mercoledì 13 novembre 2024

CONSENSO E DISSENSO INFORMATO NELLA PROFILASSI VACCINALE: MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA VACCINAZIONE, SCUOLE E FREQUENTAZIONE


 

download anagrafe nazionale vaccini - documento Min. Salute

 

OBIEZIONE ALLA VACCINAZIONE: ITER ATTIVO

Il codice 05 - relativo ai dissensi informati temporanei - del manuale "Anagrafe Nazionale Vaccini. Specifiche funzionali" del marzo 2024, versione 4.5 - è il migliore a mio giudizio, fra i codici interni amministrativi sanitari che classificano motivi di esclusione dalla profilassi vaccinale.
Perché in tal caso chi esprime un atto di una obiezione alla vaccinazione per fondati motivi di prudenza dopo aver valutato attentamente il rapporto beneficio/rischio, sottoscrive una sospensione di giudizio temporanea e non definitiva sull'atto sanitario invasivo, spiegando che le informazioni su tale atto rischioso a cui si è invitati come responsabili genitoriali della propria prole, non sono sufficienti e dunque si obietta all'atto con sospensione di giudizio, si dice cioè alla Asl/Ausl/ATS/Ulss che non si vaccina e si obietta al momento (dissenso informato) ma in futuro si potrebbe rivalutare questa sospensione (non vi è obbligo al riguardo ma facoltà, perché la decisione è personale non dei medici, in quanto non vi è vaccinazione coatta).
Il rifiuto definitivo dell'atto sanitario (cod. 06) è anche esso assolutamente legittimo in forza del diritto fondamentale alla autodeterminazione e alla informazione (art 3 Carta di Nizza e art. 5 Convenzione di Oviedo) e alla difesa della propria integrità psicofisica.
Hai il vantaggio - il codice 06 rispetto al codice 05 - che probabilmente la Asl/Ausl/ATS/Ulss si asterrà probabilmente nello specifico caso di richiedere e inviare nuovi inviti alla vaccinazione del minore.
Invece un rifiuto temporaneo e non definitivo (codice 05), può essere temporaneo per anni o diventare definitivo al compimento del 17 anno di età del minore, ma in un certo senso colloca più al riparo da possibili interpretazioni della obiezione in declinazione ideologica, possibili se la pratica individua il codice 06. Il minore ovviamente diventando maggiorenne, ha diritto nuovamente ad essere invitato alla profilassi vaccinale, ma già dall'età di 12 anni (età del discernimento) ha diritto a partecipare all'esercizio del consenso libero e informato o suo dissenso relativo agli atti sanitari che lo riguardano, anche se l'ultima parola la hanno i genitori o chi esercita la responsabilità come tutori o soggetti affidatari.
Vero è anche con il codice 05 si verrà ancora interpellati periodicamente con successivi inviti alla vaccinazione proprio perché il rifiuto è temporaneo.
In ogni caso, si obietta e si sospende la valutazione decidendo per quanto tempo si vuole perché un rifiuto definitivo della profilassi vaccinale può in qualunque momento essere revocato per iscritto dagli aventi diritti. L'atto di sospensione di giudizio è dunque una decisione che segue una attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio dell'atto sanitario, e la si può prendere solo dopo essersi informati, e confrontati per corrispondenza (o in presenza a colloquio) con i medici del servizio di vaccinazione pediatrica.
In ogni caso la scelta amministrativa del codice negli atti interni dalla Asl/Ausl/ATS/Ulss è una prerogativa dei funzionari Asl e non è una scelta esplicita a cui i genitori sono chiamati.
Sarà il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio vaccinazioni a determinare, in base al comportamento dei genitori ed al rapporto medico-paziente (colloquio, corrispondenza ecc..) e in base alla loro competenza bioetica-giuridica, sotto quale codice inquadrare la situazione del minore.
Cioè i genitori dicono: ci sono troppi rischi, più rischi che presunti benefici, le informazioni fornite dalla Asl e dai bugiardini sono carenti, ecc..
A questo punto dipende dalla competenza dei medici come incasellare questa scelta dei genitori di obiezione (che deve sempre essere attiva non passiva) e decidere o meno se la inadempienza vaccinale è in ottemperanza alla Carta di Nizza e Convenzione di Oviedo) o illegittima.
Al limite si può anche suggerire al funzionario o medico il codice che si individua, fermo restando che questo codice amministrativo interno non è una scelta dei genitori, ma sono i medici a valutare quale sia il profilo di inadempienza / esclusione di fronte a cui si trovano, valutando il comportamento dei genitori chiamati a questo atto sanitario profilattico invasivo e rischioso.
Inutile guardare alla sola legge 119/2017. Si deve guardare a questa nell'intreccio delle fonti.

 

SCUOLA: IL RISCHIO DI SOSPENSIONE PER GLI INADEMPIENTI, MA SOLO RELATIVO AD ACCUDIMENTO E SCUOLA DELLA INFANZIA

Ma di nuovo sono i dirigenti (sanitari in primis e scolastici in seconda battuta) che devono avere competenza e conoscenza delle norme nell'intreccio delle fonti.
Ad ogni modo, limitandosi alla mera lettura della norma 119/2017, i bambini inadempienti e per i quali non vi sia esonero medico, giustificato, sino ad oggi sono stati sospesi da scuola nella quasi totalità dei casi di irregolarità (la legge addirittura parla di decadenza dalla iscrizione, ove la sospensione è una misura discrezionale del dirigente scolastico, che è la misura più adottata negli ultimi anni).
Pensare di tergiversare o guadagnare tempo chiedendo l'appuntamento vaccinale per iscritto (documentazione che si può effettivamente presentare alla dirigenza scolastica), in conformità al dettato normativo della Legge 31 luglio 2017 nr. 119, può forse far guadagnare del tempo (qualche mese?) e magari far terminare un anno scolastico. Ma in presenza di un reiterato rifiuto dell'atto vaccinale o un annullamento ripetuto dell'appuntamento preso (disdetta e riprogrammazione dell'appuntamento) - non motivato da ragioni mediche messe nero su bianco per problemi medici certificati o da immunità anticorpale accertata con esami del sangue a causa di pregressa malattia naturale  - si avrà prima o poi la comunicazione del nominativo del minore dal servizio sanitario alla dirigenza scolastica (oppure la acquisizione automatica informatica presso le Regioni che hanno già attivato un servizio del genere), la quale deciderà se far decadere la iscrizione o sospendere la frequentazione scolastica del minore, in attesa della regolarizzazione del minore rispetto al calendario vaccinale obbligatorio pediatrico. Oltre che mettere in cattiva luce dei genitori che con questa scappatoia, potrebbero anche incorrere in ulteriori accertamenti, per sospetto comportamento in quanto giustamente dei medici potrebbero chiedersi per quale motivo all'appuntamento preso non faccia seguito la vaccinazione. Io non ho mai suggerito questa strategia (sono scelte personali) perché energeticamente e giuridicamente seppur un percorso legale e lecito, non costituisce una difesa di principio su dei valori e non è incardinata su diritti fondamentali ed il loro esercizio. Quindi, una strategia del genere (poco sincera rispetto alle proprie reali intenzioni) - seppur lecita e forse a fine anno scolastico di un ciclo anche concretamente di aiuto - sul lungo periodo non è opportuna e può comportare rischi e problemi.

