mercoledì 7 aprile 2021

INCOSTITUZIONALITÀ E VIOLAZIONE DI DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI: LA MAGISTRATURA ITALIANA DIFENDE LA COSTITUZIONE ED IL POPOLO CONTRO L'ABUSO DI POTERE



Contro la deriva autoritaria sanitaria e contro un "golpe normativo" strisciante

La circolare non è un atto avente forza di legge ma è un atto amministrativo. Stessa cosa dicasi per i cosiddetti DPCM - Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - i quali sono in genere Regolamenti, ma che nella fattispecie della emergenza nazionale Covid-19  negli ultimi mesi sono stati emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come ordinanze extra ordinem

Nondimeno i DPCM - lo si sottolinea - non sono atti aventi forza di legge ma sono normativa sublegislativa (di rango inferiore al rango primario nella gerarchia delle fonti).
Queste affermazioni sembrano non trovare riscontro in alcune delle più recenti circolari e/o Ordinanze sindacali o regionali (di Presidente di Regione) della pubblica amministrazione italiana.
In più occasioni atti amministrativi o atti di contestazione sanzionatoria amministrativa irrogati da pubblici ufficiali nei confronti di cittadini italiani, hanno fatto intendere che le persone erano private dei propri diritti o libertà fondamentali (compressi o limitati sin quasi all'annullamento in determinate circostanze), oppure che tali diritti e libertà sarebbero vincolati a trattamenti sanitari invasivi oppure condizionati dall'esito di discutibili test diagnostici inaffidabili (senza una contestale diagnosi medica firmata da un medico chirurgo, che attesti una qualche patologia in corso).

Dobbiamo essere consapevoli dei nostri diritti e libertà di cittadini. I diritti vanno azionati e rivendicati, ma per farlo bisogna conoscerli nell'intreccio delle fonti (Costituzione della Repubblica, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU). Sulla libertà personale l'art. 13 della Costituzione della Repubblica italiana prevede la riserva di legge rinforzata. Ogni provvedimento restrittivo delle proprie libertà personali individuali è stabilito solo previa autorizzazione della Autorità giudiziaria (cosiddetta "riserva di giurisdizione ")

"La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto."

[...] Art. 13, Cost.

Siamo governati da alcune persone - a livello locale e nazionale - che dimostrano di ignorare non solo i capisaldi del diritto pubblico e costituzionale in particolare, ma addirittura di non comprendere o di non voler interessarsi di come la magistratura italiana si stia pronunciando in questi mesi perché adita da una cittadinanza stanca ed esasperata da una deriva autoritaria, e che rivendica il rispetto dei propri diritti civili ed umani: la magistratura risponde dichiarando illegittima la emergenza nazionale e/o illegittimi i provvedimenti restrittivi della libertà personale o di libertà d'impresa e di iniziativa economica. Vi sono diversi esempi di magistrati che hanno adottato negli ultimi mesi provvedimenti importanti, con i quali hanno dichiarato la illegittimità dello stato di eccezione che stiamo vivendo.

Il Giudice di Pace Emilio Manganiello di Frosinone è stato il primo (Sentenza nr. 516/2020 del 15 luglio 2020), ma ve ne sono stati altri in seguito. Seppur i loro provvedimenti siano validi soltanto "inter partes" e non "erga omnes", essi non possono essere ignorati dalla Pubblica amministrazione e dalle Autorità di governo.

