidato successivamente e giuridicamente con la Convenzione di Oviedo prima (Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina - 4 Aprile 1997) e successivamente con la Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani (UNESCO 2005, non vincolante giuridicamente), e soprattutto con la Carta di Nizza (2000), sancita una seconda volta nel 2007 a Strasburgo e divenuta legge vigente (equiparata a Trattato) e vincolante giuridicamente per l'Italia nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Nel comunicato stampa dell'ufficio della Corte Costituzionale sopra citato, non vi è alcun accenno al bilanciamento fra la sfera di autodeterminazione dell'individuo e l'interesse della collettività, ed è questo ciò che sorprende di più: la totale difesa dell'operato del Governo e del Legislatore nella gestione sanitaria emergenziale, che non avrebbero sbagliato nulla nel limitare e comprimere - fino all'annullamento totale - diversi diritti fondamentali. Stupisce anche la assenza del riferimento al principio di proporzionalità.   

Gli addetti ai lavori sanno tuttavia che l'integrità psicofisica della persona e la sua libera autodeterminazione è difesa giuridicamente a livello di Trattato nel diritto UE, ed è per questo che anche dinanzi ad un obbligo vaccinale disposto dalla legge, la classe medica è sempre deontologicamente e legalmente tenuta a chiedere il consenso dell'assistito o paziente, non solo nel limitarsi a dare informazioni sull'atto sanitario (il consenso libero e informato non è o non dovrebbe essere un mero atto burocratico, ma un dialogo sincero e rispettoso fra sanitari e persona assistita, in una alleanza medica deontologicamente fondata). Ma come può dirsi libero un consenso o un dissenso a un atto sanitario invasivo e rischioso - quale la profilassi vaccinale è sempre, non solo quando è sperimentale - quando questo consenso è ancorato all'esercizio di un altro diritto o più diritti, e dunque estorto con ricatto in una violenza privata legalmente autorizzata? L'obbligo viene così introdotto in via surretizia, ricattando la cittadinanza che decida di non assoggettarsi alla vaccinazione, anche qualora sia deciso dal singolo per una libera e volontaria prudente scelta di salute, e non solo per condizioni mediche proprie che sconsiglino la profilassi. 

Equiparare la Carta di Nizza a Trattato - più di dieci anni fa - è stato l'ultimo grande atto a tutela dei diritti fondamentali, compiuto istituzionalmente a livello UE. Da allora a oggi, anche a livello europeo le istituzioni europee hanno cominciato a subire la ingerenza di grandi colossi farmaceutici, che hanno visto nella profilassi vaccinale la opportunità di lauti e stratosferici guadagni, con la complicità di una classe politica che si pone poche domande a livello bioetico.
In questi ultimi giorni diversi quotidiani italiani credono che la questione dell'obbligo vaccinale e delle discriminazioni introdotte con il greenpass (l'Italia è stato uno dei pochi Paesi a snaturare il certificato digitale verde europeo che era stato concepito per agevolare gli spostamenti, non per conculcare diritti fondamentali), siano questioni chiuse. La partita è invece ancora aperta a livello giuridico ai più alti livelli, nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale italiana sui numerosi ricorsi rimessi al suo giudizio. 

Infatti la Corte di Giustizia della Unione Europea di Lussemburgo (CGUE) non si è ancora pronunciata su alcuni importanti rinvii pregiudiziali a cui è stata chiamata in domanda di pronunzia pregiudiziale, in ambito emergenziale sanitario, "pandemico", e che riguardano la stessa Italia e la sua draconiana gestione. 

Le questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Lussemburgo riguardano proprio alcune delle questioni esaminate dalla nostra Corte Costituzionale la quale - forse - avrebbe potuto attendere il giudizio della Corte di Giustizia della Unione Europea in una causa depositata nel 2021 dal Tribunale di Padova e che riguarda - ad esempio - un sanitario italiano sospeso dal lavoro perché inadempiente l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, e l'Ospedale-Università di Padova come convenuta. La CGUE è infatti preposta a garanzia del rispetto dell'ordinamento giuridico europeo nei Paesi membri UE (la qual cosa è disposta anche dalla nostra carta costituzionale, all'art. 117 Cost.) che integra l'ordinamento nazionale interno dei Paesi UE, ma è di rango preminente e comporta la disapplicazione di normative nazionali qualora esse siano in violazione dei Trattati e dei Regolamenti, direttamente applicabili e quando abbiano effetti diretti.

Ravviso a mio modesto parere che lo Stato italiano ha palesemente violato nel corso degli anni 2020, 2021 e parte del 2022, gli  articoli - fra i tanti violati - nr. 1-3-15-21-52 della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE) vincolante giuridicamente per i Paesi UE dal 2009 - e anche l'articolo 2 del TUE, che vieta ogni forma di discriminazione nel territorio UE, assieme all'art 21 della stessa CDFUE.