La sospensione del minore non vaccinato sarà dunque prima o poi concretizzata con un atto formale da parte del dirigente scolastico, e dunque la famiglia per non incorrere in denunce anche penali o la chiamata delle Forze dell'ordine (già accaduto in passato), dovrà astenersi dal mandare a scuola il minore. Un atto di sospensione deve essere impugnato nelle opportune sedi (Tribunale Civile oppure amministrativo, TAR). Naturalmente è una palese ingiustizia e assurdità discriminatoria che non ha nulla a che vedere con la salute pubblica e la protezione della incolumità pubblica (come chiarito e argomentato con chiarezza dal Senatore Maurizio Romani, medico chirurgo, nel suo eccezionale intervento in qualità di Senatore della Repubblica durante la Legislatura XVII che nell'estate 2017 convertì in legge il decreto nr. 73/2017 cosiddetto "Lorenzin", dopo sofferti emendamenti ed estenuanti dibattiti nelle Commissioni al Senato e nel Senato stesso.
La legge 119/2017 discrimina l'accesso alle scuole e la loro frequentazione solo relativamente ai servizi di accudimento e alle scuole della infanzia (fascia 0-6 anni di età). Frequentazione ed esami scolastici sono garantiti anche qualora non si sia vaccinati, ma solo a partire dalle scuola primaria in su. Dunque nessun dirigente scolastico può impedire ad un minore non vaccinato la frequentazione della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e secondo grado (per i casi in cui il dirigente minacci sospensione illegittime o faccia indebite richieste, si può rispondere con il seguente modello di lettera di risposta, che preparai anni fa, scaricabile al seguente link e adattabile al proprio caso specifico, ma da usare solo per le scuole dell'obbligo). Ricordo tuttavia che anche i dirigenti scolastici delle scuole dell'obbligo, hanno diritto a conoscere la conformità o meno del minore al calendario vaccinale, ma non a conoscere le ragioni mediche di scelta rispetto a questo atto.


Il testo della legge 31 luglio 2017 n. 119 è carente per quanto riguarda il diritto al consenso e dissenso informato, colpevolmente carente, perché ha dimenticato di riferirsi e menzionare nel testo di legge questo diritto fondamentale e dunque citare dinanzi ai medici della Asl che si è a conoscenza di queste specifiche interne e codici di esclusione, potrebbe (forse) evitare possibili future sospensioni scolastiche del minore, ma non escludere sanzioni amministrative pecuniarie, sempre possibili purtroppo. Sino all'anno 2017, a partire dagli anni 2005/2007, i medici dei Dipartimenti di prevenzione avevano progressivamente smesso di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai genitori dei bambini inadempienti. Vi furono anche anni fa accordi taciti fra Tribunali dei Minori lombardi ed aziende sanitarie lombarde per evitare le sanzioni ed eventuali segnalazioni al Tribunale dei minori (oggi diventato Tribunale di Famiglia), cosa di cui io stesso venni a sapere interloquendo con la Regione Lombardia.

In ogni caso, si tratta di un percorso di aderenza e conformità al dettato normativo, che non intacca l'evidente abuso e sopruso che la legge 119/2017 costituisce con la discriminazione di accesso scolastico subordinata ad un profilo sanitario (la norma è chiaramente lesiva in quanto la decadenza della iscrizione è prevista per minori inadempienti che sono soggetti sani, discriminati in qualunque condizione epidemiologica e dunque essa non è proporzionale e rispettosa del principio di proporzionalità, perché pur essendo ingiusta, avrebbe forse un senso logico qualora vi fosse un focolaio epidemico di una malattia esantematica, e si applicasse per poche settimane ma non certo sine die). Ma anche in tal caso la norma se fosse discriminatoria solo in determinati periodi a causa di focolai epidemici circoscritti, sarebbe iniqua, perché dal punto di vista medico-scientifico la maggior parte dei preparati dei vaccini previsti per legge non garantiscono immunità di gregge (sono solo misure di protezione personale, se e quando funzionano, e sempre a scadenza) e vaccinazioni di massa di milioni di bambini nei confronti di malattie esantematiche, hanno avuto la conseguenza che le stesse (morbillo, varicella, parotite ecc...) non sono più diffuse come un tempo come malattie da virus selvaggio, e i bambini non acquisiscono più la immunità naturale a vita che fino agli anni Ottanta era una cosa normale. Altra conseguenza-corollario, è che da adulti, anche se si è stati vaccinati nella infanzia, si è paradossalmente sempre a rischio di infezione di queste malattie esantematiche, e si fa presente che morbillo e varicella contratte da adulti, sono malattie di più difficile risoluzione rispetto all'età infantile.

Sono fermamente convinto che qualunque obbligo vaccinale sia lesivo di diritti sociali e civili (la Costituzione della Repubblica non parla di obbligo vaccinale ma di obbligo sanitario quando disposto per legge e in ogni caso mai lesivo del rispetto della persona umana, cosa che nessuna legge può fare), ma mentre la declinazione dell'obbligo (già vigente in Italia ben prima del "Decreto Lorenzin") esistente dal 1999 al maggio 2017 consentiva la frequentazione a tutti i minori d'Italia (grazie ad un saggio DPR del già Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, poi tacitamente abrogato), siano essi vaccinati oppure no, la declinazione dell'obbligo vaccinale con profilo discriminatorio dal punto di vista sociale ed educativo, è giuridicamente lesiva di plurimi diritti soggettivi non solo costituzionali, ma anche naturali, che la stessa Repubblica riconosce all'articolo 2 (vengono prima di ogni diritto positivo e dello stesso nostro ordinamento giuridico).

Segnalo un interessante punto di vista espresso in questo video a suo tempo dall'avvocato Roberto Mastalia il quale - invitato da me e terzi a Verona ad un convegno che organizzammo  nel marzo 2018 - giustamente sottolineò la discrezionalità nell'agire da parte del funzionario pubblico, e quando egli /ella può esercitarla senza incorrere in omissioni di atti di ufficio (con conseguenze penali). In altri termini, anche un dirigente scolastico che ricevesse una lista di bambini inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio, potrebbe non sospendere i bambini, ma dovrebbe comunque motivare per iscritto la propria decisione. Decide il dirigente scolastico e non la direzione sanitaria, riguardo alle posizioni del minore ed alla sua regolarità per quanto concerne frequentazione scolastica ed esami.

intervento avv. Roberto Mastalia - Verona, 11 marzo 2018


EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA VACCINAZIONE

In tutta Italia nella decade 2000-2010 e negli anni 2010-2016 le sanzioni amministrative pecuniarie per mancata vaccinazione sono state disapplicate con sempre più frequenza dalle aziende sanitarie, proprio perché è andata affermandosi la crescente consapevolezza anche fra le classi mediche di questo nuovo diritto fondamentale sancito dalla Convenzione di Oviedo prima (anno 1997) e ribadito e specificato meglio dalla Carta di Nizza poi (anno 2000), divenuta Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e vincolante giuridicamente dal 2009 per tutti i Paesi Ue.

Il clima sociale negli ultimi anni è nondimeno progressivamente cambiato, anche a causa di propagande faziose da parte dei mass media e vere e proprie menzogne istituzionalizzate con dichiarazioni pubbliche anche da parte di Ministri italiani, che parlarono in televisione una decina di anni fa di centinaia di bambini morti a causa del morbillo in Inghilterra (cosa falsa e destituita di fondamento, cosa già segnalata dal sottoscritto e da altri genitori sia pubblicamente sia con evidenza documentale alla attenzione della magistratura italiana).