Eccome alcuni:

* il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VI civile, con Ordinanza n. 45986/2020 causa civile: 
il Giudice dr. Alessio Liberati ha dichiarato i DPCM che hanno compromesso il pieno godimento del bene oggetto di pretesa “[...] siano in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili".
Inoltre il Giudice ha affermato che il danno in oggetto al provvedimento non è un danno da emergenza sanitaria, ma “attività provvedimentale, che si reputa illegittima";

 * il Tribunale Penale di Reggio Emilia Sezione GIP-GUP - con sentenza n. 54 del 2021 (data di deposito, 27/01/2021) del Giudice dr. Dario De Luca - ha statuito che l’atto amministrativo - nello specifico il DPCM - è illegittimo e va pertanto disapplicato laddove va ad incidere su diritti fondamentali specificamente tutelati dalla Costituzione Italiana e che possono essere limitati e/o compressi solamente nei modi e nei termini indicati nella Costituzione stessa; pertanto deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione della Costituzione della Repubblica  (“In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell'art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E”)

* il Giudice Alessandra Del Corvo nel suo decreto di archiviazione nr. 2294/2021 del 25.02.2021, Trib. Milano, Ufficio del GIP, ha addirittura citato la CEDU (art.7), nello scagionare da accuse penali una persona potenzialmente malata di Covid-19 che si era allontanata dall'ospedale (era scappata ) e per la qual cosa era stata indagata per violazione degli artt. 438-452 c.p.

Il giudice ha disposto archiviazione per notizia di reato infondata.. 269 R.D. 1265/1934. Il giudice ha disposto archiviazione per notizia di reato infondata.

Cito ora in chiusura un messaggio che diffusi a fine ottobre 2020 perché le persone non perdessero la fiducia e la speranza in un ritorno alla libertà in una autentica giustizia.

Luca Scantamburlo 
07 aprile 2021

[...] 

Protegge se stesso il popolo che tutela se stesso e dunque tutela anche indirettamente la Repubblica e la Costituzione repubblicana che è nata proprio perché il popolo potesse vivere in una società più giusta, non soggetta all'arbitrio del più forte o ad ingiustizie e non rispetto di principi di uguaglianza, libertà  e tutela della dignità umana. Le riflessioni del prof. Giuliano Amato in epoca giovanile (prima che diventasse il dottor "sottile ") sono di una straordinaria attualità. Lo ius resistentiae, il diritto naturale e la morale di Antigone sono quanto di più autentico e vero rispetto alle istanze rivendicate oggi a gran voce da tanti italiani e tante italiane, che finalmente stanno aprendo gli occhi o con la disobbedienza civile, o con atti giudiziari, o con atti di protesta civile ed autorizzata dalla Questura. Siamo ancora lontani da una massa critica di persone che con l'esercizio della ragione e con cuore aperto, leggano i fenomeni e la realtà oltre la narrazione mistificante di un regime sanitario dittatoriale. L'imperio della paura e del terrore, espressione massima del "coprifuoco" proclamato in tanti Paesi europei , ora darà la sua accelerata massima per implementare l'arbitrio del sistema totalitario di conformità ad algoritmi sanitari ed informatici.

Saremo chiamati a fronteggiare grandi prove. Dobbiamo rispondere con discernimento, non violenza, equilibrio, obiezione di coscienza, rivendicazione di diritti naturali e costituzionali e comunitari, ma soprattutto con la propria luce interiore, testimonianza della verità, contro ogni menzogna, ogni mistificazione, contro ogni manipolazione statistica e contro una fallace realtà dei fenomeni, che vuole la Medicina scienza esatta quando essa è Ars Medica e non scienza esatta. 

Il potere e le pretese del legislatore-scienziato e del legislatore-medico devono fermarsi di fronte al rispetto della dignità umana. Senza rispetto della dignità - e dunque del diritto al lavoro ed alla vita sociale fatta di incontri - non può esservi autentica tutela della salute.

Luca Scantamburlo 
27 ottobre 2020

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI 

AMATO Giuliano, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360. 

AZZARITI, Gaetano, Il diritto costituzionale d’eccezione, Fascicolo 1 | 2020 Editoriale Scientifica, Costituzionalismo.it, Roma, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza” 

Coronavirus, Azzariti: "Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato", di Liana Milella, 8 marzo 2020, www.repubblica.it 

BALDASSARRE Antonio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Baldassarre: "Dpcm in tutto incostituzionale" ADNKRONOS, di Roberto Lanzara, 27 aprile 2020. 

