martedì 17 novembre 2020

SCUOLA E MASCHERINE, IL VALZER DELLE NOTE MINISTERIALI E LA RISPOSTA DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE


Divulgo pubblicamente a beneficio di tutti la mia personale istanza rivolta al Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione per il sistema di istruzione e formazione, il dottor Marco Bruschi (detto "Max"), e da me trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 9 novembre 2020, poche ore prima che venisse divulgata pubblicamente la nota ministeriale nr. 1994, con la quale lo stesso Capo Dipartimento dissipava i dubbi in merito all'uso delle mascherine al banco scolastico, scrivendo ai dirigenti scolastici italiani. 

Ecco i documenti in files PDF, scaricabili:

RISPOSTA DEL CAPO DIPARTIMENO MIN.ISTRUZ., DOTTOR BRUSCHI

ISTANZA SCANTAMBURLO LUCA, MASCHERINE E SCUOLA

Commento personale alla risposta del Capo Dipartimento

Nonostante abbia apprezzato la solerzia con cui il funzionario ministeriale - il dottor Marco Bruschi - ha risposto, non posso esimermi dal sottolineare quanto segue:

1) contrariamente a quanto scritto dal dottor Marco Bruschi, che ha parlato della mia lettera come di una "segnalazione", la mia comunicazione costituiva invece una formale "istanza" rivolta alla P.A. ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale (IV comma art. 118 Cost), di fronte alla quale la P.A. ha l'obbligo di promuovere se essa viene declinata come autonoma iniziativa dei cittadini in forma singola o associata, e viene svolta come attività di interesse generale; nel mio caso l'intento proattivo e di affiancamento orizzontale alla pubblica amministrazione - mettendo in luce criticità nel processo normativo e decisionale, ed esigenze e preoccupazioni della collettività - era ed è lapalissiano;

2) pur rispondendomi il dottor Bruschi non ha risposto nel merito delle delicate questioni giuridiche e medico-scientifiche da me sollevate, che non sono solo forma ma anche sostanza; in quanto funzionario e capo dipartimento abituato ad amministrare, seppur da posizione apicale, avrebbe dovuto esercitare perlomeno il principio di eccezione, e trasmettere a chi di dovere la mia istanza, per le valutazioni del caso, soprattutto per le questioni giuridiche; così invece non è stato, avendo io ricevuto una risposta che poco aggiunge a quanto già si sapeva, se non l'ammissione candida che presso il Ministero della Istruzione non ci si è assunti la responsabilità di decidere sui suggerimenti del CTS, ma si è proceduto ad accettarli acriticamente (rif. quesito posto dal Ministero al CTS) ed addirittura post emanazione DPCM del 3 novembre 2020, cioè in data successiva allo stesso;


RIEPILOGO ACCADIMENTI

Sull'uso della mascherina di contenimento come misura di prevenzione sanitaria, il Ministero della istruzione ancora il 6 novembre 2020 non sapeva con certezza se si poteva continuare a mantenere gli accordi di mesi fa che distinguono fra posizione statica (al banco) e dinamica (in assembramento ed in movimento), per i bambini sopra i 6 anni di età e frequentanti scuola primaria e secondaria. Si legga in proposito le diverse note ministeriali a firma del dottor Marco Bruschi, trasmesse fra ottobre e novembre 2020: la nota nr.1813 dell'8 ottobre, la nota nr. 1990 del 5 novembre e la nota nr. 1994 del 9 novembre 2020, tutte a firma del dottor Marco Bruschi, Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione per il sistema di istruzione e formazione. 

Estratto dalla nota ministeriale nr. 1994:

“ [...] A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM"

In data 6 novembre 2020 - cioè alcuni giorni dopo la firma del DPCM del 3 novembre 2020 (firme apposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute Roberto Speranza - si riuniscono infatti ad un tavolo un esponente del CTS, un rappresentante del Ministero ed alcuni rappresentanti dei Sindacati, ed al tavolo viene discussa una interpretazione restrittiva dell'uso delle mascherine, perdendo la distinzione fra posizione statica e dinamica.

Ma devono ancora trascorrere due giorni di incertezza. Infatti il dottor Marco Bruschi - nel pomeriggio del 13 novembre 2020 - risponde alla mia formale istanza, e riferendosi ad un articolo del DPCM del 3 novembre 2020, sostiene che:

" [...] Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero della Istruzione, ha chiarito la portata del predetto articolo, precisando che i DPCM "non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione della contigenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle 'Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021' approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020"