Una corretta obiezione attiva da parte dei genitori invitati alla vaccinazione può disinnescare le sanzioni amministrative e in ogni caso costituire uno scudo legale dinanzi al giudice di pace. In ogni caso l'iter di obiezione attiva è un atteggiamento pro-attivo nei confronti del Dipartimento di Prevenzione che disinnesca qualunque tipo di accusa di una possibile sospetta incuria genitoriale (per mancata vaccinazione).
Ricordo che un verbale sanzionatorio irrogato dai medici preposti può (e deve a mio avviso per chi ha intenzione di difendere i propri diritti) essere impugnato dinanzi all'ente irrogante entro 30 giorni dalla notifica: si tratta di ricorso gerarchico, non ha costi, ci si difende da soli (la figura del legale non è necessaria, anche se ci si può rivolgere ad un avvocato per assistenza o mandato) ed è sufficiente una semplice raccomandata con avviso di ricevimento (o una PEC): suggerisco in tal caso di richiedere sempre una audizione in presenza dei medici di fronte ai quali perorare le proprie ragioni, argomentare la propria prudente scelta di non vaccinare, e richiedere ulteriori informazioni. Una non risposta dell'ente irrogante o una mancata concessione di audizione dei genitori (in presenza), può costituire un vizio di legge in quanto si viola il diritto alla difesa statuito dalla Legge n. 689/1981 e dalla stessa Costituzione della Repubblica ma al contempo si viola anche il diritto del cittadino a farsi ascoltare dalla Pubblica Amministrazione (come previsto dalla normativa del 1990).
In tal modo, una eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata successivamente entro i termini di legge dinanzi al giudice di pace - ordinanza emanata anche a distanza di anni per una mancata riscossione di pagamento - può costituire senza dubbio un fondato motivo di illegittimità dell'atto (e dunque annullamento dello stesso) perché si sono violati diritti dei cittadini (alla difesa) e precisi obblighi di risposta e valutazione della Pubblica Amministrazione.
Il cittadino ha infatti diritto <<di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>>, ex L. 241/1990 art 10 comma 1 lett. b), e la mancata valutazione nella fase istruttoria delle osservazioni del privato cittadino rivolte alla Pubblica Amministrazione costituisce una violazione di legge (rif. sentenza GdP di Padova, n. 1514/2024 depositata in data 23/09/2024, R.G. 268/2023, dr.ssa Valeria Raudino).

Luca Scantamburlo
13 novembre 2024


Intervento del 2017 del dottor Maurizio Romani, On., Senatore della Repubblica italiana, XVII Legislatura, in relazione alla discussione parlamentare del Decreto Legge 73/2017

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Ivan Samkov da pexels.com

martedì 9 luglio 2024

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA ANNULLA SANZIONE: ENNESIMA VITTORIA A FAVORE DEI CITTADINI INADEMPIENTI LA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19


download Sentenza GdP Bologna, nr. 1100/2024, R.G. 3954/2023
download Sentenza GdP Tolmezzo, nr. 18/2024, R G. 6/2023

Una nuova vittoria dei cittadini nei confronti del potere autoritativo dello Stato e dei suoi abusi durante la stagione emergenziale sanitaria. Recentemente  l'Avvocato Sebastiano Scardovi del Foro di Bologna ha difeso con successo una cittadina emiliana inadempiente la normativa che aveva imposto obbligatoriamente la vaccinazione anti-COVID-19 agli over cinquantenni: la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da AdeR tramite un avviso di addebito — a seguito di avvio procedimento sanzionatorio da parte del Ministero della Salute — è stata annullata dal Giudice di Pace di Bologna, dottoressa Avv. Stefania Trincanato, con la sentenza di merito di accoglimento nr. 1100/2024 iscritta a Ruolo Generale n. 3954/2023 e depositata il 23 aprile 2024.

Il giornale il Resto del Carlino ha riportato in data 08 maggio 2024 la notizia attribuendo - erroneamente - il pronunciamento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in luogo del corretto Giudice di Pace di Bologna.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/la-lunga-mano-del-coronavirus-annullata-la-multa-per-la-no-vax-irragionevole-lobbligo-per-leta-6b15f1e6 

La lunga mano del Coronavirus. Annullata la multa per la ’no vax’: "Irragionevole l’obbligo per l’età". La donna, over 50, nel 2022 non era vaccinata e per questo ora si è trovata 100 euro di cartella esattoriale. Ma la norma è da tempo stata sospesa. Il Tar: "Manca motivazione logica, scientifica o prudenziale" . Cronaca di Ferrara, di Nicola Bianchi

Si ringrazia la squisita cortesia con cui l'Avvocato Sebastiano Scardovi ha risposto con solerzia a una mia lettera di posta elettronica, chiarendo subito l'equivoco sorto con l'articolo del quotidiano (il Tribunale Amministrativo Regionale è citato erroneamente, perché del Giudice di Pace è la sentenza) e inoltrandomi copia della sentenza con le motivazioni del giudice, che al più presto metterò a disposizione di tutti con i dati personali della ricorrente oscurati per ragioni di privatezza. 

Le parti resistenti nel giudizio in opposizione all'atto impugnato sono stati l'Agenzia delle entrate -Riscossione (AdeR) e il Ministero della Salute contumace (non ha espresso volontà di comparire in giudizio e in udienza); difensore della Agenzia AdeR è stata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

La sentenza è importante perché nella sentenza — oltre a citare la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea già Carta di Nizza, e il principio consensualistico sancito all'articolo 3 — il Giudice di Pace di Bologna argomenta tutta una serie di carenze e vizi dell'atto oggetto di opposizione in termini di "legittimità procedurale".
Innanzitutto il Giudice in via preliminare provvede ad integrare il contradditorio con il Ministero della Salute, in quanto è l'autorità che si suppone abbia accertato la violazione in questione; poi nonostante si sia proceduto a norma di legge in deroga alla Legge 681/1981, il Giudice rileva che ciò è avvenuto 

"in deroga procedimentale alla L 689/1981, solamente, tuttavia, per i casi in essa previsti, quali le modalità e i termini di notifica dell'Avviso di addebito, non certo per le altre norme, che sono quindi direttamente applicabili al provvedimento de quo"

Dunque, il Giudice di Pace adito contesta che il procedimento sanzionatorio difetta della presenza di un verbale di accertamento sanzionatorio oppure di una ingiunzione di pagamento: né l'uno né l'altro sono presenti nella irrogazione dell'avviso di addebito per la riscossione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Richiamando il dispositivo dell'art. 12 delle Preleggi, il Giudice statuisce che l'avviso di addebito non può escludere la necessità di una precedente contestazione, che nella fattispecie è assente, contestazione dove dovrebbero essere presenti le motivazioni di fatto e di diritto. 
Il Giudice prosegue e sostanzialmente rivela che l'Amministrazione dello Stato — con siffatto comportamento e inusuale procedura amministrativa di irrogazione — ha omesso il deposito di quei documenti necessari a dimostrare la responsabilità di violazione dell'opponente ricorrente

[...] Si premette, a tal fine, che nel procedimento ai sensi della L. 689/1981, come modificata dal D. L.vo 150/2011, l'amministrazione assume la veste sostanziale di attore, soggetta all'obbligo di deposito di tutti gli anni afferenti il procedimento sanzionatorio, pena l'applicazione del comma 11 dell'art. 6, D. L.vo 150/2011, secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti la responsabilità dell'opponente", ovvero quando "l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8 (art. 6, comma 10, lett b) D.L.vo 150/2011), ovvero abbia omesso di depositare gli atti relativi all'accertamento, come nel caso di specie. 

Questo punto è interessante perché richiama la sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo (provincia di Udine) che ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito proprio per la medesima motivazione sopra ricordata dal Giudice di Pace di Bologna (sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo, dr.ssa Carla Milocco, nr. 18/2024, R.G. n. 6/2023).

L'amministrazione contumace (quella sanitaria) non ha dunque dimostrato la sussistenza delle condizioni per la imputazione delle sanzioni ai sensi del comma 1 dell'art. 4-sexies della normativa D.L. 44/2021.

