Vi è stato un emendamento al testo del decreto legge "Riaperture" nr. 24 del 24 marzo 2022: all'articolo 9 comma 5, lettera a, per cui le mascherine ("dispositivi di protezione delle vie respiratorie") sono imposte nelle scuole italiane "fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022" fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età. Una decisione totalmente avulsa dalla realtà, inutile ed offensiva nei confronti della intelligenza e della salute, e che discrimina sul piano sociale persone e cittadini (in violazione dell'art. 3 Cost.), poiché in altri ambiti della vita sociale e lavorativa le mascherine non sono più ritenute cogenti ma solo raccomandate secondo gli ultimi provvedimenti legislativi e sublegislativi emanati dalle Autorità per uscire dalla gestione emergenziale COVID-19.
Questo illogico prolungamento della misura restrittiva della libertà personale decisa dalle Autorità (con pregiudizio della salute individuale e collettiva di milioni di minori) è stata da noi denunciata - nella sostanza dei fatti - nell'esposto-denuncia depositato in Procura ad Udine nell'aprile 2022, ed inviato per conoscenza alla Corte Penale Internazionale dell'Aja per possibili crimini contro la umanità, in quanto - fra tutti i possibili illeciti penali ed abusi computi contro i diritti civili ed umani da parte delle Autorità - le mascherine prescritte ai minori al banco scolastico, si potevano già tranquillamente rimuovere nei mesi di settembre ed ottobre 2020, per riconoscimento da parte del Ministero della Istruzione della cosiddetta distinzione fra posizione statica in rima buccale di 1 metro e condizione dinamica di assembramento.
Questa distinzione fu determinata da precisi protocolli e linee guida d'intesa siglati a fine estate 2020, approvati e fatti propri e salvi dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Protocolli poi inspiegabilmente disattesi di punto in bianco e traditi dalle stesse Autorità che hanno "scalato" la misura in una declinazione più restrittiva nella gestione sanitaria emergenziale, con l'avallo del CTS il quale nondimeno non aveva proposto la misura (si evince dai verbali CTS e dal carteggio PEC fra il Capo Dipartimento del Ministero della Istruzione di allora ed il sottoscritto, carteggio che ho divulgato pubblicamente), ma ne aveva riconosciuta la validità una volta proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute, il 3 novembre 2020 con apposito DPCM.
Quest'ultimo DPCM di novembre 2020 ed i successivi firmati dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro della Salute Speranza, risultavano ambigui nel testo, poiché in essi non si distingueva fra la condizione dinamica di assembramento e la posizione statica al banco scolastico (in rima buccale di 1 metro fra alunno ed alunno, seduti in aula durante le lezioni), come invece si era fatto con i protocolli d'intesa siglati dai Ministeri nella estate 2020, sentito anche il CTS) sempre fatti salvi dai decreti legge emergenziali, protocolli che con buon senso, avevano tenuto conto di tanti fattori nella valutazione del rapporto beneficio/rischio di una eventuale imposizione delle mascherine a bambini ed adolescenti, per così tante ore al giorno. Per questo era stato deciso nell'estate 2020 dalle Autorità che le mascherine potevano essere rimosse una volta seduti al banco scolastico, distanziati (ed allora si era in pieno stato di emergenza nazionale).
Il DPCM del 3 novembre 2020 aveva sollevato perplessità all'interno dello stesso Ministero della Istruzione che allora rivolse un interrogativo al CTS, per avere delucidazioni su come applicare la ordinanza extra ordinem della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CTS valutò positivamente la misura di "scalare" la restrizione ed imposizione della mascherina per tutto il tempo trascorso a scuola, anche se emerse che non fu una decisione presa da loro, ma dalle Autorità (rimanendo nel non detto e non esplicito).
Ora - nel maggio 2022 - siamo nella paradossale situazione giuridica in cui in assenza di stato emergenziale nazionale (terminato il 31 marzo 2022) non si ammette la palese non proporzionalità della misura adottata a suo tempo, già eccessivamente restrittiva allora contro ogni buon senso, violando in modo intollerabile non soltanto i principi di ragionevolezza e proporzionalità a cui la P.A. deve attenersi - per non parlare dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali - ma soprattutto gli art. 1-2-3-21 ed in particolare l'articolo 52 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE), la quale è legge vigente e di rango superiore alle leggi nazionali interne degli Stati UE.
Siamo in una totale condizione di aberrazione della logica e del diritto. Una vera e propria eversione dell'ordine costituito con grave pregiudizio dei plurimi diritti soggettivi dei minori, di cui nemmeno i parlamentari sembrano rendersene conto - scollegati dalla realtà dei fatti e dalla conoscenza dei pregressi provvedimenti e dello "scalare" delle misure emergenziali - nei loro irragionevoli provvedimenti attuali di emendamento ai decreti legge che sono figli di una ossessione per il "contagio" su cui però loro stessi ignorano - o fingono di ignorare - che è costruito sulla assenza di test diagnostici validati e affidabili.
La narrazione pandemica è mistificante e ha impedito ed impedisce - nel suo reiterarsi ossessivo da parte di mass medica totalmente acritici o poco critici - di riconoscere i gravi danni allo sviluppo psicofisico di milioni di bambini ed adolescenti inflitti dall'impatto di misure emergenziali imposte oltre ogni limite temporale tollerabile, non proporzionali e divenute totalmente inutili e dannose sin dal novembre 2020.
La magistratura inquirente ha il dovere di intervenire ma gli stessi dirigenti scolastici - ancora prima del giudice adito- hanno il diritto-dovere di disapplicare normative nazionali in contrasto con norme europee di rango superiore e che producono effetti diretti.
Luca Scantamburlo
11 maggio 2022
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