martedì 29 novembre 2022

LA CORTE COSTITUZIONALE DECIDERA' OGGI 30 NOVEMBRE 2022, PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAI GIUDICI: OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS-CoV-2

 


Cosa deciderà oggi la Corte Costituzionale dopo le udienze di questa mattina e la Camera di consiglio di oggi 30 novembre 2022? Sappiamo che l'obbligo sanitario normativo in astratto è conforme costituzionalmente parlando sin dall'anno 1948, entrata in vigore della Legge fondamentalo dello Stato, al vertice della gerarchia delle fonti. Lo hanno scritto le madri e i padri costituenti nella nostra carta costituzionale, indicandolo con precisione nel disposto dell'Art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, ma non riferendosi all'obbligo della vaccinazione, che è un trattamento profilattico ben specifico, e indirizzato a persone sane, nella scommessa che possano ammalarsi un giorno. La Costituzione non parla di vaccini! E sulle vaccinazioni, più volte la Corte Costituzionale - il Giudice delle Leggi - si è espressa dicendo che un obbligo sanitario profilattico nel calendario vaccinale pediatrico, è compatibile con il dettato costituzionale (ma alla luce delle conoscenze attuali, si pensi ad esempio quanto statuito dalla sentenza nr. 5 del 2018, ciò significa che una rivalutazione è sempre possibile, e proprio così è stato scritto nella sentenza).

Oggi la Corte Costituzionale non affronta una questione di legittimità costituzionale di un possibile obbligo sanitario normativo imposto in astratto. La Costituzione lo prevede già che sia possibile un obbligo sanitario! Qual è dunque la questione cruciale all'esame della Consulta di Roma? Possiamo in estrema sintesi rispondere così: vi è un limite all'obbligo sanitario che conculca la libertà di una persona e i suoi diritti civili e umani? Alla declinazione dell'obbligo normativo, vi è un limite a cui il Legislatore deve attenersi, nella proporzionalità della misura adottata? In quali termini ed entro quali confini di principio si può obbligare legittimamente e comprimere i diritti fondamentali dell'individuo, che sono afferenti alla sfera di autodeterminazione della persona?

In cosa consiste il bilanciamento fra rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e sua autodeterminazione, e l'interesse a proteggere la salute e l'interesse della collettività da parte del potere autoritativo dello Stato?  In quale chiave e forma si può obbligare e per quanto tempo? Sempre e comunque? Tutti ? Per un periodo limitato oppure indefinito?

L' ultimo comma dell'Articolo 32 contiene quello che si definisce un rinforzo alla riserva di legge, previsto dalla Costituzione stessa nell'ambito del diritto alla salute individuale e collettiva: nessuna legge - nemmeno una normativa che imponga un obbligo sanitario votata dal Parlamento - può calpestare il rispetto della persona umana: esso costituisce un limite invalicabile. Questo limite invalicabile è stato fortemente voluto dalle madri e dai padri costituenti, proprio per evitare l'arbitrio del potere dello Stato nei confronti dell'individuo (si pensi a quanto accaduto nei campi di concecentramento durante la seconda guerra mondiale, dove corpi e spiriti umani erano alla mercé di aguzzini, senza alcuna difesa). 

Ma cosa si intende per "rispetto della persona umana" disposto dall'ultimo comma dell'Art. 32 Costituzione della Repubblica? Altra domanda: le normative anti SARS-CoV 2 che hanno imposto la vaccinazione profilattica obbligatoria a certe coorti, hanno rispettato l'ultimo comma dell' art 32 Cost. in combinato disposto con gli altri artt. Cost e nell'intreccio delle fonti con il diritto eurounitario ? E tali norme, erano fondate dal punto di vista medico-scientifico? Vi era cioè una opportunità oggettiva nell'intervenire con questi preparati farmacologici, imposti a milioni e milioni di persone, e un reale beneficio nel rapporto beneficio-rischio della loro somministrazione?