Il giudice poi richiama le plurime decisioni di merito:

[...] che hanno ravvisato nella normativa contestata, la violazione de precetti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97 Cost. nonché dell'art.3 della Carta fondamentali dei cittadini europei, che pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della libertà e dignità dell'uomo.

E ciò a maggior ragione nel caso del precetto contestato, che obbliga alla vaccinazione una categoria indistinta di soggetti solo in funzione dell'età, senza una specifica ed individuale ragione a monte dell'obbligo prescritto, laddove ormai notoriamente tale vaccino è intervenuto a prevenire la malattia ma non è servito a prevenire il contagio.

Il Giudice di Pace adito a Bologna procede poi a una interpretazione nell'intreccio delle fonti, richiamando la prevalenza della normativa eurounitaria: nella fattispecie ricorda la sentenza del Tribunale di Bologna (Ordinanza R.G. n. 10063/2022,) con la quale si è proceduto a disapplicare la normativa nazionale per il principio di prevalenza del diritto dell'Unione sulle normative nazionali (il Regolamento Europeo Reg. (UE) 2021/953 aveva infatti previsto che le persone non venissero discriminate nel territorio della Unione anche se avessero scelto di non vaccinarsi per libera scelta personale).

La disapplicazione viene poi ricordata dal Giudice di Bologna come tecnica di risoluzione di antinomie giuridiche e prerogativa di ogni giudice nazionale dei Paesi UE, che di fatto diviene un giudice della Unione autorizzato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo a far rispettare i diritti fondamentali dei cittadini della Unione Europea ancora prima che normative nazionali lesive di tali diritti, vengono rimosse, abrogate e dichiarate incostituzionali dalle Corti costituzionali nazionali.

È il cosiddetto principio di preminenza del diritto comunitario (oggi unionale altrimenti detto eurounitario) che nasce con la sentenza Costa c. ENEL (Sentenza della CGCE 1964, causa C6/64) che porta poi al principio di disapplicazione delle leggi nazionali rispetto al diritto comunitario sancito dalla Sentenza Simmethal (1978) nella causa C-106/77: il Giudice di Pace di Bologna richiama proprio questa ultima sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 9 marzo 1978.

Sempre il Giudice di Pace di Bologna richiama a tal proposito un pronunciamento del Tribunale di Firenze: l'Ordinanza del 30 ottobre 2022, R.G. 7361/2022 ove si ribadisce il primato del diritto dell'unione sulle normative nazionali e la conseguente disapplicazione delle normative confliggenti e lesive dei diritti dei cittadini dell'Unione.

Il Giudice di Pace di Bologna conclude la sua sentenza affermando che la sanzione e l'avviso di addebito relativo di AdeR devono essere annullati anche per 

[...] l'irragionevolezza del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell'età, ovvero di una condizione personale di cui all'art. 3 Cost, senza altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l'obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo

Commento personale alla sentenza di Bologna: questa sentenza pronunciata a Bologna rileva un'ulteriore insieme di vizi e difetti in termini di legittimità procedurale che caratterizzano l'irrogazione di queste inique sanzioni amministrative e relativi avvisi di addebito di AdeR, e si aggiungono all'elenco già fatto dal sottoscritto mesi fa.

https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2024/02/sentenze-dei-giudici-di-pace.html 
SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETÀ NON VACCINATI

Essa risolve inoltre la fattispecie invocando il primato del rispetto della dignità umana e della libertà da ogni discriminazione, sancito non solo dalla nostra Costituzione della Repubblica agli articoli 2 e 3, ma anche dalla Carta di Nizza che è divenuta equiparata a Trattato nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: uno degli ultimi atti partoriti dalla Unione — questo carattere giuridicamente vincolante della Carta di Nizza — prima che la Unione Europea subisse negli ultimi quattordici anni, a mio modesto avviso, una progressiva deriva autoritaria politica e soprattutto sanitaria e un processo di avvitamento e negazione di quegli stessi principi di libertà da ogni discriminazione e rispetto della dignità umana che sono stati per decenni i valori fondanti di questo progetto politico dal carattere intergovernativo e sovranazionale chiamato oggi Unione Europea.

Luca Scantamburlo

09 luglio 2024

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Justice by Pavel Danilyuk, 2021 - Pexels.com, 


domenica 12 maggio 2024

FAMIGLIA SANZIONATA AL PARCO PERCHÉ SENZA MASCHERINA: IL GIUDICE DI PACE DI BIELLA ANNULLA SANZIONE E ORDINANZA DI PAGAMENTO




download sentenza GdP Biella, 2022

La vicenda risale al febbraio 2021. La località teatro della contestazione di verbale sanzionatorio è un parco giochi pubblico del Comune di Vigliano Biellese. I protagonisti sono due genitori e 4 dei loro 7 figli da una parte, e un inflessibile agente di polizia locale dall'altra, impegnato in quel pomeriggio invernale in attività di controllo per il contenimento della diffusione della epidemia COVID-19.

Lasciando da parte la questione dei tamponi mai validati e di un presunto isolamento fisico di un agente patogeno opportunista (il SARS-CoV-2) responsabile di una sindrome simil-influenzale di cui non esiste ancora oggi evidenza documentale certa (diversa da banche dati di Rete di sequenziamento genetico), buon senso vorrebbe che un vigile o un agente di pubblica sicurezza più in generale, qualora incontri una famiglia che cerca di godere alcuni momenti spensierati all'aperto, non andasse a disturbare un nucleo familiare già lontano fisicamente da altre persone, e per lo più all'aperto. Ma proprio a causa del parossismo vissuto dalla società tutta in un contesto psicopandemico nel periodo 2020-2022 – con eccessi e allarmismi che hanno caratterizzato una deriva autoritaria sanitaria liberticida oltre ogni proporzionalità e senza precedenti nella storia della Repubblica italiana – così non è stato nella fattispecie. Infatti, l'agente di pubblica sicurezza locale ha pensato bene di applicare pedissequamente e senza ponderazione le normative sanzionatorie vigenti, sanzionando così i due genitori perché sprovvisti di mascherina al volto: due sanzioni, ciascuna di € 414,30 ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la possibilità di pagare la sanzione ridotta del 30% provvedendo entro 5 giorni dalla contestazione.

Naturalmente, fra lo sbigottito e l'indignazione, i due genitori hanno protestato civilmente nei confronti della sanzione irrogata ritenuta iniqua e priva di fondamento, in quanto molto distanti da altri nuclei familiari ivi presenti, all'aperto, e comunque perché essi erano presenti al parco giochi come nucleo familiare. Proteste vane: il cittadino non viene nemmeno ascoltato in talune occasioni.

Quando più di tre anni fa sono venuto a conoscenza dell'increscioso episodio, mi sono offerto di assistere pro bono i due genitori nell'aiutarli a preparare le memorie difensive di ricorso gerarchico presso la Prefettura (impugnando subito il verbale sanzionatorio), che poi sarebbero state utili eventualmente e successivamente in caso di rigetto del ricorso gerarchico, con emanazione da parte della Prefettura di ordinanza-ingiunzione di pagamento, impugnabile entro 30 giorni dinanzi al giudice di pace competente. I due genitori hanno accettato il mio aiuto come consulente e – con grande impegno e coraggio –  si sono decisi nel difendersi personalmente in giudizio dinanzi al giudice di pace: sì perché è stata poi emanata ordinanza-ingiunzione di pagamento. L'unica mia richiesta, è stata il mettere a disposizione di tutti, pubblicamente, la sentenza qualora essa avesse dato ragione ai ricorrenti.