Dunque solo il giorno 8 novembre 2020 il Ministero avrebbe recepito il suggerimento ed interpretazione normativa del DPCM da parte del CTS, riunitosi per l'occasione e per rispondere a preciso quesito posto dal Ministero della Istruzione. 
La cosa sconcertante non è soltanto che la decisione deve essere politica (cioè del decisore politico) e non del CTS, ma è quanto viene dichiarato in data 13 novembre 2020 dallo stesso Presidente del Consiglio, prof. Avv. Giuseppe Conte, che ha firmato lo stesso DPCM del 3 novembre 2020 che avrebbe introdotto l'obbligatorietà delle mascherine al banco (il condizionale è d'obbligo perché il testo è ambiguo e comunque lo strumento sublegislativo è inopportuno a causa della riserva di legge assoluta e rinforzata che vi è sulla salute): 

"(...) Dobbiamo essere franchi sulla scuola: le nostre ricerche ci dicono che le scuole non sono focolai sulla diffusione del contagio"

Fonte: news AGI.it Agenzia Giornalistica italiana, 13.11.2020

Il sottoscritto ricorda che: il CTS si riunisce e raccomanda; le sue raccomandazioni non hanno alcun valore giuridico vincolante; la responsabilità è sempre e soltanto del decisore politico. Ma il Ministero della Istruzione - e l'Esecutivo in testa con Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Salute - sembrano ultimamente prendere per "legge" ogni raccomandazione del CTS in senso restrittivo, nell'ambito scolastico. Salvo poi, in modo sconcertante, ammettere candidamente (sconfessando la ragione a giustificazione delle misure più restrittive prese in ambito scolastico ) che le scuole non costituiscono focolaio di contagio (dichiarazione pubblica del Presid. Avv e Prof. G. CONTE, 13.11.2020)
Un valzer delle note ministeriali ed uno smarcarsi dalle proprie responsabilità da parte di tutti gli attori in gioco (Ministero e componente monocratica del Governo) inaccettabile e vergognoso.
Mi auguro che al più presto il CTS ed il Ministero concordino un ripristino delle condizioni d'uso della mascherina come protezione delle vie respiratorie, tornando ad una situazione ante DPCM 3 novembre 2020, in cui la distinzione fra posizione statica ed in rima buccale di 1 metro (possibilità di togliere la mascherina quando seduti al banco), e situazione dinamica (mascherina al viso durante movimenti ed assembramento), rispondeva meglio al buon senso ed al principio di proporzionalità che la P.A. ha l'obbligo di rispettare, anche in ottemperanza ai diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009, e che amplia la tutela dei nostri diritti costituzionali. 

Luca Scantamburlo

17 novembre 2020

Perché ho scritto direttamente al Capo Dipartimento e non al Ministro On. Azzolina 

1) Il Ministro della Istruzione On. Azzolina NON HA MAI risposto finora alla mia istanza formale dell'estate scorsa, di cui ero capogruppo (quasi cento firme sottoscritte ), protocollata dall'ufficio competente, né ad analoghe istanze promosse ed inoltrate da altri cittadini, di tutta Italia; 

2) perché le note ministeriali del dottor Marco Bruschi hanno dimostrato che sono i BUROCRATI ad occuparsi di chiarire ai dirigenti scolastici come fare e cosa fare, sulla materia di cui sopra;

3) perché il valzer delle note ministeriali di ottobre e novembre 2020 ha scoperto il fianco, sollevando il sospetto -  avvalorato e dimostrato dalla risposta del dottor Bruschi alla mia attenzione, del 13.11.2020 -  che al Ministero della Istruzione NESSUNO sta praticamente decidendo nelle ultime settimane, in cui ci si interroga sì, ma poi ci si adegua semplicemente a tutto ciò che il CTS si auspica, ed alla conformità delle norme in scala gerarchica rispetto all'Esecutivo, senza un significativo apporto dialettico e di confronto e di autonomia, fondato sul principio di proporzionalità e di responsabilità politica;

4) perché sapevo che era più probabile avere risposta da un funzionario pubblico in posizione apicale, che dal Ministro stesso (che sta assumendo atteggiamento "PILATESCO" al limite della condotta omissiva da parte della P.A.);

Luca Scantamburlo

17 novembre 2020

Fonti per approfondimenti

"Cts: obbligo mascherina al banco dai 6 anni in su anche con metro di distanza. Decisione sofferta ma rischio contagio è alto", Di Ilenia Culurgioni, 9 novembre 2020, https://www.orizzontescuola.it/cts-obbligo-mascherina-al-banco-dai-6-anni-in-su-anche-con-metro-di-distanza-decisione-sofferta-ma-rischio-contagio-e-alto/ 

"Per Conte le scuole non sono focolai, ma lo shopping di Natale sì", 13 novembre 2020, AGI, https://www.agi.it/politica/news/2020-11-13/conte-scuole-focolai-covid-shopping-natale-10280616/

Photo credit: Husniati Salma, Unsplash


venerdì 23 ottobre 2020

RISPOSTA DELLA REGIONE FVG ALLA ISTANZA SULLA MANCANZA DISSENSO AL TAMPONE: SCUOLA E TEST DI SCREENING

 


Condivido con il pubblico la solerte risposta della Pubblica Amministrazione Regionale alla mia istanza datata 21 ottobre 2020 e con la quale ponevo all'attenzione del Presidente della Regione Autonoma FVG - ed agli enti competenti -la mancanza di opzione del dissenso ad atto sanitario presente in un allegato di ordinanza che le scuole della Regione richiedono di firmare a tutte le famiglie con figli frequentanti le scuole friulane: il test di screening del tampone, previsto nelle scuole della Regione Autonoma FVG, su Ordinanza urgente e contingibile del Presidente Massimiliano Fedriga (nr.34/PC), del 14 ottobre 2020. 

