giovedì 15 agosto 2019

TRIBUNALE PENALE DI ROMA - INDAGINI - RECLAMO AVVERSO ARCHIVIAZIONE

RIGETTATO IL RECLAMO AVVERSO LA ARCHIVIAZIONE DELLE
INDAGINI PENALI SUI VACCINI



24 ottobre - aggiorn. 09 novembre 2019
Il 24 ottobre 2019 si è tenuta presso l'Aula 3 del Tribunale penale monocratico di Roma - Sezione I Penale - l'udienza del Giudice Claudia Nicchi in riferimento al reclamo ex art. 410 bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione delle indagini penali preliminari sulla sicurezza dei vaccini e la farmacovigilanza, durate circa due anni ed archiviate nell'aprile 2019 dal Giudice GIP Claudio Carini di Roma, su richiesta del PM affidatario principale (la dr.ssa Maria Letizia Golfieri, R.G. nr. 50866/2017 c. ignoti).
Il reclamo nel penale è stato rigettato ed io sono stato condannato a pagare le spese processuali (di cui ignoro attualmente l'importo). Il Giudice Nicchi ha letto la ordinanza di rigetto senza dare possibilità al mio legale di intervenire in aula con parola ed osservazioni. Questo l'aspetto negativo (ed un po' anomalo rispetto al rito perché nel penale le udienze sono di norma orali).
Guardando il bicchiere mezzo pieno possiamo sottolineare come il giudice del Tribunale penale monocratico, nonodimeno, non mi ha sanzionato. Rischiavo infatti da alcune centinaia di Euro fino a € 6000 di sanzione amministrativa come previsto dalla recente riforma del codice di procedura penale di alcuni anni fa. Il Giudice ha commentato il reclamo rigettato perché "non fondato", nonostante le "pregevoli" argomentazioni scritte dal mio legale l'Avv. Alessandra Devetag nel reclamo stesso (pregevoli è il termine usato dal Giudice a commento della ordinanza, durante la udienza).
Nondimeno nulla vieta che - fino al termine di prescrizione della ipotesi di reato - le indagini possano essere riaperte dal PM qualora nuovi elementi intervengano e/o vengano portati alla sua attenzione, e lo persuadano ad una riapertura delle indagini preliminari.

In attesa di ricevere gli atti e l'ordinanza scritta dalla Cancelleria posso dire che il motivo del rigetto del reclamo - in buona sostanza - è che il Giudice ha giudicato corretta l'interpretazione fatta propria dalla magistratura inquirente, la quale ha ritenuto di non avvisarmi della richiesta di archiviazione del PM inoltrata al GIP di Roma nel 2018, richiesta poi accolta nella primavera 2019, in quanto io sono un privato cittadino (una persona fisica) e non una associazione la quale - ad esempio da statuto - può avere la finalità di tutela e sostegno di tutti i cittadini della Repubblica italiana nella loro qualità di consumatori, risparmiatori, ed utenti dei servizi sanitari. È il caso del Codacons Roma – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – la quale è una associazione nata nel 1986, proprio con tali finalità di tutela collettiva, così come l'associazione l'AIDMA, Articolo32 – Associazione Italiana per i Diritti del Malato (altra parte offesa con il Codacons di Roma). Il Codacons di Roma e l'ADIMA - a differenza di me - sono stati avvisati della richiesta di archiviazione del PM ed hanno avuto entrambi la possibilità di opporsi alla archiviazione con atto formale di fronte al GIP (lo ha fatto il Codacons Piemonte - Avv. Tiziana Sorriento - nelle indagini nate presso la Procura della Repubblica di Torino, ma io ignoro cosa abbia fatto il Codacons Roma a riguardo). Entrambi - il Codacons Roma ed il sottoscritto - eravamo "parte offesa" nel procedimento preliminare penale, ma io come privato cittadino, loro come associazione.