L'udienza della causa civile di opposizione alla sanzione amministrativa si è tenuta nel mese di ottobre 2022 a seguito della impugnazione delle due ordinanze-ingiunzione di pagamento risalenti al maggio 2022. Il Giudice di Pace di Biella ha accolto – con spese di giudizio compensate fra le parti - le argomentazioni dei ricorrenti, annullando così l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e le relative sanzioni amministrative dell'anno 2021 che complessivamente ammontavano a oltre ottocento Euro.
Sono entrato in possesso soltanto pochi giorni fa di copia conforme della sentenza del Giudice di Pace di Biella - dr.ssa Iolanda Villano - su gentile interessamento di uno dei due ricorrenti, che ringrazio in quanto la sentenza consegnatami e messa a disposizione di tutti da me con il loro permesso (dati personali omessi per privacy), è un raggio di luce nel mare di tenebre che hanno caratterizzato la gestione pandemica nei tribolati tempi della narrativa emergenziale sanitaria. 

Seppure la sentenza dica poco in termini giuridici nell'intreccio delle fonti – non vi sono specifici richiami né alla Costituzione della Repubblica né alla Carta di Nizza oggi nota come Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – e sembra più che un altro un pronunciamento di conformità al dettato normativo più che una difesa di principi, essa è importante non solo perché ha accolto il ricorso con la motivazione che nelle ordinanze-ingiunzione di pagamento non vi sono indicazioni precise di quali norme sarebbero state violate dai due genitori presenti al parco giochi, ma soprattutto perché il Giudice ha statuito - esaminati i motivi del ricorso come testualmente si dice - che 

"(...) vi è da rilevare che gli agenti operanti non hanno verificato il rapporto di parentela della coppia che si trovava all'interno del giardino con i propri figli, essendosi limitati a valutare solo la circostanza che questi non indossassero la mascherina. Essendo soggetti dello stesso nucleo familiare quelli presenti nell'area sud del giardino questi potevano stare all'aperto senza mascherina e a distanza da altri nuclei familiari. La sanzione quindi non è stata correttamente comminata in quanto i soggetti identificati erano dello stesso nucleo familiare."

Sentenza n. 178/2022, GdP Biella, 17 ottobre 2022, N. R.G. 464/2022

La difesa del nucleo familiare e della dimensione più intima e privata della famiglia è stata messa ben in luce dal Giudice di Pace di Biella, e quindi indirettamente - anche se non espresso in termini espliciti - la autorità giudiziaria ha rilevato l'abuso da parte della attività sanzionatoria della pubblica amministrazione di Pubblica sicurezza, una prepotenza che suona contro ogni buon senso e principio di umana misura e giustizia. 
Infatti, citando dal testo del ricorso depositato dai ricorrenti, possiamo leggere fra le argomentazioni di difesa che preparai il seguente passaggio:

"(...) imporre mascherine e distanziamento interpersonale tra persone in rapporti affettivi e/o di parentela, per di più all'aria aperta, è lesivo di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente e dalla Carta di Nizza (CDFUE), che è vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009 (atto normativo vigente di rango paracostituzionale) [...] il Legislatore nazionale impone mascherine al volto e distanziamento di sicurezza in modo indiscriminato assoluto, anche all'aperto, senza tener conto dei legami affettivi e/o familiari e del rispetto della dignità umana"

Ricorso in opposizione, N. R.G. 464/2022

Seppure non tutti i Giudici di Pace d'Italia negli ultimi anni si siano dimostrati sensibili e attenti all'intreccio delle fonti e alla dimensione di autodeterminazione dell'individuo in relazione al nucleo duro di diritti umani inalienabili – una dimensione più volte ignorata od offesa senza ritegno da normative nazionali e regionali demenziali e illegittime sotto molti profili  – diverse centinaia di giudici di pace aditi, lo sono stati. 
Quello che ha fatto e fa la differenza - al netto di milioni di persone che ancora oggi non hanno assunto un atteggiamento di riflessione critica su quanto accaduto in periodo psicopandemico, né dimostrano tolleranza e rispetto delle opinioni altri, perché ancora prigionieri di paure personali o di atteggiamenti dogmatici - sono i gesti di coraggio di genitori e cittadini che, senza avvocati, hanno scelto di comparire in udienza e difendersi da soli contro ogni ingiustizia e iniquità.
Tanti avvocati si sono spesi professionalmente - in forma singola o associata - per difendere i cittadini italiani dagli abusi del potere autoritativo dello Stato: a loro bisogna dare merito. Ma tanti cittadini hanno denunciato o si sono difesi personalmente in giudizio quando possibile anche in difese non tecniche, senza legali rappresentanti: anche a loro bisogna dare merito.
Non tutti hanno avuto accoglimento delle proprie doglianze ma tutti – anche coloro che non sono comparsi in tribunale ma che hanno detto nel loro quotidiano almeno una volta no alla menzogna e sì alla vita e alla verità – potranno dormire con la coscienza in pace, perché non sono stati passivi ed inerti di fronte al Male.

Solo la Verità e il suo riconoscimento - assieme alla difesa di ciò che ci rende umani e tutti fratelli e sorelle dinanzi alla Creazione - ci renderà liberi di vivere in un mondo migliore e più giusto, un mondo che un giorno i nostri figli o i figli dei nostri figli, potranno costruire se lo vorranno e si impegneranno in tale direzione.  

Luca Scantamburlo
13 maggio 2024


Photo credit
Daria Obymaha, Madre e figlia sull'erba, 2018, Pexels.com

giovedì 14 marzo 2024

LOTTA IN DIFESA DELLA GIUSTIZIA



In ricordo di chi denunciò penalmente o civilmente alla magistratura italiana - ma anche in memoria di tutti coloro che sono scesi in piazza in questi ultimi anni o hanno organizzato incontri e convegni - cito dal risvolto di copertina del celebre saggio di Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti,  Editori Laterza, 2012:

"Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le vite. Ma sempre più donne e uomini, denunciano le diseguaglianze, si organizzano su Internet, sfidano regimi politici autoritari. La loro azione è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far regolare tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i beni comuni e guarda a un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo una diversa immagine dell'uomo."

Queste parole sopra riportate sono uno straordinario affresco e una fotografia quanto mai attuale e fedele della drammatica realtà che stiamo vivendo dal 2017 in poi, e che ha trovato nel periodo psico-pandemico 2020-2022 il suo acme in termini di diritti fondamentali conculcati e oltraggiati in un clima di deriva autoritaria totalitaria mai sperimentato sulla Terra a livello globale.

Le parole di introduzione e sinossi di questo libro sono profetiche, se si pensa che sono state scritte nel 2012 e ben di adattano alle tribolazioni sociali e dei diritti umani che stiamo vivendo in questi ultimi anni.

Una dozzina di copie di questo libro e altri due testi per addetti ai lavori che parlano della Carta di Nizza, verranno donati al nostro avvocato di fiducia di Udine e a coloro che sono stati denuncianti prima e opponenti poi (dieci persone come cittadini e il rappresentante legale di una associazione triestina) nella denuncia penale collettiva di malasanità depositata alla Procura della Repubblica di Udine nell'aprile 2022 e sottoscritta da centoventi persone, cittadini veneti e friulani, e da una associazione di volontariato. Le copie dei volumi sono state acquistate con l'avanzo delle donazioni raccolte anni fa per pagare la traduzione e asseverazione in Tribunale dei documenti in lingua inglese che dimostrano la fallacia, la negligenza e anche la eventuale malafede della politica sanitaria italiana ed europea nel gestire la problematica COVID-19.

Possa questo libro e soprattutto i principi in esso discussi,  ispirare i nostri figli e le nostre figlie, le nuove generazioni e tutti coloro che hanno a cuore la autentica Giustizia, quella che regna oltre la materia e si afferma a vari livelli e secondo disegni a volte imperscrutabili, ma che prima o poi non mancherà di fare sentire la propria voce ed energia lungo i secoli.