CASSESE Sabino, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, “Conte è fuori legge” / Il giurista “Dpcm illegittimi, libertà violata”, di Niccolò Magnani, 27.04.2020; www.ilsussidiario.net; Il Tempo, Massimiliano Lenzi; 

SILVESTRI Gaetano, Presidente emerito della Corte Costituzionale, "Non si eluda il Parlamento. Il monito di Gaetano Silvestri", AGI Agenzia Italia, di Fabio Greco, 16 aprile 2002

GIADROSSI Alessandro, Camera Penale di Trieste, Prof. Sergio Kostoris, Presidenza, lettera del dottor Alessandro Giadrossi, Trieste, 20 aprile 2020. 

GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana" 

LUCCIOLI Gabriella, Presidente Emerito ed Onorario Corte di Cassazione, “La pandemia aggredisce anche il diritto?” intervista a cura di Franco De Stefano, Giustizia Insieme, nr 961, 2 aprile 2020. 

MARINI Annibale, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giuseppe Conte, Dpcm incostituzionale, la conferma di Annibale Marini: "C'è un'irregolarità di contenuto", 29 aprile 2020, ADNKRONOS, Libero Quotidiano 

TRABUCCO, Daniele, prof “Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale”, Astrid Rassegna, nr. 5/2020


Photo Credit: Rohtak, India, Hands Of Love, bhuvanesh gupta, Unsplash.com

sabato 27 febbraio 2021

RECLAMO AL MEDIATORE EUROPEO: CONTRO LA COMMISSIONE EUROPEA E L'IDEA DI DISCRIMINAZIONE SANITARIA E SOCIALE (PASSAPORTI E CERTIFICATI)


In data 23 marzo 2021 Tina Nilsson - Responsabile dell'Unità gestione dei casi di reclamo dell'Ufficio del Mediatore Europeo di Strasburgo - ha risposto al mio formale reclamo, indicandomi la procedura corretta perché il Mediatore possa trattare i reclami. In buona sostanza, il mio reclamo non può essere trattato perché non è stato rispettato il paragrafo 4 dell'art. 2 dello Statuto del Mediatore Europeo (mancano i cosiddetti "passi amministrativi appropriati").
Mio commento personale alla luce della risposta al mio reclamo: chiunque (non solo il sottoscritto) sia un cittadino dell'Unione Europea in forma singola od associata oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro - se lo vuole - potrà presentare una formale protesta indirizzata alla Commissione dell'Unione Europea (ai sensi degli articoli 24-228 TFUE, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea): in caso di una loro risposta evasiva o non rispettosa dei principi della CDFUE (Carta di Nizza) e/o della recente delibera della Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di Strasburgo (CoE) - oppure in caso di una non risposta in condotta omissiva - si potrebbe configurare un caso di "cattiva amministrazione".
Ciò dovrebbe essere sufficiente perché un reclamo presso il Mediatore Europeo possa essere trattato e non rigettato sul nascere. Il reclamo deve rispettare le regole dello Statuto del Mediatore Europeo: nella risposta al mio reclamo, ci si riferisce in particolare all'art.2(4) dello Statuto in oggetto. Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 2 dello Statuto del Mediatore Europeo: "La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati."

Download DECISIONE _ RECLAMO_Scantamburlo_MEDIATORE-EUROPEO

Luca Scantamburlo
24 marzo 2021

Articolo 24 TFUE (ex articolo 21del TCE)

[...] ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

Articolo 228 TFUE (ex articolo 195 del TCE)

1.  Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istitu­zioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.

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In data 03 marzo 2021 il servizio di accettazione dello European Ombudsman mi ha notificato la formale ricevuta del mio reclamo (nr. 202100408) depositato presso il Mediatore europeo (European Ombudsman). Nelle prossime quattro settimane verrò informato sugli sviluppi della pratica.