RICEVUTO ATTI CANCELLERIA: COMMENTO PERSONALE

Il mio commento personale e da non addetto ai lavori del mondo giuridico - un commento che vuole essere una critica costruttiva senza pretese di correttezza formale - è che seppur indubbiamente io abbia meno titolo di una associazione, sono pur sempre un cittadino ed utente del servizio sanitario nazionale, e i miei diritti e la mia tutela sono una parte del tutto e dunque posso dire - a rigor di logica - di avere meno diritto ma non certo diritto nullo di rivendicare una tutela anche collettiva, in quanto ho diritto a partecipare alla vita pubblica od informare od affiancare la pubblica amministrazione (principio di sussidiarietà orizzontale, IV comma art. 118 Cost.), come tutti, in forma singola o associata, ed il dovere di adempiere la solidarietà sociale e la difesa della patria (art. 52) e di essere fedele alla Costituzione della Repubblica (art. 54), e di difendermi se i miei diritti di cittadino o la mia salute sono minacciati nell'immediato od anche in via ipotetica.

Vi aspetto il 30 ottobre 2019 di fronte al Tribunale di Trieste per la manifestazione in solidarietà nel contenzioso civile, udienza ore 12.15, di fronte al Collegio dei tre Giudici chiamati a vagliare la richiesta di riesame della ordinanza di rigetto nel civile, con cui il mio legale ha firmato e depositato in reclamo, la istanza di remissione del giudizio alla Corte Costituzionale, per la questione di legittimita' costituzionale del requisito di accesso alla scuola della infanzia.

Grazie a tutti
Luca Scantamburlo
27 ottobre 2019

ULTERIORE COMMENTO PERSONALE: RICEVUTI GLI ATTI DALLA CANCELLERIA

In occasione della udienza presso Il Tribunale penale monocratico di Roma (che si è svolto stranamente senza dibattimento e fase orale) e della verbalizzazione degli atti a cura della Cancelleria del Tribunale - il Giudice ha dato lettura della ordinanza di rigetto, in data 24 ottobre 2019
Per un probabile errore o svista della Cancelleria (a mio personale giudizio da non addetto ai lavori) il sottoscritto anziché essere indicato più correttamente come "reclamante" o parte ricorrente (come espressamente indicato nella Ordinanza del Rigetto a firma del Giudice Claudia Nicchi) viene indicato come "imputato" nel verbale della udienza, con l'appello e l'elenco dei presenti.
L'imputato in gergo giuridico è una figura disciplinata dagli artt. 60 –73 del codice di procedura penale (c.p.p.) al titolo IV “L’imputato” del libro I “Soggetti”.
L'imputato è quella figura giuridica a cui si attribuisce il reato nella richiesta di rinvio a giudizio o condanna.
La cosa ovviamente mi sembra ed è paradossale: sono io l'Autore dell'esposto che ha dato il via al procedimento penale in oggetto ed alle indagini preliminari penali (su decisione del PM udinese, che ha individuato le ipotesi di reato su sua iniziativa, trasferendo tutto il fascicolo per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma), e sono stato iscritto come "parte offesa" dalla Procura della Repubblica di Udine, cosa confermato dalla Procura della Repubblica di Roma e per due anni questa è stata la mia posizione giuridica nel fascicolo ("parte offesa").
Il fascicolo nato a Udine si è poi ingrossato a Roma (diventando "fascicoli riuniti") a causa di altre denunce ed esposti analoghi e sulla stessa tematica (la vaccinoprofilassi, profili di rischio e farmacovigilanza).
Le associazioni Codacons Roma ed AIDMA sono divenuti parti offese con me (persona fisica) e con un movimento politico italiano guidato da un Generale dei CC in quiescenza. Quest'ultimo ed il sottoscritto non siamo stati avvisati della richiesta di archiviazione del PM inquirente, mentre Codacons Roma ed AIDMA - dalla lettura della Ordinanza di rigetto del mio reclamo - sono stati correttamente avvisati ma pare abbiano ritenuto non opportuno avanzare opposizione alla richiesta di archiviazione.
Naturalmente fino al termine di prescrizione delle ipotesi di reato (dalla data presente, alcuni anni a venire), il fascicolo può e potrà essere riaperto dal PM inquiente, qualora nuovi elementi emergano e vengano portati alla Sua attenzione da esponenti/denucianti, od egli/ella valuti diversamente quelli già acquisiti.

L. Scantamburlo
02 novembre - 09  novembre 2019

Dall' art. 60 Codice di Procedura Penale al titolo IV “L’imputato” del libro I “Soggetti”, si definisce imputato " [...] la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo."