Luca Scantamburlo 
14 marzo 2024

domenica 25 febbraio 2024

SENTENZE DEI GIUDICI DI PACE: ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI/AVVISO DI ADDEBITO OVER 50 ANNI DI ETA' NON VACCINATI


sentenza GdP Treviso
sentenza GdP Parma
sentenza GdP Tolmezzo
sentenza GdP Padova

Un riepilogo delle principali motivazioni per chiedere l'annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato adempimento alla vaccinazione obbligatoria durante il periodo pandemico COVID-19

La recente sentenza del Giudice di Pace (GdP) di Lecce del 19 febbraio 2024 è analoga a quella del GdP di Acireale del luglio 2023, sul rispetto dei diritti fondamentali nell'intreccio delle fonti (rispetto della dignità della persona ex art. 32 Cost ultimo comma, e correlata difesa di habeas corpus e del diritto a un consenso libero e informato in ambito medico e terapeutico)

Qui di seguito ho riepilogato  quali sono le principali motivazioni per annullare le irragionevoli sanzioni amministrative pecuniarie irrogate agli over 50 anni di età per mancato adempimento vaccinale, emerse nelle sentenze dei giudici di pace chiamati a decidere nei ricorsi:


1) difetto di legittimazione attiva e di potere in capo ad AdER, statuito nella sentenza del GdP Velletri n. 721/2023, depositata in data 21/03/2023, R.G. 517/2023, e successive sentenze del GdP di Torino: sentenze gemelle n. 1637 /2023 e 1638/2023, e sentenza del GdP Parma n. 640/2023, R.G. 1415/2023;

2) violazione del diritto alla difesa perché l'atto è equiparabile ad un atto erariale, viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente, difettando di tutta una serie di informazioni a tutela del cittadino, inclusa la possibilità di avanzare istanza in autotutela oltre che manchevole del numero preciso dei giorni entro cui fare ricorso: rif. sentenza GdP di Treviso n. 506/2023, R.G. 443/2023;

3) violazione del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione, perché il procedimento di accertamento sanzionatorio ha ecceduto i 90 giorni, sentenza GdP di Rovigo n. 445/2023, depositata il 17 agosto 2023, R.G. 1293/2023; la sanzione e il correlato  avviso di addebito ha violato l' art 14 L. 689 /1981 e -  aggiungo a commento mio personale - qualora sia considerato in deroga alla legge 689 / 1981 - comunque in violazione dell'art 6 CEDU diritto all'equo processo, art 41 CDFUE sul diritto alla "buona amministrazione" e a procedimenti imparziali portati a termine entro un "termine ragionevole" di tempo (cfr anche Consiglio di Stato, Sentenza nr 1330, Sez III 13 marzo 2015);

4) violazione di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente, sentenza del GdP di Acireale n. 320/2023, depositata il 21/07/2023, R.G. 77/2023, e sentenza del GdP di Lecce, n. 7894/2023 depositata il 19/02/2024, R.G. n. 3345/2023, che sottolineano nella fattispecie, sia il reale rischio della vaccinazione anti-COVID-19 a fronte di uno scarso o nullo fattore di arresto di infezione epidemica previsto solo in ipotesi, sia la libera autodeterminazione dell'individuo tutelata da plurimi diritti costituzionali e dal diritto internazionale, per cui il trattamento sanitario obbligatorio deve costituire una eccezione e non la regola, e sempre debba essere garantita e promossa una libera e consapevole adesione, nel rispetto di assenso e dissenso informati relativi agli atti sanitari invasivi e rischiosi;

5) vizi di legittimità procedurale, sentenza GdP di Bologna n. 1100/2024, R.G 3954/2023: il Giudice di Pace di Bologna statuisce che l'avviso di addebito non può escludere la necessità di una precedente contestazione che nella fattispecie è assente, una contestazione dove dovrebbero essere presenti le motivazioni di fatto e di diritto (in un verbale oppure in una ordinanza-ingiunzione di pagamento), dunque non vi sono sufficienti prove e documenti (atti di accertamento depositati dagli enti irroganti) che attestino la violazione contestata; analoghe considerazioni, anche se più concise, sono svolte dal GdP di Tolmezzo, sentenza n. 18/2024, R.G.6/2023;

6) primato del diritto dell'unione sulle normative nazionali e conseguente disapplicazione delle normative confliggenti italiane e lesive dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, consenso libero e informato e assenza di discriminazione, sentenza GdP di Bologna n. 1100/2024, R.G 3954/2023: il Giudice di Pace di Bologna conclude la sua sentenza affermando che la sanzione e l'avviso di addebito relativo di AdeR devono essere annullati anche per "[...] l'irragionevolezza del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell'età, ovvero di una condizione personale di cui all'art. 3 Cost, senza altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l'obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo";

7) violazione del buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (secondo comma art. 97 Cost. e violazione dei principi di trasparenza ed efficienza ex L. 241/1990 art 10), stante l'assenza di elementi essenziali per assicurare completezza della istruttoria, fra cui la data di conclusione del procedimento; il cittadino ha infatti diritto "di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento", ex L. 241/1990 art 10 comma 1 lett. b), e la mancata valutazione nella fase istruttoria delle osservazioni del privato cittadino rivolte alla Pubblica Amministrazione, costituisce mancato rispetto del dovere di contraddittorio stabilito per legge; nella fattispecie, oltre al vizio del provvedimento di legge emanato senza rispetto degli elementi essenziali ricordati, la ricorrente aveva avanzato istanza di annullamento dell'atto in autotutela senza ricevere alcuna risposta; l'atto impugnato, rileva il Giudice, viene annullato perché "viziato per violazione di legge"; sentenza GdP di Padova, n. 1514/2024 depositata in data 23/09/2024, R.G. 268/2023, dr.ssa Valeria Raudino;


Queste sopra ricordate - con citate soltanto le più significative delle numerose sentenze pronunciate dai giudici di pace a favore dei cittadini ricorrenti - sono le principali argomentazioni suddivise per tipologia, con cui una giurisprudenza oramai consolidata ha censurato la illegittima attività amministrativa sanzionatoria di AdeR e del Ministero della Salute nei confronti di milioni di persone non vaccinate per libera e consapevole scelta.

Seppur esse siano valide inter partes - poiché il nostro sistema giuridico continentale è di Civil Law e non di Common Law - il loro strutturarsi e sedimentarsi potranno suggerire analoghe interpretazioni in tutti i ricorsi ancora pendenti e in attesa di udienza e decisione imparziale del giudice.

Luca Scantamburlo

25 febbraio 2024 - 29 settembre 2024

Photo credit by KATRIN  BOLOVTSOVA, 2020, Pexels.com


sabato 17 febbraio 2024

LETTERA ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI: DENUNCIA COLLETTIVA PENALE DI MALASANITÀ NELLA GESTIONE COVID-19 E LE INDIRETTE DECISIONI POLITICHE VALORIALI DEL CTS


 

Alla c.a. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome                      Conferenza Stato-Regioni
               Palazzo Cornaro - Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma

E p. c. al Consiglio Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

OGGETTO: ATTI E CRONACA GIUDIZIARIA, PROCEDIMENTO PENALE PRELIMINARE, DENUNCIA COLLETTIVA DI MALASANITÀ NELLA GESTIONE COVID-19, ISTANZA AI SENSI DEL IV COMMA ART. 118 COST.                                