Luca Scantamburlo
08 marzo 2021

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27 febbraio 2021 

A seguito del rigetto del mio reclamo a SOLVIT ITALIA - il quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee (Largo Chigi, 19 00187 Roma) ove la mia pratica è stata esaminata - ho deciso di presentare formale reclamo al Mediatore Europeo contro la amministrazione della Commissione Europea. Il dottor Leandro Oto Tagliamonte di Solvit Italia ha risposto molto gentilmente al mio reclamo dopo solo 1 giorno dal ricevimento: dispiacendosi per non potermi aiutare, ha giustamente spiegato come sia esorbitante rispetto alla competenza di Solvit Italia. La sua risposta alla mia attenzione è comunque stata inviata per conoscenza anche alla attenzione del dottor Massimo Santorelli, componente del Centro SOLVIT Italia, Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ecco la mia corrispondenza con il dottor Leandro Oto Tagliamonte:

download SOLVIT ITALIA Rigetto Reclamo e mia Risposta

Il mio successivo reclamo presentato al Mediatore Europeo in data 27 febbraio 2021 è contro la Commissione Europea per la possibile violazione dei diritti e delle libertà della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea a seguito della imminente politica di passaporti vaccinali che vogliono implementare a livello UE come pass per movimento da uno Stato all'altro, subordinando l'esercizio di detti diritti e libertà ad un certificato vaccinale, oppure ad un test tampone RT-PCR.

Le recenti affermazioni del Presidente della Commissione Europea - Ursula van der Leyen - del 15 gennaio 2021 (a favore della idea di certificati vaccinali agganciati ai passaporti), sono gravissime a mio personale giudizio, poiché tradiscono i valori costitutivi e fondanti della idea stessa di Unione Europea, come spazio di libera circolazione di merci e persone, tutelate nei loro diritti soggettivi e riconosciuti sin dall'anno 1963 (CGUE, sentenza Van Gend en Loos).

Sono ancora più gravi vista la Risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021 deliberata dalla Assemblea del Consiglio d'Europa (CoE), la quale nelle considerazioni legali ed etiche in riferimento alla COVID-19, si è raccomandata perché tutti gli Stati del CoE informino i cittadini  che la vaccinazione contro la COVID-19 non è obbligatoria.

Raccomandandosi che nessuno subisca pregiudizio sociale in caso di rifiuto dell'atto sanitario e che i certificati vaccinali siano usati solo per monitorare sicurezza del vaccino e potenziali reazioni avverse, senza usarli per altri scopi (come movimento delle persone ).

Qui di seguito il mio formale reclamo al Mediatore Europeo:

download RECLAMO al MEDIATORE EUROPEO -
CONTRO LA COMMISSIONE EUROPEA

Nei prossimi giorni riceverò estremi di ricevuta del reclamo.

Luca Scantamburlo 
27 febbraio 2021

Photo credit:
by Christian Lue, Unsplash.com
Brussels, Belgium
Flag of the European Union in front of the EU-Parliament in Brussels

giovedì 25 febbraio 2021

PRESENTATO RECLAMO A SOLVIT DELLA COMMISSIONE EUROPEA: LOCKDOWN, TAMPONI E VACCINAZIONI DISCRIMINATORIE, SONO UNA LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI UE

download reclamo UE Solvit

IL RECLAMO E LE SUE RAGIONI:
DIRITTI CIVILI ED UMANI TUTELATI DALLA CDFUE, VIOLATI SISTEMATICAMENTE IN AMBITO EUROPEO

Vi informo che in data 24 febbraio 2021 ho denunciato formalmente le Autorità italiane (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) al servizio SOLVIT della Commissione Europea UE, presentando formale "reclamo" e chiedendo parere urgente del Tribunale della CGUE di Lussemburgo sulla condotta delle Autorità italiane responsabili della gestione emergenziale e della attuazione di indiscriminati lockdown , riferendomi anche alla imposizione di vaccini e tamponi in modo indiscriminato e lesivo di plurimi diritti soggettivi tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (vincolante giuridicamente come atto normativo vigente sin dall'anno 2009). La procedura di reclamo con SOLVIT è gratuita; non conosco gli sviluppi del procedimento e se possano esservi eventuali costi in un secondo momento.