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allegati e riferimenti: 
ATTI
* Decreto fissazione udienza del Giudice Claudia Nicchi, Tribunale di Roma, Sezione I penale,
18 luglio 2019
* Avviso/notifica al difensore nominato, da parte della Cancelleria del Tribunale di Roma,
18 luglio 2019



UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA:RECLAMO AVVERSO L'ARCHIVIAZIONE DELLE INDAGINI SUI VACCINI

Udienza fissata in data 24 ottobre 2019, nell'interesse di Luca Scantamburlo,
parte offesa nelle indagini penali preliminari R.G. nr. 50866/2017 contro ignoti,
fascicolo archiviato dal G.I.P. di Roma nell'aprile 2019

comunicato stampa di Luca Scantamburlo
14 agosto 2019





A fine luglio 2019 la Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione I Penale - su ordine del Giudice Claudia Nicchi ha trasmesso all'Avv. Alessandra Devetag dello Studio Volli del Foro di Trieste – attuale difensore del sottoscritto – decreto di fissazione udienza del reclamo depositato a fine maggio 2019 presso l'Autorità giudiziaria, ex art. 410 bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione delle indagini penali preliminari sulla sicurezza dei vaccini e la farmacovigilanza, durate circa due anni, ed archiviate nell'aprile 2019 dal Giudice GIP Claudio Carini di Roma, su richiesta del PM affidatario principale (la dr.ssa Maria Letizia Golfieri, R.G. nr. 50866/2017 c. ignoti).
Il reclamo è stato avanzato a causa della mancata notifica all'esponente (il sottoscritto) della richiesta di archiviazione del PM, notifica prevista ex art. 408 c.p.p., correttamente indicata nell'esposto che ha avviato le indagini dopo esame da parte del PM udinese della Procura di Udine, il quale a marzo 2017 aveva ravvisato ipotesi di reato penali contro ignoti, trasmettendo subito gli atti alla Procura della Repubblica di Roma, per competenza territoriale. Il fascicolo giudiziario ivi trasferito, in seguito si ingrossò ed accorpò altre denunce ed esposti presentati alle Autorità.
L'udienza per la camera di consiglio presso il Tribunale penale di Roma è fissata per il giorno 24 ottobre 2019, aula 3 ore 11.00. Le parti sono state avvisate ed hanno facoltà di presentare delle memorie. Per i dettagli, rimando al mio precedente comunicato stampa del 27 maggio 2019, che allego in coda a questo comunicato stampa.
Qualora il reclamo venga accolto, sarebbe nell'interesse anche delle altre parti offese, come il Codacons Roma. In caso di annullamento della archiviazione firmata dal GIP, sarebbe possibile formulare opposizione alla archiviazione voluta dal PM, e discutere davanti al Giudice la necessità di indagini supplettive.
Nell'esposto il sottoscritto pose l'accento sulla composizione dei vaccini ed eventuali polveri inquinanti estranee in essi presenti (sotto forma di particolato solido, micro e nanodimensionato) e riscontrate in diverse analisi condotte a campione da un laboratorio di analisi di eccellenza italiano, il quale ha indirettamente confermato ed approfondito la natura della contaminazione inorganica già emersa negli USA a metà anni '80 del secolo scorso, e divulgata da biologi e chimici americani (che pubblicarono i risultati su un periodico scientifico). All'epoca gli statunitensi non indagarono la natura dello stato della materia di tali inquinanti, ma si limitarono ad una analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Luca Scantamburlo
cittadino e genitore, FVG - www.vaccinoconsapevole.blogspot.it
14 agosto 2019


ROMA: CONVEGNO DEL 23 OTTOBRE 2019
BIOETICA, DIRITTI COSTITUZIONALI
ED INDAGINI PENALI SUI MEDICINALI VACCINI


Aggiornamento 04 settembre 2019

SPESE CONVEGNO COPERTE


Le spese del convegno sono finalmente coperte, grazie alle donazioni degli italiani (contributi da comitati della Sardegna, del Veneto e genitori del Friuli, ma non solo, anche da altre regioni italiane).