Oggi - in data odierna 5 febbraio 2024 - si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Roma (errata corrige: presso la Città giudiziaria di Roma di Piazzale Clodio, NdA) una importante udienza dinanzi al GIP in materia di indagine penale preliminare sulla malasanità della gestione pandemica COVID-19.

Della notizia di cronaca giudiziaria - con colpevole omissione e silenzio degli organi di stampa ad eccezione di alcune virtuose radio venete e friulane (fra tutte Radio Gamma 5 e Radio Onde Furlane) che hanno correttamente ottemperato ai doveri di informazione e critica del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, Ordine Dei Giornalisti - è doveroso mettere al corrente i decisori politici e in particolare i rappresentanti politici nazionali e regionali.

Scrivo pertanto la presente - rivolgendomi al Consiglio regionale FVG e all'organo collegiale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale del IV comma dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica - e in prospettiva di affiancamento alla Pubblica Amministrazione come cittadino pro-attivo che suggerisce e fornisce materiale documentale e atti giudiziari, per aiutare i decisori politici nella riflessione retrospettiva e in ottica futura di decisione in situazioni analoghe di sospette e presunte pandemie.

Nell’aprile 2022, presso la Procura della Repubblica di Udine, 120 cittadini del Veneto e del Friuli Venezia e un’associazione di Trieste – UHRTA TLT OdV, con il suo Presidente Diego Cervai – sottoscrissero un circostanziato esposto-denuncia con allegata una corposa documentazione (parte della quale costituita da traduzione linguistica e asseverazione in Tribunale) di denuncia della malasanità nella gestione pandemica COVID-19.

La Procura della Repubblica di Udine aprì dopo pochi giorni dal deposito, avvenuto tramite il nostro avvocato di fiducia Michele Rodaro del Foro di Udine, un procedimento senza ipotesi di reato: il n. 568/2022 iscritto ad A.N.C.R. e trasferito per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma in data 19 aprile 2022, cioè cinque giorni dopo il deposito del 14 aprile 2022.

In data 23 ottobre 2023 il nostro legale ricevette la notifica dalla Procura della Repubblica di Roma della richiesta di archiviazione da parte del PM titolare delle indagini penali preliminari scaturite dalla nostra denuncia, concretizzate nel procedimento penale R.G.N.R. 95818/2022, avente come ipotesi di reato contro IGNOTI gli articoli 438-452 c.p.

La richiesta di archiviazione delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero risale al giugno 2022 mentre l’avviso di notifica alle parti offese porta la data del marzo 2023, ma la comunicazione al nostro domicilio eletto presso lo studio legale Michele Rodaro di Udine è avvenuta con grande ritardo, soltanto nell’ottobre 2023.

Tutti questi anomali ritardi del sistema-giustizia e soprattutto le scarne indagini penali svolte, che non hanno valorizzato in alcuna misura le argomentazioni e gli allegati della denuncia collettiva, sono imbarazzanti. Dieci dei centoventi cittadini promotori dell’esposto-denuncia hanno così avanzato entro i termini la richiesta di opposizione alla archiviazione - assieme alla associazione UHRTA TLT OdV - dando mandato di fiducia nella difesa all’avvocato Michele Rodaro. L'udienza in camera di consiglio dinanzi al GIP di Roma per discutere la opposizione è stata così fissata per il giorno 5 febbraio 2024.

Pochi giorni fa l’avvocato Ornella Bertarini del Foro di Milano ci ha comunicato che un gruppo di coraggiosi cittadini di Sondrio non si è perso d’animo dinanzi alle prime difficoltà e, dopo un fallito tentativo di apertura di un fascicolo giudiziario presso la Procura della Repubblica di Sondrio, ci ha riprovato chiedendo all’avvocato Bertarini di assisterli nuovamente. Essi hanno così depositato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano, ma trattasi del nostro stesso esposto-denuncia - allegati inclusi - sulla malasanità della gestione pandemica COVID-19, depositato a Udine nell’aprile 2022 e a seguito del quale è stato aperto un procedimento divenuto in pochi giorni un penale preliminare.

Sappiamo che sarà difficile avere giustizia sul tema malasanità e gestione pandemica connessa a tamponi mai validati - privi di gold standard di riferimento e soggetti a falsi positivi - e a vaccinazioni sperimentali (compresi sieri genici) incapaci di arrestare il presunto contagio del virus SARS-CoV-2, tutti trattamenti sanitari imposti con il ricatto e la pena dell’esclusione sociale, con obblighi di vaccinazione diretta e in via surretizia, con forme ablative del diritto al lavoro e della libertà d'impresa e con altre violazioni intollerabili e sproporzionate della libertà personale e sociale in caso di inadempienza alla profilassi. Nondimeno riteniamo che mettere per iscritto la verità giuridica e medico-scientifica sia stato e sia importante e doveroso per la tutela della vita e per seminare i presupposti di un mondo migliore.

Qualunque sarà l’esito della nostra opposizione presso la Procura della Repubblica di Roma ne sarà valsa la pena: mettere agli atti una verità negata da troppo tempo e principi sanciti da carte che tutelano i diritti fondamentali è un modo per riconciliarsi con noi stessi, con la vita e con coloro che hanno pagato – e pagano tuttora tantissimo – il prezzo di una medicina che vuole farsi legislatore-scienziato dominatore di corpi e anime, contro ogni buon senso e valore dell’Ars medica e della Bioetica.

È indubbio che durante la gestione pandemica la politica e i decisori politici si siano eclissati e chiamati fuori, lasciando campo soprattutto ai cosiddetti esperti e al peso tecnocratico di comitati come il famigerato CTS - Comitato Tecnico Scientifico con competenza di consulenza e supporto alla gestione emergenziale sanitaria, istituito con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, comitato poi sciolto nel marzo 2022 con la cessazione dello stato di emergenza nazionale. Le varie proposte e suggerimenti e soluzioni del CTS e non solo di esso, in realtà hanno spesso creato nuovi problemi sociali e politici, soprattutto economici ma anche di salute relazionale: uno fra tutti il confinamento (lockdown), la didattica a distanza reiterata e oltre ogni ragionevole periodo, e il distanziamento e mascheramento al volto, ripetuti con ossessione e imposti a livello nazionale e locale. Queste scelte apparentemente di soli mezzi tecnici, in realtà avevano talora anche un contenuto valoriale e diventavano essi stessi dei fini, cioè le soluzioni tecniche divenivano politiche nella accezione di "policy". La distinzione fra mezzi e il conseguimento di fini non è così scontata e netta. Gli studiosi dei problemi della amministrazione pubblica, della cosiddetta "razionalità limitata" della stessa e delle problematiche di governance, lo sanno bene.

I rappresentanti politici e gli amministratori nazionali e locali hanno così peccato di presunzione di efficacia: essi hanno accomodato e proposto soluzioni che in realtà hanno generato a cascata nuovi problemi discriminatori di carattere sociale, di salute e di carattere economico, violando principi di buona amministrazione, di tutela della dignità umana e in particolare del principio di proporzionalità. L'emarginazione della classe politica a seguito del peso dei cosiddetti esperti e "tecnici" durante la gestione pandemica 2020-2022 deve servire da severo monito per il futuro, affinché si ricordi che i decisori politici non possono divenire meri esecutori di soluzioni tecnocratiche, ma ricordarsi che essi e solo essi hanno la responsabilità decisionale in ultima istanza, e che nel campo della salute, 

[...] " Quando la salute viene declinata solo nella sua dimensione fisica, rischia di divenire un idolo e un diritto tiranno: ma così come dobbiamo ricordare che in Costituzione non esistono diritti tiranni (Sentenza 85/2013 Corte Costituzionale), così dobbiamo ricordarci che non tutto è sacrificabile in nome della Legge positiva che impone la tutela della salute collettiva, perché la libertà di espressione dell'individuo e la conservazione delle relazioni umane e della loro qualità, concorrono a formare la salute della stessa collettività che si vuole tutelare" 

(cit. L.M. Pacini – L. Scantamburlo, "Trattamenti sanitari obbligatori  e obiezione di coscienza in Europa e in Italia. Indagine al confine tra libertà umana e vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19", in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, Quadrimestrale dell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici, nr. 71 di maggio-agosto 2022).