Ho allegato come documento la sentenza della Corte di Appello di Lisbona dell'11 novembre 2020, mostrando come essa ha difeso l'habeas corpus ed il principio consensualistico libero ed informato dei cittadini UE, in ambito medico e terapeutico.

Ho fatto presente al servizio SOLVIT della Commissione Europea che l'Assemblea del Consiglio d'Europa (che non e' organo UE, ma e' connessa in termini di diritti umani e civili) ha a fine gennaio 2021, deliberato che gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole”, e bisogna “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”. Infine i parlamentari hanno votato quasi in blocco per inserire un emendamento con cui si dicono contrari all'uso dei certificati di vaccinazione come passaporti. 

Attendo gli sviluppi della denuncia. È molto probabile il rigetto del reclamo, il quale potrebbe essere giudicato infondato perché l'Amministrazione Pubblica oggetto del reclamo, non appartiene ad un Paese UE diverso dal proprio, ma appartiene allo stesso Paese di residenza del denunciante (il sottoscritto).
Ma il tema dei diritti civili ed umani violati, soggiace al potere autoritativo di tutti gli Stati UE con pochi distinguo. Ad ostacolare il turismo, il lavoro e gli spostamenti transfrontalieri all'interno del Continente europeo - non solo entro i confini nazionali - ed a rendere tali spostamenti soggetti a vincoli sanitari discriminatori e lesivi del principio di proporzionalità, sono tante Autorità di tanti Stati, non solo quelle italiane. Per questo ho citato la sentenza della Corte di Appello di Lisbona del novembre 2020, un caso paradigmatico in cui la magistratura lusitana ha difeso l'habeas corpus ed il principio consensualistico di turisti tedeschi in vacanza alle Azzorre, sottoposti ad iniquo isolamento da parte delle Autorità sanitarie locali. 

Confido che se avrò bisogno del vostro supporto, anche economico in caso di spese legali, sarete al mio fianco. Anche qualora il reclamo venisse rigettato per i motivi sopra esposti, era ed è importante mettere a tema la questione sul tavolo delle Istituzioni Europee e di quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Governo Draghi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie la eredità di una sequela di DPCM che sono stati emanati nonostante la palese violazione del principio di legalità e della riserva di legge, cosa di cui sono responsabili la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Prof. Avv. Giuseppe Conte (ex Presidente, dimissionario) ed il Parlamento italiano che non ha rilevato la violazione di questi principi giuridici. 


POSSIBILE RIGETTO DEL RECLAMO: IMPORTANTE INDICARE QUESTA VIA PER CHI OPERA ALL'ESTERO PER LAVORO, PER STUDIO O PRESENTE COME TURISTA IN PAESI UE

Era ed è importante indicare questa procedura del reclamo SOLVIT che - anche se venisse preclusa a me in caso di rigetto - potranno intraprendere e percorrere come formale reclamo cittadini ed imprese attivi in ambito UE che trovassero ostacolo all'esercizio dei propri diritti (connessi alla propria presenza turistica oppure alla propria attività economica all'estero, in Paesi UE) a causa di discriminazioni all'ingresso di Paesi UE o all'interno di Paesi UE che imponessero in modo diretto od indiretto vincoli sanitari coercitivi anche a persone sane ed asintomatiche, invertendo l'onere della prova ed agendo con pregiudizio indiscriminato, lesivo di diritti e libertà sancite dalla Carta di Nizza CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea,equiparata a Trattato dall'art. 6 del TUE) ed anche dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma, il 4.XI.1950) di Strasburgo del Consiglio d'Europa

Luca Scantamburlo 

25 febbraio 2021

Photo by Jason Hogan, Unsplash.com, 
Yosemite National Park, California, USA, 
Standing on a sheer ledge 3,200 feet above Yosemite Valley

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