RISPONDERE O NON RISPONDERE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO?
In questi giorni centinaia di migliaia di persone al di sopra dei cinquanta anni di età - che per legittima e prudente scelta di salute personale non hanno voluto farsi somministrare il vaccino anti-COVID-19 - stanno ricevendo ai sensi del DL 44/2021 una comunicazione da parte del Ministero della Salute e dalla Agenzia delle entrate- Riscossione, con la quali lo Stato li informa che sono oggetto di avvio di un procedimento sanzionatorio, invitandoli a contattare entro dieci giorni dal ricevimento la propria ASL di riferimento e competente territorialmente per motivare la mancata vaccinazione, e di avvisare contestualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) di aver preso contatto con le Autorità sanitarie.
È una scelta personale se rispondere già all'inizio dell'avvio del procedimento sanzionatorio (con una istanza in autotutela ad esempio) oppure attendere l'irrogazione della eventuale sanzione amministrativa pecuniaria per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4-sexies, comma 3, D.L. 44/2021 convertito dalla Legge n. 76/2022.
Per me è giusto rispondere: innanzi tutto per disinnescare la sanzione, ed in secondo luogo per AFFERMARE i propri diritti civili ed umani. I diritti umani e civili vanno affermati, rivendicati e per farlo bisogna azionarli come si suol dire, cioè esigerne il rispetto e ricordarne la tutela costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano, e la loro tutela anche nel più ampio ordinamento internazionale (eurounitario soprattutto).
Se non si risponde già ora all'avviso inizio del procedimento sanzionatorio, succede solo che continua la corsa del procedimento sanzionatorio e si verrà sanzionati, dopo che la Asl /Min. Salute e l'Agenzia delle Entrate Riscossione si saranno interfacciati scaduti i dieci giorni di tempo.
Attenzione che se la sanzione avrà già titolo esecutivo - come già anticipato dai due enti nella loro comunicazione - se non si paga si rischia l'atto di precetto (e la eventuale successiva riscossione forzata).
Se invece si risponde sin da subito ma si viene poi sanzionati ugualmente, nonostante una risposta di istanza in autotutela rimasta non accolta - ad esempio utilizzando la bozza proposta dall'Avv. Renate Holzeisen - allora si può impugnare la sanzione, ma i dirigenti che sanzionano si espongono poiché la istanza in autotutela pone alla attenzione della P.A. gravi profili di illeciti, anche penali in teoria, che potrebbero coinvolgerli in caso di azione penale della magistratura.
In ogni caso, bisogna IMPUGNARE (e per impugnare non bisogna pagare per alcun motivo, per non invalidare la impugnazione, cioè il ricorso).
Ma arrivare in ricorso gerarchico dinanzi alla Asl o dinanzi alla Prefettura (in funzione di quale sia e sarà l'ente irrogante la sanzione) oppure direttamente dinanzi al Giudice di Pace in ricorso giudiziario - con alle spalle già una istanza in autotutela avanzata e rimasta inascoltata (la P.A. non è obbligata ad accoglierla), è e sarà un vantaggio secondo me, soprattutto dinanzi al GdP.
La mia è, naturalmente, soltanto la mia opinione.
QUANTO TEMPO HA IL PREFETTO PER RISPONDERE AD UN RICORSO PREFETTIZIO?
La Prefettura ha 210 giorni per rispondere ad un ricorso gerarchico prefettizio, che si dilatano qualora nel ricorso si chieda anche l'audizione (cioè il confronto in presenza). La storia dei 5 anni che continuo a sentire e leggere nei social network, è destituita di fondamento ed in ogni caso VIOLEREBBE il diritto all'equo processo (ex art 6 CEDU) ed il diritto del cittadino ad avere una buona amministrazione della giustizia (ex art 41 CDFUE).
Il ricorso gerarchico non ha spese di deposito (vi sono le sole spese di invio raccomandata memorie difensive + copia carta di identità e atto impugnato). Generalmente i tempi entro i quali impugnare sono 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
SPESE del RICORSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
Le spese di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) sono pari a € 43 di contributo unificato per il deposito (da versare alla Tesoreria dello Stato). Al termine della udienza, nei giorni successivi il GdP emana sentenza: di solito le spese processuali sono nulle, anche in caso di rigetto del ricorso per inammissibilità. Se vi sono spese alle liti, generalmente il GdP compensa (ognuno paga per sé).
Fino a € 1100 del valore di causa, dinanzi al GdP ci si può difendere personalmente, stando da soli in giudizio (senza avvocato) o dare delega di difesa a un amico o a una amica, anche se questi sono dei semplici cittadini (dunque non è necessario essere avvocati per ricevere delega di difesa). Anche qui, non ho mai sentito in vita mia di GdP che statuiscono spese processuali di centinaia di Euro.