Infatti, sottolineavo io, ogni richiesta di consenso ad un atto sanitario (sia preventivo o meno) deve necessariamente prevedere anche un implicito dissenso (diniego) - meglio se anche motivato per iscritto dall'avente diritto - essendo il principio consensualistico, un principio cardine della persona in materia di salute, sancito da trattati internazionali e carte dei diritti e delle libertà a livello comunitario, e recepito da più di dieci anni da Sentenze di Cassazione e dalla giurisprudenza costituzionale (oltre che disciplinato, più recentemente, anche da una legge italiana, la Legge del 22 dicembre 2017 nr. 219)

La mia istanza ha messo in luce anche la opzione dei 14 giorni di quarantena ma senza effettuare test molecolare finale (tampone), come una scelta alternativa ai 10 giorni più test antigenico o molecolare negativo, per il rientro in socialità, per tutti coloro che abbiano rispettato una quarantena fiduciaria dopo essere stati a stretto contatto con soggetti identificati positivi al virus SARS-CoV-2, e non abbiano sviluppato sintomi ricondubili alla malattia COVID-19.

La recente Ordinanza urgente e contingibile a firma del dottor Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Autonoma FVG - in materia di scuole ed controllo della epidemia COVID_19, non considera per il rientro alle lezioni scolastiche - dopo  quarantena senza sintomi - questo percorso alternativo e legittimo indicato da una stessa circolare ministeriale (Circolare 003285 del Ministero della Salute, 12 ottobre 2020, a firma del dottor Giovanni Rezza, Direttore Generale DGRE del Ministero della Salute).

La Regione Autonoma FVG mi ha risposto che l'adesione al test del tampone e' "volontaria", ed e' assolutamente garantito il "dienigo".

Per quando riguarda il percorso di quarantena  dei 14 giorni, senza esame molecolare finale, la Regione non entra nel merito, se non accennando a soluzioni da concordare con il Dipartimento di prevenzione, di volta in volta. Ad ogni modo, il Servizio prevenzione della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, ha apprezzato la mia istanza ringraziandomi per "(...) aver portato una sua sensibilità e un suo proattivo contributo in una materia di una complessità inedita per la quale ogni apporto collaborativo di revisione e' sempre prezioso". 

Nel frattempo, mi conforta e ci conforta il fatto che diversi dipartimenti di prevenzione ed igiene sanitaria, stanno gia' consentendo - sia in Lombardia sia nel Lazio - il rientro anche ai minori - a fine quarantena fiduciaria - che non hanno eseguito il tampone per scelta dei genitori, previo controllo di asintomaticita'.

download ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FVG DISSENSO AL TAMPONE - SCUOLA - SCANTAMBURLO LUCA


Luca Scantamburlo 
24 ottobre 2020 

Photo Credit, Unsplash.com, Owen Beard, Brisbane City, Australia


martedì 20 ottobre 2020

PRINCIPIO CONSENSUALISTICO E BIOETICA GIURIDICA, DISSENSO AD ATTI SANITARI E SCUOLA



Considerata la richiesta da parte delle Autorità regionali e statali rivolta alla cittadinanza, di sottoporsi a tampone naso-faringeo, od oro-faringeo, oppure nasale profondo (o altri test molecolari, come il test salivare), metto a disposizione di tutti questo modulo di dissenso per atti sanitari invasivi e rischiosi - non urgenti e non differibili - che si possono rifiutare in ottemperanza al principio del consenso libero ed informato, costituzionalmente riconosciuto, e garantito anche dalla Carta di Nizza (CFUE, art.3, vincolante giuridicamente per l'Italia sin dall'anno 2009). Il modulo è stato preparato da me con l'aiuto di un genitore veneto che conobbi vicino a Noale nell'aprile 2018, nel gruppo di attivisti per la libertà di scelta terapeutica e per il rispetto dei diritti costituzionali.

modulo dissenso WORD editabile

modulo dissenso PDF stampabile

Posto anche qui di seguito, un link a miei contributi audio di pubblico dominio, in materia bioetica giuridica, a beneficio di tutti

Luca Scantamburlo
20 ottobre 2020

AUDIO BIOETICA GIURICA 
https://www.spreaker.com/show/bioetica-giuridica-luca-scantamburlo


Photo credit, Kampala (Uganda), Bill Wegener, @wegenerb

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