venerdì 8 novembre 2019

TRIBUNALE DI TRIESTE RIGETTA IL RECLAMO E LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 119/2017


IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI TRIESTE
HA  RIGETTATO IL RECLAMO,
MA RICONOSCIUTO LA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO



La sconfitta brucia e grida giustizia. Ci sono tuttavia diversi aspetti interessanti e meritevoli di attenzione, in quanto positivi.

Link alla ORDINANZA e commento.

Luca Scantamburlo
12 dicembre 2019


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Nel montaggio video di Adriano Bianchi - cittadino e genitore del Bellunese - la testimonianza della giornata del 30 ottobre 2019 in Foro Ulpiano, di fronte al Tribunale di Trieste (sit-in autorizzato dalla Questura di Trieste), in occasione ed in solidarietà con il reclamo nel civile, avverso la ordinanza di rigetto del Giudice dottor Francesco Savero Moscato; il Collegio del Tribunale - che in udienza ha ascoltato le controdeduzioni del legale dei due genitori - si riserva di decidere sul reclamo e sulla richiesta di rimettere il giudizio alla Consulta).
Sit-in organizzato dalle associazioni UHRTA, ALISTER e dal Comitato spontaneo Sostegno Genitori (SG) di Pordenone.



CHIARIMENTI SUL TITOLO DEL VIDEO  DI YOUTUBE 

Taluni fra il pubblico confondono  la questione di legittimità costituzionale - sollevata in Tribunale dalla parte ricorrente / reclamante - con la eventuale Ordinanza di rinvio alla Consulta a firma del Giudice o del Collegio.
Il titolo del video è corretto perché la descrizione dettagliata nel video e le mie parole nella intervista con la giornalista Laura Buccarella di Telequattro, sono chiarissime.
È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dinanzi ad un Tribunale, ma non ancora di fronte alla Consulta che è il secondo step. Intanto è stata messa in moto la questione dinanzi al Giudice, ed è doveroso dirlo.
L'accesso alla Consulta lo può fare ed indirizzare con Ordinanza specifica solo un Giudice o un Collegio di giudici, appunto, e sulla base di una richiesta esplicita della parte ricorrente (che appunto solleva la questione, mettendo in moto la questione, "sollevando" in gergo giuridico ) o sulla base di un proprio scrupolo ed agire per un dubbio (in caso lo faccia il Giudice su sua iniziativa);  a quel punto, e solo a discrezione del Giudice, si ha o meno la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la successiva trasmissione al Parlamento, comunicando ai Presidenti delle Camere .

Il gergo giuridico è questo: si dice espressamente "sollevare la questione di legittimità costituzionale" nell'ambito di un procedimento, civile, o in particolare di natura cautelare. Solo quando il Giudice accoglie, si attiva il cosiddetto "giudizio incidentale". Prima si solleva la questione, appunto, e la parte in causa - ricorrente - è legittimata a farlo. Basta che la questione sia ritenuta dal Giudice  "non manifestamente infondata."

Per inciso, questo è l'esempio paradigmatico di un tipico caso pilota di cui parlava il prof. Daniele Trabucco - docente universitario in Istituzioni di diritto pubblico - al convegno di Verona dell'11/03/2018, quello che egli ha definito "il secondo tempo della partita ".

Attendiamo dunque l'esito della decisione del Collegio di Trieste, Tribunale Civile di Trieste.

Luca Scantamburlo
08 nov 2019

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