martedì 9 luglio 2024

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA ANNULLA SANZIONE: ENNESIMA VITTORIA A FAVORE DEI CITTADINI INADEMPIENTI LA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19


download Sentenza GdP Bologna, nr. 1100/2024, R.G. 3954/2023
download Sentenza GdP Tolmezzo, nr. 18/2024, R G. 6/2023

Una nuova vittoria dei cittadini nei confronti del potere autoritativo dello Stato e dei suoi abusi durante la stagione emergenziale sanitaria. Recentemente  l'Avvocato Sebastiano Scardovi del Foro di Bologna ha difeso con successo una cittadina emiliana inadempiente la normativa che aveva imposto obbligatoriamente la vaccinazione anti-COVID-19 agli over cinquantenni: la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da AdeR tramite un avviso di addebito — a seguito di avvio procedimento sanzionatorio da parte del Ministero della Salute — è stata annullata dal Giudice di Pace di Bologna, dottoressa Avv. Stefania Trincanato, con la sentenza di merito di accoglimento nr. 1100/2024 iscritta a Ruolo Generale n. 3954/2023 e depositata il 23 aprile 2024.

Il giornale il Resto del Carlino ha riportato in data 08 maggio 2024 la notizia attribuendo - erroneamente - il pronunciamento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in luogo del corretto Giudice di Pace di Bologna.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/la-lunga-mano-del-coronavirus-annullata-la-multa-per-la-no-vax-irragionevole-lobbligo-per-leta-6b15f1e6 

La lunga mano del Coronavirus. Annullata la multa per la ’no vax’: "Irragionevole l’obbligo per l’età". La donna, over 50, nel 2022 non era vaccinata e per questo ora si è trovata 100 euro di cartella esattoriale. Ma la norma è da tempo stata sospesa. Il Tar: "Manca motivazione logica, scientifica o prudenziale" . Cronaca di Ferrara, di Nicola Bianchi

Si ringrazia la squisita cortesia con cui l'Avvocato Sebastiano Scardovi ha risposto con solerzia a una mia lettera di posta elettronica, chiarendo subito l'equivoco sorto con l'articolo del quotidiano (il Tribunale Amministrativo Regionale è citato erroneamente, perché del Giudice di Pace è la sentenza) e inoltrandomi copia della sentenza con le motivazioni del giudice, che al più presto metterò a disposizione di tutti con i dati personali della ricorrente oscurati per ragioni di privatezza. 

Le parti resistenti nel giudizio in opposizione all'atto impugnato sono stati l'Agenzia delle entrate -Riscossione (AdeR) e il Ministero della Salute contumace (non ha espresso volontà di comparire in giudizio e in udienza); difensore della Agenzia AdeR è stata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

La sentenza è importante perché nella sentenza — oltre a citare la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea già Carta di Nizza, e il principio consensualistico sancito all'articolo 3 — il Giudice di Pace di Bologna argomenta tutta una serie di carenze e vizi dell'atto oggetto di opposizione in termini di "legittimità procedurale".
Innanzitutto il Giudice in via preliminare provvede ad integrare il contradditorio con il Ministero della Salute, in quanto è l'autorità che si suppone abbia accertato la violazione in questione; poi nonostante si sia proceduto a norma di legge in deroga alla Legge 681/1981, il Giudice rileva che ciò è avvenuto 

"in deroga procedimentale alla L 689/1981, solamente, tuttavia, per i casi in essa previsti, quali le modalità e i termini di notifica dell'Avviso di addebito, non certo per le altre norme, che sono quindi direttamente applicabili al provvedimento de quo"

Dunque, il Giudice di Pace adito contesta che il procedimento sanzionatorio difetta della presenza di un verbale di accertamento sanzionatorio oppure di una ingiunzione di pagamento: né l'uno né l'altro sono presenti nella irrogazione dell'avviso di addebito per la riscossione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Richiamando il dispositivo dell'art. 12 delle Preleggi, il Giudice statuisce che l'avviso di addebito non può escludere la necessità di una precedente contestazione, che nella fattispecie è assente, contestazione dove dovrebbero essere presenti le motivazioni di fatto e di diritto. 
Il Giudice prosegue e sostanzialmente rivela che l'Amministrazione dello Stato — con siffatto comportamento e inusuale procedura amministrativa di irrogazione — ha omesso il deposito di quei documenti necessari a dimostrare la responsabilità di violazione dell'opponente ricorrente

[...] Si premette, a tal fine, che nel procedimento ai sensi della L. 689/1981, come modificata dal D. L.vo 150/2011, l'amministrazione assume la veste sostanziale di attore, soggetta all'obbligo di deposito di tutti gli anni afferenti il procedimento sanzionatorio, pena l'applicazione del comma 11 dell'art. 6, D. L.vo 150/2011, secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti la responsabilità dell'opponente", ovvero quando "l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8 (art. 6, comma 10, lett b) D.L.vo 150/2011), ovvero abbia omesso di depositare gli atti relativi all'accertamento, come nel caso di specie. 