Erano - inoltre - tali norme interne di uno Stato UE (nella fattispecie l'Italia) legittime costituzionalmente e al contempo rispettose della Carta di Nizza e Strasburgo (CDFUE), legge vigente in UE di rango paracostituzionale (perché equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE), che la Italia ha l'obbligo di rispettare ? E dove eventualmente non avrebbero rispettata questa normativa vigente, e le altre carte come la Convenzione di Oviedo e la cosiddetta CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo firmata nel 1950 e ratificata dall'Italia nel 1955?

Ecco, su questo decide la Corte Costituzionale dopo le udienze e la Camera di consiglio di oggi 30 novembre 2022. Non sull'obbligo vaccinale in astratto, ma sulla imposizione cogente e discriminatoria - provvisoria, a tempo, per coorti e professioni - decisa dallo Stato nel 2021 e 2022 - di una profilassi vaccinale di una vaccinazione di massa condotta con prodotti biotecnologici autorizzati in via condizionata, per fare fronte a una emergenza cosiddetta "pandemica": la COVID-19. 

Un obbligo profilattico a scadenza, deciso per coorti e professioni lavorative, declinato in chiave discriminatoria rispetto al diritto al lavoro e rispetto al diritto alla inclusione sociale e di movimento (utilizzo del cosiddetto greenpass - il certificato digitale verde COVID-19 nato in ambito europeo - in chiave discriminatoria, sociale e lavorativa)

La Corte Costituzionale deciderà nelle prossime ore con opportuna

* ORDINANZA

oppure con una

* SENTENZA

pronunciandosi con una decisione di interpretazione o di monito. In rari casi la Corte Costituzionale può emanare anche la cosiddetta ORDINANZA ISTRUTTORIA, con cui dispone mezzi di prova, per indagare meglio e poter decidere più opportunamente, dopo aver ascoltato testimoni o acquisito ulteriori elementi e documenti per decidere al meglio.

Mentre la sentenza della Corte Costituzionale ha carattere DECISORIO, la Ordinanza può essere decisoria o interlocutoria (per esempio, con un monito al Legislatore perché riempia un vuoto oppure faccia più attenzione a certe tematiche e a certi diritti).

La Corte Costituzionale può in certi casi ammonire il Legislatore a valorizzare meglio certi principi e rispettare meglio certi diritti fondamentali dell'individuo. La Corte può sentenziare con "inammissibilità" (non si pronuncia sulla questione sollevata), oppure sentenziare un "accoglimento" della questione di legittimità costituzionale sollevata - anche parziale -  (cancellando una parte di una legge, con efficacia erga omnes, cioè per tutti), oppure emanare una sentenza di rigetto, cioè emanare una sentenza in cui dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice, ma in cui può sempre avanzare un monito al Legislatore, dunque invitare a fare più attenzione).

Vi sono poi particolari tipi di sentenze, come le additive, di regola o di principio, e quelle additive "sostitutive" (quando un testo prevede una cosa invece di una altra).

Sarà interessante anche conoscere il futuro pronunciamento della Corte di Giustizia della Unione Europea, con sede a Lussemburgo, già chiamata in via pregiudiziale da alcuni giudici (come quello di Padova) a decidere su questioni analoghe di carattere medico e sanitario: la CGUE di Lussemburgo emanerà sentenze con valore inter partes, ma che potranno condannare un Paese UE e costringerlo a rivalutare la propria legislazione, perché la giurisprudenza della CGUE costituisce fonte di diritto complementare del diritto UE (assieme al diritto internazionale più in generale), e perché l'Italia ha l'obbligo giuridico di rispettare l'ordinamento giuridico dell'Unione, cioè il diritto eurounitario già comunitario (cosa ribadita dalla stessa riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nell'anno 2001, rif. ex art. 117 Cost., comma 1).

Luca Scantamburlo

30 novembre 2022

PHOTO CREDITS

Foto della statua della Fontana della Giustizia in Berna, Svizzera
CC, Wikipedia


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