Il nostro esposto-denuncia e la nostra opposizione (dieci cittadini su 120 e la associazione UHRTA TLT OdV) rappresentano idealmente tutti coloro che hanno resistito con coraggio alla deriva autoritaria sanitaria 2020-2022, e tutti coloro che - costretti dalle circostanze -  hanno ceduto a iniqui ricatti da parte del potere autoritativo dello Stato fattosi Leviatano schmittiano in una declinazione di aberrazione della logica e dello stato di diritto: ricatti estorti con inganno, abuso di credulità popolare, violenza privata e calpestando diritti civili e umani in modo intollerabile. Ritengo che idealmente il nostro sforzo come cittadini rappresenta anche tutti coloro che in buona fede si sono vaccinati.

Il recente deposito del nostro stesso esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano da parte di un altro gruppo di cittadini proattivi, dimostra che la verità si fa largo con difficoltà ma non può essere arrestata e seppellita facilmente da atti omissivi, cattiva amministrazione, menzogne e ingiustizie.

Si allega alla presente fac-simile (refusi corretti) del testo dell'esposto-denuncia depositato nell'aprile 2022 presso la Procura della Repubblica di Udine, la ricevuta di accettazione del deposito atti penali di opposizione del Ministero della Giustizia (con i nomi dei pochi che hanno voluto diffondere pubblicamente il proprio coinvolgimento personale) e copia di carta di identità in corso di validità dello scrivente la presente istanza.

Cordialmente

dr. Luca Scantamburlo
****************
Lettera PEC spedita il 05/02/2024

Riferimenti Bibliografici

AA.VV., Verso la Terza Repubblica. La democrazia italiana tra crisi, innovazione e continuità, a cura di Mauro Tebaldi, Carocci Editore, .rif. Cap. 5, Chi governa? Il CTS e l'esecutivo durante il primo lockdown (febbraio-maggio 2020), di Giuseppe Ieraci, Roma, 2022. 

ESPOSTO-DENUNCIA, aprile 2022

SCANTAMBURLO, Luca, Giovanni Rezza, il CTS e la governance della pandemia COVID-19: le indirette scelte politiche e valoriali di un organo consultivo, 16 febbraio 2024

SIMON, Herbert A., Il comportamento amministrativo, Società editrice il Mulino, Bologna, 2001. Prima edizione in lingua inglese: 1947.

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Photo by Vural Yavas, İstanbul, Türkiye, Pexels.com, 2022


venerdì 16 febbraio 2024

GIOVANNI REZZA, IL CTS E LA GOVERNANCE DELLA PANDEMIA COVID-19: LE INDIRETTE SCELTE POLITICHE E VALORIALI DI UN ORGANO CONSULTIVO



Nelle parole del dottor Giovanni Rezza alla giornalista di Report della RAI (servizio televisivo andato in onda l'11 febbraio 2024), vi è un passaggio fondamentale a mio avviso: il professor e dottor G. Rezza - medico epidemiologo e già Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute 2020-2023 - accenna al fatto che il CTS (Comitato Tecnico-Scientifico) di cui egli fece parte, era un mero organo consultivo del Governo e pertanto non governava e decideva la politica sanitaria, ma semplicemente dava pareri tecnici. Seppur la cosa sia corretta nella verità formale istituzionale (infatti i pareri del CTS non erano e non mai stati vincolanti giuridicamente, così come i pareri dell'INAIL ad esempio), nella verità sostanziale dei fatti non è così, in quanto i verbali del CTS con le raccomandazioni messe per iscritto e le successive decisioni adottate dalle Autorità nazionali e Regionali, dimostrano una correlazione importante e una influenza decisiva in quasi tutte le decisioni politiche prese di mese in mese nelle fasi più cruciali di questo periodo di emergenza, ove la classe dirigente e politica si è eclissata lasciando spazio all'indiretto Governo tecnocratico istituito nella fase emergenziale.

Questo punto è stato da me toccato nella lettera PEC inviata giorni fa alla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome e al Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ove ho messo in rilievo che i mezzi tecnici individuati di volta in volta dal CTS, erano in realtà decisioni "valoriali" dal "contenuto politico", proprio perché la distinzione mezzi-fini era ed è labile e pertanto venuta meno nella fattispecie (cfr. studi di Herbert A. Simon).

Le soluzioni del CTS hanno scatenato nuovi problemi politici e sociali e anche di salute (con ossessivo appello al distanziamento sociale, al mascheramento di naso e bocca, la chiusura degli esercizi pubblici in orari serali o diurni o in entrambi, la chiusura delle attività sportive e didattiche o implementazione di didattica digitale a distanza, lockdown, inopportune profilassi vaccinali a coorti di giovani e giovanissimi, ecc ) dinanzi ai quali paradossalmente non avevano la sufficiente e necessaria competenza, perché sono andati ad impattare su altre caratteristiche della salute che concorrono al suo benessere (le relazioni sociali, il benessere psicologico, il riconoscimento dei volti e delle emozioni, la necessità degli anziani nelle RSA di poter conservare un contatto umano con i parenti ecc..), oltre che sul lavoro e sulla sopravvivenza e sulla dignità della persona (diritti fondamentali inalienabili).

L'obbligo di mascherina al banco scolastico che le scuole d'Italia hanno imposto a bambini e adolescenti anche seduti al banco scolastico - e non solo in condizione dinamica di assembramento - e in particolare in cosiddetta rima buccale di 1 metro da banco a banco - dal novembre 2020 al giugno 2022 ben oltre la fine dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) - è l'emblema di raccomandazioni consolidatesi oltre il buon senso e già di per sé una misura oltre ogni ragionevolezza, con tutti i problemi collaterali che una simile severa e inutile misura applicata nelle classi scolastiche, ha scatenato sul benessere psicofisico di bambini e adolescenti e nelle famiglie italiane. 

Il rimedio si è rivelato peggiore del presunto male che si voleva combattere a causa della mancanza di proporzionalità e all'essersi concentrati sulla assenza di infezione (presunta), considerando milioni di persone sane e asintomatiche come dei potenziali infetti (tramite tamponi mai validati). Le decisioni sono state prese dai politici, ma le raccomandazioni del CTS hanno indirettamente eclissato la discrezionalità di potere dei decisori politici, a causa del loro ritirarsi e celarsi dietro i pareri tecnici.

Pubblicherò come lettera aperta questa mia lettera alla Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio Regionale FVG ove metto in luce la governance pandemica e l'aspetto tecnocratico che ha eclissato la classe politica, colpevolmente ritiratasi dinanzi alle proprie responsabilità di decisori politici.

Luca Scantamburlo 

14 febbraio 2024

Riferimenti bibliografici

AA.VV, Verso la Terza Repubblica. La democrazia italiana tra crisi, innovazione e continuità, a cura di Mauro Tebaldi, Carocci Editore, .rif. Cap. 5, Chi governa? Il CTS e l'esecutivo durante il primo lockdown (febbraio-maggio 2020), di Giuseppe Ieraci, Roma, 2022. 
SIMON, Herbert A., Il comportamento amministrativo, Società editrice il Mulino, Bologna, 2001. Prima edizione in lingua inglese: 1947.


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