La più eclatante violazione è senza dubbio la violazione dell'art. 52 della Carta di Nizza, ove si dispone il rispetto del principio di proporzionalità, e la violazione dell'articolo 15 della Carta di Nizza, il quale garantisce a tutti il diritto al lavoro. Eventuali limitazioni - anche temporali, in ragione di situazioni specifiche e contingenti di interesse collettivo e pubblico - non possono che dover rispettare sempre il principio di proporzionalità. 

Anche la Risoluzione 2361/2021 «Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations» del Consiglio d'Europa, è rimasta lettera morta e inascoltata in Italia a proposito del rispetto del consenso e dissenso all'atto della vaccinazione, raccomandando di evitare ogni forma di discriminazione sociale nei confronti di cittadini che avessero deciso di non vaccinarsi, per prudente e libera scelta, e non solo per motivazioni mediche proprie. Analoga cosa era stata ribadita dal Regolamento UE 2021/953, direttamente applicabile nei Paesi UE e che - al Considerando 36 - diceva esplicitamente che bisognava evitare la discriminazione diretta o indiretta di coloro che non avevano ancora ricevuto il vaccino, anche nella eventualità di "chose not to be vaccinated", cioè scegliessero liberamente di non vaccinarsi. Queste ultime parole del Considerando furono poi - pare per un errore materiale - omesse e non tradotte nel testo in lingua italiana, con la conseguenza di gravi equivoci che ancora oggi persistono.

Infatti il Legislatore italiano per diversi mesi ha discriminato - sulla base di profili sanitari - milioni di cittadini a cui ha precluso diritti umani, civili e sociali, vincolandoli in un autentico ricatto - nel loro esercizio e fruizione - all'espletamento di trattamenti sanitari obbligatori (di profilassi vaccinale oppure di test diagnostici invasivi, come il tampone rino-faringeo).

Seppur la Risoluzione del Consiglio d'Europa non sia vincolante giuridicamente per gli Stati UE, essa voleva essere di stimolo per un buon legiferare in epoca emergenziale sanitaria, in armonia con i principi e i diritti fondamentali dell'individuo garantiti e tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU di Strasburgo), la quale ha ispirato in parte la stessa Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, con cui si integra nella tutela sistemica dei plurimi diritti soggettivi. 

Tutto ciò che è accaduto in UE e negli Stati del mondo negli ultimi dieci /dodici anni,  - con diverse modalità e con più o meno accanimento - è stato un graduale asservimento a poteri finanziari e farmaceutici multinazionali, che stanno interferendo progressivamente -  in maniera indebita - nella gestione pubblica della società e in particolare della sanità, a discapito della gestione pubblica.
Gli abusi da parte dello Stato - di uno Stato schmittiano e leviatano e di una UE che si sta declinando sempre più come spazio totalitario - sono anche figli di una profonda crisi morale, etica, spirituale della società tutta. Sono tempi di grandi sfide e cambiamenti per la umanità, che dovrà scegliere se vivere nella menzogna e nella schiavitù, oppure libera e in equilibrio con la tecnologia e la natura, senza dimenticare la componente spirituale individuale e collettiva, perché anche di forze spirituali si parla in Costituzione

Se un potere istituzionale tecnocratico vuole asservimento e sempre più conculca i diritti fondamentali - con minacce e palesi inganni medico-scientifici e attraverso la leva della paura - al tempo stesso tante persone nel mondo stanno aprendo gli occhi sulla ipnosi e psicosi di massa che stiamo vivendo, risvegliandosi dal torpore e dal sonno della ragione. Ma tutto è destinato a tornare in equilibrio prima o poi e la possibilità di vivere in un mondo migliore non è perduta, ma ancora viva.

Un caro saluto e auguri di Buon Natale e un buon nuovo anno a tutti: sia a chi crede come cristiano, sia a chi ha fede come cristiano, o musulmano o appartenga alla fede ebraica, sia a chi è più vicino alla antica festività pagana del Sol Invictus, sia a chi è agnostico oppure ateo.

La natività e il solstizio invernale è una festa che accomuna tutti, di fronte a un fuoco che arde oppure dinanzi a una tavola imbandita, attorno a cui raccoglierci e passare dei momenti insieme con coloro che amiamo e che magari non vedevamo da molto tempo.

Luca Scantamburlo

3 dicembre 2022



PHOTO CREDITS

Diego Caumont, 
Lisa Fotios, Pioggia Di Neve Nella Pittura Della Città
Pexels.com


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