Le eventuali donazioni successive, dovranno avere il riferimento di "spese alle liti", per il pagamento delle spese legali - che ammontano a circa  € 4500 ma non conosco ancora l'esatta cifra - del ricorso d'urgenza ex. artt. 700-669 c.p.p, presso il Tribunale di Trieste, rigettato dal Giudice designato, dr. Francesco Saverio Moscato, in data 28.08.2019, per carenza - a suo dire - del fumus boni iuris.

Grazie per aver donato e rendere possibile il convegno del 23 ottobre 2019 in ambito giuridico (costituzionale in particolare) e bioetico che ho voluto nella capitale, il giorno precedente l'udienza nel penale (Roma, 24 ottobre 2019)

Luca Scantamburlo
04 settembre 2019
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In occasione della udienza del 24 ottobre 2019, si terrà a Roma - il giorno precedente 23 ottobre 2019 - in un prestigioso hotel della capitale di prima categoria, un incontro culturale ad ingresso libero finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica e la città di Roma sulla importanza della udienza del reclamo avverso il decreto di archiviazione del fascicolo sulla sicurezza dei vaccini, presso il Tribunale penale di Roma. Saranno relatori il sottoscritto Luca Scantamburlo, l'Avv Alessandra Devetag del Foro di Trieste, e probabilmente anche un docente universitario di giurisprudenza, esperto di diritto costituzionale.
Il gruppo "Sardi Liberi e Svegli" -  un gruppo di genitori e cittadini sardi riuniti in chat di gruppo, e sensibili alla difesa del diritto alla obiezione in materia di profilassi vaccinale - hanno donato € 190 per coprire le spese della sala meeting (capienza quasi 300 posti a sedere). Di questo sono loro profondamente grato. 
Il costo del noleggio della sala meeting e delle relative attrezzature è di € 488. Ho già provveduto a versare personalmente l'intera cifra come caparra confirmatoria.
A queste spese, si aggiungono il soggiorno ed il viaggio del sottoscritto, e dell'Avv. Devetag, spese già coperte, con l'avanzo di precedenti donazioni.
Mi mancano € 298 per la sala meeting, ed il costo del viaggio del docente universitario e del suo soggiorno (una notte, con colazione). Il docente deve ancora confermare la sua presenza, ma si è dimostrato disponibile.
Considerando l'esigenza di prenotare in anticipo la camera di albergo per il terzo relatore, ed anche per contenere i costi, riapro le donazioni per il breve tempo necessario a raccogliere almeno € 500. 

Ulteriori informazioni - anche relativi ad eventuali eventi pubblici in concomitanza con la udienza presso il Tribunale penale di Roma - verranno diffusi al più presto.

Grazie
Luca Scantamburlo
15 agosto 2019

IBAN:              IT 71 X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX
Conto nr.           000XXXXXXXXX
intestato a Luca SCANTAMBURLO,  Fil. Cividale del Friuli (UD)

CAUSALE: “donazione modica da NOME-COGNOME RAG.SOC. donante, città prov. di residenza, EMAIL, spese L. Scantamburlo, convegno 23.10.2019, Roma”

Indicare simbolo @ in disposizioni bonifico, usando la dicitura (at)

oppure, se sprovvisti di email, indicare l’indirizzo completo domicilio:

CAUSALE:  “donazione modica, da NOME-COGNOME /RAG.SOC. donante, via num. cap, città prov. residenza, per spese L. Scantamburlo, convegno 23.10.2019, Roma”

Le indicazioni di indirizzo (email o domicilio) sono necessarie per ricevere la pezza giustificativa (ricevuta generica)  della donazione atto liberale. I dati raccolti sono soggetti alla normativa vigente sulla privacy (privatezza), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ed alla nuova normativa Regolamento Europeo, la nr. EU GDPR 2016/679, ed usati soltanto ed esclusivamente per i fini ed adempimenti fiscali/tributari dovuti.

In qualunque momento si potrà richiedere l’accesso e la cancellazione dei propri dati personali (fatti salvi quelli già riprodotti nei documenti a fini fiscali), ai sensi del Titolo II – Diritti dell’interessato (Codice Privacy, nr. 196/200


1 commento:

  1. La vostra azione è da me condivisa e vi invierò un piccolo contributo secondo le mie possibilità. Buon lavoro.

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