Questo punto è interessante perché richiama la sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo (provincia di Udine) che ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito proprio per la medesima motivazione sopra ricordata dal Giudice di Pace di Bologna (sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo, dr.ssa Carla Milocco, nr. 18/2024, R.G. n. 6/2023).

L'amministrazione contumace (quella sanitaria) non ha dunque dimostrato la sussistenza delle condizioni per la imputazione delle sanzioni ai sensi del comma 1 dell'art. 4-sexies della normativa D.L. 44/2021.

Il giudice poi richiama le plurime decisioni di merito:

[...] che hanno ravvisato nella normativa contestata, la violazione de precetti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97 Cost. nonché dell'art.3 della Carta fondamentali dei cittadini europei, che pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della libertà e dignità dell'uomo.

E ciò a maggior ragione nel caso del precetto contestato, che obbliga alla vaccinazione una categoria indistinta di soggetti solo in funzione dell'età, senza una specifica ed individuale ragione a monte dell'obbligo prescritto, laddove ormai notoriamente tale vaccino è intervenuto a prevenire la malattia ma non è servito a prevenire il contagio.

Il Giudice di Pace adito a Bologna procede poi a una interpretazione nell'intreccio delle fonti, richiamando la prevalenza della normativa eurounitaria: nella fattispecie ricorda la sentenza del Tribunale di Bologna (Ordinanza R.G. n. 10063/2022,) con la quale si è proceduto a disapplicare la normativa nazionale per il principio di prevalenza del diritto dell'Unione sulle normative nazionali (il Regolamento Europeo Reg. (UE) 2021/953 aveva infatti previsto che le persone non venissero discriminate nel territorio della Unione anche se avessero scelto di non vaccinarsi per libera scelta personale).

La disapplicazione viene poi ricordata dal Giudice di Bologna come tecnica di risoluzione di antinomie giuridiche e prerogativa di ogni giudice nazionale dei Paesi UE, che di fatto diviene un giudice della Unione autorizzato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo a far rispettare i diritti fondamentali dei cittadini della Unione Europea ancora prima che normative nazionali lesive di tali diritti, vengono rimosse, abrogate e dichiarate incostituzionali dalle Corti costituzionali nazionali.

È il cosiddetto principio di preminenza del diritto comunitario (oggi unionale altrimenti detto eurounitario) che nasce con la sentenza Costa c. ENEL (Sentenza della CGCE 1964, causa C6/64) che porta poi al principio di disapplicazione delle leggi nazionali rispetto al diritto comunitario sancito dalla Sentenza Simmethal (1978) nella causa C-106/77: il Giudice di Pace di Bologna richiama proprio questa ultima sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 9 marzo 1978.

Sempre il Giudice di Pace di Bologna richiama a tal proposito un pronunciamento del Tribunale di Firenze: l'Ordinanza del 30 ottobre 2022, R.G. 7361/2022 ove si ribadisce il primato del diritto dell'unione sulle normative nazionali e la conseguente disapplicazione delle normative confliggenti e lesive dei diritti dei cittadini dell'Unione.

Il Giudice di Pace di Bologna conclude la sua sentenza affermando che la sanzione e l'avviso di addebito relativo di AdeR devono essere annullati anche per 

[...] l'irragionevolezza del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell'età, ovvero di una condizione personale di cui all'art. 3 Cost, senza altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l'obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo

Commento personale alla sentenza di Bologna: questa sentenza pronunciata a Bologna rileva un'ulteriore insieme di vizi e difetti in termini di legittimità procedurale che caratterizzano l'irrogazione di queste inique sanzioni amministrative e relativi avvisi di addebito di AdeR, e si aggiungono all'elenco già fatto dal sottoscritto mesi fa.

https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2024/02/sentenze-dei-giudici-di-pace.html 
SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETÀ NON VACCINATI

Essa risolve inoltre la fattispecie invocando il primato del rispetto della dignità umana e della libertà da ogni discriminazione, sancito non solo dalla nostra Costituzione della Repubblica agli articoli 2 e 3, ma anche dalla Carta di Nizza che è divenuta equiparata a Trattato nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: uno degli ultimi atti partoriti dalla Unione — questo carattere giuridicamente vincolante della Carta di Nizza — prima che la Unione Europea subisse negli ultimi quattordici anni, a mio modesto avviso, una progressiva deriva autoritaria politica e soprattutto sanitaria e un processo di avvitamento e negazione di quegli stessi principi di libertà da ogni discriminazione e rispetto della dignità umana che sono stati per decenni i valori fondanti di questo progetto politico dal carattere intergovernativo e sovranazionale chiamato oggi Unione Europea.

Luca Scantamburlo

09 luglio 2024

PHOTO CREDIT

Justice by Pavel Danilyuk, 2021 - Pexels.com, 


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