Fra l'altro, sempre più Giudici di pace e Tribunali Amministrativi Regionali stanno dando ragione ai cittadini ed ai lavoratori che agiscono in giudizio ultimamente nelle controversie contro lo Stato che irroga sanzioni per mancato rispetto delle misure di confinamento (lockdown), di restrizione oraria di attività lavorativa come esercizio pubblico (bar, ristorante, ecc.), o che impone alle aziende la sospensione dal lavoro con mancata retribuzione, per coloro che non si piegano al ricatto della vaccinazione obbligatoria o introdotta in via surretizia tramite il certificato digitale verde COVID_19, declinato in modalità discriminatoria dalla legge italiana.
L'ISTANZA IN AUTOTUTELA PROPOSTA DALL' AVV. RENATE HOLZEISEN
In ogni caso la dr.ssa Renate Holzeisen, avvocato del Foro di Bolzano, ha fatto un grande lavoro con la sua bozza proposta online pro bono e non a caso - intervistata il 5 aprile 2022 da Marcello Pamio di RadioGamma 5 - ha detto pubblicamente che è giunto il momento che i cittadini si difendano da soli, aiutati dai professionisti legali, per prendere posizione in prima persona dinanzi a questi abusi. Per questo motivo l'Avv. Holzeisen ha preparato una bozza di istanza in autotutela disponibile in download nel suo sito, e nelle prossime settimane preparerà anche il modello di un ricorso per impugnare la eventuale sanzione amministrativa avente già titolo esecutivo, dinanzi al Giudice di Pace; anche in tal caso, il modello sarà a disposizione di tutti gli italiane e le italiane gratuitamente (cfr. link qui di seguito, blog ufficiale dell'Avv. R. Holzeisen).
La idea della istanza in autotutela - con la quale si chiede alla P.A. di archiviare immediatamente il procedimento sanzionatorio - è stata una grande idea con la quale i cittadini sin da subito possono affermare ed azionare i propri diritti e chiamare tutti alla propria responsabilità ed al rispetto dei nostri diritti civili ed umani. Grazie Avv. Renate Holzeisen.
Ecco qui di seguito il link per il download della bozza di istanza in autotutela, integrata/modificata dal sottoscritto: in due versioni, una generica ed una specifica per chi ha già firmato l'esposto-denuncia di gruppo con l'Avv. Michele Rodaro.
Luca Scantamburlo
7-14 aprile 2022
ISTANZA IN AUTOTUTELA: BOZZA Avv. R. HOLZEISEN
MODIFICATA CON INTEGRAZIONI di LUCA
Per scaricare la bozza è necessario cercare "FILE" nel menù in alto a sinistra di Google Drive, e lo si può scaricare con il comando "SCARICA" del menu a tendina, senza password od autorizzazioni. Leggere bene tutte le pagine prima di firmare e completare ove richiesto (in giallo). Il testo è adattabile e modificabile:
* ISTANZA GENERICA DOWNLOAD
* ISTANZA per ESPONENTI-DENUNCIANTI
con l'Avv. Michele RODARO /anno 2022 DOWNLOAD
* Versione modificata bozza Avv. Renate Holzeisen; in carattere rosso le differenze/integrazioni DOWNLOAD (non usare, solo per confronto testi)
DESTINATARIO: A CHI SCRIVERE?
La raccomandata da mandare per chi vuole fare istanza in AUTOTUTELA è da inviare soltanto alla ASL competente territorialmente come proprio destinatario principale e minimo
Tutti gli altri indirizzi riportati dall'Avv. Renate Holzeisen, sono riportati per chi volesse inviare per conoscenza e perché si responsabilizzi rispetto ai gravi abusi e profili di illeciti illustrati
Se poi si volesse notificare anche a tutti gli indirizzi indicati dall'Avv. Renate Holzeisen, si è liberi di farlo ma solo per loro conoscenza ed informazione (facoltativo).
Unica eccezione: La NOTIFICA alla Agenzia entrate Riscossione
l'Agenzia delle entrate Riscossione, va avvisata che si è preso contatti con l'ASL di competenza, comunicando loro la data di invio raccomandata: questo lo si fa o tramite la piattaforma online di servizio al cittadino, accedendo con proprie credenziali, oppure comunicando via PEC: questo lo si fa per bloccare il procedimento sanzionatorio, che riprenderà soltanto qualora l'ASL notifichi che non accetta le motivazioni della raccomandata in contraddittorio
Luca Scantamburlo
14 -22 aprile 2022
RIFERIMENTI ISTANZA IN AUTOTUTELA - BIBLIOGRAFIA
Renate Holzeisen, Per i Diritti Fondamentali, più che mai!
BLOG UFFICIALE " [...] avvocato, che ha prestato giuramento alla Costituzione della Repubblica Italiana, da due anni cerco, a livello nazionale, europeo e internazionale insieme anche ad un gruppo di legali crescente giorno dopo giorno, di contrastare l’inaccettabile e pericolosissimo totalitarismo."
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EKATERINA BOLOVTSOVA, Pexels.com
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